Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 04/06/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. 273/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Monica Barco Presidente – Rel.
Dr. Claudio Michelucci Giudice
Dr. Maria Cristina Persico Giudice acquisito il parere del PM ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 11/03/2024, da
(C.F. , nato a [...] l'[...], residente in Parte_1 C.F._1
NO (VB), via Pasquaro n.14, rappresentato, assistito e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.
(C.F. ed elettivamente domiciliato in Erba (CO), via Turati Parte_2 C.F._2
n.2/d, presso e nello studio del suo difensore ricorrente
nei confronti di
(C.F. ), nata a [...] il [...], e residente Controparte_1 C.F._3
in NO (VB), via Pasquaro n. 14, rappresentata, assistita e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.
Simona Romano (C.F. ), ed elettivamente domiciliata in Mornago (VA), via C.F._4
C. Colombo n. 80, presso e nello studio del suo difensore resistente
Oggetto: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“voglia il tribunale pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle seguenti
C O N D I Z I O N I
1) autorizzare i coniugi a vivere separatamente;
2) pronunciare la separazione dei coniugi;
3) ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle annotazioni di Legge;
genitoriale venga esercitata congiuntamente dai genitori per ciò che concerne le decisioni di maggior interesse riguardanti in particolar modo la salute, l'educazione e l'istruzione, di ed le Per_1 Per_2
decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione saranno invece assunte disgiuntamente da ciascun genitore nei periodi di permanenza dei figli presso ognuno, secondo il calendario oltre previsto.
5) Ai soli fini anagrafici i minori manterranno la residenza presso il domicilio materno.
6) Disporre il collocamento paritario dei due minori secondo il calendario concordato tra i due genitori, indicativamente concordato su base bisettimanale nei seguenti termini: prima settimana: 4 giorni con il papà e 3 giorni con la mamma. Seconda settimana: 3 giorni con il papà e 4 giorni con la mamma. Sono fatte salvi ulteriori e diversi accordi tra le parti. Il giorno del compleanno dei bambini le parti concordano che, a prescindere dal genitore che ne ha la collocazione quel giorno, anche l'altro genitore avrà diritto a trascorrere con il/la figlio/figlia mezza giornata insieme.
7) per quanto concerne le festività Natalizie e Pasquali, le parti concordano di organizzarsi tra loro annualmente nei seguenti termini:
- Natale: i bambini festeggeranno il 24 dicembre dal pomeriggio di ogni anno sino alla mattina del 25 e dal 25 mattino fino alla mattina del 26 dicembre con il papà e la mamma seguendo il principio dell'alternanza annuale così il 31 dicembre e il 1° gennaio. I genitori riservano in ogni caso modifiche in accordo tra loro.
- Pasqua: analogamente, i genitori terranno i figli con sé ad anni alterni, così come il Lunedì dell'Angelo. Per quanto riguarda il 2025 le parti danno atto che il signor trascorrerà con i Pt_1
figli la settimana delle vacanze pasquali (dal 16 al 20 aprile)
- Ferie estive: le parti concordano che ciascun genitore potrà trascorrere un periodo di vacanza con
i figli di 15 giorni, anche non consecutivi, da comunicare all'altro, entro il 31 marzo di ogni anno, in modo da poterlo comunicare al datore di lavoro.
8) assegnare la casa coniugale, con tutto quanto in esso contenuto, sita in NO (VB), Via
Pasquaro n. 14 alla Sig.ra che la continuerà ad abitare insieme ai figli, con esplicita CP_1
autorizzazione del signor n favore della signora di liberamente locare (con locazione Pt_1 CP_1 temporanea o tipologia diversa di contratto) l'appartamento posto al piano terra, trattenendo per sé il 100% degli introiti che verranno utilizzati dalla medesima per il mantenimento ordinario dei due figli. Le imposte e gli oneri fiscali derivanti da tale contratto sono a carico della signora CP_1
9) Il signor si impegna a continuare far fronte al pagamento delle quote di sua spettanza del Pt_1
mutuo e del finanziamento relativi all'intero immobile e a farsi carico, al 50%, delle spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie e che dovranno essere previamente concordate ad eccezione di quanto indicato al successivo punto 10.
10) Le parti concordano di sistemare il giardino e la facciata della casa coniugale e le relative spese saranno suddivise in parti uguali, previa condivisione dei preventivi che dovranno essere approvati da entrambe le parti.
11) Disporre in via temporanea, che il Sig. versi alla Sig.ra da febbraio 2025 e sino Pt_1 CP_1
a luglio 2025 (compreso) un contributo al mantenimento ordinario dei due figli pari ad Euro 200,00
(duecento/00) mensili da versarsi, entro il giorno 25 di ogni mese, allo scopo di permettere alla signora di sistemare l'appartamento posto al piano terra per la locazione a terzi e porlo in CP_1
pubblicità.
