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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 01/04/2025, n. 1309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1309 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 17681/2018
TRIBUNALE DI BRESCIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Andrea Tinelli Presidente
Claudia Gheri Giudice relatrice
Andrea Marchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 17681/2018 R.G., avente come oggetto:
“separazione giudiziale” promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliata a Desenzano Parte_1 C.F._1
del Garda (BS), presso lo studio degli Avv.ti i Sabrina Bresciani e Francesco Ceccatelli, che la rappresentano e difendono come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Nei confronti di
(c.f. , elettivamente domiciliato a Brescia, CP_1 C.F._2 presso lo studio dell'Avv. Ludovico Montini, che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla memoria difensiva
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
(come da udienza del 7.6.2024) Per parte resistente: “NEL MERITO: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Brescia:
Pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1) Vita separata dei coniugi con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) Addebitare la separazione al IG. in considerazione del suo CP_1
comportamento contrario ai doveri di assistenza derivanti dal matrimonio per i fatti di cui in narrativa.
3) Disporre l'affidamento condiviso del minore con residenza presso la casa della Per_1
madre.
4) Ordinare ai competenti Servizi Sociali di proseguire, (al fine di raggiungere gli obbiettivi indicati nella relazione), il monitoraggio sul rapporto-padre figlio, per un periodo non inferiore ad un anno mantenendo, come suggerito dagli stessi, il percorso del minore al centro diurno.
5) Stabilire a carico del sig. un assegno di mantenimento mensile determinato nella CP_1 complessiva somma di € 400,00 a titolo di concorso al mantenimento per il figlio Per_1 somma dovuta sino all'indipendenza economica dello stesso e soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, oltre al pagamento nella misura del 50% delle spese ora non prevedibili di carattere straordinario, che si rendessero necessarie per il figlio come da
Protocollo del Tribunale di Brescia.
IN OGNI CASO:
Con vittoria di spese e competenze professionali oltre al rimborso delle spese generali pari al
15%, IVA e CPA come per legge”;
Per parte resistente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria ed avversa istanza ed eccezione respinta e disattesa, così giudicare:
1) disporre l'affidamento condiviso del figlio a entrambi i genitori, che, limitatamente alle questioni di natura ordinaria, eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale, con collocamento dello stesso presso la madre e con le più ampie modalità per il padre di partecipare alla sua cura e crescita.
2) rigettare in quanto, inammissibile e non accoglibile la richiesta di addebito in favore della moglie, non essendo vere le ragioni dalla stessa addotte, viceversa, essendo quest'ultima con il suo comportamento l'unica ad avere disatteso agli obblighi coniugali.
3) rigettare la domanda di assegno di mantenimento per la moglie, poiché la stessa percepisce un reddito superiore a quello del marito, e poichè la stessa ha un'attività lavorativa e l'età per potersi autodeterminare. 4) Circa la richiesta dell'assegno economico in favore del figlio, la riduzione degli attuali
Euro 300,00 alla somma di Euro 200,00 stante le spese mensili che deve sostenere anche per
l'alloggio, precisando che egli non ha mai fatto mancare il suo contributo fino alla malattia, versando mensilmente alla madre quanto dovuto.
5) ordinale alla IG.ra di procedere con la modificazione della domanda Parte_1 dell'assegno unico INPS affinché il IG. possa beneficiare della sua quota del 50%; CP_1
6) Ordinare ai competenti Servizi Sociali di proseguire l'attività presso il centro Diurno, al fine di raggiungere gli obbiettivi indicati nella relazione, il monitoraggio sul rapporto-padre figlio, per un periodo non inferiore ad un anno con le visite protette.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, oltre I.V.A. e
C.P.A. come per legge”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5.12.2018 deduceva di aver contratto matrimonio in Parte_1
Marocco con in data 15.7.2008, trascritto nel registro degli atti di CP_1
matrimonio del Comune di Desenzano del Garda (BS) al n. 109, parte II, serie C, anno 2017, unione dalla quale era nato, il 4.9.2009, il figlio Per_1
Ella riferiva di essere già addivenuta, nel 2015, ad una separazione legale dal marito, seguita da una riconciliazione nel 2016, ma che, dal 2017, la situazione era peggiorata, tanto che ella aveva sporto denuncia contro il marito per un episodio avvenuto il 14.10.2018, in cui il resistente le aveva dato un pugno al braccio e alla bocca per litigi di natura economica, e il
26.10.2018 vi era stato un litigio verbale fra i coniugi che aveva visto l'intervento dei
Carabinieri, e, da quella data, lo non aveva più fatto rientro nella casa coniugale, senza CP_1
nemmeno premurarsi di fare visita al figlio o di provvedere al suo mantenimento e al pagamento del canone di locazione della casa coniugale.
