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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 20/03/2025, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Maria Teresa Moscatelli ha pronunciato a seguito di discussione orale disposta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5659/2022 del Ruolo generale tra
e , rappresentati e difesi dall'avv. Luigi Puca (comunicazioni a Parte_1 Parte_2
t) Email_1
-ATTORI- convenuti in riconvenzione
e
rappresentata e difesa dall'avv. Dario Ronchi (comunicazioni a Controparte_1
Email_2
-CONVENUTA- Attrice in riconvenzione
OGGETTO: “revoca donazione per ingratitudine”
CONCLUSIONI: per tutte le parti costituite come da verbale d'udienza del 20.3.2025 da considerarsi parte integrante della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 24.11.2022, i germani e deducevano che, Parte_1 Parte_2
con contratto del 5.3.2015 per notaio rep. n. 31547 racc. n. 20162 reg. in Gioia del Colle il Per_1
26.3.2015 al n. 26531T, stipulato presso lo studio dell'avv. Ronchi, donavano alla odierna convenuta,
rispettivamente nipote di e figlia di , la quota indivisa di 2/4 dei seguenti Parte_1 Parte_2
1 immobili: appartamento in Trani in N.C.E.U. al fg. 15, p.lla 1212 sub 11; vano al piano terra in catasto al fg.
15, p.lla 1212 sub 12; vano al piano terra al fg. 15, p.lla 1212 sub 13; appartamento in Trani in N.C.E.U. al fg. 15, p.lla 1212 sub 22; appartamento in Trani al fg, 15, p.lla 1212 sub 23.
Deducevano che il valore complessivo dei beni donati era pari ad euro 36.400,00.
Riportavano, poi, gli attori che, con contratto del 20.02.2019 per notar rep .n. 34990 Persona_2
raccolta n.23008, registrato il 26.02.2019 al n. 6052 1T, i germani e Parte_1 Parte_2
vendevano alla URALIA S.A., con sede in Svizzera ed unità locale in Italia alla Via San Giorgio 33, in persona del suo procuratore speciale avv. Benedetto Ronchi, la quota indivisa pari a 2/4 delle unità
immobiliari, facenti parte del fabbricato in Trani alla Via San Giorgio n.33, per il prezzo complessivo di euro
68.500,00, di cui euro 5.000,00 già versati a mezzo distinti bonifici di euro 2.500,00 ciascuno e la restante somma di euro 63.500,00 a mezzo di n. 40 rate mensili posticipate di euro 1.587,50 ciascuna, da eseguirsi mediante bonifico;
che la URALIA S.A. rimaneva inadempiente nel pagamento del prezzo e pertanto, i sig.ri e citavano la URALIA S.A. innanzi al Tribunale di Trani per chiedere la Parte_1 Parte_2
risoluzione del contratto di vendita del 20/2/2019 per il grave inadempimento della società compratrice;
che unica socia della URALIA S.A., per quello che consta agli attori, è la Controparte_1
Deducevano dunque gli attori che la sig.ra coadiuvata da terze persone, ha posto in Controparte_1
essere atti di ingiuria grave nei confronti degli attori (infatti era appellato “pedofilo” e Parte_1 [...]
“brutta persona”). Parte_2
In particolare, accadeva che il 2 giugno 2022, la invitava presso la sua abitazione la madre CP_1 [...]
ed, in compagnia di altre persone presenti e con la loro collaborazione, intendendo indurre la a Parte_2 Pt_2
revocare la nomina del suo difensore per la risoluzione contrattuale
contro
Uralia s.a., venivano indirizzate a e frasi gravemente lesive ed offensive del loro onore e decoro quali “finisce Parte_2 Parte_1
male”, “passate i guai”; “tu sei in pericolo”; “voi fate un'orrenda fine”, “stanotte andiamo e lo pigliamo e lo
squartiamo a quel pedofilo”, “tu sei nella merda e non lo sai”, “evidentemente non sei una mamma, sei un
mostro come che è un pedofilo - lui va in galera, e tu vai insieme”, “tu firma questo documento Per_3
e sparirà da Trani, lo troveremo impiccato sotto un albero, che lo ammazzeranno”, “oggi è Per_3
l'ultimo giorno che sei libera”, “non ci sono altre soluzioni, c'è solo la guerra”, “vogliamo salvare te da
2 tutto quello che succederà dopo”, ed altre del medesimo tenore.
Accadeva poi, proseguivano gli attori, che la sempre avvalendosi della collaborazione di terze CP_1
persone, poneva in essere atti gravemente pregiudizievoli del patrimonio dei donanti atteso che faceva dirottare le quote dei canoni di locazione spettanti agli attori relativi ad un immobile sito in Trani al corso E.
