Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 20/03/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00234/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00217/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di ES (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 217 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Gianolio e Barbara Raschi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Cremona, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in ES, via S. Caterina, 6;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento di ammonimento ex art. 8 del D.L. 23.2.2009 n. 11 del Questore di Cremona, datato 12.1.2024 e notificato a mani presso la Questura di Mantova in data 19.1.2024,
nonché di ogni atto presupposto e/o conseguente anche, allo stato, non noto al ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Cremona;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2025 la dott.ssa Beatrice Rizzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. - Il presente giudizio trae origine dall’esposto in data 1.12.2023 con il quale -OMISSIS-, odierno controinteressato, ha chiesto al Questore di Cremona l’adozione nei confronti del ricorrente del provvedimento di ammonimento di cui all’art. 8 del d.l. n. 11/2009.
2. - Nell’istanza, il-OMISSIS-ha riferito, in sintesi:
- di aver conosciuto il ricorrente tramite un’applicazione di incontri nell’anno 2021, e di aver poi intrapreso con questi conversazioni telematiche aventi ad oggetto l’esecuzione di lavori edili da eseguirsi presso la propria abitazione, lavori per i quali il ricorrente aveva offerto la propria consulenza quale architetto;
- che in alcune occasioni il ricorrente si era recato presso la sua abitazione per eseguire dei rilievi;
- che, non avendo più intenzione di proseguire nel progetto edilizio, il-OMISSIS-aveva deciso di interrompere ogni contatto con il ricorrente, il quale invece si era sentimentalmente legato a lui;
- che da quel momento il ricorrente aveva posto in essere nei suoi confronti una condotta molesta e persecutoria, mediante continue telefonate a seguito delle quali aveva dovuto cambiare scheda telefonica;
- che anche successivamente, il ricorrente in plurime occasioni lo aveva seguito con la propria autovettura, facendosi trovare sotto la propria abitazione;
- che in un’occasione aveva notato l’auto del ricorrente che lo seguiva in un parcheggio;
- che, nell’agosto 2023, era stato seguito dal-OMISSIS-nella località di montagna dove si trovava per lavoro, potendo notare la sua vettura nei pressi del proprio alloggio. In quell’occasione, il ricorrente scendeva dall’auto e cercava insistentemente di parlargli, nonostante il suo espresso dissenso;
- che il ricorrente, nel mese di dicembre/gennaio 2023, si era recato ogni fine settimana presso il locale dove lavorava, che in queste occasioni lo stesso si sedeva in una posizione che gli consentiva di fissarlo dalla sua postazione lavorativa e che non si era però mai avvicinato per parlargli.
3. - Nel corso del procedimento, sono state acquisite le dichiarazioni testimoniali rese dal-OMISSIS-dinanzi ai Carabinieri in data 13.12.2023, la fotografia del ricorrente utilizzata per il riconoscimento, il testo dei messaggi scambiati tra i due soggetti, le fotografie scattate dal-OMISSIS-all’autovettura in uso al -OMISSIS-, il verbale delle dichiarazioni spontanee rese da quest’ultimo dinanzi alla polizia giudiziaria, la memoria del ricorrente contenente le osservazioni di cui all’art. 10 bis della L. n. 241/1990.
4. - Sulla base dei predetti atti istruttori, il Questore di Cremona ha ritenuto che i fatti narrati dall’esponente fossero riconducibili alla fattispecie di cui all’art. 612 bis c.p. ed ha emesso nei confronti dell’odierno ricorrente il provvedimento di ammonimento del 12.1.2024.
5. - Con ricorso notificato il 15.3.2024 e ritualmente depositato, l’odierno ricorrente ha impugnato il provvedimento, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare.
6. - Il Ministero dell’Interno e la Questura di Cremona si sono costituiti in giudizio con atto di mero stile, depositando successivamente una relazione illustrativa con documenti.
7. - Con ordinanza n. 179 del 5.6.2024 questo Tribunale ha respinto la domanda cautelare per insussistenza del fumus boni iuris .
8. - In prossimità dell’udienza di discussione il ricorrente ha depositato le memorie di cui all’art. 73 c.p.a..
9. - All’udienza pubblica del 12 febbraio 2025 la causa è passata in decisione.
DIRITTO
1. - Con il ricorso indicato in epigrafe il ricorrente ha formulato i seguenti motivi di censura.
