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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/05/2025, n. 2973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2973 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1666/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
Gianna Maria Zannella Presidente
Camillo Romandini Consigliere
Lilia Papoff Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1666 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 11.3.2025, vertente
1
TRA
(C.F. ), in proprio e quale erede di Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Terenzio. Persona_1
APPELLANTE
E
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), (C.F. ), rappresentati e difesi C.F._3 CP_3 C.F._4
dall'avv. Lucia Carini.
APPELLATI
CONCLUSIONI
L' appellante ha così concluso:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, previa occorrendo ammissione dei mezzi istruttori richiesti in primo grado e riportati nell'atto di gravame, riformare l'impugnata sentenza e, per l'effetto, in accoglimento delle domande formulate in primo grado:
accertare e dichiarare che gli importi liquidi presenti sul conto corrente n. 2094/802 ed i titoli presenti nel dossier titoli n. 2094/620055, entrambi presso la filiale 2094 della Controparte_4
erano di esclusiva proprietà della Sig.ra
[...] Persona_1
per l'effetto condannare gli appellati in solido tra loro e/o ognuno per quanto di ragione a restituire alla Sig.ra e, per essa, al Dr. nella sua qualità di erede della Persona_1 Parte_1
2 medesima, le somme di € 162.660,037 e di € 12.416,70 indebitamente liquidata dalla banca agli appellati;
condannare gli appellati alla restituzione di quanto da essi percepito in forza dell'impugnata sentenza;
In subordine e salvo gravame, determinare in € 66.638,54 la quota del controvalore dei titoli presenti nella rubrica nominativa 001 di pertinenza degli appellati e, per l'effetto, condannarli in solido tra loro e/o ognuno per quanto di ragione, alla restituzione della somma di € 21.794,77, quale differenza tra quanto loro versato e quanto effettivamente dovuto. Con il favore delle spese del doppio grado di giudizio.”
Gli appellati hanno così concluso:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello rigettare il gravame in quanto infondato in fatto e in diritto e confermare in toto l'impugnata sentenza.
Con vittoria delle spese del presente giudizio.
Nella denegata ipotesi di remissione sul ruolo della causa per l'escussione dei testi di controparte, si chiede ammettersi prova contraria così come articolata nella memoria ex 183, VI comma n.3 c.p.c.”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, , Persona_1 Controparte_1
e , eredi della figlia dell'attrice, per CP_3 Controparte_2 Controparte_5
ottenere l'accertamento della propria esclusiva titolarità delle somme depositate presso il conto corrente n. 2094/802 e dei titoli presenti sul dossier titoli n. 2094/620055, accesi presso la , eccezione fatta per i titoli immessi presso una Controparte_4
rubrica nominativa intestata all'altro figlio, . Parte_1
L'attrice deduceva che i rapporti erano cointestati solo formalmente con i propri figli,
e la quale ultima era deceduta e ai cui eredi, marito e figlie, Pt_1 Controparte_5
erano state liquidate dalla banca le somme di € 162.660,037 e di € 12.416,70, rispettivamente
3 pari a un terzo del controvalore del conto titoli e a un terzo delle somme costituenti il saldo del conto corrente.
chiedeva quindi la condanna dei convenuti alla restituzione di tali Persona_1
somme.
2. I convenuti chiedevano il rigetto delle domande attoree e di chiamare in causa di
, proponendo domanda riconvenzionale nei confronti di quest'ultimo per Parte_1
la restituzione della somma di € 87.865,68 in quanto, anche i titoli contenuti all'interno della rubrica nominativa “001” del dossier titoli, intestata al solo dovevano Parte_1
cadere in successione per la quota di un terzo.
Deducevano a tal proposito che, dopo il decesso della sorella in data 24.11.2012, Pt_1
in data 29.1.2013 aveva trasferito titoli al portatore contenuti nella rubrica “001”
[...]
del dossier del conto cointestato, per il controvalore di € 263.591,06, sul proprio conto personale, anche se detti titoli risultavano tutti acquistati con provviste di denaro provenienti esclusivamente dal conto corrente cointestato n. 2095/10513 collegato al dossier titoli n. 2095/752112.
