TRIB
Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 10/04/2025, n. 719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 719 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa DO AL, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 3907 del RG lav. dell'anno 2024 introdotta da
, C.F. , nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Bisignano, alla Via Foresta, rappresentato e difeso dall'Avv. Sergio Lucisano ( ) C.F._2
del Foro di Catanzaro elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, sito in Cosenza, alla
P.zza Europa, n. 14, giusta procura in atti
Ricorrente
Nei confronti di
(C.F. – P. Controparte_1 P.IVA_1
IVA ) in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, rappresentato P.IVA_2
e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Gilda Avena (C.F. C.F._3
E FAX 0984/489329 - PEC: ove si dichiara di voler ricevere le Email_1
comunicazioni) e (C.F. - FAX 0984/489331 - PEC Testimone_1 C.F._4
t) giusta procura generale alle liti per notar di Email_3 Persona_1
Roma del 22/03/2024, Repertorio n.37875 Raccolta n.7313 ed elettivamente domiciliato, unitamente ai procuratori, in Cosenza, Piazza Loreto 22/A, presso l'ufficio legale dell'Istituto Resistente
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso depositato il 14/10/2024 e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l' esponendo di aver ricevuto in data 26/03/2023 provvedimenti con cui l' gli CP_1 CP_1 comunicava l'avvenuta cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli ed ulteriori provvedimenti con cui l'istituto chiedeva la restituzione delle somme indebitamente percepite a titolo di disoccupazione agricola nonché provvedimenti di reiezione di ulteriori prestazioni previdenziali richieste. Tanto premesso, assumeva di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze dell'azienda agricola Valle Crati nei periodi dal 23/08/2017 al 31/12/2017, dal 13/03/2018 al Controparte_2
31/12/2018 e dal 15/01/2019 al 31/03/2019 e concludeva chiedendo, in accoglimento del ricorso di dichiararsi il diritto del ricorrente alla reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli a tempo determinato con attribuzione delle giornate lavorative in agricoltura, con ogni conseguente beneficio di legge, tanto assistenziale che previdenziale, anche in ordine alla richiesta di indebito pagamento per la relativa indennità di disoccupazione agricola conseguita per gli anni 2017, 2018 e 2019.
Si costituiva il convenuto istituto previdenziale, sollevando eccezione di decadenza dall'azione, nel merito chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto, rappresentando di aver correttamente disposto la cancellazione a seguito di un accertamento ispettivo da cui era emerso il carattere fittizio del rapporto di lavoro della parte ricorrente.
Matura per la decisione sulla base degli atti, la causa è stata decisa mediante la presente sentenza all'esito della scadenza del termine assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preliminarmente, il ricorso si rivela inammissibile essendo parte ricorrente incorsa in decadenza non avendo proposto tempestiva impugnazione del provvedimento di cancellazione per come eccepito dall' (decadenza rilevabile anche d'ufficio; cfr. Cass. sent. n. 9622/2015). CP_1
Com'è noto, l'art. 22 del D.L. 3.2.1970, n. 7 prevede un termine di decadenza di 120 giorni per la proposizione dell'azione giudiziaria avverso il provvedimento di iscrizione o mancata iscrizione o di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli. In particolare, il termine decadenziale - dapprima eliminato a seguito dell'art. 24 del D.L. 25 giugno
2008, n. 112 come convertito dall'art. 1, comma 1, della Legge 6 agosto 2008, n. 133, - è stato in seguito ripristinato (a far data dal 6.7.2011) per effetto dell'art. 38 D.L. n. 98/2011 convertito in L. n.
111/2011.
La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che “in tema di iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, l'inosservanza del termine di centoventi giorni previsto dall'art. 22 del decreto legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n.
83, per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica o presa di conoscenza del provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione nei predetti elenchi, ovvero di cancellazione dagli stessi - conformemente ad una interpretazione ritenuta costituzionalmente legittima dalla sentenza della Corte costituzionale n. 192 del 2005, in relazione all'esigenza di accertare nel più breve tempo possibile la sussistenza del diritto all'iscrizione - determina la decadenza sostanziale del privato, non suscettibile come tale di sanatoria ex art. 8 della legge n. 533 del 1973”. (così Cass. Sez. lav. 6 luglio 2009, n. 15813).
