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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Novara, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Novara |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 11/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NOVARA Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PEZONE GIANFRANCO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 94/2025 depositato il 14/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Società_1 - CF_Ricorrente_1
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Divignano - Via Francesco Costa 6 28010 Divignano NO
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Stat Servizi Srl - 10319040969
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202500001598 TARI 2016
1 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 9/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
CONCLUSIONI PER Società_1
“Chiede che codesta Corte di Giustizia Tributaria di primo grado voglia in via principale
- Dichiarare nullo l'atto impugnato e quindi non dovuti gli importi la cui riscossione è pretesa dalla Stat Servizi S.r.l. c/o Comune di Divignano
- Condannare Stat Servizi c/o Comune di Divignano alla rifusione delle spese di giudizio ai sensi dell'art. 15 del citato D.lgs. n. 546/92.”
CONCLUSIONI PER STAT SERVIZI SRL
“Voglia l'On.le Corte adita:
1) in via principale, dichiarare il ricorso inammissibile stante il difetto di legittimazione ad agire del sig. Ricorrente_1;
2) in subordine, rigettare il ricorso in quanto inammissibile e comunque infondato in fatto e in diritto, con condanna del ricorrente alle spese e competenze di lite, oltre accessori.”
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso tempestivamente trasmesso per via telematica, Ricorrente_1 impugnava il preavviso di fermo amministrativo notificatogli il 12.2.2025 avente ad oggetto la TARI relativa all'anno di imposta 2016 di cui all'avviso di accertamento emesso il 26.11.2021 dal comune di Divignano.
Il ricorrente, dato atto della natura di persona giuridica del contribuente destinatario dell'atto, deduceva la nullità della notifica dell'avviso di accertamento, quale atto presupposto dell'attività riscossiva, per violazione degli artt. 60, comma 1, DPR n. 600/73, 139 e 145 c.p.c. e 16 legge n.
890/82.
In particolare, segnalava che la notifica era stata eseguita in un indirizzo sbagliato, siccome il luogo ove essa era avvenuta costituiva la sede legale della contribuente fino al 7.9.2021, mentre medio tempore era stato modificato e correttamente registrato alla Camera di Commercio il nuovo indirizzo della sede.
Il ricorrente lamentava che il plico da notificare era stato ritirato da un soggetto estraneo alla società, il quale non aveva alcuna autorità a ricevere la documentazione in nome e per conto della predetta destinataria, con conseguente inefficacia della notifica. 2 Eccepiva altresì la mancata compilazione della relata di notifica come previsto dal codice di rito e dalla normativa in materia di notifica a mezzo posta, nonché, in ogni caso, l'omesso utilizzo della PEC obbligatoria ai fini della notificazione dell'atto.
Sicché, in forza dell'art. 6 legge n. 212/00, che prescrive l'obbligo di informativa dell'A.F., deduceva la nullità del preavviso di fermo amministrativo in quanto non preceduto dalla notifica del presupposto avviso di accertamento, rilevando, peraltro, che nell'atto impugnato non era stato debitamente specificato dove esercitare la facoltà di impugnazione, in tal modo violando il diritto di difesa di cui all'art. 7, comma 2 lett. c), legge n. 212/00. Infine, contestava la violazione della legge n. 212/00, nella parte in cui richiama i doveri dell'A.F. a interloquire col contribuente al fine di informarlo e coinvolgerlo nelle attività di verifica e soddisfacimento delle obbligazioni tributarie, improntando i rapporti con lui secondo i principi di collaborazione e buana fede.
Pertanto, concludeva chiedendo la declaratoria di nullità del preavviso di fermo impugnato, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio Stat Servizi S.r.l., quale concessionaria del servizio riscossione per il comune di Divignano, che, ricostruendo sinteticamente l'attività riscossiva nei confronti della contribuente, eccepiva preliminarmente l'inammissibilità del ricorso, siccome proposto in proprio dal ricorrente, senza agire in nome dell'Società_1.
