Ordinanza cautelare 13 dicembre 2022
Ordinanza cautelare 13 dicembre 2022
Sentenza 31 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 31/12/2025, n. 24142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 24142 |
| Data del deposito : | 31 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 24142/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13907/2022 REG.RIC.
N. 13908/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13907 del 2022, proposto da
IS, rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Lorenzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
sul ricorso numero di registro generale 13908 del 2022, proposto da
IS, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Lorenzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 13907 del 2022 :
del decreto n. IS del 21.07.2022 con il quale è stata respinta la sua istanza di concessione della cittadinanza italiana;
quanto al ricorso n. 13908 del 2022 :
del decreto n. IS del 21.07.2022 con il quale è stata respinta la sua istanza di concessione della cittadinanza italiana;
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2025 il dott. IA RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso distinto al nrg. 13907/2022, la sig.ra IS ha impugnato il decreto n. IS del 21.07.2022 con il quale è stata respinta la sua istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata in data 18.05.2018 ai sensi dell'art. 9, comma primo, lettera f) della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
Con successivo ricorso distinto al nrg. 13908/2022, la sig.ra IS – madre dell’anzidetta IS - ha impugnato il decreto n. IS del 21.07.2022 con il quale è stata respinta la sua istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata in data 18.05.2018 ai sensi dell'art. 9, comma primo, lettera f) della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
Ciascuno dei due dinieghi risulta assistito dalla identica motivazione relativa alla sussistenza di precedenti penali emersi sul conto degli altri componenti del nucleo familiare.
In particolare, a carico del sig. IS (rispettivamente padre e coniuge delle odierne ricorrenti) sono state riportate le seguenti vicende penali:
“- 09/07/2011: deferito dalla Questura di Matera per la violazione degli artt. 13 e 14, Legge n. 248/200 (nuove norme di tutela del diritto di autore);
- 10/03/2006: condannato per la violazione dell’art. 16, Legge n. 248/200 (nuove norme di tutela del diritto di autore);
- 26/02/2016: deferito dal C.P. di Potenza per la violazione dell’art. 483 c.p. (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico);
- 11/08/2021: deferito dalla Stazione Carabinieri di Potenza per la violazione dell’art. 612 c.p. (minaccia);
- 06/10/2021: deferito dalla Stazione Carabinieri di Tolve (PZ) per la violazione dell’art. 612 c.p. (minaccia )”.
A carico del Sig.IS (rispettivamente fratello e figlio delle odierne ricorrenti) sono state riportate le seguenti vicende penali:
“- 11/08/2021: deferito dalla Stazione Carabinieri di Potenza per la violazione dell’art. 612 c.p. (minaccia);
- 06/10/2021: deferito dalla Stazione Carabinieri di Tolve (PZ) per la violazione dell’art. 612 c.p. (minaccia )”.
Avverso gli anzidetti decreti di rigetto le ricorrenti hanno articolato le medesime censure, lamentandone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere per difetto d’istruttoria e carenza della motivazione. In particolare, hanno dedotto:
- di essere incensurate e che le vicende penali si riferiscono esclusivamente a carico di altri componenti del nucleo familiare, invocando a sostegno il principio costituzionale della personalità della responsabilità penale;
- che, peraltro, le vicende richiamate non sono idonee a sostenere la motivazione del gravato diniego, in quanto non esitate in pronunce di condanna, fatta eccezione per l’unica condanna risultante a carico del sig. IS (rispettivamente padre e marito delle ricorrenti) per violazione delle norme sul diritto d'autore per fatti risalenti al 2006 e, peraltro, coperti da indulto ai sensi della L. 241/2006 e comunque non contemplate dalla vigente normative come causa ostativa per l'integrazione sociale;
- che l’Amministrazione avrebbe dovuto tenere conto in concreto della complessiva condotta delle richiedenti nell'arco dell'intero periodo di permanenza sul territorio nazionale, essendosi ormai compiutamente integrate nel tessuto economico e sociale.
