TRIB
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 23/12/2025, n. 3456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3456 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I N O L A
______________________
I SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice, dott.ssa Federica Peluso, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n.r.g. 1451/2021 pendente:
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. RICCIO Parte_1 C.F._1
WANDA (C.F. ): C.F._2
APPELLANTE
E
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. MARIA VINCENZO (C.F. Controparte_1 P.IVA_1
): C.F._3
APPELLATA
NONCHE'
(C.F. ): Controparte_2 C.F._4
APPELLATO CONTUMACE
N. 1451/2021 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 1 | P A G . OGGETTO: solo danni a cose
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate con scadenza al 23.12.2025 ai sensi dell'art. 127ter
c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
2. Con atto di citazione in appello, ha impugnato la sentenza n. 2444/2020 del Parte_1
Giudice di Pace di Nola, depositata il 12.08.2020, con la quale il Giudicante di prime cure ha rigettato la domanda risarcitoria avanzata in primo grado, ritenendo che vi fosse stata un'errata valutazione della prova testimoniale non avendo correttamente applicato gli artt. 115 e 116 c.p.c. ed erroneamente valutato le prove documentali in atti. Chiedeva dunque, in riforma dell'impugnata sentenza, l'accoglimento della domanda risarcitoria spiegata in primo grado, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
3.1. La nella qualità di rappresentante nella Repubblica Italiana della Hok Osiguranje Controparte_1
D.D., ritualmente citata, si è costituita in giudizio ed ha eccepito l'inammissibilità del gravame ex art. 348bis c.p.c. per la manifesta infondatezza dello stesso e l'infondatezza nel merito.
3.2. , pur ritualmente citato a seguito di autorizzazione alla rinnovazione della Controparte_2 notifica resa con ordinanza del 10.06.2021, non si è costituito e ne è stata dichiarata la contumacia all'udienza del 22.02.2021.
4. In via del tutto preliminare, va dato atto che l'impugnazione è stata proposta in data 24.02.2022 nel termine di cui all'art. 327 c.p.c., tenuto conto della data di pubblicazione della sentenza non notificata (12.08.2020) e della sospensione feriale dei termini, ed è parimenti procedibile ex art. 348
c.p.c. essendo stata iscritta a ruolo in data 05.03.2021, nel termine di cui all'art. 165 c.p.c.
L'appello risulta ammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c., dovendosi aderire all'interpretazione fornita dalla Suprema Corte in virtù della quale “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012 vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione
N. 1451/2021 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 2 | P A G . delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instatiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 16.11.2017, n. 27199), con la precisazione, nella motivazione, che l'appello non deve essere strutturato come una sentenza ovvero contenere un progetto alternativo di decisione e che la maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze contenute nell'appello è una diretta conseguenza della motivazione formulata dal giudice di primo grado (cfr. Cass. Civ., Sez. U, Sentenza n. 27199 del 16.11.2017; conforme Cass. Civ., Sez. 6 –
3, Ordinanza n. 13535 del 30.05.2018).
Il novellato art. 342 c.p.c. esige invece dall'appellante la chiara ed inequivoca indicazione delle censure che intende muovere alla sentenza appellata, tanto in punto di ricostruzione dei fatti, quanto in punto di diritto, nonché gli argomenti che intende contrapporre a quelli adottati dal giudice di primo grado a sostegno della decisione (sostanzialmente in questo senso si è già pronunciata la Cass.
Sez. lav., n. 18411/2016, secondo cui il nuovo art. 342 c.p.c. “non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono
e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata”; sostanzialmente nello stesso senso, Cass. Sez. I n. 18932/2016).
Parimenti, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità ai sensi degli artt. 348bis e ter c.p.c., dovendosi precisare che “la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, “in procedendo” o “in iudicando”, e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate” (cfr. Cass. civ., Sez. VI – L., ord. n. 37272 del 29.11.2021).
