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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 19/03/2025, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N.RG. 998/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa Giorgia Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 998 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 Sezione Lavoro e vertente tra:
, rappresentata e difesa dall'Avv. ALESSANDRO Parte_1
TESTA
ricorrente
e
, in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. SEBASTIANO CUBEDDU
resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato all' , la ricorrente in epigrafe indicata ha CP_1
proposto opposizione avverso l'esito del precedente accertamento effettuato nell'ambito del procedimento di cui all'art. 445 bis c.p.c., nel quale la medesima aveva richiesto al Giudice di accertare la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie ai fini della concessione dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L.
222/84.
Nell'ambito di tale procedimento, iscritto al n.rg. 2881/2023, il CTU nominato dal
Giudice, dott. negava la sussistenza delle predette condizioni, Persona_1
accertamento rispetto al quale la parte ricorrente ha depositato una rituale contestazione e successivamente presentato ricorso ai sensi degli artt. 414 e 445 bis comma 6 c.p.c., con il quale ha chiesto al Giudice di riconoscere e dichiarare il suo diritto alla prestazione predetta.
Con memoria del 10.12.2024 si è costituito in giudizio l' , eccependo CP_1
l'inammissibilità del ricorso per carenza di idonee e specifiche contestazioni e deducendo, in ogni caso, l'infondatezza dell'opposizione nel merito.
Ritenuta matura per la decisione senza necessità di rinnovare la consulenza tecnica medico legale, la causa è stata discussa all'udienza del 18.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (pervenute dalla sola difesa di parte ricorrente), e viene oggi decisa mediante la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come osservato in premessa, all'esito degli accertamenti peritali eseguiti nel procedimento instaurato ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., non sono state riscontrate in capo alla ricorrente le condizioni sanitarie legittimanti la concessione dell'assegno ordinario di invalidità ai sensi dell'art. 1 L. 222/84.
La ricorrente ha contestato tali risultanze peritali, deducendo come le gravi patologie di cui soffre integrerebbero i requisiti sanitari necessari per ottenere la prestazione richiesta.
Giova premettere che, ai sensi dell'art. 1 della L. 222/84, l'assegno ordinario di invalidità spetta “all'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico
o mentale a meno di un terzo”. Nel caso di specie, il CTU della precedente fase di giudizio, dott. Persona_1
dopo aver sottoposto a visita la ricorrente e scrupolosamente esaminato la documentazione medica versata in atti, dopo aver ricostruito il quadro patologico della periziata - caratterizzato da “Ipoacusia bilaterale secondaria a otite cronica e molteplici interventi di timpanoplastica e ricostruzione catena ossiculare bilateralmente. Malattia di NA. Pregresso intervento di safenectomia parziale gamba destra. Coxartrosi bilaterale. Sindrome ansioso-depressiva reattiva di lieve entità” – ha specificato che: “analizzandole singolarmente e complessivamente è possibile affermare che l'Ipoacusia bilaterale secondaria a otite cronica e molteplici interventi di timpanoplastica e ricostruzione catena ossiculare bilateralmente non determina alcuna ripercussione lavorativa in quanto la Sig.ra riesce a udire Pt_1
regolarmente la voce parlata con tono normale senza alcuna protesizzazione;
la
Malattia di NA non compromette la propria attività in quanto il problema ischemico acrale si manifesta periodicamente e per breve durata;
la pregressa safenectomia parziale alla gamba destra, seppure determinando insufficienza venosa cronica degli arti inferiori non causa ripercussioni lavorative;
come pure la coxartrosi bilaterale non causa significativa limitazione della deambulazione che può essere effettuata regolarmente come riportato nell'esame obiettivo;
la Sindrome ansioso-depressiva di lieve entità non inficia in alcun modo il lavoro che svolge la
Perizianda. Ella in sostanza, nonostante le patologie di cui è affetta, che al momento non sono di grave entità, anche valutate nel loro complesso, può continuare a svolgere il proprio lavoro o comunque attività lavorativa imprenditoriale agricola confacente alle sue attitudini.”, escludendo quindi la sussistenza dei requisiti clinici per il riconoscimento dei benefici previsti dall'art. 1 della Legge 222/1984.
