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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/05/2025, n. 5397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5397 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
XI SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Carla Sorrentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 25514/2019 R.G.A.C., avente ad oggetto: azione di accertamento negativo, vertente
TRA
, rapp.to e difeso dall'avv. Alessandro D'Antona, in Parte_1
virtù di procura in calce all'atto di citazione.
ATTORE
E
e , rapp.ti e difesi dagli Controparte_1 CP_2
avv.ti Amedeo Chiantera, Ferdinando Di Nardo, Fausta Chiantera e Piera
Chiantera, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione depositata in data 21/10/2022 in sostituzione di precedente difensore.
CONVENUTI
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 10/2/2025 ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
conveniva in giudizio dinanzi all'adito Tribunale Parte_1 CP_1
e chiedendo:
[...] CP_2
-preliminarmente dichiararsi la prescrizione del diritto alla provvisionale per maturazione del termine breve;
- dichiararsi la nullità e/o l'illegittimità e, comunque, l'infondatezza della provvisionale per insussistenza delle voci di danno per le quali era stata disposta;
- dichiararsi l'infondatezza della provvisionale per effetto della parziale compensazione con i versamenti effettuati in favore dei convenuti;
- condannarsi i convenuti al pagamento delle spese di lite con attribuzione all'avvocato anticipatario. A sostegno della pretesa deduceva che il Tribunale di Napoli, V sezione penale, con sentenza n. 3595 del 11/7/2013 lo aveva condannato, tra l'altro al pagamento, in favore dei predetti convenuti, della somma di € 75.000,00 a titolo di provvisionale;
che tale statuizione era inidonea al passaggio in giudicato, atteso che la condanna generica di cui all'art. 539 c.p.p. necessitava di una liquidazione del danno da parte del giudice civile;
che dalla lettura della sentenza di primo grado emergeva che la provvisionale era stata riconosciuta in relazione ad alcune voci di danno che, con riferimento al quantum, erano destituite di fondamento;
che a fronte di un presunto danno di € 75.000,00, esso istante aveva versato ai convenuti circa € 400.000,00, che certamente compensavano l'importo della predetta provvisionale.
Radicatosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio Controparte_1
e che, resistendo alla domanda, ne chiedevano il rigetto in ragione CP_2
della sua dedotta infondatezza.
Non venivano articolate istanze istruttorie. Indi, la causa, in data
10/2/2025, all'esito del deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza, veniva riservata a sentenza, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
Così riassunti i termini della controversia, rileva il Tribunale che la domanda proposta è infondata e va rigettata.
In proposito giova evidenziare che, in base al contenuto degli atti introduttivi, il thema decidendum, verte sull'accertamento del diritto dei convenuti alla provvisionale liquidata a titolo risarcitorio, in loro favore, nell'ambito del giudizio penale svoltosi in danno dell'attore. In particolare, il Tribunale di Napoli ha dichiarato la responsabilità penale del in relazione al reato di cui Pt_1 all'art. 640 c.p. ed ha condannato lo stesso al risarcimento dei danni patiti dalle parti civili, da liquidarsi in separato giudizio, con riconoscimento di una provvisionale immediatamente esecutiva di € 75.000,00. Con sentenza della Corte
d'Appello è stata, quindi, dichiarata l'estinzione per prescrizione del reato, mentre sono state confermate le statuizioni civili contenute nella sentenza di primo grado, sentenza divenuta definitiva in conseguenza della dichiarata inammissibilità del ricorso per Cassazione.
Ciò posto, deve, preliminarmente, affermarsi l'ammissibilità dell'azione proposta, la quale, come detto, è volta all'accertamento negativo del danno derivante dal reato. In linea di principio, infatti, se la provvisionale è destinata, come si dirà infra, a rimanere indefinitamente efficace fino alla definitiva quantificazione del danno in sede civile, è allora gioco forza ritenere che il giudizio civile sul quantum possa non essere instaurato dal presunto danneggiato e possa dunque esserlo, in accertamento negativo e restituzione, dal presunto danneggiante (cfr. in tal senso, Cass. 14/3/2024, n. 6895). Del resto, è quanto accade nel caso del cautelare civile anticipatorio a strumentalità attenuata che rimane indefinitamente efficace, ma esposto al travolgimento anche attraverso l'eventuale giudizio di merito di accertamento negativo riguardo al diritto cautelato.
