TRIB
Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 30/05/2025, n. 1246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1246 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 4343/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima sezione Civile
Il Tribunale di Verona, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Eugenia Tommasi di Vignano Presidente relatore
Dr.ssa Claudia Dal Martello Giudice
Dr.ssa Virginia Manfroni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado promossa congiuntamente ex art. 473 bis.51
c.p.c. da
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
GIACON GIUSEPPE, come da mandato difensivo in atti e
C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
BORIN FRANCESCA, come da mandato difensivo in atti;
pagina 1 di 3 con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
CONCLUSIONI:
I ricorrenti hanno chiesto l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso introduttivo, da ritenersi qui integralmente richiamate per relationem.
Conclusioni del PM: “non si oppone”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Richiamato integralmente per relationem il contenuto del ricorso introduttivo,
con cui le parti hanno congiuntamente chiesto pronunciarsi in via cumulativa la separazione dei coniugi e il divorzio, ex art. 479 bis.51 e 479 bis.49 c.p.c.;
dato atto che le condizioni della separazione come riportate nel ricorso risultano eque e non contrastano con norme imperative;
dato atto che il P.M. nulla ha rilevato;
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente decidendo, così dispone:
1) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1
alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, Controparte_1
prendendo atto degli ulteriori accordi negoziali raggiunti dai medesimi coniugi in materia immobiliare;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del D.P.R.
396/2000, all'ufficiale di stato civile competente (matrimonio celebrato il
24/10/2009 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di pagina 2 di 3 BARDOLINO (VR) al Num. 26 – PARTE II - SERIE A - ANNO 2009);
3) rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la decisione sul divorzio.
Così deciso in Verona nella camera di consiglio del 30/05/2025
Il Presidente Estensore
Dr.ssa E. Tommasi di Vignano
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima sezione Civile
Il Tribunale di Verona, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Eugenia Tommasi di Vignano Presidente relatore
Dr.ssa Claudia Dal Martello Giudice
Dr.ssa Virginia Manfroni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado promossa congiuntamente ex art. 473 bis.51
c.p.c. da
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
GIACON GIUSEPPE, come da mandato difensivo in atti e
C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
BORIN FRANCESCA, come da mandato difensivo in atti;
pagina 1 di 3 con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
CONCLUSIONI:
I ricorrenti hanno chiesto l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso introduttivo, da ritenersi qui integralmente richiamate per relationem.
Conclusioni del PM: “non si oppone”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Richiamato integralmente per relationem il contenuto del ricorso introduttivo,
con cui le parti hanno congiuntamente chiesto pronunciarsi in via cumulativa la separazione dei coniugi e il divorzio, ex art. 479 bis.51 e 479 bis.49 c.p.c.;
dato atto che le condizioni della separazione come riportate nel ricorso risultano eque e non contrastano con norme imperative;
dato atto che il P.M. nulla ha rilevato;
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente decidendo, così dispone:
1) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1
alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, Controparte_1
prendendo atto degli ulteriori accordi negoziali raggiunti dai medesimi coniugi in materia immobiliare;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del D.P.R.
396/2000, all'ufficiale di stato civile competente (matrimonio celebrato il
24/10/2009 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di pagina 2 di 3 BARDOLINO (VR) al Num. 26 – PARTE II - SERIE A - ANNO 2009);
3) rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la decisione sul divorzio.
Così deciso in Verona nella camera di consiglio del 30/05/2025
Il Presidente Estensore
Dr.ssa E. Tommasi di Vignano
pagina 3 di 3