TRIB
Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/07/2025, n. 5745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5745 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10134/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alexia Dulcetta ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10134/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LUCENTE LUIGI Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliato in VIA MANARA, 5 20122 MILANO presso il difensore avv. LUCENTE LUIGI
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LUCENTE LUIGI ed Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA LUCIANO MANARA N. 5 20122 MILANO presso il difensore avv. LUCENTE LUIGI
ATTORI contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. SEGNANA GIORGIO ed elettivamente domiciliato in CORSO PORTA VITTORIA, 47 20122 MILANO presso il difensore avv. SEGNANA GIORGIO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato i IG.ri e , anche quali Parte_1 Parte_2 esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore, convenivano in Persona_1 giudizio d'innanzi al Tribunale di Milano il per Controparte_1 rispondere del danno arrecato in data 27.02.2021 alla minore dalla porta taglia-fuoco (porta REI) che schiacciava la mano sinistra della stessa.
Si costituiva in giudizio il , contestando la Controparte_2 fondatezza delle domande attoree, di cui chiedeva il rigetto, in quanto infondate in fatto e in diritto. pagina 1 di 8 Il giudice, assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c. ed istruita la causa mediante assunzione delle prove orali, ammetteva CTU medico legale sulla minore, all'esito della quale ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni e la decisione, con concessione dei termini di legge alle parti per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Parte attrice afferma che il giorno 27.02.21 la minore si dirigeva con la madre verso i Per_1 box condominiali siti al piano -1 dello stabile di residenza, quando attraversata la porta tagliafuoco questa si richiudeva velocemente schiacciando la mano sinistra della minore.
Il teste escusso ha confermato la dinamica del sinistro così come rappresentata dall'attrice, il teste sig.ra , all'udienza del 05.02.24 ha affermato: a) “vero è che in data Testimone_1
27.02.21, all 'interno del fabbricato sito in Rozzano (MI), alla Via Monte Penice n. 6A la minore si dirigeva insieme alla IG.ra verso i garage siti al piano -1 Persona_1 Parte_2 dello stabile?”; (a teste: IG.ra ) RISPOSTA:CONFERMO LA CIRCOSTANZA E Testimone_1
PRECISO CHE MI TROVAV E I FIGLI.
b) “vero è che in data 27.02.21, alle ore 16.00 circa, all'interno del fabbricato sito in Rozzano (MI), alla Via Monte Penice n. 6A la minore camminava e attraversava l'infisso tipo Persona_1 porta tagliafuoco di accesso ai garage al piano -1 al seguito della madre, IG.ra , a seguito Parte_2 della stessa?”; (a teste: IG.ra ) RISPOSTA: PRECISO CHE LA FIGLIA SI Testimone_1
TROVAVA DI FIANCO ALLA IO ERO DIETRO CON L'ALTRO FIGLIO DI CIRCA 7 ANNI.
c) “vero è che in data 27.02.2021, alle ore 16.00 circa, all'interno del fabbricato sito in Rozzano (MI), alla Via Monte Penice n. 6A la minore camminava e attraversava l'infisso tipo Persona_1 porta tagliafuoco di accesso ai garage al piano to avanti a sé e con le mani libere?”; (a teste: IG.ra ) RISPOSTA: PRECISO CHE ERANO DAVANTI A ME ED HO Testimone_1
VISTO CHE LA BAMBINA GUARDAVA AVANTI ED AVEVA LE MANI LIBERE. f )“vero è che nelle circostanze di cui al capitolo che precede la porta nel chiudersi provocava un forte urto e un forte rumore?”; (a teste: IG.ra ) RISPOSTA: RICORDO DI AVERE Testimone_1
VISTO LA PORTA CHIUDERSI CON U E, LO SENTITA SBATTARE. g) “vero è che in data 27.02.21, alle ore 16.00 circa, all'interno del fabbricato sito in Rozzano (MI), alla Via Monte Penice n. 6A la minore camminava e attraversava l'infisso tipo porta Persona_1 tagliafuoco di accesso ai garage al pia ta a battente dello stesso nel richiudersi alle sue spalle le schiacciava la mano sinistra?”; (a teste: IG.ra ) RISPOSTA: PRECISO Testimone_1
DI AVERE SENTITO L'URLO DELLA BAMBINA E P TO IL SANGUE. j)“vero è che le macchie di sangue di cui al capitolo che precedere corrispondo alle macchie di cui alle riproduzioni fotografiche che le si rammostrano (Cfr. Doc. 1 fascicolo attoreo)?”; (teste: IG.ra
, IG. ) RISPOSTA: DIREI DI SI. Testimone_1 Testimone_2
l) “vero è che all'atto del sinistro del 27.02.21 ore 16 circa presso lo stabile condominiale sito in Rozzano alla via Monte Penice n. 6A lei soccorreva la minore dopo che la mano Persona_1 sinistra della stessa era rimasta schiacciata nella porta?” (a teste: IG.ra ) Testimone_1
RISPOSTA: PRECISO DI NON AVERE VISTO LA MANO SCHIACCIATA NELLA PORTA, QUANDO HO APERTO LA PORTA CHE SI ERA RICHIUSA AL LORO PASSAGGIO, HO VISTO LA BAMBINA CHE URLAVA E IL SANGUE NELLA MANO CHE GOCCIOLAVA PER TERRA.