Tanto precisato, va rilevato, sempre in via preliminare, che il diritto alla provvisionale non si è estinto per intervenuta prescrizione. In primo luogo, occorre osservare che l'actio iudicati ex art. 2953 c.c. opera anche in relazione a una pronuncia definitiva di condanna generica emessa in sede penale e, in difetto di espressa limitazione contenuta in tale pronuncia, si estende a tutte le pretese risarcitorie comunque correlate al reato, senza possibilità di ritenere soggette al termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2947 c.c. pretese relative a danni che, sebbene non specificamente dedotti nell'atto di costituzione di parte civile, siano comunque conseguenti al reato (cfr. Cass. 14/2/2019, n. 4318).
Dunque, diversamente da quanto argomentato dall'attore, il termine di prescrizione per effetto dell'intervenuto giudicato è divenuto decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., in relazione a tutti i diritti di natura risarcitoria nascenti dal reato e, dunque, anche al diritto al pagamento della provvisionale. Aggiungasi, in ogni caso, che, essendo il decorso della prescrizione iniziato solo dopo la pronuncia della sentenza della Corte di Cassazione in data 13/10/2016 -- quando il fatto illecito è considerato dalla legge come reato, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno cagionato decorre dall'irrevocabilità della sentenza penale (cfr. Cass. 12/12/2024, n. 32069) – il diritto non sarebbe comunque, estinto nemmeno nella prospettiva, non condivisibile, della durata quinquennale del relativo termine.
Ciò posto, per assunto pacifico in giurisprudenza la condanna al pagamento di una provvisionale costituisce un provvedimento di natura parziale e provvisoria, che anticipa in sede penale la valutazione definitiva della sussistenza del danno e non fa stato per sua natura nel processo civile di liquidazione, ne è impugnabile per Cassazione, in quanto la sua efficacia è destinata ad essere travolta dalle statuizioni definitive sul risarcimento del danno (cfr. ex multis, Cass.
7/11/2022, n. 48891; Cass. 4/6/2004, n. 36760)
Discende da ciò che l'accertamento sulla esistenza e sulla entità del danno operato dal giudice penale non assurge ad “immutabile irretrattabilità, non diviene la legge del caso concreto, potendo essere sine tempore rimesso in discussione in un ordinario giudizio civile, ed anzi risultando suscettibile di restare travolto (o comunque superato) dagli esiti di quest'ultimo” (cfr. Cass.
14/3/2024, n. 6895).
E' vero, tuttavia, che, secondo i principi reiteratamente affermati in tema di risarcimento del danno derivante da reato, non è necessaria, ai fini della liquidazione della provvisionale, la prova dell'ammontare del danno stesso, ma è sufficiente la certezza della sua sussistenza sino all'ammontare della somma liquidata (Cass. pen. 22/3/2016, n. 39542; 14/6/2007, n. 46728)
Il tema della provvisionale è, poi, strettamente connesso a quello degli effetti della condanna generica al risarcimento dei danni, essendo la prima null'altro che un anticipazione della futura quantificazione, in sede civile, del danno. Ora, con specifico riferimento a tali effetti, si suole affermare che la condanna generica al risarcimento dei danni, contenuta nella sentenza penale, pur presupponendo che il giudice riconosca che la parte civile vi ha diritto, non esige alcun accertamento in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, ma postula soltanto l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e della probabile esistenza di un nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato, salva restando nel giudizio di liquidazione del quantum la possibilità di esclusione dell'esistenza stessa di un danno unito da rapporto eziologico con il fatto illecito (cfr. ex multis, Cass. 14/2/2019, n. 4318). La condanna generica, dunque, si profila come una mera “declaratoria iuris”, che postula come suo presupposto indefettibile l'accertamento di un fatto che il giudice ritenga, sulla base di un giudizio probabilistico, potenzialmente produttivo di danno, e potendo essere, di conseguenza, negata solo quando risulti in concreto provato che ogni danno astrattamente possibile è mancato e che non può configurarsi un rapporto di causalità tra il fatto illecito ed i dedotti effetti dannosi (cfr. Cass. 21/5/1997, n.
