Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 16/04/2025, n. 734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 734 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Seconda
In persona del Dott. Alfonso Piccialli, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di primo grado iscritta al n.1685 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022
TRA
e rapp.ti e difesi congiuntamente Parte_1 Parte_2
e disgiuntamente dagli Avv.ti Domenico Turiano e Giovanni Sillitti, giusta delega in atti;
-Attori opponenti-
E
la (anche a mezzo della S.r.l. Kruk Italia n.q. di sua Controparte_1
procuratrice), rapp.ta e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti
Raffaele Zurlo ed Andrea Ornati, giusta procura in atti;
-Convenuta opposta-
OGGETTO: opposizione avverso decreto ingiuntivo n. 1498/2021 R.G. n.
3451/2021 del 17.08.2021, emesso in data 16.08.2021 e notificato il
12.02.2022;
CONCLUSIONI: all'udienza in trattazione scritta del 21.01.2025, le parti concludevano come da rispettivi scritti difensivi e note depositate.
FATTO E DIRITTO
€45.088,78, (di cui 24.489,91 per debito in quota capitale ed 20.598,87 per interessi moratori), oltre interessi al tasso legale maturandi sulla sola quota capitale con decorrenza dalla data della diffida sino al saldo effettivo oltre ad
€ 700,00 per compenso, 286,00 per esborsi ed oneri come per legge, nei confronti dei i Sigg.ri e nelle Parte_1 Parte_2
rispettive qualità di debitore e di garante, in virtù del rapporto contrattuale di cui al n. 375598, avente ad oggetto il finanziamento per credito al consumo di € 30.000,00 (trentamila/00).
Nel proporre opposizione gli opponenti contestavano: (i) l'inefficacia del ricorso e del decreto ingiuntivo notificato per tardività della notifica, ai sensi dell'art. 644 c.p.c.; (ii) la discrepanza tra la sorte capitale del credito e l'importo ingiunto, assumendo necessaria la verifica dell'importo richiesto a titolo di interessi, in considerazione dell'art. 1815 c.c.; (iii) la nullità contrattuale per: violazione dell'art.124 commi 2 lett. a), b) e c), e comma 3
T.U.B in virtù dell'assenza di descrizione analitica di specificità, così ritenendo la somma richiesta sprovvista della indicazione di destinazione delle somme;
(iv) mancata specifica dell'oggetto riferito al prezzo d'acquisto esposto per €30.000,00; (v) la mancata indicazione della cadenza delle rate previste per la restituzione dell'importo finanziato, così determinandosi l'indeterminatezza della scadenza del rateizzo;
(vi) la mancanza delle firme della banca finanziante;
(vii) l'illeggibilità delle condizioni generali di contratto ed in ogni caso, la violazione dell'art. 1341, comma 2 c.c.; la mancata comunicazione della messa in sofferenza. Pertanto chiedeva: in via preliminare, l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 644
c.p.c., nel merito l'accertamento della carenza dei requisiti di forma e contenuto del contratto di finanziamento e, pertanto, dichiararsi la sua nullità; ulteriormente, nel merito, la revoca del decreto ingiuntivo previa declaratoria di vessatorietà della clausola di determinazione degli interessi e delle penali perché posta in violazione degli artt. 1346-1418-1419 c.c., oltre che per la violazione degli artt. 1283 e 1284 c.c., per la violazione dell'art. 1322 e per la violazione dell'art. 9 co.3 L. 192/1998; ulteriormente, nel merito, chiedeva sostituire il tasso d'interesse legale a quello applicato perché anatocistico;
ed, in ulteriore subordine, annullare gli effetti anatocistici per effetto dell'applicazione del piano di ammortamento alla francese.
Costituitosi, il convenuto contestava la carenza di legittimazione della
[...]
