TRIB
Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 07/12/2025, n. 675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 675 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 704/2025 DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Marta Maria Recalcati Giudice
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 704/2025, promossa con ricorso depositato il 19.02.2025 da:
1) Parte_1
nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] rappresentato dall'Avv. Mariano Chiaravalli del Foro di Varese.
e
2) Parte_2
nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...]. rappresentata dall'Avv. Maura Bogni del Foro di Varese.
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Gazzada Schianno (VA) in data 27 agosto 1994
(anno 1994 atto n. 7 parte II serie A) separati con sentenza n. 262/2025 del 26.05.2025 (passata in giudicato il 04.11.2025, v. documenti in atti). con i seguenti figli maggiorenni:
pagina 1 di 3 , nato a [...] in data [...]; Persona_1
, nato a [...] in data [...]. Persona_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto ex art. 473bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 19.2.2025, hanno cumulativamente chiesto ex art. 473 bis.49 cod. proc. civ. all'intestato
Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e, decorso il termine di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Concesso termine per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione personale delle parti sino al 17.4.2025 in relazione alla domanda di separazione, con sentenza in data 23.5.2025 il Tribunale di Varese ha omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni stabilite dalle parti.
In data 4.11.2025 la sentenza di separazione è passata in giudicato.
Rimessa la causa sul ruolo del Giudice relatore e concesso nuovo termine nel rispetto della condizione di procedibilità della domanda (6 mesi trattandosi di ricorso congiunto) per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione personale delle parti sino al 20.11.2025, le parti hanno confermato la volontà di divorziare alle seguenti condizioni:
1) Autorizzare in coniugi a vivere separatamente secondo gli obblighi di legge;
2) Dichiarare che nulla è reciprocamente dovuto tra i coniugi a titolo di contributo al mantenimento stante la loro indipendenza economica;
3) Prendere atto delle ulteriori pattuizioni intervenute tra i coniugi ed in particolare della facoltà della di vivere nella casa coniugale, dell'obbligo di restituzione della Pt_2 somma di € 3.500,00 del alla dell'impegno assunto dei genitori nei Parte_1 Pt_2
confronti del figlio di aiuto economico per le spese della casa coniugale ove lo Per_1
stesso abita, di cui ai punti 9, 10 e 11 del ricorso;
4) Compensare le spese di giudizio.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
pagina 2 di 3 Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data
27.08.1994, in Gazzada Schianno (VA), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Gazzada Schianno (anno 1994, atto n. 7 parte II serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 27.11.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina 3 di 3
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Marta Maria Recalcati Giudice
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 704/2025, promossa con ricorso depositato il 19.02.2025 da:
1) Parte_1
nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] rappresentato dall'Avv. Mariano Chiaravalli del Foro di Varese.
e
2) Parte_2
nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...]. rappresentata dall'Avv. Maura Bogni del Foro di Varese.
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Gazzada Schianno (VA) in data 27 agosto 1994
(anno 1994 atto n. 7 parte II serie A) separati con sentenza n. 262/2025 del 26.05.2025 (passata in giudicato il 04.11.2025, v. documenti in atti). con i seguenti figli maggiorenni:
pagina 1 di 3 , nato a [...] in data [...]; Persona_1
, nato a [...] in data [...]. Persona_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto ex art. 473bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 19.2.2025, hanno cumulativamente chiesto ex art. 473 bis.49 cod. proc. civ. all'intestato
Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e, decorso il termine di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Concesso termine per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione personale delle parti sino al 17.4.2025 in relazione alla domanda di separazione, con sentenza in data 23.5.2025 il Tribunale di Varese ha omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni stabilite dalle parti.
In data 4.11.2025 la sentenza di separazione è passata in giudicato.
Rimessa la causa sul ruolo del Giudice relatore e concesso nuovo termine nel rispetto della condizione di procedibilità della domanda (6 mesi trattandosi di ricorso congiunto) per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione personale delle parti sino al 20.11.2025, le parti hanno confermato la volontà di divorziare alle seguenti condizioni:
1) Autorizzare in coniugi a vivere separatamente secondo gli obblighi di legge;
2) Dichiarare che nulla è reciprocamente dovuto tra i coniugi a titolo di contributo al mantenimento stante la loro indipendenza economica;
3) Prendere atto delle ulteriori pattuizioni intervenute tra i coniugi ed in particolare della facoltà della di vivere nella casa coniugale, dell'obbligo di restituzione della Pt_2 somma di € 3.500,00 del alla dell'impegno assunto dei genitori nei Parte_1 Pt_2
confronti del figlio di aiuto economico per le spese della casa coniugale ove lo Per_1
stesso abita, di cui ai punti 9, 10 e 11 del ricorso;
4) Compensare le spese di giudizio.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
pagina 2 di 3 Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data
27.08.1994, in Gazzada Schianno (VA), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Gazzada Schianno (anno 1994, atto n. 7 parte II serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 27.11.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina 3 di 3