4511). Se ciò è vero, tuttavia, è pur vero che, nella fattispecie in esame, il Giudice penale non si è limitato a statuire solo sulla potenzialità dannosa del fatto addebitato al ma ha individuato specifiche voci di danno che in concreto Pt_1
sono derivate alle parti civili dal comportamento illecito del predetto, quantificandole per l'appunto nell'importo della provvisionale. In particolare, la somma de qua è stata determinata, come emerge dalla sentenza, in ragione degli esborsi sostenuti dalle parti civili a titolo di pagamento “dei macchinari mai pervenuti, dei lavori edili effettuati presso il laboratorio per l'allocazione di tali macchinari nonché per il calo di produzione necessariamente subito a causa della non piena utilizzabilità del laboratorio ove erano in corso le opere di ristrutturazione”.
Ora, anche se tale statuizione non è idonea al giudicato, è, tuttavia, innegabile che da tale pronuncia possano ricavarsi idonei elementi probatori in ordine alla sussistenza dei predetti danni, tenuto anche conto che il si è Pt_1
limitato ad una più che generica contestazione di tali specifici pregiudizi (v. comparsa di costituzione e risposta). Sul punto, infatti, va rilevato che, avendo lo stesso omesso il deposito della memoria n. 1) di cui all'art. 183 comma 6° c.p.c., le integrazioni contenute nella seconda memoria ex art. 183 comma 6° c.p.c., volte a specificare le circostanze di fatto per cui i suddetti danni sarebbero insussistenti, devono ritenersi tardive, essendo il contenuto di tale memoria di mera reazione alle iniziative avversarie (cfr. Cass. 14/9/2021, n. 24724). Pertanto, non avendo i convenuti nemmeno depositato la prima memoria ex art. 183 comma 6° c.p.c., è più che evidente che le suddette allegazioni erano ormai precluse al il Pt_1
quale con la memoria n. 2) avrebbe dovuto limitarsi alla sola indicazione dei mezzi di prova e delle produzioni documentali.
Tanto precisato, e tornando alla prova dei danni, dalla istruttoria svoltasi in sede dibattimentale è emerso innanzitutto un coinvolgimento diretto e pressante del nella gestione della società dei convenuti e del progetto finalizzato Pt_1 all'ottenimento dei fondi regionali ex Legge n. 598/2004, fino al punto di sostituirsi completamente ai predetti nella gestione economica e del personale dell'azienda. E' altresì emerso che i macchinari acquistati con i soldi dei coniugi presso la società di cui il era socio non furono mai consegnati, CP_1 Pt_1
come riferito sul punto dalla teste , la quale dichiarava che non Testimone_1
aveva mai svolto il compito di banconista come, invece, era previsto nel progetto oggetto di finanziamento, in quanto “le attrezzature ordinate non erano mai arrivate”. Analogamente il teste dichiarava che “i Testimone_2
macchinari ordinati presso la di non erano stati consegnati CP_3 Pt_1 all'acquirente”. Quanto ai lavori edili riguardanti il laboratorio della società dei convenuti, è emerso che furono dismessi i preesistenti impianti di produzione in attesa dell'arrivo dei nuovi macchinari (mai consegnati) ed intrapresi ingenti lavori di riammodernamento dei locali sotto la direzione del che Pt_1
approvava i preventivi e sceglieva le imprese, le quali eseguivano i lavori a spese dei e, spesso, li realizzavano non a regola d'arte (si vedano sul punto le CP_1
dichiarazioni dei testi , ed ). I Testimone_2 Tes_3 Testimone_4
testi hanno, poi, riferito anche di un calo di produzione dovuto agli ingenti interventi eseguiti nel laboratorio, che non consentivano di lavorare a pieno regime (vedasi sul punto le dichiarazioni della teste ). Significativa infine Tes_1
la testimonianza del teste il quale, nel verificare la Testimone_5
rendicontazione della pratica di finanziamento ex Legge n. 598794, pratica per la quale il aveva rivestito la qualifica di “responsabile del progetto”, Pt_1
accertava la totale insufficienza della documentazione amministrativa e scientifica presentata, che determinava la mancata erogazione della seconda tranches del finanziamento e l'obbligo di restituzione anche della prima tranches già erogata.