Sui motivi del ricorso, controdeduceva che la notifica dell'avviso di accertamento veniva eseguita presso la sede legale della società come desumibile dall'Anagrafe Tributaria dell'Agenzia delle Entrate, con ritiro della raccomandata da parte di un dipendente della stessa, così come attestato dall'addetto dell'ufficio postale.
Con riferimento alla omessa relata di notifica evidenziava che, essendo stata eseguita la notificazione ai sensi dell'art. 1, comma 161, legge n. 296/06, è sufficiente l'invio a mezzo posta mediante racc.ta con avviso di ricevimento, senza osservanza delle modalità previste dalla legge n. 890/82.
Parimenti infondata è l'eccezione del mancato utilizzo della PEC, trattandosi di una modalità notificatoria facoltativa, e non obbligatoria.
In ordine alla presunta violazione degli artt. 6 e 10 legge n. 212/00, l'ente della riscossione deduceva l'irrilevanza dei motivi, vieppiù in quanto nessuna norma obbliga a fornire una risposta sulle istanze in
3 autotutela, mentre quanto alla mancata esatta indicazione dell'autorità ove rivolgere l'impugnazione replicava l'adeguatezza dell'informativa, tanto che la contribuente aveva regolarmente proposto ricorso.
Sicché, l'Ufficio chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso ovvero insisteva per il rigetto dello stesso, con rifusione delle spese di lite.
A seguito dell'odierna udienza camerale il giudice ha deciso come da dispositivo depositato in segreteria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per cui va respinto.
Preliminarmente, deve ritenersi ammissibile il ricorso presentato da Ricorrente_1, in quanto dal contenuto dello stesso si evince che il predetto, avendo ricevuto in data 12.2.2025 il preavviso di fermo amministrativo di beni mobili nella qualità di rappresentante legale dell'
Società_1 , impugnava quell'atto davanti all'A.G. competente, sottoscrivendosi quale amministratore della società denominata Società_1. Pertanto, egli ha agito non in proprio, ma nella qualità e in forza della carica rivestita, avendo ricevuto in tale veste il preavviso di fermo amministrativo e avendo, di conseguenza, proposto ricorso contro lo stesso, spendendo il titolo di cui era in possesso.
Del resto, il requisito della spendita del nome, necessario affinché l'atto compiuto dal rappresentante possa essere imputato al rappresentato, non richiede l'uso di formule sacramentali e può evincersi anche dalle modalità con le quali l'atto stesso viene compiuto (cfr., Cass.
4.8.2022 n. 24262).
Passando ad esaminare i motivi di ricorso, va osservato quanto segue. In ordine alla notifica eseguita presso un indirizzo errato, in quanto, poco più di due mesi prima, la società destinataria dell'avviso di accertamento TARI 2016 aveva trasferito altrove la propria sede legale, deve osservarsi che la disciplina delle notificazioni degli atti tributari si fonda sul criterio del domicilio fiscale e sull'onere preventivo del contribuente di indicare all'Ufficio tributario il proprio domicilio fiscale e di tenere detto ufficio costantemente informato di eventuali variazioni (cfr., ex multis, Cass. 17.8.2021 n. 22979).
La mancata comunicazione, originaria o successiva, del domicilio fiscale da parte di una società, legittima il Fisco ad eseguire le notifiche, comunque, nel domicilio fiscale per ultimo noto,
4 eventualmente ricorrendo alla forma semplificata ex art. 60 DPR n. 600/73 (cfr., Cass civ., sez. V, 27.5.2024 n. 14805; Cass. 28.11.2014 n. 25272; Cass. sez. Trib. 30.5.2012 n. 8637).
Nel caso di specie, la società ricorrente si limitava a comunicare l'indirizzo della nuova sede legale alla Camera di Commercio, nulla segnalando all'Autorità finanziaria ai fini dell'aggiornamento del domicilio fiscale, per cui legittimamente l'ente impositore eseguiva la notifica presso l'ultimo domicilio fiscale risultante dall'Anagrafe tributaria.
