TRIB
Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 29/01/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9368/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Quarta Sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti Presidente relatore dr. Caterina Caniato Giudice dr. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 9368/2023 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1 il patrocinio dell'avv. ROSATI ANNABELLA GAIA del foro di Monza ed elettivamente domiciliato presso il suo studio come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
12.02.75, con il patrocinio dell'avv. CAPONI GIANPAOLO e dell'avv. Francesco Langè del foro di Monza, elettivamente domiciliata presso il loro studio come da procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per : Parte_1 come da verbale di udienza 17 ottobre 2017
Per Controparte_1 dichiarare la separazione personale dei coniugi, con conferma delle condizioni stabilite nell'ordinanza presidenziale
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Ricorrono i presupposti per far luogo alla richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi, avendo le risultanze processuali e la cessazione della coabitazione ancor prima dell'udienza di comparizione parti con l'uscita del marito dalla casa coniugale evidenziato l'intollerabilità della convivenza.
Va quindi emessa la pronuncia richiesta. pagina 1 di 4 II. Dal matrimonio delle parti sono nati due figli, nel 2008 e nel 2012. In Per_1 Per_2 assenza di circostanze ostative va previsto l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di maggiore importanza (educazione, istruzione, salute e residenza dei minori) ed esercizio disgiunto sulle questioni di ordinaria amministrazione.
Quanto al loro collocamento, va confermato l'attuale collocamento prevalente presso la madre con rapporti di frequentazione con il padre come previsti nell'ordinanza emessa in data 7.06.24 dopo aver ascoltato entrambi i figli che hanno manifestato la volontà di avere come punto di riferimento stabile la casa familiare in cui sono rimasti a vivere con la madre dopo l'allontanamento del padre ed evitare troppi spostamenti durante la settimana, anche per ragioni organizzative legate al trasporto dei libri da una casa all'altra. Si auspica, peraltro, che i genitori collaborino tra loro e nell'interesse dei minori gestiscano la permanenza dei figli presso di loro con flessibilità tenendo conto delle esigenze dei figli.
III. La casa coniugale, di proprietà esclusiva di , va assegnata a Parte_1 Controparte_1
che continuerà ad abitarla unitamente ai figli.
[...]
IV. Quanto all'assegno di mantenimento per i figli a carico del padre, viene confermato in € 450,00 mensili, in assenza di mutamenti della situazione lavorativa e reddituale delle parti, oltre il 50% delle spese di carattere straordinario. L'importo è stato così determinato in applicazione del principio di proporzionalità e dei parametri per realizzarlo previsti dall'art. 337 ter c.c., ovvero nel caso di specie tenuto conto:
- della sostanziale analogia dei redditi percepiti sulla base delle dichiarazioni dei redditi depositate in atti: € 2116,00 netti mensili rapportati a dodici mensilità il marito e € 2056 la moglie;
- dei maggiori tempi di permanenza dei figli presso la madre che quindi provvederà in misura prevalente al soddisfacimento delle esigenze dei figli;
- della necessità di consentire al ricorrente di far fronte all'onere per la locazione di un immobile in cui trasferirsi, lasciando l'attuale sistemazione presso i propri genitori;
- della percezione da parte di dell'intero importo dell'assegno unico per la Controparte_1 prole, pari a circa € 330,00 mensili.
