TRIB
Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/07/2025, n. 1892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1892 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
Nella causa iscritta al R.G.L. n. 5718/2021 promossa da:
, c.f. , ass. Avv. Antonio Giordano, Parte_1 C.F._1 domiciliato come da ricorso introduttivo;
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
p. iva , ass. Avv. Paolo Tosi - Maria Controparte_1 P.IVA_1
Giovanna Conti, domiciliata come da memoria costitutiva;
- PARTE CONVENUTA -
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, la Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
Premesso: con ricorso depositato in data 2.11.2021, ritualmente notificato, il ricorrente – in via principale, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “
- accertare e dichiarare che, per le ragioni svolte nel ricorso, la retribuzione corrisposta al lavoratore durante il periodo di ferie è inferiore a quella fissata, con carattere imperativo e incondizionato, dall'art 7 della direttiva 2003/88/CE, come interpretato dalla Corte di Giustizia Europea;
- accertare e dichiarare la nullità e/o inopponibilità dell'art. 34.8.4 CCNL di confluenza 2003 nonché dell'art. 31 punto 5 dei contratti aziendali 2012 e 2016 del
, nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione Controparte_2 professionale giornaliera, da corrispondere nelle giornate di ferie, al solo importo fisso
1 di € 12,80, nonché l'inapplicabilità e/o nullità dell'art. 72.2 CCNL 2003 e dell'art. 77, punto 2.4 dei CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviarie del 20.7.2012 e del
16.12.2016, laddove escludono il compenso per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie.
- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi retribuire ciascuna giornata di ferie con una retribuzione comprensiva anche dell'intera indennità di utilizzazione/condotta prevista dalla tab. A allegata all'art. 34 CCNL 2003 e dall'art.
31 tabella A dei contratti aziendali 2012 e 2016, nonché dell'indennità di “Assenza dalla residenza” prevista dall'art. 72.2 CCNL 2003 e dall'art. 77, punto 2.1 del CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviarie del 20.7.2012 e del CCNL della Mobilità, Area
Attività Ferroviarie del 16.12.2016, calcolate sulla media dei compensi percepiti a tali titoli dal ricorrente nei dodici mesi precedenti la fruizione di ciascun periodo di ferie, ovvero, in subordine, con riserva di gravame, determinata con altro criterio, dedotto
l'importo fisso giornaliero di € 12,80, già riconosciuto a titolo di indennità di utilizzazione, per ciascun giorno di ferie e per l'effetto
- in via principale
- dichiarare tenuta e condannare la società , in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente, le differenze retributive tutte risultanti dovute all'esito della corretta rideterminazione della retribuzione dei giorni di ferie, maturate a partire dal mese di luglio 2007 fino al mese di giugno 2020, ovvero all'importo di euro 741,28per differenze retributive dovute a titolo di indennità di utilizzazione/condotta ed euro 3902,66 a titolo di differenze retributive per assenza dalla residenza, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
”.
A fondamento delle domande il ricorrente ha esposto: di essere dipendente della società resistente, con mansioni e qualifica di macchinista, impegnato sia in attività di “condotta” a bordo dei treni che in attività di “riserva”, rimanendo a disposizione nell'impianto di appartenenza per eventuali condotte in caso di necessità improvvise;
che le disposizioni dei CCNL Attività Ferroviarie prevedono che la retribuzione di ciascun macchinista sia composta da una parte fissa e da una parte variabile, legata alle ore di condotta del treno, agli orari effettuati e all'attività effettivamente prestata;
che l'art.77, punto 2, del CCNL prevede il compenso denominato “Assenza dalla residenza”, il quale varia rispetto al servizio svolto e l'art. 31 del Contratto
2 Integrativo Gruppo FS prevede la “Indennità di Utilizzazione Professionale” (IUP), che per i macchinisti si compone delle voci: “condotta” e “chilometrica” (punto 4 dell'art. 31, Tabella B) e “riserva” (punto 5); che le competenze sopra citate (indennità di utilizzazione/condotta, assenza dalla residenza), intrinsecamente connesse alla prestazione lavorativa del ricorrente, si caratterizzano per la loro continuità, in ciascun mese dell'anno, e, pertanto, devono essere considerate, nella loro misura media, nel calcolo della retribuzione spettante durante il periodo di ferie;
che, invece, durante i giorni di ferie la Società eroga, sulla base dell'artt. 30, punto
6 del CCNL, la retribuzione tabellare, gli aumenti periodici di anzianità, gli eventuali assegni ad personam, nonché il salario professionale e l'indennità di turno e, sulla base dell'art. 31, punto 5 del Contratto Integrativo FS, un ulteriore importo fisso, per il personale di macchina, di € 12,80 per ogni giorno di ferie a titolo di parte variabile della indennità di utilizzazione professionale giornaliera;
la società non eroga, tuttavia, l'indennità per assenza dalla residenza e le altre componenti variabili della indennità di utilizzazione professionale, generando significative differenze fra l'indennità di utilizzazione/condotta percepita dal ricorrente nei periodi di svolgimento del lavoro ordinario tipico del profilo di macchinista (Art. 31 punto 4 Tabella A, Contratti Aziendali 2012 e 2016) e l'indennità di utilizzazione/condotta prevista in misura fissa dai medesimi contratti aziendali per le giornate di ferie (art. 31 punto 5); che per ogni mese lavorato dal ricorrente, la sommatoria – intesa come media – della retribuzione variabile sopra indicata costituisce tra un terzo e la metà circa dello stipendio mensile.