Emanuele e condotto in locazione dall'Associazione Musicale Domenico Sarro su conti esteri.
Pertanto gli attori, con racc. del 7.9.2022, contestavano quanto sopra dedotto alla odierna convenuta manifestando l'intenzione di procedere ad azione di revocazione dell'atto di donazione del 5.3.2015 per ingratitudine, come poi procedevano con la citazione in atti.
Affermavano dunque gli attori la ricorrenza dei presupposti legittimanti l'azione per revocazione ex art. 800
c.c., in particolare ravvisando nel comportamento della convenuta la “grave ingiuria” consistente nei comportamenti, atteggiamenti ed atti esteriori contrari al normale senso di riconoscenza che il destinatario di una donazione dovrebbe ragionevolmente provare, invece manifestando nei confronti del donante disistima ed irrispettosità.
Precisavano dunque che la convenuta, in più occasioni, ha manifestato la propria ingratitudine nei confronti degli attori, spinta da un senso di acrimonia, ancor più grave essendosi avvalsa della collaborazione di terze persone al fine di conferire maggiore forza ai suoi comportamenti gravemente ingiuriosi, che rendono manifesto un sentimento di disistima delle qualità morali dei donanti ed irrispettosità della loro dignità.
Per tali ragioni, concludevano pertanto chiedendo accertare e dichiarare la revoca per ingratitudine dell'atto di donazione sopra descritto con conseguente statuizione di restituzione delle suddette quote oggetto di liberalità in capo agli odierni attori ed ordine al Conservatore dei RR. II. di trascrizione della sentenza, e condanna al pagamento delle spese e compensi di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta del 16.3.2023 si costituiva in giudizio (avv. Controparte_1
D. Ronchi) che, premesse circostanze in fatto di carattere personale relative a quelle che la convenuta considerava motivi a base dell'azione, intendeva precisare lo stato di fatto e di diritto in cui si trovavano gli immobili oggetto di donazione. In diritto, gli immobili oggetto di donazione erano gravati dalle seguenti trascrizioni pregiudizievoli: domanda giudiziale trascritta a Trani il 29 dicembre 2011 ai nn.25352/18375 a favore dei sigg. più altri ed in danno di mirante a far dichiarare la nullità della Pt_2 Parte_3
3 scheda testamentaria del 2 febbraio 2007, con la quale il signor nominava Persona_4 Parte_3
erede universale, trascrizione nn.12148/9579 dell'11 luglio 2012, recante accettazione di eredità con beneficio di inventario da parte della Curatela del Fallimento di Acquaviva Giuseppe, nominato erede dal defunto , con testamento pubblico del 12/05/2011; in fatto, si trattava di immobili in pessimo Persona_4
stato di manutenzione, con perdite ed infiltrazioni diffuse.
La convenuta ed il difensore provvedevano a far realizzare interventi di manutenzione straordinaria ed il difensore, con l'avv. Benedetto Ronchi, svolgevano difesa tecnica nei giudizi per cui vi era stata iscrizione di formalità pregiudizievole, tanto che nel gennaio 2022 l'avv. Benedetto Ronchi chiedeva la corresponsione del compenso per la difesa svolta e solo a seguito di tale richiesta, gli attori preannunciavano l'azione di revocazione della donazione.
Preliminarmente, osservava il convenuto che gli attori agivano senza l'instaurazione del procedimento di mediazione obbligatoria;
nel merito, deduceva la mancata ricorrenza dei presupposti per la revoca della donazione non trattandosi, come richiede la norma, di comportamento posto in essere esclusivamente dal donatario, e privi del requisito della gravità, da valutare in relazione alla situazione economica del donante.
A tal fine, osservava la convenuta che gli attori sono proprietari di un ingente patrimonio immobiliare derivante dalla successione ereditaria del defunto tale per cui alcun pregiudizio può essere Persona_4
ravvisato in relazione ai beni oggetto di donazione.
Infine, deduceva, in caso di accoglimento della domanda, che la restituzione dei beni deve essere valutata con riferimento al tempo della donazione delle quote di immobili che, come detto, si trovavano in pessimo stato di conservazione oltre ad essere gravati da trascrizioni di domande giudiziali, sicché occorrerà tenere in conto le spese di manutenzione sopportate e restituire alla convenuta l'aumento di valore maturato.
Concludeva, pertanto, chiedendo rigettare la domanda di revocazione dell'atto di donazione ed, in via riconvenzionale condizionata dall'accoglimento della domanda di parte attrice, condannare gli attori al rimborso delle spese sostenute dalla convenuta per la manutenzione ordinaria e straordinaria effettuata sugli immobili, oltre al rimborso della conseguente rivalutazione degli stessi, e condanna degli attori ex art. 96
c.p.c. per lite temeraria da liquidarsi in via equitativa, e condanna degli attori al pagamento delle spese processuali da distrarsi in favore del procuratore in quanto antistatario.
