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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/08/2025, n. 6056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6056 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Federico Bile, acquisite le note sostitutive dell'udienza del 8.7.2025 depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 7370/2024 R.G.L. vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Napoli alla Parte_1
Via Chiatamone n. 52, P.I. , elett.te dom.ta in Frattamaggiore (NA) al Corso P.IVA_1
Vittorio Emanuele III n. 14 presso lo studio dell'Avv. Nicola Caprio, che la rappresenta e difende giusta procura in atti (comunicazioni alla pec:
) Email_1
- opponente -
E
(C. F. ), elettivamente domiciliato in vico CP_1 C.F._1
Lungo S. Matteo n. 52, Napoli presso l'Avv. Giuseppe Ambrosio che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso per ingiunzione (comunicazioni alla pec:
) Email_2
- opposto -
OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
Conclusioni delle parti parte opponente:
“In via assolutamente preliminare:
1. revocare e/o sospendere, inaudita altera parte (Trib. Vercelli 17.03.1993, Trib. Teramo
2014), ex art. 649 c.p.c., per tutti i gravi motivi esposti in parte narrativa, oltre che in virtù della mancanza dei requisiti di cui all'art. 642 c.p.c., la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
2. Accogliere l'opposizione e per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto.
In ogni caso:
3. con condanna dell'opposto al pagamento delle spese di lite gravate di accessori di legge, spese forfetarie oltre CPA ed IVA come per legge, se dovute” parte opposta:
“Per il rigetto dell'opposizione perché inammissibile nonché infondata in fatto ed in diritto, e la conferma dell'opposto d. i., nonché per la condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. alla somma che sarà ritenuta di giustizia;
con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio di opposizione con attribuzione”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 25.3.2024 la società in epigrafe ha proposto opposizione ex art. 650 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo, poi dichiarato esecutivo, esecutivo n.
1031/2023 (R.G. 14490/2023), emesso dal Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro, con il quale le era stato ingiunto il pagamento in favore di della CP_1 somma di € 932,36 a titolo di saldo TFR maturato nell'anno 2022 in virtù del rapporto di lavoro intercorso dal 07/11/2011 al 07/06/2022, data in cui il rapporto di lavoro cessava a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo. A sostegno dell'opposizione tardivamente proposta la società ha eccepito di non ha mai ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo opposto, di cui ha avuto conoscenza solo in data 16/03/2024 in cui le è stato notificato dal l'atto di precetto con cui le si intimava il CP_1 pagamento di euro 932,36, ovvero di quanto dovuto a titolo di TFR sulla base del decreto ingiuntivo n. 1031/2023 emesso dal Tribunale di Napoli.
Ha rappresentato che infatti in data 04/09/2023 (ovvero alla data in cui sarebbe stato notificato l'opposto D.I.), la casella pec in titolarità della società ha subito una interruzione temporanea dei servizi – come da documentazione in atti -, per cui la pec con la notifica del decreto ingiuntivo oggi opposto non è mai stata recapitata e, per l'effetto, la legittimità e ammissibilità dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. essendosi verificato un fatto non imputabile alla società opponente.
Ha inoltre dedotto
- che già in precedenza, precisamente in data 01/09/2023, il aveva notificato alla CP_1 società opponente un decreto ingiuntivo di € 9.851,81, emesso dal Tribunale di Napoli, Dott. relativo al Tfr maturato dal lavoratore per il rapporto di lavoro intercorso CP_2 dal 07/11/2011 al 31/12/2021;
- che a seguito della notifica del suddetto D.I., le parti raggiungevano un accordo per il pagamento rateale del Tfr in tre rate;
- che la società, nonostante il Tfr di cui era stato intimato il pagamento fosse di € 9.851,81 lordi (pari ad € 7.585,89 netti), consapevole che all'importo di cui al succitato D.I. andava aggiunto l'ulteriore importo maturato nell'anno 2022 (dall'1.1.2022 sino alla risoluzione del rapporto avvenuta il 7.6.2022), provvedeva al pagamento dell'intera somma dovuta pari a 10.784,17 lordi (€ 8.303,81 netti) come documentato dai bonifici in atti;
- che, pertanto, le somme richieste nel decreto ingiuntivo opposto sono state già tutte pagate dalla società opponente.
Su tali premesse, ha rassegnato le conclusioni esposte. Si è costituito l'opposto che ha resistito al ricorso in opposizione, chiedendone il rigetto. Preliminarmente ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione in quanto tardiva, rappresentando che il decreto ingiuntivo opposto era stato ritualmente notificato alla società in data 4.9.2023, come documentato dalle ricevute pec di accettazione e di consegna allegate.
