Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/03/2025, n. 908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 908 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. 889/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel.
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 23/01/2025 da
1) Parte_1
Nata a Milano il 26/04/1986 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Annamaria Acciaro presso la quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Anna Sernesi presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in CO (MI) il 07/09/2013
(anno 2013, atto n. 6, parte II, serie A)
In separazione dei beni.
con il seguente figlio minore:
CF. , nato a [...] il [...], cittadino italiano. Persona_1 C.F._3
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 23/01/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti e parziale documentazione hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1) Il figlio minore viene affidato congiuntamente a entrambi i genitori e Persona_1 collocato presso il domicilio materno, attualmente in via provvisoria in CO (MI), via
Morandi n. 8, ma a breve in CO (MI), via Vivaldi n. 31, ove ha sempre avuto e manterrà la residenza.
In relazione alla frequentazione del bambino i genitori hanno concordato il seguente calendario, già da tempo in attuazione, fatti salvi migliori accordi nell'interesse superiore del minore e compatibilmente agli impegni lavorativi dei genitori: da lunedì mattina fino a giovedì mattina con la madre;
da giovedì pomeriggio a sabato mattina con il padre;
fine settimana alternati, dal sabato mattina alla domenica sera;
durante le vacanze scolastiche estive, trascorrerà il mese di agosto per metà con la madre Per_1
e per l'altra metà con il padre (per l'anno 2025 periodo dal 2 al 17 agosto con il padre;
dal 18 al 31 con la madre). Le parti si riservano la possibilità di modificare il calendario dei mesi estivi, in relazione all'attività lavorativa della signora qualora la stessa possa usufruire di un Pt_1 periodo continuativo di ferie anche durante il mese di luglio. In tale ultima ipotesi, il padre potrà trascorrere con tre settimane consecutive nel mese di agosto e la madre usufruirà di un Per_1 uguale periodo continuativo nei giorni d'estate residui in luglio e agosto;
il periodo natalizio sarà ripartito in due settimane: la prima dal 23 al 30 dicembre e la seconda dal
31 dicembre al 6 gennaio. I genitori alterneranno anno per anno i due periodi (nel 2025, primo periodo con il padre).
Le vacanze scolastiche pasquali e i “ponti” scolastici saranno trascorsi alternativamente da anno per anno con il padre e la madre (ad esempio, vacanze di Carnevale con la madre;
Per_1
“ponte” del 25 Aprile con il padre, e così a seguire;
l'anno successivo i periodi si invertiranno).
2) La casa familiare sita a CO (MI), via Vivaldi n. 31, in comproprietà fra le parti al 50% e attualmente concessa in locazione con contratto già disdettato per la data di scadenza del
30/11/2025, verrà assegnata con mobili e arredi, non appena la conduttrice la libererà (e dunque anche in caso di rilascio anticipato), alla signora che la abiterà con il figlio Parte_1
in quanto collocataria del figlio minore. Attualmente la signora è con il figlio Per_1 Pt_1 ospite della madre nell'abitazione della stessa in CO (MI), via Morandi n.
8. Per_1
3) I signori e continueranno a corrispondere all'Istituto Parte_2 Parte_1 mutuante i ratei mensili del contratto di finanziamento cointestato dividendoli al 50%, fino ad estinzione del debito. Al rilascio dell'immobile di CO (MI), via Vivaldi n. 31, da parte dell'attuale conduttrice, ripartiranno al 50% l'importo per la restituzione della cauzione eventualmente dovuta all'inquilina.
4) Il signor corrisponderà alla signora a titolo di contributo Parte_2 Parte_1 al mantenimento del figlio minore fino al raggiungimento dell'autonomia economica da Per_1 parte dello stesso, la somma di € 400,00 mensili, che sarà versata anticipatamente entro il giorno 10 di ogni mese, a decorrere dal mese di novembre 2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo-vita, tenendo come base il numero indice relativo a novembre 2025 (prima rivalutazione novembre 2026).
Le parti danno atto che per il periodo compreso tra settembre 2024 e ottobre 2025 l'obbligo di mantenimento del minore è stato assolto dal padre mediante il versamento alla signora in Pt_1 unica soluzione, dell'importo di € 6.900,00 ricavato dalla vendita di un'autovettura di proprietà del signor . Per_1
Le parti pattuiscono che l'Assegno Unico Universale in favore del figlio minore venga Per_1 erogato al 100% alla signora Parte_1
5) Premesso che padre e madre sosterranno al 50% le spese inerenti alla refezione scolastica del figlio minore, il signor terrà fin d'ora a proprio carico il 100% delle spese extra Parte_2 assegno relative al figlio secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Per_1
Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Il signor usufruirà in via esclusiva delle detrazioni fiscali per le spese extra sostenute in Per_1 favore di e a tal fine la signora consegnerà al signor tutta la Per_1 Pt_1 Per_1 documentazione utile in originale;
6) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di poter usufruire, allo stato, di un adeguato reddito proprio e di rinunciare pertanto reciprocamente ad un contributo al mantenimento;
7) padre e madre si autorizzano reciprocamente al rinnovo e al rilascio dei documenti validi per l'espatrio in favore del minore;
Per_1
8) le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti.
9) I coniugi dichiarano di non essere intenzionati a riconciliarsi, di rinunciare al deposito della documentazione completa di cui all'art. 473-bis 12 terzo comma, di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione personale delle parti con il deposito di note scritte e di fare espressa rinuncia all'appello.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito parziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio minore non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio concordatario in CO (MI) il 07/09/2013;
[...]
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori pattuizioni economiche;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CO (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 26.02.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Maria Laura Amato