Orbene, tali conclusioni ben posson essere condivise in questa sede, in quanto coerenti con i rilievi oggettivi e le argomentazioni scientifiche esposte, nonché immuni da vizi logici.
D'altronde, rispetto ai puntuali e circostanziati apprezzamenti contenuti nell'elaborato peritale, la ricorrente ha espresso una generica doglianza, senza muovere però alcuno specifico rilievo critico che tragga alimento dalla documentazione medica in atti e segnali le incongruenze tra quanto da essa si desume e la valutazione espressa dall'ausiliare.
Le sue affermazioni in merito all'operato del CTU, quindi, si prestano ad essere considerate mere deduzioni di parte, che, se sufficienti a giustificare l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo in vista dell'accesso alla prestazione assistenziale che rivendica, non bastano, tuttavia, ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
In altri termini, la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessata, o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla capacità lavorativa che si asserisce compromessa, non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica, né tantomeno a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Né si può pervenire a diverse conclusioni sulla base della refertazione medica aggiornata versata in atti (nello specifico ecografia alla tiroide e paratiroide del
20.10.2023; visita endocrinologica del 30.10.2023; rx colonna e bacino del
24.01.2024), dalla quale non si evince l'insorgenza di nuove patologie né
l'aggravamento di quelle già valutate dal CTU e in relazione alla quale, comunque, non è possibile dedurre alcuna effettiva incidenza sulla capacità lavorativa che si asserisce compromessa.
In conclusione, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate, con conseguente rigetto del ricorso.
Rinvenendosi negli atti allegati al ricorso la dichiarazione reddituale prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese del giudizio devono essere dichiarate irripetibili. Per lo stesso motivo, le spese della CTU espletata nell'ambito del procedimento di
ATP iscritto al n.rg. 2881/23, già liquidate in quella sede e poste provvisoriamente a carico dell' , vanno poste definitivamente a carico dell'ente convenuto. CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-rigetta il ricorso;
-dichiara irripetibili le spese di lite;
-pone definitivamente a carico dell' le spese della CTU espletata nell'ambito del CP_1
procedimento di ATP iscritto n.rg. 2881/2023, già liquidate in detta sede.
Tivoli, 19.03.2025
Il Giudice
Giorgia Busoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa Giorgia Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 998 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 Sezione Lavoro e vertente tra:
, rappresentata e difesa dall'Avv. ALESSANDRO Parte_1
TESTA
ricorrente
e
, in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. SEBASTIANO CUBEDDU
resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato all' , la ricorrente in epigrafe indicata ha CP_1
proposto opposizione avverso l'esito del precedente accertamento effettuato nell'ambito del procedimento di cui all'art. 445 bis c.p.c., nel quale la medesima aveva richiesto al Giudice di accertare la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie ai fini della concessione dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L.
222/84.
Nell'ambito di tale procedimento, iscritto al n.rg. 2881/2023, il CTU nominato dal
Giudice, dott. negava la sussistenza delle predette condizioni, Persona_1
accertamento rispetto al quale la parte ricorrente ha depositato una rituale contestazione e successivamente presentato ricorso ai sensi degli artt. 414 e 445 bis comma 6 c.p.c., con il quale ha chiesto al Giudice di riconoscere e dichiarare il suo diritto alla prestazione predetta.
Con memoria del 10.12.2024 si è costituito in giudizio l' , eccependo CP_1
l'inammissibilità del ricorso per carenza di idonee e specifiche contestazioni e deducendo, in ogni caso, l'infondatezza dell'opposizione nel merito.
Ritenuta matura per la decisione senza necessità di rinnovare la consulenza tecnica medico legale, la causa è stata discussa all'udienza del 18.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (pervenute dalla sola difesa di parte ricorrente), e viene oggi decisa mediante la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come osservato in premessa, all'esito degli accertamenti peritali eseguiti nel procedimento instaurato ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., non sono state riscontrate in capo alla ricorrente le condizioni sanitarie legittimanti la concessione dell'assegno ordinario di invalidità ai sensi dell'art. 1 L. 222/84.
La ricorrente ha contestato tali risultanze peritali, deducendo come le gravi patologie di cui soffre integrerebbero i requisiti sanitari necessari per ottenere la prestazione richiesta.
