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Sentenza 21 giugno 2025
Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 21/06/2025, n. 870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 870 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Ancona
PRIMA SEZIONE CIVILE
R.G. 818/2023
La Corte di Appello di Ancona – I sezione civile II collegio – composta dai sigg.ri
Consiglieri:
Dr.
ANNALISA GIANFELICE Presidente rel.
Dr.
PAOLA DE NISCO Consigliere
Dr.
VITO SAVINO Consigliere
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in secondo grado, iscritta a ruolo al n. 818/2023 e promossa
DA
(CF. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Renato Cola ed elettivamente domiciliata in Ancona, Via Calatafimi 1, presso lo studio del detto procuratore
- APPELLANTE
CONTRO
con sede legale in Roma (RM), al Controparte_1
Viale Altiero Spinelli n. 30 codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel
Registro delle Imprese di Roma n. rappresentata e difesa dall'Avvocato P.IVA_1 Alessandro Bonelli del Foro di Ascoli Piceno ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ascoli Piceno, Piazza Roma n. 3
- APPELLATA
Oggetto: appello avverso sentenza n. 1011/2023 pubblicata in data 09.08.2023 dal Tribunale di Ancona in materia di contratti bancari/ ripetizione dell'indebito
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note telematiche in atti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
cessionaria del credito litigioso vantato da Parte_1 [...]
nei confronti di a titolo Parte_2 Controparte_1 di ripetizione dell'indebito, con citazione notificata il 19.05.2020 ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Ancona la detta al fine di ottenere dal CP_1
predetto Istituto di credito, a titolo di ripetizione dell'indebito, la restituzione di importi conseguiti illegittimamente per aver addebitato interessi capitalizzati trimestralmente e comunque non dovuti, commissioni di massimo scoperto oneri e spese non spettanti per nullità della relativa pattuizione sul conto corrente n. 1401 stipulato in data
22.05.1970 e chiuso il 27.05.2010, rapporto recante alla chiusura un saldo debitore pari ad € 4.205,77 a seguito di escussione di un pegno.
Si costituiva in giudizio per respingere le domande Controparte_1
attoree in quanto infondate, non provate e comunque prescritte;
in particolare sollevava eccezione di prescrizione, che tuttavia veniva ritenuta tardiva dal giudice di prime cure.
pag. 2/13 Disposto l'espletamento della CTU contabile, il Tribunale di prime cure ha riconosciuto il diritto alla ripetizione ed ha condannato la alla restituzione di €. CP_1
2453,85 oltre interessi leali dalla notifica della citazione al saldo, come da ipotesi ponendo in rilievo l'esistenza di lacune probatorie (dovute all'omessa produzione dell'intera serie degli estratti conto), considerando quindi solo l'ultimo periodo del rapporto, ossia all'ultimo trimestre prima della chiusura.
Avverso la citata pronuncia ha proposto appello con i motivi indicati Parte_1
in parte motiva;
si è costituita contestando il Controparte_1
gravame; raccolte le conclusioni delle parti e le comparse conclusionali, il giudice istruttore riservava di riferire la causa al Collegio per la decisione con ordinanza del
10.06.2025.
Con il primo motivo di gravame la contesta l'erroneità della sentenza gravata Pt_1 nella parte in cui ha ritenuto non assolto l'onere probatorio relativamente all'andamento del conto corrente, non essendo stata prodotta l'intera serie degli estratti conto senza soluzione di continuità; allega che le carenze documentali non rendono comunque impossibile una ricostruzione contabile attendibile;
afferma che va comunque riconosciuta la ripetizione degli addebiti a titolo di capitalizzazione.
Va preliminarmente osservato che al CTU sono stati sottoposti i seguenti quesiti:
“determini il CTU il saldo del c/c oggetto di causa al momento della sua chiusura, applicando allo stesso l'interesse legale al tempo per tempo applicabile in luogo di quello convenzionale, senza applicazione alcuna di interessi composti (anatocistici).
Nell'effettuare tale riconteggio non escluda le poste indebite oggetto di rimesse aventi carattere solutorio effettuate anteriormente al decennio precedente il primo atto interruttivo della prescrizione (dunque tali poste vengono conservate nel riconteggio così come effettuate dalla banca e non vanno corrette). Al fine di considerare il carattere solutorio o ripristinatorio della rimessa il CTU indicherà al Tribunale elementi utili per pag. 3/13 apprezzare l'esistenza di un affidamento di fatto (quali a titolo esemplificativo: stabilità
e non occasionalità dell'esposizione a debito;
entità del passivo;
indicazioni di tassi differenti passivi negli estratti conto;
indicazione di C.M.S. negli estratti conto;
concessione di fideiussione da parte di terzi), indicandone l'importo. Predisponga dunque due conteggi uno che non tenga conto dell'affidamento di fatto, l'altro che lo presupponga.
In ipotesi di incompleta produzione degli estratti conto analitici, il CTU provvederà al raccordo di quelli depositati, partendo quanto al primo estratto dal saldo ivi riportato e con riferimento ai “buchi” relativi ai periodi successivi sottraendo dal saldo del primo estratto conto successivo al “buco” la differenza tra il saldo contabile del periodo precedente al “buco” e quello ricalcolato.”;
“si provveda a un secondo calcolo determinandosi il saldo del c/c oggetto di causa limitatamente al periodo che va a ritroso dall'ultimo estratto conto a quello che garantisce la continuità della documentazione, in ragione del fatto che giurisprudenza di merito rileva che nell'ipotesi di impossibilità a produrre estratti conto continui prevede l'impossibilità di procedere ad una ricostruzione del rapporto (Corte App. Milano 4548 del 7.10.2015; Corte App. Lecce n. 80 del 19.10.2015; Corte App. Torino 1765 del
7.10.2015).”.
