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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 17/02/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott.ssa Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE
dott.ssa Donatella Aru CONSIGLIERA
dott.ssa Daniela Coinu CONSIGLIERA RELATRICE
in esito all'udienza del 11 dicembre 2024, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al R.G. N. 168 dell'anno 2023, proposta da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Parte_1
Roma, elettivamente domiciliata in Sanluri, presso lo studio dell'avv. Angelo Bandinu,
rappresentata e difesa dall'avv. Adriano Tortora, giusta procura speciale come in atti
APPELLANTE
CONTRO
, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Wanda CP_1
Sotgiu, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale come in atti
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Cagliari depositato il 6 maggio 2020, aveva CP_1
convenuto in giudizio la per ottenere la condanna della medesima al Parte_1
pagamento delle somme relative al conto individuale e al trattamento di fine rapporto, maturate dalla data di iscrizione alla alla data del 30 aprile 2016, o ad altra data individuata Parte_2
dal giudice, oltre interessi legali e rivalutazione.
L'attuale appellato, dopo avere premesso di avere lavorato, fin dall'anno 1991, alle dipendenze del soppresso e di essere successivamente transitato alle dipendenze Controparte_2
della subentrata istituita con legge regionale n. 8/2016, Controparte_3
aveva dedotto, a fondamento delle proprie pretese, di essere ormai iscritto al regime previdenziale Inps, ex Inpdap, riservato ai dipendenti pubblici, mediante l'iscrizione alle casse
CPDEL e INADEL, e, pertanto, di non essere più soggetto al regime previdenziale di natura privata cui risultava iscritto nel corso del rapporto di lavoro alle dipendenze dell' , CP_2
gestito dalla resistente Parte_1
Tale ultimo regime previdenziale, aveva proseguito il ricorrente, era disciplinato tramite
Regolamento approvato con decreto interministeriale del 19 novembre 1996, il quale prevede che, prima del compimento del 65° anno di età, l'ammontare del conto individuale venga corrisposto “all'iscritto trascorsi sei mesi dalla data di cessazione dell'ultimo rapporto di
lavoro, durante i quali non ne abbia instaurato un altro con conseguente diritto alla reiscrizione
CP_ all' .
Il ricorrente, pertanto, dopo avere evidenziato di non essere più iscritto alla cassa da Pt_1
quattro anni, aveva sostenuto di avere acquisito il diritto alla corresponsione del conto individuale maturato alla data di cessazione del rapporto previdenziale con la resistente,
precisando che, in base all'ultimo estratto conto individuale redatto da , i contributi, Pt_1
rivalutati alla data del 31 dicembre 2018, erano pari alla somma di €. 28.738,00.
Inoltre, il ricorrente aveva sostenuto di vantare, altresì, il diritto alla corresponsione delle somme
CP_ maturate a titolo di TFR, anch'esse giacenti presso l' resistente.
Dopo avere, infatti, premesso che, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento relativo al trattamento di fine rapporto, “all'atto della cessazione del rapporto di impiego, l'Ente corrisponde agli iscritti
al fondo, a titolo di trattamento di fine rapporto, l'importo che risulta accantonato per il periodo
2 di iscrizione nominativo di ciascuno, ai sensi dell'articolo precedente”, il ricorrente aveva,
infatti, allegato che la medesima norma regolamentare aveva previsto che, nel caso in cui il lavoratore fosse stato assoggettato ad un diverso inquadramento previdenziale, “viene restituita
la somma dei saldi accantonati per ciascun dipendente al 31 dicembre dell'anno precedente alla
cessione del rapporto assicurativo, maggiorato del tasso di rivalutazione risultante alla data del
pagamento”, pari, nel caso in esame, in base all'estratto conto redatto dallo stesso alla Pt_1
somma di €. 51.257,00.
Il ricorrente aveva, quindi, sostenuto di avere diritto alla indicata restituzione, essendo iscritto ad altro Ente previdenziale ed essendo, altresì, cessato il rapporto di lavoro con il soppresso
[...]
della CP_2 CP_2
Dopo avere, dunque, lamentato che malgrado le richieste inoltrate, aveva indebitamente Pt_1
trattenuto le somme relative alle posizioni previdenziali cessate, aveva rassegnato CP_1
le conclusioni sopra riportate.
La aveva resistito in giudizio con articolate difese. Parte_1
L'ente convenuto aveva, in particolare, sostenuto di non essere tenuto al pagamento delle somme rivendicate dal ricorrente, considerato che il rapporto di lavoro di quest'ultimo non era cessato,
ma proseguito con l' subentrata nella titolarità del medesimo al precedente Controparte_3
, cosicché essendo un vero e proprio Ente di categoria, Controparte_2 Pt_1
rimaneva chiamata a gestire la previdenza integrativa in ragione dell'attività espletata dal datore di lavoro.
Il fondamento normativo di detto assunto era riconducibile alle disposizioni della legge
1655/1962, istitutiva di nonché al Regolamento del fondo di previdenza del 1996, che Pt_1
avevano adottato un approccio ontologico riferito alla tipologia di attività esercitata piuttosto che alla natura pubblica o privata del datore di lavoro.
L'impostazione del ricorrente, aveva proseguito la resistente, era, inoltre, errata nella Parte_1
parte in cui pretendeva di sostituire la previdenza facente capo all'INPS con quella rientrante nel
3 campo di applicazione di la quale, invece, opera unicamente nelle forme di previdenza Pt_1
integrativa, cosicché i due enti dovevano reputarsi chiamati ad erogare prestazioni diverse e complementari e non alternative.
D'altra parte, aveva proseguito la a differenza di quanto sostenuto dall'INPS, il Parte_1
nuovo ente non era assoggettato al disposto della legge 274/1991, atteso che i dipendenti degli enti forestali della sin dalla costituzione dell' e poi CP_2 Controparte_4
dell' , non erano mai stati iscritti alle Casse degli Istituti previdenziali, ma avevano CP_2
sempre fatto parte di un comparto separato, e considerato che, comunque, l'art. 1, comma 14, d.l.
510/1996, convertito con modificazioni nella legge 608/1996, aveva escluso dall'applicazione della legge 274/1991 gli addetti ai lavori di forestazione, sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria assunti dalle pubbliche amministrazioni.
Inoltre, aveva aggiunto l'ente resistente, non poteva condividersi quanto affermato dal ricorrente in ordine all'irrilevanza, ai fini previdenziali, dell'afferenza dei dipendenti, sulla base delle previsioni della legge regionale, al CCNL degli impiegati in agricoltura, visto che la riserva di legge statale risultava soddisfatta dalle previsioni della legge 1655/1962, istitutiva di la Pt_1
quale aveva previsto l'obbligatorietà dell'iscrizione all'ente medesimo, poi rimasta invariata anche in virtù del d.lgs. 179/2009.