Il Ministero intimato si è costituito in resistenza in entrambi i giudizi.
Le istanze cautelari formulate con i ricorsi in epigrafe sono state respinte, rispettivamente, con ordinanze nn. IS
All’odierna udienza pubblica i ricorsi sono stati trattenuti per la decisione.
2.- Preliminarmente, i ricorsi in epigrafe devono essere riuniti in ragione delle evidenti ragioni di connessione.
Ciò posto, i ricorsi sono infondati.
Il Collegio reputa utile, in funzione dello scrutinio delle doglianze formulate nell’atto introduttivo del giudizio, una premessa di carattere teorico in ordine al potere attribuito all’amministrazione in materia, all’interesse pubblico protetto e alla natura del relativo provvedimento alla luce della giurisprudenza in materia, nonché dei precedenti dalla Sezione (cfr., ex multis , TAR Lazio, Roma, Sez. V bis, nn. 2943, 2944, 2945, 3018, 3471, 4280 e 5130 del 2022, 20023 del 2023, 10363 del 2024 e 11770 del 2025).
Ai sensi dell'articolo 9 comma 1 lettera f) della legge n. 91 del 1992, la cittadinanza italiana " può " essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.
L'utilizzo dell'espressione evidenziata sta ad indicare che la residenza nel territorio per il periodo minimo indicato è solo un presupposto per proporre la domanda a cui segue "una valutazione ampiamente discrezionale sulle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e delle sue possibilità di rispettare i doveri che derivano dall'appartenenza alla comunità nazionale" (cfr., tra le tante, Consiglio di Stato sez. III, 23/07/2018 n. 4447).
Il conferimento dello status civitatis , cui è collegata una capacità giuridica speciale, si traduce in un apprezzamento di opportunità sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l'integrazione del richiedente nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta (Consiglio di Stato sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; n. 52 del 10 gennaio 2011; Tar Lazio, sez. II quater, n. 3547 del 18 aprile 2012).
L'interesse pubblico sotteso al provvedimento di concessione della particolare capacità giuridica, connessa allo status di cittadino, impone che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del Paese ospitante (Tar Lazio, sez. II quater, n. 5565 del 4 giugno 2013), atteso che, lungi dal costituire per il richiedente una sorta di diritto che il Paese deve necessariamente e automaticamente riconoscergli ove riscontri la sussistenza di determinati requisiti e l'assenza di fattori ostativi, rappresenta il frutto di una meticolosa ponderazione di ogni elemento utile al fine di valutare la sussistenza di un concreto interesse pubblico ad accogliere stabilmente all'interno dello Stato comunità un nuovo componente e dell'attitudine dello stesso ad assumersene anche tutti i doveri ed oneri.
In altri termini, il provvedimento di concessione della cittadinanza in esame “ è atto squisitamente discrezionale di ‘alta amministrazione’, condizionato all'esistenza di un interesse pubblico che con lo stesso atto si intende raggiungere e da uno ‘ status illesae dignitatis’ (morale e civile) di colui che lo richiede ” (Consiglio di Stato, sez. III, 07/01/2022, n. 104).
Pertanto, l’anzidetta valutazione discrezionale può essere sindacata in questa sede nei ristretti ambiti del controllo estrinseco e formale; il sindacato del giudice, infatti, non si estende al merito della valutazione compiuta dall'Amministrazione, non potendo dunque spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell'esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole (cfr., ex multis , Consiglio di Stato sez. III, 16 novembre 2020, n. 7036; nonché, TAR Lazio, sez. V bis, n. 2944/2022 su prospettive e limiti dell’applicazione del principio di proporzionalità in tale materia).