Quanto all'efficacia probatoria di tali accertamenti, va evidenziato che le prove assunte nel processo penale, delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione, ben possono essere utilizzate dal Giudice civile ai fini dell'autonomo accertamento degli ulteriori elementi costitutivi dell'illecito civile sui quali egli è chiamato ad indagare, con particolare riferimento al nesso causale, al danno risarcibile e all'elemento soggettivo civilistico (cfr. Cass. 10/5/2024, n.
12901; Cass. 25/1/2024, n. 2426).
Ne deriva, pertanto, alla stregua dei suindicati elementi probatori, non solo la prova dell'esistenza del danno, ma anche che la quantificazione dello stesso nella somma di € 75.000,00 di cui alla contestata provvisionale, rappresenta la soglia minima del pregiudizio patrimoniale concretamente sofferto dai convenuti, ove si considerino soltanto gli esborsi sostenuti per l'acquisto dei macchinari non ricevuti e per gli ingenti, quanto inutili, lavori di adeguamento del laboratorio, oltre al conseguente indebitamento dei coniugi quale emerge dalla CP_1
sentenza penale di condanna. Ne deriva che va, pertanto, rigettata la domanda, formulata dal di Pt_1
accertamento negativo del diritto dei convenuti al conseguimento della provvisionale.
Del pari va rigettata la domanda di compensazione parziale del credito risarcitorio vantato dai convenuti con il controcredito di circa € 400.000,00 che il assume di vantare nei loro confronti per asserite dazioni di danaro. Pt_1
Occorre premettere che secondo l'istante la prova del preteso controcredito risulterebbe “sia dalle dichiarazioni rese in udienza e raccolte nel verbali stenotipici;
sia dalle prove per tabulas costituite dalla fotocopia di assegni con- segnati ai Sigg. e ” che lo stesso, con la seconda memoria ex art. CP_1 CP_2
183 comma 6° c.p.c., si riservava di produrre in giudizio, avendone fatto richiesta all'archivio penale solo in data 14/7/2020.
Ebbene, a prescindere dall'irritualità di tale riserva – sarebbe stato onere del procurarsi detta documentazione entro il termine di maturazione delle Pt_1
preclusioni probatorie – e dal fatto che, in ogni caso, la suindicata documentazione non è stata depositata, neppure tardivamente, dal predetto, si deve osservare che dalla sentenza penale di condanna emerge un quadro probatorio del tutto sfavorevole alla tesi attorea. Infatti, il Giudice penale dopo avere dato atto del tentativo della difesa del di dimostrare con una serie Pt_1 innumerevoli di copie di assegni i pagamenti effettuati da quest'ultimo a compensazione delle spese sostenute dai coniugi evidenziava come CP_1 dall'istruttoria svoltasi fosse emerso che molti dei titoli tratti dalla provvista del furono restituiti dai creditori in quanto privi di copertura e pagati da Pt_1
e Sulla base di tali evidenze probatorie il Giudicante concludeva, CP_2 CP_1
quindi, che alcuna compensazione potesse operarsi tra tali assegni e le somme sborsate dalle parti civili l'acquisto dei macchinari e le altre spese sostenute in virtù del progetto oggetto di finanziamento.
Pertanto, nulla di diverso avendo aggiunto l'attore alle risultanze dell'istruttoria dibattimentale penale, la domanda di compensazione dallo stesso proposta non può che essere rigettata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e successive integrazioni.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da , con atto di citazione notificato in data Parte_1
12/9/2019, nei confronti di e così provvede: Controparte_1 CP_2
a) rigetta le domande;
b) condanna al pagamento, in favore dei convenuti, delle spese Parte_1 processuali, che liquida nella somma di € 9.142,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Napoli, 28/5/2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott.ssa Carla Sorrentini)
XI SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Carla Sorrentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 25514/2019 R.G.A.C., avente ad oggetto: azione di accertamento negativo, vertente
TRA
, rapp.to e difeso dall'avv. Alessandro D'Antona, in Parte_1
virtù di procura in calce all'atto di citazione.