Secondo quanto può desumersi dal riferimento della sentenza impugnata all'ipotesi
4.3.3. elaborata dal CTU (del resto identica alla ipotesi 4.2.3), il Tribunale ha ritenuto non dovuti gli interessi ultralegali per la carenza di forma scritta della relativa pattuizione ex art. 1284 c.c., ed ha ritenuto illegittima la capitalizzazione trimestrale, limitando tuttavia il ricalcolo (effettuato con applicazione dell'interesse legale tempo per tempo applicabile e con disapplicazione di interessi composti) al periodo 01 dicembre 2009/31 dicembre 2009, per cui il saldo ricalcolato è risultato pari ad euro –
54.695,54, e ad esito della escussione coattiva dei titoli finanziari posti a garanzia, pari a euro 2.535,85 ( anche se la cifra indicata in sentenza è pari ad euro 2453,85).
pag. 4/13 Apparentemente – la sentenza non affronta le specifiche nullità contrattuali che si desumono implicitamente dall'ipotesi di ricalcolo ritenuta valida– il giudice di prime cure non ha ritenuto come indebiti gli importi corrisposti a titolo di commissione di massimo scoperto, gli interessi prodotti dal meccanismo della anticipazione delle valute, le somme pagate a titolo di oneri e spese;
sicuramente il giudice di prime cure non ha indagato circa la sussistenza di rimesse solutorie prescritte, perché ha ritenuto tardiva la relativa eccezione .
Il corredo probatorio è costituito da:
- il contratto di apertura di conto corrente bancario (allegato n. 1 Parte Attrice);
- gli estratti conto periodici (per movimentazioni e scalari) relativi ai seguenti periodi: dal 01.01.1976 al 31.05.1976; dal 01.07.1976 al 31.12.1985; dal 01.01.1988 al
31.12.1988; dal 01.01.1993 al 31.01.2009; dal 01.03.2009 al 30.04.2009; dal
01.06.2009 al 30.06.2009; dal 01.09.2009 al 30.09.2009; dal 01.12.2009 al 31.12.2009;
- gli estratti scalari al 30.03.2010 e al 30.06.2010.
Il contratto di conto corrente prevede “le condizioni stabilite negli accordi interbancari”,
e all'art. 7 delle condizioni generali, la regolazione dei rapporti di dare ed avere in via normale annualmente e dei conti con saldi debitori trimestralmente.
Il primo estratto conto corrente prodotto è quello mensile al 01 gennaio 1976 che indica in data 01.01.1976 un “riporto saldo” a credito del correntista pari a lire 13.326.662.
Il CTU ha rilevato l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi, ha rilevato che il contratto di apertura del conto corrente n. 1401 non contiene pattuizione della commissione di massimo scoperto, che detto costo risulta applicato fino al secondo pag. 5/13 trimestre 2009, che dal terzo trimestre 2009 risulta applicata la “Commissione per messa a disposizione fondi” (che tuttavia non risulterebbe pattuita nel contratto di apertura del conto in oggetto né introdotta tramite modifica unilaterale ex art. 118 TUB in seguito all'emanazione dell'art. 2bis della L. 2/2009), che il contratto di conto corrente non contiene pattuizioni in merito ad una serie di oneri e spese pur addebitate sul conto;
che nel contratto di apertura del conto corrente non risulta pattuita l'applicazione di un sistema di giorni-valuta.
Orbene, mancano ai fini della continuità della rielaborazione i seguenti periodi:
- e/c giugno 1976, e/c dal 1.1.1986 al 31.12 1987 (due anni), e/c dal 1.1.1989 al
31.12.1992 (4 anni), e/c febbraio 2009, e/c maggio 2009, e/c luglio ed agosto 2009, e/c ottobre e novembre 2009.
Secondo la Cassazione “in tema di rapporti bancari, ai fini dell'accertamento del rapporto di dare/avere, è sempre possibile per il giudice di merito, a fronte di una produzione non integrale degli estratti conto, ricostruire i saldi attraverso l'impiego di mezzi di prova ulteriori, purché questi siano idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti” (Cass. n. 22290/2023).
La Suprema Corte ha altresì precisato che, per quanto il rapporto di conto corrente sia senz'altro unitario, non può per ciò solo ritenersi che le conseguenze discendenti da una produzione incompleta siano regolate da criteri rigidi e massimalistici. In altri termini,
l'incompletezza della documentazione dell'andamento del conto non giustifica un automatico rigetto della domanda di condanna al pagamento proposta dalla banca, non risultando precluso al giudice di "amputare" dall'esposizione debitoria del cliente l'importo che si assume maturato in relazione alle movimentazioni del conto, non documentate, di complessivo segno negativo per lo stesso correntista (in termini Cass.
pag. 6/13 civ. n. 11543/2019, secondo cui: "Non vi è infatti ragione, in senso logico e giuridico, per ritenere che nell'ambito del contratto di conto corrente un adempimento solo parziale dell'onere di produzione degli estratti conto inibisca sempre e comunque di procedere alla semplice neutralizzazione del saldo debitorio intermedio: quasi che ai fini della definizione del rapporto di dare e avere non presenti mai alcun valore l'evidenza dell'esposizione debitoria maturata dal correntista nel periodo in cui l'andamento del conto è regolarmente documentato. Quel che conta, invece, è la possibilità di raccordare tale andamento a un dato di partenza che sia concretamente affidabile").
Sempre in giurisprudenza, si è altresì affermato che: "Nei rapporti bancari di conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto, il primo dei quali rechi un saldo iniziale a debito del cliente, occorre distinguere il caso in cui il correntista sia convenuto da quello in cui sia attore in giudizio: a) nella prima ipotesi l'accertamento del dare e avere può attuarsi con l'impiego di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto;
possono inoltre valorizzarsi quegli elementi, quali ad esempio le ammissioni del correntista stesso, atti quantomeno ad escludere che, con riferimento al periodo non documentato da estratti conto, questi abbia maturato un credito di imprecisato ammontare (tale da rendere impossibile la ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti per il periodo successivo), così che i conteggi vengano rielaborati considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti;
in mancanza di tali dati la domanda deve essere respinta;
b) nel caso di domanda proposta dal correntista l'accertamento del dare e avere può del pari attuarsi con l'utilizzo di prove che forniscano indicazioni certe e complete atte a dar ragione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto;
ci si può inoltre avvalere di quegli elementi che consentano di affermare che il debito nell'intervallo non documentato sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti o che permettano addirittura di affermare che in quell'arco di pag. 7/13 tempo sia maturato un credito per il cliente stesso;
diversamente si devono elaborare i conteggi partendo da tale saldo debitore" (Cass. 11543/19, cit.).
