Sentenza 27 aprile 1982
Massime • 1
Non ricorre l'ipotesi di sospensione necessaria del processo nel caso in cui l'acquirente di un fondo agricolo abbia agito contro il mezzadro per ottenere il rilascio del fondo stesso e il mezzadro abbia, a sua volta, promosso, con altro giudizio, Azione di riscatto a norma dell'art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590, non essendo configurabile alcun contrasto tra l'eventuale sentenza che accolga la domanda di rilascio e l'altra che accolga la domanda di riscatto, dato che, quale unica conseguenza, l'acquirente, per effetto della seconda di tali sentenze, sarebbe costretto a restituire il fondo, consegnatogli dal mezzadro in ottemperanza della prima. ( Conf 1273/73, mass n 363860).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/04/1982, n. 2601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2601 |
| Data del deposito : | 27 aprile 1982 |
Testo completo
Non ricorre l'ipotesi di sospensione necessaria del processo nel caso in cui l'acquirente di un fondo agricolo abbia agito contro il mezzadro per ottenere il rilascio del fondo stesso e il mezzadro abbia, a sua volta, promosso, con altro giudizio, Azione di riscatto a norma dell'art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590, non essendo configurabile alcun contrasto tra l'eventuale sentenza che accolga la domanda di rilascio e l'altra che accolga la domanda di riscatto, dato che, quale unica conseguenza, l'acquirente, per effetto della seconda di tali sentenze, sarebbe costretto a restituire il fondo, consegnatogli dal mezzadro in ottemperanza della prima. ( Conf 1273/73, mass n 363860).*