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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 20/11/2025, n. 1623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1623 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
R. G. 1694/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI SEZIONE LAVORO
nella persona del giudice Riccardo Ariu, all'esito dell'udienza del 19.11.2025, sostituita dal deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato ai sensi dell'art.429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1694 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili per l'anno 2025, resa tra:
c.f. , nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa giusta delega allegata al ricorso dall'avv. Giacomo Melis, presso il cui studio in Cagliari, via Ponchielli 3, ha eletto domicilio, e dall'avv. Marco Buonomo Parte attrice Contro
, C. F. Controparte_1
, con sede in Roma alla Via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso nel presente giudizio, in virtù di procura generale alle liti a firma del dott. Repertorio n.37875 Raccolta n.7313, Persona_1 del 22.3.2024, dagli avv.ti Alessandro Doa e Stefania Sotgia, appartenenti all'avvocatura interna dell'ente, elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale dell'Ente, sito in Cagliari, via Delitala 2 E contro
Controparte_2
( ), con sede in Roma, Via G. Grezar n. 14, in persona del legale P.IVA_2 rappresentante in carica e per esso di , in forza di procura a rogito Dr. Controparte_3
, notaio in Roma, rep.181515, racc. 12772, elettivamente domiciliata Persona_2 in Cagliari, nella via Verdi n. 15, presso lo studio dell'Avvocato Tiziana Frongia, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta Parti convenute MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3
ha proposto opposizione avverso l'Intimazione di pagamento n. Parte_1
02520259001796906000, notificatale il 2.4.2025, con la quale le è stato richiesto il pagamento dell'importo di cui agli avvisi di addebito n. 32520160000350312000, n. 32520160003125752000, n. 32520170001591538000, n.32520180001055757000, n. 32520180004027111000, n. 32520190001240932000, n. 32520210001072985000, n. 32520220001560414000, n. 32520220004077070000, n. 32520230002052077000, pari ad € 37.710,61. A sostegno dell'opposizione ha eccepito la prescrizione dei crediti Parte_1 previdenziali, deducendo la mancata notifica degli avvisi di addebito posti a fondamento dell'intimazione di pagamento. Dopo la costituzione delle parti convenute e con le ultime note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., l'opponente ha rinunciato alla domanda (così precisando la propria volontà a dispetto della originaria ambigua contemporanea rinuncia agli atti del giudizio e alla domanda). Per tale ragione, al tribunale non resta che dichiarare la cessazione della materia del contendere. Al riguardo, è appena il caso di rilevare come la Suprema Corte a Sezioni Unite (cfr. sent. SS.UU. n. 1048 del 9.6/28.9.2000) abbia avuto modo di sottolineare il principio per cui la cessazione della materia del contendere costituisce una ipotesi di estinzione del processo - creata dalla prassi giurisprudenziale ed applicata in ogni fase e grado del giudizio - da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta venga meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. La giurisprudenza di legittimità ha poi precisato che “La cessazione della materia del contendere - che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile (trovando nell'ordinamento positivo un suo esplicito riferimento solo nell'art. 23, ultimo comma, della legge n. 1034 del 1971, istitutiva dei T.A.R.) - costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio e deve essere dichiarata dal giudice allorquando i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento - ovvero della sopravvenuta caducazione - della situazione sostanziale oggetto della controversia” (Sentenza n.26351 del 05/12/2005), e che “Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale” (Sentenza n. 271 del 11/01/2006; Sentenza n. 14775 del 02/08/2004). In ordine alla specifica fattispecie della rinuncia all'azione o alla domanda, la Cassazione ha precisato che “La rinuncia all'azione, diversamente dalla rinuncia agli pagina 2 di 3 atti del giudizio, non richiede l'accettazione della controparte, estingue l'azione, determina la cessazione della materia del contendere e comporta che le spese del processo devono essere poste a carico del rinunciante” (cfr. tra le tante, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 18255 del 10/09/2004). Pertanto, le spese del giudizio devono essere poste a carico dell'opponente. Possono essere compensate al riguardo le spese della fase istruttoria, limitata alla mera partecipazione ad udienze interlocutorie funzionali in cui non è stata svolta alcun'altra attività difensiva che quella di prendere atto della rinuncia alla domanda e alla fase decisionale, rispetto alla quale, proprio lo sbocco della causa non ha determinato lo svolgimento di attività difensive di effettiva e rilevante portata. Per le fasi introduttiva e di studio le spese possono essere liquidate secondo i minimi di tabella, considerata la estrema semplicità delle questioni trattate e tenuto conto che l'unica questione rilevante ai fini della decisione, di matrice meramente documentale, è stata attinente alla prescrizione eccepita in ragione dell'erronea convinzione della mancata notifica degli avvisi di addebito.
Per Questi Motivi
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- dichiara cessata la materia del contendere e condanna l'opponente a rifondere alle altre parti le spese del giudizio, che si liquidano per ciascuna in euro 1.500,00 per compenso al difensore, oltre spese generali, cpa ed iva, dovute come per legge.