La società convenuta si è tempestivamente costituita in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni: “nel merito, respingere tutte le domande avversarie perché infondate in fatto e in diritto, con vittoria di spese, competenze ed onorari;
in via subordinata, limitare la condanna della Società agli importi effettivamente dovuti al ricorrente nei limiti della prescrizione quinquennale, con esclusione delle differenze retributive in ipotesi maturate per il periodo anteriore al 21.10.2014.”.
Rilevato.
è pacifico che il ricorrente nel periodo dedotto ha svolto le mansioni di macchinista e che durante i periodi di ferie: - l'indennità di utilizzazione/condotta professionale giornaliera, disciplinata dall'art. 31 dei contratti aziendali 2012 e 2016 del Gruppo
3 FS, gli è stata riconosciuta nell'importo fisso di euro 12,80; - l'indennità per l'assenza dalla residenza, disciplinata dall'art. 77 dei CCNL Attività ferroviarie 2012
e 2016, non gli è stata riconosciuta.
Di seguito la normativa applicabile alla fattispecie:
l'articolo 7 della direttiva 2003/88/ CE prevede che
1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine rapporto di lavoro; il d.lgs. 66/03, con il quale l'ordinamento nazionale ha dato attuazione alla disposizione europea, all'art. 10 disciplina l'istituto delle "ferie annuali", prevedendo che il lavoratore, fermo restando quanto stabilito dall'art. 2109 c.c., ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane che non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
Le questioni oggetto di ricorso sono state già decise dalla Suprema Corte di
Cassazione e dalla CGUE nel senso favorevole ai lavoratori: la CGUE pronunciatasi in merito alla citata direttiva n. 2003/88 in plurime pronunce ha espresso i seguenti principi: - il diritto alle ferie annuali e quello ad ottenere un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite" (sentenze del 20 gennaio 2009, e altri, C- Persona_1
350/06 e C520/06, punto 60, del 15 settembre 2011, e altri, C-155/10, Per_2 punto 26, del 13 dicembre 2018); - l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 significa che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
- il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (Schultz-Hoff e altri, punto 58); - in occasione della fruizione delle ferie il lavoratore deve beneficiare di una retribuzione paragonabile a quella percepita nei periodi di lavoro (v Schultz-Hoff e altri, punto
60); - la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che pertanto un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione (Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, Williams
e altri, punto 21); - in presenza di una retribuzione composta da parte fissa e parte
4 variabile, anche le voci variabili debbono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove si tratti di indennità che compensino
"qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro", oppure indennità correlate “agli status personali o professionali" del lavoratore (cfr. sentenza
. Per_2
La Corte di Cassazione nella sentenza n. 13425/2019 ha rilevato che: “in tema di retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, sussiste una nozione europea di "retribuzione" che comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore”.
Con riferimento all'indennità di assenza dalla residenza, la S.C. a definizione di un giudizio ex art. 420 bis c.p.c., dopo aver richiamato i propri precedenti tutti favorevoli ai lavoratori (Cass. nn. 12008, 12046, 13932, 13972, 14089 del 2024; in conformità, tra le altre, Cass. n. 19992 del 2024; Cass. n. 19991 del 2024; Cass. n.
25840 del 2024), ha enunciato i seguenti principi: “In sintesi estrema - ribadito che
"la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore" -questa Corte ha ritenuto che l'indennità per assenza dalla residenza prevista dalla contrattazione collettiva applicabile anche alla presente controversia sia da ricomprendere nella retribuzione dovuta nel periodo di ferie annuali, secondo il diritto dell'Unione, in quanto "la corresponsione, in forma continuativa, di una simile indennità è immediatamente collegata alle mansioni tipiche dei dipendenti macchinisti, essendo destinata a compensare il disagio dell'attività derivante dal non avere una sede fissa di lavoro e dall'essere continuamente in movimento, lontano dalla sede formale di lavoro". (cfr. Cass. 23/12/2024, n. 34088).