1.1. - Con il primo motivo, rubricato “ falsa applicazione dell’art. 8 del d.l. 23.2.2009 n. 11; difetto di motivazione e di istruttoria. carenza dei presupposti; eccesso di potere sotto i profili del travisamento, della sproporzionalità e della manifesta ingiustizia”, egli lamenta la contraddittorietà e la mancanza di chiarezza della ricostruzione fattuale operata dal-OMISSIS-nell’istanza di ammonimento, la quale si fonderebbe su una esposizione unilaterale dei fatti e che sarebbe sfornita di qualsiasi elemento di supporto indiziario. In particolare, il controinteressato avrebbe riferito di numerosi messaggi e continue telefonate effettuate dal ricorrente omettendo però di produrne la prova; la Questura avrebbe dovuto compiere una istruttoria adeguata al fine di comprovare quanto narrato dall’istante. Con ulteriori argomentazioni poi contesta la veridicità degli episodi narrati nell’esposto, in particolare di quelli del 29.10.2023 e del 24.4.2022, riconducendo tali avvenimenti ad incontri di natura casuale.
1.2. - Con il secondo motivo, rubricato “ falsa applicazione dell’art. 8 del d.l. 23.2.2009 n. 11 sotto altro profilo”, il deducente contesta la sussistenza dei presupposti per l’emissione dell’ammonimento in quanto non risulterebbero integrati gli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 612 bis c.p., posto che la stessa persona offesa avrebbe dichiarato nella richiesta di adozione del provvedimento di non essere mai stato “fermato, minacciato e molestato” dal ricorrente.
2. - Il ricorso è complessivamente infondato.
3. - Occorre dar conto sinteticamente del quadro normativo e giurisprudenziale nel quale si inscrive la fattispecie oggetto della presente controversia.
3.1. - Il provvedimento impugnato è stato adottato ai sensi dell’art. 8 del D.L. n. 11/2009, convertito con la L. n. 38 del 2009, che, nella formulazione vigente ratione temporis , risultante dalle modifiche introdotte dalla L. n. 168/2023, stabilisce: “1. Fino a quando non è proposta querela per i reati di cui agli articoli 612-bis e 612-ter del codice penale, la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore . 2. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale è rilasciata al richiedente l'ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore adotta i provvedimenti in materia di armi e munizioni”.
3.2. - I caratteri e le finalità di tale istituto sono stati ampiamente ricostruiti dalla giurisprudenza amministrativa, la quale ha evidenziato come l’ammonimento costituisca una misura amministrativa di prevenzione finalizzata a dissuadere il destinatario dal tenere ulteriormente comportamenti che, ove reiterati, possono assumere rilevanza penale nel caso in cui il soggetto che si dichiari offeso presenti una querela e richieda una tutela processuale.
3.4. - In ragione del fatto che il procedimento amministrativo di cui all’art. 8 del d.l. n. 11 del 2009 si muove su di un diverso piano, cautelare e preventivo, rispetto a quello proprio del procedimento penale per il reato di cui all’art. 612- bis c.p., l’emissione del provvedimento conclusivo presuppone non già l’acquisizione di prove tali da poter resistere in un giudizio penale avente ad oggetto un’imputazione per l’anzidetto reato, bensì la sussistenza di elementi dai quali sia possibile desumere un comportamento persecutorio o gravemente minaccioso che possa degenerare e preludere a condotte penalmente rilevanti. Pertanto, ai fini dell’ammonimento, non occorre che sia raggiunta la prova della commissione del reato, bensì è sufficiente il riferimento ad elementi dai quali sia oggettivamente possibile desumere, con un sufficiente grado di attendibilità, un comportamento persecutorio che ha ingenerato nella vittima un perdurante e grave stato di ansia e di paura (cfr. ex plurimis , da ultimo TRGA Trento, 9.1.2025 n. 4, e TAR Veneto, Venezia, I, 7 agosto 2024, n. 2058; TAR Lombardia, Milano, I, 13 novembre 2023, n. 2646; TRGA Trento, 12 febbraio 2024, n. 23; id. 31 gennaio 2023, n. 14; id. 13 aprile 2022, n. 82).
3.5. - Il provvedimento di cui trattasi, proprio in quanto assume la più volte ribadita natura meramente preventiva e cautelare, non persegue una finalità sanzionatoria e, in quanto tale, è rimesso all’ampia discrezionalità di cui è titolare il Questore in tale materia per la migliore tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica; rispetto a tale valutazione discrezionale, il sindacato del Giudice amministrativo è limitato alle sole ipotesi di accertata insussistenza dei presupposti di fatto ovvero di manifesta irragionevolezza e sproporzione (cfr. T.R.G.A. Trento, 8 maggio 2020, n. 56).