V. Avuto riguardo alla natura degli interessi coinvolti e alla concorde richiesta su molte questioni accessorie alla pronuncia di separazione, che ha consentito di giungere rapidamente alla conclusione del giudizio, ricorrono i presupposti di legge per compensare le spese di lite.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di così provvede: Controparte_1
I. Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
, uniti in matrimonio nel Comune di Cinisello Balsamo il 23.07.06 (atto di
[...] matrimonio n. 48 parte II serie A anno 2006); II. Dispone che copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia inviata a cura del Cancelliere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cinisello Balsamo per le annotazioni a margine dell'atto di matrimonio;
III. Dispone l'affidamento dei figli minori e ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2 collocamento prevalente presso la madre e con esercizio della responsabilità genitoriale congiunta sulle questioni di maggiore importanza ( residenza, istruzione, educazione, istruzione e salute) che verranno da loro concordemente assunte rispettando le capacità, le inclinazioni pagina 2 di 4 naturali e le aspirazioni dei figli e in via disgiunta per le decisioni di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva frequentazione;
IV. I rapporti di frequentazione padre-figli vengono così disciplinati, salvi migliori accordi tenuto conto delle esigenze dei figli:
- A fine settimana alternati dal venerdì sera alla domenica dopo cena,
- Il martedì dall'uscita da scuola o prelevandoli il pomeriggio dalla casa della madre fino al mattino successivo e il giovedì dall'uscita da scuola o prelevandoli il pomeriggio dalla casa della madre e riportandoli entro le ore 21.00;
- Durante le vacanze natalizie alternativamente con l'altro genitore il giorno della vigilia o quello di Natale e il periodo dal 26 al 31.12 mattina con il genitore con cui trascorrono il Natale o quello dal 31.12 mattino fino al 6.01 con l'altro genitore;
- Metà del periodo delle vacanze pasquali comprendendo ad anni alterni il giorno di Pasqua;
- durante le ulteriori festività secondo il criterio dell'alternanza;
- due settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo da concordare entro il 31 maggio di ogni anno con reciproca comunicazione delle località in cui i minori verranno portati e di un recapito telefonico;
V. Assegna la casa coniugale sita in Cinisello Balsamo, Via Monte Grappa n.181/C, a
[...]
con quanto l'arreda; Controparte_1 VI. Pone a carico di l'obbligo di versare a entro il Parte_1 Controparte_1 giorno 15 di ogni mese, a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, l'importo di € 450,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola;
VII. pone inoltre a carico di il cinquanta per cento delle spese mediche, Parte_1 scolastiche e sportive dei figli, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno inoltre essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es.
Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le pagina 3 di 4 seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza. VIII. Prevede che l'assegno unico ed universale per la prole venga erogato interamente in favore di
Controparte_1
IX. Compensa le spese di lite
Così deciso nella camera di consiglio, in data 25 ottobre 2024
Il Presidente estensore
Laura Gaggiotti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Quarta Sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti Presidente relatore dr. Caterina Caniato Giudice dr. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 9368/2023 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1 il patrocinio dell'avv. ROSATI ANNABELLA GAIA del foro di Monza ed elettivamente domiciliato presso il suo studio come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
12.02.75, con il patrocinio dell'avv. CAPONI GIANPAOLO e dell'avv. Francesco Langè del foro di Monza, elettivamente domiciliata presso il loro studio come da procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per : Parte_1 come da verbale di udienza 17 ottobre 2017
Per Controparte_1 dichiarare la separazione personale dei coniugi, con conferma delle condizioni stabilite nell'ordinanza presidenziale
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Ricorrono i presupposti per far luogo alla richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi, avendo le risultanze processuali e la cessazione della coabitazione ancor prima dell'udienza di comparizione parti con l'uscita del marito dalla casa coniugale evidenziato l'intollerabilità della convivenza.
Va quindi emessa la pronuncia richiesta. pagina 1 di 4 II. Dal matrimonio delle parti sono nati due figli, nel 2008 e nel 2012. In Per_1 Per_2 assenza di circostanze ostative va previsto l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di maggiore importanza (educazione, istruzione, salute e residenza dei minori) ed esercizio disgiunto sulle questioni di ordinaria amministrazione.
Quanto al loro collocamento, va confermato l'attuale collocamento prevalente presso la madre con rapporti di frequentazione con il padre come previsti nell'ordinanza emessa in data 7.06.24 dopo aver ascoltato entrambi i figli che hanno manifestato la volontà di avere come punto di riferimento stabile la casa familiare in cui sono rimasti a vivere con la madre dopo l'allontanamento del padre ed evitare troppi spostamenti durante la settimana, anche per ragioni organizzative legate al trasporto dei libri da una casa all'altra. Si auspica, peraltro, che i genitori collaborino tra loro e nell'interesse dei minori gestiscano la permanenza dei figli presso di loro con flessibilità tenendo conto delle esigenze dei figli.
