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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/12/2025, n. 9825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9825 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 23042/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Laura Maria Cosmai Presidente rel. est. Dott. Fulvia De Luca Giudice Dott. Nicola Latour Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 18.06.2025 da 1) Parte_1
Nata a Milano (MI) il 16.07.1969 Cittadina italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Simona Camilla Lattuada (CF ) C.F._2 presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a Magenta (MI) il 20.10.1972 Cittadino italiano Cod. Fisc. C.F._3 residente in [...] con l'Avv. Valeria De Leo presso la quale ha eletto domicilio telematico con il seguente figlio: Parte_3
Nato il 08.01.2006 a RHO CF C.F._4 Maggiorenne non economicamente autosufficiente Residente in Vanzago (MI), Via Assisi n. 6 Cittadino italiano
FATTO
- Con ricorso depositato in data18.06.2025 ai sensi degli artt. 316 bis, 337 septies e ss. C.c. e 473 bis 12 e ss c.p.c., la sig.ra ha convenuto in Giudizio avanti il Tribunale di Milano il Parte_1 sig. per la regolamentazione delle spese per il figlio maggiorenne ma non economicamente Pt_2 autosufficiente;
- con decreto n. 15238/2025 del 10.07.2025, il Giudice Delegato, Dott.ssa Cosmai, fissava l'udienza del 20.01.2026 ore 12.15 per la comparizione personale delle parti avanti a sé, assegnando termine alla ricorrente sino al 30.09.2025 per la notifica del ricorso e del suddetto decreto e termine al resistente sino al 15.11.2025 per la sua costituzione in giudizio;
- il ricorso unitamente al pedissequo decreto di fissazione udienza veniva notificato al sig. in Pt_2 data 24.09.25 a mezzo del servizio postale;
- il Sig. si costituiva in Giudizio con propria comparsa e produzione documentale in data Pt_2
12.11.2025;
- con provvedimento del 18.11.2025 il Giudice Delegato, letto il ricorso introduttivo del giudizio e la memoria costitutiva del resistente, ritenuta l'opportunità di addivenire ad una tempestiva soluzione conciliativa della lite, ha fissato l'udienza del 28.11.2025 dinanzi al giudice onorario dr.ssa Marina Bruni;
- Le parti, all'udienza del 28.11.2025, all'esito di confronti sono addivenuti ad una soluzione conciliativa della controversia alle seguenti condizioni, sottoscritte nel verbale redatto dalla Dott.ssa Bruni:
A) Il papà contribuirà al mantenimento del figlio corrispondendo alla madre l'importo di Pt_3
€.250,00 mensili entro il giorno 10 di ogni mese rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT con decorrenza dal mese di dicembre 2025, oltre al 50 % delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Milano precisando che per le spese dell'attuale corso biennale ITS MOBILITA
ACCADEMY il figlio attingerà per la quota parte del padre alla regalia che ha ricevuto dalla nonna paterna;
B) I genitori due volte l'anno sosterranno al 50% le spese di cambio guardaroba del figlio che concorderanno in relazione alle esigenze;
C) I genitori bonificheranno sul c/c del figlio l'importo mensile di € 160,00 ciascuno che dovrà essere corrisposto entro il giorno 10 di ogni mese fintantoché perdurerà l'assegno di mantenimento con decorrenza dal mese di dicembre 2025;
D) Il papà continuerà a farsi carico di assicurazione e bollo dell'auto di sua proprietà che ha dato in uso al figlio
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno già provveduto, nei reciproci atti costitutivi, al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse del figlio e ravvisato che le clausole relative al medesimo non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
3) Compensa tra le parti le spese di procedura Così deciso in Milano, il 17.12.2025
Il Presidente Rel. Est.
Dott. Laura Maria Cosmai
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Laura Maria Cosmai Presidente rel. est. Dott. Fulvia De Luca Giudice Dott. Nicola Latour Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 18.06.2025 da 1) Parte_1
Nata a Milano (MI) il 16.07.1969 Cittadina italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Simona Camilla Lattuada (CF ) C.F._2 presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a Magenta (MI) il 20.10.1972 Cittadino italiano Cod. Fisc. C.F._3 residente in [...] con l'Avv. Valeria De Leo presso la quale ha eletto domicilio telematico con il seguente figlio: Parte_3
Nato il 08.01.2006 a RHO CF C.F._4 Maggiorenne non economicamente autosufficiente Residente in Vanzago (MI), Via Assisi n. 6 Cittadino italiano
FATTO
- Con ricorso depositato in data18.06.2025 ai sensi degli artt. 316 bis, 337 septies e ss. C.c. e 473 bis 12 e ss c.p.c., la sig.ra ha convenuto in Giudizio avanti il Tribunale di Milano il Parte_1 sig. per la regolamentazione delle spese per il figlio maggiorenne ma non economicamente Pt_2 autosufficiente;
- con decreto n. 15238/2025 del 10.07.2025, il Giudice Delegato, Dott.ssa Cosmai, fissava l'udienza del 20.01.2026 ore 12.15 per la comparizione personale delle parti avanti a sé, assegnando termine alla ricorrente sino al 30.09.2025 per la notifica del ricorso e del suddetto decreto e termine al resistente sino al 15.11.2025 per la sua costituzione in giudizio;
- il ricorso unitamente al pedissequo decreto di fissazione udienza veniva notificato al sig. in Pt_2 data 24.09.25 a mezzo del servizio postale;
- il Sig. si costituiva in Giudizio con propria comparsa e produzione documentale in data Pt_2
12.11.2025;
- con provvedimento del 18.11.2025 il Giudice Delegato, letto il ricorso introduttivo del giudizio e la memoria costitutiva del resistente, ritenuta l'opportunità di addivenire ad una tempestiva soluzione conciliativa della lite, ha fissato l'udienza del 28.11.2025 dinanzi al giudice onorario dr.ssa Marina Bruni;
- Le parti, all'udienza del 28.11.2025, all'esito di confronti sono addivenuti ad una soluzione conciliativa della controversia alle seguenti condizioni, sottoscritte nel verbale redatto dalla Dott.ssa Bruni:
A) Il papà contribuirà al mantenimento del figlio corrispondendo alla madre l'importo di Pt_3
€.250,00 mensili entro il giorno 10 di ogni mese rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT con decorrenza dal mese di dicembre 2025, oltre al 50 % delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Milano precisando che per le spese dell'attuale corso biennale ITS MOBILITA
ACCADEMY il figlio attingerà per la quota parte del padre alla regalia che ha ricevuto dalla nonna paterna;
B) I genitori due volte l'anno sosterranno al 50% le spese di cambio guardaroba del figlio che concorderanno in relazione alle esigenze;
C) I genitori bonificheranno sul c/c del figlio l'importo mensile di € 160,00 ciascuno che dovrà essere corrisposto entro il giorno 10 di ogni mese fintantoché perdurerà l'assegno di mantenimento con decorrenza dal mese di dicembre 2025;
D) Il papà continuerà a farsi carico di assicurazione e bollo dell'auto di sua proprietà che ha dato in uso al figlio
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno già provveduto, nei reciproci atti costitutivi, al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse del figlio e ravvisato che le clausole relative al medesimo non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
3) Compensa tra le parti le spese di procedura Così deciso in Milano, il 17.12.2025
Il Presidente Rel. Est.
Dott. Laura Maria Cosmai