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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/06/2025, n. 2698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2698 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di giudice del lavoro e in persona del giudice GIUSEPPE
TANGO, nella causa iscritta al n. 2585/2022 R.G.L. promossa
Addì ______________
D A
Rilasciata spedizione in
rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Mangiapane ed forma esecutiva all'avv. Parte_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Palermo, via Trapani, n. 3. ______________________
- ricorrente -
______________________
C O N T R O per
___________________ in persona del legale rappresentante Controparte_1
______________________ pro-tempore.
-convenuto contumace- ______________________
All'udienza del 12 giugno 2025 ha pronunciato la seguente ______________________
S E N T E N Z A ______________________
mediante lettura di quanto segue Il Cancelliere
D I S P O S I T I V O
Dichiara che la parte ricorrente ha prestato attività di lavoro subordinato in favore della con mansioni di “addetto alla cassa”, Controparte_1 inquadrata al V° livello del CCNL Pubblici eserc./stab. minori, dal 14 luglio 2015 al 12 marzo 2020; condanna parte convenuta a pagare alla parte ricorrente la somma di € 18.971,06, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal 4 aprile 2025 al soddisfo;
pone a carico dell'Erario dello Stato le spese di lite della parte ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio, che liquida come da separato decreto. condanna parte convenuta alla rifusione, in favore dell'Erario dello Stato, delle spese di lite, nonché al pagamento delle spese di consulenza tecnica liquidate con separato decreto.
FATTO E DIRITTO
Premesso che con ricorso depositato il 21 marzo 2022 la parte ricorrente in epigrafe deduceva di aver lavorato alle dipendenze della società convenuta “dal 14 luglio 2015 in virtù del quale la assumeva il Sig. quale Controparte_1 CP_2 Parte_1
1 proprio impiegato part time, con le mansioni di addetto alla cassa, livello 5 del CCNL
Pubbl.eserc./stab.minori, […] sino alla data del licenziamento 12 marzo 2020”; lamentava di non avere percepito le differenze retributive a lei spettanti a titolo di retribuzioni per il maggior orario di lavoro rispetto a quello contrattualmente previsto, lavoro notturno, lavoro straordinario, indennità di cassa, tredicesima e quattordicesima mensilità, nonché il
TFR e, pertanto, chiedeva “accertare e dichiarare il diritto del ricorrente agli importi relativi alla mancata corresponsione delle differenze retributive per indennità di cassa, lavoro straordinario, lavoro notturno, lavoro domenicale tredicesima e quattordicesima mensilità per intero, trattamento di fine rapporto, oltre gli interessi legali, rivalutazione monetaria dal momento del dovuto al saldo;
- per l'effetto condannare la convenuta al pagamento della somma di € 64.238,78., di cui: €
59.048,81 per differenze retributive comprensivo di lavoro notturno, lavoro straordinario, indennità di cassa, tredicesima e quattordicesima mensilità per intero in quanto mai corrisposte come sopra indicati;
€ 5.189,97 per trattamento di fine rapporto oltre interessi legali dal momento del dovuto al saldo e rivalutazione monetaria. - Disporre C.T.U. al fine di determinare il credito del ricorrente in riferimento per differenze retributive per indennità di cassa, lavoro straordinario, lavoro notturno, lavoro domenicale, tredicesima e quattordicesima mensilità per intero, differenze retributive per il trattamento di fine rapporto e per determinarne l'ammontare in relazione alle anticipazioni già CP effettuate e a quanto versato all' in esecuzione dell'assegnazione a seguito del pignoramento presso terzi del 9 aprile 2019, oltre rivalutazione, ex art.429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., dalla maturazione di ogni singolo credito al saldo ed interessi sulle somme via via rivalutate;