Cass. n. 37800 del 2022, confermata da Cass. n. 7697 del 2023, Cass. n. 12993 del
2023), Cass. Civ., Sez. I, 2 agosto 2023, n. 23493.afferma che "l'estratto conto, (...), non costituisce l'unico mezzo di prova attraverso cui ricostruire le movimentazioni del rapporto (...) in assenza di un indice normativo che autorizzi una diversa conclusione, non può escludersi che l'andamento del conto possa accertarsi avvalendosi di altri strumenti rappresentativi delle intercorse movimentazioni. In tal senso, a fronte della mancata acquisizione di una parte dei citati estratti, il giudice del merito potrebbe valorizzare, esemplificativamente, le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o,
a norma degli artt. 2709 e 2710 c.c., le risultanze delle scritture contabili (ma non l'estratto notarile delle stesse, da cui risulti il mero saldo del conto: Cass. n.
10692/2007 e Cass. n. 23974/2010); e, per far fronte alla necessità di elaborazione di tali dati, quello stesso giudice può avvalersi di un consulente d'ufficio, essendo sicuramente consentito svolgere un accertamento tecnico contabile al fine di rideterminare il saldo del conto in base a quanto, comunque, emergente dai documenti prodotti in giudizio (Cass. n. 14074/2018, Cass. n. 5091/2016; nel medesimo senso, Cass. n. 31187/2018; v. altresì Cass. n. 11543/2019). Rilevano, altresì, la condotta processuale della controparte ed ogni altro elemento idoneo a costituire argomento di prova, ai sensi dell'art. 116 c.p.c. Ne deriva che l'incompletezza della serie degli estratti conto si ripercuote comunque sul cliente, gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti: in quanto, a quel punto, si comincia volta a volta dal "saldo a debito", risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti (...)".
Pertanto, possono essere ricostruite le poste indebite per ciascun periodo documentato, ripartendo di volta in volta dal saldo negativo previsto dal primo conto corrente successivo al periodo non documentato. Non vanno effettuate scritture di raccordo,
pag. 8/13 specie nel caso in cui, come quello oggetto del presente giudizio, i periodi non documentati sono talmente rilevanti da non consentire la formulazione di alcuna ipotesi credibile su un presumibile andamento del rapporto nel periodo successivo a quello non coperto dalla produzione degli estratti conto.
Tuttvia ciò è quanto accaduto nel corso del giudizio di prime cure, dove il perito, sulla base della documentazione prodotta e del quesito sottoposto, ha rielaborato il rapporto operando delle scritture di raccordo fra i vari periodi documentati: ma tale metodologia può essere giustificata ( traducendosi nello storno contabile di poste indebite, a favore del correntista, nei periodi non documentati, riflesso nel saldo banca iniziale del periodo documentato successivo a quello non sorretto da produzione documentale), solo quando i periodi non documentati si riferiscono a frazioni temporali esigue, di circa due/tre mesi, e non siano così ampie o frequenti, come nell'ultimo anno del conto corrente in disamina.
Va pertanto rinnovata l'indagine peritale disponendo che nei periodi caratterizzati da una interruzione negli estratti conto prodotti il CTU dovrà considerare i periodi antecedente e successivo all'interruzione, come completamente separati e a se stanti, sommando quindi alla fine le differenze rilevate;
Col secondo motivo di gravame, la censura la sentenza nella parte in cui non ha Pt_1
riconosciuto la restituzione delle somme pagate a titolo di spese e commissioni illegittimamente applicate dall'Istituto; argomenta che per commissioni e spese va semplicemente fatta la somma di quelle che risultano incassate dagli estratti conto prodotti;
aggiunge che tali somme sono state accertate dal CTU dr. per € Per_1
125.874,86.
Il motivo è infondato, non sussistendo un indebito oggettivo per dette voci.
pag. 9/13 Il conto corrente oggetto di disamina è stato stipulato nel 1970, sicchè va ricordato che all'epoca non vi era alcun obbligo di redazione del contratto bancario in forma scritta a pena di nullità, in quanto introdotta dalla L. n.154 del 1992; né può ritenersi che la previsione di cui all'art.117 del D.Lgs. n.385 del 1993 abbia efficacia retroattiva.
Attesa la documentata risalenza del rapporto di conto corrente ad epoca antecedente la
L. n. 154 del 1992, che ha sancito la nullità dei contratti bancari non stipulati per iscritto, va osservato che all'epoca in cui il rapporto di conto corrente è sorto, la necessità della forma scritta era relativa alla sola pattuizione del tasso di interessi superiori a quello legale, in quanto sancita dal disposto dell'art. 1284 c.c.; pertanto per quanto riguarda gli interessi convenzionali, il difetto di pattuizioni per iscritto inibisce comunque l'applicazione di interessi oltre la misura legale prevista dall'ultimo comma dell'art.1284 c.c., con la conseguenza che in applicazione dell'automatica sostituzione in ragione della nullità parziale di cui all'art.1419 c.2° c.c., la banca può esigere i soli interessi al saggio legale (cfr. Cass. n. 12276/2010).