Quanto, in particolare, all’onere motivazionale, la giurisprudenza ha più volte precisato che l'ampiezza e la profondità dell'obbligo di motivazione del provvedimento di diniego della concessione della cittadinanza devono correlarsi allo stadio del procedimento penale, alla natura del reato commesso, nonché alla circostanza che esso sia stato commesso a distanza di tempo dal momento in cui l'istanza di concessione della cittadinanza viene proposta. Questi profili incidono anche sul livello di discrezionalità dell'amministrazione per la quale la valutazione della condotta penalmente rilevante deve costituire, a norma di legge, uno degli elementi rilevanti ai fini della decisione sulla concessione della cittadinanza, con la conseguenza che, “ nel caso di sentenza penale e, a fortiori , di sentenza passata in giudicato l'ampiezza e l'intensità dell'obbligo motivazionale relativo al diniego di concessione di cittadinanza può essere minore rispetto a quello che deve, invece, caratterizzare un diniego in presenza di una mera comunicazione di notizia di reato o di una denuncia, della quale il ricorrente potrebbe non essere al corrente ” (Consiglio di Stato sez. I, 04/04/2022, n.713; cfr., in senso conforme, Cons. Stato, Sez. II, 31 maggio 2021, n. 4151).
3.- Tanto premesso, ritiene il Collegio che, nel caso concreto, il Ministero abbia legittimamente esercitato il potere discrezionale di cui dispone, assolvendo all’onere di motivazione e senza venir meno ai criteri di ragionevolezza e proporzionalità nel bilanciamento degli interessi.
3.1- Invero, la motivazione che assiste il gravato diniego si fonda sulle plurime vicende penali emerse sul conto degli altri componenti del nucleo familiare delle odierne ricorrenti.
Al riguardo, valga anzitutto rilevare che, come osservato a più riprese anche da questa Sezione, l’invocato principio della personalità della responsabilità penale ai sensi dell’art. 27 Cost. non appare pertinente (cfr. , ex multis , TAR Lazio, Roma, sez. V bis, n. 4259/2023, confermata da Consiglio di Stato, sez. III, n. 6842/2025), giacché nella fattispecie concreta non si tratta di assoggettare a sanzione – ovvero di punire - un soggetto diverso dall’autore del fatto criminoso, bensì di impedire l’attribuzione di una utilità, segnatamente il conferimento del massimo status ordinamentale – quello appunto di cittadino italiano – ad un soggetto ritenuto potenzialmente idonea a recare, anche indirettamente, un danno alla comunità nazionale, per effetto dell’estensione ai familiari del richiedente delle previsioni relative ai parenti del cittadino italiano. Sul punto, infatti, è noto che l’acquisto della cittadinanza da parte di un familiare comporta benefici indiretti anche per gli altri membri del nucleo, tra i quali l’impossibilità di espellere i parenti entro il secondo grado (cfr. art. 19, comma 2, lett. c) del d.lgs. 286/1998) e la possibilità di ottenere un permesso per motivi familiari (cfr. art. 30, comma 1, lett. c) del d.lgs. 286/1998).
Pertanto, la valutazione dei pregiudizi penali a carico dei familiari e, più in generale, il contesto familiare in cui l’istante vive stabilmente ben può rientrare nell’ambito del giudizio prognostico che l’Amministrazione è chiamata a compiere in ordine alla compiuta integrazione e affidabilità dell’istante nella comunità nazionale (Tar Lazio, Roma, sez. II Quater n. 1840/2015), dovendosi ribadire che, ai fini della concessione della cittadinanza, non si deve tenere conto solamente dei fatti penalmente rilevanti, ma si deve valutare anche l'area della prevenzione dei reati e di qualsivoglia situazione di astratta pericolosità sociale, con accurati apprezzamenti sulla personalità e sulla condotta di vita del naturalizzando, al fine di valutare quale sia la probabilità che questi possa arrecare in futuro pregiudizio alla sicurezza dello Stato (cfr., ex multis , Consiglio di Stato sez. III, 14/02/2022, n.1057).