pagina 2 di 8 m) “vero è che le immagini che le si rammostrano (Docc. 1 e 2 fascicolo attoreo) corrispondono allo stato di fatto dell'infisso tipo porta tagliafuoco di accesso ai garage al piano -1 (dello stabile condominiale sito in Rozzano, via Monte Penice n. 6A) al momento del sinistro occorso alla minore in data 27.02.21?” (a teste: IG.ra , IG. ) Persona_1 Testimone_1 Testimone_2
RISPOSTA:CONFERMO CHE LA PORTA E' QUELLA CHE VIENE RAFFIGURATA NELLE FOTO CHE MI VENGONO MOSTRATE. o) “vero è che al momento del sinistro occorso alla minore in data 27.02.21 l'infisso Persona_1 tipo porta tagliafuoco di accesso ai garage al piano -1 (dello stabile condominiale sito in Rozzano, via Monte Penice n. 6A) non presentava un sistema di rallentamento della chiusura dell'anta a battente dello stesso?” (a teste: IG.ra , IG. ) RISPOSTA:NON SO Testimone_1 Testimone_2
RISPONDERE. q) “vero è che al momento del sinistro occorso alla minore in data 27.02.21 l'infisso Persona_1 tipo porta tagliafuoco di accesso ai garage al piano -1 (dell iale sito in Rozzano, via Monte Penice n. 6A) era privo di protezioni anti-taglio?” (a teste: IG.ra , IG. Testimone_1
) RISPOSTA: NULLA SO. Testimone_2
02.03.2021 e il 05.03.2021 all'infisso tipo porta tagliafuoco di accesso ai garage al piano -1 (dello stabile condominiale sito in Rozzano, via Monte Penice n. 6A) che in data 27.02.21 aveva schiacciato la mano sinistra della minore veniva installato a cura Persona_1 dell'amministrazione condominiale un presidio che ne rallenta la chiusura?” (a teste: IG.ra Tes_1
, IG. ) RISPOSTA:NULLA SO. “
[...] Testimone_2
Dai documenti in atti è emerso che la porta non era dotata di sistema di rallentamento, sistema installato successivamente al sinistro come dimostrano i video prodotti sub doc.5,6 e 7. Certamente la presenza di tale sistema avrebbe evitato il verificarsi del sinistro, ma occorre rilevare che nessuna richiesta in tal senso era stata avanzata dai condomini, così come nessun reclamo sulla pericolosità della porta era stata denunciata.
La difesa del convenuto , tra le varie eccezioni, addebita il sinistro alla mancata ordinaria diligenza dell'attrice signora e in subordine chiede l'applicabilità dell'art.1227, Parte_2 comma 1, cpc.
Dall'esame dell'istruttoria e dei documenti di causa, è emerso che la minore era in compagnia della madre e che attraversava con questa la porta tagliafuoco, la circostanza che la mano della minore rimaneva schiacciata dalla porta, induce a dedurre che la stessa non aveva completamento attraversato la porta rimanendo indietro rispetto alla madre. Tenuto conto che la madre era a conoscenza non solo dei luoghi (stabile di residenza) ma anche del meccanismo di funzionamento della porta, e quindi se si chiudesse più o meno velocemente o violentemente, o solamente se la struttura fosse troppo pesante per una bambina di soli 9 anni, doveva indurre la stessa a preoccuparsi che la figlia non si esponesse ad alcun pericolo, occupandosi in prima persona dell'apertura della porta sino al completo passaggio della bambina. Anche la presenza in quel frangente, di forte vento, così come affermato dalla madre, avrebbe dovuto indurre la stessa ad adottare maggiore cautela o premura a tutela della figlia. Ciò porta a concludere , che l'attrice, usando la normale diligenza e attenzione richiesta, avrebbe potuto evitare l'accaduto. pagina 3 di 8 Tale comportamento dell'attrice, non avere prestato la dovuta diligenza e accortezza, costituisce un comportamento imprudente e anomalo, e deve, pertanto, considerarsi quello dell'attrice, quale comportamento imprudente tale da essere considerato quale concausa nella produzione del danno insieme al comportamento omissivo del custode (mancata installazione di sistema di rallentamento).