Ha dedotto
- che dalla mancata opposizione nei termini di legge consegue la inammissibilità dell'odierna impugnativa ex art. 647 c.p.c. ed il conseguente passaggio in giudicato del D.I. n. 1.031/2023;
- che non risulta in ogni caso documentata dall'opponente l'asserita interruzione temporanea dei servizi relativi alla casella pec della società;
- che nel merito la somma di cui al d. i. opposto non è mai stata pagata;
- che, infatti, il creditore ha ottenuto dapprima il d.i. n. 64/23 (R. G. 199/23) per la somma di € 9.851,81 dovuta a titolo di Tfr fino al 31.12.21, in quanto tali somme risultavano dalla Certificazione Unica 2022;
- che a fronte di una richiesta di pagamento rateizzato da parte della debitrice, è stata versata la sola somma di € 8.303,81, per cui nemmeno risulta corrisposto tutto il dovuto in riferimento al precedente D.I. n. 64/2023;
- che per le competenze successive, maturate a titolo di TFR dall'1.1.2022 al 7.6.2022, è stata proposta l'ingiunzione in oggetto;
- che, in ogni caso, la liquidazione del credito a titolo di Tfr a seguito di azione giudiziaria deve essere effettuata al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore. Ha quindi concluso nei termini innanzi riportati. All'esito di rinvio per discussione con termine per note illustrative, la causa veniva da ultimo rinviata per la decisione al'8.7.2025. A tale udienza, concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza, la causa è stata assegnata in riserva, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze, e poi decisa, con il deposito in data odierna, della motivazione.
L'opposizione va dichiarata inammissibile con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto. In merito all'eccezione preliminare di tardività della opposizione, questo Tribunale osserva quanto segue. Il decreto ingiuntivo n. 1031/2023 è stato notificato all'odierna opponente in data 4.9.2023, come si evince dallo storico della produzione del procedimento monitorio R.G. 14490/2023, ove risulta allegata la ricevuta di consegna in formato .eml della notifica pec del decreto ingiuntivo effettuata dal difensore del presso la casella pec della società CP_1 opponente (Ricevuta di avvenuta consegna Il giorno 04/09/2023 alle ore 19:51:04 (+0200) il messaggio "relata di notifica ex L. 53/94" proveniente da
" ed indirizzato a " " è stato Email_2 Email_3 consegnato nella casella di destinazione. Identificativo messaggio:
217395D5.0139242D.6151BD05.0C43FE9B.posta-certificata@legalmail.it). L'opposizione a decreto ingiuntivo depositata il 25.3.2024 è, pertanto, tardiva, non essendo nell'atto di opposizione contenuta la allegazione e la prova della ricorrenza delle circostanze che, ai sensi dell'art. 650 cpc, consentono di proporre opposizione tardiva a decreto ingiuntivo. A norma dell'art. 650 c.p.c. “L'intimato può fare opposizione anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto, se prova di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore. In questo caso
l'esecutorietà può essere sospesa a norma dell'articolo precedente. L'opposizione non è più ammessa decorsi dieci giorni dal primo atto di esecuzione”. La società opponente deduce non avere avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore, ovvero a causa di un malfunzionamento del proprio servizio di posta elettronica certificata. Essa non ha però, in realtà, adeguatamente provato né che il dedotto malfunzionamento le abbia effettivamente impedito di avere conoscenza della notificazione in questione, né che detto malfunzionamento non le fosse imputabile. A norma dell'art. 3 bis della L. 53/1994 (e succ. ii.mm.) “1. La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.
1-bis. Fermo restando quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, la notificazione alle pubbliche amministrazioni è validamente effettuata presso l'indirizzo individuato ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 1-ter, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. (6) ((7))
2. Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità con le modalità previste dall'articolo 196-undecies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie. La notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata. (6) ((7))
3. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, fermo quanto previsto dall'articolo 147, secondo e terzo comma, del codice di procedura civile”. La giurisprudenza ha da tempo chiarito che al fine della certezza legale della ricezione di una notificazione o comunicazione eseguita tramite PEC è sufficiente la prova della
"consegna telematica" dell'atto, non anche quella che il suo destinatario l'abbia effettivamente ricevuto e visualizzato sul suo computer. La ricevuta dell'avvenuta consegna, inviata al mittente dal gestore del servizio PEC del destinatario ai sensi dell'art. 6
D.P.R. 68/2005, è idonea a dimostrare fino a prova contraria, analogamente a quanto previsto dall'art. 1335 c.c., che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica dello stesso destinatario;
grava pertanto su quest'ultimo, il quale è tenuto a effettuare ogni intervento tecnico necessario a garantire l'idonea gestione dei propri strumenti informatici, l'onere di contestare la ricezione della PEC attraverso la specifica allegazione e la prova del malfunzionamento a sé non imputabile dei sistemi informatici (Cass. 20747/2018, Cass. 33622/2021).
