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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 08/04/2025, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 3334/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
Il tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Antonio Pianoforte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al numero di r.g. 3334/2020 pendente tra:
(p.i.v.a. ), in persona del procuratore avv. CP_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentata e difesa dall'avvocato Daniele Cutolo, elettivamente domiciliata presso il di lui studio sito in Napoli alla Via D. Cimarosa n. 186, che le rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLANTE contro
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_3 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Davide Guastella, giusta procura in calce al ricorso per d.i.;
APPELLATA
Conclusioni
Parte appellante: “Voglia il Tribunale adito:
a) accogliere l'appello proposto per tutti i motivi esposti, riformando la sentenza n. 379/2019, depositata dal Giudice di Pace di Vittoria, dott. Di Quattro giudizio RG 1306/2018 pubblicata il 10 gennaio 2020, non notificata
b) Per l'effetto, dichiarare l'erroneità della sentenza nella parte in cui è stata rigettata l'eccezione di incompetenza del giudice adito sotto il profilo dell'incompetenza per valore, materia in ragione di quanto esposto in atti;
c) Per l'effetto, accertare e dichiarare l'incompetenza per valore e per materia del giudice di pace adito in favore del Tribunale di Ragusa;
d) Accertare e dichiarare l'erronea motivazione del provvedimento di primo grado in ordine alla presunta consegna del contratto da parte di il tutto per quanto esposto in atti. CP_4
e) Ancora, per l'effetto dichiarare l'erroneità della sentenza per omessa valutazione delle eccezioni
pagina 1 di 7 sollevate dalla convenuta (violazione artt. 115 c.p.c. e 116 c.p.c.), per carenza di interesse ad agire, e, dichiarare altresì la legittimità dell'operato dell'appellante in relazione alla normativa di riferimento;
f) Accertare e dichiarare la sentenza viziata ex art. 112 c.p.c. nella parte in cui il giudice ha stabilito che non sono dovuti i costi di disattivazione dei servizi richiesti dall'opponente in violazione della legge
Bersani (40/07), illegittimi ed indebiti ex art. 6 comma 2 Delibera AGCOM n. 41/09/CIR, in quanto emessa ultra petitum sul punto;
g) per l'effetto, condannare parte appellata alla restituzione di tutti gli importi a qualsiasi titolo corrisposti da in suo favore, quale conseguenza della sentenza di primo grado. Parte_1
h) condannare l'appellata alle spese diritti ed onorari del doppio grado di giudizio;
i) emettere ogni consequenziale ed ulteriore provvedimento”.
Parte appellata: “Piaccia al Giudice: rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
-preliminarmente dichiarare inammissibile l'appello ai sensi e per gli effetti dell'art. 339 cpc;
-sempre in via preliminare, dichiarare inammissibile il presente appello con richiesta di declaratoria di inammissibilità ai sensi dell'art. 349 bis cpc, per come in narrativa;
-in subordine e nel merito rigettare in toto il proposto appello;
in ogni caso, confermare la sentenza impugnata e il decreto ingiuntivo”.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione in appello regolarmente notificato, conveniva in giudizio CP_1
per chiedere la riforma della sentenza del giudice di pace di Vittoria n. Controparte_3
379/2019, depositata il 24/12/2019, pubblicata il 10/01/2020, ritenuta l'infondatezza delle domande di controparte.