La ricorrente riferiva di percepire una retribuzione di circa € 1.000,00 mensili lavorando come collaboratrice domestica, mentre il marito aveva un reddito netto mensile dichiarato di €
1.400,00, ma un reddito effettivo pari ad € 2.000,00 mensili circa, e chiedeva la pronuncia della separazione con addebito al marito, con affidamento super esclusivo di lla madre, Per_1
collocamento prevalente presso di lei e frequentazioni del padre sotto la supervisione dei
Servizi Sociali, e, a carico del padre, un contributo al mantenimento del figlio pari ad € 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, e un contributo al mantenimento della moglie pari ad € 100,00 mensili (domanda quest'ultima poi oggetto di rinuncia nel corso del giudizio).
All'udienza presidenziale del 18.6.2018, poi proseguita il 10.10.2019, compariva il resistente per contestare le violenze addotte dalla controparte, e per chiedere la pronuncia della separazione con affidamento condiviso del figlio, collocamento presso la madre, frequentazioni libere del padre, ostacolate dalla ricorrente tanto da averlo costretto a sporgere denuncia contro di lei il 29.12.2018 perché ella non gli faceva esercitare il diritto di visita verso il figlio, e un contributo al mantenimento del minore a proprio carico pari ad € 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, considerato che egli era occupato ma aveva un canone di locazione e spese condominiali da pagare pari ad € 450,00 mensili.
Il Presidente delegato, in via temporanea ed urgente, disponeva l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la residenza materna e Per_1
frequentazioni del padre, come da accordo fra i genitori intervenuto in udienza, dal sabato sera (ore 19:00) alla domenica sera (ore 21:00 od ore 18:00 nell'ipotesi in cui il prelievo fosse a carico della madre).
All'udienza del 10.2.2021, preso atto della riluttanza del figlio ad incontrare il padre, veniva dato incarico ai Servizi Sociali di prendere in carico il nucleo familiare, favorendo il riavvicinamento fra padre e figlio, anche attraverso l'organizzazione di incontri protetti fra i due, e supportando le parti nell'esercizio della genitorialità condivisa.
Con sentenza non definitiva n. 2433/2021, pubblicata il 5.10.2021, veniva pronunciata la separazione dei coniugi.
La causa veniva istruita con le relazioni dei Servizi Sociali, e, all'udienza del 7.6.2024, svolta in modalità cartolare, le parti precisavano le conclusioni trascritte in epigrafe e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
1) Sulla pronuncia di separazione
La separazione dei coniugi è già stata pronunciata con sentenza non definitiva n. 2433/2021, pubblicata il 5.10.2021, pertanto, sul punto, nulla è più da decidere.
2) Sulla domanda di addebito della separazione al resistente
Ai fini dell'addebito della separazione, per giurisprudenza consolidata, è necessario che il coniuge abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio e che tale condotta inosservante sia stata la causa della crisi coniugale. Premesso che le condotte assunte dal resistente nel 2014 e 2015, nell'immediatezza della prima separazione fra i coniugi, sono ininfluenti ai fini dell'addebito dell'odierna separazione, poiché le stesse sono state superate dalla riconciliazione avvenuta nel 2016, la ricorrente attribuisce la causa della crisi matrimoniale che ha portato all'instaurazione del presente giudizio alle violenze agite dal coniuge ai propri danni in data 14.10.2018, quando egli le avrebbe dato un pugno al braccio e alla bocca per litigi di natura economica, e in data
26.10.2018, quando fra i coniugi vi sarebbe stato un acceso diverbio verbale che avrebbe comportato l'intervento dei Carabinieri.
