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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 26/09/2025, n. 3914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3914 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 26/09/2025 innanzi al Giudice Onorario Dott.ssa Carmela Fachile, chiamato il procedimento iscritto al n. 16473/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 10.30 sono presenti l'avv. Luana Sineri anche in sostituzione dell'avv. Fabrizio
Catalano per parte ricorrente nonché l'avv. Pace in sostituzione dell'avv. Delia Cernigliaro per la parte resistente.
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
*********************
Successivamente, alle ore 16.09 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario, Dott.ssa Carmela Fachile ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16473 / 2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, nata a [...], in data [...], C.F. ed ivi residente in C.so Parte_1 C.F._1
Pisani Pietro n. 306, rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabrizio Catalano e Luana Sineri per mandato in atti
Ricorrente
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Roma, Via Ciro CP_1
il Grande 21, rappresentato e difeso dall'avv. Delia Cernigliaro per mandato in atti.
Resistente
conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 26/09/2025
DISPOSITIVO Il Giudice, definitivamente pronunciando:
- Rigetta il ricorso;
-Dichiara che il ricorrente non è tenuto al pagamento delle spese processuali in favore dell' ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.; CP_1 - Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU di entrambi le fasi del giudizio, CP_1
come liquidate con separati decreti di pagamento.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente, dopo avere contestato le risultanze della consulenza tecnica resa nel procedimento per ATP, depositava ricorso, nei termini stabiliti dall'art. 445 bis – comma 6 - cpc, chiedendo il riconoscimento delle condizioni sanitarie legittimanti l'assegno mensile di invalidità civile 74% e lo status di Handicap di cui all'art. 3, c.3 della L. 104/92, negato dal CTU nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio.
L' si costituiva in giudizio, contestando la domanda della quale chiedeva il rigetto. CP_1
Espletata c.t.u. medico-legale, la causa, all'odierna udienza viene decisa
Nel merito l'opposizione è infondata.
A seguito di rinnovazione delle operazioni peritali, il ctu, dott. , nominato in questa Persona_1
fase di opposizione, ha riconosciuto alla ricorrente una invalidità del 69%, negando la sussistenza delle condizioni sanitarie per il riconoscimento dell'assegno d'invalidità e dello status di portatore di handicap di cui all'art. 3, comma 3, della L. 104/92.: “2)La ricorrente, sig. ra , a causa Parte_1
delle patologie da cui è affetta, in atto presenta una percentuale di riduzione della capacità
lavorativa, nella misura del 69%e, pertanto non ha diritto all'assegno d'invalidità……4)La
ricorrente, sig. ra , in atto non presenta una riduzione dell'autonomia personale Parte_1
correlata all'età, di tale entità, da avere bisogno di un intervento assistenziale permanente continuo
e globale, nella sfera individuale e in quella di relazione e, pertanto non è portatrice di un handicap
grave, ai sensi dell'Art.3, Comma 3, Legge 104/92.....5) La ricorrente, sig. ra , in atto Parte_1
presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, causa di difficoltà
di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa, tale da determinare un processo di
svantaggio sociale o emarginazione, con conseguente stato di portatrice di handicap, ai sensi
dell'art. 3, comma 1, della Legge 104/92, stato che si fa decorrere, dalla data di presentazione della
domanda amministrativa, che è stata effettuata giorno 02.05.23” Invero la consulenza tecnica disposta nella presente fase di opposizione individua con chiarezza, ed in maniera perfettamente coerente con le risultanze documentali e l'obiettività clinica riscontrabile in atti, i criteri che hanno indotto il CTU ad esprimere un giudizio negativo circa la sussistenza dei requisiti sanitari in contestazione e le relative considerazioni appaiono condivisibili.
Pertanto, il ricorso va rigettato, nulla statuendosi sulle spese ex art. 152 att. c.p.c. e rimanendo definitivamente a carico dell' le spese della CTU di entrambi le fasi del giudizio, come liquidate CP_1
con separati decreti di pagamento.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Palermo, 26.9.2025
Il Giudice Onorario
Carmela Fachile