A tale orientamento è stata, da ultimo, data continuità dalla S.C. (sent. n. 9622/2015) che, nel confermare il principio per cui il termine di 120 giorni previsto dall'art. 22 D.L. n. 7 del 1970, art. 22 conv. nella L. n. 83 del 1970 ha natura di decadenza sostanziale (in quanto relativo al compimento di un atto di esercizio di un diritto soggettivo), così da non essere suscettibile di sanatoria ai sensi della L. n. 533 del 1973, art. 8 (fra tante, Cass. 1 ottobre 1997 n. 9595; Cass., 21 aprile 2001
n. 5942; Cass., 8 novembre 2003 n. 16803; Cass., 10 agosto 2004 n.15460, 18 maggio 2005
n. 10393; Cass., 5 giugno 2009, n. 13092), ha inoltre ritenuto che la decadenza, salvo il limite del giudicato interno, è rilevabile dal giudice di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, ai sensi dell'art. 2969 c.c. riguardando una materia - come quella della iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli - sottratta alla disponibilità delle parti. Questa interpretazione è stata ritenuta dalla Corte costituzionale - con sentenza n. 192 del 2005, che ha modificato l'orientamento assunto dalla stessa
Corte nella sentenza n. 88 del 1988 - non in contrasto con i precetti degli artt. 3 e 38 Cost., in base al rilievo che la previsione degli indicati termini decadenziali, per contestare in sede giurisdizionale i provvedimenti di iscrizione o di mancata iscrizione ovvero di cancellazione dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, è giustificata dall'esigenza di accertare nel più breve tempo possibile la sussistenza del diritto all'iscrizione, avuto riguardo al fatto che essa costituisce presupposto per l'accesso alle prestazioni previdenziali (quali l'indennità di malattia e di maternità) collegate al solo requisito assicurativo e titolo per l'accredito, in ciascun anno, dei contributi (corrispondenti al numero di giornate risultanti dagli elenchi stessi) (in tal senso, Cass., 13092/2009, cit.; cfr. sulla rilevabilità
d'ufficio della decadenza D.P.R. n. 639 del 1970, ex art. 47 Cass., 9 settembre 2011, n. 18528).
È altresì noto che l'art. 38, commi 6 e 7, del D.L. n. 98/2011 ha introdotto rilevanti novità in materia di elenchi nominativi annuali e di variazione dei lavoratori agricoli, prevedendo, in particolare, la notifica degli stessi mediante pubblicazione, avente valore ad ogni effetto di legge, sul sito internet dell' . CP_1
Tuttavia, nel caso di specie, rilevano le modifiche introdotte dall'art. 43, comma 7, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha disposto: «[a]ll'articolo 38, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al secondo periodo, le parole da "l' ” a "di variazione” sono sostituite dalle seguenti: "l' CP_1 CP_1
provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante comunicazione individuale a mezzo raccomandata, posta elettronica certificata o altra modalità idonea a garantire la piena conoscibilità” e il terzo periodo è soppresso».
La novella normativa ripristina, dunque, la notifica mediante comunicazione individuale al lavoratore agricolo del provvedimento di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuto dopo la compilazione e pubblicazione dell'elenco nominativo annuale e tale novella trova applicazione con decorrenza dal 23 luglio 2020 (data di pubblicazione del comunicato su GU 23.7.2020 n. 184) e che, pertanto, per come affermato anche dall' nel messaggio n. 71 dell'11.1.2021 Si evidenzia, CP_1 pertanto, che la pubblicazione del secondo elenco di variazione dell'anno 2020, la cui compilazione era stata comunque definita in attesa della conversione del decreto-legge n. 76/2020, non ha valore di notifica nei confronti dei lavoratori interessati in quanto avvenuta dopo l'entrata in vigore dell'articolo 43 del predetto decreto.
Ed invero, l' ha provveduto, per come previsto dalla novella in esame, a comunicare alla parte CP_1
ricorrente il disconoscimento delle giornate di lavoro agricolo (102 giornate nel 201, 151 nel 2018 e
153 nel 2019) con provvedimenti ricevuti – per come documentato – dal ricorrente in data 26 aprile
2023 (come da avvisi di ricevimento).
Orbene, In tema di iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, l'inosservanza del termine di centoventi giorni previsto dall'art. 22 del d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica, o presa di conoscenza, del provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione nei predetti elenchi, ovvero di cancellazione dagli stessi, determina, in quanto relativa al compimento di un atto di esercizio di un diritto soggettivo, la decadenza sostanziale del privato, che non solo è sottratta alla sanatoria prevista dall'art. 8 della legge 11 agosto 1973, n. 533, ma, riguardando una materia sottratta alla disponibilità delle parti, è anche rilevabile di ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio, a norma dell'art. 2969 cod. civ., salvo il limite del giudicato interno (Cass. N°
9622\2015).
Va detto al riguardo che l'art. 22 d.l. N° 7\1970 convertito nella legge N° 83\1970, stabilisce: ”contro
i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al Pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
A sua volta l'art. 11 Dlgs N° 375\1993 stabilisce che “contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”.