5. L'appello non è fondato e deve essere rigettato con integrale conferma della sentenza impugnata.
N. 1451/2021 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 3 | P A G . dovendosi sul punto precisare che “in tema di impugnazioni, la sentenza d'appello, anche se confermativa, si sostituisce totalmente alla sentenza di primo grado, onde il giudice d'appello ben può in dispositivo confermare la decisione impugnata ed in motivazione enunciare, a sostegno di tale statuizione, ragioni ed argomentazioni diverse da quelle addotte dal giudice di primo grado, senza che sia per questo configurabile una contraddittorietà tra il dispositivo e la motivazione della sentenza d'appello” (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 15185 del 10.10.2003) e che “il giudice di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, può, senza violare il principio del contraddittorio, anche
d'ufficio sostituirne la motivazione che ritenga scorretta, purché la diversa motivazione sia radicata nelle risultanze acquisite al processo, sia contenuta entro i limiti del "devolutum" quali risultanti dall'atto di appello e la modifica non concerna statuizioni adottate del primo giudice con efficacia di giudicato” (Cass. Civ., Sez. 6, Ordinanza nr.17681/2021; Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 696/2002).
Deve precisarsi che il Giudice di Pace ha concluso nella sentenza oggetto dell'odierna impugnazione nel senso che il non avesse assolto al proprio onere probatorio in merito al fatto dedotto in Pt_1 giudizio e che l'appellante, attore in primo grado, lamenta in questa sede l'erronea valutazione del compendio istruttorio in atti.
Al riguardo, è appena il caso di premettere che il Giudice di merito gode di ampia discrezionalità, sempre che ne offra adeguata motivazione. Ed infatti, la Suprema Corte, in un recente arresto giurisprudenziale, ha ribadito il consolidato principio di diritto per cui “la valutazione delle prove raccolte costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, sicché rimane estranea al presente giudizio qualsiasi censura volta a criticare il “convincimento” che il giudice si è formato, a norma dell'art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., in esito all'esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova” (per il principio, Cass. Sez. Un. 30 settembre 2020, n. 20867; in precedenza già Cass. civ., sez. lav., n. 1272/1981; Cass. civ., sez. lav., n. 2565/1979, per cui “a norma dell'art. 116 c.p.c. rientra nel potere discrezionale del giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare all'uopo le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza e scegliere, fra le varie risultanze istruttorie, quelle ritenute idonee e rilevanti”).
Altrettanto pacifico è il principio secondo cui “l'apprezzamento del giudice di merito, nel porre a fondamento della propria decisione una argomentazione, tratta dalla analisi di fonti di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (ex plurimis, cfr. Cass. civ., n. 21187/2019). Sono infatti riservate al Giudice del merito l'interpretazione e la
N. 1451/2021 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 4 | P A G . valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta tra le risultanze probatorie di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, per cui è insindacabile, in sede di legittimità, l'accertamento dei fatti operato dal Giudice di merito, ove con la censura proposta se ne voglia sostituire un altro ad esito diverso” (Cass. civ.,
n. 1359/2014).
Nel caso in esame, occorre precisare che, ancorché con integrazioni motivazionali, debbano condividersi le conclusioni del Giudice di Pace nella parte in cui ha ritenuto che la prova non sia stata raggiunta stante la lacunosità delle dichiarazioni rese dall'unico teste escusso, , Testimone_1 all'udienza del 23.09.2019.
Ed invero, dalle dichiarazioni rese, non è chiaro comprendere in quale punto della strada sia avvenuto il sinistro, non avendo il teste indicato alcun ulteriore riferimento sotto il profilo spaziale, né tanto meno quale fosse la visuale del testimone e quali fossero le condizioni del traffico, tenuto conto che il teste dapprima riferisce che le autovetture Fiat 500 e Renault, coinvolte nel tamponamento, si erano arrestate per motivi di traffico e poi dichiara che il veicolo danneggiante
(Lancia Y) fosse arrivato a gran velocità colpendo le stesse. Ancora, il teste ricorda con precisione chi vi fosse nell'auto dell'odierno attore ma nulla riferisce in merito ai conducenti e/o agli occupanti degli ulteriori veicoli.