Allegava, a tal fine, che:
- con ricorso per decreto ingiuntivo notificato a il 22/3/2018, Parte_1 CP_3
aveva chiesto che la compagnia telefonica fosse ingiunta alla consegna della copia del
[...] contratto afferente la propria utenza mobile contraddistinta dal numero 392/3079629;
- al pronunciato decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 143/2018, r.g. 347/2018, veniva proposta opposizione da parte di Parte_1
- il giudice di pace aveva, erroneamente, rigettato l'opposizione, ritenendo non provata la consegna del contratto, ignorando che non vi era stata alcuna richiesta del cliente al proprio operatore telefonico;
la raccomandata del proprio legale era priva dei requisiti richiesti dal codice della privacy;
Eccepiva, inoltre: 1) la nullità della sentenza allegando l'erronea motivazione del provvedimento di primo grado per incompetenza per valore e per materia del giudice adito;
2) l'erronea motivazione del provvedimento di primo grado in ordine alla consegna del contratto all'opponente; 3) l'erroneità sella pagina 2 di 7 sentenza per omessa valutazione delle eccezioni sollevate dalla convenuta per violazione ex artt. 115,
116 e 112 c.p.c. e carenza di interesse ad agire con riguardo la normativa di riferimento e la finalità della richiesta di consegna del contratto;
4) l'applicabilità della procedura prevista dall'art. 7 del d.lgs n.
196/2003; 5) l'impossibilità per l'opponente ad adempiere all'ordine di consegna e, infine, 6) la violazione della normativa ed erroneo richiamo alle disposizioni bancarie di cui al D. Lgs. 385/1993.
Allegava, quindi,
Concludeva, dunque, come sopra sintetizzato.
Con comparsa di risposta si costituiva nel presente grado , preliminarmente Controparte_3 chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del proposto appello ai sensi dell'art. 339 c.p.c., in quanto il valore del procedimento di primo grado era inferiore ai millecento euro ed il procedimento era stato definito secondo equità e per essere lo stesso prolisso e sovrabbondane in violazione del “principio di sinteticità e chiarezza degli atti di parte” e del “giusto processo”; rilevava la pretestuosità ed infondatezza della ricostruzione dei fatti ex adverso effettuata chiedendo dichiararsi la inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 349 bis c.p.c. e la richiesta di condanna di parte avversa ex art. 96, co. 3,
c.p.c.; contestava l'eccezione di incompetenza per valore del tribunale di Ragusa formulata dall'appellante, com'anche la presunta nullità del ricorso per d.i. e l'inammissibilità della richiesta, avendo parte appellante addotto motivazioni pretestuose e contrastanti con la normativa in materia.
Il giudice istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni, infine rinviata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. dal nuovo assegnatario del fascicolo, il quale, fatte precisare le conclusioni e data la parola alle parti per la discussione, riserva e pronunciava la presente sentenza.
Nel merito
In via pregiudiziale di rito, deve essere rigettata l'eccezione di incompetenza per materia e per valore, sollevata con uno dei motivi di impugnazione da parte appellante in quanto il valore del procedimento di primo grado è inferiore ai millecento euro e nel codice di rito è espressamente previsto il diritto di ottenere tramite decreto ingiuntivo la consegna di una cosa determinata (art. 633 e ss. c.p.c.).
La competenza per materia del giudice di pace va affermata ai sensi dell'art. 7, co. 1, c.p.c. trattandosi di consegna di cosa mobile.
La competenza per valore del giudice di pace va affermata ai sensi dell'art. 7, comma 1, c.p.c. avendo l'allora ricorrente dichiarato trattarsi di controversia di valore inferiore agli euro 1.000,00: l'art. 14 c.p.c., infatti, dispone che “[n]elle cause relative a somme di danaro o a beni mobili, il valore si determina in base alla somma indicata o al valore dichiarato dall'attore” (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. I, ord.,
13/11/2024, n. 29272). pagina 3 di 7 Sempre in via pregiudiziale di rito, deve essere parimenti rigettata la difesa dell'appellato circa l'inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 339, co. 3, c.p.c., trattandosi di controversia instaurata con originaria domanda di adempimento contrattuale, ossia consegna di copia del contratto, nell'ambito di un rapporto perfezionatosi mediante adesione a modulo standard, integrando l'eccezione prevista dal secondo comma dell'art. 113 c.p.c.
Sempre in via pregiudiziale di rito, deve infine esser rigettata l'ulteriore difesa di inammissibilità di parte appellata, in quanto l'atto di appello non è prolisso, con lunghezza di dodici pagine congruente ai relativi motivi di impugnazione.
Ciò premesso, l'appello, in virtù della fondatezza di uno dei motivi di merito, può esser deciso secondo il principio della “ragione più liquida” il quale, “imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art.