Tale decadenza si applica in caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dall'art. 11 del d.lgs. n.375 del 1993 contro i provvedimenti di mancata iscrizione (totale o parziale) negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, ed il termine di centoventi giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria, stabilito dall'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, definizione che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11 citato, ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto, conosciuto "ex lege" dall'interessato, al verificarsi della descritta evenienza (Cass. N° 813\2007; n.
8650/2008; da ultimo Cass. N° 20086\2013).
La Suprema Corte (in particolare: Cass. N° 5942\2001) ha avuto modo di precisare al riguardo che il predetto termine di centoventi giorni previsto dall'art. 22 D.L. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito con modifiche nella legge 11 marzo 1970 n. 83, per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica o della presa di conoscenza del provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dai suddetti elenchi, si configura come un termine di natura sostanziale, senza possibilità di sanatoria ex art. 8 legge n. 533 del 1973 (e senza che la disposizione in esame possa ritenersi implicitamente abrogata dall'art. 148 disp. att. cod. proc. civ.); nè la previsione normativa di un tale specifico termine di decadenza può suscitare dubbi di illegittimità costituzionale per disparità di trattamento, potendosi rinvenire nell'ordinamento altre ipotesi analoghe
(quali i termini, originariamente di dieci o cinque anni, previsti dall'art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970, espressamente dichiarati termini di decadenza dalla norma di interpretazione autentica di cui all'art. 6
D.L. n. 103 del 1991, convertito in legge n. 166 del 1991, e successivamente ridotti a tre e ad un anno dall'art. 4 D.L. n. 384 del 1992, convertito in legge n. 438 del 1992).
La speciale disciplina che compiutamente regola la materia dell'accertamento dei lavoratori agricoli dipendenti si caratterizza per essere l'iscrizione negli elenchi nominativi, come pure la non iscrizione ovvero la cancellazione oggetto di provvedimenti espressi (il primo collettivo, gli altri individuali) e tutti comunicati agli interessati mediante notifica (un tempo eseguita, per l'iscrizione, con l'affissione dell'elenco nell'albo pretorio del comune di residenza ovvero personalmente al lavoratore in caso di mancata iscrizione, totale o parziale, o di cancellazione, oggi mediante pubblicazione telematica).
Contro i suddetti provvedimenti è data facoltà di esperire ricorso amministrativo il che comporta l'inizio del procedimento contenzioso, articolato in un duplice grado e che può concludersi, alternativamente, o con una decisione espressa, ovvero con l'inutile decorso del termine assegnato all'autorità competente per pronunciarsi. In questo secondo caso la legge dispone che il ricorso deve intendersi respinto.
Nell'ambito di tale contesto normativo nel quale si colloca il D.L. n. 7 del 1970, art. 22, il riferimento da esso fatto ai provvedimenti definitivi, notificati o altrimenti conosciuti dall'interessato, va inteso come comprensivo sia dei provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi, che siano divenuti definitivi perché non fatti oggetto di tempestivo gravame amministrativo, sia dei provvedimenti (di quegli stessi organi) che abbiano acquisito la suddetta caratteristica di definitività in esito al procedimento amministrativo contenzioso.
Nel primo caso il dies a quo di decorrenza del termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria coinciderà con la scadenza del termine (30 giorni) stabilito dal D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 11 per la presentazione del primo dei due previsti rimedi amministrativi;
senza che osti al possibile verificarsi della decadenza la previsione (L. n. 573 del 1973, art. 8) di improcedibilità della domanda giudiziale in caso di mancato preventivo esperimento dei ricorsi amministrativi, dal momento che la "procedimentalizzazione" delle varie fasi attiene alle modalità di tutela del diritto, ma non costituisce impedimento al suo esercizio (così Cass. N° 813\2007). Nel secondo caso, occorre distinguere, come già detto, l'ipotesi della definizione del procedimento contenzioso con un provvedimento espresso da quella del silenzio serbato dall'autorità preposta alla decisione per tutto il tempo stabilito dal D.Lgs. n.
375 del 1993, art. 11.
Naturalmente, le caratteristiche proprie delle due tipologie di "provvedimenti" che possono concludere il procedimento amministrativo contenzioso, rendendo, per ciò stesso, definitivo il provvedimento in quella sede impugnato, non possono non rilevare ai fini della determinazione del dies a quo di decorrenza del termine di 120 giorni di cui al D.L. n. 7 del 1970 cit., art. 22.