Quanto all'anatocismo, ritenuto illegittimo dal giudice di prime cure per carenza di una pattuizione redatta in forma scritta, va osservato che in considerazione dell'epoca del rapporto di c/c, le clausole aventi ad oggetto gli interessi anatocistici trimestrali sarebbero state travolte perché nulle siccome contrarie al precetto di cui all'art. 1283 c.c.. (principio ormai ritenuto pacifico ed univocamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità e di merito a partire da Cass. 2374/1999 e poi Cass. SU
21095/2004): è sufficiente ricordare che la pratica dell'anatocismo trimestrale, fino alla delibera CICR, era da ritenersi illegittima (cfr. citata Cass. S.U. 21095/2004 "L'uso normativo anatocistico trimestrale, inesistente prima dell'entrata in vigore del codice del
1942, non si è potuto formare successivamente in costanza del divieto anatocistico dell'art. 1283 c.c. e, pertanto, sono nulle le clausole anatocistiche dei contratti bancari"): da ciò deriva, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000, con cui è stata dichiarata costituzionalmente illegittima, per violazione dell'art. 76 Cost., la pag. 10/13 norma (contenuta nell'art. 25,3 comma, D.Lgs. n. 342 del 1999) di salvezza della validità e degli effetti delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, che queste ultime restino, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sotto il vigore delle norme anteriormente in vigore, alla stregua delle quali non possono che essere dichiarate nulle, perché stipulate in violazione del citato art. 1283 c.c.. Detto divieto sussiste con qualsiasi tipo di periodicità (trimestrale o anche annuale), in quanto detta liquidazione atterrebbe comunque a clausola nulla per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c. (cfr. Cass. SU 24418/2010).
Nel caso di specie la scheda contrattuale rimanda quanto alle condizioni economiche agli accordi interbancari. Ciò posto, se il richiamo, non equivalente al c.d. uso piazza, non consente di ritenere validamente pattuiti i tassi di interesse superiori alla misura legale, stante il chiaro disposto dell'art. 1284 c.c. circa la specifica pattuizione per iscritto, è invece sufficiente a far ritenere la valida pattuizione delle altre condizioni economiche non coperte dalla riserva di forma;
soprattutto, la carenza di pattuizione contrattuale, anche orale, avrebbe dovuto essere stata provata dall'attrice che agisce in ripetizione.
L'art. 1284 c.c. non può infatti essere esteso alla commissione di massimo scoperto, pur essendo una condizione economica che contribuisce a determinare il costo del denaro attraverso la remunerazione della liquidità messa a disposizione, in quanto non vi è prova che la percentuale applicata sia stata superiore al tasso legale;
né vi è prova, attesa l'omessa prova degli accordi interbancari vigenti al momento della stipulazione del contratto di conto corrente, che la condizione non sia stata pattuita in tutti gli elementi necessari ai fini della determinatezza o determinabilità richiesta dall'art. 1346
c.c..
Medesima argomentazione può essere svolta con riguardo ai giorni valuta, agli oneri e alle spese varie di tenuta conto ecc.: sono condizioni contrattuali che potevano essere pag. 11/13 validamente pattuite in forma orale, ovvero, come è nel caso di specie, attraverso l'accettazione da parte del correntista del rinvio ad una fonte integrativa del contratto (i c.d. accordi interbancari).
Col terzo motivo di gravame la contesta l'operato del Giudice di prime cure che Pt_1
ha riconosciuto gli interessi legali in luogo di quelli previsti dal comma IV dell'art. 1284 c.c.
Il motivo è fondato.
Cass. Civile ord. 61/2024 del 03.01.2023, discostandosi da precedente orientamento
(v. la coeva Cassazione civile sez. I, 14/12/2022, n.36595) ritiene che la disposizione di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., individui il tasso legale degli interessi, in linea generale, per tutte le obbligazioni pecuniarie (salvo diverso accordo delle parti e salva diversa espressa previsione di legge), per il periodo successivo all'inizio del processo avente ad oggetto il relativo credito, fino al momento del pagamento. Depone nel senso indicato, in primo luogo, la sua stessa ratio. L'art. 1284, comma 4, c.c., è stato introdotto al fine di contenere gli effetti negativi della durata dei processi civili, riducendo il vantaggio, per il debitore convenuto in giudizio, derivante dalla lunga durata del processo, attraverso la previsionedi un tasso di interesse più elevato di quello ordinario, dal momento della pendenza della lite: si tratta evidentemente di una disposizione (lato sensu “deflattiva” del contenzioso giudiziario), che ha lo scopo di scoraggiare l'inadempimento e rendere svantaggioso il ricorso ad inutile litigiosità, scopo che prescinde dalla natura dell'obbligazione dedotta in giudizio e che si pone in identici termini per le obbligazioni derivanti da rapporti contrattuali come per tutte le altre. Nel medesimo senso depongono, inoltre, sia la circostanza che si tratta di una disposizione inserita nell'art. 1284 c.c., intitolato «saggio degli interessi», cioè nell'articolo del codice civile che disciplina in linea generale, per tutte le obbligazioni, il tasso legale degli interessi, sia il rilievo che tale articolo non contiene alcuna
pag. 12/13 espressa limitazione di applicabilità delle sue disposizioni a solo alcune categorie di obbligazioni.
La pronuncia ha trovato successivamente conferma in Cassazione civile sez. III,
22/03/2025, n.7677 secondo cui Il saggio d'interessi previsto dall'art. 1284, comma 4,
c.c. non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle e, quindi, anche a quelle restitutorie derivanti da nullità contrattuale, valendo la clausola di salvezza iniziale - che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura - a escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione, ma non a delimitarne il campo
d'applicazione.
La sentenza gravata va quindi riformata, dovendo essere riconosciuti, sulla somma da restituire, gli interessi ex art. 1284 comma IV c.c. dalla domanda al saldo.
In conclusione, l'appello va parzialmente accolto con sentenza non definitiva, occorrendo un supplemento peritale per la determinazione degli importi ripetibili.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello Ancona definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza Parte_1 Controparte_1
in epigrafe, così provvede:
- Accoglie parzialmente l'appello come da motivazione;
- Dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
Ancona, il 20.06.2025
Il Presidente est.