276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (cass. 12002/2014; conforme, cass. civ., sez. III, ord., 08-
03-2017, n. 5804: “in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 9936 del 08/05/2014), dovendo pertanto darsi seguito all'indirizzo giurisprudenziale di questa Corte secondo cui, nel giudizio di cassazione, il rispetto del principio della ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost. alla stregua del quale deve essere interpretato l'art.
276 c.p.c., impone, in presenza di un'evidente ragione d'inammissibilità del ricorso o di una manifesta infondatezza dello stesso, di definire con immediatezza il procedimento, senza la preventiva integrazione del contraddittorio nei confronti di litisconsorti necessari cui il ricorso non risulti notificato, trattandosi di un'attività processuale del tutto ininfluente sull'esito del giudizio (cfr. Corte cass. Sez. U, Ordinanza
n. 6826 del 22/03/2010; id. Sez. 3, Sentenza n. 690 del 18/01/2012; id. Sez. 3, Sentenza n. 15106 del
17/06/2013)”; nello stesso senso, cass. civ., sez. unite, sent., 23-10-2017, n. 24969: “Va applicato il principio della c.d. ragione più liquida, che trae fondamento dalle disposizioni di cui agli artt. 24 e 11
Cost., interpretati nel senso che la tutela giurisdizionale deve risultare effettiva e celere per le parti in giudizio, in base al quale deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche senza valutare la fondatezza o meno di questioni pregiudiziali o preliminari (Cass. Sez. U. 08/05/2014, n. 9936; Cass. 12/12/2014, n. 26242)”. pagina 4 di 7 In particolare, parte appellante, con uno dei motivi di impugnazione, ha evidenziato che parte appellata non aveva formulata idonea richiesta della copia del contratto, poi oggetto di decreto ingiuntivo, confermato dalla sentenza di primo grado appellata: “[l]a richiesta, non risultava conforme, in quanto, è pervenuta priva della procura e/o delega dell'intestatario dell'utenza e della copia del documento di riconoscimento dello stesso, avvisava il cliente” (p. 7, appello). Pt_1
L'istanza di trasmissione di una copia contrattuale è stata trasmessa, il 16/10/2017, con firme asseritamente riferibili al cliente e al suo difensore. Tuttavia, la medesima richiesta è carente della copia del documento di riconoscimento del delegante;
non è stato, inoltre, né allegato né dimostrato che sia stato concordato e utilizzato un preciso canale comunicativo attendibile ai fini della identificazione della relativa identità. La società di telefonia, pertanto, correttamente non ha dato seguito alla stessa, a prescindere dalla base giuridica da cui discenderebbe il diritto alla consegna su supporto durevole della copia del contratto concluso tra le parti, in quanto la stessa, in virtù della disciplina legislativa ratione temporis applicabile, era tenuta a rispettare, anche a tutela dello stesso cliente, il regime di trattamento dei suoi dati (cfr., art. 6, d.lgs. 196/2003), tra cui quelli forniti dal relativo titolare nel contratto dallo stesso sottoscritto, secondo le disposizioni di cui all'art. 23 ss. d.lgs. 167 e, in particolare, quella relativa al consenso alla diffusione e condivisione degli stessi, assoggettato, nel caso di delega a terzi, alla disciplina di cui all'art. 9 c.p.c., che prevede o la comunicazione di un documento di riconoscimento o l'utilizzo di idonei sistemi concordati idonei a consentire l'identificazione dell'interessato (cfr., nello stesso senso, di recente, trib. Trani, 24/2/2025, n. 214: “sosteneva che la mancata positiva risposta alla richiesta stragiudiziale di consegna del contratto fosse giustificabile in base alla normativa stabilita dal
d.lgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), la quale all'art. 9, n. 2, prevede che “nell'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 (Diritti di accesso ai dati personali ed altri diritti)