Tuttavia, il litigio verbale ha coinvolto entrambi i coniugi e non è imputabile alla condotta esclusiva dello nemmeno in base alle stesse allegazioni della ricorrente, mentre la CP_1 violenza fisica del 14.10.2018 è stata contestata dal resistente e l'unica prova addotta dalla
[...] consiste nella denuncia sporta il 9.11.2018, peraltro non nell'immediatezza dei fatti Pt_1
ma solo dopo che lo aveva lasciato il domicilio coniugale a seguito della lite coniugale CP_1
del 26.10.2018 e che la ricorrente aveva assunto il proposito di separarsi legalmente dal marito. La ricorrente non ha prodotto, a sostegno delle proprie allegazioni, alcun referto medico, né un provvedimento del Magistrato penale successivo alla denuncia idoneo a costituire un vaglio positivo delle accuse mosse dalla persona offesa, né, infine, ha articolato alcuna prova per dimostrare quanto riferito.
La domanda di addebito della separazione al resistente non può, quindi, che essere rigettata.
3) Sui provvedimenti relativi ai rapporti personali ed economici fra genitori e figlio
Ai sensi degli artt. 337-ter e 337-quater c.c., la regola generale in materia di affidamento è quella del condiviso ad entrambi i genitori, rispetto alla quale l'affidamento ad uno solo dei due si pone come eccezione che può essere disposta solo nelle ipotesi in cui l'affidamento all'altro sia pregiudizievole per i minori: deve, quindi, essere disposto l'affidamento del figlio minore d entrambi i genitori, considerate le convergenti richieste delle parti sul punto. Per_1
Il collocamento prevalente del minore non può che essere disposto presso la madre, unica forma di collocamento da lui sperimentata sin da quando il padre, il 26.10.2018, ha lasciato la casa familiare, anche in considerazione delle convergenti richieste delle parti sul punto.
Il figlio, come suggerito dai Servizi Sociali nell'ultima relazione depositata in data 5.6.2024, vedrà il padre in forma libera, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore e con quelli del padre, tendenzialmente a weekend alternati, dal sabato alla domenica, e almeno un pomeriggio nel corso della settimana, ma comunque in base ad un calendario che tenga conto della reale disponibilità dello di CP_1
recarsi a Desenzano del Garda a prendere il figlio e a riportarlo, per evitare che egli faccia promesse di incontro al figlio, poi non mantenute. Appare opportuno, però, prevedere che il monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali prosegua per un anno dalla data di comunicazione della presente sentenza, così che essi verifichino l'evoluzione del rapporto padre- figlio e la capacità del padre di mantenere le promesse, nonché il permanere di un buon dialogo fra i genitori, e che facciano proseguire al minore l suo percorso presso il centro Per_1
diurno così da migliorarne la condotta anche in campo scolastico. I Servizi, infatti, nella relazione del 5.6.2024, concludono nel senso che “E' parere dello scrivente servizio che gli incontri padre-figlio possano proseguire in modalità libera, senza la presenza dell'educatore.
Innanzitutto è venuto meno il sentimento di “timore e paura e l'opposizione” manifestata da ella frequentazione con il padre. Questo timore ed opposizione hanno accompagnato il Per_1
minore per un certo periodo di tempo prima che venissero attivati gli incontri con la presenza dell'educatore. Tuttavia ad oggi i due hanno riallacciato una relazione che appare positiva per la quale non sembra necessario il supporto di una terza persona. Rivalutando il percorso del sig. rispetto agli impegni assunti nei confronti del figlio, permane tuttavia, da CP_1
parte di codesto servizio la preoccupazione che la completa liberalizzazione degli incontri, porterà il sig. a non rispettare in modo puntuale i propri giorni di visita a discapito di CP_1
della madre che dovrà fare fronte all'assenza del padre. Alla luce delle considerazioni Per_1
sopra esposte, il servizio ritiene opportuno mantenere un affidamento condiviso del minore, con collocamento prevalente presso la sig.ra I giorni di visita di Parte_1 Per_1
presso il padre si auspica possano essere definiti in ordine alla reale disponibilità del sig. di recarsi a Desenzano del Garda a prendere il figlio (o a riportarlo). Non vi sono CP_1
infine elementi che possano destare preoccupazioni rispetto al pernotto del minore presso
l'abitazione paterna”.