Nella presente fattispecie, l' ha cancellato la parte ricorrente dagli elenchi anagrafici per l'anno CP_1
2017, 2018 e 2019 con provvedimenti comunicati con raccomandata ricevuta il 26 aprile 2023; tali provvedimenti sono stati impugnati entro il termine di 30 giorni, con ricorso al Comitato Provinciale, in data 23 maggio 2023 (come da ricevuta agli atti). Decorsi i 90 giorni (spatium deliberandi previsto dalla legge non essendo consentito lo spostamento in avanti del termine di decadenza nell'ipotesi di tardivo provvedimento di rigetto da parte dell'istituto previdenziale) e quindi dal 21 agosto 2023, non essendo intervenuto un provvedimento esplicito nel termine di legge, decorreva il termine di 120 giorni per la proposizione del ricorso giudiziario che risulta tardivamente proposto in data 14 ottobre 2024, oltre il 120° giorno che scadeva il 19 dicembre 2023.
E' vero che la parte ricorrente, formatosi il silenzio-rigetto, poteva proporre ancora, nel termine di 30 giorni, ulteriore ricorso al Comitato Centrale , come stabilisce il D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 11 CP_1
citato:"
1. Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione
è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto;
2. Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede dello Scau possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla commissione centrale preposta al predetto servizio
(nota oggi, ex art. 9 sexies, comma 3, del convertito D.L. n. 510 del 1996 cit., la commissione centrale costituita quale organo dell che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il CP_1
ricorso si intende respinto". Tuttavia, ciò non è avvenuto, ma il dies a quo di 120 giorni non può che decorrere dalla scadenza del termine di 90 giorni previsto per la decisione del 1° ricorso amministrativo. Infatti, secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte, non si applica -in ragione della specialità della materia, caratterizzata (come evidenziato da Corte cost. n. 192 del 2005) da peculiari esigenze di celerità della procedura di accertamento - la regola generale prevista dall'art. 47, quinto comma, del d.P.R. n. 639 del
1970, secondo la quale l'Istituto previdenziale ha l'obbligo di comunicare ai richiedenti il provvedimento adottato sulla domanda di prestazione e nella cui mancanza non può operare la decadenza sostanziale prevista in caso di proposizione dell'azione giudiziaria oltre i termini di legge.
Pertanto nello specifico settore, il termine decadenziale di centoventi giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria decorre o dalla notifica all'interessato del provvedimento conclusivo ove adottato nei termini previsti dall'art. 11 del d.lgs. n. 375 del 1993, ovvero dalla scadenza dei medesimi termini, previsti per la pronuncia della decisione, nel caso del loro inutile decorso, assumendo l'inerzia dell'autorità amministrativa valore di provvedimento tacito di rigetto, conosciuto "ex lege" dall'interessato (Cass. 8650\2008).
Ciò è stato ribadito di recente in altre recenti pronunzie della Suprema Corte proprio in tema di controversie concernenti i provvedimenti definitivi di iscrizione, non iscrizione o cancellazione nell'elenco nominativo degli operai agricoli e pertanto il termine decadenziale di centoventi giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria (in mancanza della notifica all'interessato del provvedimento conclusivo ove adottato nei termini previsti dall'art. 11 del d.lgs. n. 375 del 1993) decorre dalla scadenza dei medesimi termini, previsti per la pronuncia della decisione, nel caso del loro inutile decorso, assumendo l'inerzia dell'autorità amministrativa valore di provvedimento tacito di rigetto, conosciuto "ex lege" dall'interessato (così Cass. N° 29070\2011).
La preliminare eccezione di decadenza, pertanto, si rivela fondata, stante l'evidente tardività del deposito del ricorso soltanto il 14.10.2024, a fronte di un termine decadenziale maturato il 19 dicembre
2023.
Ai rilievi che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso. Inoltre, posto che In tema di indennità di disoccupazione agricola, l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli costituisce presupposto per l'attribuzione della prestazione previdenziale, che, pertanto, non può essere riconosciuta in difetto di impugnazione del provvedimento amministrativo di esclusione da tali elenchi nel termine decadenziale di cui all'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, conv. con modif. in l. n. 83 del 1970
(cfr. Cass. N. 6229/2019) la pretesa restitutoria dell' si rivela fondata. CP_1
In applicazione dei principi affermati, da ultimo, da Cass. n. 10038/2024 (che ha confermato quanto già affermato da Cass. n. 37973/2022, ritenendo riconducibile nel perimetro di applicazione dell'art. 152 CP_ disp. att. cod. proc. civ. il giudizio in cui era stata dedotta “l'illegittimità del provvedimento dell' di ripetizione delle somme erogate, a titolo di disoccupazione agricola, ritenuta indebita a causa della mancata iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli, per gli anni in contestazione” (Cass., sez. lav.,
28 dicembre 2022, n. 37973, punto 32 delle Ragioni della decisione), le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili stante rituale dichiarazione di esonero sottoscritta dai tre ricorrenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria difesa o eccezione disattesa, così provvede: rigetta il ricorso;
dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese di lite.