l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti associazioni od organismi”. L'art. 9, n. 4, prevede che “l'identità dell'interessato è verificata sulla base di idonei elementi di valutazione, anche mediante atti o documenti disponibili o esibizione o allegazione di copia di un documento di riconoscimento. La persona che agisce per conto dell'interessato esibisce o allega copia della procura, ovvero della delega sottoscritta in presenza di un incaricato o sottoscritta e presentata unitariamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento dell'interessato”. Ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., secondo cui, nella motivazione della sentenza, la succinta esposizione delle ragioni giuridiche della decisione può avvenire anche con riferimento a precedenti conformi, con la presente decisione va data continuità a precedenti pronunce di merito in fattispecie analoghe (ex plurimis Trib. Benevento, n. 1656 dell'11.7.2022, Trib. Trani, n. 780 del
5.5.2023, Trib. Trani n. 929/2024 del 27.5.2024), secondo cui correttamente la compagnia telefonica, pagina 5 di 7 sia in base alla normativa di settore richiamata, ma anche ai principi generali fondamentali che regolano il doveroso controllo della legittimazione della persona richiedente a ricevere informazioni e atti riservati, non riscontava la richiesta e non consegnava copia del contratto, tutelando i dati personali riservati attinenti all'utenza indicata, in conformità della normativa in materia di accesso e protezione dei dati personali di cui al d.lgs. 196/2003. peraltro, ha prodotto (anche nel presente giudizio in cui ha riversato il proprio fascicolo di parte di primo grado) una missiva inviata al difensore della e della sin dal 9.8.2017, reiterata il 19.10.2017, con la richiesta di invio dei documenti dei vari clienti istanti al fine di consentire la consegna delle copie contrattuali. Tali inviti rimanevano senza risposta. Può, pertanto, ritenersi giustificata la mancata consegna alle appellate di copia del contratto di somministrazione di servizio telefonico da parte di Wind Tra s.p.a.”).
Tale obbligo dell'appellante, con dovere di non dar seguito alla richiesta, discente, altresì, al pari del diritto dell'appellato, dallo stesso principio di buona fede nell'esecuzione del contratto, onde evitare che terzi non legittimati, ma sedicenti tali, entrino in possesso di dati e documentazione agli stessi non pertinenti.
Di conseguenza, al momento della domanda, non poteva considerarsi inadempiente Parte_1 all'obbligo di consegnare copia del contratto, l'appello deve essere accolto, la sentenza di primo grado riformata e il decreto ingiuntivo n. 143/2018, giudice di pace di Vittoria, r.g. 347/2018, revocato.
Considerato, tuttavia, che parte appellante, per quasi cinque mesi prima del deposito del ricorso monitorio, non ha riscontrato l'avversa comunicazione, con invito ad integrare la richiesta della documentazione necessaria per darvi corso, come avrebbe dovuto in virtù del già menzionato principio di buona fede nell'esecuzione del contratto, le spese di lite della fase monitoria, del primo e del secondo grado devono essere compensate.
Parte appellata deve, infine, esser condannata a restituire a a somma di euro 631,46, Parte_1 pagata da quest'ultima a titolo di onorari della procedura monitoria e di precetto (p. 11 atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo) e di euro 350,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali come per legge pacificamente corrisposte dalla medesima n adempimento Parte_1 al capo relativo alle spese di lite di cui alla sentenza riformata (p. 2, primo c.p.v., non contestato).
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
• in accoglimento dell'appello proposto da e in riforma della sentenza di primo Parte_1 grado n. 379/2019, giudice di pace di Vittoria, r.g. 1306/2018, revoca il decreto ingiuntivo n. 143/2018, giudice di pace di Vittoria, r.g. 347/2018 e rigetta la domanda di;
Controparte_3
pagina 6 di 7 • compensa le spese della fase monitoria e del giudizio di primo e secondo grado;
• condanna a restituire a la somma di euro 631,46, Controparte_3 Parte_1 nonché quella di euro 350,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali come per legge.
Sentenza resa ex art. 281-sexies c.p.c.
Così deciso in Ragusa, 8/04/2025.