Con riferimento all'indennità di utilizzazione, può essere richiamata la più recente giurisprudenza di legittimità che sul punto ha così esaustivamente motivato: “In base alla medesima ratio (collegamento funzionale con le mansioni tipiche) sono fondate le domande collegate alla parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro, la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività
5 dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile”
(Cass. civ. sez. lav., 20/05/2024, n. 13932).
Con riferimento alla questione riguardante l'accertamento dell'effetto dissuasivo della pacifica non inclusione nella retribuzione riconosciuta per i giorni di ferie delle componenti variabili sopra esaminate, si richiama quanto rilevato dalla Suprema
Corte nella sentenza 14089/2024: “non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita”.
La parte ricorrente ha prodotto dei conteggi alla luce dei quali è possibile concludere che la retribuzione media riconosciuta nei giorni di ferie è stata inferiore, in misura apprezzabile, a quella che avrebbe percepito nel medesimo periodo se avesse prestato attività lavorativa;
il che impone di concludere che detta riduzione della retribuzione è oggettivamente idonea a produrre un effetto dissuasivo Sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore, il che comporta una pronuncia di incompatibilità delle disposizioni contrattuali con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite.
Per tutto quanto sopra argomentato, deve accertarsi la nullità: - dell'art. 77 par. 2 dei CCNL 2012 e 2016 nella parte in cui esclude il compenso per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione dei giorni di ferie, limitatamente ad un periodo di quattro settimane;
- dell'art. 31 dei contratti aziendali 2012 e 2016 del
Gruppo FS, sempre per contrasto con l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, nella parte in cui non include l'indennità di utilizzazione (nel suo valore medio calcolato nei dodici mesi antecedenti alla fruizione delle ferie) nella retribuzione dei giorni di ferie, limitatamente al periodo di quattro settimane.
In conclusione, deve essere riconosciuto il diritto del ricorrente a vedersi retribuire ciascuna giornata di ferie con una retribuzione comprensiva dell'indennità di assenza dalla residenza e dell'indennità di utilizzazione professionale, calcolate sulla media dei compensi percepiti a tali titoli nei 12 mesi precedenti la fruizione delle ferie, detratto l'importo fisso giornaliero di euro 12,80 già pacificamente riconosciuto.
6
L'eccezione di prescrizione formulata dalla parte convenuta è infondata per le condivisibili ragioni illustrate dalla S.C. nella sentenza n. 13932/2024: ”(…). 34. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del D.L.gs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è più, di regola, assistito da un regime di stabilità reale, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935
c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro. (…)”.
Atteso che la domanda formulata dal ricorrente riguarda un periodo che decorre dai cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della L. 92/2012), nella fattispecie il credito rivendicato dalla parte ricorrente non si è, neppure parzialmente, estinto.
La quantificazione dei crediti.
La questione posta dalla parte convenuta riguardante il divisore da applicare per la determinazione del valore medio delle voci variabili della retribuzione è già stata decisa dalla Corte d'Appello di Torino con motivazione che si condivide e si riporta di seguito ai sensi dell'art. 117 disp. att. c.p.c.: “ ribadisce poi la Controparte_4 propria contestazione dei conteggi attorei, sostenendo che, ai sensi dell'art. 68 CCNL, il valore giornaliero delle voci retributive vada calcolato dividendo convenzionalmente per 26 la voce retributiva mensile, di talché, per ottenere un importo presunto (media matematica), il totale delle indennità percepite nei giorni di presenza dovrebbe essere diviso per i ventiseiesimi sui quali è strutturata contrattualmente la retribuzione mensile, e non invece (come prospettato dal ricorrente e condiviso dal Tribunale) dividendo l'importo mensile per i giorni di effettiva presenza in servizio nel mese e quindi moltiplicando l'importo così ottenuto per i giorni di ferie.
La prospettazione non è condivisibile in quanto l'art. 68 comma 6 CCNL, nel prevedere l'applicazione del divisore convenzionale 26, riguarda la sola retribuzione fissa e non gli elementi variabili (“La retribuzione giornaliera e oraria si ottiene dividendo rispettivamente per 26 e per 160 la retribuzione mensile determinata dagli elementi retributivi di cui al punto 1.1., ed alla lettera d) del punto 1.2 del presente articolo”, ossia minimo contrattuale, aumenti periodici di anzianità, assegni ad personam pensionabili e salario professionale, v. doc. 3 convenuta), che maturano solo in caso di lavoro effettivo, di talchè il totale degli emolumenti percepiti dev'essere
7 diviso non per i ventiseiesimi sui quali è strutturata contrattualmente la retribuzione fissa mensile, ma per le effettive giornate di lavoro, in modo da ottenere un valore medio di detti emolumenti, come correttamente ritenuto dal Tribunale.