Con riferimento alla domanda avente ad oggetto la liquidazione del TFR, l'ente resistente aveva osservato come la stessa non risultasse fondata, visto che non si era verificata alcuna cessazione del rapporto di lavoro, con conseguente difetto di esigibilità della prestazione, e che l' CP_3
come detto, non risultava assoggettata a un diverso regime previdenziale, né ad una
[...]
regolamentazione differente dei rapporti di lavoro, rispetto all' , fermo restando che, CP_2
pur ammettendo il contrario, le somme in questione, come previsto dall'apposito Regolamento
si sarebbero dovute versare al nuovo datore di lavoro o al nuovo ente di previdenza e Pt_1
non al dipendente.
Riguardo alla liquidazione del conto individuale, l'ente resistente aveva, infine, evidenziato
4 come difettassero i presupposti stabiliti dall'art. 12, comma 2, del Regolamento del Fondo
Previdenza e, altresì, quelli previsti dall'art. 6, comma 2, per la liquidazione anticipata rispetto al compimento del 65° anno di età, non risultando a ciò sufficiente neanche l'eventuale avvenuto mutamento del regime previdenziale.
Ciò premesso, la - dopo avere formulato istanza di sospensione del Parte_1
procedimento in attesa della definizione di quello pendente dinanzi alla Corte D'Appello di
Roma tra la stessa e per il corretto inquadramento dei dipendenti di Parte_1 Controparte_3
quest'ultima e istanza di chiamata in causa dell' - aveva concluso per il rigetto Controparte_3
delle domande proposte.
***
Con sentenza n. 1219 del 20 dicembre 2022, il Tribunale di Cagliari, dopo avere dato atto di non avere autorizzato la chiamata in causa richiesta per evidenti ragioni di economia processuale e dopo avere rigettato l'istanza di sospensione per difetto di pregiudizialità, in parziale accoglimento delle domande proposte e recependo le argomentazioni di cui alla sentenza n.
154/2021, pubblicata il 15 novembre 2021 (R.G. n. 179/2020), resa da questa Corte d'Appello in una vicenda analoga a quella qui controversa, aveva accertato il diritto del ricorrente alla corresponsione delle somme depositate nel conto individuale e, per l'effetto, aveva condannato al pagamento, in suo favore, della somma di euro 28.738,00, oltre ulteriore rivalutazione Pt_1
monetaria dal 1° gennaio 2019, come da regolamento ed oltre interessi al tasso legale Pt_1
maturati e maturandi da calcolarsi sul valore delle somme depositate sul conto individuale calcolato a partire dal 30 ottobre 2016, via via rivalutato, fino al saldo.
Di contro, aveva rigettato la domanda avente ad oggetto il pagamento delle somme accantonate a titolo di trattamento di fine rapporto, compensando tra le parti le spese di lite in ragione della
CP_ metà e condannando l' resistente alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali residue.
Nello specifico, il primo giudice aveva escluso che permanesse un obbligo di iscrizione o di
5 reiscrizione del ricorrente nella gestione ritenendo definitivamente cessato alla data del Pt_1
30 aprile 2016 il rapporto previdenziale relativo, dal momento che da tale data il lavoratore era stato inquadrato in via esclusiva, in ragione della sua condizione lavorativa di pubblico impiegato ed in disparte la contrattazione collettiva applicata, nella gestione previdenziale Inps
ex Inpdap.
Da tali premesse il primo giudice aveva, perciò, tratto la conclusione dell'esistenza dei presupposti per la liquidazione del conto individuale al lavoratore, visto che l'attuale assetto del rapporto di lavoro aveva comportato l'iscrizione, la reiscrizione o comunque il versamento di contributi, non a favore di ma di un altro ente previdenziale, che l'evento si era verificato Pt_1
prima del sessantacinquesimo anno di età e che l'originario datore di lavoro era stato soppresso per legge.
Il Tribunale aveva, in particolare, osservato che la formulazione testuale dell'art. 6, comma 2,
lett. c, del Regolamento sulla disciplina del trattamento di previdenza della Parte_1
convenuta, il quale si riferisce espressamente alla cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro,
doveva intendersi comprensiva anche dei casi in cui il rapporto di lavoro fosse proseguito in capo ad un nuovo datore di lavoro, con cessazione dell'obbligazione contributiva nei confronti del precedente ente di previdenza.
Quanto alla corresponsione del t.f.r., il primo giudice aveva, invece, condiviso la tesi dell'ente convenuto, ritenendo che, ai sensi del comma 3 dell'art. 3 del citato Regolamento sul trattamento di fine rapporto, considerato che l'ente datore di lavoro era stato soppresso per legge ed il rapporto era proseguito con un altro datore di lavoro assoggettato ad un diverso inquadramento previdenziale, fosse tenuto a restituire le quote già accantonate, non al lavoratore, ma al Pt_1
nuovo datore di lavoro.
***
Avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari ha proposto appello la . Parte_1
ha resistito. CP_1
6 La causa è stata decisa dal Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
“Voglia la Corte d'Appello di Cagliari, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale
di Cagliari n. 1219/2022, pubblicata il 22.12.2022, e in accoglimento del presente appello:
nel merito, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o infondatezza delle domande spiegate in
primo grado dal sig. per mancanza dei presupposti per la liquidazione del conto CP_1
individuale.
Con vittoria di spese e compensi professionali”.
Nell'interesse dell'appellato:
Voglia la Corte “rigettare lo spiegato Appello. Con vittoria di spese e onorari del Giudizio, ivi
comprese le spese generali di studio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ha formulato due motivi di appello. Parte_1
1) Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto di escludere
l'obbligo contributivo di verso CP_3 Pt_1
Con un primo motivo, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice aveva escluso l'applicabilità del regime contributivo considerato che, invece, Pt_1
secondo la normativa di riferimento, il dato decisivo era costituito unicamente dalla natura agricolo/forestale dell'attività svolta dal datore di lavoro, la quale determina la necessaria applicazione del regime contributivo quantomeno nelle forme della previdenza Pt_1
integrativa.
***
Il motivo di appello è infondato.
In via preliminare, questa Corte richiama, anche ai sensi dell'art 118 disp.att. c.p.c., le proprie sentenze n. 192 del 27 gennaio 2023, n. 205 del 7 marzo 2022, n. 154 del 15 novembre 2021, n.