Il giudice dott. Antonio Pianoforte
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
Il tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Antonio Pianoforte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al numero di r.g. 3334/2020 pendente tra:
(p.i.v.a. ), in persona del procuratore avv. CP_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentata e difesa dall'avvocato Daniele Cutolo, elettivamente domiciliata presso il di lui studio sito in Napoli alla Via D. Cimarosa n. 186, che le rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLANTE contro
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_3 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Davide Guastella, giusta procura in calce al ricorso per d.i.;
APPELLATA
Conclusioni
Parte appellante: “Voglia il Tribunale adito:
a) accogliere l'appello proposto per tutti i motivi esposti, riformando la sentenza n. 379/2019, depositata dal Giudice di Pace di Vittoria, dott. Di Quattro giudizio RG 1306/2018 pubblicata il 10 gennaio 2020, non notificata
b) Per l'effetto, dichiarare l'erroneità della sentenza nella parte in cui è stata rigettata l'eccezione di incompetenza del giudice adito sotto il profilo dell'incompetenza per valore, materia in ragione di quanto esposto in atti;
c) Per l'effetto, accertare e dichiarare l'incompetenza per valore e per materia del giudice di pace adito in favore del Tribunale di Ragusa;
d) Accertare e dichiarare l'erronea motivazione del provvedimento di primo grado in ordine alla presunta consegna del contratto da parte di il tutto per quanto esposto in atti. CP_4
e) Ancora, per l'effetto dichiarare l'erroneità della sentenza per omessa valutazione delle eccezioni
pagina 1 di 7 sollevate dalla convenuta (violazione artt. 115 c.p.c. e 116 c.p.c.), per carenza di interesse ad agire, e, dichiarare altresì la legittimità dell'operato dell'appellante in relazione alla normativa di riferimento;
f) Accertare e dichiarare la sentenza viziata ex art. 112 c.p.c. nella parte in cui il giudice ha stabilito che non sono dovuti i costi di disattivazione dei servizi richiesti dall'opponente in violazione della legge
Bersani (40/07), illegittimi ed indebiti ex art. 6 comma 2 Delibera AGCOM n. 41/09/CIR, in quanto emessa ultra petitum sul punto;
g) per l'effetto, condannare parte appellata alla restituzione di tutti gli importi a qualsiasi titolo corrisposti da in suo favore, quale conseguenza della sentenza di primo grado. Parte_1
h) condannare l'appellata alle spese diritti ed onorari del doppio grado di giudizio;
i) emettere ogni consequenziale ed ulteriore provvedimento”.
Parte appellata: “Piaccia al Giudice: rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
-preliminarmente dichiarare inammissibile l'appello ai sensi e per gli effetti dell'art. 339 cpc;
-sempre in via preliminare, dichiarare inammissibile il presente appello con richiesta di declaratoria di inammissibilità ai sensi dell'art. 349 bis cpc, per come in narrativa;
-in subordine e nel merito rigettare in toto il proposto appello;
in ogni caso, confermare la sentenza impugnata e il decreto ingiuntivo”.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione in appello regolarmente notificato, conveniva in giudizio CP_1
per chiedere la riforma della sentenza del giudice di pace di Vittoria n. Controparte_3
379/2019, depositata il 24/12/2019, pubblicata il 10/01/2020, ritenuta l'infondatezza delle domande di controparte.
Allegava, a tal fine, che:
- con ricorso per decreto ingiuntivo notificato a il 22/3/2018, Parte_1 CP_3
aveva chiesto che la compagnia telefonica fosse ingiunta alla consegna della copia del
[...] contratto afferente la propria utenza mobile contraddistinta dal numero 392/3079629;
- al pronunciato decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 143/2018, r.g. 347/2018, veniva proposta opposizione da parte di Parte_1
- il giudice di pace aveva, erroneamente, rigettato l'opposizione, ritenendo non provata la consegna del contratto, ignorando che non vi era stata alcuna richiesta del cliente al proprio operatore telefonico;
la raccomandata del proprio legale era priva dei requisiti richiesti dal codice della privacy;
Eccepiva, inoltre: 1) la nullità della sentenza allegando l'erronea motivazione del provvedimento di primo grado per incompetenza per valore e per materia del giudice adito;
2) l'erronea motivazione del provvedimento di primo grado in ordine alla consegna del contratto all'opponente; 3) l'erroneità sella pagina 2 di 7 sentenza per omessa valutazione delle eccezioni sollevate dalla convenuta per violazione ex artt. 115,
116 e 112 c.p.c. e carenza di interesse ad agire con riguardo la normativa di riferimento e la finalità della richiesta di consegna del contratto;
4) l'applicabilità della procedura prevista dall'art. 7 del d.lgs n.