Cosenza, 10 aprile 2025
Il Giudice
Dott. ssa DO AL
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa DO AL, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 3907 del RG lav. dell'anno 2024 introdotta da
, C.F. , nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Bisignano, alla Via Foresta, rappresentato e difeso dall'Avv. Sergio Lucisano ( ) C.F._2
del Foro di Catanzaro elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, sito in Cosenza, alla
P.zza Europa, n. 14, giusta procura in atti
Ricorrente
Nei confronti di
(C.F. – P. Controparte_1 P.IVA_1
IVA ) in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, rappresentato P.IVA_2
e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Gilda Avena (C.F. C.F._3
E FAX 0984/489329 - PEC: ove si dichiara di voler ricevere le Email_1
comunicazioni) e (C.F. - FAX 0984/489331 - PEC Testimone_1 C.F._4
t) giusta procura generale alle liti per notar di Email_3 Persona_1
Roma del 22/03/2024, Repertorio n.37875 Raccolta n.7313 ed elettivamente domiciliato, unitamente ai procuratori, in Cosenza, Piazza Loreto 22/A, presso l'ufficio legale dell'Istituto Resistente
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso depositato il 14/10/2024 e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l' esponendo di aver ricevuto in data 26/03/2023 provvedimenti con cui l' gli CP_1 CP_1 comunicava l'avvenuta cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli ed ulteriori provvedimenti con cui l'istituto chiedeva la restituzione delle somme indebitamente percepite a titolo di disoccupazione agricola nonché provvedimenti di reiezione di ulteriori prestazioni previdenziali richieste. Tanto premesso, assumeva di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze dell'azienda agricola Valle Crati nei periodi dal 23/08/2017 al 31/12/2017, dal 13/03/2018 al Controparte_2
31/12/2018 e dal 15/01/2019 al 31/03/2019 e concludeva chiedendo, in accoglimento del ricorso di dichiararsi il diritto del ricorrente alla reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli a tempo determinato con attribuzione delle giornate lavorative in agricoltura, con ogni conseguente beneficio di legge, tanto assistenziale che previdenziale, anche in ordine alla richiesta di indebito pagamento per la relativa indennità di disoccupazione agricola conseguita per gli anni 2017, 2018 e 2019.
Si costituiva il convenuto istituto previdenziale, sollevando eccezione di decadenza dall'azione, nel merito chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto, rappresentando di aver correttamente disposto la cancellazione a seguito di un accertamento ispettivo da cui era emerso il carattere fittizio del rapporto di lavoro della parte ricorrente.
Matura per la decisione sulla base degli atti, la causa è stata decisa mediante la presente sentenza all'esito della scadenza del termine assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preliminarmente, il ricorso si rivela inammissibile essendo parte ricorrente incorsa in decadenza non avendo proposto tempestiva impugnazione del provvedimento di cancellazione per come eccepito dall' (decadenza rilevabile anche d'ufficio; cfr. Cass. sent. n. 9622/2015). CP_1
Com'è noto, l'art. 22 del D.L. 3.2.1970, n. 7 prevede un termine di decadenza di 120 giorni per la proposizione dell'azione giudiziaria avverso il provvedimento di iscrizione o mancata iscrizione o di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli. In particolare, il termine decadenziale - dapprima eliminato a seguito dell'art. 24 del D.L. 25 giugno
2008, n. 112 come convertito dall'art. 1, comma 1, della Legge 6 agosto 2008, n. 133, - è stato in seguito ripristinato (a far data dal 6.7.2011) per effetto dell'art. 38 D.L. n. 98/2011 convertito in L. n.
111/2011.
La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che “in tema di iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, l'inosservanza del termine di centoventi giorni previsto dall'art. 22 del decreto legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n.
83, per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica o presa di conoscenza del provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione nei predetti elenchi, ovvero di cancellazione dagli stessi - conformemente ad una interpretazione ritenuta costituzionalmente legittima dalla sentenza della Corte costituzionale n. 192 del 2005, in relazione all'esigenza di accertare nel più breve tempo possibile la sussistenza del diritto all'iscrizione - determina la decadenza sostanziale del privato, non suscettibile come tale di sanatoria ex art. 8 della legge n. 533 del 1973”. (così Cass. Sez. lav. 6 luglio 2009, n. 15813).