(Dott.ssa Annalisa Gianfelice)
pag. 13/13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Ancona
PRIMA SEZIONE CIVILE
R.G. 818/2023
La Corte di Appello di Ancona – I sezione civile II collegio – composta dai sigg.ri
Consiglieri:
Dr.
ANNALISA GIANFELICE Presidente rel.
Dr.
PAOLA DE NISCO Consigliere
Dr.
VITO SAVINO Consigliere
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in secondo grado, iscritta a ruolo al n. 818/2023 e promossa
DA
(CF. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Renato Cola ed elettivamente domiciliata in Ancona, Via Calatafimi 1, presso lo studio del detto procuratore
- APPELLANTE
CONTRO
con sede legale in Roma (RM), al Controparte_1
Viale Altiero Spinelli n. 30 codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel
Registro delle Imprese di Roma n. rappresentata e difesa dall'Avvocato P.IVA_1 Alessandro Bonelli del Foro di Ascoli Piceno ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ascoli Piceno, Piazza Roma n. 3
- APPELLATA
Oggetto: appello avverso sentenza n. 1011/2023 pubblicata in data 09.08.2023 dal Tribunale di Ancona in materia di contratti bancari/ ripetizione dell'indebito
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note telematiche in atti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
cessionaria del credito litigioso vantato da Parte_1 [...]
nei confronti di a titolo Parte_2 Controparte_1 di ripetizione dell'indebito, con citazione notificata il 19.05.2020 ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Ancona la detta al fine di ottenere dal CP_1
predetto Istituto di credito, a titolo di ripetizione dell'indebito, la restituzione di importi conseguiti illegittimamente per aver addebitato interessi capitalizzati trimestralmente e comunque non dovuti, commissioni di massimo scoperto oneri e spese non spettanti per nullità della relativa pattuizione sul conto corrente n. 1401 stipulato in data
22.05.1970 e chiuso il 27.05.2010, rapporto recante alla chiusura un saldo debitore pari ad € 4.205,77 a seguito di escussione di un pegno.
Si costituiva in giudizio per respingere le domande Controparte_1
attoree in quanto infondate, non provate e comunque prescritte;
in particolare sollevava eccezione di prescrizione, che tuttavia veniva ritenuta tardiva dal giudice di prime cure.
pag. 2/13 Disposto l'espletamento della CTU contabile, il Tribunale di prime cure ha riconosciuto il diritto alla ripetizione ed ha condannato la alla restituzione di €. CP_1
2453,85 oltre interessi leali dalla notifica della citazione al saldo, come da ipotesi ponendo in rilievo l'esistenza di lacune probatorie (dovute all'omessa produzione dell'intera serie degli estratti conto), considerando quindi solo l'ultimo periodo del rapporto, ossia all'ultimo trimestre prima della chiusura.
Avverso la citata pronuncia ha proposto appello con i motivi indicati Parte_1
in parte motiva;
si è costituita contestando il Controparte_1
gravame; raccolte le conclusioni delle parti e le comparse conclusionali, il giudice istruttore riservava di riferire la causa al Collegio per la decisione con ordinanza del
10.06.2025.
Con il primo motivo di gravame la contesta l'erroneità della sentenza gravata Pt_1 nella parte in cui ha ritenuto non assolto l'onere probatorio relativamente all'andamento del conto corrente, non essendo stata prodotta l'intera serie degli estratti conto senza soluzione di continuità; allega che le carenze documentali non rendono comunque impossibile una ricostruzione contabile attendibile;
afferma che va comunque riconosciuta la ripetizione degli addebiti a titolo di capitalizzazione.
Va preliminarmente osservato che al CTU sono stati sottoposti i seguenti quesiti:
“determini il CTU il saldo del c/c oggetto di causa al momento della sua chiusura, applicando allo stesso l'interesse legale al tempo per tempo applicabile in luogo di quello convenzionale, senza applicazione alcuna di interessi composti (anatocistici).
Nell'effettuare tale riconteggio non escluda le poste indebite oggetto di rimesse aventi carattere solutorio effettuate anteriormente al decennio precedente il primo atto interruttivo della prescrizione (dunque tali poste vengono conservate nel riconteggio così come effettuate dalla banca e non vanno corrette). Al fine di considerare il carattere solutorio o ripristinatorio della rimessa il CTU indicherà al Tribunale elementi utili per pag. 3/13 apprezzare l'esistenza di un affidamento di fatto (quali a titolo esemplificativo: stabilità
e non occasionalità dell'esposizione a debito;
entità del passivo;
indicazioni di tassi differenti passivi negli estratti conto;
indicazione di C.M.S. negli estratti conto;
concessione di fideiussione da parte di terzi), indicandone l'importo. Predisponga dunque due conteggi uno che non tenga conto dell'affidamento di fatto, l'altro che lo presupponga.
In ipotesi di incompleta produzione degli estratti conto analitici, il CTU provvederà al raccordo di quelli depositati, partendo quanto al primo estratto dal saldo ivi riportato e con riferimento ai “buchi” relativi ai periodi successivi sottraendo dal saldo del primo estratto conto successivo al “buco” la differenza tra il saldo contabile del periodo precedente al “buco” e quello ricalcolato.”;
“si provveda a un secondo calcolo determinandosi il saldo del c/c oggetto di causa limitatamente al periodo che va a ritroso dall'ultimo estratto conto a quello che garantisce la continuità della documentazione, in ragione del fatto che giurisprudenza di merito rileva che nell'ipotesi di impossibilità a produrre estratti conto continui prevede l'impossibilità di procedere ad una ricostruzione del rapporto (Corte App. Milano 4548 del 7.10.2015; Corte App. Lecce n. 80 del 19.10.2015; Corte App. Torino 1765 del
7.10.2015).”.