In linea subordinata - ritenere e dichiarare in linea meramente subordinata, senza recesso dalle precedenti principali istanze il diritto del ricorrente alle differenze retributive, tredicesima e quattordicesima mensilità e al trattamento di fine rapporto sopra indicati nella maggiore o minore somma anche secondo quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c. che verrà riconosciuta alla luce delle risultanze istruttorie;
Con vittoria di spese”; premesso che all'udienza del 28 novembre 2024 veniva dichiarata la decadenza dalla prova testimoniale della parte ricorrente;
premesso che la controversia – nella contumacia della parte convenuta, non costituitasi in giudizio benché ritualmente chiamata a comparirvi –, istruita a mezzo CTU contabile, veniva discussa e decisa come da dispositivo in epigrafe all'udienza del 12 giugno 2025; ritenuto, anzitutto, che sono rimaste sfornite di supporto probatorio le allegazioni di parte ricorrente relative ad un diverso orario di lavoro asseritamente svolto rispetto a quello indicato dalle buste paga in atti;
2 rilevato, infatti, quanto al chiesto compenso per lavoro straordinario, che la relativa prova in base alla generale regola di ripartizione dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. grava ancora una volta sul lavoratore e deve rigorosamente riguardare sia l'orario normale di lavoro, ove diverso da quello legale, sia la prestazione di lavoro asseritamente eccedente quella ordinaria nonché la misura relativa, quanto meno in termini sufficientemente concreti e realistici;
considerato che
detta prova deve essere tanto più specifica e rigorosa allorquando si deduce un numero di ore di straordinario di rilevante consistenza, con l'ulteriore precisazione che il dipendente deve anche provare di avere espletato l'orario normale di lavoro oltre che di avere proseguito l'attività lavorativa oltre il suddetto orario. In altri termini, la prova deve essere necessariamente precisa e puntuale in ordine all'attività effettivamente svolta oltre l'orario contrattualmente previsto, alle ore lavorate ed alla richiesta del datore di lavoro (cfr. Cass. 3714/2009 e 26985/2009); ritenuto, alla stregua di quanto testé illustrato, che non si ritiene raggiunta pienamente la prova da parte della ricorrente circa l'effettivo svolgimento del maggior orario di lavoro, di lavoro notturno e lavoro straordinario sulla scorta del fatto che la parte ricorrente – decaduta dalla prova testimoniale – non ha fornito la prova delle allegazioni contenute in ricorso sul punto;
ritenuto che
- sempre in virtù della decadenza dalla prova testimoniale – la parte ricorrente, con riferimento alla indennità di cassa, non ha fornito la prova circa l'adibizione concreta e continuativa ad operazioni di cassa e della conseguente responsabilità, nonché il collegamento sostanziale di tale diritto alle mansioni svolte, a prescindere da un eventuale differente inquadramento;
ritenuto, invece, che la prova della sussistenza e delle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro, in considerazione della documentazione allegata al ricorso introduttivo del giudizio (cfr. allegato nn. 1, 7, 9, 10 e 13 del ricorso introduttivo), possono ritenersi confermate limitatamente alla differenza tra quanto percepito e quanto dovuto sulla scorta del contratto di lavoro, nonché alla tredicesima mensilità ed al TFR;
considerato, in proposito, che gravava sulla parte convenuta la prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi dei diritti fatti valere in giudizio e che detta prova, essendo essa rimasta contumace, non è stata data;
3 ritenuta pertanto la fondatezza delle domande attoree, sulla scorta delle superiori considerazioni, nei limiti di cui alla relazione peritale depositata agli atti in data 20 maggio
2025, da intendersi qui interamente richiamata;
ritenuto che
le superiori considerazioni conducono alle statuizioni di cui al dispositivo;
rilevato che le spese di lite nonché quelle di consulenza tecnica seguono la soccombenza;
rilevato che parte ricorrente risulta ammessa al patrocinio a spese dello Stato, di talché le spese di lite della stessa vanno poste a carico dell'Erario dello Stato, liquidate con separato decreto;
ritenuto che
parte convenuta va condannata a rifondere le spese, come liquidate con separato decreto, all'Erario dello Stato.