A tale orientamento è stata, da ultimo, data continuità dalla S.C. (sent. n. 9622/2015) che, nel confermare il principio per cui il termine di 120 giorni previsto dall'art. 22 D.L. n. 7 del 1970, art. 22 conv. nella L. n. 83 del 1970 ha natura di decadenza sostanziale (in quanto relativo al compimento di un atto di esercizio di un diritto soggettivo), così da non essere suscettibile di sanatoria ai sensi della L. n. 533 del 1973, art. 8 (fra tante, Cass. 1 ottobre 1997 n. 9595; Cass., 21 aprile 2001
n. 5942; Cass., 8 novembre 2003 n. 16803; Cass., 10 agosto 2004 n.15460, 18 maggio 2005
n. 10393; Cass., 5 giugno 2009, n. 13092), ha inoltre ritenuto che la decadenza, salvo il limite del giudicato interno, è rilevabile dal giudice di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, ai sensi dell'art. 2969 c.c. riguardando una materia - come quella della iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli - sottratta alla disponibilità delle parti. Questa interpretazione è stata ritenuta dalla Corte costituzionale - con sentenza n. 192 del 2005, che ha modificato l'orientamento assunto dalla stessa
Corte nella sentenza n. 88 del 1988 - non in contrasto con i precetti degli artt. 3 e 38 Cost., in base al rilievo che la previsione degli indicati termini decadenziali, per contestare in sede giurisdizionale i provvedimenti di iscrizione o di mancata iscrizione ovvero di cancellazione dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, è giustificata dall'esigenza di accertare nel più breve tempo possibile la sussistenza del diritto all'iscrizione, avuto riguardo al fatto che essa costituisce presupposto per l'accesso alle prestazioni previdenziali (quali l'indennità di malattia e di maternità) collegate al solo requisito assicurativo e titolo per l'accredito, in ciascun anno, dei contributi (corrispondenti al numero di giornate risultanti dagli elenchi stessi) (in tal senso, Cass., 13092/2009, cit.; cfr. sulla rilevabilità
d'ufficio della decadenza D.P.R. n. 639 del 1970, ex art. 47 Cass., 9 settembre 2011, n. 18528).
È altresì noto che l'art. 38, commi 6 e 7, del D.L. n. 98/2011 ha introdotto rilevanti novità in materia di elenchi nominativi annuali e di variazione dei lavoratori agricoli, prevedendo, in particolare, la notifica degli stessi mediante pubblicazione, avente valore ad ogni effetto di legge, sul sito internet dell' . CP_1
Tuttavia, nel caso di specie, rilevano le modifiche introdotte dall'art. 43, comma 7, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha disposto: «[a]ll'articolo 38, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al secondo periodo, le parole da "l' ” a "di variazione” sono sostituite dalle seguenti: "l' CP_1 CP_1
provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante comunicazione individuale a mezzo raccomandata, posta elettronica certificata o altra modalità idonea a garantire la piena conoscibilità” e il terzo periodo è soppresso».
La novella normativa ripristina, dunque, la notifica mediante comunicazione individuale al lavoratore agricolo del provvedimento di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuto dopo la compilazione e pubblicazione dell'elenco nominativo annuale e tale novella trova applicazione con decorrenza dal 23 luglio 2020 (data di pubblicazione del comunicato su GU 23.7.2020 n. 184) e che, pertanto, per come affermato anche dall' nel messaggio n. 71 dell'11.1.2021 Si evidenzia, CP_1 pertanto, che la pubblicazione del secondo elenco di variazione dell'anno 2020, la cui compilazione era stata comunque definita in attesa della conversione del decreto-legge n. 76/2020, non ha valore di notifica nei confronti dei lavoratori interessati in quanto avvenuta dopo l'entrata in vigore dell'articolo 43 del predetto decreto.
Ed invero, l' ha provveduto, per come previsto dalla novella in esame, a comunicare alla parte CP_1
ricorrente il disconoscimento delle giornate di lavoro agricolo (102 giornate nel 201, 151 nel 2018 e
153 nel 2019) con provvedimenti ricevuti – per come documentato – dal ricorrente in data 26 aprile
2023 (come da avvisi di ricevimento).
Orbene, In tema di iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, l'inosservanza del termine di centoventi giorni previsto dall'art. 22 del d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica, o presa di conoscenza, del provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione nei predetti elenchi, ovvero di cancellazione dagli stessi, determina, in quanto relativa al compimento di un atto di esercizio di un diritto soggettivo, la decadenza sostanziale del privato, che non solo è sottratta alla sanatoria prevista dall'art. 8 della legge 11 agosto 1973, n. 533, ma, riguardando una materia sottratta alla disponibilità delle parti, è anche rilevabile di ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio, a norma dell'art. 2969 cod. civ., salvo il limite del giudicato interno (Cass. N°
9622\2015).
Va detto al riguardo che l'art. 22 d.l. N° 7\1970 convertito nella legge N° 83\1970, stabilisce: ”contro
i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al Pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
A sua volta l'art. 11 Dlgs N° 375\1993 stabilisce che “contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”.