ATTORE
E
e , rapp.ti e difesi dagli Controparte_1 CP_2
avv.ti Amedeo Chiantera, Ferdinando Di Nardo, Fausta Chiantera e Piera
Chiantera, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione depositata in data 21/10/2022 in sostituzione di precedente difensore.
CONVENUTI
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 10/2/2025 ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
conveniva in giudizio dinanzi all'adito Tribunale Parte_1 CP_1
e chiedendo:
[...] CP_2
-preliminarmente dichiararsi la prescrizione del diritto alla provvisionale per maturazione del termine breve;
- dichiararsi la nullità e/o l'illegittimità e, comunque, l'infondatezza della provvisionale per insussistenza delle voci di danno per le quali era stata disposta;
- dichiararsi l'infondatezza della provvisionale per effetto della parziale compensazione con i versamenti effettuati in favore dei convenuti;
- condannarsi i convenuti al pagamento delle spese di lite con attribuzione all'avvocato anticipatario. A sostegno della pretesa deduceva che il Tribunale di Napoli, V sezione penale, con sentenza n. 3595 del 11/7/2013 lo aveva condannato, tra l'altro al pagamento, in favore dei predetti convenuti, della somma di € 75.000,00 a titolo di provvisionale;
che tale statuizione era inidonea al passaggio in giudicato, atteso che la condanna generica di cui all'art. 539 c.p.p. necessitava di una liquidazione del danno da parte del giudice civile;
che dalla lettura della sentenza di primo grado emergeva che la provvisionale era stata riconosciuta in relazione ad alcune voci di danno che, con riferimento al quantum, erano destituite di fondamento;
che a fronte di un presunto danno di € 75.000,00, esso istante aveva versato ai convenuti circa € 400.000,00, che certamente compensavano l'importo della predetta provvisionale.
Radicatosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio Controparte_1
e che, resistendo alla domanda, ne chiedevano il rigetto in ragione CP_2
della sua dedotta infondatezza.
Non venivano articolate istanze istruttorie. Indi, la causa, in data
10/2/2025, all'esito del deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza, veniva riservata a sentenza, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
Così riassunti i termini della controversia, rileva il Tribunale che la domanda proposta è infondata e va rigettata.
In proposito giova evidenziare che, in base al contenuto degli atti introduttivi, il thema decidendum, verte sull'accertamento del diritto dei convenuti alla provvisionale liquidata a titolo risarcitorio, in loro favore, nell'ambito del giudizio penale svoltosi in danno dell'attore. In particolare, il Tribunale di Napoli ha dichiarato la responsabilità penale del in relazione al reato di cui Pt_1 all'art. 640 c.p. ed ha condannato lo stesso al risarcimento dei danni patiti dalle parti civili, da liquidarsi in separato giudizio, con riconoscimento di una provvisionale immediatamente esecutiva di € 75.000,00. Con sentenza della Corte
d'Appello è stata, quindi, dichiarata l'estinzione per prescrizione del reato, mentre sono state confermate le statuizioni civili contenute nella sentenza di primo grado, sentenza divenuta definitiva in conseguenza della dichiarata inammissibilità del ricorso per Cassazione.
Ciò posto, deve, preliminarmente, affermarsi l'ammissibilità dell'azione proposta, la quale, come detto, è volta all'accertamento negativo del danno derivante dal reato. In linea di principio, infatti, se la provvisionale è destinata, come si dirà infra, a rimanere indefinitamente efficace fino alla definitiva quantificazione del danno in sede civile, è allora gioco forza ritenere che il giudizio civile sul quantum possa non essere instaurato dal presunto danneggiato e possa dunque esserlo, in accertamento negativo e restituzione, dal presunto danneggiante (cfr. in tal senso, Cass. 14/3/2024, n. 6895). Del resto, è quanto accade nel caso del cautelare civile anticipatorio a strumentalità attenuata che rimane indefinitamente efficace, ma esposto al travolgimento anche attraverso l'eventuale giudizio di merito di accertamento negativo riguardo al diritto cautelato.