Ne discende che l'eccezione è infondata.
Priva di pregio è la generica contestazione sulla regolarità del ritiro del plico da notificare da parte di un soggetto estraneo alla società.
Posto che la consegna veniva eseguita dall'addetto all'Ufficio postale, deve ritenersi che costui, così come attestato sull'avviso di ricevimento, abbia verificato la qualifica (impiegata) e il nominativo del soggetto che ritirava il plico sottoscrivendosi per esteso, a riscontro della sua legittimazione a ricevere l'atto in notifica in nome e per conto del destinatario, in tal modo perfezionandosi la notificazione.
A fronte della documentata attività compiuta dell'Ufficio postale, le apodittiche riserve espresse dalla ricorrente nulla rilevano onde inficiare il procedimento notificatorio.
Quanto alla eccepita assenza della relata di notifica dell'avviso di accertamento, deve rilevarsi che, in forza dell'art. 1, comma 161, legge n. 296/06, per i tributi di propria competenza, gli enti locali hanno la facoltà di procedere all'accertamento di ufficio delle omesse dichiarazioni e degli omessi versamenti notificando l'avviso al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, e pertanto senza ricorrere alla notifica con relata dell'U.G., sebbene secondo le norme concernenti il servizio postale ordinario. Ne discende che anche il rilievo formale sul procedimento notificatorio seguito dall'Ufficio va respinto.
Del resto, nel caso in cui il destinatario sia una società, come nel caso di specie, tutti gli atti, i provvedimenti, gli avvisi e le comunicazioni, compresi quelli che per legge devono essere notificati, possono essere inviati direttamente dal competente ufficio, anche in deroga a quanto è stabilito dall'art. 149-bis c.p.r. e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi di imposta non compatibili con l'art. 60-ter n. 600/73, a mezzo posta elettronica certificata nel rispetto del DPR 11.2.2005, n. 68.
5 Tuttavia, si tratta di una mera facoltà, e non un obbligo, per l'ente impositore, in quanto rimane comunque ferma la disciplina dell'art. 60 DPR 29.9.1973, n. 600, per cui la notificazione degli atti può essere eseguita secondo le norme stabilite dagli artt. 137 ss. c.p.c., nonché a mezzo del servizio postale, ai sensi della legge n. 890/82, ovvero con le altre forme consentite dalla legge, tra cui quella citata semplificata, come nel caso di specie.
Parimenti infondata è la generica contestazione afferente al mancato rispetto dei diritti del contribuente, non essendo peraltro obbligo dell'Ufficio rispondere alle istanze di autotutela.
Infine, in ordine alla mancata specificazione nel provvedimento di fermo amministrativo dell'autorità competente per proporre l'impugnazione, deve rilevarsi che costituisce jus receptum che la mancata indicazione nell'atto impugnato del termine per proporre ricorso e dell'autorità competente non comporta alcun vizio suscettibile di nullità o annullamento, siccome si tratta di mere prescrizioni, prive di sanzione normativa di invalidità dell'atto, volte ad agevolare l'esercizio della facoltà del destinatario che voglia di presentare l'impugnazione (cfr., ex multis, Cass. 16.9.2021 n. 25161).
Piuttosto, tale omissione o incertezza potrà comportare, ove scusabile l'errore del contribuente, la remissione in termini per l'impugnativa, fermo restando che la presentazione del ricorso comporta la sanatoria della irregolarità.
Nel caso di specie, avendo la ricorrente presentato tempestivamente il ricorso davanti al Giudice Tributario competente, ne discende, in via pregiudiziale e assorbente, l'infondatezza dell'eccezione.
Dunque, il ricorso va respinto.