7 139 del 26 maggio 2021, n. 73 del 10 marzo 2021 e n. 98 del 17 febbraio 2016, ed i precedenti locali e nazionali specificamente nelle stesse indicati, intendendo confermare i propri precedenti indirizzi, cui anche il Tribunale di Cagliari, nel decidere la presente controversia, si è
conformato.
a) Natura dell' e del rapporto di lavoro dei suoi dipendenti. Controparte_3
Occorre premettere che la natura di ente pubblico (non economico) degli enti forestali regionali che hanno preceduto l' (oltre che della stessa e la conseguente Controparte_3 CP_3
appartenenza del personale degli stessi, ben prima dell'inserimento nel comparto unico, alla categoria del pubblico impiego contrattualizzato è concetto ormai consolidato anche nella giurisprudenza della Suprema Corte, la quale ha più volte sottolineato il fatto che il rapporto di lavoro dei dipendenti dell' , “istituito con la L.R. 09/06/1999, n. 24, a Controparte_2
seguito della soppressione dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione sarda, sebbene
assoggettato dalla normativa regionale alla disciplina privatistica, va inquadrato nell'ambito
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in considerazione della natura di
Ente pubblico non economico del datore di lavoro e dell'inerenza del rapporto di lavoro degli
operai forestali ai fini istituzionali dell'ente” (così Cass. 24666/2016, nonché, in senso analogo,
Cass. n. 24805/2015, Cass. 24806/15, Cass. 24807/15, Cass. 24808/15, Cass. 20150/15 e Cass.
32/2016).
D'altronde, con riferimento alla natura del rapporto di lavoro dei dipendenti dell' , vi CP_2
è da rilevare che anche le Sezioni Unite della Suprema Corte, già nel 1998, sulla base delle medesime considerazioni, avevano ritenuto operante la giurisdizione amministrativa per il rapporto di lavoro degli operai forestali assunti dall' , per i Parte_3
quali, analogamente alla legge istitutiva dell' , la L.R. n. 26 del 1980 Controparte_2
aveva previsto l'applicazione del contratto collettivo nazionale e degli eventuali contratti integrativi regionali, e avevano ribadito, in particolare, che la disciplina privatistica del rapporto non è sufficiente per inferirne la natura privata e non pubblica, posto che la disciplina del
8 rapporto in termini privatistici si presenta non già come una notazione caratteristica per scelta specifica e determinante del legislatore regionale, ma come una mera modalità disciplinatrice del suo contenuto, rimanendo determinante, invece, per la qualificazione pubblicistica del rapporto di lavoro, l'inserimento del prestatore in posizione di subordinazione e con carattere di continuità
nell'ambito dell'organizzazione dell'ente pubblico non economico, senza che rilevi l'assoggettamento del rapporto alla disciplina sostanziale dettata da un contratto collettivo di diritto privato (Cass. S.U. 7419/1998).
b) Iscrizione ad prevista dal CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione Pt_1
idraulico forestale.
Sul punto, questa Corte intende ribadire che, quanto alle previsioni in questione contenute nella contrattazione collettiva nazionale, esse risultano destinate a recedere non potendo le stesse incidere sul regime previdenziale di una pubblica amministrazione.
Inoltre, come già sopra osservato, il CCNL per gli operai ed impiegati agricoli non è la principale fonte di regolamentazione del rapporto di lavoro ed è fonte che non è stata neanche contrattata tra Regione e sindacati e non ha, quindi, forza di contratto tra le parti, mentre, invece,
la previsione dell'iscrizione è contenuta proprio nella c.d. parte obbligatoria del contratto, che non vincola se non chi lo ha realmente contrattato e sottoscritto.
La stessa opera poi, come correttamente osservato anche dal Tribunale, per il mero effetto del rinvio recettizio operato dalla legge istitutiva dell'allora , cosicché, se si volesse CP_2
affermare che attraverso il detto rinvio la Regione ha inteso disciplinare diversamente il regime assicurativo e previdenziale del personale, si dovrebbe allora considerare che lo Statuto Speciale
per la non prevede competenza legislativa della Regione in materia di previdenza, CP_2
poiché il suo art. 5 consente, in materia, unicamente l'emanazione di norme integrative e di attuazione della normativa nazionale.
L'interpretazione costituzionalmente orientata e conservativa della legge regionale porta, quindi,
ed escludere che, con la previsione in discussione, la stessa abbia voluto anche disciplinare in
9 modo autonomo e differenziato il regime previdenziale del personale.
c) L'art. 3, lett. a), lett. b) e lett. f), legge 1655/1962.
Con riguardo alla legge istitutiva di , l'art. 3 della medesima dispone, per quanto qui di Pt_1
rilievo, che “I contributi di cui all'articolo 2 sono dovuti, con le limitazioni e le esclusioni
previste nel presente articolo, dai datori di lavoro appresso indicati per i dipendenti con
mansioni di dirigenti ed impiegati tecnici ed amministrativi, di concetto e di ordine, anche se
assunti con periodo di prova o di tirocinio:
a) gli imprenditori, siano essi singoli o associati, o società, Consorzi ed Enti che esercitano
attività agricola o attività connesse, i proprietari di fondi affittati e, in tutti i casi, i datori di
lavoro ai quali siano applicabili le norme sugli assegni familiari in agricoltura;
b) gli Istituti, gli
Enti e le Associazioni che hanno il fine di attuare o di promuovere in qualsiasi modo la difesa, il
miglioramento e l'incremento della produzione agricola, ai quali non siano applicabili le
disposizioni di cui all'art. 7 del D.Lgs. C.P.S. 31 ottobre 1947, n. 1304; c) (…); d) (…); e) (… );
f) gli Enti di diritto pubblico, limitatamente alle imprese od aziende agricole da essi esercitate.”
La Corte intende ribadire, a prescindere da qualunque altra considerazione, che il riferimento specifico agli Enti di diritto pubblico contenuto nella lettera f) implica che la contribuzione sia dovuta dagli Enti di tal natura solo limitatamente alle imprese e aziende agricole dagli stessi esercitate. E nessuna impresa, neanche agricola, è esercitata dall' alla cui Controparte_3
attività difetta, a tacere d'altro, l'economicità (art. 2082 c.c.), cioè la finalizzazione dell'attività
medesima, perlomeno, alla copertura dei costi con i ricavi.
Che a difetti la qualità di imprenditore è anche dimostrato dagli artt. 35 e segg. della CP_3
legge istitutiva n. 8/2016, ed in particolare l'art. 35 (…Si applicano all' le disposizioni di CP_3
legge riguardanti gli enti pubblici regionali non economici …) e gli artt. 38 e 39, sul finanziamento e sul sistema contabile dell' che mostrano come il bilancio dell' CP_3 CP_3
dipenda essenzialmente dagli stanziamenti regionali.