per essere subentrata nella posizione creditoria a seguito di CP_1 un'operazione di cartolarizzazione ai sensi degli artt. 1 e 4 della Legge
n.130/1999, ritualmente pubblicata in G.U. ai sensi dell'art.58; l'invalidità del decreto ingiuntivo opposto per inefficacia di cui all'art. 644 c.p.c., asserendo l'ammissibilità della domanda di accertamento del credito riproposta nel corso del giudizio scaturito dall'opposizione, con conseguente obbligo del giudice di pronunciarsi sul merito della pretesa creditoria;
l'onere in capo all'opposto di esperire il procedimento di mediazione prospettando detto onere in capo all'opponente; l'indeterminatezza del decreto ingiuntivo opposto in quanto, pur redatto in modo sommario, accompagnato dai documenti previsti ai sensi dell'art. 634, 635 e 636 c.p.c.; la necessità di messa in morta vertendo l'oggetto della domanda su un credito nascente da un contratto di finanziamento ed affermando che era stata contestata la decadenza dal beneficio del termine con missiva inviata a mezzo di lettera raccomandata che, pur non ricevuta, doveva dirsi perfezionata con conoscenza legale dei debitori;
la nullità per difetto di forma per non essere stata mai contestata prima del giudizio di opposizione ed, inoltre, per aver avuto esecuzione il contratto di finanziamento, con pagamento di parte delle rate da parte dei debitori;
la carenza dell'oggetto del contratto in quanto il contratto di finanziamento ben evidenziava che la somma erogata era destinata a estinguere precedenti finanziamenti;
la nullità delle clausole relative agli interessi compensativi per essere la deduzione svolta generica e per non essere, l'odierna creditrice, legittimata passava nelle pretese restitutorie dei debitori fondate su vizi genetici del contratto, sostenendo, inoltre, che non potesse applicarsi la norma di cui all'art. 1815 c.c. alla fattispecie perché al momento della stipula gli interessi non superavano il tasso soglia previsto dalla Legge n. 108/1996, non rilevando eventuali successivi superamenti;
la nullità delle clausole relative agli interessi moratori in quanto il contratto, sottoscritto in data 07.04.2009, poteva contenere la convenzione del tasso di mora come pattuito, ai sensi del D.M. del 25 Marzo
2003; il cumulo dei tassi di interesse con le altre voci di costo contemplate nel contratto, ai fini del calcolo del tasso effettivo globale;
la violazione di obblighi informativi per illeggibilità delle clausole per essere la contestazione all'obbligo informativo tardiva e per non aver, i debitori, adoperato l'ordinaria diligenza alla firma del contratto, avendo l'onere di vigilare quanto a loro sottoposto per la sottoscrizione. Pertanto chiedeva, in via preliminare, concedersi la provvisoria esecuzione del d.i. opposto e, nel merito, il rigetto dell'opposizione con condanna degli opponenti al pagamento della somma ingiunta, oltre spese di giudizio, come per legge.
All'udienza del 24.01.2023 il Giudice Dott. Alfonso Piccialli, dava atto dell'inefficacia del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art 644 c.p.c., pertanto non autorizzava l'esecuzione provvisoria del d.i. e concedeva a parte opposta termine di legge per introdurre la procedura di mediazione, rinviando l'udienza in modalità scritta al 13.07.2023, all'esito della quale, verificato il deposito di verbale negativo di mediazione, concedeva termini di cui all'art. 183, 6° co. c.p.c., e rinviava l'udienza di ammissione dei mezzi istruttori all'udienza, in modalità scritta del 27.02.2024, con termine per note sino all'udienza.
All'esito dell'istruttoria, il Giudice, con provvedimento del 28.02.2024, ritenuta la causa di natura documentale, rinviava per la precisazione delle conclusioni alla successiva, in modalità scritta, del 21.01.2025, con termine per note sino a detta udienza, all'esito della quale tratteneva la causa in decisione, concedendo termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Le parti concludevano come da rispettivi scritti difensivi depositati.
L'opposizione va rigettata ed il decreto ingiuntivo confermato integralmente, per i seguenti motivi.
In limine litis va precisato che con l'opposizione a decreto ingiuntivo si determina un nuovo giudizio a cognizione piena, avente ad oggetto l'accertamento del credito, sia in riferimento all'an che al quantum debeatur
(cfr. SS.UU. n. 26128/2010, secondo la quale: “l'opposizione a decreto ingiuntivo non è un'azione d'impugnazione del decreto stesso, volta a farne valere i vizi, ovvero originari ragioni di invalidità, ma piuttosto rimedio volto ad instaurare un ordinario giudizio di cognizione, finalizzato all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex artt. 633 e 638 c.p.c.. Ciò detto, occorre esaminare l'eccezione preliminare d'inefficacia del d.i. emesso, perché notificato oltre il termine di cui all'art. 644 c.p.c..
L'eccezione è fondata e determina l'inefficacia del decreto ingiuntivo, nei termini che seguono. Occorre evidenziare che l'inefficacia del d.i. è vizio attinente all'irregolarità procedurale del procedimento di ingiunzione che, pur ritualmente contestata con l'opposizione de quo (cfr. Cass. Civ. Sent. n.