Cagliari, 20.11.2025
Il giudice
dott. Riccardo Ariu
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI SEZIONE LAVORO
nella persona del giudice Riccardo Ariu, all'esito dell'udienza del 19.11.2025, sostituita dal deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato ai sensi dell'art.429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1694 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili per l'anno 2025, resa tra:
c.f. , nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa giusta delega allegata al ricorso dall'avv. Giacomo Melis, presso il cui studio in Cagliari, via Ponchielli 3, ha eletto domicilio, e dall'avv. Marco Buonomo Parte attrice Contro
, C. F. Controparte_1
, con sede in Roma alla Via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso nel presente giudizio, in virtù di procura generale alle liti a firma del dott. Repertorio n.37875 Raccolta n.7313, Persona_1 del 22.3.2024, dagli avv.ti Alessandro Doa e Stefania Sotgia, appartenenti all'avvocatura interna dell'ente, elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale dell'Ente, sito in Cagliari, via Delitala 2 E contro
Controparte_2
( ), con sede in Roma, Via G. Grezar n. 14, in persona del legale P.IVA_2 rappresentante in carica e per esso di , in forza di procura a rogito Dr. Controparte_3
, notaio in Roma, rep.181515, racc. 12772, elettivamente domiciliata Persona_2 in Cagliari, nella via Verdi n. 15, presso lo studio dell'Avvocato Tiziana Frongia, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta Parti convenute MOTIVI DELLA DECISIONE
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ha proposto opposizione avverso l'Intimazione di pagamento n. Parte_1
02520259001796906000, notificatale il 2.4.2025, con la quale le è stato richiesto il pagamento dell'importo di cui agli avvisi di addebito n. 32520160000350312000, n. 32520160003125752000, n. 32520170001591538000, n.32520180001055757000, n. 32520180004027111000, n. 32520190001240932000, n. 32520210001072985000, n. 32520220001560414000, n. 32520220004077070000, n. 32520230002052077000, pari ad € 37.710,61. A sostegno dell'opposizione ha eccepito la prescrizione dei crediti Parte_1 previdenziali, deducendo la mancata notifica degli avvisi di addebito posti a fondamento dell'intimazione di pagamento. Dopo la costituzione delle parti convenute e con le ultime note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., l'opponente ha rinunciato alla domanda (così precisando la propria volontà a dispetto della originaria ambigua contemporanea rinuncia agli atti del giudizio e alla domanda). Per tale ragione, al tribunale non resta che dichiarare la cessazione della materia del contendere. Al riguardo, è appena il caso di rilevare come la Suprema Corte a Sezioni Unite (cfr. sent. SS.UU. n. 1048 del 9.6/28.9.2000) abbia avuto modo di sottolineare il principio per cui la cessazione della materia del contendere costituisce una ipotesi di estinzione del processo - creata dalla prassi giurisprudenziale ed applicata in ogni fase e grado del giudizio - da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta venga meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. La giurisprudenza di legittimità ha poi precisato che “La cessazione della materia del contendere - che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile (trovando nell'ordinamento positivo un suo esplicito riferimento solo nell'art. 23, ultimo comma, della legge n. 1034 del 1971, istitutiva dei T.A.R.) - costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio e deve essere dichiarata dal giudice allorquando i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento - ovvero della sopravvenuta caducazione - della situazione sostanziale oggetto della controversia” (Sentenza n.26351 del 05/12/2005), e che “Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale” (Sentenza n. 271 del 11/01/2006; Sentenza n. 14775 del 02/08/2004). In ordine alla specifica fattispecie della rinuncia all'azione o alla domanda, la Cassazione ha precisato che “La rinuncia all'azione, diversamente dalla rinuncia agli pagina 2 di 3 atti del giudizio, non richiede l'accettazione della controparte, estingue l'azione, determina la cessazione della materia del contendere e comporta che le spese del processo devono essere poste a carico del rinunciante” (cfr. tra le tante, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 18255 del 10/09/2004). Pertanto, le spese del giudizio devono essere poste a carico dell'opponente. Possono essere compensate al riguardo le spese della fase istruttoria, limitata alla mera partecipazione ad udienze interlocutorie funzionali in cui non è stata svolta alcun'altra attività difensiva che quella di prendere atto della rinuncia alla domanda e alla fase decisionale, rispetto alla quale, proprio lo sbocco della causa non ha determinato lo svolgimento di attività difensive di effettiva e rilevante portata. Per le fasi introduttiva e di studio le spese possono essere liquidate secondo i minimi di tabella, considerata la estrema semplicità delle questioni trattate e tenuto conto che l'unica questione rilevante ai fini della decisione, di matrice meramente documentale, è stata attinente alla prescrizione eccepita in ragione dell'erronea convinzione della mancata notifica degli avvisi di addebito.
Per Questi Motivi
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- dichiara cessata la materia del contendere e condanna l'opponente a rifondere alle altre parti le spese del giudizio, che si liquidano per ciascuna in euro 1.500,00 per compenso al difensore, oltre spese generali, cpa ed iva, dovute come per legge.
Cagliari, 20.11.2025
Il giudice
dott. Riccardo Ariu
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