***
10 Alla stregua delle ragioni esposte, questa Corte, in conformità con quanto affermato dal
Tribunale, ritiene, dunque, che la pretesa di di mantenere l'iscrizione nei propri registri Pt_1
del personale di sia priva di fondamento, essendo la disciplina previdenziale applicabile CP_3
all'Ente indicato quella, vincolata, derivante dalla natura del rapporto di pubblico impiego privatizzato del personale e non quella dell'assicurazione all' che, come si è visto, Parte_1
non trova fondamento normativo o contrattuale.
Correttamente, pertanto, l'INPS ha, ad un certo punto, deciso di iscrivere i dipendenti dell' nei propri registri sotto tale veste. Controparte_3
Né può essere argomento in senso contrario il fatto che, fino al momento dell'iniziativa dell'INPS, l'Ente appellante avesse effettivamente iscritto i dipendenti nei propri registri ed i contributi fossero stati regolarmente versati.
È indubbio che ciò sia avvenuto, ed è fondata l'affermazione che nulla sia cambiato dal punto di vista normativo al momento dell'istituzione dell' ma da questo comportamento Controparte_3
di fatto non può derivare la fondatezza della pretesa dell'Ente, una volta che la verifica dei presupposti normativi per l'assoggettamento a contribuzione, compresa quella sia stata negativa.
2) Erroneità della sentenza per aver ritenuto maturato il diritto del sig. alla CP_1
percezione del conto individuale – Insussistenza dei presupposti per la liquidazione del
conto individuale – Violazione artt. 6 e 12 del regolamento Enpaia.
Con un secondo motivo di appello, la ha lamentato che il primo giudice, Parte_1
erroneamente interpretando l'indicata fonte regolamentare, avesse disposto, in favore dell'attuale appellato, la liquidazione anticipata del conto individuale, malgrado il difetto dell'indefettibile presupposto dell'intervenuta cessazione del rapporto di lavoro.
***
Il motivo di appello è infondato.
In merito, va osservato che l'art. 6 del regolamento interno in materia di prestazione, approvato
11 con decreto interministeriale 19 novembre 1996, ha previsto che “1) Al raggiungimento del 65°
anno di età, è corrisposto all'iscritto l'ammontare del conto individuale determinato dal
contributo versato per tale fine a partire dalla data dell'iniziale iscrizione al Fondo, rivalutato
in base al tasso di interesse annuo composto del 4%. 2) Prima del raggiungimento del 65° anno
di età l'ammontare del conto individuale, come determinato al comma 1, è corrisposto: a)
all'iscritto che abbia cessato il rapporto di impiego ed abbia conseguito il trattamento
pensionistico di vecchiaia nell'assicurazione generale obbligatoria o in forme sostitutive e
semprechè non instauri un nuovo rapporto di lavoro;
b) all'iscritto colpito da invalidità
permanente totale ed assoluta;
c) all'iscritto, trascorsi sei mesi dalla data di cessazione
dell'ultimo rapporto di lavoro durante i quali non ne abbia instaurato un altro con conseguente
diritto alla reiscrizione all'Ente; d) ai superstiti in caso di morte dell'iscritto”.
Questa Corte, pur escludendo che il rapporto di lavoro dell'appellato sia cessato o si sia modificato nel passaggio alle dipendenze dell' ritiene, peraltro, che, come Controparte_3
anche condiviso dal Tribunale, una volta venuta meno l'iscrizione del medesimo ad per i Pt_1
motivi esposti in relazione al regime previdenziale applicabile allo stesso, nessuna delle previsioni dell'art. 6) appena riportato giustifichi che gli importi a titolo di conto individuale vengano trattenuti dalla neppure il comma 2, lett. c), in base al quale può Parte_1 Pt_1
trattenere l'accantonamento individuale solo se, dopo la cessazione del rapporto da cui derivava l'obbligo di iscrizione, nei sei mesi successivi il lavoratore abbia iniziato un nuovo rapporto da
CP_ cui derivi sempre l'obbligo di iscrizione all' , il quale, quindi, appare come il presupposto decisivo che impedisce o, con il segno contrario, consente la liquidazione del conto.
Infatti, se si dovesse intendere in senso letterale la “cessazione del rapporto”, come normale in agricoltura, ma assolutamente eccezionale nel caso di rapporti di lavoro pubblico come quelli in esame, allora esisterebbe una lacuna nell'ipotesi di passaggio diretto da un datore iscritto all' ad altro non tenuto all'iscrizione: la somma accantonata, infatti, non potrebbe essere Pt_1
trattenuta, ma neppure versata al lavoratore, né restituita all'Ente presso il quale è accantonata.
12 In realtà, proprio, come detto, il collegamento esistente tra la “cessazione del rapporto” ed il diritto all'iscrizione all'Ente porta invece a ritenere che ciò che conta è la cessazione o meno del diritto all'iscrizione all' , quale elemento costitutivo del diritto al versamento diretto Pt_1
all'assicurato o, all'inverso, costitutivo della pretesa di trattenere le somme fino al 65° anno d'età
da parte dell'Ente.
Nelle fattispecie in esame è ormai accertato che non vi è nessun diritto alla reiscrizione dei dipendenti all' , e del resto i sei mesi richiesti sono abbondantemente trascorsi. Pt_1
La formulazione testuale che prevede la “cessazione del rapporto”, per evitare l'evidente lacuna normativa, deve perciò essere interpretata in modo estensivo, in relazione a tutti i casi in cui il rapporto abbia subito vicende che, pur non comportandone la cessazione, abbiano però
comportato la cessazione del rapporto assicurativo con senza possibilità che lo stesso Pt_1
possa risorgere nei sei mesi successivi o, come nella fattispecie, possa risorgere in alcun modo.
***
Sulla base di tutte le motivazioni esposte, l'appello proposto da deve, quindi, essere Pt_1
rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M.
55/14 e del D.M. 147/22, secondo i valori medi previsti per le fasi di studio, introduttiva e decisionale nello scaglione di valore da €. 26.000,01 a €. 52.000,00 della tabella relativa ai giudizi innanzi alla Corte D'Appello, con esclusione, quindi, della fase di trattazione/istruttoria non svoltasi, devono essere poste a carico di e distratte in favore del difensore antistatario Pt_1
dell'appellato.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30
maggio 2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 228-2012.
P.Q.M.
13 La Corte D'Appello, definitivamente pronunciando:
rigetta l'appello proposto dalla Parte_1
condanna la al rimborso, in favore di , delle spese del giudizio, Parte_1 CP_1
che liquida in complessivi €. 6.946,00, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori previsti per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte dell'appellante,
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115,
come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 228-2012.
Cagliari, 17 febbraio 2025.