Tanto precisato, va rilevato, sempre in via preliminare, che il diritto alla provvisionale non si è estinto per intervenuta prescrizione. In primo luogo, occorre osservare che l'actio iudicati ex art. 2953 c.c. opera anche in relazione a una pronuncia definitiva di condanna generica emessa in sede penale e, in difetto di espressa limitazione contenuta in tale pronuncia, si estende a tutte le pretese risarcitorie comunque correlate al reato, senza possibilità di ritenere soggette al termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2947 c.c. pretese relative a danni che, sebbene non specificamente dedotti nell'atto di costituzione di parte civile, siano comunque conseguenti al reato (cfr. Cass. 14/2/2019, n. 4318).
Dunque, diversamente da quanto argomentato dall'attore, il termine di prescrizione per effetto dell'intervenuto giudicato è divenuto decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., in relazione a tutti i diritti di natura risarcitoria nascenti dal reato e, dunque, anche al diritto al pagamento della provvisionale. Aggiungasi, in ogni caso, che, essendo il decorso della prescrizione iniziato solo dopo la pronuncia della sentenza della Corte di Cassazione in data 13/10/2016 -- quando il fatto illecito è considerato dalla legge come reato, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno cagionato decorre dall'irrevocabilità della sentenza penale (cfr. Cass. 12/12/2024, n. 32069) – il diritto non sarebbe comunque, estinto nemmeno nella prospettiva, non condivisibile, della durata quinquennale del relativo termine.
Ciò posto, per assunto pacifico in giurisprudenza la condanna al pagamento di una provvisionale costituisce un provvedimento di natura parziale e provvisoria, che anticipa in sede penale la valutazione definitiva della sussistenza del danno e non fa stato per sua natura nel processo civile di liquidazione, ne è impugnabile per Cassazione, in quanto la sua efficacia è destinata ad essere travolta dalle statuizioni definitive sul risarcimento del danno (cfr. ex multis, Cass.
7/11/2022, n. 48891; Cass. 4/6/2004, n. 36760)
Discende da ciò che l'accertamento sulla esistenza e sulla entità del danno operato dal giudice penale non assurge ad “immutabile irretrattabilità, non diviene la legge del caso concreto, potendo essere sine tempore rimesso in discussione in un ordinario giudizio civile, ed anzi risultando suscettibile di restare travolto (o comunque superato) dagli esiti di quest'ultimo” (cfr. Cass.
14/3/2024, n. 6895).
E' vero, tuttavia, che, secondo i principi reiteratamente affermati in tema di risarcimento del danno derivante da reato, non è necessaria, ai fini della liquidazione della provvisionale, la prova dell'ammontare del danno stesso, ma è sufficiente la certezza della sua sussistenza sino all'ammontare della somma liquidata (Cass. pen. 22/3/2016, n. 39542; 14/6/2007, n. 46728)
Il tema della provvisionale è, poi, strettamente connesso a quello degli effetti della condanna generica al risarcimento dei danni, essendo la prima null'altro che un anticipazione della futura quantificazione, in sede civile, del danno. Ora, con specifico riferimento a tali effetti, si suole affermare che la condanna generica al risarcimento dei danni, contenuta nella sentenza penale, pur presupponendo che il giudice riconosca che la parte civile vi ha diritto, non esige alcun accertamento in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, ma postula soltanto l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e della probabile esistenza di un nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato, salva restando nel giudizio di liquidazione del quantum la possibilità di esclusione dell'esistenza stessa di un danno unito da rapporto eziologico con il fatto illecito (cfr. ex multis, Cass. 14/2/2019, n. 4318). La condanna generica, dunque, si profila come una mera “declaratoria iuris”, che postula come suo presupposto indefettibile l'accertamento di un fatto che il giudice ritenga, sulla base di un giudizio probabilistico, potenzialmente produttivo di danno, e potendo essere, di conseguenza, negata solo quando risulti in concreto provato che ogni danno astrattamente possibile è mancato e che non può configurarsi un rapporto di causalità tra il fatto illecito ed i dedotti effetti dannosi (cfr. Cass. 21/5/1997, n.