Vale la pena peraltro osservare come, in assenza del deposito della produzione dell'appellante, non vi sia alcun altro possibile elemento, anche documentale, di riscontro alle dichiarazioni del teste.
Tenuto conto della lacunosità delle stesse, non può ritenersi raggiunta la prova in merito all'an della pretesa risarcitoria avanzata.
Ad ogni modo, anche a voler ritenere provata nell'an la pretesa del , deve evidenziarsi che Pt_1 non risulta parimenti la prova di un effettivo pregiudizio (cd. danno – conseguenza) patito dall'appellante, attore in primo grado, in quanto, in base ai principi relativi alla responsabilità aquiliana improntata alla funzione compensativa della stessa, il danno risarcibile è soltanto il danno conseguenza, ossia la situazione patrimoniale in cui il soggetto danneggiato si sarebbe trovato laddove il fatto illecito non si fosse verificato.
Più dettagliatamente, nell'ambito del presente giudizio, ai fini della prova delle conseguenze risarcibili del danno e del pregiudizio patrimoniale patito in conseguenza del sinistro occorso, risulta effettuata nel corso del giudizio di prime cure una CTU volta a stimare i danni patiti dal veicolo Fiat 500 da
N. 1451/2021 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 5 | P A G . parte del sulla base, però, della mera documentazione fotografica in atti, giacché il veicolo è Pt_1 stato alienato in data 26.01.2018.
Ebbene, il diritto al risarcimento del danno in quanto diritto personale e non reale non viene trasferimento unitamente alla proprietà del veicolo, dal momento che “quando accanto all'atto di trasferimento della proprietà non vi sia stato un atto di cessione del credito, il diritto al risarcimento dei danni compete esclusivamente a chi, essendo proprietario del bene al momento dell'evento dannoso, ha subito la relativa diminuzione patrimoniale” (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 16.02.2016, n. 2951).
Nel caso specifico, invero, a mancare è la prova che il abbia effettivamente subito in Pt_1 conseguenza del sinistro un pregiudizio patrimoniale, tenuto conto che non risulta provato che il abbia proceduto alle spese di riparazione, né risulta allegato che in conseguenza del sinistro Pt_1 occorso l'appellante, attore in primo grado, abbia alienato il veicolo ad un prezzo inferiore al valore di mercato, quale conseguenza dei danni derivanti dal sinistro.
Dunque, proprio la circostanza che l'appellante abbia alienato a terzi il veicolo in data 26.01.2018 per la somma pari ad €6.200,00 vale a limitare il relativo interesse al risarcimento del danno limitatamente al periodo in cui ne è rimasto proprietario (cfr. Cass., ord. n. 21256 del 14.10.2011).
Né, ad ogni modo, risulta che l'appellante abbia assunto nei confronti del successivo acquirente l'obbligo di eseguire le riparazioni né altre voci di danno.
Tali conclusioni non si ritengono in contrasto con il principio, anch'esso sancito da consolidata giurisprudenza, per cui i danni subiti da un autoveicolo in un incidente stradale sono risarcibili se sono conseguenza immediata e diretta del fatto illecito, senza che rilevi l'assenza di prova dell'esborso (ex multis, Cass. 17670/2024), dal momento che spetta comunque al giudice di merito verificare se i danni esposti possano qualificarsi come effettivamente inferti al veicolo e, quindi, al patrimonio dell'attore, il quale vi dovrà porre rimedio quale conseguenza diretta e immediata del fatto dannoso per cui era causa.