Alla stregua dell'istruttoria svolta, ritiene questo Giudice che entrambe le parti sono da ritenersi responsabili del sinistro di cui è causa, l'attrice per avere posto in essere un comportamento imprudente non avendo prestato la dovuta attenzione tenuto conto che, data la conoscenza dei luoghi e del funzionamento della porta, avrebbe dovuto preoccuparsi dell'integrale attraversamento della figlia, il convenuto di contro, avrebbe dovuto provvedere ad installare il sistema di rallentamento della porta.
Per costante giurisprudenza di legittimità l'esposizione volontaria ad un rischio, o comunque, la consapevolezza di porsi in una situazione da cui consegua la probabilità che si produca a proprio danno un evento pregiudizievole, è idonea ad integrare una corresponsabilità del danneggiato e a ridurre, proporzionalmente, la responsabilità del danneggiante, in quanto viene a costituire un antecedente causale necessario del verificarsi dell'evento (Cassazione ordinanza n. 25460 del 12.11.2020; Cass. civ. Sez. III Ordinanza, 01/02/2018, Cass. Civ. sez. III, 31/10/2017, n. 25837)).
Il comportamento dell'attrice integra i presupposti per il concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c. comma 1, con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione all'incidenza causale del comportamento del danneggiato, e inducano a diminuire i danni risarcibili agli attori in applicazione del principio che esclude la possibilità di considerare danno risarcibile quello che ciascuno procura a se stesso. Si intende dire, cioè, in relazione ai profili evidenziati, che non risulta dall'attrice prestata la dovuta diligenza e che tale difetto ha incrementato la potenzialità lesiva della “cosa-mancata installazione del sistema di rallentamento della porta” assumendo quindi rilievo ai sensi dell'articolo 1227, 1°comma, c.c., determinando una riduzione del danno che, tenuto conto del caso concreto, appare congruo fissare nel 50%.
La liquidazione dei danni alla persona subiti dall'attrice va effettuata tenuto conto dei principi espressi dalle S.U. nella sentenza n. 26972/08 secondo cui nell'ipotesi di danno da lesione del bene salute al fine di pervenire alla liquidazione del danno non patrimoniale nella sua interezza, occorre considerare nel concreto la compromissione dell'integrità (cd. danno biologico) e procedere alla personalizzazione del danno tenendo conto della effettiva consistenza delle sofferenze fisiche e psichiche patite dalla persona lesa.
Anche la CTU espletata ha confermato la compatibilità dell'evento lesivo con le modalità di accadimento del fatto e la stretta connessione temporale. Ciò premesso si rileva che la consulenza medico legale ha accertato che in conseguenza del sinistro la minore ha subito ”
“trauma da schiacciamento della falange distale del III dito mano sinistra con f.l.c.”. Ne derivarono un periodo di inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 10, al 50% di giorni 10 e al 25% di giorni 15. Residuano postumi permanenti configuranti un danno permanente a persona valutabile nella misura del 1,5 % di riduzione della efficienza pagina 4 di 8 psicofisica (danno biologico) del soggetto, spese mediche documentate e pertinenti per € 21,86.
Per ciò che attiene alla liquidazione del danno connesso a tali lesioni, va, preliminarmente, considerato l'indirizzo assunto dalla Suprema Corte di Cassazione la quale ha recentemente mutato il precedente indirizzo con la sentenza del 10 novembre 2020 n. 25164 Sez.3 Cass., che conferma il recente orientamento espresso da Cass. Sez. III, 27 marzo 2018, n. 7513 e ribadito in Cass. Sez. III, 4 febbraio 2020, n. 2461, ponendosi in linea di netta discontinuità con i principi affermati dalle Sezioni Unite nelle celebri sentenze di “San Martino” dell'11 novembre 2008. La predetta sentenza, allineandosi alle richiamate pronunce del 2018 e del 2020, ribadisce con chiarezza che il danno morale si atteggia come voce dotata di autonomia giuridica, che non deve considerarsi inclusa nel danno biologico. Invero, il danno biologico si connota come pregiudizio alla salute, incidente sulle vicende dinamico-relazionali della vita e, pertanto, accertabile mediante supporto medico-legale; il danno morale si qualifica, invece, come sofferenza che intinge esclusivamente la sfera interiore del danneggiato e non è misurabile mediante ausili di carattere tecnico, posto che difetta di base organica. Pertanto, mentre il Giudice deve attenersi per liquidare il danno biologico al sistema tabellare, per il danno morale deve verificare se il danneggiato e meritevole di un compenso aggiuntivo quale dolore dell'animo. Inoltre, precisa che la personalizzazione rappresenta un'operazione distinta dalla liquidazione del danno morale, posto che i due momenti di calcolo attengono a voci e fasi aventi natura e funzione differenti. Nel procedere alla determinazione del danno alla salute, pertanto, il giudice di merito deve non solo accertare la sussistenza di un eventuale concorso del danno relazionale alla salute e del danno interiore morale, ma anche valutare se esistono i