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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 27/03/2025, n. 902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 902 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 26.03.2025 sostituita ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. 2255/2017 r.g. e vertente tra
(c.f. ), opponente, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Davide Antonuccio;
e
già (c.f. Controparte_1 Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, opposta, rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_1
Francesco De Leo;
in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della CP_3 CP_4
in persona del legale rappresentante pro tempore, opposto, rappresentato e difeso dall'avv. Laura
[...]
Furcas;
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_5 rappresentato e difeso dal funzionario G. Sciacca.
Oggetto: opposizione avverso ruoli, cartelle di pagamento e avvisi di addebito.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24 aprile 2017, proponeva opposizione avverso le Parte_1 cartelle esattoriali n. 2952009004113669, n. 2952009003058941, n. 2952009006422814, n.
29520090049559641, n. 295200900511875545, n. 295201000021630007, n. 29520110006517179, n.
295201100021630007, n. 29520120017718511 e cinque avvisi di addebito e precisamente n.
5952011200010784, n. 59520120000016352, n. 59520120000087116, n. 59520120001657907 e n.
5952013001330665 per un importo complessivo dichiarato di euro 19.528,94.
Esponeva che al fine di poter avviare la procedura di autocompensazione dei propri crediti di natura tributaria, preclusa ex art. 31 D.L. 78/2010 in presenza di debiti iscritti in ruoli definitivi, effettuava
1 accesso ai documenti amministrativi presso sede di e che, a seguito Controparte_2 CP_5 della superiore richiesta, l'opponente veniva a conoscenza, in data 14.03.2017, di essere debitore di cospicue somme dovute per presunte omissioni contributive incorporate in cartelle di pagamento e avvisi di addebito mai ritualmente notificati. Contestava che alla pec di riscontro il allegava CP_6 esclusivamente copia fotostatica dell'estratto di ruolo semplificato sostenendo che non costituiva prova della rituale notifica delle cartelle di pagamento impugnate.
Eccepiva preliminarmente l'omessa rituale notificazione degli atti esattivi impugnati ex artt. 25 e 26 D.P.R.
602/73 ss. c.p.c. e 14 ss. L. 890/82; la nullità delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito per inesistenza dei titoli effetto dell'omessa sottoscrizione dei ruoli;
l'illegittimità degli atti impugnati per violazione degli art. 7 e 17 dello Statuto del contribuente;
la nullità delle cartelle e degli avvisi di addebito per violazione dell'art. 7, comma 1, L. 212/2000 e dell'art. 3 L. 241/1990 per mancata indicazione della data di consegna dei ruoli e omessa e/o errata indicazione degli importi dovuti a titolo di interessi applicati dagli Enti impositori nonché per interessi moratori e compensi di Riscossione a favore del
Concessionario; la nullità degli atti impugnati per difetto di sottoscrizione;
l'illegittimità della procedura di Riscossione intrapresa in danno del contribuente. Nel merito contestava la nullità delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito per intervenuta decadenza dal potere di Riscossione o prescrizione del presunto credito sotteso;
l'illegittimità degli atti impugnati nella parte in cui veniva richiesto l'aggio negli importi indicati. Chiedeva pertanto la sospensione dell'esecuzione delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito impugnati e dei ruoli in essi riprodotti;
l'annullamento delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito impugnati;
la cancellazione di ogni importo iscritto a ruolo nei confronti del ricorrente;
la condanna delle parti convenute alle spese e compensi del giudizio con distrazione nei confronti del difensore antistatario;
la condanna di controparte al rimborso di quanto in denegata ipotesi il ricorrente fosse costretto a versare per ritardare la riscossione coattiva o di quanto venisse ad esso coattivamente prelevato, con rivalutazione e interessi come per legge.