P. Q. M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, il 12 giugno 2025
IL GIUDICE
Giuseppe Tango
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di giudice del lavoro e in persona del giudice GIUSEPPE
TANGO, nella causa iscritta al n. 2585/2022 R.G.L. promossa
Addì ______________
D A
Rilasciata spedizione in
rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Mangiapane ed forma esecutiva all'avv. Parte_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Palermo, via Trapani, n. 3. ______________________
- ricorrente -
______________________
C O N T R O per
___________________ in persona del legale rappresentante Controparte_1
______________________ pro-tempore.
-convenuto contumace- ______________________
All'udienza del 12 giugno 2025 ha pronunciato la seguente ______________________
S E N T E N Z A ______________________
mediante lettura di quanto segue Il Cancelliere
D I S P O S I T I V O
Dichiara che la parte ricorrente ha prestato attività di lavoro subordinato in favore della con mansioni di “addetto alla cassa”, Controparte_1 inquadrata al V° livello del CCNL Pubblici eserc./stab. minori, dal 14 luglio 2015 al 12 marzo 2020; condanna parte convenuta a pagare alla parte ricorrente la somma di € 18.971,06, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal 4 aprile 2025 al soddisfo;
pone a carico dell'Erario dello Stato le spese di lite della parte ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio, che liquida come da separato decreto. condanna parte convenuta alla rifusione, in favore dell'Erario dello Stato, delle spese di lite, nonché al pagamento delle spese di consulenza tecnica liquidate con separato decreto.
FATTO E DIRITTO
Premesso che con ricorso depositato il 21 marzo 2022 la parte ricorrente in epigrafe deduceva di aver lavorato alle dipendenze della società convenuta “dal 14 luglio 2015 in virtù del quale la assumeva il Sig. quale Controparte_1 CP_2 Parte_1
1 proprio impiegato part time, con le mansioni di addetto alla cassa, livello 5 del CCNL
Pubbl.eserc./stab.minori, […] sino alla data del licenziamento 12 marzo 2020”; lamentava di non avere percepito le differenze retributive a lei spettanti a titolo di retribuzioni per il maggior orario di lavoro rispetto a quello contrattualmente previsto, lavoro notturno, lavoro straordinario, indennità di cassa, tredicesima e quattordicesima mensilità, nonché il
TFR e, pertanto, chiedeva “accertare e dichiarare il diritto del ricorrente agli importi relativi alla mancata corresponsione delle differenze retributive per indennità di cassa, lavoro straordinario, lavoro notturno, lavoro domenicale tredicesima e quattordicesima mensilità per intero, trattamento di fine rapporto, oltre gli interessi legali, rivalutazione monetaria dal momento del dovuto al saldo;
- per l'effetto condannare la convenuta al pagamento della somma di € 64.238,78., di cui: €
59.048,81 per differenze retributive comprensivo di lavoro notturno, lavoro straordinario, indennità di cassa, tredicesima e quattordicesima mensilità per intero in quanto mai corrisposte come sopra indicati;
€ 5.189,97 per trattamento di fine rapporto oltre interessi legali dal momento del dovuto al saldo e rivalutazione monetaria. - Disporre C.T.U. al fine di determinare il credito del ricorrente in riferimento per differenze retributive per indennità di cassa, lavoro straordinario, lavoro notturno, lavoro domenicale, tredicesima e quattordicesima mensilità per intero, differenze retributive per il trattamento di fine rapporto e per determinarne l'ammontare in relazione alle anticipazioni già CP effettuate e a quanto versato all' in esecuzione dell'assegnazione a seguito del pignoramento presso terzi del 9 aprile 2019, oltre rivalutazione, ex art.429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., dalla maturazione di ogni singolo credito al saldo ed interessi sulle somme via via rivalutate;
In linea subordinata - ritenere e dichiarare in linea meramente subordinata, senza recesso dalle precedenti principali istanze il diritto del ricorrente alle differenze retributive, tredicesima e quattordicesima mensilità e al trattamento di fine rapporto sopra indicati nella maggiore o minore somma anche secondo quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c. che verrà riconosciuta alla luce delle risultanze istruttorie;