presupposti concreti e specifici per personalizzare il danno biologico, attenendosi al sistema tabellare per le relative operazioni quantificatorie. Infine, la sentenza precisa che, inerendo il danno morale ad un bene immateriale, ai fini probatori le massime di esperienza acquistano particolare risalto. Difatti il meccanismo tabellare sopra richiamato, previsto dalla legge per la liquidazione del danno alla salute, si fonda su un ragionamento presuntivo ancorato a regole esperienziali, alla stregua delle quali ad ogni tipo di lesione corrisponde, in via ordinaria e sulla base dell'id quod plerumque accidit, una specifica menomazione di carattere dinamico-relazionale. La Corte precisa che in ogni caso il ricorso alla prova presuntiva non deve, tuttavia, sostituire l'onere probatorio gravante sul danneggiato ex art. 2697 c.c. di allegazione di tutte le circostanze concretamente idonee a ricomporre la serie causale dei fatti noti, mediante la quale risalire al fatto ignoto. In tal modo, la Corte nega la figura del danno in re ipsa, in forza della quale il danno integrerebbe una conseguenza necessaria e inevitabile della lesione, di talché la prova di quest'ultima renderebbe superflua la dimostrazione del pregiudizio sofferto. Vi è l'esigenza di evitare automatismi risarcitori, contrastanti con la funzione prevalentemente riparatoria assolta, nel nostro ordinamento giuridico, dal sistema della responsabilità civile, secondo la quale il risarcimento del danno non può essere concesso se non come conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno ai sensi del combinato di cui agli artt. 1223 e 2056 c.c.
Ciò premesso, per quanto riguarda la liquidazione del danno biologico temporaneo e permanente, questo Giudice ritiene che gli importi standard indicati nella tabella milanese (2024) a titolo di danno biologico dinamico-relazionale e di sofferenza psicofisica interiore,
pagina 5 di 8 con l'aumento del 25% ivi prevista, appaiono congrui in relazione alla fattispecie concreta come base di calcolo per la liquidazione complessiva del danno non patrimoniale subito dalla minore, avuto riguardo al caso concreto, tenuto conto della natura della malattia e di quanto accertato nella CTU svolta -che ha determinato una sofferenza soggettiva di grado 2 (su una scala da 1 a 5) nel corso della sola inabilità temporanea -, pertanto, si ritiene di quantificare il danno non patrimoniale subito dalla minore nella somma di € 5.423,75.
Tenuto conto del concorso di colpa in capo all'attrice la convenuta dovrà essere condannata a corrispondere agli attori la somma di €2.711,87 (€5.423,75– 50%) oltre gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto.
Sulle predette somme, liquidate all'attualità, devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto. Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., Sez. Un., n. 1712 del 1995), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat. Pertanto, recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali, calcolati con le seguenti modalità: sulla somma come sopra liquidata devalutata all'epoca dell'evento lesivo (27.02.21) e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. dal 27.02.21 fino alla presente sentenza;
sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo in ragione della somma effettivamente attribuita agli attori, seguono la soccombenza;
secondo il medesimo criterio le spese della CTU, già liquidata con separato decreto, vengono definitivamente poste a carico del convenuto.
A tali spese vanno aggiunte anche quelle sostenute per il CTP, – che vengono riconosciute in quanto non eccessive o superflue e risultando documentate con fatture- atteso che, per orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, la consulenza tecnica di parte ha natura di allegazione difensiva tecnica e le spese sostenute per l'espletamento della stessa rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate (Cass.9549/2009). Come altresì chiarito, tali costi costituiscono “spese giudiziali” e non componenti del danno pagina 6 di 8 da risarcire sicchè le relative somme devono essere considerate nella liquidazione delle spese processuali da porre, in tutto o in parte, a carico del soccombente e vengono riconosciute in quanto non eccessive o superflue. Non vengono liquidate le spese del perito BA non avendo prodotto la relativa ricevuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
• Accoglie, nei limiti di cui in motivazione, la domanda di parte attrice e condanna il convenuto , in persona dell'amministratore Controparte_2 pro tempore, a corrispondere agli attori la somma di € 2.711,87 quale danno non patrimoniale oltre agli interessi come specificato in motivazione;
• Condanna il in persona Controparte_2 dell'amministratore pro tempore a rifondere agli attori le spese di lite liquidate in € 2.552,00 per compenso professionale, e in € 948,82,00 per spese, oltre al 15 % per rimborso spese generali, CPA e IVA. Pone definitivamente a carico della convenuta le spese della CTU, già liquidate con separato decreto. Così deciso in Milano, 10 luglio 2025.