In ossequio ai criteri di cui all'art. 337-ter, comma 4, c.c., e considerati le condizioni reddituali delle parti (la ricorrente percepisce un reddito netto mensile pari ad € 1.000,00 mensili circa lavorando come collaboratrice domestica, e dalle Certificazioni Uniche depositate in giudizio, emerge un reddito netto mensile di € 846,00 nel 2017, di € 1.067,00 nel
2016, e di € 631,00 nel 2015, mentre il resistente, che, alla data dell'ordinanza presidenziale del 16.10.2029 che aveva posto a suo carico un contributo al mantenimento del figlio pari ad
€ 300,00 mensili, percepiva un reddito netto mensile di € 687,00, nella comparsa conclusionale ha dato atto di uno stipendio del mese di marzo 2024 di € 1.080,00 mensili, e ha spese abitative per locazione e oneri condominiali di € 450,00 mensili), l'età e le esigenze del minore, le scarse frequentazioni paterne e il sostanziale integrale gravare dei compiti domestici e di cura sulla madre, appare equo porre a carico dello un contributo al CP_1 mantenimento del minore pari a quello previsto in sede di ordinanza presidenziale, di €
300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso a questo
Tribunale.
4) Sulle spese processuali
In ragione della parziale reciprocità della soccombenza, appare corretto disporre una compensazione parziale delle spese di lite del presente giudizio nella misura del 50% ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. e porre la restante metà a carico della ricorrente, metà che verrà liquidata come da dispositivo, secondo i valori minimi previsti dalle tabelle allegate al D.M.
55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, per i procedimenti di cognizione di valore indeterminabile di bassa complessità, attesa la semplicità delle questioni di fatto e di diritto affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita, così provvede:
1) Rigetta la domanda di addebito della separazione al resistente formulata dalla ricorrente;
2) Dispone l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, Persona_2
con esercizio della responsabilità genitoriale separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione, con collocamento prevalente presso la madre e frequentazioni del padre libere, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore e con quelli del padre, tendenzialmente a weekend alternati, dal sabato alla domenica, e almeno un pomeriggio nel corso della settimana, ma comunque in base ad un calendario che tenga conto della reale disponibilità dello di recarsi a Desenzano del Garda a prendere il figlio e a riportarlo;
durante il CP_1
periodo estivo, il minore trascorrerà due settimane anche non continuative con ciascun genitore, in periodo da concordare dalle parti entro il 31 maggio di ogni anno;
sette giorni durante le vacanze natalizie, alternando, di anno in anno, con ciascun genitore, il periodo 24-30 dicembre e quello 31 dicembre- 6 gennaio;
tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando, di anno in anno, con ciascun genitore, il periodo dal termine della scuola al giorno di Pasqua e quello dal lunedì dell'Angelo alla ripresa delle lezioni scolastiche;
ad anni alterni ogni altra festività;
3) DISPONE la prosecuzione del monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi
Sociali incaricati per un anno dalla data di comunicazione della presente sentenza, così che essi verifichino l'evoluzione del rapporto padre- figlio e la capacità del padre di mantenere le promesse, nonché il permanere di un buon dialogo fra i genitori, e che facciano proseguire al minore il suo percorso presso il centro diurno così da Per_1
migliorarne la condotta anche in campo scolastico;
4) Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del CP_1 figlio on il versamento di un assegno dell'importo di € 300,00 mensili - con Per_1
decorrenza dalla data della domanda (prima mensilità dovuta) e detratte le somme eventualmente già corrisposte per il medesimo titolo - da corrispondere ogni mese nelle mani di entro il giorno 20, importo soggetto a rivalutazione Parte_1
monetaria annuale, secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese come da
«Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo Tribunale, sottoscritto in data 14 luglio 2016;
5) COMPENSA parzialmente le spese di lite del presente giudizio fra le parti nella misura della metà, e, per l'effetto, CONDANNA la ricorrente, , a Parte_1 rimborsare al resistente, la restante metà, che liquida in € CP_1
1.904,50, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del 27.3.2025.