196/2003; 5) l'impossibilità per l'opponente ad adempiere all'ordine di consegna e, infine, 6) la violazione della normativa ed erroneo richiamo alle disposizioni bancarie di cui al D. Lgs. 385/1993.
Allegava, quindi,
Concludeva, dunque, come sopra sintetizzato.
Con comparsa di risposta si costituiva nel presente grado , preliminarmente Controparte_3 chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del proposto appello ai sensi dell'art. 339 c.p.c., in quanto il valore del procedimento di primo grado era inferiore ai millecento euro ed il procedimento era stato definito secondo equità e per essere lo stesso prolisso e sovrabbondane in violazione del “principio di sinteticità e chiarezza degli atti di parte” e del “giusto processo”; rilevava la pretestuosità ed infondatezza della ricostruzione dei fatti ex adverso effettuata chiedendo dichiararsi la inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 349 bis c.p.c. e la richiesta di condanna di parte avversa ex art. 96, co. 3,
c.p.c.; contestava l'eccezione di incompetenza per valore del tribunale di Ragusa formulata dall'appellante, com'anche la presunta nullità del ricorso per d.i. e l'inammissibilità della richiesta, avendo parte appellante addotto motivazioni pretestuose e contrastanti con la normativa in materia.
Il giudice istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni, infine rinviata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. dal nuovo assegnatario del fascicolo, il quale, fatte precisare le conclusioni e data la parola alle parti per la discussione, riserva e pronunciava la presente sentenza.
Nel merito
In via pregiudiziale di rito, deve essere rigettata l'eccezione di incompetenza per materia e per valore, sollevata con uno dei motivi di impugnazione da parte appellante in quanto il valore del procedimento di primo grado è inferiore ai millecento euro e nel codice di rito è espressamente previsto il diritto di ottenere tramite decreto ingiuntivo la consegna di una cosa determinata (art. 633 e ss. c.p.c.).
La competenza per materia del giudice di pace va affermata ai sensi dell'art. 7, co. 1, c.p.c. trattandosi di consegna di cosa mobile.
La competenza per valore del giudice di pace va affermata ai sensi dell'art. 7, comma 1, c.p.c. avendo l'allora ricorrente dichiarato trattarsi di controversia di valore inferiore agli euro 1.000,00: l'art. 14 c.p.c., infatti, dispone che “[n]elle cause relative a somme di danaro o a beni mobili, il valore si determina in base alla somma indicata o al valore dichiarato dall'attore” (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. I, ord.,
13/11/2024, n. 29272). pagina 3 di 7 Sempre in via pregiudiziale di rito, deve essere parimenti rigettata la difesa dell'appellato circa l'inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 339, co. 3, c.p.c., trattandosi di controversia instaurata con originaria domanda di adempimento contrattuale, ossia consegna di copia del contratto, nell'ambito di un rapporto perfezionatosi mediante adesione a modulo standard, integrando l'eccezione prevista dal secondo comma dell'art. 113 c.p.c.
Sempre in via pregiudiziale di rito, deve infine esser rigettata l'ulteriore difesa di inammissibilità di parte appellata, in quanto l'atto di appello non è prolisso, con lunghezza di dodici pagine congruente ai relativi motivi di impugnazione.
Ciò premesso, l'appello, in virtù della fondatezza di uno dei motivi di merito, può esser deciso secondo il principio della “ragione più liquida” il quale, “imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art.
