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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 28/08/2025, n. 476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 476 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 488/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Flora Domicoli
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 488/2021 promossa da:
nato il [...], a [...], c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. DIPASQUALE CONCETTA C.F._1
ed elettivamente domiciliato presso il di lei studio sito in Palagonia
Opponente
contro
, in persona del suo legale rappresentante p.t., c.f , Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. PIRAINO ANGELO ed elettivamente domiciliato in
VIA GRAMSCI 36 81055 SANTA MARIA CAPUA VETERE
Opposta
pagina 1 di 6 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato nel 2021, la società Controparte_1
quale mandataria di otteneva nei confronti di il Controparte_2 Parte_1
decreto ingiuntivo n. 82/2021, con il quale veniva intimato il pagamento della somma di
€ 5.859,58 oltre interessi e spese, somma che sarebbe derivata da un contratto di finanziamento stipulato dall'ingiunto in data 7 ottobre 1996 con la società Finemiro
S.p.A., per un importo originario di lire 2.800.000.
Avverso detto provvedimento, proponeva opposizione ed eccepiva, in Parte_1
via preliminare, l'intervenuta prescrizione decennale del credito azionato rilevando che erano trascorsi oltre venticinque anni dalla data del contratto senza che alcun valido atto interruttivo fosse stato notificato. L'opponente sottolineava che le lettere prodotte da controparte, riferite agli anni 1998, 2008 e 2017, risultavano indirizzate a terzi soggetti estranei e comunque erano prive di un contenuto idoneo a costituire in mora il debitore ai sensi dell'art. 2943 c.c., sicché non potevano avere alcuna efficacia interruttiva. Nel
merito, contestava l'insussistenza stessa del credito, osservando come la società opposta non avesse fornito prova dell'effettiva erogazione della somma mutuata e come il contratto di finanziamento, unitamente all'estratto conto, non fossero di per sé idonei a dimostrare la dazione di denaro. Veniva invocato, in tal senso, l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'efficacia probatoria dell'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. (d.lgs. 385/1993) è circoscritta alla sola fase monitoria, degradando a mero indizio liberamente valutabile nel giudizio di opposizione (Tribunale di Milano,
pagina 2 di 6 sentenza n. 5355/2019; Tribunale di Bologna, n. 868/2013; Cass. civ., sez. III, n.
9695/2011). Deduceva, ancora, la nullità delle clausole contrattuali per usura e ultralegalità dei tassi applicati, atteso che il contratto prevedeva un tasso annuo nominale del 34,33% e un TAEG del 40,29%, nonché un tasso di mora del 16,50%, palesemente superiori ai limiti di legge fissati dalla l. n. 108/1996e richiamava la giurisprudenza di legittimità che ha affermato l'assoggettamento anche degli interessi moratori alla disciplina antiusura, con particolare riferimento all'arresto delle Sezioni Unite, che hanno ribadito l'esigenza di una tutela effettiva del debitore anche nella fase di mora
(Cass. civ., SS.UU., n. 19597/2020).
La società opposta si costituiva dapprima a mezzo dell'avv. Simioni e successivamente con nuovo difensore, avv. Piraino, il quale si riportava agli atti difensivi già depositati,
ribadendo la fondatezza della propria pretesa. Nel corso del giudizio si opponeva, altresì,
alla richiesta di CTU contabile avanzata dall'opponente. Chiedeva il rigettp dell'opposizione e la conferma del provvedimento monitorio opposto.
All'udienza del 24.01.2022 venivano concessi i termini ex art 183 cpc VI comma dopodichè, all'udienza del 21.11.2022, parte opponente rinunciava alla Ctu ed entrambe chiedevano rinvio per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 10.03.2025
parte opponente precisava le conclusioni riportandosi a tutti gli atti di causa, mentre nessuno compariva per parte opposta. La causa veniva quindi trattenuta in decisione con i termini di legge ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 3 di 6 L'opposizione proposta da è infondata e, pertanto, va rigettata. Parte_1
In via preliminare, l'eccezione di prescrizione deve essere respinta.