Tale decadenza si applica in caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dall'art. 11 del d.lgs. n.375 del 1993 contro i provvedimenti di mancata iscrizione (totale o parziale) negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, ed il termine di centoventi giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria, stabilito dall'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, definizione che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11 citato, ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto, conosciuto "ex lege" dall'interessato, al verificarsi della descritta evenienza (Cass. N° 813\2007; n.
8650/2008; da ultimo Cass. N° 20086\2013).
La Suprema Corte (in particolare: Cass. N° 5942\2001) ha avuto modo di precisare al riguardo che il predetto termine di centoventi giorni previsto dall'art. 22 D.L. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito con modifiche nella legge 11 marzo 1970 n. 83, per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica o della presa di conoscenza del provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dai suddetti elenchi, si configura come un termine di natura sostanziale, senza possibilità di sanatoria ex art. 8 legge n. 533 del 1973 (e senza che la disposizione in esame possa ritenersi implicitamente abrogata dall'art. 148 disp. att. cod. proc. civ.); nè la previsione normativa di un tale specifico termine di decadenza può suscitare dubbi di illegittimità costituzionale per disparità di trattamento, potendosi rinvenire nell'ordinamento altre ipotesi analoghe
(quali i termini, originariamente di dieci o cinque anni, previsti dall'art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970, espressamente dichiarati termini di decadenza dalla norma di interpretazione autentica di cui all'art. 6
D.L. n. 103 del 1991, convertito in legge n. 166 del 1991, e successivamente ridotti a tre e ad un anno dall'art. 4 D.L. n. 384 del 1992, convertito in legge n. 438 del 1992).
La speciale disciplina che compiutamente regola la materia dell'accertamento dei lavoratori agricoli dipendenti si caratterizza per essere l'iscrizione negli elenchi nominativi, come pure la non iscrizione ovvero la cancellazione oggetto di provvedimenti espressi (il primo collettivo, gli altri individuali) e tutti comunicati agli interessati mediante notifica (un tempo eseguita, per l'iscrizione, con l'affissione dell'elenco nell'albo pretorio del comune di residenza ovvero personalmente al lavoratore in caso di mancata iscrizione, totale o parziale, o di cancellazione, oggi mediante pubblicazione telematica).
Contro i suddetti provvedimenti è data facoltà di esperire ricorso amministrativo il che comporta l'inizio del procedimento contenzioso, articolato in un duplice grado e che può concludersi, alternativamente, o con una decisione espressa, ovvero con l'inutile decorso del termine assegnato all'autorità competente per pronunciarsi. In questo secondo caso la legge dispone che il ricorso deve intendersi respinto.
Nell'ambito di tale contesto normativo nel quale si colloca il D.L. n. 7 del 1970, art. 22, il riferimento da esso fatto ai provvedimenti definitivi, notificati o altrimenti conosciuti dall'interessato, va inteso come comprensivo sia dei provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi, che siano divenuti definitivi perché non fatti oggetto di tempestivo gravame amministrativo, sia dei provvedimenti (di quegli stessi organi) che abbiano acquisito la suddetta caratteristica di definitività in esito al procedimento amministrativo contenzioso.
Nel primo caso il dies a quo di decorrenza del termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria coinciderà con la scadenza del termine (30 giorni) stabilito dal D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 11 per la presentazione del primo dei due previsti rimedi amministrativi;
senza che osti al possibile verificarsi della decadenza la previsione (L. n. 573 del 1973, art. 8) di improcedibilità della domanda giudiziale in caso di mancato preventivo esperimento dei ricorsi amministrativi, dal momento che la "procedimentalizzazione" delle varie fasi attiene alle modalità di tutela del diritto, ma non costituisce impedimento al suo esercizio (così Cass. N° 813\2007). Nel secondo caso, occorre distinguere, come già detto, l'ipotesi della definizione del procedimento contenzioso con un provvedimento espresso da quella del silenzio serbato dall'autorità preposta alla decisione per tutto il tempo stabilito dal D.Lgs. n.
375 del 1993, art. 11.
Naturalmente, le caratteristiche proprie delle due tipologie di "provvedimenti" che possono concludere il procedimento amministrativo contenzioso, rendendo, per ciò stesso, definitivo il provvedimento in quella sede impugnato, non possono non rilevare ai fini della determinazione del dies a quo di decorrenza del termine di 120 giorni di cui al D.L. n. 7 del 1970 cit., art. 22.
