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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 03/04/2025, n. 619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 619 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. 174/2025 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di BO NT, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 03/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA in persona del rappresentante legale pro tempore elettivamente Parte_1 domiciliata in Reggio Calabria, alla via Scala di Giuda n. 115, presso lo studio dell'avv. Pizzi Giuseppe (PEC: , che la rappresenta e difende, giusta Email_1 procura in atti;
RICORRENTE e
in persona del rappresentante Controparte_1 legale pro tempore, elettivamente domiciliato in BO NT, via Scrimbia, n. 1 presso lo studio dell'avv. Mazzara Maria Concetta (PEC: che lo Email_2 rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 28/01/2025, parte ricorrente in epigrafe indicata, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 141/2024, emesso dal Tribunale ordinario di BO NT il 13.12.2024, all'esito del procedimento iscritto al n. 2546/2024 R.g., notificato all'opponente in data 17/12/2024, con il quale veniva ingiunto all'opponente società di pagare in favore dell'EBAT VV la somma di € 4.960,74 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, nonché le spese della suddetta procedura di ingiunzione, liquidate in Euro 237,00, oltre spese generali 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
1 A fondamento del proprio ricorso sosteneva che la somma ingiunta non fosse dovuta, per insussistenza dell'obbligo di pagamento nei confronti dell'EBAT, stante la dedotta rateizzazione in essere con , chiedendo pertanto la revoca dell'opposto decreto Controparte_2 con vittoria delle spese di lite. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “1. Rigettare, per i motivi di cui sopra, l'eventuale richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
2. Revocare, per i motivi di cui sopra, il decreto ingiuntivo n. 141/2024, emesso il 13.12.2024, R.G. n. 2546/2024 dal Tribunale Civile di BO NT, e per l'effetto accertare e dichiarare le somme in esso indicate non dovute;
3. In ogni caso con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore del costituito procuratore.”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando le CP_1 avverse pretese, sostenendo la legittimità del proprio operato - previa ricostruzione del contesto normativo di riferimento e la debenza della contribuzione de quo in quanto discendente dalla disposizione di cui all'art. 11 della legge 12.3.68, n. 334, dalla Contrattazione collettiva di settore e dalla convenzione tra associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'agricoltura della Provincia di BO NT e l' di BO NT, stipulata in data 27.11.2015 e rinnovata CP_3 in data 27 .11.2018. Contestava la dedotta rateazione del 2.7.2024, in quanto avente ad oggetto il pagamento di una contribuzione diversa (IVS) da quella per cui è causa (CAC e FIMI) e concludeva, quindi, per CP_3 il rigetto dell'opposto ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'opposizione è infondata.
2. Come puntualmente osservato dall'opposta, il contributo oggetto del decreto ingiuntivo in questa sede opposto rientra tra quelli indicati dall'articolo 11 della legge 334 del 1968 ed è obbligatoriamente versato dalle aziende indipendentemente dalla loro adesione sindacale agli organismi rappresentativi dei datori di lavoro (v. Cass. 11 novembre 1988 n. 6114; Cass, 18 febbraio 1988 n. 1746; Cass. 1 giugno1988 n. 3717).
3. L'art. 1 della convenzione statuisce che “Ai sensi dell'art. 11 della legge 12.3.68, n. CP_4
334, le associazioni sindacali indicate in epigrafe della Provincia di BO NT affidano all CP_3 la riscossione, in loro nome e conto, del contributo di assistenza contrattuale e dei trattamenti integrativi di indennità di malattia e di infortunio previsti dal contratto collettivo di lavoro citalo in premessa, e stabiliti nella misura totale del 2% della retribuzione imponibile ai fini contributivi, di cui l'1% per il contributo di assistenza malattia (F.I.M.I.) e 1 1% per il contributo di assistenza contrattuale (C.A.C.).,”. L'art. 2 della predetta convenzione prevede che “I datori di lavoro debbono, all'atto della presentazione della denuncia trimestrale, sottoscrivere sul mod. DMAG- Unico l'apposito riquadro in cui viene confermata l'applicazione del contratto collettivo nonché la volontà di autorizzare l a trattenere l'importo convenuto. La sottoscrizione vale come CP_3 autorizzazione per l a predeterminare sui modelli in uso da predisporre ed inviare per la CP_3 riscossione dei contributi obbligatori, l'importo dovuto…”. Ai sensi dell'art. 3 della convenzione
“La Sede dell provvederà alla riscossione nei confronti dei datori di lavoro che abbiano inviato CP_3 la suddetta autorizzazione per un importo complessivo pari alla percentuale del 2% da calcolarsi sulla retribuzione indicata nei modelli DMAG-Unico per gli operai agricoli a tempo indeterminato
2 e a tempo determinato, per i quali l'art. 1, comma 4, della legge 81/2006 prevede che il prelievo contributivo venga effettuato sulla retribuzione di cui al co.1, art. 1 D.L.338/89…”; l'art.4 della convenzione, infine, prevede che “La riscossione dei contributi di cui all'art. I avrà luogo unitamente alla riscossione dei contributi obbligatori dovuti datori di lavoro…”
4. Dall'esame della documentazione versata in atti è emerso come l' di BO NT abbia CP_3 trasmesso all'opponente, i modelli F24 comprensivi della richiesta per il versamento dei contributi CAC e FIMI (menzionati con la dizione “Contributo di Assistenza Contrattuale di Indennità Integrativa di malattia e di Infortunio legge 12/03/1968 n. 334” (art. 4 Convenzione)).
