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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/10/2025, n. 7939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7939 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 7220 2025 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente dott. Giuseppe Gennari Giudice rel dott. ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(non definitiva) nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 25/2/2025 e vertente
TRA
), nata a AR (KENYA) in [...] Parte_1 C.F._1
28/02/1981 rappresentata e difesa dall'Avv. QUADRI ANTONELLA presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
) , nato a [...] Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con comunicazione all' , in persona del Sostituto - Procuratore Controparte_2 della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento
OGGETTO: SEPARAZIONE Precisazione delle conclusioni: pronunciare sentenza parziale di separazione
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso iscritto a ruolo in data 07/11/2023 , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con rito civile a Nairobi in data 19/3/2011 (trascritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di Cassina dè Pecchi - A. 2011 -N 2 – P 2 – S C ), con dalla Controparte_1
Per_ cui unione sono nati in data 4/7/2012 e in data 21/1/2017, ha chiesto a questo Tribunale Per_1 di dichiarare la separazione.
Il Giudice delegato, con decreto ex art. 473 bis.14 cpc del 5/3/2025 , ha fissato l'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc, assegnando alle parti i termini di legge per la notifica del ricorso introduttivo, per la costituzione in giudizio del convenuto e per l'eventuale deposito delle ulteriori difese ex art. 473 bis.
17 cpc.
Controparte non si è costituita in giudizio.
Alla prima udienza di comparizione delle parti celebrata in data 22/9/2025 il Giudice delegato ha proceduto all'audizione della parte ricorrente, che ha reso dichiarazioni da intendersi in questa sede trascritte.
Il Giudice delegato, quindi, ha adottato i provvedimenti necessari per la prosecuzione del giudizio, rimettendo al collegio per la sola pronuncia di sentenza parziale.
La causa è stata discussa e decisa alla camera di consiglio dell' 8/10/2025
Osservato in diritto
La domanda di separazione
La domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta, in quanto fondata.
Dagli atti del processo è emerso il venir meno, allo stato, della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi.
In particolare, le circostanze come riferite ed evidenziate dal coniuge nell'atto introduttivo,
l'interruzione da tempo della convivenza, non lasciano dubbi in merito all'esistenza dei suesposti presupposti richiesti per pronunciare la separazione personale dei coniugi. Deve dunque essere pronunciata la separazione personale ai sensi dell'art. 151 comma I c.c. in conformità della domanda della parte ricorrente.
Il giudizio deve proseguire per le restanti questioni economiche e di responsabilità genitoriale.
Le spese sono liquidate al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, non definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così decide:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile a Nairobi in data 19/3/2011 CP_1
(trascritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di Cassina dè Pecchi - A. 2011 -N 2
– P 2 – S C )
2) RIMETTE la causa sul ruolo come da separata ordinanza
3) SPESE al definitivo
4) MANDA al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cassina dè
Pecchi perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 8/10/2025
IL GIUDICE REL EST. IL PRESIDENTE
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Maria Laura Amato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente dott. Giuseppe Gennari Giudice rel dott. ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(non definitiva) nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 25/2/2025 e vertente
TRA
), nata a AR (KENYA) in [...] Parte_1 C.F._1
28/02/1981 rappresentata e difesa dall'Avv. QUADRI ANTONELLA presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
) , nato a [...] Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con comunicazione all' , in persona del Sostituto - Procuratore Controparte_2 della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento
OGGETTO: SEPARAZIONE Precisazione delle conclusioni: pronunciare sentenza parziale di separazione
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso iscritto a ruolo in data 07/11/2023 , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con rito civile a Nairobi in data 19/3/2011 (trascritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di Cassina dè Pecchi - A. 2011 -N 2 – P 2 – S C ), con dalla Controparte_1
Per_ cui unione sono nati in data 4/7/2012 e in data 21/1/2017, ha chiesto a questo Tribunale Per_1 di dichiarare la separazione.
Il Giudice delegato, con decreto ex art. 473 bis.14 cpc del 5/3/2025 , ha fissato l'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc, assegnando alle parti i termini di legge per la notifica del ricorso introduttivo, per la costituzione in giudizio del convenuto e per l'eventuale deposito delle ulteriori difese ex art. 473 bis.
17 cpc.
Controparte non si è costituita in giudizio.
Alla prima udienza di comparizione delle parti celebrata in data 22/9/2025 il Giudice delegato ha proceduto all'audizione della parte ricorrente, che ha reso dichiarazioni da intendersi in questa sede trascritte.
Il Giudice delegato, quindi, ha adottato i provvedimenti necessari per la prosecuzione del giudizio, rimettendo al collegio per la sola pronuncia di sentenza parziale.
La causa è stata discussa e decisa alla camera di consiglio dell' 8/10/2025
Osservato in diritto
La domanda di separazione
La domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta, in quanto fondata.
Dagli atti del processo è emerso il venir meno, allo stato, della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi.
In particolare, le circostanze come riferite ed evidenziate dal coniuge nell'atto introduttivo,
l'interruzione da tempo della convivenza, non lasciano dubbi in merito all'esistenza dei suesposti presupposti richiesti per pronunciare la separazione personale dei coniugi. Deve dunque essere pronunciata la separazione personale ai sensi dell'art. 151 comma I c.c. in conformità della domanda della parte ricorrente.
Il giudizio deve proseguire per le restanti questioni economiche e di responsabilità genitoriale.
Le spese sono liquidate al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, non definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così decide:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile a Nairobi in data 19/3/2011 CP_1
(trascritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di Cassina dè Pecchi - A. 2011 -N 2
– P 2 – S C )
2) RIMETTE la causa sul ruolo come da separata ordinanza
3) SPESE al definitivo
4) MANDA al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cassina dè
Pecchi perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 8/10/2025
IL GIUDICE REL EST. IL PRESIDENTE
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Maria Laura Amato