276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (cass. 12002/2014; conforme, cass. civ., sez. III, ord., 08-
03-2017, n. 5804: “in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 9936 del 08/05/2014), dovendo pertanto darsi seguito all'indirizzo giurisprudenziale di questa Corte secondo cui, nel giudizio di cassazione, il rispetto del principio della ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost. alla stregua del quale deve essere interpretato l'art.
276 c.p.c., impone, in presenza di un'evidente ragione d'inammissibilità del ricorso o di una manifesta infondatezza dello stesso, di definire con immediatezza il procedimento, senza la preventiva integrazione del contraddittorio nei confronti di litisconsorti necessari cui il ricorso non risulti notificato, trattandosi di un'attività processuale del tutto ininfluente sull'esito del giudizio (cfr. Corte cass. Sez. U, Ordinanza
n. 6826 del 22/03/2010; id. Sez. 3, Sentenza n. 690 del 18/01/2012; id. Sez. 3, Sentenza n. 15106 del
17/06/2013)”; nello stesso senso, cass. civ., sez. unite, sent., 23-10-2017, n. 24969: “Va applicato il principio della c.d. ragione più liquida, che trae fondamento dalle disposizioni di cui agli artt. 24 e 11
Cost., interpretati nel senso che la tutela giurisdizionale deve risultare effettiva e celere per le parti in giudizio, in base al quale deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche senza valutare la fondatezza o meno di questioni pregiudiziali o preliminari (Cass. Sez. U. 08/05/2014, n. 9936; Cass. 12/12/2014, n. 26242)”. pagina 4 di 7 In particolare, parte appellante, con uno dei motivi di impugnazione, ha evidenziato che parte appellata non aveva formulata idonea richiesta della copia del contratto, poi oggetto di decreto ingiuntivo, confermato dalla sentenza di primo grado appellata: “[l]a richiesta, non risultava conforme, in quanto, è pervenuta priva della procura e/o delega dell'intestatario dell'utenza e della copia del documento di riconoscimento dello stesso, avvisava il cliente” (p. 7, appello). Pt_1
L'istanza di trasmissione di una copia contrattuale è stata trasmessa, il 16/10/2017, con firme asseritamente riferibili al cliente e al suo difensore. Tuttavia, la medesima richiesta è carente della copia del documento di riconoscimento del delegante;
non è stato, inoltre, né allegato né dimostrato che sia stato concordato e utilizzato un preciso canale comunicativo attendibile ai fini della identificazione della relativa identità. La società di telefonia, pertanto, correttamente non ha dato seguito alla stessa, a prescindere dalla base giuridica da cui discenderebbe il diritto alla consegna su supporto durevole della copia del contratto concluso tra le parti, in quanto la stessa, in virtù della disciplina legislativa ratione temporis applicabile, era tenuta a rispettare, anche a tutela dello stesso cliente, il regime di trattamento dei suoi dati (cfr., art. 6, d.lgs. 196/2003), tra cui quelli forniti dal relativo titolare nel contratto dallo stesso sottoscritto, secondo le disposizioni di cui all'art. 23 ss. d.lgs. 167 e, in particolare, quella relativa al consenso alla diffusione e condivisione degli stessi, assoggettato, nel caso di delega a terzi, alla disciplina di cui all'art. 9 c.p.c., che prevede o la comunicazione di un documento di riconoscimento o l'utilizzo di idonei sistemi concordati idonei a consentire l'identificazione dell'interessato (cfr., nello stesso senso, di recente, trib. Trani, 24/2/2025, n. 214: “sosteneva che la mancata positiva risposta alla richiesta stragiudiziale di consegna del contratto fosse giustificabile in base alla normativa stabilita dal
d.lgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), la quale all'art. 9, n. 2, prevede che “nell'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 (Diritti di accesso ai dati personali ed altri diritti)