Secondo quanto può desumersi dal riferimento della sentenza impugnata all'ipotesi
4.3.3. elaborata dal CTU (del resto identica alla ipotesi 4.2.3), il Tribunale ha ritenuto non dovuti gli interessi ultralegali per la carenza di forma scritta della relativa pattuizione ex art. 1284 c.c., ed ha ritenuto illegittima la capitalizzazione trimestrale, limitando tuttavia il ricalcolo (effettuato con applicazione dell'interesse legale tempo per tempo applicabile e con disapplicazione di interessi composti) al periodo 01 dicembre 2009/31 dicembre 2009, per cui il saldo ricalcolato è risultato pari ad euro –
54.695,54, e ad esito della escussione coattiva dei titoli finanziari posti a garanzia, pari a euro 2.535,85 ( anche se la cifra indicata in sentenza è pari ad euro 2453,85).
pag. 4/13 Apparentemente – la sentenza non affronta le specifiche nullità contrattuali che si desumono implicitamente dall'ipotesi di ricalcolo ritenuta valida– il giudice di prime cure non ha ritenuto come indebiti gli importi corrisposti a titolo di commissione di massimo scoperto, gli interessi prodotti dal meccanismo della anticipazione delle valute, le somme pagate a titolo di oneri e spese;
sicuramente il giudice di prime cure non ha indagato circa la sussistenza di rimesse solutorie prescritte, perché ha ritenuto tardiva la relativa eccezione .
Il corredo probatorio è costituito da:
- il contratto di apertura di conto corrente bancario (allegato n. 1 Parte Attrice);
- gli estratti conto periodici (per movimentazioni e scalari) relativi ai seguenti periodi: dal 01.01.1976 al 31.05.1976; dal 01.07.1976 al 31.12.1985; dal 01.01.1988 al
31.12.1988; dal 01.01.1993 al 31.01.2009; dal 01.03.2009 al 30.04.2009; dal
01.06.2009 al 30.06.2009; dal 01.09.2009 al 30.09.2009; dal 01.12.2009 al 31.12.2009;
- gli estratti scalari al 30.03.2010 e al 30.06.2010.
Il contratto di conto corrente prevede “le condizioni stabilite negli accordi interbancari”,
e all'art. 7 delle condizioni generali, la regolazione dei rapporti di dare ed avere in via normale annualmente e dei conti con saldi debitori trimestralmente.
Il primo estratto conto corrente prodotto è quello mensile al 01 gennaio 1976 che indica in data 01.01.1976 un “riporto saldo” a credito del correntista pari a lire 13.326.662.
Il CTU ha rilevato l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi, ha rilevato che il contratto di apertura del conto corrente n. 1401 non contiene pattuizione della commissione di massimo scoperto, che detto costo risulta applicato fino al secondo pag. 5/13 trimestre 2009, che dal terzo trimestre 2009 risulta applicata la “Commissione per messa a disposizione fondi” (che tuttavia non risulterebbe pattuita nel contratto di apertura del conto in oggetto né introdotta tramite modifica unilaterale ex art. 118 TUB in seguito all'emanazione dell'art. 2bis della L. 2/2009), che il contratto di conto corrente non contiene pattuizioni in merito ad una serie di oneri e spese pur addebitate sul conto;
che nel contratto di apertura del conto corrente non risulta pattuita l'applicazione di un sistema di giorni-valuta.
Orbene, mancano ai fini della continuità della rielaborazione i seguenti periodi:
- e/c giugno 1976, e/c dal 1.1.1986 al 31.12 1987 (due anni), e/c dal 1.1.1989 al
31.12.1992 (4 anni), e/c febbraio 2009, e/c maggio 2009, e/c luglio ed agosto 2009, e/c ottobre e novembre 2009.
Secondo la Cassazione “in tema di rapporti bancari, ai fini dell'accertamento del rapporto di dare/avere, è sempre possibile per il giudice di merito, a fronte di una produzione non integrale degli estratti conto, ricostruire i saldi attraverso l'impiego di mezzi di prova ulteriori, purché questi siano idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti” (Cass. n. 22290/2023).
La Suprema Corte ha altresì precisato che, per quanto il rapporto di conto corrente sia senz'altro unitario, non può per ciò solo ritenersi che le conseguenze discendenti da una produzione incompleta siano regolate da criteri rigidi e massimalistici. In altri termini,
l'incompletezza della documentazione dell'andamento del conto non giustifica un automatico rigetto della domanda di condanna al pagamento proposta dalla banca, non risultando precluso al giudice di "amputare" dall'esposizione debitoria del cliente l'importo che si assume maturato in relazione alle movimentazioni del conto, non documentate, di complessivo segno negativo per lo stesso correntista (in termini Cass.
pag. 6/13 civ. n. 11543/2019, secondo cui: "Non vi è infatti ragione, in senso logico e giuridico, per ritenere che nell'ambito del contratto di conto corrente un adempimento solo parziale dell'onere di produzione degli estratti conto inibisca sempre e comunque di procedere alla semplice neutralizzazione del saldo debitorio intermedio: quasi che ai fini della definizione del rapporto di dare e avere non presenti mai alcun valore l'evidenza dell'esposizione debitoria maturata dal correntista nel periodo in cui l'andamento del conto è regolarmente documentato. Quel che conta, invece, è la possibilità di raccordare tale andamento a un dato di partenza che sia concretamente affidabile").
Sempre in giurisprudenza, si è altresì affermato che: "Nei rapporti bancari di conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto, il primo dei quali rechi un saldo iniziale a debito del cliente, occorre distinguere il caso in cui il correntista sia convenuto da quello in cui sia attore in giudizio: a) nella prima ipotesi l'accertamento del dare e avere può attuarsi con l'impiego di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto;
possono inoltre valorizzarsi quegli elementi, quali ad esempio le ammissioni del correntista stesso, atti quantomeno ad escludere che, con riferimento al periodo non documentato da estratti conto, questi abbia maturato un credito di imprecisato ammontare (tale da rendere impossibile la ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti per il periodo successivo), così che i conteggi vengano rielaborati considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti;
in mancanza di tali dati la domanda deve essere respinta;
b) nel caso di domanda proposta dal correntista l'accertamento del dare e avere può del pari attuarsi con l'utilizzo di prove che forniscano indicazioni certe e complete atte a dar ragione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto;
ci si può inoltre avvalere di quegli elementi che consentano di affermare che il debito nell'intervallo non documentato sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti o che permettano addirittura di affermare che in quell'arco di pag. 7/13 tempo sia maturato un credito per il cliente stesso;
diversamente si devono elaborare i conteggi partendo da tale saldo debitore" (Cass. 11543/19, cit.).