Il Giudice dott.ssa Alexia Dulcetta
pagina 7 di 8 pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alexia Dulcetta ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10134/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LUCENTE LUIGI Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliato in VIA MANARA, 5 20122 MILANO presso il difensore avv. LUCENTE LUIGI
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LUCENTE LUIGI ed Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA LUCIANO MANARA N. 5 20122 MILANO presso il difensore avv. LUCENTE LUIGI
ATTORI contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. SEGNANA GIORGIO ed elettivamente domiciliato in CORSO PORTA VITTORIA, 47 20122 MILANO presso il difensore avv. SEGNANA GIORGIO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato i IG.ri e , anche quali Parte_1 Parte_2 esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore, convenivano in Persona_1 giudizio d'innanzi al Tribunale di Milano il per Controparte_1 rispondere del danno arrecato in data 27.02.2021 alla minore dalla porta taglia-fuoco (porta REI) che schiacciava la mano sinistra della stessa.
Si costituiva in giudizio il , contestando la Controparte_2 fondatezza delle domande attoree, di cui chiedeva il rigetto, in quanto infondate in fatto e in diritto. pagina 1 di 8 Il giudice, assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c. ed istruita la causa mediante assunzione delle prove orali, ammetteva CTU medico legale sulla minore, all'esito della quale ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni e la decisione, con concessione dei termini di legge alle parti per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Parte attrice afferma che il giorno 27.02.21 la minore si dirigeva con la madre verso i Per_1 box condominiali siti al piano -1 dello stabile di residenza, quando attraversata la porta tagliafuoco questa si richiudeva velocemente schiacciando la mano sinistra della minore.
Il teste escusso ha confermato la dinamica del sinistro così come rappresentata dall'attrice, il teste sig.ra , all'udienza del 05.02.24 ha affermato: a) “vero è che in data Testimone_1
27.02.21, all 'interno del fabbricato sito in Rozzano (MI), alla Via Monte Penice n. 6A la minore si dirigeva insieme alla IG.ra verso i garage siti al piano -1 Persona_1 Parte_2 dello stabile?”; (a teste: IG.ra ) RISPOSTA:CONFERMO LA CIRCOSTANZA E Testimone_1
PRECISO CHE MI TROVAV E I FIGLI.
b) “vero è che in data 27.02.21, alle ore 16.00 circa, all'interno del fabbricato sito in Rozzano (MI), alla Via Monte Penice n. 6A la minore camminava e attraversava l'infisso tipo Persona_1 porta tagliafuoco di accesso ai garage al piano -1 al seguito della madre, IG.ra , a seguito Parte_2 della stessa?”; (a teste: IG.ra ) RISPOSTA: PRECISO CHE LA FIGLIA SI Testimone_1
TROVAVA DI FIANCO ALLA IO ERO DIETRO CON L'ALTRO FIGLIO DI CIRCA 7 ANNI.
c) “vero è che in data 27.02.2021, alle ore 16.00 circa, all'interno del fabbricato sito in Rozzano (MI), alla Via Monte Penice n. 6A la minore camminava e attraversava l'infisso tipo Persona_1 porta tagliafuoco di accesso ai garage al piano to avanti a sé e con le mani libere?”; (a teste: IG.ra ) RISPOSTA: PRECISO CHE ERANO DAVANTI A ME ED HO Testimone_1
VISTO CHE LA BAMBINA GUARDAVA AVANTI ED AVEVA LE MANI LIBERE. f )“vero è che nelle circostanze di cui al capitolo che precede la porta nel chiudersi provocava un forte urto e un forte rumore?”; (a teste: IG.ra ) RISPOSTA: RICORDO DI AVERE Testimone_1
VISTO LA PORTA CHIUDERSI CON U E, LO SENTITA SBATTARE. g) “vero è che in data 27.02.21, alle ore 16.00 circa, all'interno del fabbricato sito in Rozzano (MI), alla Via Monte Penice n. 6A la minore camminava e attraversava l'infisso tipo porta Persona_1 tagliafuoco di accesso ai garage al pia ta a battente dello stesso nel richiudersi alle sue spalle le schiacciava la mano sinistra?”; (a teste: IG.ra ) RISPOSTA: PRECISO Testimone_1
DI AVERE SENTITO L'URLO DELLA BAMBINA E P TO IL SANGUE. j)“vero è che le macchie di sangue di cui al capitolo che precedere corrispondo alle macchie di cui alle riproduzioni fotografiche che le si rammostrano (Cfr. Doc. 1 fascicolo attoreo)?”; (teste: IG.ra
, IG. ) RISPOSTA: DIREI DI SI. Testimone_1 Testimone_2
l) “vero è che all'atto del sinistro del 27.02.21 ore 16 circa presso lo stabile condominiale sito in Rozzano alla via Monte Penice n. 6A lei soccorreva la minore dopo che la mano Persona_1 sinistra della stessa era rimasta schiacciata nella porta?” (a teste: IG.ra ) Testimone_1
RISPOSTA: PRECISO DI NON AVERE VISTO LA MANO SCHIACCIATA NELLA PORTA, QUANDO HO APERTO LA PORTA CHE SI ERA RICHIUSA AL LORO PASSAGGIO, HO VISTO LA BAMBINA CHE URLAVA E IL SANGUE NELLA MANO CHE GOCCIOLAVA PER TERRA.
