TRIB
Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 28/01/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2120 RG. 2023;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
, C.F. , Parte_1 C.F._1 parte ricorrente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Maria Grazia Passalacqua e
Controparte_1
, CF/p.iva , in persona del legale
[...] P.IVA_1 rappresentante Parte resistente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Giovanni Battista Di Vincenzo.
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria definisce il giudizio pronunciando la seguente
SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe ha adito questo Tribunale esponendo di contratto una malattia professionale a causa delle mansioni espletate per oltre 40 anni (meccanico) e che l' gli ha riconosciuto, CP_1 inizialmente, una invalidità dell'11%. Ritenendo che le patologie sofferte (cosiddetta periartrite scapolo-omerale) determinino una invalidità del 18%, ha agito in giudizio chiedendo l'accertamento di tale situazione e la condanna dell' a corrispondere al ricorrente la relativa CP_1 prestazione economica.
Si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso nel merito. CP_1
Sul contraddittorio così costituito, espletata CTU medica, la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Il ricorso va accolto nei limiti che seguono.
Premesso che non sussistono dubbi circa la sussistenza del nesso di causalità, l'oggetto del contendere riguarda solo ed esclusivamente la quantificazione dell'invalidità sofferta dal ricorrente per effetto della malattia professionale descritta in ricorso.
Il CTU nominato ha quantificato la percentuale di invalidità nella misura del 16%. 1 Le argomentazioni spese dal consulente (anche nei chiarimenti resi a fronte delle osservazioni di parte ricorrente), che devono intendersi qui ripetute, sono logiche e possono essere poste a fondamento della presente decisione.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite vanno compensate nella misura di 1/3, attesa la fondatezza solo parziale della domanda. La quota residua va posta a carico dell per la regola CP_1 della soccombenza.
Per le medesime ragioni, le spese di CTU vanno poste a carico dell' . CP_1
PQM
- In parziale accoglimento del ricorso, accerta che l'invalidità permanente sofferta dalla parte ricorrente e riconducibile alla malattia professionale diagnosticata dal CTU ammonta al 16%;
- Condanna l' all'erogazione della prestazione assicurativa CP_1 consequenziale.
- Compensa le spese di lite nella misura di 1/3 e pone a carico dell la CP_1 quota residua, che quantifica in € 2.000 oltre iva, CPA e spese generali;
- Pone le spese di CTU, liquidate in separato decreto, definitivamente a carico dell' . CP_1
Trapani, 27/01/2025 Il giudice
Mauro Petrusa
2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
, C.F. , Parte_1 C.F._1 parte ricorrente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Maria Grazia Passalacqua e
Controparte_1
, CF/p.iva , in persona del legale
[...] P.IVA_1 rappresentante Parte resistente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Giovanni Battista Di Vincenzo.
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria definisce il giudizio pronunciando la seguente
SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe ha adito questo Tribunale esponendo di contratto una malattia professionale a causa delle mansioni espletate per oltre 40 anni (meccanico) e che l' gli ha riconosciuto, CP_1 inizialmente, una invalidità dell'11%. Ritenendo che le patologie sofferte (cosiddetta periartrite scapolo-omerale) determinino una invalidità del 18%, ha agito in giudizio chiedendo l'accertamento di tale situazione e la condanna dell' a corrispondere al ricorrente la relativa CP_1 prestazione economica.
Si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso nel merito. CP_1
Sul contraddittorio così costituito, espletata CTU medica, la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Il ricorso va accolto nei limiti che seguono.
Premesso che non sussistono dubbi circa la sussistenza del nesso di causalità, l'oggetto del contendere riguarda solo ed esclusivamente la quantificazione dell'invalidità sofferta dal ricorrente per effetto della malattia professionale descritta in ricorso.
Il CTU nominato ha quantificato la percentuale di invalidità nella misura del 16%. 1 Le argomentazioni spese dal consulente (anche nei chiarimenti resi a fronte delle osservazioni di parte ricorrente), che devono intendersi qui ripetute, sono logiche e possono essere poste a fondamento della presente decisione.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite vanno compensate nella misura di 1/3, attesa la fondatezza solo parziale della domanda. La quota residua va posta a carico dell per la regola CP_1 della soccombenza.
Per le medesime ragioni, le spese di CTU vanno poste a carico dell' . CP_1
PQM
- In parziale accoglimento del ricorso, accerta che l'invalidità permanente sofferta dalla parte ricorrente e riconducibile alla malattia professionale diagnosticata dal CTU ammonta al 16%;
- Condanna l' all'erogazione della prestazione assicurativa CP_1 consequenziale.
- Compensa le spese di lite nella misura di 1/3 e pone a carico dell la CP_1 quota residua, che quantifica in € 2.000 oltre iva, CPA e spese generali;
- Pone le spese di CTU, liquidate in separato decreto, definitivamente a carico dell' . CP_1
Trapani, 27/01/2025 Il giudice
Mauro Petrusa
2