A supporto delle argomentazioni innanzi esposte si rende opportuno richiamare anche una recente pronuncia di questa Sezione (Tar Lazio, Roma, sez. V bis, 06/03/2023, n. 3673) che, ponendosi in continuità con l’orientamento giurisprudenziale prevalente sopra descritto, ha avuto modo di evidenziare che l’ambito soggettivo della valutazione di opportunità in merito alla concessione dello status civitatis « non si limita alla sola persona del richiedente, ma investe la cerchia dei familiari, in quanto nucleo elementare in cui si forma, si sviluppa e si manifesta la personalità individuale e che, pertanto, costituisce “l’ambiente” in cui va particolarmente studiato il comportamento dei soggetti », con la conseguenza che « il richiamo al principio della “responsabilità personale” risulta inconferente in quanto nel contenzioso sulla cittadinanza non viene in considerazione solo la condotta del richiedente, ma anche quella dell’intero nucleo familiare, apprezzato in un’ottica oggettiva, tenendo conto delle conseguenze negative che dalla “infelice” concessione della cittadinanza deriverebbero per l’intera collettività (la cui salvaguardia costituisce una finalità di valore preminente rispetto all’aspirazione dell’istante a prendere parte alla vita politica nazionale dato che questo è, in sostanza, il quid pluris conferito con il provvedimento di naturalizzazione) ».
Ed ancora, nella medesima ottica, questa Sezione ha altresì precisato (Tar Lazio, Roma, sez. V bis, 05/12/2022, n. 16216) che « il rapporto filiale è infatti rappresentativo di un chiaro legame stabile, duraturo nel tempo e fondante le proprie radici nella famiglia e nei suoi connessi aspetti affettivi, con la conseguenza che proprio la stabilità parentale e affettiva potrebbe indurre l’interessata ad agevolare, anche soltanto per ragioni affettive, comportamenti ritenuti in contrasto con l’ordinamento giuridico, che ne inficiano le prospettive di ottimale inserimento nella comunità nazionale. E ciò coerentemente al consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui “I due aspetti della convivenza e dello stretto grado di parentela costituiscono … elementi significativi della sicura influenza svolta dal familiare, che abbia commesso reati, sull’istante e dunque possono essere legittimamente valorizzati dalla amministrazione ai fini di una motivazione di rigetto della cittadinanza italiana” (cfr., ex multis, T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, 10.12.2020, n. 13300 )».
3.2- Inoltre, quanto all’idoneità degli elementi di controindicazione emersi sul conto dei familiari più stretti delle ricorrenti a sorreggere il gravato diniego, occorre porre in evidenza la molteplicità delle denunce risultanti a loro carico, anche per fattispecie di reato della stessa indole, avuto riguardo in particolare:
- alla fattispecie riguardante la violazione delle norme di tutela del diritto di autore di cui alla legge n. 248/2000, rispetto alla quale il sig. IS (rispettivamente padre e moglie delle odierne ricorrenti) è stato condannato nel 2006 e successivamente denunciato nel 2011;
- ai deferimenti per la violazione dell’art. 612 c.p. (minaccia), contestati l’11.08.2021 e il 6.10.2021, sia nei confronti del sig. IS che del figlio IS. Si tratta di una fattispecie di reato indubbiamente connotata da un disvalore sociale, in quanto punita con la reclusione fino ad un anno e lesiva del diritto dell’individuo a determinarsi liberamente nelle proprie scelte e azioni, senza condizionamenti derivanti da intimidazioni o prospettazione di un male ingiusto;
- al deferimento del 2016 a carico del sig. IS per la violazione dell’art. 483 c.p. (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico). Con riguardo ai reati di falso, peraltro, la Sezione ha già avuto modo di ribadire, ponendosi in continuità con l’indirizzo interpretativo prevalente, che tali condotte minano radicalmente il rapporto di fiducia con le Istituzioni dello Stato, di modo che “il giudizio prognostico sull’inserimento del richiedente nella Collettività nazionale non possa essere ritenuto irragionevole o sproporzionato, ove si consideri la particolare rilevanza attribuita, nel procedimento di concessione della cittadinanza italiana alla dichiarazione non veritiera fatta dallo straniero “come comportamento indicativo di scarsa affidabilità nel rapportarsi con le Istituzioni dello Stato di cui aspira a divenire cittadino” ( cfr., di recente, T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, n. 2947/2022 e 3026/2022).
