Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Novara, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 11
CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Nullità della notifica dell'avviso di accertamento per indirizzo errato

    La società non ha comunicato all'Autorità finanziaria il proprio nuovo domicilio fiscale, pertanto il Fisco è legittimato ad eseguire le notifiche presso l'ultimo domicilio fiscale noto, anche con forme semplificate.

  • Rigettato
    Nullità della notifica per ritiro del plico da parte di soggetto estraneo

    La notifica è stata eseguita dall'addetto all'Ufficio postale, il quale ha verificato la qualifica (impiegata) e il nominativo del soggetto che ritirava il plico, sottoscrivendosi per esteso, a riscontro della sua legittimazione a ricevere l'atto in notifica.

  • Rigettato
    Nullità della notifica per mancata compilazione della relata di notifica

    Ai sensi dell'art. 1, comma 161, legge n. 296/06, gli enti locali possono procedere all'accertamento anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, senza ricorrere alla notifica con relata dell'U.G., ma secondo le norme concernenti il servizio postale ordinario.

  • Rigettato
    Nullità della notifica per omesso utilizzo della PEC

    L'utilizzo della PEC per le notifiche è una facoltà e non un obbligo per l'ente impositore, rimanendo ferma la disciplina ordinaria.

  • Rigettato
    Nullità del preavviso di fermo amministrativo per mancata notifica dell'avviso di accertamento

    La notifica dell'avviso di accertamento è stata ritenuta valida. Pertanto, il presupposto per il fermo amministrativo sussiste.

  • Rigettato
    Nullità del preavviso di fermo amministrativo per violazione del diritto di difesa

    La mancata indicazione nell'atto impugnato del termine per proporre ricorso e dell'autorità competente non comporta nullità, trattandosi di mere prescrizioni volte ad agevolare l'esercizio della facoltà di impugnazione. La presentazione tempestiva del ricorso sana tale irregolarità.

  • Rigettato
    Violazione dei principi di collaborazione e buona fede

    Non è obbligo dell'Ufficio rispondere alle istanze di autotutela. Pertanto, la contestazione è infondata.

  • Rigettato
    Legittimazione del ricorrente

    Il ricorso è ammissibile in quanto presentato dal rappresentante legale della società, che ha agito nella sua qualità e in forza della carica rivestita, avendo ricevuto in tale veste il preavviso di fermo amministrativo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Novara, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 11
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Novara
    Numero : 11
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

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