Con vittoria di spese”; premesso che all'udienza del 28 novembre 2024 veniva dichiarata la decadenza dalla prova testimoniale della parte ricorrente;
premesso che la controversia – nella contumacia della parte convenuta, non costituitasi in giudizio benché ritualmente chiamata a comparirvi –, istruita a mezzo CTU contabile, veniva discussa e decisa come da dispositivo in epigrafe all'udienza del 12 giugno 2025; ritenuto, anzitutto, che sono rimaste sfornite di supporto probatorio le allegazioni di parte ricorrente relative ad un diverso orario di lavoro asseritamente svolto rispetto a quello indicato dalle buste paga in atti;
2 rilevato, infatti, quanto al chiesto compenso per lavoro straordinario, che la relativa prova in base alla generale regola di ripartizione dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. grava ancora una volta sul lavoratore e deve rigorosamente riguardare sia l'orario normale di lavoro, ove diverso da quello legale, sia la prestazione di lavoro asseritamente eccedente quella ordinaria nonché la misura relativa, quanto meno in termini sufficientemente concreti e realistici;
considerato che
detta prova deve essere tanto più specifica e rigorosa allorquando si deduce un numero di ore di straordinario di rilevante consistenza, con l'ulteriore precisazione che il dipendente deve anche provare di avere espletato l'orario normale di lavoro oltre che di avere proseguito l'attività lavorativa oltre il suddetto orario. In altri termini, la prova deve essere necessariamente precisa e puntuale in ordine all'attività effettivamente svolta oltre l'orario contrattualmente previsto, alle ore lavorate ed alla richiesta del datore di lavoro (cfr. Cass. 3714/2009 e 26985/2009); ritenuto, alla stregua di quanto testé illustrato, che non si ritiene raggiunta pienamente la prova da parte della ricorrente circa l'effettivo svolgimento del maggior orario di lavoro, di lavoro notturno e lavoro straordinario sulla scorta del fatto che la parte ricorrente – decaduta dalla prova testimoniale – non ha fornito la prova delle allegazioni contenute in ricorso sul punto;
ritenuto che
- sempre in virtù della decadenza dalla prova testimoniale – la parte ricorrente, con riferimento alla indennità di cassa, non ha fornito la prova circa l'adibizione concreta e continuativa ad operazioni di cassa e della conseguente responsabilità, nonché il collegamento sostanziale di tale diritto alle mansioni svolte, a prescindere da un eventuale differente inquadramento;
ritenuto, invece, che la prova della sussistenza e delle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro, in considerazione della documentazione allegata al ricorso introduttivo del giudizio (cfr. allegato nn. 1, 7, 9, 10 e 13 del ricorso introduttivo), possono ritenersi confermate limitatamente alla differenza tra quanto percepito e quanto dovuto sulla scorta del contratto di lavoro, nonché alla tredicesima mensilità ed al TFR;
considerato, in proposito, che gravava sulla parte convenuta la prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi dei diritti fatti valere in giudizio e che detta prova, essendo essa rimasta contumace, non è stata data;
3 ritenuta pertanto la fondatezza delle domande attoree, sulla scorta delle superiori considerazioni, nei limiti di cui alla relazione peritale depositata agli atti in data 20 maggio
2025, da intendersi qui interamente richiamata;
ritenuto che
le superiori considerazioni conducono alle statuizioni di cui al dispositivo;
rilevato che le spese di lite nonché quelle di consulenza tecnica seguono la soccombenza;
rilevato che parte ricorrente risulta ammessa al patrocinio a spese dello Stato, di talché le spese di lite della stessa vanno poste a carico dell'Erario dello Stato, liquidate con separato decreto;
ritenuto che
parte convenuta va condannata a rifondere le spese, come liquidate con separato decreto, all'Erario dello Stato.
P. Q. M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, il 12 giugno 2025
IL GIUDICE
Giuseppe Tango
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