D'altra parte, come osservato dal Tribunale, “nel caso di specie non si è dovuto calcolare la retribuzione giornaliera partendo da quella mensile (come prevede il n. 6 dell'art. 68 del C.C.N.L.) ma, al contrario, è noto il dato giornaliero la cui somma è stata suddivisa per le giornate di presenza al lavoro proprio per ottenere un valore medio delle suddette indennità” (App. Torino, 09/12/2024, n. 463; nello stesso senso, più recentemente App. Milano, 17/03/2025 n. 51; App. Venezia,
03/02/2025 n. 26).
In sede discussione è stata posta d'ufficio alle parti la questione riguardante l'estensione del periodo di ferie annuali retribuite oggetto di copertura comunitaria e quindi l'interpretazione da attribuire all'espressione “periodo minimo di ferie annuali retribuite di quattro settimane” di cui all'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE.
Parte ricorrente, Pur insistendo per l'accoglimento della domanda proposta in via principale, in data 14.6.2025 ha prodotto in giudizio un nuovo conteggio in cui, considerato che il ricorrente ha reso la sua prestazione lavorativa per cinque giorni alla settimana, la quota giornaliera calcolata a titolo di integrazione della retribuzione variabile è stata applicata ad un numero di giorni di ferie maturati per ciascun anno pari a 20 (ancorché possano essere stati in parte goduti in epoca successiva, come consentito dal CCNL), utilizzando la quota corrispondente all'anno di effettivo godimento.
Si ritiene infatti del tutto condivisibile quanto rilevato in altro giudizio iscritto al n.
3597/202 RGL dal tribunale di Torino, dott.ssa Pastore, la cui pronuncia si richiama ex art. 118 disp. att. c.p.c. “.(…). 6.
Considerato che
, come sostenuto dalla stessa parte ricorrente, l'art. 7 della Direttiva si riferisce ad un periodo di
4 settimane, nell'ambito di tale periodo ad avviso di questa giudice devono prendersi in considerazione i soli giorni per i quali è dovuta la retribuzione, e cioè i soli giorni lavorativi, non spettando alcunché al lavoratore per i giorni di riposo: si tratta quindi di 20 giorni l'anno, in considerazione dell'articolazione della prestazione lavorativa su 5 giorni a settimana, come previsto dall'art. 28 ccnl (che al paragrafo 1.5 stabilisce che “l'orario di lavoro settimanale è ripartito, di norma, su 5 giorni”). Nello stesso senso si espressa la CGUE, che
8 ha ritenuto conforme all'articolo 7 della direttiva 2003/88 nei limiti del
“minimo di quattro settimane, vale a dire 20 giorni” garantito da tale norma, lo
Statuto dei funzionari dell'Unione europea che aveva ridotto a 24 i giorni di ferie annuali (sentenza n. 119 dell'8/9/2020, n.119, causa 119/19).
Per i giorni eccedenti, non regolati dal diritto dell'Unione, è stato invece affermato che spetta agli Stati membri determinare il riconoscimento della retribuzione (sentenza CGUE 3.5.2012, C337/10; sentenza CGUE 20.7.2016,
C-341/15), per cui la normativa europea e i principi giurisprudenziali sopra riportati non sono invocabili. (…) Al ricorrente, pertanto, deve essere riconosciuto il diritto alla retribuzione di ciascuno dei 20 giorni di annuali
(anche se non interamente fruiti nell'anno di riferimento e fruiti in parte nell'anno successivo, come previsto dall'art. 10 d.lgs. 66/2003 e dall'art. 30
c.c.n.l., come precisato dalle parti all'odierna udienza), come previsto dal
c.c.n.l.) comprensiva delle indennità di assenza dalla residenza e di utilizzazione professionale (nella quale sono confluite le indennità di utilizzazione/condotta e l'indennità di riserva/disponibilità/traghetto), calcolate come sopra indicato, detratto l'importo fisso giornaliero di euro 12,80 pacificamente riconosciuto dalla società convenuta.”.
Il nuovo conteggio di parte ricorrente è stato ritenuto contabilmente corretto dalla parte convenuta e, pertanto, la società convenuta deve essere condannata a pagare in favore del ricorrente l'importo desunto da detto conteggio e riportato in dispositivo, oltre accessori di legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte convenuta e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e succ. mod.
P. Q. M.
Visto l'art. 429 c.p.c.:
- accerta il diritto del ricorrente al computo nella retribuzione dovuta durante le ferie del compenso per assenza dalla residenza e dell'intera indennità di utilizzazione/condotta, nei termini sopra precisati;
9 - condanna parte convenuta a pagare al ricorrente l'importo di euro
3.997,09 lordi, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sui singoli importi annualmente rivalutati dalla loro maturazione al saldo;
- condanna parte convenuta a rimborsare a parte ricorrente le spese di causa liquidate in € 2.626,00 oltre rimborso forfettario 15%, Iva, Cpa e contributo unificato se versato, con distrazione in favore dell'avv. Antonio
Giordano;
- sentenza esecutiva.