3.6. - Quanto ai profili procedimentali ed istruttori, stante la natura latamente cautelare del provvedimento in questione, è prevista una fase istruttoria “ alleggerita ”, caratterizzata dall’obbligo per il Questore di sentire solo le persone informate dei fatti, dovendosi di contro assumere informazioni dagli organi investigativi solo “se necessario”, essendo al medesimo attribuito un ampio margine di apprezzamento discrezionale (TAR Sicilia, 11.11.2024 n. 78 e sentenze ivi richiamate, T.A.R. Catania, Sez. I, 6/02/2024, n. 427; Cons. Stato, Sez. III, 2/08/2023, n. 7486).
4. - Alla luce delle coordinate normative e giurisprudenziali sopra delineate, deve concludersi per l’infondatezza delle censure espresse con i motivi di ricorso.
5. - Non si rinvengono nell’istruttoria svolta dal Questore né l’accertata insussistenza dei presupposti di fatto che legittimano l’adozione del provvedimento, né la manifesta irragionevolezza delle conclusioni raggiunte. All’opposto, il quadro indiziario posto alla base del provvedimento impugnato consente di ritenere raggiunto un adeguato grado di attendibilità in ordine agli elementi di cui all’art. 8 del d.l. 11/2009 per l’emissione dell’ammonimento, secondo lo standard di accertamento probatorio richiesto in generale nella materia delle misure di prevenzione.
5.1. - La ricostruzione dei fatti operata dal -OMISSIS-, per come risultante dall’istanza di ammonimento e dalle successive dichiarazioni testimoniali rese dinanzi alla Questura, si presenta complessivamente attendibile, atteso che la stessa risulta priva di contraddizioni interne, è corroborata da plurimi dati indiziari che ne avvalorano la veridicità, e non risulta smentita da elementi di segno contrario.
5.2. - Innanzitutto, va rilevato come sia circostanza incontestata che il ricorrente e il-OMISSIS-si siano conosciuti e inizialmente frequentati a partire dall’anno 2021, nel corso del quale i contatti tra i due, avvenuti inizialmente tramite conversazioni telematiche e poi concretizzatisi anche in incontri in presenza presso l’abitazione del denunciante, avevano ad oggetto l’esecuzione di lavori edili per i quali il ricorrente aveva offerto la propria consulenza.
Non avendo più intenzione di proseguire nel progetto, il-OMISSIS-aveva deciso di interrompere ogni contatto con il ricorrente e tale circostanza è confermata dalle dichiarazioni spontanee rese dallo stesso ricorrente, il quale ha ammesso la fine del rapporto in essere per via di una “incomprensione reciproca”.
Ha riferito l’esponente che, successivamente, aveva ricevuto dal-OMISSIS-plurime telefonate, alle quali non aveva risposto, ed a seguito delle quali aveva cambiato scheda telefonica. In ordine a tale aspetto della vicenda, il ricorrente ha evidenziato che trattasi di una versione offerta unilateralmente dal -OMISSIS-, senza che questi abbia fornito la dimostrazione di quanto affermato; ha poi sostenuto di aver richiesto al proprio gestore telefonico i tabulati delle chiamate effettuate dal -OMISSIS-, riservandosene la successiva produzione in giudizio; ha rilevato, inoltre, che la circostanza secondo cui il-OMISSIS-avrebbe cambiato utenza telefonica nell’anno 2022 sarebbe falsa, atteso che, al contrario, lo screenshot del suo profilo web mostrerebbe che, alla data dell’11 febbraio 2024, il numero di telefono era il medesimo di quello precedentemente utilizzato.
5.3. - Tanto premesso, può dirsi assumere valore determinante, nel supportare la veridicità di quanto affermato dal -OMISSIS-, la circostanza che il ricorrente non abbia negato l’effettiva verificazione dei fatti a lui attribuiti ed anzi ne abbia offerto una sostanziale conferma. Ed infatti, nelle dichiarazioni spontanee rese il 6.12.2023, il ricorrente si è limitato soltanto a sminuire l’effettiva attitudine intimidatoria delle proprie condotte, affermando che “ a seguito di tale situazione, per una discussione scaturita da futili motivi, i rapporti con il-OMISSIS-si sono interrotti. È capitato in questi anni che ho tentato più volte di contattare il-OMISSIS-per chiarire i motivi che ci hanno fatto discutere ma senza successo e mi è stato chiaro che-OMISSIS-aveva male interpretato i miei tentativi di avvicinarlo ”, dichiarazioni che assumono chiara valenza confessoria, corroborando pienamente la versione dei fatti offerta dal controinteressato.