Ad abundantiam, deve comunque osservarsi che, in base alla CTU spiegata in prime cure, il valore di mercato della vettura al momento del sinistro aveva un valore commerciale pari ad € 6.300,00 e che la stessa è stata venduta, circa un anno dopo, al valore pari ad € 6.200,00 e che dunque non appare che dall'alienazione il abbia subito una perdita di valore. Pt_1
Nel caso in esame, risulta del tutto manchevole la prova – non solo dell'an per quanto precedentemente affermato – ma anche del quantum e dunque la pretesa risarcitoria avanzata dal deve ritenersi del tutto infondata. Pt_1
N. 1451/2021 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 6 | P A G . Per tali considerazioni, l'appello proposto deve essere rigettato, con emendata motivazione ed assorbimento nella presente decisione di ogni ulteriore questione, sebbene proposta dalle parti.
6. Le spese di lite seguono strettamente il principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e si liquidano d'ufficio, come da dispositivo ed in assenza di nota spese, ai sensi del D.M. 55 del
10.03.2014, come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, in relazione al valore minimo dello scaglione di riferimento, tenuto conto della semplicità delle questioni, dell'attività concretamente esercitata dai difensori costituiti, rapportata al tenore delle difese svolte, con esclusione della fase istruttoria non tenutasi. Nulla va disposto sulle spese di lite nei rapporti tra il e Pt_1 CP_2
, tenuto conto della contumacia di quest'ultimo.
[...]
7. Ai sensi di quanto previsto. dall'art. 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 30.05.2002 n. 115, così come inserito dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile, ai sensi del successivo art. 18, dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola – I Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace n. Parte_1
2444/2020, depositata il 12.08.2020, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza n. n. 2444/2020 del
Giudice di Pace di Nola, depositata il 12.08.2020;
b) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di che Parte_1 Controparte_1 si liquidano in €852,00 per compensi, oltre IVA, C.P.A. e spese generali al 15%, come per legge;
c) nulla per le spese nei rapporti tra e;
Parte_1 Controparte_2
d) dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma I quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato a carico di parte appellante.
N. 1451/2021 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 7 | P A G . Così deciso in Nola, il 23.12.2025
N. 1451/2021
Il Giudice
dott.ssa Federica Peluso ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 8 | P A G .
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I N O L A
______________________
I SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice, dott.ssa Federica Peluso, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n.r.g. 1451/2021 pendente:
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. RICCIO Parte_1 C.F._1
WANDA (C.F. ): C.F._2
APPELLANTE
E
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. MARIA VINCENZO (C.F. Controparte_1 P.IVA_1
): C.F._3
APPELLATA
NONCHE'
(C.F. ): Controparte_2 C.F._4
APPELLATO CONTUMACE
N. 1451/2021 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 1 | P A G . OGGETTO: solo danni a cose
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate con scadenza al 23.12.2025 ai sensi dell'art. 127ter
c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
2. Con atto di citazione in appello, ha impugnato la sentenza n. 2444/2020 del Parte_1
Giudice di Pace di Nola, depositata il 12.08.2020, con la quale il Giudicante di prime cure ha rigettato la domanda risarcitoria avanzata in primo grado, ritenendo che vi fosse stata un'errata valutazione della prova testimoniale non avendo correttamente applicato gli artt. 115 e 116 c.p.c. ed erroneamente valutato le prove documentali in atti. Chiedeva dunque, in riforma dell'impugnata sentenza, l'accoglimento della domanda risarcitoria spiegata in primo grado, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
3.1. La nella qualità di rappresentante nella Repubblica Italiana della Hok Osiguranje Controparte_1
D.D., ritualmente citata, si è costituita in giudizio ed ha eccepito l'inammissibilità del gravame ex art. 348bis c.p.c. per la manifesta infondatezza dello stesso e l'infondatezza nel merito.
3.2. , pur ritualmente citato a seguito di autorizzazione alla rinnovazione della Controparte_2 notifica resa con ordinanza del 10.06.2021, non si è costituito e ne è stata dichiarata la contumacia all'udienza del 22.02.2021.
