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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trapani, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trapani |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 105/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 1, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
BUSACCA NICOLO', Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 535/2025 depositato il 12/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castelvetrano
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.comune.castelvetrano.tp.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11899 TARI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 14636 TARI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 16937 TARI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RITENUTO IN FATTO
Sul ricorso R.G.R. n. 535/2025 proposto da Ricorrente_1
contro
Comune di CASTELVETRANO, in persona del Sindaco pro tempore, avverso Avvisi di Accertamento n. 11899, 14636,
16937 del 17.12.2021, 27.12.2022, 10.10.2023, inerenti rispettivamente tari 2016-2017-2018.
Il ricorrente chiede l'accoglimento del Ricorso, l'ente resistente risulta costituitosi in giudizio e ne chiede il rigetto.
OSSERVA
Il Giudice Monocratico
- Visto il Ricorso con i relativi allegati;
- Visti gli Avvisi di Accertamento n. 11899, 14636, 16937 del 17.12.2021, 27.12.2022, 10.10.2023, inerenti rispettivamente tari 2016-2017-2018;
- Viste le controdeduzioni dell'ente resistente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Codesto Decidente accoglie il Ricorso in quanto, nel caso dei tributi locali, come nella fattispecie di cui trattasi, le richieste relative avrebbero dovuto essere notificate al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello preteso.
Ora, il Comune convenuto non ha prodotto alcuna prova della regolare notifica, entro i termini, degli avvisi oggi impugnati al ricorrente.
Va ricordato che proprio sul Comune resistente grava l'onere di dimostrare la correttezza dell'avvenuta notifica degli atti in questione, dinanzi all'eccezione del ricorrente.
Ciò fa sì che non è stata fornita detta prova.
Così, in mancanza della prova della notifica degli AVVISI impugnati, risulta evidente, oggi, la prescrizione intervenuta per le pretese tari per l'anno d'imposta 2016-2017-2018, stante che è indubbio l'attuale decorso del quinquennale termine a tal fine previsto dalla legge.
Appare così illegittimo l'operato dell'ente resistente e fondate le tesi del ricorrente.
Vanno così annullati gli Avvisi di Accertamento n. 11899, 14636, 16937 del 17.12.2021, 27.12.2022,
10.10.2023, inerenti rispettivamente tari 2016-2017-2018, stante l'intervenuta prescrizione delle specifiche pretese ivi avanzate.
P.Q.M.
Accoglie il Ricorso e condanna il Comune convenuto al pagamento delle spese di giudizio, da liquidarsi in euro 750,00 oltre accessori, in favore del ricorrente.
Trapani, li
Il Giudice
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 1, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
BUSACCA NICOLO', Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 535/2025 depositato il 12/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castelvetrano
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.comune.castelvetrano.tp.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11899 TARI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 14636 TARI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 16937 TARI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RITENUTO IN FATTO
Sul ricorso R.G.R. n. 535/2025 proposto da Ricorrente_1
contro
Comune di CASTELVETRANO, in persona del Sindaco pro tempore, avverso Avvisi di Accertamento n. 11899, 14636,
16937 del 17.12.2021, 27.12.2022, 10.10.2023, inerenti rispettivamente tari 2016-2017-2018.
Il ricorrente chiede l'accoglimento del Ricorso, l'ente resistente risulta costituitosi in giudizio e ne chiede il rigetto.
OSSERVA
Il Giudice Monocratico
- Visto il Ricorso con i relativi allegati;
- Visti gli Avvisi di Accertamento n. 11899, 14636, 16937 del 17.12.2021, 27.12.2022, 10.10.2023, inerenti rispettivamente tari 2016-2017-2018;
- Viste le controdeduzioni dell'ente resistente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Codesto Decidente accoglie il Ricorso in quanto, nel caso dei tributi locali, come nella fattispecie di cui trattasi, le richieste relative avrebbero dovuto essere notificate al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello preteso.
Ora, il Comune convenuto non ha prodotto alcuna prova della regolare notifica, entro i termini, degli avvisi oggi impugnati al ricorrente.
Va ricordato che proprio sul Comune resistente grava l'onere di dimostrare la correttezza dell'avvenuta notifica degli atti in questione, dinanzi all'eccezione del ricorrente.
Ciò fa sì che non è stata fornita detta prova.
Così, in mancanza della prova della notifica degli AVVISI impugnati, risulta evidente, oggi, la prescrizione intervenuta per le pretese tari per l'anno d'imposta 2016-2017-2018, stante che è indubbio l'attuale decorso del quinquennale termine a tal fine previsto dalla legge.
Appare così illegittimo l'operato dell'ente resistente e fondate le tesi del ricorrente.
Vanno così annullati gli Avvisi di Accertamento n. 11899, 14636, 16937 del 17.12.2021, 27.12.2022,
10.10.2023, inerenti rispettivamente tari 2016-2017-2018, stante l'intervenuta prescrizione delle specifiche pretese ivi avanzate.
P.Q.M.
Accoglie il Ricorso e condanna il Comune convenuto al pagamento delle spese di giudizio, da liquidarsi in euro 750,00 oltre accessori, in favore del ricorrente.
Trapani, li
Il Giudice