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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 25/09/2025, n. 3424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3424 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
R. G. N. 2860/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nel presente giudizio tra
con l'assistenza e difesa dell'avv. Bianca Parte_1
Maria Losacco e dell'avv. Giuseppe Di Tria;
e con l'assistenza e difesa dell'avv. Carmelina La CP_1 Gatta;
a seguito di trattazione scritta della causa ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda – volta ad ottenere la corresponsione della liquidazione anticipata in unica soluzione dell'indennità NASpI quale incentivo all'autoimprenditorialità come prevista dall'art. 8 d. lgs. 22/2015 – deve essere rigettata per le motivazioni che seguono.
Venendo all'esame del merito della controversia va premesso che l'art. 8 d. lgs. 22/2015 statuisce quanto segue: <il lavoratore avente diritto alla corresponsione della naspi può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e non è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio un'attività lavorativa autonoma o impresa individuale per sottoscrizione una quota capitale sociale cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto prestazione attività lavorative da parte socio [comma 1].
L'erogazione anticipata in un'unica soluzione della NASpI non dà diritto alla contribuzione figurativa, né all'Assegno per il nucleo familiare [comma 2].
1 Il lavoratore che intende avvalersi della liquidazione in un'unica soluzione della NASpI deve presentare all' a CP_1 pena di decadenza, domanda di anticipazione in via telematica entro trenta giorni dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa [comma 3].
Il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI è tenuto a restituire per intero l'anticipazione ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale [comma 4]>>.
Ciò posto, appaiono asoslutamente condivisibili le argomentazioni contenute all'interno della sentenza della Corte di Appello di Bari dell'11.01.2024 relativamente al giudizio RG 1470/2002 (est. dott. Nicola Morgese) che di seguito si riportano.
<<trattasi, come affermato dalla cassazione, di istituto che non presenta la connotazione di prestazione di sicurezza sociale, costituendo piuttosto una forma di contributo finanziario destinato a sopperire alle spese iniziali di un'attività che il lavoratore in mobilità si appresta a intraprendere quindi risponde alla ratio di alleggerire la pressione sul mercato del lavoro e di favorire l'imprenditorialità autonoma (Cfr. Cass. 9007/2002, 9469/2003,12746/2010, 7470/2020).
Come già evidenziato da questa Corte in analogo precedente (Cda n.28 del 17.01.2022), alla luce del chiaro tenore normativo, la disposizione invocata, sicuramente di natura eccezionale e dunque insuscettibile di interpretazione estensiva, delimita in modo circostanziato le tre categorie di potenziali beneficiari dell'anticipazione in parola, e senza dubbio non ricomprende il socio sottoscrittore di una quota di capitale sociale di società diversa da cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.
A fronte di tali premesse, il M. ritiene errata la lettura operata dal primo giudice evidenziando che lo stesso, pur essendo un socio accomandante della G. di R. G. e C. s.a.s., ha comunque svolto e svolge attività imprenditoriale abituale e con carattere della prevalenza, come evincibile dall'estratto contributivo e dalla comunicazione CP_1 dell'11.12.2020, dai quali emerge che l'appellante dal 01.12.2020 è regolarmente iscritto nel registro dei commercianti e versa la relativa contribuzione.
Tale assunto, tuttavia, si scontra con la lettera della disposizione che è chiara nell'evidenziare che, allorché
2 un'eventuale attività di lavoro autonomo sia svolta tramite la costituzione di una società e la contestuale sottoscrizione di quote sociali, il beneficio è ottenibile solo in caso di sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.
Tra l'altro, la scelta del legislatore non risulta affatto irrazionale, posto che si è inteso incentivare essenzialmente iniziative imprenditoriali di natura individuale (finalizzate
“all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale…”) e/o connotate da un rischio d'impresa che non è riscontrabile nelle società di capitali, come pure, seppur con le dovute differenze, nella società in accomandita semplice caratterizzata dalla responsabilità limitata dei soci accomandanti: categoria cui appartiene il M.>>.
Orbene, poiché il ricorrente ha chiesto il beneficio oggetto di causa in relazione alla costituzione di una società di capitali (s.r.l.) ne deriva l'infondatezza del ricorso.
Le suesposte considerazioni sono assorbenti.
Va dichiarato il non luogo a provvedere sulle spese processuali, in presenza dell'autodichiarazione reddituale di esonero sottoscritta dalla parte, ex art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
− rigetta la domanda;
− dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali.