La Giudice estensora Il Presidente
Claudia Gheri Andrea Tinelli
TRIBUNALE DI BRESCIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Andrea Tinelli Presidente
Claudia Gheri Giudice relatrice
Andrea Marchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 17681/2018 R.G., avente come oggetto:
“separazione giudiziale” promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliata a Desenzano Parte_1 C.F._1
del Garda (BS), presso lo studio degli Avv.ti i Sabrina Bresciani e Francesco Ceccatelli, che la rappresentano e difendono come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Nei confronti di
(c.f. , elettivamente domiciliato a Brescia, CP_1 C.F._2 presso lo studio dell'Avv. Ludovico Montini, che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla memoria difensiva
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
(come da udienza del 7.6.2024) Per parte resistente: “NEL MERITO: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Brescia:
Pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1) Vita separata dei coniugi con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) Addebitare la separazione al IG. in considerazione del suo CP_1
comportamento contrario ai doveri di assistenza derivanti dal matrimonio per i fatti di cui in narrativa.
3) Disporre l'affidamento condiviso del minore con residenza presso la casa della Per_1
madre.
4) Ordinare ai competenti Servizi Sociali di proseguire, (al fine di raggiungere gli obbiettivi indicati nella relazione), il monitoraggio sul rapporto-padre figlio, per un periodo non inferiore ad un anno mantenendo, come suggerito dagli stessi, il percorso del minore al centro diurno.
5) Stabilire a carico del sig. un assegno di mantenimento mensile determinato nella CP_1 complessiva somma di € 400,00 a titolo di concorso al mantenimento per il figlio Per_1 somma dovuta sino all'indipendenza economica dello stesso e soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, oltre al pagamento nella misura del 50% delle spese ora non prevedibili di carattere straordinario, che si rendessero necessarie per il figlio come da
Protocollo del Tribunale di Brescia.
IN OGNI CASO:
Con vittoria di spese e competenze professionali oltre al rimborso delle spese generali pari al
15%, IVA e CPA come per legge”;
Per parte resistente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria ed avversa istanza ed eccezione respinta e disattesa, così giudicare:
1) disporre l'affidamento condiviso del figlio a entrambi i genitori, che, limitatamente alle questioni di natura ordinaria, eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale, con collocamento dello stesso presso la madre e con le più ampie modalità per il padre di partecipare alla sua cura e crescita.
2) rigettare in quanto, inammissibile e non accoglibile la richiesta di addebito in favore della moglie, non essendo vere le ragioni dalla stessa addotte, viceversa, essendo quest'ultima con il suo comportamento l'unica ad avere disatteso agli obblighi coniugali.
3) rigettare la domanda di assegno di mantenimento per la moglie, poiché la stessa percepisce un reddito superiore a quello del marito, e poichè la stessa ha un'attività lavorativa e l'età per potersi autodeterminare. 4) Circa la richiesta dell'assegno economico in favore del figlio, la riduzione degli attuali
Euro 300,00 alla somma di Euro 200,00 stante le spese mensili che deve sostenere anche per
l'alloggio, precisando che egli non ha mai fatto mancare il suo contributo fino alla malattia, versando mensilmente alla madre quanto dovuto.
5) ordinale alla IG.ra di procedere con la modificazione della domanda Parte_1 dell'assegno unico INPS affinché il IG. possa beneficiare della sua quota del 50%; CP_1
6) Ordinare ai competenti Servizi Sociali di proseguire l'attività presso il centro Diurno, al fine di raggiungere gli obbiettivi indicati nella relazione, il monitoraggio sul rapporto-padre figlio, per un periodo non inferiore ad un anno con le visite protette.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, oltre I.V.A. e
C.P.A. come per legge”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5.12.2018 deduceva di aver contratto matrimonio in Parte_1
Marocco con in data 15.7.2008, trascritto nel registro degli atti di CP_1
matrimonio del Comune di Desenzano del Garda (BS) al n. 109, parte II, serie C, anno 2017, unione dalla quale era nato, il 4.9.2009, il figlio Per_1
Ella riferiva di essere già addivenuta, nel 2015, ad una separazione legale dal marito, seguita da una riconciliazione nel 2016, ma che, dal 2017, la situazione era peggiorata, tanto che ella aveva sporto denuncia contro il marito per un episodio avvenuto il 14.10.2018, in cui il resistente le aveva dato un pugno al braccio e alla bocca per litigi di natura economica, e il
26.10.2018 vi era stato un litigio verbale fra i coniugi che aveva visto l'intervento dei
Carabinieri, e, da quella data, lo non aveva più fatto rientro nella casa coniugale, senza CP_1
nemmeno premurarsi di fare visita al figlio o di provvedere al suo mantenimento e al pagamento del canone di locazione della casa coniugale.