4511). Se ciò è vero, tuttavia, è pur vero che, nella fattispecie in esame, il Giudice penale non si è limitato a statuire solo sulla potenzialità dannosa del fatto addebitato al ma ha individuato specifiche voci di danno che in concreto Pt_1
sono derivate alle parti civili dal comportamento illecito del predetto, quantificandole per l'appunto nell'importo della provvisionale. In particolare, la somma de qua è stata determinata, come emerge dalla sentenza, in ragione degli esborsi sostenuti dalle parti civili a titolo di pagamento “dei macchinari mai pervenuti, dei lavori edili effettuati presso il laboratorio per l'allocazione di tali macchinari nonché per il calo di produzione necessariamente subito a causa della non piena utilizzabilità del laboratorio ove erano in corso le opere di ristrutturazione”.
Ora, anche se tale statuizione non è idonea al giudicato, è, tuttavia, innegabile che da tale pronuncia possano ricavarsi idonei elementi probatori in ordine alla sussistenza dei predetti danni, tenuto anche conto che il si è Pt_1
limitato ad una più che generica contestazione di tali specifici pregiudizi (v. comparsa di costituzione e risposta). Sul punto, infatti, va rilevato che, avendo lo stesso omesso il deposito della memoria n. 1) di cui all'art. 183 comma 6° c.p.c., le integrazioni contenute nella seconda memoria ex art. 183 comma 6° c.p.c., volte a specificare le circostanze di fatto per cui i suddetti danni sarebbero insussistenti, devono ritenersi tardive, essendo il contenuto di tale memoria di mera reazione alle iniziative avversarie (cfr. Cass. 14/9/2021, n. 24724). Pertanto, non avendo i convenuti nemmeno depositato la prima memoria ex art. 183 comma 6° c.p.c., è più che evidente che le suddette allegazioni erano ormai precluse al il Pt_1
quale con la memoria n. 2) avrebbe dovuto limitarsi alla sola indicazione dei mezzi di prova e delle produzioni documentali.
Tanto precisato, e tornando alla prova dei danni, dalla istruttoria svoltasi in sede dibattimentale è emerso innanzitutto un coinvolgimento diretto e pressante del nella gestione della società dei convenuti e del progetto finalizzato Pt_1 all'ottenimento dei fondi regionali ex Legge n. 598/2004, fino al punto di sostituirsi completamente ai predetti nella gestione economica e del personale dell'azienda. E' altresì emerso che i macchinari acquistati con i soldi dei coniugi presso la società di cui il era socio non furono mai consegnati, CP_1 Pt_1
come riferito sul punto dalla teste , la quale dichiarava che non Testimone_1
aveva mai svolto il compito di banconista come, invece, era previsto nel progetto oggetto di finanziamento, in quanto “le attrezzature ordinate non erano mai arrivate”. Analogamente il teste dichiarava che “i Testimone_2
macchinari ordinati presso la di non erano stati consegnati CP_3 Pt_1 all'acquirente”. Quanto ai lavori edili riguardanti il laboratorio della società dei convenuti, è emerso che furono dismessi i preesistenti impianti di produzione in attesa dell'arrivo dei nuovi macchinari (mai consegnati) ed intrapresi ingenti lavori di riammodernamento dei locali sotto la direzione del che Pt_1
approvava i preventivi e sceglieva le imprese, le quali eseguivano i lavori a spese dei e, spesso, li realizzavano non a regola d'arte (si vedano sul punto le CP_1
dichiarazioni dei testi , ed ). I Testimone_2 Tes_3 Testimone_4
testi hanno, poi, riferito anche di un calo di produzione dovuto agli ingenti interventi eseguiti nel laboratorio, che non consentivano di lavorare a pieno regime (vedasi sul punto le dichiarazioni della teste ). Significativa infine Tes_1
la testimonianza del teste il quale, nel verificare la Testimone_5
rendicontazione della pratica di finanziamento ex Legge n. 598794, pratica per la quale il aveva rivestito la qualifica di “responsabile del progetto”, Pt_1
accertava la totale insufficienza della documentazione amministrativa e scientifica presentata, che determinava la mancata erogazione della seconda tranches del finanziamento e l'obbligo di restituzione anche della prima tranches già erogata.