pagina 2 di 8 m) “vero è che le immagini che le si rammostrano (Docc. 1 e 2 fascicolo attoreo) corrispondono allo stato di fatto dell'infisso tipo porta tagliafuoco di accesso ai garage al piano -1 (dello stabile condominiale sito in Rozzano, via Monte Penice n. 6A) al momento del sinistro occorso alla minore in data 27.02.21?” (a teste: IG.ra , IG. ) Persona_1 Testimone_1 Testimone_2
RISPOSTA:CONFERMO CHE LA PORTA E' QUELLA CHE VIENE RAFFIGURATA NELLE FOTO CHE MI VENGONO MOSTRATE. o) “vero è che al momento del sinistro occorso alla minore in data 27.02.21 l'infisso Persona_1 tipo porta tagliafuoco di accesso ai garage al piano -1 (dello stabile condominiale sito in Rozzano, via Monte Penice n. 6A) non presentava un sistema di rallentamento della chiusura dell'anta a battente dello stesso?” (a teste: IG.ra , IG. ) RISPOSTA:NON SO Testimone_1 Testimone_2
RISPONDERE. q) “vero è che al momento del sinistro occorso alla minore in data 27.02.21 l'infisso Persona_1 tipo porta tagliafuoco di accesso ai garage al piano -1 (dell iale sito in Rozzano, via Monte Penice n. 6A) era privo di protezioni anti-taglio?” (a teste: IG.ra , IG. Testimone_1
) RISPOSTA: NULLA SO. Testimone_2
02.03.2021 e il 05.03.2021 all'infisso tipo porta tagliafuoco di accesso ai garage al piano -1 (dello stabile condominiale sito in Rozzano, via Monte Penice n. 6A) che in data 27.02.21 aveva schiacciato la mano sinistra della minore veniva installato a cura Persona_1 dell'amministrazione condominiale un presidio che ne rallenta la chiusura?” (a teste: IG.ra Tes_1
, IG. ) RISPOSTA:NULLA SO. “
[...] Testimone_2
Dai documenti in atti è emerso che la porta non era dotata di sistema di rallentamento, sistema installato successivamente al sinistro come dimostrano i video prodotti sub doc.5,6 e 7. Certamente la presenza di tale sistema avrebbe evitato il verificarsi del sinistro, ma occorre rilevare che nessuna richiesta in tal senso era stata avanzata dai condomini, così come nessun reclamo sulla pericolosità della porta era stata denunciata.
La difesa del convenuto , tra le varie eccezioni, addebita il sinistro alla mancata ordinaria diligenza dell'attrice signora e in subordine chiede l'applicabilità dell'art.1227, Parte_2 comma 1, cpc.
Dall'esame dell'istruttoria e dei documenti di causa, è emerso che la minore era in compagnia della madre e che attraversava con questa la porta tagliafuoco, la circostanza che la mano della minore rimaneva schiacciata dalla porta, induce a dedurre che la stessa non aveva completamento attraversato la porta rimanendo indietro rispetto alla madre. Tenuto conto che la madre era a conoscenza non solo dei luoghi (stabile di residenza) ma anche del meccanismo di funzionamento della porta, e quindi se si chiudesse più o meno velocemente o violentemente, o solamente se la struttura fosse troppo pesante per una bambina di soli 9 anni, doveva indurre la stessa a preoccuparsi che la figlia non si esponesse ad alcun pericolo, occupandosi in prima persona dell'apertura della porta sino al completo passaggio della bambina. Anche la presenza in quel frangente, di forte vento, così come affermato dalla madre, avrebbe dovuto indurre la stessa ad adottare maggiore cautela o premura a tutela della figlia. Ciò porta a concludere , che l'attrice, usando la normale diligenza e attenzione richiesta, avrebbe potuto evitare l'accaduto. pagina 3 di 8 Tale comportamento dell'attrice, non avere prestato la dovuta diligenza e accortezza, costituisce un comportamento imprudente e anomalo, e deve, pertanto, considerarsi quello dell'attrice, quale comportamento imprudente tale da essere considerato quale concausa nella produzione del danno insieme al comportamento omissivo del custode (mancata installazione di sistema di rallentamento).