4. In via del tutto preliminare, va dato atto che l'impugnazione è stata proposta in data 24.02.2022 nel termine di cui all'art. 327 c.p.c., tenuto conto della data di pubblicazione della sentenza non notificata (12.08.2020) e della sospensione feriale dei termini, ed è parimenti procedibile ex art. 348
c.p.c. essendo stata iscritta a ruolo in data 05.03.2021, nel termine di cui all'art. 165 c.p.c.
L'appello risulta ammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c., dovendosi aderire all'interpretazione fornita dalla Suprema Corte in virtù della quale “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012 vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione
N. 1451/2021 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 2 | P A G . delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instatiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 16.11.2017, n. 27199), con la precisazione, nella motivazione, che l'appello non deve essere strutturato come una sentenza ovvero contenere un progetto alternativo di decisione e che la maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze contenute nell'appello è una diretta conseguenza della motivazione formulata dal giudice di primo grado (cfr. Cass. Civ., Sez. U, Sentenza n. 27199 del 16.11.2017; conforme Cass. Civ., Sez. 6 –
3, Ordinanza n. 13535 del 30.05.2018).
Il novellato art. 342 c.p.c. esige invece dall'appellante la chiara ed inequivoca indicazione delle censure che intende muovere alla sentenza appellata, tanto in punto di ricostruzione dei fatti, quanto in punto di diritto, nonché gli argomenti che intende contrapporre a quelli adottati dal giudice di primo grado a sostegno della decisione (sostanzialmente in questo senso si è già pronunciata la Cass.
Sez. lav., n. 18411/2016, secondo cui il nuovo art. 342 c.p.c. “non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono
e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata”; sostanzialmente nello stesso senso, Cass. Sez. I n. 18932/2016).
Parimenti, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità ai sensi degli artt. 348bis e ter c.p.c., dovendosi precisare che “la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, “in procedendo” o “in iudicando”, e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate” (cfr. Cass. civ., Sez. VI – L., ord. n. 37272 del 29.11.2021).
5. L'appello non è fondato e deve essere rigettato con integrale conferma della sentenza impugnata.
N. 1451/2021 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 3 | P A G . dovendosi sul punto precisare che “in tema di impugnazioni, la sentenza d'appello, anche se confermativa, si sostituisce totalmente alla sentenza di primo grado, onde il giudice d'appello ben può in dispositivo confermare la decisione impugnata ed in motivazione enunciare, a sostegno di tale statuizione, ragioni ed argomentazioni diverse da quelle addotte dal giudice di primo grado, senza che sia per questo configurabile una contraddittorietà tra il dispositivo e la motivazione della sentenza d'appello” (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 15185 del 10.10.2003) e che “il giudice di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, può, senza violare il principio del contraddittorio, anche
d'ufficio sostituirne la motivazione che ritenga scorretta, purché la diversa motivazione sia radicata nelle risultanze acquisite al processo, sia contenuta entro i limiti del "devolutum" quali risultanti dall'atto di appello e la modifica non concerna statuizioni adottate del primo giudice con efficacia di giudicato” (Cass. Civ., Sez. 6, Ordinanza nr.17681/2021; Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 696/2002).
Deve precisarsi che il Giudice di Pace ha concluso nella sentenza oggetto dell'odierna impugnazione nel senso che il non avesse assolto al proprio onere probatorio in merito al fatto dedotto in Pt_1 giudizio e che l'appellante, attore in primo grado, lamenta in questa sede l'erronea valutazione del compendio istruttorio in atti.
Al riguardo, è appena il caso di premettere che il Giudice di merito gode di ampia discrezionalità, sempre che ne offra adeguata motivazione. Ed infatti, la Suprema Corte, in un recente arresto giurisprudenziale, ha ribadito il consolidato principio di diritto per cui “la valutazione delle prove raccolte costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, sicché rimane estranea al presente giudizio qualsiasi censura volta a criticare il “convincimento” che il giudice si è formato, a norma dell'art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., in esito all'esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova” (per il principio, Cass. Sez. Un. 30 settembre 2020, n. 20867; in precedenza già Cass. civ., sez. lav., n. 1272/1981; Cass. civ., sez. lav., n. 2565/1979, per cui “a norma dell'art. 116 c.p.c. rientra nel potere discrezionale del giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare all'uopo le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza e scegliere, fra le varie risultanze istruttorie, quelle ritenute idonee e rilevanti”).