Peraltro, si rende opportuno rimarcare che le richiamate vicende, in particolare le denunce innanzi descritte, sono emerse in quell’arco temporale, ossia il decennio anteriore all’istanza nonché il lasso temporale successivo fino all’adozione del provvedimento finale, che costituisce il “periodo di osservazione” in cui devono essere maturati i requisiti per la cittadinanza, ai sensi dell'art. 9 legge n. 91 del 1992, inclusi quelli dell’irreprensibilità della condotta (vedi, di recente, TAR Lazio, sez. V bis, n. 2643/2022; 2944, 2945 del 2022).
Ritiene, pertanto, il Collegio che i suddetti elementi concreti assumano rilevanza a fini dell’espressione di un giudizio globale sotto il profilo del contesto di illegalità in cui le richiedenti potevano ragionevolmente apparire inserite.
Del resto, in questa prospettiva volta ad annettere rilievo anche a circostanze diverse dalle condanne penali (ivi comprese, a fortiori , le condanne rispetto alle quale sia intervenuto l’indulto come nel caso in esame), si rende opportuno evidenziare che, come affermato a più riprese dalla giurisprudenza prevalente, le valutazioni relative all'accertamento di una responsabilità penale si pongono su di un piano assolutamente differente ed autonomo rispetto alla valutazione del medesimo fatto ai fini dell'adozione di un provvedimento amministrativo, sicché può darsi la possibilità che le risultanze fattuali oggetto della vicenda penale vengano, sul piano amministrativo, valutate negativamente anche a prescindere dagli esiti del parallelo iter giudiziale in sede penale, e ciò anche in omaggio al generale principio della c.d. pluriqualificazione dei fatti giuridici (cfr., quanto alla legittimità del diniego fondato su mere notizie di reato, non ostandovi il principio di presunzione di innocenza, Cons. St., sez. III, nn. 8364/2023, 4684/2023, 2745/2023, 5569/2023 e 8379/2023; cfr., ancora, TAR Lazio, sez. V-bis, nn. 3482/2022, 3471/2022, 3527/2022, 3620/2022, 4618/2022, 4621/2022, 4625/2022, 4704/2022, 4888/2022, 6490/2022, 7814/2022, 8127/2022, 8131/2022, 9292/2022, 11026/2022, nonché nn. 13313/2023, 14164/2023).
A sostegno di tale conclusione depone, peraltro, anche il recente orientamento del Consiglio di Stato, che ha avuto modo di precisare che, ai fini della concessione della cittadinanza, non si deve tenere conto solamente dei fatti penalmente rilevanti, ma si deve valutare anche l'area della prevenzione dei reati e di qualsivoglia situazione di astratta pericolosità sociale, con accurati apprezzamenti sulla personalità e sulla condotta di vita del naturalizzando, al fine di valutare quale sia la probabilità che questi possa arrecare in futuro pregiudizio alla sicurezza dello Stato (cfr. da ultimo, Consiglio di Stato sez. III, 14/02/2022, n.1057).