L'estensore……………………………… ………….La Presidente del collegio dott.ssa Daniela Coinu………………………………………dott.ssa Maria Luisa Scarpa
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott.ssa Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE
dott.ssa Donatella Aru CONSIGLIERA
dott.ssa Daniela Coinu CONSIGLIERA RELATRICE
in esito all'udienza del 11 dicembre 2024, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al R.G. N. 168 dell'anno 2023, proposta da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Parte_1
Roma, elettivamente domiciliata in Sanluri, presso lo studio dell'avv. Angelo Bandinu,
rappresentata e difesa dall'avv. Adriano Tortora, giusta procura speciale come in atti
APPELLANTE
CONTRO
, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Wanda CP_1
Sotgiu, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale come in atti
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Cagliari depositato il 6 maggio 2020, aveva CP_1
convenuto in giudizio la per ottenere la condanna della medesima al Parte_1
pagamento delle somme relative al conto individuale e al trattamento di fine rapporto, maturate dalla data di iscrizione alla alla data del 30 aprile 2016, o ad altra data individuata Parte_2
dal giudice, oltre interessi legali e rivalutazione.
L'attuale appellato, dopo avere premesso di avere lavorato, fin dall'anno 1991, alle dipendenze del soppresso e di essere successivamente transitato alle dipendenze Controparte_2
della subentrata istituita con legge regionale n. 8/2016, Controparte_3
aveva dedotto, a fondamento delle proprie pretese, di essere ormai iscritto al regime previdenziale Inps, ex Inpdap, riservato ai dipendenti pubblici, mediante l'iscrizione alle casse
CPDEL e INADEL, e, pertanto, di non essere più soggetto al regime previdenziale di natura privata cui risultava iscritto nel corso del rapporto di lavoro alle dipendenze dell' , CP_2
gestito dalla resistente Parte_1
Tale ultimo regime previdenziale, aveva proseguito il ricorrente, era disciplinato tramite
Regolamento approvato con decreto interministeriale del 19 novembre 1996, il quale prevede che, prima del compimento del 65° anno di età, l'ammontare del conto individuale venga corrisposto “all'iscritto trascorsi sei mesi dalla data di cessazione dell'ultimo rapporto di
lavoro, durante i quali non ne abbia instaurato un altro con conseguente diritto alla reiscrizione
CP_ all' .
Il ricorrente, pertanto, dopo avere evidenziato di non essere più iscritto alla cassa da Pt_1
quattro anni, aveva sostenuto di avere acquisito il diritto alla corresponsione del conto individuale maturato alla data di cessazione del rapporto previdenziale con la resistente,
precisando che, in base all'ultimo estratto conto individuale redatto da , i contributi, Pt_1
rivalutati alla data del 31 dicembre 2018, erano pari alla somma di €. 28.738,00.
Inoltre, il ricorrente aveva sostenuto di vantare, altresì, il diritto alla corresponsione delle somme
CP_ maturate a titolo di TFR, anch'esse giacenti presso l' resistente.
Dopo avere, infatti, premesso che, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento relativo al trattamento di fine rapporto, “all'atto della cessazione del rapporto di impiego, l'Ente corrisponde agli iscritti
al fondo, a titolo di trattamento di fine rapporto, l'importo che risulta accantonato per il periodo
2 di iscrizione nominativo di ciascuno, ai sensi dell'articolo precedente”, il ricorrente aveva,
infatti, allegato che la medesima norma regolamentare aveva previsto che, nel caso in cui il lavoratore fosse stato assoggettato ad un diverso inquadramento previdenziale, “viene restituita
la somma dei saldi accantonati per ciascun dipendente al 31 dicembre dell'anno precedente alla
cessione del rapporto assicurativo, maggiorato del tasso di rivalutazione risultante alla data del
pagamento”, pari, nel caso in esame, in base all'estratto conto redatto dallo stesso alla Pt_1
somma di €. 51.257,00.
Il ricorrente aveva, quindi, sostenuto di avere diritto alla indicata restituzione, essendo iscritto ad altro Ente previdenziale ed essendo, altresì, cessato il rapporto di lavoro con il soppresso
[...]
della CP_2 CP_2
Dopo avere, dunque, lamentato che malgrado le richieste inoltrate, aveva indebitamente Pt_1
trattenuto le somme relative alle posizioni previdenziali cessate, aveva rassegnato CP_1
le conclusioni sopra riportate.
La aveva resistito in giudizio con articolate difese. Parte_1
L'ente convenuto aveva, in particolare, sostenuto di non essere tenuto al pagamento delle somme rivendicate dal ricorrente, considerato che il rapporto di lavoro di quest'ultimo non era cessato,
ma proseguito con l' subentrata nella titolarità del medesimo al precedente Controparte_3
, cosicché essendo un vero e proprio Ente di categoria, Controparte_2 Pt_1
rimaneva chiamata a gestire la previdenza integrativa in ragione dell'attività espletata dal datore di lavoro.
Il fondamento normativo di detto assunto era riconducibile alle disposizioni della legge
1655/1962, istitutiva di nonché al Regolamento del fondo di previdenza del 1996, che Pt_1
avevano adottato un approccio ontologico riferito alla tipologia di attività esercitata piuttosto che alla natura pubblica o privata del datore di lavoro.
L'impostazione del ricorrente, aveva proseguito la resistente, era, inoltre, errata nella Parte_1
parte in cui pretendeva di sostituire la previdenza facente capo all'INPS con quella rientrante nel
3 campo di applicazione di la quale, invece, opera unicamente nelle forme di previdenza Pt_1
integrativa, cosicché i due enti dovevano reputarsi chiamati ad erogare prestazioni diverse e complementari e non alternative.
D'altra parte, aveva proseguito la a differenza di quanto sostenuto dall'INPS, il Parte_1
nuovo ente non era assoggettato al disposto della legge 274/1991, atteso che i dipendenti degli enti forestali della sin dalla costituzione dell' e poi CP_2 Controparte_4
dell' , non erano mai stati iscritti alle Casse degli Istituti previdenziali, ma avevano CP_2
sempre fatto parte di un comparto separato, e considerato che, comunque, l'art. 1, comma 14, d.l.
510/1996, convertito con modificazioni nella legge 608/1996, aveva escluso dall'applicazione della legge 274/1991 gli addetti ai lavori di forestazione, sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria assunti dalle pubbliche amministrazioni.
Inoltre, aveva aggiunto l'ente resistente, non poteva condividersi quanto affermato dal ricorrente in ordine all'irrilevanza, ai fini previdenziali, dell'afferenza dei dipendenti, sulla base delle previsioni della legge regionale, al CCNL degli impiegati in agricoltura, visto che la riserva di legge statale risultava soddisfatta dalle previsioni della legge 1655/1962, istitutiva di la Pt_1
quale aveva previsto l'obbligatorietà dell'iscrizione all'ente medesimo, poi rimasta invariata anche in virtù del d.lgs. 179/2009.