Da ultimo, Cassazione n. 6912/2022 allegata da parte opposta - le cui motivazioni appaiono pienamente condivisibili, e vengono qui richiamate ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. – ha ulteriormente precisato che “in caso di notificazione della sentenza a mezzo PEC, la copia analogica della ricevuta di avvenuta consegna, completa di attestazione di conformità, è idonea a certificare l'avvenuto recapito del messaggio e degli allegati, salva la prova contraria, di cui è onerata la parte che solleva la relativa eccezione, dell'esistenza di errori tecnici riferibili al sistema informatizzato” (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 20039 del
24/09/2020, Rv. 658823 – 01; nel medesimo senso cfr. altresì: Cass., Sez. 3, Sentenza n.
25819 del 31/10/2017, Rv. 646844 – 01; Sez. L, Sentenza n. 21560 del 21/08/2019, Rv. 654818 – 01; Sez. L, Ordinanza n. 4624 del 21/02/2020, Rv. 656932 – 01; Sez. 2, Sentenza
n. 15001 del 28/05/2021, Rv. 661294 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 17968 del 23/06/2021, Rv.
661836 – 01). In altri termini, una volta che il sistema abbia generato la ricevuta di accettazione e di consegna del messaggio nella casella di posta elettronica del destinatario, la notificazione deve ritenersi regolarmente perfezionata (in quanto tale ricevuta è idonea a certificare l'avvenuto recapito del messaggio e degli allegati, salva la prova contraria). Di conseguenza, l'eventuale mancata conoscenza dell'atto notificato da parte del destinatario della notificazione – e, in particolare, del difensore della parte, in caso di notificazione della sentenza ai fini del decorso del termine per l'impugnazione – dovuta ad eventuali malfunzionamenti del sistema, va di regola imputata a mancanza di diligenza del difensore stesso, il quale, nell'adempimento del proprio mandato, è tenuto a dotarsi dei necessari strumenti informatici e a controllarne l'adeguatezza tecnica e l'efficienza (cfr. Cass. pen. Sez. IV, Sent., 18/01/2017, n. 2431), salvo che non sia rigorosamente dimostrato che il malfunzionamento sia stato in realtà causato da un evento esterno imprevedibile o inevitabile con l'ordinaria diligenza, di modo che esso possa effettivamente dirsi non imputabile”. Ritiene il Tribunale che parte opponente non ha provato quanto indicato dalla S.C. (ovvero che il malfunzionamento sia stato in realtà causato da un evento esterno imprevedibile o inevitabile con l'ordinaria diligenza, di modo che esso possa effettivamente dirsi non imputabile), in quanto la società ha prodotto, a sostegno della pretesa non imputabilità della mancata conoscenza della notificazione, solo una copia scansionata per immagine della stampa in formato .pdf del documento rilasciata dal gestore di posta elettronica del destinatario, cui non ha fatto seguito il deposito della “busta telematica” contenente la ricevuta in formato .eml della suddetta comunicazione.
Peraltro, anche a ritenere attendibile siffatta dichiarazione, dalla stessa, stante la sua estrema genericità (in relazione alle cause, agli effetti e alla durata dell'asserito malfunzionamento), non solo non è possibile evincere con certezza che la società opponente non abbia potuto avere conoscenza della specifica notificazione avente ad oggetto il decreto ingiuntivo tardivamente opposto, ma neanche è possibile ritenere dimostrato che tale impossibilità sia stata conseguenza di un evento non imputabile alla società stessa e non sia stata invece causata dalla inadeguatezza o dall'inefficienza del sistema informatico di cui ella si era dotata.
Di conseguenza, esclusa la possibilità della rimessione in termini invocata dalla società ricorrente ai fini dell'azione ex art. 650 c.p.c., l'opposizione a decreto ingiuntivo depositata il 25.3.2024 è tardiva e quindi inammissibile in quanto proposta oltre il termine di 40 giorni dalla notificazione dell'ingiunzione previsto dall'art. 641 c.p.c.. Pertanto, assorbita ogni ulteriore questione sollevata dalle parti, va confermato il decreto ingiuntivo opposto, già dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c. nel procedimento monitorio RG n. 14490/2023 con decreto di esecutorietà n. cronol. 2846/2024 del
12/02/2024.
La natura prettamente giuridica delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite relative alla fase di opposizione.
P.Q.M.
a) Dichiara inammissibile l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n.
1031/2023;
b) Compensa le spese di lite relativamente alla fase di opposizione;
Si comunichi.
Napoli 1.08.2025
Il Giudice dott. Federico Bile