La ricorrente riferiva di percepire una retribuzione di circa € 1.000,00 mensili lavorando come collaboratrice domestica, mentre il marito aveva un reddito netto mensile dichiarato di €
1.400,00, ma un reddito effettivo pari ad € 2.000,00 mensili circa, e chiedeva la pronuncia della separazione con addebito al marito, con affidamento super esclusivo di lla madre, Per_1
collocamento prevalente presso di lei e frequentazioni del padre sotto la supervisione dei
Servizi Sociali, e, a carico del padre, un contributo al mantenimento del figlio pari ad € 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, e un contributo al mantenimento della moglie pari ad € 100,00 mensili (domanda quest'ultima poi oggetto di rinuncia nel corso del giudizio).
All'udienza presidenziale del 18.6.2018, poi proseguita il 10.10.2019, compariva il resistente per contestare le violenze addotte dalla controparte, e per chiedere la pronuncia della separazione con affidamento condiviso del figlio, collocamento presso la madre, frequentazioni libere del padre, ostacolate dalla ricorrente tanto da averlo costretto a sporgere denuncia contro di lei il 29.12.2018 perché ella non gli faceva esercitare il diritto di visita verso il figlio, e un contributo al mantenimento del minore a proprio carico pari ad € 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, considerato che egli era occupato ma aveva un canone di locazione e spese condominiali da pagare pari ad € 450,00 mensili.
Il Presidente delegato, in via temporanea ed urgente, disponeva l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la residenza materna e Per_1
frequentazioni del padre, come da accordo fra i genitori intervenuto in udienza, dal sabato sera (ore 19:00) alla domenica sera (ore 21:00 od ore 18:00 nell'ipotesi in cui il prelievo fosse a carico della madre).
All'udienza del 10.2.2021, preso atto della riluttanza del figlio ad incontrare il padre, veniva dato incarico ai Servizi Sociali di prendere in carico il nucleo familiare, favorendo il riavvicinamento fra padre e figlio, anche attraverso l'organizzazione di incontri protetti fra i due, e supportando le parti nell'esercizio della genitorialità condivisa.
Con sentenza non definitiva n. 2433/2021, pubblicata il 5.10.2021, veniva pronunciata la separazione dei coniugi.
La causa veniva istruita con le relazioni dei Servizi Sociali, e, all'udienza del 7.6.2024, svolta in modalità cartolare, le parti precisavano le conclusioni trascritte in epigrafe e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
1) Sulla pronuncia di separazione
La separazione dei coniugi è già stata pronunciata con sentenza non definitiva n. 2433/2021, pubblicata il 5.10.2021, pertanto, sul punto, nulla è più da decidere.
2) Sulla domanda di addebito della separazione al resistente
Ai fini dell'addebito della separazione, per giurisprudenza consolidata, è necessario che il coniuge abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio e che tale condotta inosservante sia stata la causa della crisi coniugale. Premesso che le condotte assunte dal resistente nel 2014 e 2015, nell'immediatezza della prima separazione fra i coniugi, sono ininfluenti ai fini dell'addebito dell'odierna separazione, poiché le stesse sono state superate dalla riconciliazione avvenuta nel 2016, la ricorrente attribuisce la causa della crisi matrimoniale che ha portato all'instaurazione del presente giudizio alle violenze agite dal coniuge ai propri danni in data 14.10.2018, quando egli le avrebbe dato un pugno al braccio e alla bocca per litigi di natura economica, e in data
26.10.2018, quando fra i coniugi vi sarebbe stato un acceso diverbio verbale che avrebbe comportato l'intervento dei Carabinieri.