III. La casa coniugale, di proprietà esclusiva di , va assegnata a Parte_1 Controparte_1
che continuerà ad abitarla unitamente ai figli.
[...]
IV. Quanto all'assegno di mantenimento per i figli a carico del padre, viene confermato in € 450,00 mensili, in assenza di mutamenti della situazione lavorativa e reddituale delle parti, oltre il 50% delle spese di carattere straordinario. L'importo è stato così determinato in applicazione del principio di proporzionalità e dei parametri per realizzarlo previsti dall'art. 337 ter c.c., ovvero nel caso di specie tenuto conto:
- della sostanziale analogia dei redditi percepiti sulla base delle dichiarazioni dei redditi depositate in atti: € 2116,00 netti mensili rapportati a dodici mensilità il marito e € 2056 la moglie;
- dei maggiori tempi di permanenza dei figli presso la madre che quindi provvederà in misura prevalente al soddisfacimento delle esigenze dei figli;
- della necessità di consentire al ricorrente di far fronte all'onere per la locazione di un immobile in cui trasferirsi, lasciando l'attuale sistemazione presso i propri genitori;
- della percezione da parte di dell'intero importo dell'assegno unico per la Controparte_1 prole, pari a circa € 330,00 mensili.
V. Avuto riguardo alla natura degli interessi coinvolti e alla concorde richiesta su molte questioni accessorie alla pronuncia di separazione, che ha consentito di giungere rapidamente alla conclusione del giudizio, ricorrono i presupposti di legge per compensare le spese di lite.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di così provvede: Controparte_1
I. Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
, uniti in matrimonio nel Comune di Cinisello Balsamo il 23.07.06 (atto di
[...] matrimonio n. 48 parte II serie A anno 2006); II. Dispone che copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia inviata a cura del Cancelliere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cinisello Balsamo per le annotazioni a margine dell'atto di matrimonio;
III. Dispone l'affidamento dei figli minori e ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2 collocamento prevalente presso la madre e con esercizio della responsabilità genitoriale congiunta sulle questioni di maggiore importanza ( residenza, istruzione, educazione, istruzione e salute) che verranno da loro concordemente assunte rispettando le capacità, le inclinazioni pagina 2 di 4 naturali e le aspirazioni dei figli e in via disgiunta per le decisioni di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva frequentazione;
IV. I rapporti di frequentazione padre-figli vengono così disciplinati, salvi migliori accordi tenuto conto delle esigenze dei figli:
- A fine settimana alternati dal venerdì sera alla domenica dopo cena,
- Il martedì dall'uscita da scuola o prelevandoli il pomeriggio dalla casa della madre fino al mattino successivo e il giovedì dall'uscita da scuola o prelevandoli il pomeriggio dalla casa della madre e riportandoli entro le ore 21.00;
- Durante le vacanze natalizie alternativamente con l'altro genitore il giorno della vigilia o quello di Natale e il periodo dal 26 al 31.12 mattina con il genitore con cui trascorrono il Natale o quello dal 31.12 mattino fino al 6.01 con l'altro genitore;
- Metà del periodo delle vacanze pasquali comprendendo ad anni alterni il giorno di Pasqua;
- durante le ulteriori festività secondo il criterio dell'alternanza;
- due settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo da concordare entro il 31 maggio di ogni anno con reciproca comunicazione delle località in cui i minori verranno portati e di un recapito telefonico;
V. Assegna la casa coniugale sita in Cinisello Balsamo, Via Monte Grappa n.181/C, a
[...]
con quanto l'arreda; Controparte_1 VI. Pone a carico di l'obbligo di versare a entro il Parte_1 Controparte_1 giorno 15 di ogni mese, a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, l'importo di € 450,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola;
VII. pone inoltre a carico di il cinquanta per cento delle spese mediche, Parte_1 scolastiche e sportive dei figli, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno inoltre essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es.
Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le pagina 3 di 4 seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza. VIII. Prevede che l'assegno unico ed universale per la prole venga erogato interamente in favore di
Controparte_1
IX. Compensa le spese di lite
Così deciso nella camera di consiglio, in data 25 ottobre 2024
Il Presidente estensore
Laura Gaggiotti
pagina 4 di 4