36496/2021), non determina, in re ipsa, l'invalidità ovvero la nullità del decreto ingiuntivo opposto, potendo al più costituire motivo per l'elusione delle spese liquidate in fase monitoria, all'esito della verifica della pretesa monitoria, ribadita dal creditore nel giudizio a cognizione piena (cfr. Cass.
Civ. Sent. n. 951/2013, per la quale: “La notificazione del decreto ingiuntivo oltre il termine di quaranta giorni dalla pronuncia comporta, ai sensi dell'art.
644 c.p.c., l'inefficacia del provvedimento, vale a dire rimuove l'intimazione di pagamento con esso espressa e osta al verificarsi delle conseguenze che
l'ordinamento vi correla, ma non tocca, in difetto di previsione in tal senso, la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale;
ne deriva che, ove su detta domanda si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta (in senso sostanziale), la quale eccepisca quell'inefficacia, il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il potere-dovere non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione (con le implicazioni in ordine alle spese della fase monitoria), ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente.”
Nel caso di specie, pur dovendosi prendere atto della notifica tardiva del decreto ingiuntivo, oltre il termine di gg 60 di cui all' art. 644 cpc deve dichiararsi l' inefficacia del provvedimento monitorio, con necessità comunque di valutare nel merito la fondatezza della domanda.
Passando all'esame della doglianza in merito alla discrepanza tra la sorte capitale del credito e l'importo ingiunto, deve rilevarsi che tale eccezione risulta del tutto generica e quindi inammissibile in quanto non suffragata dal alcun conteggio e/o valutazione tecnica (di parte) che possa assumere valore di indizio al fine di consentire il vaglio dell'eccezione, anche a mezzo ctu.
Deve rilevarsi, infatti, che il convenuto si limita a rilevare una discrepanza tra il totale ingiunto e la quota capitale, sostenendo che la differenza, richiesta a titolo di interesse, necessiti di verifica “con propria ctp o in richiesta di ctu”
(cfr. atto di citazione opponente, pag.2 di 5).
Si osserva, che nonostante la contestazione di illegittima applicazione d'interessi usurari costituisca questione di diritto rilevabile d'ufficio, ciò non esonera la parte che spiega l'eccezione di introdurre gli elementi necessari a permettere di valutare la dedotta eccezione così da imporre l'ingresso di un approfondimento istruttorio mediante la consulenza tecnica d'ufficio, il cui espletamento presenterebbe, in caso contrario, carattere meramente esplorativo (Cfr. Cass. Civ. sent. n.350/2013); specialmente laddove venga in contestazione il superamento del tasso soglia, viene in risalto l'onere di evidenziare in che termini e per quali interessi e costi sia avvenuto il superamento (conf. Tribunale di Roma n. 2834 del 7/02/2020). Valutato, pertanto, che l'allegazione non consente il mero rilievo officioso e con esso,
l'ammissione di un accertamento tecnico d'ufficio in modalità percipiente perché, come detto, totalmente esplorativo, l'eccezione va respinta.
In riferimento all'eccezione di nullità contrattuale per violazione dell'art.124 commi 2 lett. a), b) e c), e comma 3 T.U.B , si rileva quanto segue. Pur non essendo esplicitato, l'opponente richiede di fare applicazione, si evince, della precedente formulazione della normativa vigente, in quanto, si deduce, ratio temporis applicabile, stante la stipula del contratto di finanziamento riferibile al 7.04.2009, ovvero nel periodo di vigenza del D.Lgs. n. 385 del 1/09/1993, solo successivamente modificata con il D.lgs. 141 del 23 Agosto 2010.
Orbene, in particolare si duole dell'assenza di specifica descrizione analitica dei beni e servizi nei confronti dei quali il contratto di finanziamento per credito al consumo è destinato a costituire provvista.