Oggetto del presente giudizio è il contratto di finanziamento stipulato in data 7/8/1996,
con il quale si prevedeva l'erogazione al sig. della somma di £ 3.312.000 da Pt_1
rimborsare mediante rate mensili di cui l'ultima con scadenza 23/10/1997. Per
Giurisprudenza di legittimità costante “Nel contratto di mutuo, il pagamento di ratei di mutui configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata;
pertanto, la data di decorrenza della prescrizione deve essere individuata con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo in questione e non di certo prendendo in considerazione la data di stipula del mutuo”
Il termine di prescrizione applicabile al caso in esame è quello ordinario decennale poichè il pagamento dei ratei di un contratto di mutuo configura un'obbligazione unica che non acquisisce il carattere della periodicità ed inizia a decorrere dalla scadenza naturale del contratto prevista per il 23/10/1997
Nel caso di specie, se pur il contratto di finanziamento risale al 1996 ed il ricorso monitorio è stato notificato nel 2021, la società opposta ha prodotto in atti le diffide risalenti al 1998, al 2008 e al 2017, che hanno interrotto il termine decennale di prescrizione previsto dall'art. 2946 c.c. ed esattamente la raccomandata di Parte_2
del 6/11/1998 regolarmente ricevuta in data 11/11/1998 con relativo avviso di ricevimento;
la raccomandata di del 3/11/2008 regolarmente ricevuta in Controparte_3
data 7/11/2008, con relativo avviso di ricevimento;
e la raccomandata A.R. a firma pagina 4 di 6 dell'Avv. Marco Sartoni del 2/11/201711 tornata al mittente per compiuta giacenza, ma comunque efficace ai fini interruttivi della prescrizione di legge.
Non appare condivisibile l'eccezione di parte opponente allorquando rappresenta che le comunicazioni sopra dette non sono delle diffide poiché contengono solo dei meri avvisi di cessione del credito e sono privi dell'intimazione al pagamento in quanto, come specificato dalla consolidata giurisprudenza, affinché un atto abbia efficacia interruttiva della prescrizione è necessaria una chiara ed inequivoca intimazione di pagamento rivolta al soggetto obbligato e le suddette comunicazioni prodotte agli atti contengono l'invito formale ad adempiere al pagamento insieme all'avvertimento che in difetto si procederà per vie giudiziarie Per tali ragioni l'eccezione di prescrizione va rigettata.
In merito alla fondatezza della domanda, parte opposta ha fornito la prova della sussistenza del proprio credito depositando in atti il contratto di finanziamento oggetto di causa sottoscritto dall'opponente, il piano d'ammortamento e l'estratto conto. Con la suddetta produzione la creditrice ha adempiuto all'onere della prova disposto dall'art. 2697 c.c. che pone a carico della medesima l'onere di dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa.
Quanto all'ulteriore profilo dedotto, parte opponente non ha prodotto alcun elemento di valutazione al fine di dimostrare che i tassi indicati nel contratto fossero superiori alle soglie previste dalla normativa antiusura introdotta con la legge n. 108/1996.
Il legislatore pone a carico di parte opponente la prova dei fatti dedotti a confutazione del credito azionato e, nel caso di specie, la nullità delle clausole che prevedono interessi pagina 5 di 6 usurari che comporta la non debenza di qualsiasi somma a titolo di interesse andava accertata
Alla luce di quanto esposto, l'opposizione deve essere integralmente respinta con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vanno liquidate al minimo tariffario,
avuto riguardo al valore della controversia e alle fasi effettivamente espletate, secondo il
D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltagirone, definitivamente pronunciando nella causa n. R.G. 488/2021,
così provvede:
– rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
82/2021 emesso dal Tribunale di Caltagirone nel proc. civ. n. 36/2021 RG e conferma integralmente il decreto ingiuntivo opposto.
Condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di , Controparte_1
che liquida in complessivi € 1.080,00 per compensi professionali (fase di studio €
225,00, fase introduttiva € 225,00, fase istruttoria € 270,00, fase decisionale € 360,00),
oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Caltagirone, 27/08/2025
Il GIUDICE dott. Antonella Flora Domicoli
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Flora Domicoli
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 488/2021 promossa da:
nato il [...], a [...], c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. DIPASQUALE CONCETTA C.F._1
ed elettivamente domiciliato presso il di lei studio sito in Palagonia
Opponente
contro
, in persona del suo legale rappresentante p.t., c.f , Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. PIRAINO ANGELO ed elettivamente domiciliato in
VIA GRAMSCI 36 81055 SANTA MARIA CAPUA VETERE
Opposta
pagina 1 di 6 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato nel 2021, la società Controparte_1
quale mandataria di otteneva nei confronti di il Controparte_2 Parte_1
decreto ingiuntivo n. 82/2021, con il quale veniva intimato il pagamento della somma di
€ 5.859,58 oltre interessi e spese, somma che sarebbe derivata da un contratto di finanziamento stipulato dall'ingiunto in data 7 ottobre 1996 con la società Finemiro
S.p.A., per un importo originario di lire 2.800.000.
Avverso detto provvedimento, proponeva opposizione ed eccepiva, in Parte_1
via preliminare, l'intervenuta prescrizione decennale del credito azionato rilevando che erano trascorsi oltre venticinque anni dalla data del contratto senza che alcun valido atto interruttivo fosse stato notificato. L'opponente sottolineava che le lettere prodotte da controparte, riferite agli anni 1998, 2008 e 2017, risultavano indirizzate a terzi soggetti estranei e comunque erano prive di un contenuto idoneo a costituire in mora il debitore ai sensi dell'art. 2943 c.c., sicché non potevano avere alcuna efficacia interruttiva. Nel
merito, contestava l'insussistenza stessa del credito, osservando come la società opposta non avesse fornito prova dell'effettiva erogazione della somma mutuata e come il contratto di finanziamento, unitamente all'estratto conto, non fossero di per sé idonei a dimostrare la dazione di denaro. Veniva invocato, in tal senso, l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'efficacia probatoria dell'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. (d.lgs. 385/1993) è circoscritta alla sola fase monitoria, degradando a mero indizio liberamente valutabile nel giudizio di opposizione (Tribunale di Milano,
pagina 2 di 6 sentenza n. 5355/2019; Tribunale di Bologna, n. 868/2013; Cass. civ., sez. III, n.
9695/2011). Deduceva, ancora, la nullità delle clausole contrattuali per usura e ultralegalità dei tassi applicati, atteso che il contratto prevedeva un tasso annuo nominale del 34,33% e un TAEG del 40,29%, nonché un tasso di mora del 16,50%, palesemente superiori ai limiti di legge fissati dalla l. n. 108/1996e richiamava la giurisprudenza di legittimità che ha affermato l'assoggettamento anche degli interessi moratori alla disciplina antiusura, con particolare riferimento all'arresto delle Sezioni Unite, che hanno ribadito l'esigenza di una tutela effettiva del debitore anche nella fase di mora
(Cass. civ., SS.UU., n. 19597/2020).
La società opposta si costituiva dapprima a mezzo dell'avv. Simioni e successivamente con nuovo difensore, avv. Piraino, il quale si riportava agli atti difensivi già depositati,
ribadendo la fondatezza della propria pretesa. Nel corso del giudizio si opponeva, altresì,
alla richiesta di CTU contabile avanzata dall'opponente. Chiedeva il rigettp dell'opposizione e la conferma del provvedimento monitorio opposto.
All'udienza del 24.01.2022 venivano concessi i termini ex art 183 cpc VI comma dopodichè, all'udienza del 21.11.2022, parte opponente rinunciava alla Ctu ed entrambe chiedevano rinvio per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 10.03.2025
parte opponente precisava le conclusioni riportandosi a tutti gli atti di causa, mentre nessuno compariva per parte opposta. La causa veniva quindi trattenuta in decisione con i termini di legge ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 3 di 6 L'opposizione proposta da è infondata e, pertanto, va rigettata. Parte_1
In via preliminare, l'eccezione di prescrizione deve essere respinta.