Bari, 25.09.2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Giuseppe Craca)
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nel presente giudizio tra
con l'assistenza e difesa dell'avv. Bianca Parte_1
Maria Losacco e dell'avv. Giuseppe Di Tria;
e con l'assistenza e difesa dell'avv. Carmelina La CP_1 Gatta;
a seguito di trattazione scritta della causa ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda – volta ad ottenere la corresponsione della liquidazione anticipata in unica soluzione dell'indennità NASpI quale incentivo all'autoimprenditorialità come prevista dall'art. 8 d. lgs. 22/2015 – deve essere rigettata per le motivazioni che seguono.
Venendo all'esame del merito della controversia va premesso che l'art. 8 d. lgs. 22/2015 statuisce quanto segue: <il lavoratore avente diritto alla corresponsione della naspi può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e non è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio un'attività lavorativa autonoma o impresa individuale per sottoscrizione una quota capitale sociale cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto prestazione attività lavorative da parte socio [comma 1].
L'erogazione anticipata in un'unica soluzione della NASpI non dà diritto alla contribuzione figurativa, né all'Assegno per il nucleo familiare [comma 2].
1 Il lavoratore che intende avvalersi della liquidazione in un'unica soluzione della NASpI deve presentare all' a CP_1 pena di decadenza, domanda di anticipazione in via telematica entro trenta giorni dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa [comma 3].
Il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI è tenuto a restituire per intero l'anticipazione ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale [comma 4]>>.
Ciò posto, appaiono asoslutamente condivisibili le argomentazioni contenute all'interno della sentenza della Corte di Appello di Bari dell'11.01.2024 relativamente al giudizio RG 1470/2002 (est. dott. Nicola Morgese) che di seguito si riportano.
<<trattasi, come affermato dalla cassazione, di istituto che non presenta la connotazione di prestazione di sicurezza sociale, costituendo piuttosto una forma di contributo finanziario destinato a sopperire alle spese iniziali di un'attività che il lavoratore in mobilità si appresta a intraprendere quindi risponde alla ratio di alleggerire la pressione sul mercato del lavoro e di favorire l'imprenditorialità autonoma (Cfr. Cass. 9007/2002, 9469/2003,12746/2010, 7470/2020).
Come già evidenziato da questa Corte in analogo precedente (Cda n.28 del 17.01.2022), alla luce del chiaro tenore normativo, la disposizione invocata, sicuramente di natura eccezionale e dunque insuscettibile di interpretazione estensiva, delimita in modo circostanziato le tre categorie di potenziali beneficiari dell'anticipazione in parola, e senza dubbio non ricomprende il socio sottoscrittore di una quota di capitale sociale di società diversa da cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.
A fronte di tali premesse, il M. ritiene errata la lettura operata dal primo giudice evidenziando che lo stesso, pur essendo un socio accomandante della G. di R. G. e C. s.a.s., ha comunque svolto e svolge attività imprenditoriale abituale e con carattere della prevalenza, come evincibile dall'estratto contributivo e dalla comunicazione CP_1 dell'11.12.2020, dai quali emerge che l'appellante dal 01.12.2020 è regolarmente iscritto nel registro dei commercianti e versa la relativa contribuzione.
Tale assunto, tuttavia, si scontra con la lettera della disposizione che è chiara nell'evidenziare che, allorché
2 un'eventuale attività di lavoro autonomo sia svolta tramite la costituzione di una società e la contestuale sottoscrizione di quote sociali, il beneficio è ottenibile solo in caso di sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.
Tra l'altro, la scelta del legislatore non risulta affatto irrazionale, posto che si è inteso incentivare essenzialmente iniziative imprenditoriali di natura individuale (finalizzate
“all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale…”) e/o connotate da un rischio d'impresa che non è riscontrabile nelle società di capitali, come pure, seppur con le dovute differenze, nella società in accomandita semplice caratterizzata dalla responsabilità limitata dei soci accomandanti: categoria cui appartiene il M.>>.
Orbene, poiché il ricorrente ha chiesto il beneficio oggetto di causa in relazione alla costituzione di una società di capitali (s.r.l.) ne deriva l'infondatezza del ricorso.
Le suesposte considerazioni sono assorbenti.
Va dichiarato il non luogo a provvedere sulle spese processuali, in presenza dell'autodichiarazione reddituale di esonero sottoscritta dalla parte, ex art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
− rigetta la domanda;
− dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali.
Bari, 25.09.2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Giuseppe Craca)
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