Tenuto conto del criterio della soccombenza, le spese di giudizio vanno poste a carico della ricorrente e si liquidano come in dispositivo sulla base del valore della causa, della concreta complessità delle questioni trattate e dell'effettiva attività espletata.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 300,00. Così deciso in Novara, il 20 gennaio 2026
Il Giudice
RA ON
6
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NOVARA Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PEZONE GIANFRANCO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 94/2025 depositato il 14/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Società_1 - CF_Ricorrente_1
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Divignano - Via Francesco Costa 6 28010 Divignano NO
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Stat Servizi Srl - 10319040969
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202500001598 TARI 2016
1 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 9/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
CONCLUSIONI PER Società_1
“Chiede che codesta Corte di Giustizia Tributaria di primo grado voglia in via principale
- Dichiarare nullo l'atto impugnato e quindi non dovuti gli importi la cui riscossione è pretesa dalla Stat Servizi S.r.l. c/o Comune di Divignano
- Condannare Stat Servizi c/o Comune di Divignano alla rifusione delle spese di giudizio ai sensi dell'art. 15 del citato D.lgs. n. 546/92.”
CONCLUSIONI PER STAT SERVIZI SRL
“Voglia l'On.le Corte adita:
1) in via principale, dichiarare il ricorso inammissibile stante il difetto di legittimazione ad agire del sig. Ricorrente_1;
2) in subordine, rigettare il ricorso in quanto inammissibile e comunque infondato in fatto e in diritto, con condanna del ricorrente alle spese e competenze di lite, oltre accessori.”
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso tempestivamente trasmesso per via telematica, Ricorrente_1 impugnava il preavviso di fermo amministrativo notificatogli il 12.2.2025 avente ad oggetto la TARI relativa all'anno di imposta 2016 di cui all'avviso di accertamento emesso il 26.11.2021 dal comune di Divignano.
Il ricorrente, dato atto della natura di persona giuridica del contribuente destinatario dell'atto, deduceva la nullità della notifica dell'avviso di accertamento, quale atto presupposto dell'attività riscossiva, per violazione degli artt. 60, comma 1, DPR n. 600/73, 139 e 145 c.p.c. e 16 legge n.
890/82.
In particolare, segnalava che la notifica era stata eseguita in un indirizzo sbagliato, siccome il luogo ove essa era avvenuta costituiva la sede legale della contribuente fino al 7.9.2021, mentre medio tempore era stato modificato e correttamente registrato alla Camera di Commercio il nuovo indirizzo della sede.
Il ricorrente lamentava che il plico da notificare era stato ritirato da un soggetto estraneo alla società, il quale non aveva alcuna autorità a ricevere la documentazione in nome e per conto della predetta destinataria, con conseguente inefficacia della notifica. 2 Eccepiva altresì la mancata compilazione della relata di notifica come previsto dal codice di rito e dalla normativa in materia di notifica a mezzo posta, nonché, in ogni caso, l'omesso utilizzo della PEC obbligatoria ai fini della notificazione dell'atto.
Sicché, in forza dell'art. 6 legge n. 212/00, che prescrive l'obbligo di informativa dell'A.F., deduceva la nullità del preavviso di fermo amministrativo in quanto non preceduto dalla notifica del presupposto avviso di accertamento, rilevando, peraltro, che nell'atto impugnato non era stato debitamente specificato dove esercitare la facoltà di impugnazione, in tal modo violando il diritto di difesa di cui all'art. 7, comma 2 lett. c), legge n. 212/00. Infine, contestava la violazione della legge n. 212/00, nella parte in cui richiama i doveri dell'A.F. a interloquire col contribuente al fine di informarlo e coinvolgerlo nelle attività di verifica e soddisfacimento delle obbligazioni tributarie, improntando i rapporti con lui secondo i principi di collaborazione e buana fede.
Pertanto, concludeva chiedendo la declaratoria di nullità del preavviso di fermo impugnato, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio Stat Servizi S.r.l., quale concessionaria del servizio riscossione per il comune di Divignano, che, ricostruendo sinteticamente l'attività riscossiva nei confronti della contribuente, eccepiva preliminarmente l'inammissibilità del ricorso, siccome proposto in proprio dal ricorrente, senza agire in nome dell'Società_1.
