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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 10/04/2025, n. 1077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1077 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria LEONE, pronuncia la seguente
Sentenza ex art.429 cpc nella causa avente ad OGGETTO: “INDENNITA DI ACCOMPAGNAMENTO ”, promossa da:
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti GUELFO STEFANIA Parte_1
- Ricorrente – contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti BATTIATO RITA, CERTOMÀ FRANCESCO
ANDRIULLI ANTONIO - Convenuto
-
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in Cancelleria in data 04.03.2024 parte ricorrente ha chiesto, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., procedersi ad accertamento tecnico preventivo per il riconoscimento dei requisiti sanitari onde ottenere i benefici di cui all'art. 3 comma 3 l. 104/92 e l'indennità di accompagnamento.
Si è costituito l' deducendo l'infondatezza della proposta domanda, chiedendone il rigetto sul CP_1 rilievo dell'insussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento della prestazione richiesta.
La espletata CTU medico-legale non si è espressa sui benefici di cui all'art. 3 comma 3 l. 104/92 ed ha riconosciuto i requisiti sanitari onde ottenere l'indennità di accompagnamento individuando come data di decorrenza il 18.6.2024; parte ricorrente, pertanto, ha formulato rituale dissenso, seguito da ricorso introduttivo del giudizio ordinario.
Il CTU della fase ATP, ha parzialmente modificato le proprie conclusioni.
All'udienza odierna la causa è stata discussa come da verbale che precede.
*********************
La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta, limitatamente a quanto di ragione.
Ed invero la espletata indagine tecnica ha consentito di accertare che la parte ricorrente risulta principalmente affetta da: “Parkinson a notevole componente ipercinetica, deambulazione cautelata”.
Il CTU ha concluso ritenendo la sussistenza dei requisiti sanitari sia ai fini dei benefici di cui all' art. 3 comma 3 l. 104/92, sia ai fini dell'indennità di accompagnamento, ed ha confermato la decorrenza dei suddetti benefici alla data della visita medica eseguita in data 18.06.2024 (data dell'esecuzione dei test di autonomia funzionale). Non può infatti tenersi conto del certificato datato 4.5.2023 non essendo di provenienza di struttura pubblica.
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni, dovendosi ovviamente rimarcare che “nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali - relative al requisito sanitario per l'accesso alle prestazioni (lo stato invalidante, appunto) - la consulenza tecnica d'ufficio integra, per relationem ... ... la motivazione in fatto della sentenza impugnata - che la richiami, a sostegno dell'accertamento di detto requisito - con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza di questa Corte ... ... - il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) - con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione (anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera prospettazione - sia pure motivata - del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza”: così, in motivazione, CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178, la quale a sua volta richiama le sentenze nn° 125/2003, 12466, 3492/2002, 3557, 9300/2004, 10668/2005, nonché la n° 9929/94.
Tanto, evidentemente, come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata.
Ricorrono, pertanto, le condizioni sanitarie per il riconoscimento dei benefici di cui all'art. 3 comma 3 l. 104/92 e per l'indennità di accompagnamento a decorrere dal 18.06.2024.
Avuto riguardo al fatto che la decorrenza del requisito sanitario è successiva sia alla domanda amministrativa sia al deposito del ricorso in sede giurisdizionale, appare equo compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti ed attese le conclusioni formulate dagli stessi all'odierna udienza, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, riconosce il diritto a conseguire i benefici di cui all'art. 3 comma 3 l. 104/92 e l'indennità di accompagnamento a decorrere dal 18.06.2024.
2. spese compensate.
Così deciso in Taranto, 10.04.2025
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Maria LEONE)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria LEONE, pronuncia la seguente
Sentenza ex art.429 cpc nella causa avente ad OGGETTO: “INDENNITA DI ACCOMPAGNAMENTO ”, promossa da:
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti GUELFO STEFANIA Parte_1
- Ricorrente – contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti BATTIATO RITA, CERTOMÀ FRANCESCO
ANDRIULLI ANTONIO - Convenuto
-
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in Cancelleria in data 04.03.2024 parte ricorrente ha chiesto, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., procedersi ad accertamento tecnico preventivo per il riconoscimento dei requisiti sanitari onde ottenere i benefici di cui all'art. 3 comma 3 l. 104/92 e l'indennità di accompagnamento.
Si è costituito l' deducendo l'infondatezza della proposta domanda, chiedendone il rigetto sul CP_1 rilievo dell'insussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento della prestazione richiesta.
La espletata CTU medico-legale non si è espressa sui benefici di cui all'art. 3 comma 3 l. 104/92 ed ha riconosciuto i requisiti sanitari onde ottenere l'indennità di accompagnamento individuando come data di decorrenza il 18.6.2024; parte ricorrente, pertanto, ha formulato rituale dissenso, seguito da ricorso introduttivo del giudizio ordinario.
Il CTU della fase ATP, ha parzialmente modificato le proprie conclusioni.
All'udienza odierna la causa è stata discussa come da verbale che precede.
*********************
La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta, limitatamente a quanto di ragione.
Ed invero la espletata indagine tecnica ha consentito di accertare che la parte ricorrente risulta principalmente affetta da: “Parkinson a notevole componente ipercinetica, deambulazione cautelata”.
Il CTU ha concluso ritenendo la sussistenza dei requisiti sanitari sia ai fini dei benefici di cui all' art. 3 comma 3 l. 104/92, sia ai fini dell'indennità di accompagnamento, ed ha confermato la decorrenza dei suddetti benefici alla data della visita medica eseguita in data 18.06.2024 (data dell'esecuzione dei test di autonomia funzionale). Non può infatti tenersi conto del certificato datato 4.5.2023 non essendo di provenienza di struttura pubblica.
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni, dovendosi ovviamente rimarcare che “nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali - relative al requisito sanitario per l'accesso alle prestazioni (lo stato invalidante, appunto) - la consulenza tecnica d'ufficio integra, per relationem ... ... la motivazione in fatto della sentenza impugnata - che la richiami, a sostegno dell'accertamento di detto requisito - con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza di questa Corte ... ... - il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) - con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione (anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera prospettazione - sia pure motivata - del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza”: così, in motivazione, CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178, la quale a sua volta richiama le sentenze nn° 125/2003, 12466, 3492/2002, 3557, 9300/2004, 10668/2005, nonché la n° 9929/94.
Tanto, evidentemente, come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata.
Ricorrono, pertanto, le condizioni sanitarie per il riconoscimento dei benefici di cui all'art. 3 comma 3 l. 104/92 e per l'indennità di accompagnamento a decorrere dal 18.06.2024.
Avuto riguardo al fatto che la decorrenza del requisito sanitario è successiva sia alla domanda amministrativa sia al deposito del ricorso in sede giurisdizionale, appare equo compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti ed attese le conclusioni formulate dagli stessi all'odierna udienza, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, riconosce il diritto a conseguire i benefici di cui all'art. 3 comma 3 l. 104/92 e l'indennità di accompagnamento a decorrere dal 18.06.2024.
2. spese compensate.
Così deciso in Taranto, 10.04.2025
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Maria LEONE)