l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti associazioni od organismi”. L'art. 9, n. 4, prevede che “l'identità dell'interessato è verificata sulla base di idonei elementi di valutazione, anche mediante atti o documenti disponibili o esibizione o allegazione di copia di un documento di riconoscimento. La persona che agisce per conto dell'interessato esibisce o allega copia della procura, ovvero della delega sottoscritta in presenza di un incaricato o sottoscritta e presentata unitariamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento dell'interessato”. Ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., secondo cui, nella motivazione della sentenza, la succinta esposizione delle ragioni giuridiche della decisione può avvenire anche con riferimento a precedenti conformi, con la presente decisione va data continuità a precedenti pronunce di merito in fattispecie analoghe (ex plurimis Trib. Benevento, n. 1656 dell'11.7.2022, Trib. Trani, n. 780 del
5.5.2023, Trib. Trani n. 929/2024 del 27.5.2024), secondo cui correttamente la compagnia telefonica, pagina 5 di 7 sia in base alla normativa di settore richiamata, ma anche ai principi generali fondamentali che regolano il doveroso controllo della legittimazione della persona richiedente a ricevere informazioni e atti riservati, non riscontava la richiesta e non consegnava copia del contratto, tutelando i dati personali riservati attinenti all'utenza indicata, in conformità della normativa in materia di accesso e protezione dei dati personali di cui al d.lgs. 196/2003. peraltro, ha prodotto (anche nel presente giudizio in cui ha riversato il proprio fascicolo di parte di primo grado) una missiva inviata al difensore della e della sin dal 9.8.2017, reiterata il 19.10.2017, con la richiesta di invio dei documenti dei vari clienti istanti al fine di consentire la consegna delle copie contrattuali. Tali inviti rimanevano senza risposta. Può, pertanto, ritenersi giustificata la mancata consegna alle appellate di copia del contratto di somministrazione di servizio telefonico da parte di Wind Tra s.p.a.”).
Tale obbligo dell'appellante, con dovere di non dar seguito alla richiesta, discente, altresì, al pari del diritto dell'appellato, dallo stesso principio di buona fede nell'esecuzione del contratto, onde evitare che terzi non legittimati, ma sedicenti tali, entrino in possesso di dati e documentazione agli stessi non pertinenti.
Di conseguenza, al momento della domanda, non poteva considerarsi inadempiente Parte_1 all'obbligo di consegnare copia del contratto, l'appello deve essere accolto, la sentenza di primo grado riformata e il decreto ingiuntivo n. 143/2018, giudice di pace di Vittoria, r.g. 347/2018, revocato.
Considerato, tuttavia, che parte appellante, per quasi cinque mesi prima del deposito del ricorso monitorio, non ha riscontrato l'avversa comunicazione, con invito ad integrare la richiesta della documentazione necessaria per darvi corso, come avrebbe dovuto in virtù del già menzionato principio di buona fede nell'esecuzione del contratto, le spese di lite della fase monitoria, del primo e del secondo grado devono essere compensate.
Parte appellata deve, infine, esser condannata a restituire a a somma di euro 631,46, Parte_1 pagata da quest'ultima a titolo di onorari della procedura monitoria e di precetto (p. 11 atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo) e di euro 350,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali come per legge pacificamente corrisposte dalla medesima n adempimento Parte_1 al capo relativo alle spese di lite di cui alla sentenza riformata (p. 2, primo c.p.v., non contestato).
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
• in accoglimento dell'appello proposto da e in riforma della sentenza di primo Parte_1 grado n. 379/2019, giudice di pace di Vittoria, r.g. 1306/2018, revoca il decreto ingiuntivo n. 143/2018, giudice di pace di Vittoria, r.g. 347/2018 e rigetta la domanda di;
Controparte_3
pagina 6 di 7 • compensa le spese della fase monitoria e del giudizio di primo e secondo grado;
• condanna a restituire a la somma di euro 631,46, Controparte_3 Parte_1 nonché quella di euro 350,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali come per legge.
Sentenza resa ex art. 281-sexies c.p.c.
Così deciso in Ragusa, 8/04/2025.
Il giudice dott. Antonio Pianoforte
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