Quanto all'efficacia probatoria di tali accertamenti, va evidenziato che le prove assunte nel processo penale, delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione, ben possono essere utilizzate dal Giudice civile ai fini dell'autonomo accertamento degli ulteriori elementi costitutivi dell'illecito civile sui quali egli è chiamato ad indagare, con particolare riferimento al nesso causale, al danno risarcibile e all'elemento soggettivo civilistico (cfr. Cass. 10/5/2024, n.
12901; Cass. 25/1/2024, n. 2426).
Ne deriva, pertanto, alla stregua dei suindicati elementi probatori, non solo la prova dell'esistenza del danno, ma anche che la quantificazione dello stesso nella somma di € 75.000,00 di cui alla contestata provvisionale, rappresenta la soglia minima del pregiudizio patrimoniale concretamente sofferto dai convenuti, ove si considerino soltanto gli esborsi sostenuti per l'acquisto dei macchinari non ricevuti e per gli ingenti, quanto inutili, lavori di adeguamento del laboratorio, oltre al conseguente indebitamento dei coniugi quale emerge dalla CP_1
sentenza penale di condanna. Ne deriva che va, pertanto, rigettata la domanda, formulata dal di Pt_1
accertamento negativo del diritto dei convenuti al conseguimento della provvisionale.
Del pari va rigettata la domanda di compensazione parziale del credito risarcitorio vantato dai convenuti con il controcredito di circa € 400.000,00 che il assume di vantare nei loro confronti per asserite dazioni di danaro. Pt_1
Occorre premettere che secondo l'istante la prova del preteso controcredito risulterebbe “sia dalle dichiarazioni rese in udienza e raccolte nel verbali stenotipici;
sia dalle prove per tabulas costituite dalla fotocopia di assegni con- segnati ai Sigg. e ” che lo stesso, con la seconda memoria ex art. CP_1 CP_2
183 comma 6° c.p.c., si riservava di produrre in giudizio, avendone fatto richiesta all'archivio penale solo in data 14/7/2020.
Ebbene, a prescindere dall'irritualità di tale riserva – sarebbe stato onere del procurarsi detta documentazione entro il termine di maturazione delle Pt_1
preclusioni probatorie – e dal fatto che, in ogni caso, la suindicata documentazione non è stata depositata, neppure tardivamente, dal predetto, si deve osservare che dalla sentenza penale di condanna emerge un quadro probatorio del tutto sfavorevole alla tesi attorea. Infatti, il Giudice penale dopo avere dato atto del tentativo della difesa del di dimostrare con una serie Pt_1 innumerevoli di copie di assegni i pagamenti effettuati da quest'ultimo a compensazione delle spese sostenute dai coniugi evidenziava come CP_1 dall'istruttoria svoltasi fosse emerso che molti dei titoli tratti dalla provvista del furono restituiti dai creditori in quanto privi di copertura e pagati da Pt_1
e Sulla base di tali evidenze probatorie il Giudicante concludeva, CP_2 CP_1
quindi, che alcuna compensazione potesse operarsi tra tali assegni e le somme sborsate dalle parti civili l'acquisto dei macchinari e le altre spese sostenute in virtù del progetto oggetto di finanziamento.
Pertanto, nulla di diverso avendo aggiunto l'attore alle risultanze dell'istruttoria dibattimentale penale, la domanda di compensazione dallo stesso proposta non può che essere rigettata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e successive integrazioni.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da , con atto di citazione notificato in data Parte_1
12/9/2019, nei confronti di e così provvede: Controparte_1 CP_2
a) rigetta le domande;
b) condanna al pagamento, in favore dei convenuti, delle spese Parte_1 processuali, che liquida nella somma di € 9.142,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Napoli, 28/5/2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott.ssa Carla Sorrentini)