Art. 2.
Alla esecuzione della presente legge si provvede entro i limiti della somma di 10 milioni la cui spesa e' stata autorizzata ai sensi dell' art. 2 del decreto legislativo 20 marzo 1948, n. 1096 .
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad iscrivere con propri decreti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e commercio le somme richieste dal Ministero stesso in base all'effettivo fabbisogno comunicato dall'Ente serico nazionale.
Rimangono ferme le modalita' di erogazione nonche' l'obbligo del rendiconto a norma dell' art. 15 della legge 4 settembre 1940, n. 1517 .
Alla esecuzione della presente legge si provvede entro i limiti della somma di 10 milioni la cui spesa e' stata autorizzata ai sensi dell' art. 2 del decreto legislativo 20 marzo 1948, n. 1096 .
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad iscrivere con propri decreti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e commercio le somme richieste dal Ministero stesso in base all'effettivo fabbisogno comunicato dall'Ente serico nazionale.
Rimangono ferme le modalita' di erogazione nonche' l'obbligo del rendiconto a norma dell' art. 15 della legge 4 settembre 1940, n. 1517 .