Con riferimento alla domanda avente ad oggetto la liquidazione del TFR, l'ente resistente aveva osservato come la stessa non risultasse fondata, visto che non si era verificata alcuna cessazione del rapporto di lavoro, con conseguente difetto di esigibilità della prestazione, e che l' CP_3
come detto, non risultava assoggettata a un diverso regime previdenziale, né ad una
[...]
regolamentazione differente dei rapporti di lavoro, rispetto all' , fermo restando che, CP_2
pur ammettendo il contrario, le somme in questione, come previsto dall'apposito Regolamento
si sarebbero dovute versare al nuovo datore di lavoro o al nuovo ente di previdenza e Pt_1
non al dipendente.
Riguardo alla liquidazione del conto individuale, l'ente resistente aveva, infine, evidenziato
4 come difettassero i presupposti stabiliti dall'art. 12, comma 2, del Regolamento del Fondo
Previdenza e, altresì, quelli previsti dall'art. 6, comma 2, per la liquidazione anticipata rispetto al compimento del 65° anno di età, non risultando a ciò sufficiente neanche l'eventuale avvenuto mutamento del regime previdenziale.
Ciò premesso, la - dopo avere formulato istanza di sospensione del Parte_1
procedimento in attesa della definizione di quello pendente dinanzi alla Corte D'Appello di
Roma tra la stessa e per il corretto inquadramento dei dipendenti di Parte_1 Controparte_3
quest'ultima e istanza di chiamata in causa dell' - aveva concluso per il rigetto Controparte_3
delle domande proposte.
***
Con sentenza n. 1219 del 20 dicembre 2022, il Tribunale di Cagliari, dopo avere dato atto di non avere autorizzato la chiamata in causa richiesta per evidenti ragioni di economia processuale e dopo avere rigettato l'istanza di sospensione per difetto di pregiudizialità, in parziale accoglimento delle domande proposte e recependo le argomentazioni di cui alla sentenza n.
154/2021, pubblicata il 15 novembre 2021 (R.G. n. 179/2020), resa da questa Corte d'Appello in una vicenda analoga a quella qui controversa, aveva accertato il diritto del ricorrente alla corresponsione delle somme depositate nel conto individuale e, per l'effetto, aveva condannato al pagamento, in suo favore, della somma di euro 28.738,00, oltre ulteriore rivalutazione Pt_1
monetaria dal 1° gennaio 2019, come da regolamento ed oltre interessi al tasso legale Pt_1
maturati e maturandi da calcolarsi sul valore delle somme depositate sul conto individuale calcolato a partire dal 30 ottobre 2016, via via rivalutato, fino al saldo.
Di contro, aveva rigettato la domanda avente ad oggetto il pagamento delle somme accantonate a titolo di trattamento di fine rapporto, compensando tra le parti le spese di lite in ragione della
CP_ metà e condannando l' resistente alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali residue.
Nello specifico, il primo giudice aveva escluso che permanesse un obbligo di iscrizione o di
5 reiscrizione del ricorrente nella gestione ritenendo definitivamente cessato alla data del Pt_1
30 aprile 2016 il rapporto previdenziale relativo, dal momento che da tale data il lavoratore era stato inquadrato in via esclusiva, in ragione della sua condizione lavorativa di pubblico impiegato ed in disparte la contrattazione collettiva applicata, nella gestione previdenziale Inps
ex Inpdap.
Da tali premesse il primo giudice aveva, perciò, tratto la conclusione dell'esistenza dei presupposti per la liquidazione del conto individuale al lavoratore, visto che l'attuale assetto del rapporto di lavoro aveva comportato l'iscrizione, la reiscrizione o comunque il versamento di contributi, non a favore di ma di un altro ente previdenziale, che l'evento si era verificato Pt_1
prima del sessantacinquesimo anno di età e che l'originario datore di lavoro era stato soppresso per legge.
Il Tribunale aveva, in particolare, osservato che la formulazione testuale dell'art. 6, comma 2,
lett. c, del Regolamento sulla disciplina del trattamento di previdenza della Parte_1
convenuta, il quale si riferisce espressamente alla cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro,
doveva intendersi comprensiva anche dei casi in cui il rapporto di lavoro fosse proseguito in capo ad un nuovo datore di lavoro, con cessazione dell'obbligazione contributiva nei confronti del precedente ente di previdenza.
Quanto alla corresponsione del t.f.r., il primo giudice aveva, invece, condiviso la tesi dell'ente convenuto, ritenendo che, ai sensi del comma 3 dell'art. 3 del citato Regolamento sul trattamento di fine rapporto, considerato che l'ente datore di lavoro era stato soppresso per legge ed il rapporto era proseguito con un altro datore di lavoro assoggettato ad un diverso inquadramento previdenziale, fosse tenuto a restituire le quote già accantonate, non al lavoratore, ma al Pt_1
nuovo datore di lavoro.
***
Avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari ha proposto appello la . Parte_1
ha resistito. CP_1
6 La causa è stata decisa dal Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
“Voglia la Corte d'Appello di Cagliari, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale
di Cagliari n. 1219/2022, pubblicata il 22.12.2022, e in accoglimento del presente appello:
nel merito, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o infondatezza delle domande spiegate in
primo grado dal sig. per mancanza dei presupposti per la liquidazione del conto CP_1
individuale.
Con vittoria di spese e compensi professionali”.
Nell'interesse dell'appellato:
Voglia la Corte “rigettare lo spiegato Appello. Con vittoria di spese e onorari del Giudizio, ivi
comprese le spese generali di studio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ha formulato due motivi di appello. Parte_1
1) Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto di escludere
l'obbligo contributivo di verso CP_3 Pt_1
Con un primo motivo, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice aveva escluso l'applicabilità del regime contributivo considerato che, invece, Pt_1
secondo la normativa di riferimento, il dato decisivo era costituito unicamente dalla natura agricolo/forestale dell'attività svolta dal datore di lavoro, la quale determina la necessaria applicazione del regime contributivo quantomeno nelle forme della previdenza Pt_1
integrativa.
***
Il motivo di appello è infondato.
In via preliminare, questa Corte richiama, anche ai sensi dell'art 118 disp.att. c.p.c., le proprie sentenze n. 192 del 27 gennaio 2023, n. 205 del 7 marzo 2022, n. 154 del 15 novembre 2021, n.