Giova premettere che, ai sensi dell'art. 1 della L. 222/84, l'assegno ordinario di invalidità spetta “all'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico
o mentale a meno di un terzo”. Nel caso di specie, il CTU della precedente fase di giudizio, dott. Persona_1
dopo aver sottoposto a visita la ricorrente e scrupolosamente esaminato la documentazione medica versata in atti, dopo aver ricostruito il quadro patologico della periziata - caratterizzato da “Ipoacusia bilaterale secondaria a otite cronica e molteplici interventi di timpanoplastica e ricostruzione catena ossiculare bilateralmente. Malattia di NA. Pregresso intervento di safenectomia parziale gamba destra. Coxartrosi bilaterale. Sindrome ansioso-depressiva reattiva di lieve entità” – ha specificato che: “analizzandole singolarmente e complessivamente è possibile affermare che l'Ipoacusia bilaterale secondaria a otite cronica e molteplici interventi di timpanoplastica e ricostruzione catena ossiculare bilateralmente non determina alcuna ripercussione lavorativa in quanto la Sig.ra riesce a udire Pt_1
regolarmente la voce parlata con tono normale senza alcuna protesizzazione;
la
Malattia di NA non compromette la propria attività in quanto il problema ischemico acrale si manifesta periodicamente e per breve durata;
la pregressa safenectomia parziale alla gamba destra, seppure determinando insufficienza venosa cronica degli arti inferiori non causa ripercussioni lavorative;
come pure la coxartrosi bilaterale non causa significativa limitazione della deambulazione che può essere effettuata regolarmente come riportato nell'esame obiettivo;
la Sindrome ansioso-depressiva di lieve entità non inficia in alcun modo il lavoro che svolge la
Perizianda. Ella in sostanza, nonostante le patologie di cui è affetta, che al momento non sono di grave entità, anche valutate nel loro complesso, può continuare a svolgere il proprio lavoro o comunque attività lavorativa imprenditoriale agricola confacente alle sue attitudini.”, escludendo quindi la sussistenza dei requisiti clinici per il riconoscimento dei benefici previsti dall'art. 1 della Legge 222/1984.
Orbene, tali conclusioni ben posson essere condivise in questa sede, in quanto coerenti con i rilievi oggettivi e le argomentazioni scientifiche esposte, nonché immuni da vizi logici.
D'altronde, rispetto ai puntuali e circostanziati apprezzamenti contenuti nell'elaborato peritale, la ricorrente ha espresso una generica doglianza, senza muovere però alcuno specifico rilievo critico che tragga alimento dalla documentazione medica in atti e segnali le incongruenze tra quanto da essa si desume e la valutazione espressa dall'ausiliare.
Le sue affermazioni in merito all'operato del CTU, quindi, si prestano ad essere considerate mere deduzioni di parte, che, se sufficienti a giustificare l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo in vista dell'accesso alla prestazione assistenziale che rivendica, non bastano, tuttavia, ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
In altri termini, la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessata, o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla capacità lavorativa che si asserisce compromessa, non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica, né tantomeno a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Né si può pervenire a diverse conclusioni sulla base della refertazione medica aggiornata versata in atti (nello specifico ecografia alla tiroide e paratiroide del
20.10.2023; visita endocrinologica del 30.10.2023; rx colonna e bacino del
24.01.2024), dalla quale non si evince l'insorgenza di nuove patologie né
l'aggravamento di quelle già valutate dal CTU e in relazione alla quale, comunque, non è possibile dedurre alcuna effettiva incidenza sulla capacità lavorativa che si asserisce compromessa.
In conclusione, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate, con conseguente rigetto del ricorso.
Rinvenendosi negli atti allegati al ricorso la dichiarazione reddituale prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese del giudizio devono essere dichiarate irripetibili. Per lo stesso motivo, le spese della CTU espletata nell'ambito del procedimento di
ATP iscritto al n.rg. 2881/23, già liquidate in quella sede e poste provvisoriamente a carico dell' , vanno poste definitivamente a carico dell'ente convenuto. CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-rigetta il ricorso;
-dichiara irripetibili le spese di lite;
-pone definitivamente a carico dell' le spese della CTU espletata nell'ambito del CP_1
procedimento di ATP iscritto n.rg. 2881/2023, già liquidate in detta sede.
Tivoli, 19.03.2025
Il Giudice
Giorgia Busoli