Torino, 16.7.2025
La Giudice
Sonia Salvatori
10
, c.f. , ass. Avv. Antonio Giordano, Parte_1 C.F._1 domiciliato come da ricorso introduttivo;
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
p. iva , ass. Avv. Paolo Tosi - Maria Controparte_1 P.IVA_1
Giovanna Conti, domiciliata come da memoria costitutiva;
- PARTE CONVENUTA -
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, la Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
Premesso: con ricorso depositato in data 2.11.2021, ritualmente notificato, il ricorrente – in via principale, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “
- accertare e dichiarare che, per le ragioni svolte nel ricorso, la retribuzione corrisposta al lavoratore durante il periodo di ferie è inferiore a quella fissata, con carattere imperativo e incondizionato, dall'art 7 della direttiva 2003/88/CE, come interpretato dalla Corte di Giustizia Europea;
- accertare e dichiarare la nullità e/o inopponibilità dell'art. 34.8.4 CCNL di confluenza 2003 nonché dell'art. 31 punto 5 dei contratti aziendali 2012 e 2016 del
, nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione Controparte_2 professionale giornaliera, da corrispondere nelle giornate di ferie, al solo importo fisso
1 di € 12,80, nonché l'inapplicabilità e/o nullità dell'art. 72.2 CCNL 2003 e dell'art. 77, punto 2.4 dei CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviarie del 20.7.2012 e del
16.12.2016, laddove escludono il compenso per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie.
- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi retribuire ciascuna giornata di ferie con una retribuzione comprensiva anche dell'intera indennità di utilizzazione/condotta prevista dalla tab. A allegata all'art. 34 CCNL 2003 e dall'art.
31 tabella A dei contratti aziendali 2012 e 2016, nonché dell'indennità di “Assenza dalla residenza” prevista dall'art. 72.2 CCNL 2003 e dall'art. 77, punto 2.1 del CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviarie del 20.7.2012 e del CCNL della Mobilità, Area
Attività Ferroviarie del 16.12.2016, calcolate sulla media dei compensi percepiti a tali titoli dal ricorrente nei dodici mesi precedenti la fruizione di ciascun periodo di ferie, ovvero, in subordine, con riserva di gravame, determinata con altro criterio, dedotto
l'importo fisso giornaliero di € 12,80, già riconosciuto a titolo di indennità di utilizzazione, per ciascun giorno di ferie e per l'effetto
- in via principale
- dichiarare tenuta e condannare la società , in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente, le differenze retributive tutte risultanti dovute all'esito della corretta rideterminazione della retribuzione dei giorni di ferie, maturate a partire dal mese di luglio 2007 fino al mese di giugno 2020, ovvero all'importo di euro 741,28per differenze retributive dovute a titolo di indennità di utilizzazione/condotta ed euro 3902,66 a titolo di differenze retributive per assenza dalla residenza, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
”.
A fondamento delle domande il ricorrente ha esposto: di essere dipendente della società resistente, con mansioni e qualifica di macchinista, impegnato sia in attività di “condotta” a bordo dei treni che in attività di “riserva”, rimanendo a disposizione nell'impianto di appartenenza per eventuali condotte in caso di necessità improvvise;
che le disposizioni dei CCNL Attività Ferroviarie prevedono che la retribuzione di ciascun macchinista sia composta da una parte fissa e da una parte variabile, legata alle ore di condotta del treno, agli orari effettuati e all'attività effettivamente prestata;
che l'art.77, punto 2, del CCNL prevede il compenso denominato “Assenza dalla residenza”, il quale varia rispetto al servizio svolto e l'art. 31 del Contratto
2 Integrativo Gruppo FS prevede la “Indennità di Utilizzazione Professionale” (IUP), che per i macchinisti si compone delle voci: “condotta” e “chilometrica” (punto 4 dell'art. 31, Tabella B) e “riserva” (punto 5); che le competenze sopra citate (indennità di utilizzazione/condotta, assenza dalla residenza), intrinsecamente connesse alla prestazione lavorativa del ricorrente, si caratterizzano per la loro continuità, in ciascun mese dell'anno, e, pertanto, devono essere considerate, nella loro misura media, nel calcolo della retribuzione spettante durante il periodo di ferie;
che, invece, durante i giorni di ferie la Società eroga, sulla base dell'artt. 30, punto
6 del CCNL, la retribuzione tabellare, gli aumenti periodici di anzianità, gli eventuali assegni ad personam, nonché il salario professionale e l'indennità di turno e, sulla base dell'art. 31, punto 5 del Contratto Integrativo FS, un ulteriore importo fisso, per il personale di macchina, di € 12,80 per ogni giorno di ferie a titolo di parte variabile della indennità di utilizzazione professionale giornaliera;
la società non eroga, tuttavia, l'indennità per assenza dalla residenza e le altre componenti variabili della indennità di utilizzazione professionale, generando significative differenze fra l'indennità di utilizzazione/condotta percepita dal ricorrente nei periodi di svolgimento del lavoro ordinario tipico del profilo di macchinista (Art. 31 punto 4 Tabella A, Contratti Aziendali 2012 e 2016) e l'indennità di utilizzazione/condotta prevista in misura fissa dai medesimi contratti aziendali per le giornate di ferie (art. 31 punto 5); che per ogni mese lavorato dal ricorrente, la sommatoria – intesa come media – della retribuzione variabile sopra indicata costituisce tra un terzo e la metà circa dello stipendio mensile.