7 139 del 26 maggio 2021, n. 73 del 10 marzo 2021 e n. 98 del 17 febbraio 2016, ed i precedenti locali e nazionali specificamente nelle stesse indicati, intendendo confermare i propri precedenti indirizzi, cui anche il Tribunale di Cagliari, nel decidere la presente controversia, si è
conformato.
a) Natura dell' e del rapporto di lavoro dei suoi dipendenti. Controparte_3
Occorre premettere che la natura di ente pubblico (non economico) degli enti forestali regionali che hanno preceduto l' (oltre che della stessa e la conseguente Controparte_3 CP_3
appartenenza del personale degli stessi, ben prima dell'inserimento nel comparto unico, alla categoria del pubblico impiego contrattualizzato è concetto ormai consolidato anche nella giurisprudenza della Suprema Corte, la quale ha più volte sottolineato il fatto che il rapporto di lavoro dei dipendenti dell' , “istituito con la L.R. 09/06/1999, n. 24, a Controparte_2
seguito della soppressione dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione sarda, sebbene
assoggettato dalla normativa regionale alla disciplina privatistica, va inquadrato nell'ambito
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in considerazione della natura di
Ente pubblico non economico del datore di lavoro e dell'inerenza del rapporto di lavoro degli
operai forestali ai fini istituzionali dell'ente” (così Cass. 24666/2016, nonché, in senso analogo,
Cass. n. 24805/2015, Cass. 24806/15, Cass. 24807/15, Cass. 24808/15, Cass. 20150/15 e Cass.
32/2016).
D'altronde, con riferimento alla natura del rapporto di lavoro dei dipendenti dell' , vi CP_2
è da rilevare che anche le Sezioni Unite della Suprema Corte, già nel 1998, sulla base delle medesime considerazioni, avevano ritenuto operante la giurisdizione amministrativa per il rapporto di lavoro degli operai forestali assunti dall' , per i Parte_3
quali, analogamente alla legge istitutiva dell' , la L.R. n. 26 del 1980 Controparte_2
aveva previsto l'applicazione del contratto collettivo nazionale e degli eventuali contratti integrativi regionali, e avevano ribadito, in particolare, che la disciplina privatistica del rapporto non è sufficiente per inferirne la natura privata e non pubblica, posto che la disciplina del
8 rapporto in termini privatistici si presenta non già come una notazione caratteristica per scelta specifica e determinante del legislatore regionale, ma come una mera modalità disciplinatrice del suo contenuto, rimanendo determinante, invece, per la qualificazione pubblicistica del rapporto di lavoro, l'inserimento del prestatore in posizione di subordinazione e con carattere di continuità
nell'ambito dell'organizzazione dell'ente pubblico non economico, senza che rilevi l'assoggettamento del rapporto alla disciplina sostanziale dettata da un contratto collettivo di diritto privato (Cass. S.U. 7419/1998).
b) Iscrizione ad prevista dal CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione Pt_1
idraulico forestale.
Sul punto, questa Corte intende ribadire che, quanto alle previsioni in questione contenute nella contrattazione collettiva nazionale, esse risultano destinate a recedere non potendo le stesse incidere sul regime previdenziale di una pubblica amministrazione.
Inoltre, come già sopra osservato, il CCNL per gli operai ed impiegati agricoli non è la principale fonte di regolamentazione del rapporto di lavoro ed è fonte che non è stata neanche contrattata tra Regione e sindacati e non ha, quindi, forza di contratto tra le parti, mentre, invece,
la previsione dell'iscrizione è contenuta proprio nella c.d. parte obbligatoria del contratto, che non vincola se non chi lo ha realmente contrattato e sottoscritto.
La stessa opera poi, come correttamente osservato anche dal Tribunale, per il mero effetto del rinvio recettizio operato dalla legge istitutiva dell'allora , cosicché, se si volesse CP_2
affermare che attraverso il detto rinvio la Regione ha inteso disciplinare diversamente il regime assicurativo e previdenziale del personale, si dovrebbe allora considerare che lo Statuto Speciale
per la non prevede competenza legislativa della Regione in materia di previdenza, CP_2
poiché il suo art. 5 consente, in materia, unicamente l'emanazione di norme integrative e di attuazione della normativa nazionale.
L'interpretazione costituzionalmente orientata e conservativa della legge regionale porta, quindi,
ed escludere che, con la previsione in discussione, la stessa abbia voluto anche disciplinare in
9 modo autonomo e differenziato il regime previdenziale del personale.
c) L'art. 3, lett. a), lett. b) e lett. f), legge 1655/1962.
Con riguardo alla legge istitutiva di , l'art. 3 della medesima dispone, per quanto qui di Pt_1
rilievo, che “I contributi di cui all'articolo 2 sono dovuti, con le limitazioni e le esclusioni
previste nel presente articolo, dai datori di lavoro appresso indicati per i dipendenti con
mansioni di dirigenti ed impiegati tecnici ed amministrativi, di concetto e di ordine, anche se
assunti con periodo di prova o di tirocinio:
a) gli imprenditori, siano essi singoli o associati, o società, Consorzi ed Enti che esercitano
attività agricola o attività connesse, i proprietari di fondi affittati e, in tutti i casi, i datori di
lavoro ai quali siano applicabili le norme sugli assegni familiari in agricoltura;
b) gli Istituti, gli
Enti e le Associazioni che hanno il fine di attuare o di promuovere in qualsiasi modo la difesa, il
miglioramento e l'incremento della produzione agricola, ai quali non siano applicabili le
disposizioni di cui all'art. 7 del D.Lgs. C.P.S. 31 ottobre 1947, n. 1304; c) (…); d) (…); e) (… );
f) gli Enti di diritto pubblico, limitatamente alle imprese od aziende agricole da essi esercitate.”
La Corte intende ribadire, a prescindere da qualunque altra considerazione, che il riferimento specifico agli Enti di diritto pubblico contenuto nella lettera f) implica che la contribuzione sia dovuta dagli Enti di tal natura solo limitatamente alle imprese e aziende agricole dagli stessi esercitate. E nessuna impresa, neanche agricola, è esercitata dall' alla cui Controparte_3
attività difetta, a tacere d'altro, l'economicità (art. 2082 c.c.), cioè la finalizzazione dell'attività
medesima, perlomeno, alla copertura dei costi con i ricavi.
Che a difetti la qualità di imprenditore è anche dimostrato dagli artt. 35 e segg. della CP_3
legge istitutiva n. 8/2016, ed in particolare l'art. 35 (…Si applicano all' le disposizioni di CP_3
legge riguardanti gli enti pubblici regionali non economici …) e gli artt. 38 e 39, sul finanziamento e sul sistema contabile dell' che mostrano come il bilancio dell' CP_3 CP_3
dipenda essenzialmente dagli stanziamenti regionali.