In tale ottica, è stato di recente ribadito quanto al procedimento penale rimasto allo stadio di mera denuncia, che “la giurisprudenza in materia ha costantemente affermato che ai fini della concessione della cittadinanza non si deve tenere conto solamente dei fatti penalmente rilevanti, ma si deve valutare anche l’area della prevenzione dei reati e di qualsivoglia situazione di astratta pericolosità sociale, con accurati apprezzamenti sulla personalità e sulla condotta di vita del naturalizzando, al fine di valutare quale sia la probabilità che questi possa arrecare in futuro pregiudizio alla sicurezza dello Stato” (vedi, da ultimo, Cons. St., sez. III, n. 4684/2023; cfr. nn. 1390 e 3121 del 2019), precisando altresì che “le risultanze penali ben si possono valutare negativamente sul piano amministrativo, anche a prescindere dagli esiti processuali, in quanto il comportamento non è valutato ai fini dell’irrogazione di una sanzione, bensì al fine di formulare un giudizio sul grado di assimilazione dei valori e sulla futura integrazione” (Cons. St., sez. III, 4684/2023; cfr. n. 8379 del 2023; n. 2745 del 2023; n. 1057 del 2022; n. 4122 del 2021; n. 470 del 2021; n. 7036 del 2020; n. 5638 del 2019; n. 802 del 2019).
Ed ancora, più di recente, si è affermato che “ le valutazioni sul grado di assimilazione dei valori fondamentali dell’ordinamento, infatti, si pongono su un piano diverso e autonomo rispetto a quello penale, non solo per il diverso rigore probatorio (nel caso della condanna è necessario raggiungere un grado “oltre ogni ragionevole dubbio”, mentre nel caso del diniego della cittadinanza è sufficiente il “fondato sospetto”), ma anche per la stessa ragione di tale diversificato rigore ossia che la concessione della cittadinanza comporta come quid pluris l’attribuzione dei c.d. diritti politici ” (Cons. St., sez. III, n. 8364/2023; cfr, in senso conforme, anche Cons. St., sez. III, n. 5569/2023 e n. 8379/2023).
Ne consegue, in definitiva, che le suddette vicende penali che hanno interessato i componenti più stretti del nucleo familiare delle ricorrenti sono state valutate dall’Amministrazione come ostative alla concessione della cittadinanza - tenuto anche conto dei conseguenti benefici indiretti a favore dei suddetti familiari, segnatamente il divieto di espulsione e la possibilità di ottenere un permesso per motivi familiari in virtù delle disposizioni normative sopra esposte – all’esito di un giudizio prognostico che non appare irragionevole o sproporzionato, in quanto l’interesse legittimo pretensivo del richiedente deve ritenersi recessivo rispetto alla preminente esigenza di assicurare la tutela dei principi fondamentali della convivenza sociale e dell’ordine pubblico ( ex multis, Consiglio di Stato, sez. III, nn. 6842/2025 e 3896/2021).
Alla luce delle considerazioni che precedono le doglianze dedotte devono essere respinte.
4.- In ultima analisi, considerato che il provvedimento di concessione della cittadinanza rappresenta un atto eminentemente discrezionale di "alta amministrazione” suscettibile di essere sindacato solo nei ristretti ambiti del controllo di legittimità – escluso ogni sindacato sostitutivo - ritiene il Collegio che la valutazione dell’Amministrazione sia esente da vizi di illogicità o irragionevolezza.
La tesi delle istanti non tiene conto dell'amplissima discrezionalità, informata anche a criteri di precauzione di profilo oggettivo (Cons. St., sez. III, 11 maggio 2016, n. 1874) e di cautela (Cons. St., sez. III, 29 marzo 2019, n. 2102; 6 settembre 2018, n. 5262), che - come già osservato - caratterizza il provvedimento di concessione della cittadinanza italiana, in quanto atto che attribuisce definitivamente uno status che comporta rilevanti conseguenze per il patrimonio giuridico del richiedente e sui suoi diritti all'interno dello Stato; tale concessione può però comportare conseguenze altrettanto rilevanti, anche gravemente perniciose per l'interesse nazionale in caso di infelice concessione.