Durante il giudizio di primo grado decedeva e si costituiva in sua vece Persona_1
, quale erede. Parte_1
3. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 1695/2018, rigettava le domande attoree e, in accoglimento della domanda riconvenzionale condannava, al Parte_1
pagamento, in favore delle parti convenute, della somma complessiva di € 87.865,68, oltre interessi legali dalla notificazione della domanda riconvenzionale al saldo.
Il Tribunale osservava che ai sensi dell'art. 1859 c.c. si presumeva la contitolarità in quote uguali delle somme giacenti sui conti cointestati e che le argomentazioni sviluppate dalla parte attrice non erano idonee a superare tale presunzione. Per le stesse ragioni andava accolta la domanda riconvenzionale.
4. ha proposto appello per i seguenti motivi. Parte_1
4 Ha lamentato che il Tribunale aveva esaminato singolarmente le prove offerte per superare la presunzione di contitolarità delle somme senza procedere a una valutazione d'insieme.
Il primo elemento era la lettera autografa consegnata da , marito di Controparte_1 [...]
alla signora alcuni mesi dopo la morte della moglie, con CP_5 Persona_1
cui egli si doleva che la figlia non era stata inserita nella cointestazione del conto “della nonna” al pari della madre, riferendosi a come un mero gestore del conto Parte_1
e che la moglie nemmeno sapeva quanto ci fosse sul conto.
Tale lettera aveva valore confessorio circa la esclusiva titolarità delle somme in capo a e quindi esonerava dal dovere fornire ulteriori elementi di prova. Persona_1
Ulteriori elementi erano che:
- gli estratti conto erano indirizzati solo a Persona_1
- in data 11.5.2011 beneficiava di un bonifico di € 8.500,00 dal Controparte_5
conto corrente per cui è causa e poi restituiva il prestito mediante assegno;
le coordinate bancarie del conto su cui effettuare il bonifico erano state indicate dalla figlia allo zio;
Controparte_2 Parte_1
- aveva indicato al commercialista di il testo da Parte_1 Controparte_1
inserire nella dichiarazione di successione per precisare che il conto era di pertinenza solo di Persona_1
- non compiva operazioni su quel conto. Controparte_5
Con riferimento a quest'ultima circostanza l'appellante aveva prodotto gli estratti conto dal 2007 al 2012 e parte di quelli del 2005 e 2006.
Da tali documenti si evinceva che sul conto pervenivano i canoni di locazione di un immobile della signora e la pensione di questa e le entrate straordinarie erano le Per_1
donazioni ricevute dal sig. di cui una quota era versata sul conto Persona_2
personale di Ultimata la liquidazione delle quote di donazione, non Controparte_5
vi erano stati più movimenti a favore di quest'ultima a parte il prestito di € 8.500,00.
5 5. L'appello non è fondato.
La cointestazione di un conto corrente, attribuendo agli intestatari la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi dei conti (art. 1854 c.c.), sia nei confronti dei terzi che nei rapporti interni, fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto, salva la prova contraria della parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione
(Cass. n. 19365/2006).
Nel conto corrente cointestato con facoltà di compiere operazioni anche separatamente,
come nel coso in esame, i rapporti interni sono regolati dall'art. 1298, comma 2, c.c., secondo cui il debito e il credito solidale si ripartiscono in quote uguali se non risulti diversamente.
Pertanto ove il saldo attivo del conto discenda da versamenti provenienti solo da uno dei cointestatari, si deve escludere che l'altro possa avanzare diritti sul saldo medesimo (Cass.
n. 3241/1989, n. 4066/2009).
La Corte di Cassazione ha però precisato che, per vincere la presunzione in esame, non
è sufficiente la prova di aver avuto la proprietà e la disponibilità esclusiva del denaro utilizzato per l'acquisto dei titoli, valendo la cointestazione a rendere solidale il credito anche se il denaro sia immesso sul conto da uno dei cointestatari o da un terzo a favore di uno solo o di entrambi i coniugi, ed essendo, invece, dirimente la prova della pertinenza esclusiva, in base al titolo di acquisto, del denaro versato in capo a uno dei contestatari.
L'art. 1298 comma 2 c.c. si applica anche al cosiddetto conto provvisorio, caratterizzato dalla immissione nello stesso di danaro cui viene conferita la specifica destinazione dell'acquisto di titoli, ancorché il danaro sia stato versato da uno solo dei cointestatari o da un terzo a favore di uno solo di essi, salvo che si dimostri che il titolo di acquisizione di quel denaro rendeva destinatario dello stesso in via esclusiva il solo cointestatario che poi lo ha versato sul conto (v. Cass. n. 27069/2022, n. 4496/2010).