***
10 Alla stregua delle ragioni esposte, questa Corte, in conformità con quanto affermato dal
Tribunale, ritiene, dunque, che la pretesa di di mantenere l'iscrizione nei propri registri Pt_1
del personale di sia priva di fondamento, essendo la disciplina previdenziale applicabile CP_3
all'Ente indicato quella, vincolata, derivante dalla natura del rapporto di pubblico impiego privatizzato del personale e non quella dell'assicurazione all' che, come si è visto, Parte_1
non trova fondamento normativo o contrattuale.
Correttamente, pertanto, l'INPS ha, ad un certo punto, deciso di iscrivere i dipendenti dell' nei propri registri sotto tale veste. Controparte_3
Né può essere argomento in senso contrario il fatto che, fino al momento dell'iniziativa dell'INPS, l'Ente appellante avesse effettivamente iscritto i dipendenti nei propri registri ed i contributi fossero stati regolarmente versati.
È indubbio che ciò sia avvenuto, ed è fondata l'affermazione che nulla sia cambiato dal punto di vista normativo al momento dell'istituzione dell' ma da questo comportamento Controparte_3
di fatto non può derivare la fondatezza della pretesa dell'Ente, una volta che la verifica dei presupposti normativi per l'assoggettamento a contribuzione, compresa quella sia stata negativa.
2) Erroneità della sentenza per aver ritenuto maturato il diritto del sig. alla CP_1
percezione del conto individuale – Insussistenza dei presupposti per la liquidazione del
conto individuale – Violazione artt. 6 e 12 del regolamento Enpaia.
Con un secondo motivo di appello, la ha lamentato che il primo giudice, Parte_1
erroneamente interpretando l'indicata fonte regolamentare, avesse disposto, in favore dell'attuale appellato, la liquidazione anticipata del conto individuale, malgrado il difetto dell'indefettibile presupposto dell'intervenuta cessazione del rapporto di lavoro.
***
Il motivo di appello è infondato.
In merito, va osservato che l'art. 6 del regolamento interno in materia di prestazione, approvato
11 con decreto interministeriale 19 novembre 1996, ha previsto che “1) Al raggiungimento del 65°
anno di età, è corrisposto all'iscritto l'ammontare del conto individuale determinato dal
contributo versato per tale fine a partire dalla data dell'iniziale iscrizione al Fondo, rivalutato
in base al tasso di interesse annuo composto del 4%. 2) Prima del raggiungimento del 65° anno
di età l'ammontare del conto individuale, come determinato al comma 1, è corrisposto: a)
all'iscritto che abbia cessato il rapporto di impiego ed abbia conseguito il trattamento
pensionistico di vecchiaia nell'assicurazione generale obbligatoria o in forme sostitutive e
semprechè non instauri un nuovo rapporto di lavoro;
b) all'iscritto colpito da invalidità
permanente totale ed assoluta;
c) all'iscritto, trascorsi sei mesi dalla data di cessazione
dell'ultimo rapporto di lavoro durante i quali non ne abbia instaurato un altro con conseguente
diritto alla reiscrizione all'Ente; d) ai superstiti in caso di morte dell'iscritto”.
Questa Corte, pur escludendo che il rapporto di lavoro dell'appellato sia cessato o si sia modificato nel passaggio alle dipendenze dell' ritiene, peraltro, che, come Controparte_3
anche condiviso dal Tribunale, una volta venuta meno l'iscrizione del medesimo ad per i Pt_1
motivi esposti in relazione al regime previdenziale applicabile allo stesso, nessuna delle previsioni dell'art. 6) appena riportato giustifichi che gli importi a titolo di conto individuale vengano trattenuti dalla neppure il comma 2, lett. c), in base al quale può Parte_1 Pt_1
trattenere l'accantonamento individuale solo se, dopo la cessazione del rapporto da cui derivava l'obbligo di iscrizione, nei sei mesi successivi il lavoratore abbia iniziato un nuovo rapporto da
CP_ cui derivi sempre l'obbligo di iscrizione all' , il quale, quindi, appare come il presupposto decisivo che impedisce o, con il segno contrario, consente la liquidazione del conto.
Infatti, se si dovesse intendere in senso letterale la “cessazione del rapporto”, come normale in agricoltura, ma assolutamente eccezionale nel caso di rapporti di lavoro pubblico come quelli in esame, allora esisterebbe una lacuna nell'ipotesi di passaggio diretto da un datore iscritto all' ad altro non tenuto all'iscrizione: la somma accantonata, infatti, non potrebbe essere Pt_1
trattenuta, ma neppure versata al lavoratore, né restituita all'Ente presso il quale è accantonata.
12 In realtà, proprio, come detto, il collegamento esistente tra la “cessazione del rapporto” ed il diritto all'iscrizione all'Ente porta invece a ritenere che ciò che conta è la cessazione o meno del diritto all'iscrizione all' , quale elemento costitutivo del diritto al versamento diretto Pt_1
all'assicurato o, all'inverso, costitutivo della pretesa di trattenere le somme fino al 65° anno d'età
da parte dell'Ente.
Nelle fattispecie in esame è ormai accertato che non vi è nessun diritto alla reiscrizione dei dipendenti all' , e del resto i sei mesi richiesti sono abbondantemente trascorsi. Pt_1
La formulazione testuale che prevede la “cessazione del rapporto”, per evitare l'evidente lacuna normativa, deve perciò essere interpretata in modo estensivo, in relazione a tutti i casi in cui il rapporto abbia subito vicende che, pur non comportandone la cessazione, abbiano però
comportato la cessazione del rapporto assicurativo con senza possibilità che lo stesso Pt_1
possa risorgere nei sei mesi successivi o, come nella fattispecie, possa risorgere in alcun modo.
***
Sulla base di tutte le motivazioni esposte, l'appello proposto da deve, quindi, essere Pt_1
rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M.
55/14 e del D.M. 147/22, secondo i valori medi previsti per le fasi di studio, introduttiva e decisionale nello scaglione di valore da €. 26.000,01 a €. 52.000,00 della tabella relativa ai giudizi innanzi alla Corte D'Appello, con esclusione, quindi, della fase di trattazione/istruttoria non svoltasi, devono essere poste a carico di e distratte in favore del difensore antistatario Pt_1
dell'appellato.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30
maggio 2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 228-2012.
P.Q.M.
13 La Corte D'Appello, definitivamente pronunciando:
rigetta l'appello proposto dalla Parte_1
condanna la al rimborso, in favore di , delle spese del giudizio, Parte_1 CP_1
che liquida in complessivi €. 6.946,00, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori previsti per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte dell'appellante,
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115,
come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 228-2012.
Cagliari, 17 febbraio 2025.
L'estensore……………………………… ………….La Presidente del collegio dott.ssa Daniela Coinu………………………………………dott.ssa Maria Luisa Scarpa
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