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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 07/02/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott. Giuseppe D'Agostino ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1903/2023 R.G.L. promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Messina, Parte_1 C.F._1 corso Cavour n. 178 presso lo studio dell'Avv. Corrado Martelli che la rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. Sergio Alessi per procura in atti ed elettivamente domiciliato in Messina, via Garibaldi n. 122, resistente,
Conclusioni delle parti: all'udienza del 6 febbraio 2025 le parti concludevano come in atti, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 2 ottobre 2023 , n.q. di erede di Parte_1 Persona_1 deceduto il 21 luglio 2020, chiedeva il riconoscimento della rendita ai superstiti in quanto il proprio dante causa era deceduto per carcinoma papillare, rilevando che tale patologia dovesse considerarsi come malattia professionale. CP_ Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso.
Il ricorso è infondato.
Orbene nel caso di specie il consulente, dopo attenti esami anche specialistici, ha accertato che la causa del decesso di “non è riconducibile alla malattia professionale”. Persona_1
Tale conclusione appare condivisibile perché sorretta da congrue argomentazioni, sicché la domanda di riconoscimento di rendita ai superstiti non può trovare accoglimento.
Le spese, liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 (in considerazione della natura seriale delle questioni trattate), seguono la soccombenza e vanno poste a carico della ricorrente.
Le spese di c.t.u. devono essere poste a carico della ricorrente.
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto così provvede: rigetta la domanda;
CP_ condanna al pagamento in favore dell' delle spese del giudizio, Parte_1 liquidate in € 2.697,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge. pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico . Parte_1
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 7 febbraio 2025.
Il Giudice dott. Giuseppe D'Agostino