Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/04/1982, n. 2601
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Sentenza 27 aprile 1982

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Non ricorre l'ipotesi di sospensione necessaria del processo nel caso in cui l'acquirente di un fondo agricolo abbia agito contro il mezzadro per ottenere il rilascio del fondo stesso e il mezzadro abbia, a sua volta, promosso, con altro giudizio, Azione di riscatto a norma dell'art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590, non essendo configurabile alcun contrasto tra l'eventuale sentenza che accolga la domanda di rilascio e l'altra che accolga la domanda di riscatto, dato che, quale unica conseguenza, l'acquirente, per effetto della seconda di tali sentenze, sarebbe costretto a restituire il fondo, consegnatogli dal mezzadro in ottemperanza della prima. ( Conf 1273/73, mass n 363860).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/04/1982, n. 2601
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2601
    Data del deposito : 27 aprile 1982

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