4 Alla udienza di prima comparizione del 16.3.2023, in trattazione scritta, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio ed assegnati su richiesta i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., rigettate le richieste di istruzione orale poiché relative, quanto alle richieste di parte attrice, a circostanze per un verso non rilevanti ai fini del decidere, per altro relative a fatti non articolati nell'atto di citazione, invece irrilevanti ai fini del decidere le richieste di prova orale da parte convenuta, ritenuta pertanto la causa matura per la decisione, era rinviata per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 20.3.2025 con assegnazione di termine fino a dieci giorni prima per il deposito di note conclusive, che entrambe le parti depositavano,
insistendo per l'accoglimento delle richieste in precedenza formulate.
All'udienza del 20.3.2025 le parti si riportavano ai rispettivi scritti insistendo per l'accoglimento delle domande formulate.
Diritto.
In via preliminare, va rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda di parte attrice per mancata instaurazione della mediazione obbligatoria, sollevata tempestivamente dal convenuto in comparsa di costituzione e risposta, pur se con generico riferimento al necessario ricorso alla mediazione ex art. 5 co. 1
bis d. lgs. n. 28/2010 senza specificazione della categoria di controversie in cui inquadrare quella che ci occupa al fine della necessaria condizione di procedibilità.
A tal fine, è opportuno osservare che le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità, costituendo deroghe all'esercizio del diritto di agire in giudizio, garantito dall'art. 24 Cost., non possono essere interpretate in senso estensivo (v. Cass. 967/04).
Nel caso che ci occupa, la domanda principale ha per oggetto l'annullamento di un contratto di donazione,
dunque non si può ritenere che la controversia riguardi “diritti reali” tanto da determinare la necessaria instaurazione della procedura di mediazione (cfr. negli stessi termini Trib. Firenze, sent. n. 1377 del
9.5.2023).
Nel merito, la domanda proposta da e non è fondata ed è pertanto rigettata. Parte_1 Parte_2
Con la citazione in atti, gli attori e , donanti in favore della convenuta Parte_1 Parte_2 [...]
chiedevano disporsi revocazione della donazione per ingratitudine della donante per ingiuria CP_1
5 grave e doloso pregiudizio al patrimonio del donante.
Quanto all'ingiuria grave, si riferivano all'episodio del 2.6.2022 quando, presso l'abitazione della convenuta ed alla presenza di terze persone, la utilizzava frasi offensive e minacciose nei confronti di CP_1
entrambi gli attori;
inoltre, alla convenuta si attribuiva l'adozione di atti lesivi del patrimonio, quale in particolare l'accredito della quota dei canoni di locazione di un bene di proprietà degli attori su un conto estero.
Ai fini della ricorrenza dei presupposti per la revocazione della donazione prevista dall'art. 801 c.c., è
opportuno richiamare l'insegnamento della S.C. secondo cui “ai fini previsti dall'art. 801 c.c., come una
grave ingiuria, (deve trattarsi) di "una pluralità di comportamenti strettamente connessi e rivolti verso la
persona della domante e tale non poter essere tollerati secondo un sentire ed una valutazione di normalità”
e “l'ingiuria grave richiesta dall'art. 801 c.c. quale presupposto necessario per la revocabilità di una
donazione per ingratitudine, pur mutuando dal diritto penale la sua natura di offesa all'onore ed al decoro
della persona, si caratterizza per la manifestazione esteriorizzata, ossia resa palese ai terzi, mediante il
comportamento del donatario, di un durevole sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità
della dignità del donante, contrastanti con il senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune,
dovrebbero invece improntarne l'atteggiamento, a prescindere, peraltro, dalla legittimità del comportamento
del donatario (Cass. n. 20722 del 2018; Cass. n. 22013 del 2016)” (così Cass., ord. n. 13544/2022; negli stessi termini, Cass. 22013/2016).
L'integrazione della “grave ingiuria”, poi, è rimessa all'apprezzamento del Giudice che, nel decidere, dovrà
considerare, nel loro insieme, le condizioni sociali, i rapporti tra donante e donatario, le circostanze di tempo,
modo e luogo in cui sono state pronunciate.
Nel caso che ci occupa, al fine della integrazione del presupposto della grave ingiuria, parte attrice si riferiva nell'atto di citazione all'unico episodio del 2.6.2022, come descritto nella parte in fatto della presente pronuncia, e dunque verificatosi presso l'abitazione della convenuta alla presenza di una sola persona diversa dalle parti dell'odierno procedimento, in cui l'ingiuria grave era ricondotta alla pronuncia di frasi reputate offensive e minacciose rivolte ai donanti.