5. Posto che, in caso di mancato versamento del contributo associativo indicato nel modello in uso, è escluso per l' qualsiasi obbligo di esazione coattiva del contributo associativo stesso (art. CP_3
3 convenzione). Per il recupero coattivo del dovuto deve procedere il nei modi consentiti CP_5 dall'ordinamento giuridico.
6. Nella specie l'Ente opposto, titolare del credito ingiunto, ha agito personalmente per il recupero dello stesso, dichiarando di non essersi avvalso di altri Enti per la sua riscossione coattiva quali o . CP_3 CP_6
7. Ne discende, l'infondatezza del motivo di opposizione in ordine all'evocata adesione alla rottamazione con l' stante tra l'altro, la contestata e Controparte_2 dimostrata non riconducibilità dei contributi (IVS) oggetto di rateazione a quelli ingiunti CP_3
(CAC e FIMI). Difatti con note depositate da EBAT l'1.4.2025, è stata prodotta la dichiarazione dell'Istituto previdenziale impositore confermativa di come la contribuzione oggetto di rottamazione sia estranea a quella ingiunta.
8. L'azienda opponente, non ha versato il contributo de quo, né ha dato in corso di causa elementi dai quali far discendere l'estinzione o l'infondatezza della pretesa contributiva.
9. Ne consegue il rigetto dell'opposizione e la fondatezza della pretesa dell'odierna opposta.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta l'opposizione e per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna in persona del rappresentante legale pro tempore, alla rifusione Parte_1 delle spese di lite sostenute da Ebat, in persona del rappresentante legale pro tempore, e liquidate complessivamente, in 1000,00 euro, oltre I.V.A., C.P.A., eventuali spese documentate, e spese generali forfettarie al 15%, come per legge.
BO NT, 03/04/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di BO NT, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 03/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA in persona del rappresentante legale pro tempore elettivamente Parte_1 domiciliata in Reggio Calabria, alla via Scala di Giuda n. 115, presso lo studio dell'avv. Pizzi Giuseppe (PEC: , che la rappresenta e difende, giusta Email_1 procura in atti;
RICORRENTE e
in persona del rappresentante Controparte_1 legale pro tempore, elettivamente domiciliato in BO NT, via Scrimbia, n. 1 presso lo studio dell'avv. Mazzara Maria Concetta (PEC: che lo Email_2 rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 28/01/2025, parte ricorrente in epigrafe indicata, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 141/2024, emesso dal Tribunale ordinario di BO NT il 13.12.2024, all'esito del procedimento iscritto al n. 2546/2024 R.g., notificato all'opponente in data 17/12/2024, con il quale veniva ingiunto all'opponente società di pagare in favore dell'EBAT VV la somma di € 4.960,74 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, nonché le spese della suddetta procedura di ingiunzione, liquidate in Euro 237,00, oltre spese generali 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
1 A fondamento del proprio ricorso sosteneva che la somma ingiunta non fosse dovuta, per insussistenza dell'obbligo di pagamento nei confronti dell'EBAT, stante la dedotta rateizzazione in essere con , chiedendo pertanto la revoca dell'opposto decreto Controparte_2 con vittoria delle spese di lite. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “1. Rigettare, per i motivi di cui sopra, l'eventuale richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
2. Revocare, per i motivi di cui sopra, il decreto ingiuntivo n. 141/2024, emesso il 13.12.2024, R.G. n. 2546/2024 dal Tribunale Civile di BO NT, e per l'effetto accertare e dichiarare le somme in esso indicate non dovute;
3. In ogni caso con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore del costituito procuratore.”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando le CP_1 avverse pretese, sostenendo la legittimità del proprio operato - previa ricostruzione del contesto normativo di riferimento e la debenza della contribuzione de quo in quanto discendente dalla disposizione di cui all'art. 11 della legge 12.3.68, n. 334, dalla Contrattazione collettiva di settore e dalla convenzione tra associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'agricoltura della Provincia di BO NT e l' di BO NT, stipulata in data 27.11.2015 e rinnovata CP_3 in data 27 .11.2018. Contestava la dedotta rateazione del 2.7.2024, in quanto avente ad oggetto il pagamento di una contribuzione diversa (IVS) da quella per cui è causa (CAC e FIMI) e concludeva, quindi, per CP_3 il rigetto dell'opposto ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'opposizione è infondata.