Sui motivi del ricorso, controdeduceva che la notifica dell'avviso di accertamento veniva eseguita presso la sede legale della società come desumibile dall'Anagrafe Tributaria dell'Agenzia delle Entrate, con ritiro della raccomandata da parte di un dipendente della stessa, così come attestato dall'addetto dell'ufficio postale.
Con riferimento alla omessa relata di notifica evidenziava che, essendo stata eseguita la notificazione ai sensi dell'art. 1, comma 161, legge n. 296/06, è sufficiente l'invio a mezzo posta mediante racc.ta con avviso di ricevimento, senza osservanza delle modalità previste dalla legge n. 890/82.
Parimenti infondata è l'eccezione del mancato utilizzo della PEC, trattandosi di una modalità notificatoria facoltativa, e non obbligatoria.
In ordine alla presunta violazione degli artt. 6 e 10 legge n. 212/00, l'ente della riscossione deduceva l'irrilevanza dei motivi, vieppiù in quanto nessuna norma obbliga a fornire una risposta sulle istanze in
3 autotutela, mentre quanto alla mancata esatta indicazione dell'autorità ove rivolgere l'impugnazione replicava l'adeguatezza dell'informativa, tanto che la contribuente aveva regolarmente proposto ricorso.
Sicché, l'Ufficio chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso ovvero insisteva per il rigetto dello stesso, con rifusione delle spese di lite.
A seguito dell'odierna udienza camerale il giudice ha deciso come da dispositivo depositato in segreteria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per cui va respinto.
Preliminarmente, deve ritenersi ammissibile il ricorso presentato da Ricorrente_1, in quanto dal contenuto dello stesso si evince che il predetto, avendo ricevuto in data 12.2.2025 il preavviso di fermo amministrativo di beni mobili nella qualità di rappresentante legale dell'
Società_1 , impugnava quell'atto davanti all'A.G. competente, sottoscrivendosi quale amministratore della società denominata Società_1. Pertanto, egli ha agito non in proprio, ma nella qualità e in forza della carica rivestita, avendo ricevuto in tale veste il preavviso di fermo amministrativo e avendo, di conseguenza, proposto ricorso contro lo stesso, spendendo il titolo di cui era in possesso.
Del resto, il requisito della spendita del nome, necessario affinché l'atto compiuto dal rappresentante possa essere imputato al rappresentato, non richiede l'uso di formule sacramentali e può evincersi anche dalle modalità con le quali l'atto stesso viene compiuto (cfr., Cass.
4.8.2022 n. 24262).
Passando ad esaminare i motivi di ricorso, va osservato quanto segue. In ordine alla notifica eseguita presso un indirizzo errato, in quanto, poco più di due mesi prima, la società destinataria dell'avviso di accertamento TARI 2016 aveva trasferito altrove la propria sede legale, deve osservarsi che la disciplina delle notificazioni degli atti tributari si fonda sul criterio del domicilio fiscale e sull'onere preventivo del contribuente di indicare all'Ufficio tributario il proprio domicilio fiscale e di tenere detto ufficio costantemente informato di eventuali variazioni (cfr., ex multis, Cass. 17.8.2021 n. 22979).
La mancata comunicazione, originaria o successiva, del domicilio fiscale da parte di una società, legittima il Fisco ad eseguire le notifiche, comunque, nel domicilio fiscale per ultimo noto,
4 eventualmente ricorrendo alla forma semplificata ex art. 60 DPR n. 600/73 (cfr., Cass civ., sez. V, 27.5.2024 n. 14805; Cass. 28.11.2014 n. 25272; Cass. sez. Trib. 30.5.2012 n. 8637).
Nel caso di specie, la società ricorrente si limitava a comunicare l'indirizzo della nuova sede legale alla Camera di Commercio, nulla segnalando all'Autorità finanziaria ai fini dell'aggiornamento del domicilio fiscale, per cui legittimamente l'ente impositore eseguiva la notifica presso l'ultimo domicilio fiscale risultante dall'Anagrafe tributaria.