La società convenuta si è tempestivamente costituita in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni: “nel merito, respingere tutte le domande avversarie perché infondate in fatto e in diritto, con vittoria di spese, competenze ed onorari;
in via subordinata, limitare la condanna della Società agli importi effettivamente dovuti al ricorrente nei limiti della prescrizione quinquennale, con esclusione delle differenze retributive in ipotesi maturate per il periodo anteriore al 21.10.2014.”.
Rilevato.
è pacifico che il ricorrente nel periodo dedotto ha svolto le mansioni di macchinista e che durante i periodi di ferie: - l'indennità di utilizzazione/condotta professionale giornaliera, disciplinata dall'art. 31 dei contratti aziendali 2012 e 2016 del Gruppo
3 FS, gli è stata riconosciuta nell'importo fisso di euro 12,80; - l'indennità per l'assenza dalla residenza, disciplinata dall'art. 77 dei CCNL Attività ferroviarie 2012
e 2016, non gli è stata riconosciuta.
Di seguito la normativa applicabile alla fattispecie:
l'articolo 7 della direttiva 2003/88/ CE prevede che
1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine rapporto di lavoro; il d.lgs. 66/03, con il quale l'ordinamento nazionale ha dato attuazione alla disposizione europea, all'art. 10 disciplina l'istituto delle "ferie annuali", prevedendo che il lavoratore, fermo restando quanto stabilito dall'art. 2109 c.c., ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane che non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
Le questioni oggetto di ricorso sono state già decise dalla Suprema Corte di
Cassazione e dalla CGUE nel senso favorevole ai lavoratori: la CGUE pronunciatasi in merito alla citata direttiva n. 2003/88 in plurime pronunce ha espresso i seguenti principi: - il diritto alle ferie annuali e quello ad ottenere un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite" (sentenze del 20 gennaio 2009, e altri, C- Persona_1
350/06 e C520/06, punto 60, del 15 settembre 2011, e altri, C-155/10, Per_2 punto 26, del 13 dicembre 2018); - l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 significa che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
- il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (Schultz-Hoff e altri, punto 58); - in occasione della fruizione delle ferie il lavoratore deve beneficiare di una retribuzione paragonabile a quella percepita nei periodi di lavoro (v Schultz-Hoff e altri, punto
60); - la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che pertanto un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione (Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, Williams
e altri, punto 21); - in presenza di una retribuzione composta da parte fissa e parte
4 variabile, anche le voci variabili debbono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove si tratti di indennità che compensino
"qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro", oppure indennità correlate “agli status personali o professionali" del lavoratore (cfr. sentenza
. Per_2
La Corte di Cassazione nella sentenza n. 13425/2019 ha rilevato che: “in tema di retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, sussiste una nozione europea di "retribuzione" che comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore”.
Con riferimento all'indennità di assenza dalla residenza, la S.C. a definizione di un giudizio ex art. 420 bis c.p.c., dopo aver richiamato i propri precedenti tutti favorevoli ai lavoratori (Cass. nn. 12008, 12046, 13932, 13972, 14089 del 2024; in conformità, tra le altre, Cass. n. 19992 del 2024; Cass. n. 19991 del 2024; Cass. n.
25840 del 2024), ha enunciato i seguenti principi: “In sintesi estrema - ribadito che
"la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore" -questa Corte ha ritenuto che l'indennità per assenza dalla residenza prevista dalla contrattazione collettiva applicabile anche alla presente controversia sia da ricomprendere nella retribuzione dovuta nel periodo di ferie annuali, secondo il diritto dell'Unione, in quanto "la corresponsione, in forma continuativa, di una simile indennità è immediatamente collegata alle mansioni tipiche dei dipendenti macchinisti, essendo destinata a compensare il disagio dell'attività derivante dal non avere una sede fissa di lavoro e dall'essere continuamente in movimento, lontano dalla sede formale di lavoro". (cfr. Cass. 23/12/2024, n. 34088).
Con riferimento all'indennità di utilizzazione, può essere richiamata la più recente giurisprudenza di legittimità che sul punto ha così esaustivamente motivato: “In base alla medesima ratio (collegamento funzionale con le mansioni tipiche) sono fondate le domande collegate alla parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro, la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività
5 dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile”
(Cass. civ. sez. lav., 20/05/2024, n. 13932).