Alla stregua dell'istruttoria svolta, ritiene questo Giudice che entrambe le parti sono da ritenersi responsabili del sinistro di cui è causa, l'attrice per avere posto in essere un comportamento imprudente non avendo prestato la dovuta attenzione tenuto conto che, data la conoscenza dei luoghi e del funzionamento della porta, avrebbe dovuto preoccuparsi dell'integrale attraversamento della figlia, il convenuto di contro, avrebbe dovuto provvedere ad installare il sistema di rallentamento della porta.
Per costante giurisprudenza di legittimità l'esposizione volontaria ad un rischio, o comunque, la consapevolezza di porsi in una situazione da cui consegua la probabilità che si produca a proprio danno un evento pregiudizievole, è idonea ad integrare una corresponsabilità del danneggiato e a ridurre, proporzionalmente, la responsabilità del danneggiante, in quanto viene a costituire un antecedente causale necessario del verificarsi dell'evento (Cassazione ordinanza n. 25460 del 12.11.2020; Cass. civ. Sez. III Ordinanza, 01/02/2018, Cass. Civ. sez. III, 31/10/2017, n. 25837)).
Il comportamento dell'attrice integra i presupposti per il concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c. comma 1, con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione all'incidenza causale del comportamento del danneggiato, e inducano a diminuire i danni risarcibili agli attori in applicazione del principio che esclude la possibilità di considerare danno risarcibile quello che ciascuno procura a se stesso. Si intende dire, cioè, in relazione ai profili evidenziati, che non risulta dall'attrice prestata la dovuta diligenza e che tale difetto ha incrementato la potenzialità lesiva della “cosa-mancata installazione del sistema di rallentamento della porta” assumendo quindi rilievo ai sensi dell'articolo 1227, 1°comma, c.c., determinando una riduzione del danno che, tenuto conto del caso concreto, appare congruo fissare nel 50%.
La liquidazione dei danni alla persona subiti dall'attrice va effettuata tenuto conto dei principi espressi dalle S.U. nella sentenza n. 26972/08 secondo cui nell'ipotesi di danno da lesione del bene salute al fine di pervenire alla liquidazione del danno non patrimoniale nella sua interezza, occorre considerare nel concreto la compromissione dell'integrità (cd. danno biologico) e procedere alla personalizzazione del danno tenendo conto della effettiva consistenza delle sofferenze fisiche e psichiche patite dalla persona lesa.
Anche la CTU espletata ha confermato la compatibilità dell'evento lesivo con le modalità di accadimento del fatto e la stretta connessione temporale. Ciò premesso si rileva che la consulenza medico legale ha accertato che in conseguenza del sinistro la minore ha subito ”
“trauma da schiacciamento della falange distale del III dito mano sinistra con f.l.c.”. Ne derivarono un periodo di inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 10, al 50% di giorni 10 e al 25% di giorni 15. Residuano postumi permanenti configuranti un danno permanente a persona valutabile nella misura del 1,5 % di riduzione della efficienza pagina 4 di 8 psicofisica (danno biologico) del soggetto, spese mediche documentate e pertinenti per € 21,86.
Per ciò che attiene alla liquidazione del danno connesso a tali lesioni, va, preliminarmente, considerato l'indirizzo assunto dalla Suprema Corte di Cassazione la quale ha recentemente mutato il precedente indirizzo con la sentenza del 10 novembre 2020 n. 25164 Sez.3 Cass., che conferma il recente orientamento espresso da Cass. Sez. III, 27 marzo 2018, n. 7513 e ribadito in Cass. Sez. III, 4 febbraio 2020, n. 2461, ponendosi in linea di netta discontinuità con i principi affermati dalle Sezioni Unite nelle celebri sentenze di “San Martino” dell'11 novembre 2008. La predetta sentenza, allineandosi alle richiamate pronunce del 2018 e del 2020, ribadisce con chiarezza che il danno morale si atteggia come voce dotata di autonomia giuridica, che non deve considerarsi inclusa nel danno biologico. Invero, il danno biologico si connota come pregiudizio alla salute, incidente sulle vicende dinamico-relazionali della vita e, pertanto, accertabile mediante supporto medico-legale; il danno morale si qualifica, invece, come sofferenza che intinge esclusivamente la sfera interiore del danneggiato e non è misurabile mediante ausili di carattere tecnico, posto che difetta di base organica. Pertanto, mentre il Giudice deve attenersi per liquidare il danno biologico al sistema tabellare, per il danno morale deve verificare se il danneggiato e meritevole di un compenso aggiuntivo quale dolore dell'animo. Inoltre, precisa che la personalizzazione rappresenta un'operazione distinta dalla liquidazione del danno morale, posto che i due momenti di calcolo attengono a voci e fasi aventi natura e funzione differenti. Nel procedere alla determinazione del danno alla salute, pertanto, il giudice di merito deve non solo accertare la sussistenza di un eventuale concorso del danno relazionale alla salute e del danno interiore morale, ma anche valutare se esistono i presupposti concreti e specifici