Ne discende che l'eccezione è infondata.
Priva di pregio è la generica contestazione sulla regolarità del ritiro del plico da notificare da parte di un soggetto estraneo alla società.
Posto che la consegna veniva eseguita dall'addetto all'Ufficio postale, deve ritenersi che costui, così come attestato sull'avviso di ricevimento, abbia verificato la qualifica (impiegata) e il nominativo del soggetto che ritirava il plico sottoscrivendosi per esteso, a riscontro della sua legittimazione a ricevere l'atto in notifica in nome e per conto del destinatario, in tal modo perfezionandosi la notificazione.
A fronte della documentata attività compiuta dell'Ufficio postale, le apodittiche riserve espresse dalla ricorrente nulla rilevano onde inficiare il procedimento notificatorio.
Quanto alla eccepita assenza della relata di notifica dell'avviso di accertamento, deve rilevarsi che, in forza dell'art. 1, comma 161, legge n. 296/06, per i tributi di propria competenza, gli enti locali hanno la facoltà di procedere all'accertamento di ufficio delle omesse dichiarazioni e degli omessi versamenti notificando l'avviso al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, e pertanto senza ricorrere alla notifica con relata dell'U.G., sebbene secondo le norme concernenti il servizio postale ordinario. Ne discende che anche il rilievo formale sul procedimento notificatorio seguito dall'Ufficio va respinto.
Del resto, nel caso in cui il destinatario sia una società, come nel caso di specie, tutti gli atti, i provvedimenti, gli avvisi e le comunicazioni, compresi quelli che per legge devono essere notificati, possono essere inviati direttamente dal competente ufficio, anche in deroga a quanto è stabilito dall'art. 149-bis c.p.r. e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi di imposta non compatibili con l'art. 60-ter n. 600/73, a mezzo posta elettronica certificata nel rispetto del DPR 11.2.2005, n. 68.
5 Tuttavia, si tratta di una mera facoltà, e non un obbligo, per l'ente impositore, in quanto rimane comunque ferma la disciplina dell'art. 60 DPR 29.9.1973, n. 600, per cui la notificazione degli atti può essere eseguita secondo le norme stabilite dagli artt. 137 ss. c.p.c., nonché a mezzo del servizio postale, ai sensi della legge n. 890/82, ovvero con le altre forme consentite dalla legge, tra cui quella citata semplificata, come nel caso di specie.
Parimenti infondata è la generica contestazione afferente al mancato rispetto dei diritti del contribuente, non essendo peraltro obbligo dell'Ufficio rispondere alle istanze di autotutela.
Infine, in ordine alla mancata specificazione nel provvedimento di fermo amministrativo dell'autorità competente per proporre l'impugnazione, deve rilevarsi che costituisce jus receptum che la mancata indicazione nell'atto impugnato del termine per proporre ricorso e dell'autorità competente non comporta alcun vizio suscettibile di nullità o annullamento, siccome si tratta di mere prescrizioni, prive di sanzione normativa di invalidità dell'atto, volte ad agevolare l'esercizio della facoltà del destinatario che voglia di presentare l'impugnazione (cfr., ex multis, Cass. 16.9.2021 n. 25161).
Piuttosto, tale omissione o incertezza potrà comportare, ove scusabile l'errore del contribuente, la remissione in termini per l'impugnativa, fermo restando che la presentazione del ricorso comporta la sanatoria della irregolarità.
Nel caso di specie, avendo la ricorrente presentato tempestivamente il ricorso davanti al Giudice Tributario competente, ne discende, in via pregiudiziale e assorbente, l'infondatezza dell'eccezione.
Dunque, il ricorso va respinto.
Tenuto conto del criterio della soccombenza, le spese di giudizio vanno poste a carico della ricorrente e si liquidano come in dispositivo sulla base del valore della causa, della concreta complessità delle questioni trattate e dell'effettiva attività espletata.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 300,00. Così deciso in Novara, il 20 gennaio 2026
Il Giudice
RA ON
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