Oggetto del presente giudizio è il contratto di finanziamento stipulato in data 7/8/1996,
con il quale si prevedeva l'erogazione al sig. della somma di £ 3.312.000 da Pt_1
rimborsare mediante rate mensili di cui l'ultima con scadenza 23/10/1997. Per
Giurisprudenza di legittimità costante “Nel contratto di mutuo, il pagamento di ratei di mutui configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata;
pertanto, la data di decorrenza della prescrizione deve essere individuata con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo in questione e non di certo prendendo in considerazione la data di stipula del mutuo”
Il termine di prescrizione applicabile al caso in esame è quello ordinario decennale poichè il pagamento dei ratei di un contratto di mutuo configura un'obbligazione unica che non acquisisce il carattere della periodicità ed inizia a decorrere dalla scadenza naturale del contratto prevista per il 23/10/1997
Nel caso di specie, se pur il contratto di finanziamento risale al 1996 ed il ricorso monitorio è stato notificato nel 2021, la società opposta ha prodotto in atti le diffide risalenti al 1998, al 2008 e al 2017, che hanno interrotto il termine decennale di prescrizione previsto dall'art. 2946 c.c. ed esattamente la raccomandata di Parte_2
del 6/11/1998 regolarmente ricevuta in data 11/11/1998 con relativo avviso di ricevimento;
la raccomandata di del 3/11/2008 regolarmente ricevuta in Controparte_3
data 7/11/2008, con relativo avviso di ricevimento;
e la raccomandata A.R. a firma pagina 4 di 6 dell'Avv. Marco Sartoni del 2/11/201711 tornata al mittente per compiuta giacenza, ma comunque efficace ai fini interruttivi della prescrizione di legge.
Non appare condivisibile l'eccezione di parte opponente allorquando rappresenta che le comunicazioni sopra dette non sono delle diffide poiché contengono solo dei meri avvisi di cessione del credito e sono privi dell'intimazione al pagamento in quanto, come specificato dalla consolidata giurisprudenza, affinché un atto abbia efficacia interruttiva della prescrizione è necessaria una chiara ed inequivoca intimazione di pagamento rivolta al soggetto obbligato e le suddette comunicazioni prodotte agli atti contengono l'invito formale ad adempiere al pagamento insieme all'avvertimento che in difetto si procederà per vie giudiziarie Per tali ragioni l'eccezione di prescrizione va rigettata.
In merito alla fondatezza della domanda, parte opposta ha fornito la prova della sussistenza del proprio credito depositando in atti il contratto di finanziamento oggetto di causa sottoscritto dall'opponente, il piano d'ammortamento e l'estratto conto. Con la suddetta produzione la creditrice ha adempiuto all'onere della prova disposto dall'art. 2697 c.c. che pone a carico della medesima l'onere di dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa.
Quanto all'ulteriore profilo dedotto, parte opponente non ha prodotto alcun elemento di valutazione al fine di dimostrare che i tassi indicati nel contratto fossero superiori alle soglie previste dalla normativa antiusura introdotta con la legge n. 108/1996.
Il legislatore pone a carico di parte opponente la prova dei fatti dedotti a confutazione del credito azionato e, nel caso di specie, la nullità delle clausole che prevedono interessi pagina 5 di 6 usurari che comporta la non debenza di qualsiasi somma a titolo di interesse andava accertata
Alla luce di quanto esposto, l'opposizione deve essere integralmente respinta con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vanno liquidate al minimo tariffario,
avuto riguardo al valore della controversia e alle fasi effettivamente espletate, secondo il
D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltagirone, definitivamente pronunciando nella causa n. R.G. 488/2021,
così provvede:
– rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
82/2021 emesso dal Tribunale di Caltagirone nel proc. civ. n. 36/2021 RG e conferma integralmente il decreto ingiuntivo opposto.
Condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di , Controparte_1
che liquida in complessivi € 1.080,00 per compensi professionali (fase di studio €
225,00, fase introduttiva € 225,00, fase istruttoria € 270,00, fase decisionale € 360,00),
oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Caltagirone, 27/08/2025
Il GIUDICE dott. Antonella Flora Domicoli
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