Va rilevato, sul punto, che l'opposta ha idoneamente provato che il contratto stipulato tra le parti aveva quale motivo il ripiano di esposizioni debitorie, anche nei confronti di soggetti terzi, con la produzione di (i) missiva a firma del debitore Sig. con la quale si dava mandato irrevocabile Parte_1 per l'estinzione dei finanziamenti nn.: 2270751200, per il residuo di €
9.448,19, nei confronti della;
450689, per il residuo di € Parte_3
2.986,78, nei confronti della Sigla Credit;
62000048211, per il residuo di €
5.399,17, nei confronti della Ge Money, richiedendo al contempo di bonificare il residuo su altro conto corrente, di cui indicava le coordinate IBAN (presumibilmente allo stesso riferibile); (ii) missiva di risposta del 9 aprile 2020, con la quale veniva comunicato che l'avvenuta stampa di assegno per € 20.475,69 era da considerarsi “per estinzione anticipata dei finanziamenti…”; oltre che (iii) distinte di bonifici, il cui cumulo delle somme corrispondeva all'importo oggetto degli assegni su detti (cfr. doc. n.8, fascicolo parte opponente).
Pertanto l'eccezione va respinta, emergendo dal giudizio piena prova della causa funzionale del contratto di finanziamento di credito al consumo, avente, pacificamente, ad oggetto l'estinzione di altre esposizioni debitorie.
All'uopo va, in ogni caso, rilevato che nel contratto di finanziamento non era prevista alcuna clausola contrattuale volta all'univoca destinazione della somma erogata che, pertanto, potesse incidere sulla causa del contratto, rendendo superflua l'indicazione, ritenuta dall'opponente motivo di nullità.
Ulteriormente infondata è l'eccezione svolta per l'assenza di specifica dell'oggetto riferito al prezzo d'acquisto esposto per €30.000,00, come anche quella avente ad oggetto la mancata indicazione della cadenza delle rate previste per la restituzione dell'importo finanziato.
Ciò, in quanto negli atti prodotti (cfr. doc. n. 8, fascicolo parte opposta) viene data evidenza dell'importo finanziato (€ 30.000,00), della data di erogazione
(il 09.04.2009) e della scadenza della prima rata (il 09.05.2009), oltre che l'importo delle rate (432,50) e il numero (120); pertanto, è facilmente desumibile, da detti elementi, la cadenza mensile delle rate di rimborso della somma erogata.
Passando all'esame della doglianza per l'illeggibilità delle condizioni generali di contratto e per la violazione dell'art. 1341, comma 2 c.c., queste, potendosi trattare unitariamente, devono dirsi, entrambe, del tutto pretestuose e pertanto vanno respinte in quanto, le condizioni contrattuali sono evidenti e non sussiste la celata vessatorietà delle clausole contrattuali perché quest'ultime sono state specificamente accettate a mezzo di apposizione della doppia sottoscrizione, sia dal debitore che dal garante.
In merito all'assenza di messa in mora si rileva che anche questa doglianza è infondata.
L'opposta ha infatti prodotto, il sollecito di pagamento, di cui vi è prova di ricezione, citante il numero di rate scadute e non pagate (n.10 rate), con richiesta di pagamento del complessivo importo dovuto, alla data dell'invio
(cfr. doc. n.5, fascicolo parte opposta). Sicché, memori della costante giurisprudenza in tema, la su detta circostanza costituisce valida espressione della volontà del volersi avvalere della decadenza dal beneficio del termine, ai sensi dell'art. 1186 c.c. (cfr. Cass. civ. n. 11437/2022, Cass. civ. n.
2411/2022, Cass. civ. n. 20042/2020, Cass. civ. n. 12126/2008).
Va, ulteriormente, rigettata l'eccezione di assenza di sottoscrizione del contratto da parte della mutuante, in quanto circostanza non idonea alla dichiarazione di nullità del contratto di finanziamento per aver avuto pacifica esecuzione il rapporto sino all'insolvenza, incontestata, della parte mutuataria. Giova, sul punto, ricordare che la diffusa giurisprudenza di merito, alla quale questo giudicante intende conformarsi, ha dato sovente seguito ai principi di diritto espressa dalla Suprema Corte, con la Sent.
n.4564/2012, così ritenendo non conforme al principio di buona fede contrattuale nell'esecuzione del contratto il comportamento del contraente
(cliente) che approfitti, abusandone, di una posizione contrattuale oggetto di particolare protezione da parte del legislatore di settore, prima dando esecuzione, anche per anni, al contratto bancario dallo stesso sottoscritto e poi invocando in giudizio la nullità del medesimo contratto, stipulato utilizzando modelli predisposti dalla banca, in ragione della mancanza della firma della banca medesima (cfr. Trib. Torino sent. n. 21506/2011 est. Zappasodi, e conf.
Trib. Milano sent. n.14268/2013).