2. Come puntualmente osservato dall'opposta, il contributo oggetto del decreto ingiuntivo in questa sede opposto rientra tra quelli indicati dall'articolo 11 della legge 334 del 1968 ed è obbligatoriamente versato dalle aziende indipendentemente dalla loro adesione sindacale agli organismi rappresentativi dei datori di lavoro (v. Cass. 11 novembre 1988 n. 6114; Cass, 18 febbraio 1988 n. 1746; Cass. 1 giugno1988 n. 3717).
3. L'art. 1 della convenzione statuisce che “Ai sensi dell'art. 11 della legge 12.3.68, n. CP_4
334, le associazioni sindacali indicate in epigrafe della Provincia di BO NT affidano all CP_3 la riscossione, in loro nome e conto, del contributo di assistenza contrattuale e dei trattamenti integrativi di indennità di malattia e di infortunio previsti dal contratto collettivo di lavoro citalo in premessa, e stabiliti nella misura totale del 2% della retribuzione imponibile ai fini contributivi, di cui l'1% per il contributo di assistenza malattia (F.I.M.I.) e 1 1% per il contributo di assistenza contrattuale (C.A.C.).,”. L'art. 2 della predetta convenzione prevede che “I datori di lavoro debbono, all'atto della presentazione della denuncia trimestrale, sottoscrivere sul mod. DMAG- Unico l'apposito riquadro in cui viene confermata l'applicazione del contratto collettivo nonché la volontà di autorizzare l a trattenere l'importo convenuto. La sottoscrizione vale come CP_3 autorizzazione per l a predeterminare sui modelli in uso da predisporre ed inviare per la CP_3 riscossione dei contributi obbligatori, l'importo dovuto…”. Ai sensi dell'art. 3 della convenzione
“La Sede dell provvederà alla riscossione nei confronti dei datori di lavoro che abbiano inviato CP_3 la suddetta autorizzazione per un importo complessivo pari alla percentuale del 2% da calcolarsi sulla retribuzione indicata nei modelli DMAG-Unico per gli operai agricoli a tempo indeterminato
2 e a tempo determinato, per i quali l'art. 1, comma 4, della legge 81/2006 prevede che il prelievo contributivo venga effettuato sulla retribuzione di cui al co.1, art. 1 D.L.338/89…”; l'art.4 della convenzione, infine, prevede che “La riscossione dei contributi di cui all'art. I avrà luogo unitamente alla riscossione dei contributi obbligatori dovuti datori di lavoro…”
4. Dall'esame della documentazione versata in atti è emerso come l' di BO NT abbia CP_3 trasmesso all'opponente, i modelli F24 comprensivi della richiesta per il versamento dei contributi CAC e FIMI (menzionati con la dizione “Contributo di Assistenza Contrattuale di Indennità Integrativa di malattia e di Infortunio legge 12/03/1968 n. 334” (art. 4 Convenzione)).
5. Posto che, in caso di mancato versamento del contributo associativo indicato nel modello in uso, è escluso per l' qualsiasi obbligo di esazione coattiva del contributo associativo stesso (art. CP_3
3 convenzione). Per il recupero coattivo del dovuto deve procedere il nei modi consentiti CP_5 dall'ordinamento giuridico.
6. Nella specie l'Ente opposto, titolare del credito ingiunto, ha agito personalmente per il recupero dello stesso, dichiarando di non essersi avvalso di altri Enti per la sua riscossione coattiva quali o . CP_3 CP_6
7. Ne discende, l'infondatezza del motivo di opposizione in ordine all'evocata adesione alla rottamazione con l' stante tra l'altro, la contestata e Controparte_2 dimostrata non riconducibilità dei contributi (IVS) oggetto di rateazione a quelli ingiunti CP_3
(CAC e FIMI). Difatti con note depositate da EBAT l'1.4.2025, è stata prodotta la dichiarazione dell'Istituto previdenziale impositore confermativa di come la contribuzione oggetto di rottamazione sia estranea a quella ingiunta.
8. L'azienda opponente, non ha versato il contributo de quo, né ha dato in corso di causa elementi dai quali far discendere l'estinzione o l'infondatezza della pretesa contributiva.
9. Ne consegue il rigetto dell'opposizione e la fondatezza della pretesa dell'odierna opposta.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta l'opposizione e per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna in persona del rappresentante legale pro tempore, alla rifusione Parte_1 delle spese di lite sostenute da Ebat, in persona del rappresentante legale pro tempore, e liquidate complessivamente, in 1000,00 euro, oltre I.V.A., C.P.A., eventuali spese documentate, e spese generali forfettarie al 15%, come per legge.
BO NT, 03/04/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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