Peraltro, considerato che, nel caso di accoglimento dell’istanza, le conseguenze sono tendenzialmente irreversibili ed interessano l’intera collettività in quanto il soggetto viene ad essere ammesso stabilmente nella comunità nazionale in via definitiva (con diritto di partecipazione alla determinazione delle scelte politiche), non appare sproporzionato il provvedimento che nega la cittadinanza, in via di precauzione adeguatamente avanzata, a quei soggetti di cui si dubita che possano assicurare il rispetto dei valori fondamentali, quali la vita e la incolumità delle persone, la fiducia ed il riguardo per le Istituzioni dello Stato di cui entra a far parte, ed altri beni riconosciuti e tutelati dalla Costituzione.
Nel caso di specie, il diniego risulta fondato sugli elementi sopra indicati che – globalmente considerati - appaiono idonei a sorreggere adeguatamente il giudizio di inaffidabilità e non compiuta integrazione delle ricorrenti nel tessuto sociale, con conseguente esito negativo sulla concessione della cittadinanza.
Del resto, la valutazione del Ministero dell'Interno è avvenuta sulla base di accertamenti il cui esito, in termini di prognosi di idoneità allo stabile inserimento nella comunità nazionale con il conferimento della cittadinanza, rientra negli apprezzamenti di merito non sindacabili dinanzi al giudice amministrativo, se non per evidente travisamento dei fatti ed illogicità, vizi che non risultano sussistere nel caso di specie.
Né la natura di alta amministrazione del provvedimento gravato consente a questo giudice di sostituire valutazioni di merito, riservate all'Autorità amministrativa preposta, con altre, attesi i vincoli al sindacato giurisdizionale in questa materia.
Si rende opportuno osservare, inoltre, che la difesa delle ricorrenti si limita ad invocare la sussistenza della residenza in Italia da oltre un decennio e l’asserito inserimento nel contesto sociale, ritenendo che tali circostanze siano sufficienti al rilascio della cittadinanza; tali argomentazioni difensive, tuttavia, non appaiono idonee a scalfire il giudizio svolto dall’Amministrazione.
Le istanti, infatti, non offrono elementi che possano integrare meriti speciali, atteso che lo stabile inserimento, anche nella realtà economica, se, per un verso, rappresenta una condizione del tutto ordinaria, in quanto costituisce solo il presupposto per conservare il titolo di soggiorno, per altro verso rappresenta soltanto il prerequisito per la concessione della cittadinanza alla stregua di quanto sopra osservato.
Difatti, il conferimento della cittadinanza italiana per naturalizzazione presuppone l'accertamento di un interesse pubblico da valutarsi anche in relazione ai fini propri della società nazionale e non già sul semplice riferimento dell'interesse privato di chi si risolve a domandare la cittadinanza per il soddisfacimento di personali esigenze.
Il riconoscimento della cittadinanza, per sua natura irrevocabile (salvi i casi di revoca normativamente previsti), si fonda su determinazioni che rappresentano un'esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (Cons. Stato, Sez. III, 7 gennaio 2022, n. 104) e, pertanto, presuppone che " nessun dubbio, nessuna ombra di inaffidabilità del richiedente sussista, anche con valutazione prognostica per il futuro, circa la piena adesione ai valori costituzionali su cui Repubblica Italiana si fonda " (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 14 febbraio 2017, n. 657).
D’altronde, la particolare cautela con cui l'Amministrazione valuta la rilevanza di condotte antigiuridiche è compensata dalla facoltà di reiterazione dell’istanza che l’ordinamento riconosce al richiedente una volta mutate le condizioni oggettive sottese all'esito negativo originario.
In conclusione, i ricorsi proposti devono essere respinti.
5.- Alla luce di una valutazione globale della controversia ritiene il Collegio che sussistano giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando, previa riunione dei ricorsi in epigrafe, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IA ET, Presidente
Enrico Mattei, Consigliere
IA RI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA RI | IA ET |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.