5.4. - A ciò si aggiunge l’inconsistenza delle argomentazioni difensive, che non sono idonee a porre in dubbio la veridicità di quanto riferito dal -OMISSIS-, posto che, da un lato, a seguito della richiesta di acquisizione dei tabulati effettuata dal ricorrente al gestore telefonico, nessuna produzione di tal genere è stata effettuata in giudizio e, dall’altro, che il documento prodotto dal ricorrente, che dovrebbe attestare l’identità dell’utenza telefonica del-OMISSIS-nell’anno 2022 e nell’anno 2024, è inconferente in quanto privo di data (cfr. il documento n. 8 prodotto dalla difesa).
5.5. - Ugualmente è a dirsi con riferimento alle giustificazioni addotte nel ricorso in relazione agli episodi di pedinamento e di appostamento.
5.6. - Quanto all’appostamento in Selva di Val Gardena del 3.8.2022, (data specificata nel verbale di dichiarazioni testimoniali rese dal-OMISSIS-dinanzi ai Carabinieri in data 13.12.2023), il ricorrente ha prodotto un documento che dovrebbe dimostrare che in quel giorno lo stesso si trovava sul luogo di lavoro, ed ha poi sostenuto che non sarebbe spiegabile come lo stesso potesse essere a conoscenza della località in cui si trovava l’abitazione del-OMISSIS-in Selva di Val Gardena.
5.7. - Le spiegazioni fornite appaiono insufficienti, posto che, da un lato, è lo stesso ricorrente ad aver confermato di essere solito recarsi in quei luoghi nei periodi estivi e dall’altro, l’efficacia probatoria della prova documentale prodotta a discarico è inconcludente, atteso che, al di là della circostanza che trattasi di un documento di incerta provenienza, dal suo contenuto non è possibile escludere la presenza del ricorrente in Selva di Val Gardena all’orario riferito dal-OMISSIS-(ossia alle 16.30), essendo egli uscito dal luogo di lavoro alle ore 13.00.
5.8. - Considerazioni analoghe possono essere svolte con riferimento alla frequentazione da parte del -OMISSIS-, nel mese di gennaio 2023, del locale ove il-OMISSIS-lavorava. Le prove prodotte dalla difesa, che dovrebbero attestare condizioni di salute del ricorrente incompatibili con uscite diverse da quelle finalizzate a recarsi al lavoro, non assumono alcuna idoneità dimostrativa di quanto affermato, trattandosi di una prescrizione medica priva dell’indicazione della patologia riscontrata e di scontrini fiscali relativi all’acquisto di farmaci riportanti un codice fiscale diverso da quello del ricorrente.
5.9. - Occorre, peraltro, aggiungere che la versione fornita dall’interessato, oltre che rimasta priva di riscontro, è fondata sulla negazione degli episodi indicati senza però che lo stesso abbia prospettato una spiegazione alternativa che possa aver indotto il controinteressato a muovere false accuse nei suoi confronti. Né, comunque, tale alternativa spiegazione è in altro modo desumibile dagli atti di causa.
5.10. - È inoltre sufficientemente dimostrato l’episodio del 8.1.2023 relativo all’appostamento del ricorrente presso l’appartamento del -OMISSIS-, il quale in quell’occasione ha scattato una foto della vettura del -OMISSIS-, poi risultata in effetti allo stesso intestata. È vero che la fotografia non consente di individuare il luogo della ripresa, ma ciò non elide di per sé la credibilità del racconto fornito dal -OMISSIS-, risultando invero arduo ipotizzare in quale diversa circostanza tale foto potrebbe essere stata scattata, ipotesi che, d’altra parte, neppure il ricorrente ha tentato di formulare.
5.11. - A fronte di tutto quanto sin qui considerato, può dirsi del tutto inverosimile la natura casuale degli incontri affermata del ricorrente con riferimento all’episodio del 29.10.2023 presso l’abitazione del-OMISSIS-così come a quello del 24.4.2022 presso il parcheggio in Viadana, anche considerando il tenore dei messaggi successivamente inviati dal-OMISSIS-al -OMISSIS-, nei quali viene prospettata una versione poco credibile delle ragioni per le quali il ricorrente si trovasse in quel luogo. Ad ogni modo, pur volendo ritenere come meramente accidentali tali incontri, ciò non farebbe venir meno il carattere persecutorio delle condotte ulteriori sin qui descritte, né, quindi, la legittimità del provvedimento che su di esse si è fondato.