per personalizzare il danno biologico, attenendosi al sistema tabellare per le relative operazioni quantificatorie. Infine, la sentenza precisa che, inerendo il danno morale ad un bene immateriale, ai fini probatori le massime di esperienza acquistano particolare risalto. Difatti il meccanismo tabellare sopra richiamato, previsto dalla legge per la liquidazione del danno alla salute, si fonda su un ragionamento presuntivo ancorato a regole esperienziali, alla stregua delle quali ad ogni tipo di lesione corrisponde, in via ordinaria e sulla base dell'id quod plerumque accidit, una specifica menomazione di carattere dinamico-relazionale. La Corte precisa che in ogni caso il ricorso alla prova presuntiva non deve, tuttavia, sostituire l'onere probatorio gravante sul danneggiato ex art. 2697 c.c. di allegazione di tutte le circostanze concretamente idonee a ricomporre la serie causale dei fatti noti, mediante la quale risalire al fatto ignoto. In tal modo, la Corte nega la figura del danno in re ipsa, in forza della quale il danno integrerebbe una conseguenza necessaria e inevitabile della lesione, di talché la prova di quest'ultima renderebbe superflua la dimostrazione del pregiudizio sofferto. Vi è l'esigenza di evitare automatismi risarcitori, contrastanti con la funzione prevalentemente riparatoria assolta, nel nostro ordinamento giuridico, dal sistema della responsabilità civile, secondo la quale il risarcimento del danno non può essere concesso se non come conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno ai sensi del combinato di cui agli artt. 1223 e 2056 c.c.
Ciò premesso, per quanto riguarda la liquidazione del danno biologico temporaneo e permanente, questo Giudice ritiene che gli importi standard indicati nella tabella milanese (2024) a titolo di danno biologico dinamico-relazionale e di sofferenza psicofisica interiore,
pagina 5 di 8 con l'aumento del 25% ivi prevista, appaiono congrui in relazione alla fattispecie concreta come base di calcolo per la liquidazione complessiva del danno non patrimoniale subito dalla minore, avuto riguardo al caso concreto, tenuto conto della natura della malattia e di quanto accertato nella CTU svolta -che ha determinato una sofferenza soggettiva di grado 2 (su una scala da 1 a 5) nel corso della sola inabilità temporanea -, pertanto, si ritiene di quantificare il danno non patrimoniale subito dalla minore nella somma di € 5.423,75.
Tenuto conto del concorso di colpa in capo all'attrice la convenuta dovrà essere condannata a corrispondere agli attori la somma di €2.711,87 (€5.423,75– 50%) oltre gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto.
Sulle predette somme, liquidate all'attualità, devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto. Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., Sez. Un., n. 1712 del 1995), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat. Pertanto, recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali, calcolati con le seguenti modalità: sulla somma come sopra liquidata devalutata all'epoca dell'evento lesivo (27.02.21) e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. dal 27.02.21 fino alla presente sentenza;
sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo in ragione della somma effettivamente attribuita agli attori, seguono la soccombenza;
secondo il medesimo criterio le spese della CTU, già liquidata con separato decreto, vengono definitivamente poste a carico del convenuto.
A tali spese vanno aggiunte anche quelle sostenute per il CTP, – che vengono riconosciute in quanto non eccessive o superflue e risultando documentate con fatture- atteso che, per orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, la consulenza tecnica di parte ha natura di allegazione difensiva tecnica e le spese sostenute per l'espletamento della stessa rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate (Cass.9549/2009). Come altresì chiarito, tali costi costituiscono “spese giudiziali” e non componenti del danno pagina 6 di 8 da risarcire sicchè le relative somme devono essere considerate nella liquidazione delle spese processuali da porre, in tutto o in parte, a carico del soccombente e vengono riconosciute in quanto non eccessive o superflue. Non vengono liquidate le spese del perito BA non avendo prodotto la relativa ricevuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
• Accoglie, nei limiti di cui in motivazione, la domanda di parte attrice e condanna il convenuto , in persona dell'amministratore Controparte_2 pro tempore, a corrispondere agli attori la somma di € 2.711,87 quale danno non patrimoniale oltre agli interessi come specificato in motivazione;
• Condanna il in persona Controparte_2 dell'amministratore pro tempore a rifondere agli attori le spese di lite liquidate in € 2.552,00 per compenso professionale, e in € 948,82,00 per spese, oltre al 15 % per rimborso spese generali, CPA e IVA. Pone definitivamente a carico della convenuta le spese della CTU, già liquidate con separato decreto. Così deciso in Milano, 10 luglio 2025.
Il Giudice dott.ssa Alexia Dulcetta
pagina 7 di 8 pagina 8 di 8