TRIB
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 23/12/2025, n. 614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 614 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
V.G. 3413/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa TA SA Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 3413/2025 promossa da:
, (C.F. ), nata ad [...], il [...] e residente ad Parte_1 C.F._1 NO TT (AT)
e
, (C.F. ), nato ad [...], il [...] e Parte_2 C.F._2 residente ad Asti entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.ti MARINETTI RICCARDO e MARINETTI
RA come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in Asti, il 24/09/1989.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Asti (atto n. 246 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1989).
Dal matrimonio sono nati i figli: e , entrambi maggiorenni ed Persona_1 Persona_2 economicamente autosufficienti.
1 I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza n.558/2024 del 09.12.2024 emessa dal Tribunale di Asti (R.G. 3675/2024).
Con ricorso depositato il 29/10/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze, come da condizioni che si trascrivono integralmente.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 [...]
, in Asti, il 24/09/1989, iscritto nel registro del detto Comune all'anno 1989, Parte_2 parte II, serie A n. 246 alle condizioni congiuntamente indicate in ricorso e per l'effetto:
PRENDE ATTO CHE:
Nulla da regolare per quanto riguarda i rapporti economico patrimoniali tra i coniugi, in quanto entrambi economicamente autosufficienti e già integralmente regolati in sede di separazione coniugi;
parimenti nulla da regolare per quanto riguarda i figli della coppia giacchè entrambi sono maggiorenni ed autosufficienti anche patrimonialmente.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Asti di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere alle incombenze di legge.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 17/12/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa TA SA
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa TA SA Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 3413/2025 promossa da:
, (C.F. ), nata ad [...], il [...] e residente ad Parte_1 C.F._1 NO TT (AT)
e
, (C.F. ), nato ad [...], il [...] e Parte_2 C.F._2 residente ad Asti entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.ti MARINETTI RICCARDO e MARINETTI
RA come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in Asti, il 24/09/1989.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Asti (atto n. 246 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1989).
Dal matrimonio sono nati i figli: e , entrambi maggiorenni ed Persona_1 Persona_2 economicamente autosufficienti.
1 I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza n.558/2024 del 09.12.2024 emessa dal Tribunale di Asti (R.G. 3675/2024).
Con ricorso depositato il 29/10/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze, come da condizioni che si trascrivono integralmente.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 [...]
, in Asti, il 24/09/1989, iscritto nel registro del detto Comune all'anno 1989, Parte_2 parte II, serie A n. 246 alle condizioni congiuntamente indicate in ricorso e per l'effetto:
PRENDE ATTO CHE:
Nulla da regolare per quanto riguarda i rapporti economico patrimoniali tra i coniugi, in quanto entrambi economicamente autosufficienti e già integralmente regolati in sede di separazione coniugi;
parimenti nulla da regolare per quanto riguarda i figli della coppia giacchè entrambi sono maggiorenni ed autosufficienti anche patrimonialmente.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Asti di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere alle incombenze di legge.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 17/12/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa TA SA
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
2