Tuttavia, il litigio verbale ha coinvolto entrambi i coniugi e non è imputabile alla condotta esclusiva dello nemmeno in base alle stesse allegazioni della ricorrente, mentre la CP_1 violenza fisica del 14.10.2018 è stata contestata dal resistente e l'unica prova addotta dalla
[...] consiste nella denuncia sporta il 9.11.2018, peraltro non nell'immediatezza dei fatti Pt_1
ma solo dopo che lo aveva lasciato il domicilio coniugale a seguito della lite coniugale CP_1
del 26.10.2018 e che la ricorrente aveva assunto il proposito di separarsi legalmente dal marito. La ricorrente non ha prodotto, a sostegno delle proprie allegazioni, alcun referto medico, né un provvedimento del Magistrato penale successivo alla denuncia idoneo a costituire un vaglio positivo delle accuse mosse dalla persona offesa, né, infine, ha articolato alcuna prova per dimostrare quanto riferito.
La domanda di addebito della separazione al resistente non può, quindi, che essere rigettata.
3) Sui provvedimenti relativi ai rapporti personali ed economici fra genitori e figlio
Ai sensi degli artt. 337-ter e 337-quater c.c., la regola generale in materia di affidamento è quella del condiviso ad entrambi i genitori, rispetto alla quale l'affidamento ad uno solo dei due si pone come eccezione che può essere disposta solo nelle ipotesi in cui l'affidamento all'altro sia pregiudizievole per i minori: deve, quindi, essere disposto l'affidamento del figlio minore d entrambi i genitori, considerate le convergenti richieste delle parti sul punto. Per_1
Il collocamento prevalente del minore non può che essere disposto presso la madre, unica forma di collocamento da lui sperimentata sin da quando il padre, il 26.10.2018, ha lasciato la casa familiare, anche in considerazione delle convergenti richieste delle parti sul punto.
Il figlio, come suggerito dai Servizi Sociali nell'ultima relazione depositata in data 5.6.2024, vedrà il padre in forma libera, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore e con quelli del padre, tendenzialmente a weekend alternati, dal sabato alla domenica, e almeno un pomeriggio nel corso della settimana, ma comunque in base ad un calendario che tenga conto della reale disponibilità dello di CP_1
recarsi a Desenzano del Garda a prendere il figlio e a riportarlo, per evitare che egli faccia promesse di incontro al figlio, poi non mantenute. Appare opportuno, però, prevedere che il monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali prosegua per un anno dalla data di comunicazione della presente sentenza, così che essi verifichino l'evoluzione del rapporto padre- figlio e la capacità del padre di mantenere le promesse, nonché il permanere di un buon dialogo fra i genitori, e che facciano proseguire al minore l suo percorso presso il centro Per_1
diurno così da migliorarne la condotta anche in campo scolastico. I Servizi, infatti, nella relazione del 5.6.2024, concludono nel senso che “E' parere dello scrivente servizio che gli incontri padre-figlio possano proseguire in modalità libera, senza la presenza dell'educatore.
Innanzitutto è venuto meno il sentimento di “timore e paura e l'opposizione” manifestata da ella frequentazione con il padre. Questo timore ed opposizione hanno accompagnato il Per_1
minore per un certo periodo di tempo prima che venissero attivati gli incontri con la presenza dell'educatore. Tuttavia ad oggi i due hanno riallacciato una relazione che appare positiva per la quale non sembra necessario il supporto di una terza persona. Rivalutando il percorso del sig. rispetto agli impegni assunti nei confronti del figlio, permane tuttavia, da CP_1
parte di codesto servizio la preoccupazione che la completa liberalizzazione degli incontri, porterà il sig. a non rispettare in modo puntuale i propri giorni di visita a discapito di CP_1
della madre che dovrà fare fronte all'assenza del padre. Alla luce delle considerazioni Per_1
sopra esposte, il servizio ritiene opportuno mantenere un affidamento condiviso del minore, con collocamento prevalente presso la sig.ra I giorni di visita di Parte_1 Per_1
presso il padre si auspica possano essere definiti in ordine alla reale disponibilità del sig. di recarsi a Desenzano del Garda a prendere il figlio (o a riportarlo). Non vi sono CP_1
infine elementi che possano destare preoccupazioni rispetto al pernotto del minore presso
l'abitazione paterna”.