Cass. n. 37800 del 2022, confermata da Cass. n. 7697 del 2023, Cass. n. 12993 del
2023), Cass. Civ., Sez. I, 2 agosto 2023, n. 23493.afferma che "l'estratto conto, (...), non costituisce l'unico mezzo di prova attraverso cui ricostruire le movimentazioni del rapporto (...) in assenza di un indice normativo che autorizzi una diversa conclusione, non può escludersi che l'andamento del conto possa accertarsi avvalendosi di altri strumenti rappresentativi delle intercorse movimentazioni. In tal senso, a fronte della mancata acquisizione di una parte dei citati estratti, il giudice del merito potrebbe valorizzare, esemplificativamente, le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o,
a norma degli artt. 2709 e 2710 c.c., le risultanze delle scritture contabili (ma non l'estratto notarile delle stesse, da cui risulti il mero saldo del conto: Cass. n.
10692/2007 e Cass. n. 23974/2010); e, per far fronte alla necessità di elaborazione di tali dati, quello stesso giudice può avvalersi di un consulente d'ufficio, essendo sicuramente consentito svolgere un accertamento tecnico contabile al fine di rideterminare il saldo del conto in base a quanto, comunque, emergente dai documenti prodotti in giudizio (Cass. n. 14074/2018, Cass. n. 5091/2016; nel medesimo senso, Cass. n. 31187/2018; v. altresì Cass. n. 11543/2019). Rilevano, altresì, la condotta processuale della controparte ed ogni altro elemento idoneo a costituire argomento di prova, ai sensi dell'art. 116 c.p.c. Ne deriva che l'incompletezza della serie degli estratti conto si ripercuote comunque sul cliente, gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti: in quanto, a quel punto, si comincia volta a volta dal "saldo a debito", risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti (...)".
Pertanto, possono essere ricostruite le poste indebite per ciascun periodo documentato, ripartendo di volta in volta dal saldo negativo previsto dal primo conto corrente successivo al periodo non documentato. Non vanno effettuate scritture di raccordo,
pag. 8/13 specie nel caso in cui, come quello oggetto del presente giudizio, i periodi non documentati sono talmente rilevanti da non consentire la formulazione di alcuna ipotesi credibile su un presumibile andamento del rapporto nel periodo successivo a quello non coperto dalla produzione degli estratti conto.
Tuttvia ciò è quanto accaduto nel corso del giudizio di prime cure, dove il perito, sulla base della documentazione prodotta e del quesito sottoposto, ha rielaborato il rapporto operando delle scritture di raccordo fra i vari periodi documentati: ma tale metodologia può essere giustificata ( traducendosi nello storno contabile di poste indebite, a favore del correntista, nei periodi non documentati, riflesso nel saldo banca iniziale del periodo documentato successivo a quello non sorretto da produzione documentale), solo quando i periodi non documentati si riferiscono a frazioni temporali esigue, di circa due/tre mesi, e non siano così ampie o frequenti, come nell'ultimo anno del conto corrente in disamina.
Va pertanto rinnovata l'indagine peritale disponendo che nei periodi caratterizzati da una interruzione negli estratti conto prodotti il CTU dovrà considerare i periodi antecedente e successivo all'interruzione, come completamente separati e a se stanti, sommando quindi alla fine le differenze rilevate;
Col secondo motivo di gravame, la censura la sentenza nella parte in cui non ha Pt_1
riconosciuto la restituzione delle somme pagate a titolo di spese e commissioni illegittimamente applicate dall'Istituto; argomenta che per commissioni e spese va semplicemente fatta la somma di quelle che risultano incassate dagli estratti conto prodotti;
aggiunge che tali somme sono state accertate dal CTU dr. per € Per_1
125.874,86.
Il motivo è infondato, non sussistendo un indebito oggettivo per dette voci.
pag. 9/13 Il conto corrente oggetto di disamina è stato stipulato nel 1970, sicchè va ricordato che all'epoca non vi era alcun obbligo di redazione del contratto bancario in forma scritta a pena di nullità, in quanto introdotta dalla L. n.154 del 1992; né può ritenersi che la previsione di cui all'art.117 del D.Lgs. n.385 del 1993 abbia efficacia retroattiva.
Attesa la documentata risalenza del rapporto di conto corrente ad epoca antecedente la
L. n. 154 del 1992, che ha sancito la nullità dei contratti bancari non stipulati per iscritto, va osservato che all'epoca in cui il rapporto di conto corrente è sorto, la necessità della forma scritta era relativa alla sola pattuizione del tasso di interessi superiori a quello legale, in quanto sancita dal disposto dell'art. 1284 c.c.; pertanto per quanto riguarda gli interessi convenzionali, il difetto di pattuizioni per iscritto inibisce comunque l'applicazione di interessi oltre la misura legale prevista dall'ultimo comma dell'art.1284 c.c., con la conseguenza che in applicazione dell'automatica sostituzione in ragione della nullità parziale di cui all'art.1419 c.2° c.c., la banca può esigere i soli interessi al saggio legale (cfr. Cass. n. 12276/2010).
