Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 29/05/2025, n. 538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 538 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA in persona del Dott. Filippo Favale, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del 21.05.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro R.G. n. 860/2023 e vertente
TRA
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Lopis del Foro di Catania
Opponente
E
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._1
Paolo Signorello
Opposto
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato la (in persona del custode-amministratore- Parte_1
giudiziario pro tempore) proponeva opposizione tardiva avverso il decreto ingiuntivo n.
609/2022, provvisoriamente esecutivo, reso dal Tribunale di Siracusa – sezione Lavoro, nel procedimento monitorio avente R.G. n. 2653/2022 col quale veniva alla stessa intimato di pagare in favore di la somma di € 12.268,68, per crediti lavorativi Controparte_1
maturati tra il 2016 e il 2017, oltre interessi di legge sulla somma gradatamente rivalutata e spese del procedimento monitorio.
A fondamento dell'opposizione e a giustificazione della tardività dell'azione, la società opponente deduceva: - che il decreto ingiuntivo opposto non era mai stato notificato e di essere venuta a conoscenza dell'esistenza del titolo esecutivo solo in data 09.03.2023, a seguito di una comunicazione della (presso cui la società intratteneva il rapporto di CP_2 conto corrente) di addebito pari a € 70,00 per aver reso la dichiarazione di terzo ex art. 547
c.p.c. nel pignoramento presso terzi (a carico della , anch'esso mai notificato Parte_1 all'opponente; - l'intervenuta prescrizione di tutti i crediti azionati dallo per l'attività CP_1
1
2016 e nell'anno 2017, mai rivendicati prima del 24.2022, data di iscrizione del procedimento monitorio del 2023. In subordine, la società opponente eccepiva l'inammissibilità ed improponibilità della procedura monitoria e la nullità del decreto ingiuntivo opposto per inesigibilità dei crediti in virtù del sequestro preventivo disposto in data 28.08.2018, ai sensi dell'art. 321 c.p.p., dal Tribunale di Siracusa su tutti i beni facenti parte del compendio ereditario di (e, quindi, anche sulla Persona_1 Parte_1
, in seno al procedimento penale n. 4830/2018 RGNR - N. 3188/2018 RG GIP, con
[...]
nomina di un amministratore – custode giudiziario.
Tutto ciò premesso, chiedeva all'adito Giudice del Lavoro: 1)“ritenuta l'ammissibilità della proposta opposizione tardiva, revocare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo emesso nei confronti della ; 2) “nel merito, accertare e dichiarare l'intervenuta Parte_1
prescrizione di tutti i crediti azionati dal sig. con il decreto n. 609/2022 e, per CP_1
l'effetto, annullare e/o revocare e/o con qualunque statuizione privare di efficacia il decreto ingiuntivo opposto con il presente giudizio”; 3) “in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il Giudice non dovesse ritenere intervenuta la prescrizione del credito ingiunto con il decreto n. 609/2022, accertare e dichiarare l'inesigibilità del credito alla stregua delle motivazioni addotte nel presente atto, e per l'effetto annullare e/o revocare e/o con qualunque statuizione privare di efficacia il decreto ingiuntivo opposto”.
Istauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio , il quale eccepiva Controparte_1 preliminarmente l'inammissibilità della opposizione, per mancato rispetto del termine ex art. 641 c.p.c., nonché l'inammissibilità dell'opposizione tardiva in quanto il decreto ingiuntivo opposto risultava debitamente notificato alla in data 22.11.2022 presso la Parte_1 sede legale (essendo l'obbligatorietà della notifica a mezzo PEC entrata in vigore solo in data 28.02.2023), nelle mani del consegnatario , erede del defunto datore di CP_3
lavoro , nonché residente presso la sede dell'azienda e soggetto addetto Persona_1
alla ricezione della posta indirizzata a tutte le società riconducibili al defunto, come anche a quella della osservava che anche la notifica dell'atto di pignoramento era Parte_1
avvenuta nelle mani di , in data 30.03.2023 e, pertanto, le doglianze Parte_2 dell'amministratrice giudiziaria erano infondate;
contestava inoltre l'eccepita prescrizione del credito, deducendo che il decorso della prescrizione era stato interrotto mediante pec del
18.02.2022 inviata proprio alla d.ssa amministratrice giudiziaria della Persona_2
rilevava che altrettanto destituita di fondamento era la sollevata eccezione in Parte_1
ordine alla inesigibilità del credito azionato, atteso che il sequestro preventivo, disposto ai
2 sensi dell'art. 321 c.p.p., non era finalizzato alla confisca e l'applicazione del D.lgs. n.