Con riferimento alla questione riguardante l'accertamento dell'effetto dissuasivo della pacifica non inclusione nella retribuzione riconosciuta per i giorni di ferie delle componenti variabili sopra esaminate, si richiama quanto rilevato dalla Suprema
Corte nella sentenza 14089/2024: “non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita”.
La parte ricorrente ha prodotto dei conteggi alla luce dei quali è possibile concludere che la retribuzione media riconosciuta nei giorni di ferie è stata inferiore, in misura apprezzabile, a quella che avrebbe percepito nel medesimo periodo se avesse prestato attività lavorativa;
il che impone di concludere che detta riduzione della retribuzione è oggettivamente idonea a produrre un effetto dissuasivo Sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore, il che comporta una pronuncia di incompatibilità delle disposizioni contrattuali con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite.
Per tutto quanto sopra argomentato, deve accertarsi la nullità: - dell'art. 77 par. 2 dei CCNL 2012 e 2016 nella parte in cui esclude il compenso per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione dei giorni di ferie, limitatamente ad un periodo di quattro settimane;
- dell'art. 31 dei contratti aziendali 2012 e 2016 del
Gruppo FS, sempre per contrasto con l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, nella parte in cui non include l'indennità di utilizzazione (nel suo valore medio calcolato nei dodici mesi antecedenti alla fruizione delle ferie) nella retribuzione dei giorni di ferie, limitatamente al periodo di quattro settimane.
In conclusione, deve essere riconosciuto il diritto del ricorrente a vedersi retribuire ciascuna giornata di ferie con una retribuzione comprensiva dell'indennità di assenza dalla residenza e dell'indennità di utilizzazione professionale, calcolate sulla media dei compensi percepiti a tali titoli nei 12 mesi precedenti la fruizione delle ferie, detratto l'importo fisso giornaliero di euro 12,80 già pacificamente riconosciuto.
6
L'eccezione di prescrizione formulata dalla parte convenuta è infondata per le condivisibili ragioni illustrate dalla S.C. nella sentenza n. 13932/2024: ”(…). 34. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del D.L.gs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è più, di regola, assistito da un regime di stabilità reale, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935
c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro. (…)”.
Atteso che la domanda formulata dal ricorrente riguarda un periodo che decorre dai cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della L. 92/2012), nella fattispecie il credito rivendicato dalla parte ricorrente non si è, neppure parzialmente, estinto.
La quantificazione dei crediti.
La questione posta dalla parte convenuta riguardante il divisore da applicare per la determinazione del valore medio delle voci variabili della retribuzione è già stata decisa dalla Corte d'Appello di Torino con motivazione che si condivide e si riporta di seguito ai sensi dell'art. 117 disp. att. c.p.c.: “ ribadisce poi la Controparte_4 propria contestazione dei conteggi attorei, sostenendo che, ai sensi dell'art. 68 CCNL, il valore giornaliero delle voci retributive vada calcolato dividendo convenzionalmente per 26 la voce retributiva mensile, di talché, per ottenere un importo presunto (media matematica), il totale delle indennità percepite nei giorni di presenza dovrebbe essere diviso per i ventiseiesimi sui quali è strutturata contrattualmente la retribuzione mensile, e non invece (come prospettato dal ricorrente e condiviso dal Tribunale) dividendo l'importo mensile per i giorni di effettiva presenza in servizio nel mese e quindi moltiplicando l'importo così ottenuto per i giorni di ferie.
La prospettazione non è condivisibile in quanto l'art. 68 comma 6 CCNL, nel prevedere l'applicazione del divisore convenzionale 26, riguarda la sola retribuzione fissa e non gli elementi variabili (“La retribuzione giornaliera e oraria si ottiene dividendo rispettivamente per 26 e per 160 la retribuzione mensile determinata dagli elementi retributivi di cui al punto 1.1., ed alla lettera d) del punto 1.2 del presente articolo”, ossia minimo contrattuale, aumenti periodici di anzianità, assegni ad personam pensionabili e salario professionale, v. doc. 3 convenuta), che maturano solo in caso di lavoro effettivo, di talchè il totale degli emolumenti percepiti dev'essere
7 diviso non per i ventiseiesimi sui quali è strutturata contrattualmente la retribuzione fissa mensile, ma per le effettive giornate di lavoro, in modo da ottenere un valore medio di detti emolumenti, come correttamente ritenuto dal Tribunale.
