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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 28/03/2025, n. 648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 648 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3451/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Laura GAGGIOTTI Presidente
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Caterina CANIATO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
21/05/2024, assunto in decisione in data 27/03/2025 e vertente tra
(c.f. ) nata in [...] il [...], con l'Avvocato Parte_1 C.F._1
LEONE MARIA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e tra
(c.f. ), nata nella REPUBBLICA CECA il Parte_2 C.F._2
30/05/1976, con l'Avvocato CRESPI MARIANGELA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: modifica condizioni di divorzio
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 27.03.2025 ove le parti hanno raggiunto un accordo volto alla definizione consensuale della controversia.
In udienza era presente la chiamata in causa , figlia delle parti, la quale sebbene non Persona_1 costituita tramite difensore ha aderito all'accordo che tutte le parti hanno sottoscritto personalmente e che è stato allegato al fascicolo da parte della Cancelleria.
Dunque, le parti hanno formulato e chiesto il recepimento e l'accoglimento delle seguenti pagina 1 di 3 CONCLUSIONI CONGIUNTE
1. Revoca dell'assegno per il contributo al mantenimento della figlia , con decorrenza Persona_1 da marzo 2025.
2. Revoca dell'assegnazione della casa familiare con decorrenza dal 30.06.2025 con conseguente obbligo per di rilasciare l'immobile entro tale data e libero dai propri effetti personali. Parte_2
3. Le parti si impegnano a conferire mandato a due agenzie immobiliari entro 15 giorni dalla data odierna con impegno reciproco a sottoscrivere i mandati, ai fini di vendere la casa familiare;
la resistente si impegna a consentire l'accesso agli agenti immobiliare e a potenziali acquirenti. Nel caso in cui la signora fosse all'estero per lavoro, sarà sua cura individuare una persona di fiducia cui lasciare le chiavi di casa per consentire l'accesso agli agenti e/o a potenziali acquirenti.
4. Rinuncia a tutte le altre istanze;
5. Spese di lite compensate.
pagina 2 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che:
- tra e è intervenuta sentenza di scioglimento del Parte_1 Parte_2 matrimonio pronunciata dal Tribunale di Monza in data 05.05.2022 (sent. n. 1277/22 – pubbl. in data
07.06.2022);
- le figlie sono ormai divenute maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
Ritenuto che:
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi per la modifica della predetta sentenza di divorzio possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso depositato in data 21/05/2024, così provvede: Parte_2
1. Provvede in conformità agli accordi raggiunti tra le parti, da intendersi qui integralmente riportati e trascritti, e provvede in loro conformità;
2. Spese di lite compensate
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 27 marzo 2025
Il Presidente
Dott.ssa Laura Gaggiotti
Il Giudice est.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Laura GAGGIOTTI Presidente
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Caterina CANIATO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
21/05/2024, assunto in decisione in data 27/03/2025 e vertente tra
(c.f. ) nata in [...] il [...], con l'Avvocato Parte_1 C.F._1
LEONE MARIA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e tra
(c.f. ), nata nella REPUBBLICA CECA il Parte_2 C.F._2
30/05/1976, con l'Avvocato CRESPI MARIANGELA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: modifica condizioni di divorzio
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 27.03.2025 ove le parti hanno raggiunto un accordo volto alla definizione consensuale della controversia.
In udienza era presente la chiamata in causa , figlia delle parti, la quale sebbene non Persona_1 costituita tramite difensore ha aderito all'accordo che tutte le parti hanno sottoscritto personalmente e che è stato allegato al fascicolo da parte della Cancelleria.
Dunque, le parti hanno formulato e chiesto il recepimento e l'accoglimento delle seguenti pagina 1 di 3 CONCLUSIONI CONGIUNTE
1. Revoca dell'assegno per il contributo al mantenimento della figlia , con decorrenza Persona_1 da marzo 2025.
2. Revoca dell'assegnazione della casa familiare con decorrenza dal 30.06.2025 con conseguente obbligo per di rilasciare l'immobile entro tale data e libero dai propri effetti personali. Parte_2
3. Le parti si impegnano a conferire mandato a due agenzie immobiliari entro 15 giorni dalla data odierna con impegno reciproco a sottoscrivere i mandati, ai fini di vendere la casa familiare;
la resistente si impegna a consentire l'accesso agli agenti immobiliare e a potenziali acquirenti. Nel caso in cui la signora fosse all'estero per lavoro, sarà sua cura individuare una persona di fiducia cui lasciare le chiavi di casa per consentire l'accesso agli agenti e/o a potenziali acquirenti.
4. Rinuncia a tutte le altre istanze;
5. Spese di lite compensate.
pagina 2 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che:
- tra e è intervenuta sentenza di scioglimento del Parte_1 Parte_2 matrimonio pronunciata dal Tribunale di Monza in data 05.05.2022 (sent. n. 1277/22 – pubbl. in data
07.06.2022);
- le figlie sono ormai divenute maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
Ritenuto che:
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi per la modifica della predetta sentenza di divorzio possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso depositato in data 21/05/2024, così provvede: Parte_2
1. Provvede in conformità agli accordi raggiunti tra le parti, da intendersi qui integralmente riportati e trascritti, e provvede in loro conformità;
2. Spese di lite compensate
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 27 marzo 2025
Il Presidente
Dott.ssa Laura Gaggiotti
Il Giudice est.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
pagina 3 di 3