6. - Non può essere condivisa neppure l’ulteriore censura, dedotta con il secondo motivo di ricorso, con la quale si sostiene l’insussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie di cui all’art. 612 bis c.p., in quanto sarebbe stato lo stesso controinteressato a dichiarare nel proprio esposto di non essere mai stato “fermato, minacciato e molestato”.
6.1. - Tale argomentazione si fonda su una lettura parcellizzata e atomistica del contenuto dell’esposto, dal quale il ricorrente ha estrapolato una singola espressione senza collocarla nel più ampio contesto dell’atto e senza considerare quanto affermato poco prima, ossia che, “ appena salivo a bordo della mia auto per andare a casa dopo il termine dei lavori notavo che lui mi seguiva a bordo della sua autovettura ..Non mi ha mai fermato, né minacciato, né molestato, però ho la sensazione che continui a seguirmi ”. In tale contesto l’espressione utilizzata è chiaramente riferita ai soli episodi avvenuti nel locale pubblico nel Comune di Casalmaggiore e non costituisce, invece, una affermazione generalizzata estesa a tutti gli episodi narrati nell’istanza di ammonimento.
6.2. - A tale riguardo, va rilevato che i fatti devono essere apprezzati non in modo atomistico ma globale, in ragione dell’intero complesso di condotte tenute in quanto idonee a turbare l’altrui serenità e condotta di vita ed “ assumono rilevanza ai fini dell’ammonimento allorché non sia macroscopicamente irragionevole e travisante il significato potenzialmente pericoloso loro attribuito, tenuto conto delle finalità preventive del provvedimento di ammonimento ”, travisamento che, nella fattispecie, come detto, non è dato ravvisare (Cons. Stato, Sez. III, 16.9. 2021 n. 6958).
7. - In conclusione, la ricostruzione fattuale posta a fondamento del provvedimento impugnato risulta sufficiente a supportare la valutazione di elevata attendibilità in ordine alla sussistenza dei presupposti dell’ammonimento, secondo lo standard di accertamento probatorio del “più probabile che non” che caratterizza l’intero sistema del diritto amministrativo della prevenzione.
8. - Alla luce di quanto sin qui rilevato, il provvedimento impugnato si sottrae alle censure mosse dal ricorrente, avendo correttamente ritenuto integrato il primo degli elementi costitutivi della fattispecie di cui all’art. 612 bis c.p., ovvero l’esistenza di reiterate condotte di molestia, che costituisce il presupposto per l’adozione della misura ammonitiva. I comportamenti realizzati mediante i plurimi pedinamenti e gli appostamenti presso l’abitazione nonché presso il luogo di lavoro dell’istante, lungi, per come detto, dall’apparire frutto di incontri meramente casuali, ed a fronte del reiterato dissenso manifestato dal -OMISSIS-, chiaramente evincibile dallo scambio di messaggi intercorso tra i due protagonisti della vicenda, integrano indubbiamente condotte moleste di ingerenza e di intrusione nella sfera privata del denunciante.
9. - Risulta poi integrato l’ulteriore elemento richiesto dall’art. 612 bis c.p., ovvero il “ perdurante e grave stato di ansia o di paura ” ovvero il “ fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto… ”, posto che il ricorrente ha riferito che, a seguito di tali comportamenti, ha avuto timore per la propria incolumità fisica, dovendosi considerare che, al fine dell’accertamento di tale requisito, è sufficiente il riscontro da parte dell’Autorità di pubblica sicurezza di “ una condizione soggettiva caratterizzata da come il destinatario <avverte> o <percepisce> il comportamento altrui, con la conseguenza che il presupposto deve ritenersi integrato sulla base delle sole condizioni soggettive di disagio riferite dal denunciante, a prescindere dalla dimostrazione di situazioni di vera e propria malattia psichica o fisica ” (cfr. Cons. Stato, sez. III, 18 ottobre 2021, n. 6958).
10. - Il ricorso, in conclusione, va respinto, mentre le spese del giudizio possono essere compensate, in considerazione della peculiarità della vicenda e della limitata attività difensiva delle amministrazioni resistenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di ES (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente ed il controinteressato.
Così deciso in ES nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Gabbricci, Presidente
Francesca Siccardi, Referendario
Beatrice Rizzo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Beatrice Rizzo | Angelo Gabbricci |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.