In ossequio ai criteri di cui all'art. 337-ter, comma 4, c.c., e considerati le condizioni reddituali delle parti (la ricorrente percepisce un reddito netto mensile pari ad € 1.000,00 mensili circa lavorando come collaboratrice domestica, e dalle Certificazioni Uniche depositate in giudizio, emerge un reddito netto mensile di € 846,00 nel 2017, di € 1.067,00 nel
2016, e di € 631,00 nel 2015, mentre il resistente, che, alla data dell'ordinanza presidenziale del 16.10.2029 che aveva posto a suo carico un contributo al mantenimento del figlio pari ad
€ 300,00 mensili, percepiva un reddito netto mensile di € 687,00, nella comparsa conclusionale ha dato atto di uno stipendio del mese di marzo 2024 di € 1.080,00 mensili, e ha spese abitative per locazione e oneri condominiali di € 450,00 mensili), l'età e le esigenze del minore, le scarse frequentazioni paterne e il sostanziale integrale gravare dei compiti domestici e di cura sulla madre, appare equo porre a carico dello un contributo al CP_1 mantenimento del minore pari a quello previsto in sede di ordinanza presidenziale, di €
300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso a questo
Tribunale.
4) Sulle spese processuali
In ragione della parziale reciprocità della soccombenza, appare corretto disporre una compensazione parziale delle spese di lite del presente giudizio nella misura del 50% ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. e porre la restante metà a carico della ricorrente, metà che verrà liquidata come da dispositivo, secondo i valori minimi previsti dalle tabelle allegate al D.M.
55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, per i procedimenti di cognizione di valore indeterminabile di bassa complessità, attesa la semplicità delle questioni di fatto e di diritto affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita, così provvede:
1) Rigetta la domanda di addebito della separazione al resistente formulata dalla ricorrente;
2) Dispone l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, Persona_2
con esercizio della responsabilità genitoriale separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione, con collocamento prevalente presso la madre e frequentazioni del padre libere, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore e con quelli del padre, tendenzialmente a weekend alternati, dal sabato alla domenica, e almeno un pomeriggio nel corso della settimana, ma comunque in base ad un calendario che tenga conto della reale disponibilità dello di recarsi a Desenzano del Garda a prendere il figlio e a riportarlo;
durante il CP_1
periodo estivo, il minore trascorrerà due settimane anche non continuative con ciascun genitore, in periodo da concordare dalle parti entro il 31 maggio di ogni anno;
sette giorni durante le vacanze natalizie, alternando, di anno in anno, con ciascun genitore, il periodo 24-30 dicembre e quello 31 dicembre- 6 gennaio;
tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando, di anno in anno, con ciascun genitore, il periodo dal termine della scuola al giorno di Pasqua e quello dal lunedì dell'Angelo alla ripresa delle lezioni scolastiche;
ad anni alterni ogni altra festività;
3) DISPONE la prosecuzione del monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi
Sociali incaricati per un anno dalla data di comunicazione della presente sentenza, così che essi verifichino l'evoluzione del rapporto padre- figlio e la capacità del padre di mantenere le promesse, nonché il permanere di un buon dialogo fra i genitori, e che facciano proseguire al minore il suo percorso presso il centro diurno così da Per_1
migliorarne la condotta anche in campo scolastico;
4) Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del CP_1 figlio on il versamento di un assegno dell'importo di € 300,00 mensili - con Per_1
decorrenza dalla data della domanda (prima mensilità dovuta) e detratte le somme eventualmente già corrisposte per il medesimo titolo - da corrispondere ogni mese nelle mani di entro il giorno 20, importo soggetto a rivalutazione Parte_1
monetaria annuale, secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese come da
«Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo Tribunale, sottoscritto in data 14 luglio 2016;
5) COMPENSA parzialmente le spese di lite del presente giudizio fra le parti nella misura della metà, e, per l'effetto, CONDANNA la ricorrente, , a Parte_1 rimborsare al resistente, la restante metà, che liquida in € CP_1
1.904,50, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del 27.3.2025.
La Giudice estensora Il Presidente
Claudia Gheri Andrea Tinelli