D'altra parte, come osservato dal Tribunale, “nel caso di specie non si è dovuto calcolare la retribuzione giornaliera partendo da quella mensile (come prevede il n. 6 dell'art. 68 del C.C.N.L.) ma, al contrario, è noto il dato giornaliero la cui somma è stata suddivisa per le giornate di presenza al lavoro proprio per ottenere un valore medio delle suddette indennità” (App. Torino, 09/12/2024, n. 463; nello stesso senso, più recentemente App. Milano, 17/03/2025 n. 51; App. Venezia,
03/02/2025 n. 26).
In sede discussione è stata posta d'ufficio alle parti la questione riguardante l'estensione del periodo di ferie annuali retribuite oggetto di copertura comunitaria e quindi l'interpretazione da attribuire all'espressione “periodo minimo di ferie annuali retribuite di quattro settimane” di cui all'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE.
Parte ricorrente, Pur insistendo per l'accoglimento della domanda proposta in via principale, in data 14.6.2025 ha prodotto in giudizio un nuovo conteggio in cui, considerato che il ricorrente ha reso la sua prestazione lavorativa per cinque giorni alla settimana, la quota giornaliera calcolata a titolo di integrazione della retribuzione variabile è stata applicata ad un numero di giorni di ferie maturati per ciascun anno pari a 20 (ancorché possano essere stati in parte goduti in epoca successiva, come consentito dal CCNL), utilizzando la quota corrispondente all'anno di effettivo godimento.
Si ritiene infatti del tutto condivisibile quanto rilevato in altro giudizio iscritto al n.
3597/202 RGL dal tribunale di Torino, dott.ssa Pastore, la cui pronuncia si richiama ex art. 118 disp. att. c.p.c. “.(…). 6.
Considerato che
, come sostenuto dalla stessa parte ricorrente, l'art. 7 della Direttiva si riferisce ad un periodo di
4 settimane, nell'ambito di tale periodo ad avviso di questa giudice devono prendersi in considerazione i soli giorni per i quali è dovuta la retribuzione, e cioè i soli giorni lavorativi, non spettando alcunché al lavoratore per i giorni di riposo: si tratta quindi di 20 giorni l'anno, in considerazione dell'articolazione della prestazione lavorativa su 5 giorni a settimana, come previsto dall'art. 28 ccnl (che al paragrafo 1.5 stabilisce che “l'orario di lavoro settimanale è ripartito, di norma, su 5 giorni”). Nello stesso senso si espressa la CGUE, che
8 ha ritenuto conforme all'articolo 7 della direttiva 2003/88 nei limiti del
“minimo di quattro settimane, vale a dire 20 giorni” garantito da tale norma, lo
Statuto dei funzionari dell'Unione europea che aveva ridotto a 24 i giorni di ferie annuali (sentenza n. 119 dell'8/9/2020, n.119, causa 119/19).
Per i giorni eccedenti, non regolati dal diritto dell'Unione, è stato invece affermato che spetta agli Stati membri determinare il riconoscimento della retribuzione (sentenza CGUE 3.5.2012, C337/10; sentenza CGUE 20.7.2016,
C-341/15), per cui la normativa europea e i principi giurisprudenziali sopra riportati non sono invocabili. (…) Al ricorrente, pertanto, deve essere riconosciuto il diritto alla retribuzione di ciascuno dei 20 giorni di annuali
(anche se non interamente fruiti nell'anno di riferimento e fruiti in parte nell'anno successivo, come previsto dall'art. 10 d.lgs. 66/2003 e dall'art. 30
c.c.n.l., come precisato dalle parti all'odierna udienza), come previsto dal
c.c.n.l.) comprensiva delle indennità di assenza dalla residenza e di utilizzazione professionale (nella quale sono confluite le indennità di utilizzazione/condotta e l'indennità di riserva/disponibilità/traghetto), calcolate come sopra indicato, detratto l'importo fisso giornaliero di euro 12,80 pacificamente riconosciuto dalla società convenuta.”.
Il nuovo conteggio di parte ricorrente è stato ritenuto contabilmente corretto dalla parte convenuta e, pertanto, la società convenuta deve essere condannata a pagare in favore del ricorrente l'importo desunto da detto conteggio e riportato in dispositivo, oltre accessori di legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte convenuta e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e succ. mod.
P. Q. M.
Visto l'art. 429 c.p.c.:
- accerta il diritto del ricorrente al computo nella retribuzione dovuta durante le ferie del compenso per assenza dalla residenza e dell'intera indennità di utilizzazione/condotta, nei termini sopra precisati;
9 - condanna parte convenuta a pagare al ricorrente l'importo di euro
3.997,09 lordi, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sui singoli importi annualmente rivalutati dalla loro maturazione al saldo;
- condanna parte convenuta a rimborsare a parte ricorrente le spese di causa liquidate in € 2.626,00 oltre rimborso forfettario 15%, Iva, Cpa e contributo unificato se versato, con distrazione in favore dell'avv. Antonio
Giordano;
- sentenza esecutiva.
Torino, 16.7.2025
La Giudice
Sonia Salvatori
10