Con memoria depositata il 26.04.2018, si costituiva in giudizio la contestando Controparte_2 tutto quanto ex adverso dedotto. In particolare eccepiva la tardività dell'opposizione non essendo stati impugnati le cartelle esattoriali e gli avvisi di addebito nei termini previsti di quaranta giorni. Precisava che tutti gli atti impugnati erano stati ritualmente notificati e che nelle cartelle erano state riportate tutte le indicazioni circa i criteri di calcolo degli interessi e delle sanzioni. Quanto alla contestazione sull'aggio precisava che l' aveva applicato la misura percentuale prevista dell'8% sulle Controparte_7 somme riscosse, specificando che, in caso di pagamento della cartella nel termine di 60 giorni dalla notifica, l'aggio era a carico del debitore per il 4,15% mentre la restante parte era dovuta dall'ente creditore e superati i 60 giorni l'aggio era totalmente a carico del debitore. Rilevava che gli atti erano stati sottoscritti mediante firma elettronica ai sensi dell'art. 12 D.P.R. n. 602/73. Contestava l'eccepita prescrizione del credito ritenendo non decorsi i relativi termini, previsti in cinque anni per crediti previdenziali, dalla data
2 di notifica delle cartelle impugnate o comunque interrotti in virtù di ulteriori atti notificati al debitore.
Chiedeva il rigetto dell'opposizione perché improcedibile, tardiva, inammissibile e infondata nonché la condanna dell'opponente al pagamento delle spese e compensi del giudizio.
Con memoria depositata il 27.04.2018 si costituiva in giudizio l in proprio e quale mandatario della CP_3 contestando tutto quanto ex adverso dedotto. In particolare, parte opposta eccepiva la Controparte_4 tardività dell'opposizione nonché il proprio difetto di legittimazione passiva e della in quanto le CP_4 cartelle esattoriali erano state notificate dal Concessionario. Rilevava che gli avvisi di addebito erano stati regolarmente notificati. Concludeva chiedendo il difetto di legittimazione passiva dell' e la propria CP_8 estromissione dal giudizio;
nel merito chiedeva che venisse respinta ogni pretesa avanzata contro l' , con esonero delle spese e condanna della parte che risulterà soccombente. CP_8
Con memoria del 24.4.2018 si costituiva in giudizio l' Controparte_5 contestando il fondamento del ricorso.
L'udienza del 26.03.2025 veniva sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., ed in esito al deposito delle stesse la causa viene decisa.
Preliminarmente occorre premettere che a far data dal 30 settembre 2021, ai sensi dell'art. 76 del d.l. n.
73/2021, convertito in l. n. 106/2021, la società è stata sciolta e dal giorno Controparte_2 successivo l'esercizio delle funzioni di riscossione nella Regione Siciliana è svolto dall'
[...]
che, a titolo universale, subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi della Controparte_1 CP_2
Occorre quindi rilevare che dall'esame del ricorso risulta che oggetto del giudizio sono solo i contributi oggetto delle cartelle di pagamento indicate in ricorso. CP_3
Ciò posto va rilevato che nel corso del giudizio è entrata in vigore la l. n. 215/2021 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili), che in sede di conversione del d.l. n. 146/2021, ha introdotto l'art. 3 bis (“Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo”) che a sua volta ha inserito nell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 il comma 4 bis, secondo cui “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo
48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
E' stata, dunque, prevista l'inammissibilità dell'opposizione avverso il ruolo, salvo i tassativi casi eccezionali individuati dalla norma medesima.
In particolare le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 26283 del 6 settembre 2022 hanno chiarito che la disciplina sopravvenuta riguarda pure la riscossione delle entrate pubbliche extratributarie,
3 come i contributi previdenziali, in base al combinato disposto degli artt. 17 e 18 del d.lgs. n. 46/1999 e che la norma si applica ai processi pendenti “poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”.
Nel caso di specie parte ricorrente rileva che l'interesse sarebbe sussumibile dalla volontà del ricorrente di accedere al c.d. “Concordato Preventivo” introdotto dal D.Lgs. n. 13 del 2024, possibilità al momento preclusa (ex art. 10. co. 2 D.Lgs. n. 13/2024) dalla sussistenza in capo allo stesso di debiti di natura previdenziale, oggetto del presente giudizio, che di fatto ne impediscono l'accesso alla procedura.
Tuttavia parte ricorrente non ha allegato nè provato di possedere le altre condizioni previste per l'accesso al beneficio e che tale beneficio sia escluso esclusivamente dalla presentazione di debiti contributivi.
Non risulta pertanto provato in concreto l'interesse ad agire del ricorrente.
Va pertanto dichiarata l'inammissibilità del ricorso.
Tenuto conto dell'esito della lite e delle ragioni della decisione, determinati dallo ius superveniens, le spese giudiziali vengono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando così provvede:
- dichiara inammissibile il ricorso;
- compensa tra le parti le spese del giudizio.
Messina, 27.3.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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