Altrettanto pacifico è il principio secondo cui “l'apprezzamento del giudice di merito, nel porre a fondamento della propria decisione una argomentazione, tratta dalla analisi di fonti di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (ex plurimis, cfr. Cass. civ., n. 21187/2019). Sono infatti riservate al Giudice del merito l'interpretazione e la
N. 1451/2021 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 4 | P A G . valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta tra le risultanze probatorie di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, per cui è insindacabile, in sede di legittimità, l'accertamento dei fatti operato dal Giudice di merito, ove con la censura proposta se ne voglia sostituire un altro ad esito diverso” (Cass. civ.,
n. 1359/2014).
Nel caso in esame, occorre precisare che, ancorché con integrazioni motivazionali, debbano condividersi le conclusioni del Giudice di Pace nella parte in cui ha ritenuto che la prova non sia stata raggiunta stante la lacunosità delle dichiarazioni rese dall'unico teste escusso, , Testimone_1 all'udienza del 23.09.2019.
Ed invero, dalle dichiarazioni rese, non è chiaro comprendere in quale punto della strada sia avvenuto il sinistro, non avendo il teste indicato alcun ulteriore riferimento sotto il profilo spaziale, né tanto meno quale fosse la visuale del testimone e quali fossero le condizioni del traffico, tenuto conto che il teste dapprima riferisce che le autovetture Fiat 500 e Renault, coinvolte nel tamponamento, si erano arrestate per motivi di traffico e poi dichiara che il veicolo danneggiante
(Lancia Y) fosse arrivato a gran velocità colpendo le stesse. Ancora, il teste ricorda con precisione chi vi fosse nell'auto dell'odierno attore ma nulla riferisce in merito ai conducenti e/o agli occupanti degli ulteriori veicoli.
Vale la pena peraltro osservare come, in assenza del deposito della produzione dell'appellante, non vi sia alcun altro possibile elemento, anche documentale, di riscontro alle dichiarazioni del teste.
Tenuto conto della lacunosità delle stesse, non può ritenersi raggiunta la prova in merito all'an della pretesa risarcitoria avanzata.
Ad ogni modo, anche a voler ritenere provata nell'an la pretesa del , deve evidenziarsi che Pt_1 non risulta parimenti la prova di un effettivo pregiudizio (cd. danno – conseguenza) patito dall'appellante, attore in primo grado, in quanto, in base ai principi relativi alla responsabilità aquiliana improntata alla funzione compensativa della stessa, il danno risarcibile è soltanto il danno conseguenza, ossia la situazione patrimoniale in cui il soggetto danneggiato si sarebbe trovato laddove il fatto illecito non si fosse verificato.
Più dettagliatamente, nell'ambito del presente giudizio, ai fini della prova delle conseguenze risarcibili del danno e del pregiudizio patrimoniale patito in conseguenza del sinistro occorso, risulta effettuata nel corso del giudizio di prime cure una CTU volta a stimare i danni patiti dal veicolo Fiat 500 da
N. 1451/2021 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 5 | P A G . parte del sulla base, però, della mera documentazione fotografica in atti, giacché il veicolo è Pt_1 stato alienato in data 26.01.2018.
Ebbene, il diritto al risarcimento del danno in quanto diritto personale e non reale non viene trasferimento unitamente alla proprietà del veicolo, dal momento che “quando accanto all'atto di trasferimento della proprietà non vi sia stato un atto di cessione del credito, il diritto al risarcimento dei danni compete esclusivamente a chi, essendo proprietario del bene al momento dell'evento dannoso, ha subito la relativa diminuzione patrimoniale” (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 16.02.2016, n. 2951).