Nella presente fattispecie, l' ha cancellato la parte ricorrente dagli elenchi anagrafici per l'anno CP_1
2017, 2018 e 2019 con provvedimenti comunicati con raccomandata ricevuta il 26 aprile 2023; tali provvedimenti sono stati impugnati entro il termine di 30 giorni, con ricorso al Comitato Provinciale, in data 23 maggio 2023 (come da ricevuta agli atti). Decorsi i 90 giorni (spatium deliberandi previsto dalla legge non essendo consentito lo spostamento in avanti del termine di decadenza nell'ipotesi di tardivo provvedimento di rigetto da parte dell'istituto previdenziale) e quindi dal 21 agosto 2023, non essendo intervenuto un provvedimento esplicito nel termine di legge, decorreva il termine di 120 giorni per la proposizione del ricorso giudiziario che risulta tardivamente proposto in data 14 ottobre 2024, oltre il 120° giorno che scadeva il 19 dicembre 2023.
E' vero che la parte ricorrente, formatosi il silenzio-rigetto, poteva proporre ancora, nel termine di 30 giorni, ulteriore ricorso al Comitato Centrale , come stabilisce il D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 11 CP_1
citato:"
1. Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione
è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto;
2. Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede dello Scau possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla commissione centrale preposta al predetto servizio
(nota oggi, ex art. 9 sexies, comma 3, del convertito D.L. n. 510 del 1996 cit., la commissione centrale costituita quale organo dell che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il CP_1
ricorso si intende respinto". Tuttavia, ciò non è avvenuto, ma il dies a quo di 120 giorni non può che decorrere dalla scadenza del termine di 90 giorni previsto per la decisione del 1° ricorso amministrativo. Infatti, secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte, non si applica -in ragione della specialità della materia, caratterizzata (come evidenziato da Corte cost. n. 192 del 2005) da peculiari esigenze di celerità della procedura di accertamento - la regola generale prevista dall'art. 47, quinto comma, del d.P.R. n. 639 del
1970, secondo la quale l'Istituto previdenziale ha l'obbligo di comunicare ai richiedenti il provvedimento adottato sulla domanda di prestazione e nella cui mancanza non può operare la decadenza sostanziale prevista in caso di proposizione dell'azione giudiziaria oltre i termini di legge.
Pertanto nello specifico settore, il termine decadenziale di centoventi giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria decorre o dalla notifica all'interessato del provvedimento conclusivo ove adottato nei termini previsti dall'art. 11 del d.lgs. n. 375 del 1993, ovvero dalla scadenza dei medesimi termini, previsti per la pronuncia della decisione, nel caso del loro inutile decorso, assumendo l'inerzia dell'autorità amministrativa valore di provvedimento tacito di rigetto, conosciuto "ex lege" dall'interessato (Cass. 8650\2008).
Ciò è stato ribadito di recente in altre recenti pronunzie della Suprema Corte proprio in tema di controversie concernenti i provvedimenti definitivi di iscrizione, non iscrizione o cancellazione nell'elenco nominativo degli operai agricoli e pertanto il termine decadenziale di centoventi giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria (in mancanza della notifica all'interessato del provvedimento conclusivo ove adottato nei termini previsti dall'art. 11 del d.lgs. n. 375 del 1993) decorre dalla scadenza dei medesimi termini, previsti per la pronuncia della decisione, nel caso del loro inutile decorso, assumendo l'inerzia dell'autorità amministrativa valore di provvedimento tacito di rigetto, conosciuto "ex lege" dall'interessato (così Cass. N° 29070\2011).
La preliminare eccezione di decadenza, pertanto, si rivela fondata, stante l'evidente tardività del deposito del ricorso soltanto il 14.10.2024, a fronte di un termine decadenziale maturato il 19 dicembre
2023.
Ai rilievi che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso. Inoltre, posto che In tema di indennità di disoccupazione agricola, l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli costituisce presupposto per l'attribuzione della prestazione previdenziale, che, pertanto, non può essere riconosciuta in difetto di impugnazione del provvedimento amministrativo di esclusione da tali elenchi nel termine decadenziale di cui all'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, conv. con modif. in l. n. 83 del 1970
(cfr. Cass. N. 6229/2019) la pretesa restitutoria dell' si rivela fondata. CP_1
In applicazione dei principi affermati, da ultimo, da Cass. n. 10038/2024 (che ha confermato quanto già affermato da Cass. n. 37973/2022, ritenendo riconducibile nel perimetro di applicazione dell'art. 152 CP_ disp. att. cod. proc. civ. il giudizio in cui era stata dedotta “l'illegittimità del provvedimento dell' di ripetizione delle somme erogate, a titolo di disoccupazione agricola, ritenuta indebita a causa della mancata iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli, per gli anni in contestazione” (Cass., sez. lav.,
28 dicembre 2022, n. 37973, punto 32 delle Ragioni della decisione), le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili stante rituale dichiarazione di esonero sottoscritta dai tre ricorrenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria difesa o eccezione disattesa, così provvede: rigetta il ricorso;
dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese di lite.
Cosenza, 10 aprile 2025
Il Giudice
Dott. ssa DO AL