Tali circostanze in fatto sono tuttavia insufficienti ad integrare la fattispecie prevista dalla norma di cui
6 all'art. 801 c.c. in termini di “ingiuria grave al donante”, poiché appunto riferite ad un unico episodio,
svoltosi presso l'abitazione della convenuta e dunque non alla presenza di soggetti terzi, in cui il tenore delle frasi pronunciate è tale da non esprimere un durevole sentimento di disistima quanto piuttosto manifestazione di una situazione di conflittualità tra le parti.
Pertanto, irrilevanti ai fini del decidere sono le richieste di prova orale articolate dalla parte attrice nella parte in cui sono volte a provare circostanze in fatto relative all'unico episodio del 2.6.2022 e, comunque, tali da non integrare la fattispecie prevista dalla norma.
Invero, occorre precisare che, con memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c., parte attrice articolava le richieste di prova orale anche in relazione ad episodi differenti da quello del 2.6.2022 che, tuttavia, proprio perché
relative a fatti non articolati nell'atto di citazione non potevano essere ammissibili.
Quanto poi al comportamento di rilievo patrimoniale attribuito alla donataria consistente nel mancato accredito di somme rinvenienti da contratto di locazione, occorre anche qui precisare che nell'atto di citazione si fa riferimento ai canoni di locazione relativi ad un solo immobile condotto in locazione dall'Associazione Musicale Domenico Sarro, sicchè manca anche in relazione al presupposto in questione l'integrazione della fattispecie prevista dalla norma, individuata nella necessità di “un danno qualificato,
ossia un pregiudizio grave, in relazione alla situazione economica del donante, arrecato dolosamente”
(Corte App. Bologna, sent. n. 1175/2022).
Occorre infatti osservare come il motivo in questione nell'atto introduttivo del giudizio sia invece genericamente formulato, senza prova del carattere qualificato del danno in riferimento al rapporto tra l'importo dei canoni di locazione ed il complessivo patrimonio del donante che, tuttavia, anche solo in considerazione del carattere oggettivo delle due grandezze ed in mancanza di prova contraria, induce alla conclusione della mancanza del presupposto ex art. 801 c.c.
Anche in relazione al presupposto in questione occorre precisare che, con memoria ex art. 183 co. 6 n. 2
c.p.c., parte attrice formulava richiesta di prova orale su circostanze relative all'accredito del canone di locazione per altri immobili, dunque riferendosi a motivo tardivamente formulato solo con memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c.
Per tali motivi, la domanda proposta da e non è fondata ed è rigettata, pertanto Parte_1 Parte_2
7 assorbita la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto poiché subordinata all'accoglimento della domanda principale dell'attore.
E' altresì rigettata la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta dalla parte attrice poiché genericamente formulata, senza indicazione degli elementi costitutivi della fattispecie.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ex d.m. n. 55 del 2014 e succ.
mod., in relazione al valore della controversia come indicato nell'atto di citazione in euro 36.400,00 quale valore dei beni oggetto di donazione, e dunque con applicazione dello scaglione da euro 26.000,01 ad euro
52.000,00 e riconoscimento del compenso per la fase di studio della controversia, introduttiva del giudizio,
trattazione e decisione, ridotto il compenso del 50% in relazione alle ultime due fasi in ragione,
rispettivamente, del solo deposito delle memore ex art. 183 c.p.c. e della decisione in forma semplificata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica - in persona del Giudice dott. Maria Teresa Moscatelli –
pronunciando ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 5659/2022 del Ruolo generale,
così provvede:
1. rigetta la domanda proposta da e con atto di citazione notificato in Parte_1 Parte_2
data 24.11.2022;
2. nulla sulla domanda riconvenzionale subordinata proposta dal convenuto in comparsa di costituzione e risposta del 16.3.2023;
3. rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta dal convenuto in comparsa di costituzione e risposta del 16.3.2023;
4. dichiara tenuti e condanna e al pagamento delle competenze di lite in Parte_1 Parte_2
favore del convenuto che, in relazione al valore della controversia, liquida in Controparte_1
euro 5.260,00 (fase di studio della controversia, fase introduttiva del giudizio, fase di trattazione –
già applicata la riduzione del 50% stante il solo deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c. -, fase decisionale, - già applicata la riduzione del 50% in ragione della decisione in forma semplificata - ,
cui aggiungere il rimborso forfettario del 15%, Iva e Cassa come per legge, da distrarre in favore del procuratore costituito avv. Dario Ronchi in quanto dichiaratosi antistatario.
8 Trani, 20.3.2025
Il Giudice
Maria Teresa Moscatelli
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