Nel caso specifico, invero, a mancare è la prova che il abbia effettivamente subito in Pt_1 conseguenza del sinistro un pregiudizio patrimoniale, tenuto conto che non risulta provato che il abbia proceduto alle spese di riparazione, né risulta allegato che in conseguenza del sinistro Pt_1 occorso l'appellante, attore in primo grado, abbia alienato il veicolo ad un prezzo inferiore al valore di mercato, quale conseguenza dei danni derivanti dal sinistro.
Dunque, proprio la circostanza che l'appellante abbia alienato a terzi il veicolo in data 26.01.2018 per la somma pari ad €6.200,00 vale a limitare il relativo interesse al risarcimento del danno limitatamente al periodo in cui ne è rimasto proprietario (cfr. Cass., ord. n. 21256 del 14.10.2011).
Né, ad ogni modo, risulta che l'appellante abbia assunto nei confronti del successivo acquirente l'obbligo di eseguire le riparazioni né altre voci di danno.
Tali conclusioni non si ritengono in contrasto con il principio, anch'esso sancito da consolidata giurisprudenza, per cui i danni subiti da un autoveicolo in un incidente stradale sono risarcibili se sono conseguenza immediata e diretta del fatto illecito, senza che rilevi l'assenza di prova dell'esborso (ex multis, Cass. 17670/2024), dal momento che spetta comunque al giudice di merito verificare se i danni esposti possano qualificarsi come effettivamente inferti al veicolo e, quindi, al patrimonio dell'attore, il quale vi dovrà porre rimedio quale conseguenza diretta e immediata del fatto dannoso per cui era causa.
Ad abundantiam, deve comunque osservarsi che, in base alla CTU spiegata in prime cure, il valore di mercato della vettura al momento del sinistro aveva un valore commerciale pari ad € 6.300,00 e che la stessa è stata venduta, circa un anno dopo, al valore pari ad € 6.200,00 e che dunque non appare che dall'alienazione il abbia subito una perdita di valore. Pt_1
Nel caso in esame, risulta del tutto manchevole la prova – non solo dell'an per quanto precedentemente affermato – ma anche del quantum e dunque la pretesa risarcitoria avanzata dal deve ritenersi del tutto infondata. Pt_1
N. 1451/2021 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 6 | P A G . Per tali considerazioni, l'appello proposto deve essere rigettato, con emendata motivazione ed assorbimento nella presente decisione di ogni ulteriore questione, sebbene proposta dalle parti.
6. Le spese di lite seguono strettamente il principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e si liquidano d'ufficio, come da dispositivo ed in assenza di nota spese, ai sensi del D.M. 55 del
10.03.2014, come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, in relazione al valore minimo dello scaglione di riferimento, tenuto conto della semplicità delle questioni, dell'attività concretamente esercitata dai difensori costituiti, rapportata al tenore delle difese svolte, con esclusione della fase istruttoria non tenutasi. Nulla va disposto sulle spese di lite nei rapporti tra il e Pt_1 CP_2
, tenuto conto della contumacia di quest'ultimo.
[...]
7. Ai sensi di quanto previsto. dall'art. 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 30.05.2002 n. 115, così come inserito dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile, ai sensi del successivo art. 18, dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola – I Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace n. Parte_1
2444/2020, depositata il 12.08.2020, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza n. n. 2444/2020 del
Giudice di Pace di Nola, depositata il 12.08.2020;
b) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di che Parte_1 Controparte_1 si liquidano in €852,00 per compensi, oltre IVA, C.P.A. e spese generali al 15%, come per legge;
c) nulla per le spese nei rapporti tra e;
Parte_1 Controparte_2
d) dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma I quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato a carico di parte appellante.
N. 1451/2021 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 7 | P A G . Così deciso in Nola, il 23.12.2025
N. 1451/2021
Il Giudice
dott.ssa Federica Peluso ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 8 | P A G .