Quanto all'anatocismo, ritenuto illegittimo dal giudice di prime cure per carenza di una pattuizione redatta in forma scritta, va osservato che in considerazione dell'epoca del rapporto di c/c, le clausole aventi ad oggetto gli interessi anatocistici trimestrali sarebbero state travolte perché nulle siccome contrarie al precetto di cui all'art. 1283 c.c.. (principio ormai ritenuto pacifico ed univocamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità e di merito a partire da Cass. 2374/1999 e poi Cass. SU
21095/2004): è sufficiente ricordare che la pratica dell'anatocismo trimestrale, fino alla delibera CICR, era da ritenersi illegittima (cfr. citata Cass. S.U. 21095/2004 "L'uso normativo anatocistico trimestrale, inesistente prima dell'entrata in vigore del codice del
1942, non si è potuto formare successivamente in costanza del divieto anatocistico dell'art. 1283 c.c. e, pertanto, sono nulle le clausole anatocistiche dei contratti bancari"): da ciò deriva, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000, con cui è stata dichiarata costituzionalmente illegittima, per violazione dell'art. 76 Cost., la pag. 10/13 norma (contenuta nell'art. 25,3 comma, D.Lgs. n. 342 del 1999) di salvezza della validità e degli effetti delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, che queste ultime restino, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sotto il vigore delle norme anteriormente in vigore, alla stregua delle quali non possono che essere dichiarate nulle, perché stipulate in violazione del citato art. 1283 c.c.. Detto divieto sussiste con qualsiasi tipo di periodicità (trimestrale o anche annuale), in quanto detta liquidazione atterrebbe comunque a clausola nulla per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c. (cfr. Cass. SU 24418/2010).
Nel caso di specie la scheda contrattuale rimanda quanto alle condizioni economiche agli accordi interbancari. Ciò posto, se il richiamo, non equivalente al c.d. uso piazza, non consente di ritenere validamente pattuiti i tassi di interesse superiori alla misura legale, stante il chiaro disposto dell'art. 1284 c.c. circa la specifica pattuizione per iscritto, è invece sufficiente a far ritenere la valida pattuizione delle altre condizioni economiche non coperte dalla riserva di forma;
soprattutto, la carenza di pattuizione contrattuale, anche orale, avrebbe dovuto essere stata provata dall'attrice che agisce in ripetizione.
L'art. 1284 c.c. non può infatti essere esteso alla commissione di massimo scoperto, pur essendo una condizione economica che contribuisce a determinare il costo del denaro attraverso la remunerazione della liquidità messa a disposizione, in quanto non vi è prova che la percentuale applicata sia stata superiore al tasso legale;
né vi è prova, attesa l'omessa prova degli accordi interbancari vigenti al momento della stipulazione del contratto di conto corrente, che la condizione non sia stata pattuita in tutti gli elementi necessari ai fini della determinatezza o determinabilità richiesta dall'art. 1346
c.c..
Medesima argomentazione può essere svolta con riguardo ai giorni valuta, agli oneri e alle spese varie di tenuta conto ecc.: sono condizioni contrattuali che potevano essere pag. 11/13 validamente pattuite in forma orale, ovvero, come è nel caso di specie, attraverso l'accettazione da parte del correntista del rinvio ad una fonte integrativa del contratto (i c.d. accordi interbancari).
Col terzo motivo di gravame la contesta l'operato del Giudice di prime cure che Pt_1
ha riconosciuto gli interessi legali in luogo di quelli previsti dal comma IV dell'art. 1284 c.c.
Il motivo è fondato.
Cass. Civile ord. 61/2024 del 03.01.2023, discostandosi da precedente orientamento
(v. la coeva Cassazione civile sez. I, 14/12/2022, n.36595) ritiene che la disposizione di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., individui il tasso legale degli interessi, in linea generale, per tutte le obbligazioni pecuniarie (salvo diverso accordo delle parti e salva diversa espressa previsione di legge), per il periodo successivo all'inizio del processo avente ad oggetto il relativo credito, fino al momento del pagamento. Depone nel senso indicato, in primo luogo, la sua stessa ratio. L'art. 1284, comma 4, c.c., è stato introdotto al fine di contenere gli effetti negativi della durata dei processi civili, riducendo il vantaggio, per il debitore convenuto in giudizio, derivante dalla lunga durata del processo, attraverso la previsionedi un tasso di interesse più elevato di quello ordinario, dal momento della pendenza della lite: si tratta evidentemente di una disposizione (lato sensu “deflattiva” del contenzioso giudiziario), che ha lo scopo di scoraggiare l'inadempimento e rendere svantaggioso il ricorso ad inutile litigiosità, scopo che prescinde dalla natura dell'obbligazione dedotta in giudizio e che si pone in identici termini per le obbligazioni derivanti da rapporti contrattuali come per tutte le altre. Nel medesimo senso depongono, inoltre, sia la circostanza che si tratta di una disposizione inserita nell'art. 1284 c.c., intitolato «saggio degli interessi», cioè nell'articolo del codice civile che disciplina in linea generale, per tutte le obbligazioni, il tasso legale degli interessi, sia il rilievo che tale articolo non contiene alcuna
pag. 12/13 espressa limitazione di applicabilità delle sue disposizioni a solo alcune categorie di obbligazioni.
La pronuncia ha trovato successivamente conferma in Cassazione civile sez. III,
22/03/2025, n.7677 secondo cui Il saggio d'interessi previsto dall'art. 1284, comma 4,
c.c. non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle e, quindi, anche a quelle restitutorie derivanti da nullità contrattuale, valendo la clausola di salvezza iniziale - che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura - a escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione, ma non a delimitarne il campo
d'applicazione.
La sentenza gravata va quindi riformata, dovendo essere riconosciuti, sulla somma da restituire, gli interessi ex art. 1284 comma IV c.c. dalla domanda al saldo.
In conclusione, l'appello va parzialmente accolto con sentenza non definitiva, occorrendo un supplemento peritale per la determinazione degli importi ripetibili.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello Ancona definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza Parte_1 Controparte_1
in epigrafe, così provvede:
- Accoglie parzialmente l'appello come da motivazione;
- Dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
Ancona, il 20.06.2025
Il Presidente est.
(Dott.ssa Annalisa Gianfelice)
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