6. Applicando tali principi al caso in esame, parte attrice, oggi appellante, avrebbe dovuto provare che tutte le somme del conto derivavano solo dai redditi della signora Per_1
6 Le deduzioni sul punto sono invece frammentarie, facendosi riferimento in generale alla provenienza delle entrate da una locazione e dalla pensione della signora Per_1
Inoltre l'appellante, per spiegare alcuni movimenti in entrata e in uscita anche consistenti rilevati dal Tribunale, di cui non vi era prova dell'esclusiva provenienza e pertinenza della signora afferma che si trattava dei proventi degli investimenti in titoli eseguiti per Per_1
conto della madre o anche per conto proprio, sulla sottorubrica del dossier titoli a lui intestata, ma anche in questo caso non viene data prova della effettiva provenienza delle somme utilizzate per gli investimenti, demandando genericamente a una C.T.U. la deduzione analitica della provenienza di tutte le somme in entrata e della destinazione delle somme in uscita, comprese le somme affluite nella sottorubrica.
Dalle stesse circostanze dedotte dall'attore emerge piuttosto una situazione diversa dalla mera delega in favore dei figli a operare per conto della madre sui conti formalmente cointestati, dato che lo stesso attore dichiara che si serviva dei conti cointestati per investimenti propri, ammettendo la possibilità di un'origine promiscua delle somme.
Lo stesso appellante peraltro ha dedotto che non effettuava Controparte_5
operazioni sul conto, e pertanto non espletava le funzioni di delegata alla gestione dello stesso, ma ciò nonostante era cointestataria.
7. A vincere la presunzione di contitolarità non è decisiva la lettera scritta da CP_1
alla suocera
[...] Persona_1
In particolare, secondo l'appellante sarebbero significativi il riferimento al conto come della “nonna”, il riferimento a come mero gestore e la non conoscenza da Parte_1
parte di della consistenza del conto. Controparte_5
Dal tenore complessivo della lettera si desume piuttosto che si Controparte_1
lamentava del fatto che la cointestazione del conto con la moglie non fosse transitata, dopo la morte di questa, in favore della nipote della signora mentre il riferimento al fatto Per_1
che gestisse il conto con poca trasparenza a discapito della sorella che Parte_1
7 ignorava le movimentazione del conto non significa disconoscere la comunanza delle somme.
Il prestito di € 8.500,00 appare poi come un unicum che rende plausibile la versione dei convenuti, ossia che si trattasse di un prestito destinato al genero e come tale da restituire.
Così come anche la lettera al commercialista dimostra unicamente la volontà di Pt_1
di sottolineare, nel proprio interesse, che il conto in realtà non era cointestato, al
[...]
fine di evitare che una quota cadesse in eredità delle odierne controparti.
Infine la spedizione degli estratti conto presso l'indirizzo di uno dei cointestatari non è
indizio di per sé della provenienza esclusiva delle somme giacenti sui conti.
8. Dalle superiori considerazioni deriva anche la conferma dell'accoglimento della domanda riconvenzionale, dato che ha versato su un proprio conto Parte_1
corrente i proventi dei titoli che in realtà erano cointestati, senza adeguatamente dimostrare che l'investimento era stato compiuto con sue risorse personali.
Anche la domanda subordinata non può essere accolta. L'importo oggetto della condanna riconvenzionale è stato calcolato nella misura di un terzo della giacenza sul conto della sottorubrica, essedo il controvalore dei titoli pari a € 263.591,06.
L'appellante ha prodotto un documento, inammissibile, secondo cui al momento dell'apertura della successione, l'importo della sottorubrica era invece di € 199.915, 62, ma in ogni caso ciò non dimostrerebbe che non via stata una appropriazione di somme da parte dell'appellante nella misura originaria del controvalore dei titoli della sottorubrica.
8. L'appello deve quindi essere integralmente rigettato, non essendo necessario l'approfondimento istruttorio orale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del
DM n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia.
Sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater D.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
8
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante al pagamento in favore di parte appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in € 10.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater D.P.R. n. 115/2002, dei presupposti processuali per il versamento da parte dell' appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 12.5.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lilia Papoff Gianna Maria Zannella
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