159/2011 era limitata alle disposizioni concernenti la nomina e la revoca dell'amministratore, i compiti, gli obblighi e la gestione del bene e non certo, per come erroneamente aveva ritenuto controparte, le norme relative all'accertamento dei crediti.
Acquisita tutta la documentazione agli atti, concessa la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 649 c.p.c. (giusta ordinanza del
10.05.2023), la causa veniva decisa con sentenza all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del 21.05.2025.
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Preliminarmente va rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.
149, comma 10, nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >>, ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127 ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: <L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice… Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio … per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione…>>, precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”) e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; tale norma è in vigore dall'1 gennaio
2023 ed è da ritenersi applicabile anche al processo del lavoro.
Nel merito, giova osservare che la ha dedotto l'ammissibilità Parte_1 dell'opposizione tardiva (decreto ingiuntivo emesso il 14.11.2022 e opposizione depositata il 20.03.2023), asserendo di non aver mai ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo e di aver conosciuto dell'esistenza del titolo esecutivo solo a seguito di una comunicazione del proprio istituto bancario di addebito di una somma per aver, l'istituto stesso, reso la dichiarazione del terzo nel procedimento di pignoramento presso terzi azionato dal
[...]
nei confronti, appunto, della CP_1 Parte_1
L'opposto , contestando le deduzioni dell'opponente in ordine Controparte_1 all'ammissibilità dell'opposizione tardiva, ha dedotto e provato in atti, contrariamente a quanto asserito dall'opponente, di aver regolarmente notificato il decreto ingiuntivo, in data
22.11.2022, presso la sede legale della società e nelle mani di , erede di CP_3
3 residente presso il medesimo indirizzo della sede legale e dichiaratosi, Persona_3
nella relata di notificazione del d.i., legale rappresentante pro tempore della Parte_1
La null'altro ha dedotto specificamente in merito a tale rilievo e non ha Parte_1
svolto altra attività difensiva nel corso del procedimento.
Risultando, dunque, validamente e incontestabilmente effettuata la notificazione del decreto ingiuntivo, l'opposizione tardiva, per inosservanza del termine prescritto dall'art. 641 c.p.c.,
è da ritenersi inammissibile.
Per sola completezza di trattazione dei rilievi mossi dall'opponente, al fine anche di ulteriormente confermare la validità del titolo esecutivo opposto, giova osservare che la nulla ha eccepito in merito alla debenza delle somme ingiunte, se non Parte_1 sollevando un'eccezione di prescrizione dei crediti, rivelatasi infondata stante l'esistenza di un atto interruttivo della prescrizione datato 18.02.2022 e inviato a mezzo pec all'amministratore giudiziale (cfr. all. 5 alla memoria di costituzione dell'opposto), oltre che un'eccezione di inesigibilità dei crediti ingiunti in virtù del sequestro conservativo disposto, in data 28.08.2018, ai sensi dell'art. 321 c.p.p. dal Tribunale di Siracusa (procedimento penale n. 4830/2018 RGNR - N. 3188/2018 RG GIP), su tutti i beni facenti parte del compendio ereditario di ( tra i quali anche la . Persona_1 Parte_1
In merito a quest'ultima eccezione giova precisare che il sequestro preventivo, in ambito penale, non impedisce l'esigibilità dei crediti lavorativi precedenti al sequestro;
difatti, il sequestro è una misura cautelare che ha lo scopo di assicurare i beni sequestrati per eventuali future decisioni giudiziarie (come ad esempio la confisca), ma non impedisce il pagamento dei debiti, compresi quelli lavorativi.
In ogni caso, nelle more dell'odierno procedimento, il disposto sequestro è stato revocato,
l'amministrazione giudiziaria è cessata e la non è più sottoposta ad alcuna Parte_1
procedura, essendo dal 06.12.2023 pienamente operativa ed attiva (come da visura camerale allegata dall'opposto alle note difensive autorizzate del 24.02.2025) e, quindi, il decreto ingiuntivo n. 609/2022 reso in data 14.11.2022 dal Tribunale di Siracusa – sezione Lavoro, nel procedimento monitorio avente R.G. n. 2653/2022, deve essere confermato e deve esserne dichiarata la definitiva esecutorietà.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in ragione del valore della causa, della natura delle questioni giuridiche trattate e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
4 Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando all'esito del deposito delle note di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del
21.05.2025, ogni contraria deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 609/2022 reso il 14.11.2022 dal Tribunale di Siracusa - sezione Lavoro nel procedimento monitorio avente R.G. n. 2653/2022;
2) condanna la (in persona del legale rappresentante pro tempore) alla Parte_1 refusione delle spese di giudizio in favore dell'opposto , che liquida in Controparte_1 complessivi € 3.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Siracusa, 29.05.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Filippo Favale
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