Da ciò consegue che il requisito della forma scritta del contratto, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) deve ritenersi rispettato quando il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al correntista.
Ai fini della validità del negozio giuridico è, pertanto, sufficiente che vi sia la sottoscrizione del cliente e non anche quella della la cui accettazione CP_2
può essere desunta alla stregua di comportamenti concludenti (cfr. Cassazione
Sezione Unite n. 898/2018) .
Va, inoltre, respinta l'eccezione di parte opponente per l'assenza di un piano di ammortamento, ovvero quella volta ad indicare il piano di ammortamento alla francese quale indice dell'indeterminabilità dell'oggetto del contratto. Sul punto, si osserva, che in riferimento alla mancanza di un piano di ammortamento, l'assenza di quest'ultimo non determina alcun vizio del contratto di finanziamento laddove, dagli elementi riscontrabili nel contratto, possa comunque raggiungersi la contezza necessaria rispetto all'esatto importo costituente la rata, al tasso di interesse applicato, nonché alla modalità di calcolo degli interessi pattuiti;
tutti elementi che risultano dal contratto prodotto (cfr. Cass. Civ. Sent. n. 12922/2020, Trib. Milano Sent. n.
4974/2021 del 11/06/2021).
In riferimento, invece, alla doglianza sulla modalità di calcolo degli interessi
(ammortamento alla francese), deve evidenziarsi che anche la recente giurisprudenza di legittimità ha escluso la tesi per la quale l'applicazione del piano di ammortamento alla francese sia di per sé vizio di indeterminatezza dell'oggetto del contratto e, alle volte, possa portare alla nullità parziale del contratto per violazione della trasparenza delle condizioni contrattuali, componendo così il contrasto giurisprudenziale e concludendo in favore della determinabilità dell'oggetto e, quindi, piena validità del contratto, laddove lo stesso contenga determinati indicazioni: importo erogato, durata del prestito, periodicità del rimborso e tasso d'interesse predeterminato;
elementi tutti presenti nella fattispecie de quo (cfr. Cassazione Sezioni Unite 20 maggio
2024, n. 15130).
In ultimo si rileva che non può trovare vaglio la contestazione di parte opponente in merito alla nullità del contratto per violazione della disciplina consumeristica, perché spiegata solo in seguito allo spirare delle preclusioni assertive e probatorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. (cfr. Tribunale di
Reggio Emilia, Giudice dott. Gianluigi Morlini, Sentenza del 14-06-2012 n.
1134, secondo il quale “nell'ambito di un processo a preclusioni rigide quale quello vigente nel nostro ordinamento […], non può essere revocato in dubbio il principio a tenore del quale il diritto alla prova può essere esercitato solo relativamente a fatti tempestivamente allegati;
e quindi relativamente a fatti dedotti prima dello spirare delle preclusioni assertive, oggi pacificamente individuate nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1
c.p.c.”, conf. Tribunale Di Ancona, Sentenza n. 1536/2023 del 14-11-2023).
Ciò in quanto, pur trattandosi di –un'invocata– nullità di protezione, la qualità di consumatore di parte opponente andava allegata entro il su detto termine perentorio. Diversamente argomentando si condurrebbe ad una violazione del principio del contraddittorio, in quanto l'opposto non è stato nelle condizioni di poter replicare e contestare l'altrui – prospettata – qualità di consumatore.
Per quanto rilevato, valutato e dedotto, l'opposizione va integralmente respinta.
Le spese di giudizio, seguono la soccombenza e pertanto vanno poste a carico dell'opponente.
P.Q.M.
Il Giudice Dott. Alfonso Piccialli, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione, istanza e deduzione disattesa:
Dichiara l' inefficacia del decreto ingiuntivo opposto;
- Nel merito rigetta l'opposizione e per l'effetto condanna gli opponenti al pagamento della somma di €45.088,78, (di cui 24.489,91 per debito in quota capitale ed 20.598,87 per interessi moratori), oltre interessi al tasso legale maturandi sulla sola quota capitale con decorrenza dalla data della diffida sino al saldo effettivo i, n favore di parte opposta;
- condanna i Sigg.ri e in solido tra Parte_1 Parte_2
loro, al pagamento delle spese di lite in favore della che Controparte_1 liquida in € 2.540,00, oltre oneri ed accessori come per legge.
Latina, 16.04.2025 Il Giudice
Dott. Alfonso Piccialli