12) Disporre che le detrazioni fiscali delle spese straordinarie sostenute per i figli ai fini IRPEF siano operate da ciascun genitore al 50%
13) Disporre che l'Assegno Unico per i due minori (ovvero altro diverso assegno, avente analoga funzione di auto alle famiglie, che troverà eventuale concreta futura attuazione) venga percepito al
100% dalla Sig.ra La signora si impegna a comunicare all'INPS di competenza la CP_1 CP_1
variazione e l'indicazione del nuovo IBAN. Parimenti il signor si impegna a revocare la Pt_1
propria domanda.
14) Disporre che le spese straordinarie sostenute per i due figli come disciplinate dal protocollo del
Tribunale di Verbania siano suddivise al 50% tra i due genitori. Nell'ipotesi in cui uno dei due genitori percepisca dal proprio welfare aziendale e/o dalla propria assicurazione un rimborso per la spesa straordinaria sostenuta per i figli, verrà suddiviso al 50% tra i due genitori l'eventuale importo residuo.
Cont 15) Disporre per quanto attiene i conti correnti contestati tra i coniugi ( e che i medesimi CP_3
vengano chiusi e l'eventuale saldo suddiviso al 50% tra le parti prendendo gli opportuni accordi con gli istituti bancari. Le parti provvederanno alla chiusura entro il 25 febbraio 2025.
16) La signora si impegna a volturare le utenze di tutto l'immobile entro il 25 febbraio 2025. CP_1
17) Il Sig. si impegna a trasferire la residenza presso nuova abitazione a asportare tutti i suoi Pt_1 beni personali e a consegnare le chiavi dell'immobile entro il 25 febbraio 2025.
18) La Sig.ra si impegna volturare a sé la proprietà del cane LO attualmente di proprietà CP_1 del Sig. ” Pt_1
Motivi della decisione
Con ricorso in data 11/03/2024, , premesso di avere contratto matrimonio in Parte_1
Milano in data 19.3.2016 (Anno 2016, numero 0004 Registro 03, parte 1, Serie A), con
[...]
, che dall'unione coniugale erano nati i figli (a Milano il 16.7.2016) ed CP_1 Per_1 Per_2
(a Milano il 4.10.2019), che, in costanza di matrimonio, i coniugi avevano acquistato un immobile sito in NO (VB) - un appartamento unico da ristrutturare in modo da adibire la parte superiore a casa familiare e la parte inferiore da mettere a reddito con la formula - accendendo un CP_4
mutuo con di durata trentennale, che, in seguito, richiedevano ed ottenevano un CP_3
finanziamento con con anni residui 8, ed ulteriore finanziamento con scadenza 2024), che a Pt_3
seguito di contrasti insanabili, decidevano concordemente di interrompere la loro convivenza ed il medesimo si trasferiva nella parte sottostante dell'appartamento, sita nel medesimo complesso della casa coniugale, di percepire un reddito annuo lordo di Euro 54.060 (doc. 7 e 8 – cud 2022 – cud 2023) pari ad uno stipendio mensile netto pari ad Euro 2.500, mentre percepisce un Controparte_1
emolumento mensile pari ad Euro 1.500, oltre ad ulteriori compensi non dichiarati in occasione di varie competizioni sportive, chiedeva dichiararsi la separazione personale dalla moglie, la regolamentazione degli aspetti relativi ai figli minori sia per quanto atteneva al loro affidamento ed alla loro collocazione, sia per quanto riguardava il mantenimento, avanzando, in particolare, richiesta di affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori, il collocamento paritetico, secondo calendario appositamente redatto, un mantenimento in favore dei figli di tipo c.d. “diretto”, con spese straordinarie, gravanti su ciascun coniuge nella misura del 50% (con riferimento al Protocollo d'intesa vigente presso il Tribunale di Verbania), nonché la previsione dell'invito alle parti ad intraprendere un percorso di mediazione familiare volto ad appianare e mitigare il conflitto genitori, con vittoria di spese del procedimento.
In data 30.7.2024 si costituiva , contestando quanto dedotto da parte Controparte_1
ricorrente, ed esponendo, in particolare, che il ricorrente, da gennaio 2024, conviveva stabilmente con la sua nuova compagna nell'abitazione di proprietà di quest'ultima in Santa Maria Maggiore
(VB), che il ricorrente presumibilmente percepiva un reddito superiore a quello indicato, che, il medesimo, oltre allo stipendio percepiva benefit aziendali e compensi non dichiarati per attività di raccolta e vendita di funghi.
In conclusione, concordava sull'affidamento in via condivisa dei minori, chiedeva il collocamento prevalente presso di sè, le facoltà di visita da parte del padre nei termini che seguono - a week -end alterni dal venerdì alle ore 18.30 sino alla domenica sera ore 18.30; nella settimana in cui il padre non avrà con sé i minori nel week-end, due giorni a settimana: il mercoledì e giovedì dalle ore 16:30 del mercoledì (orario di uscita scolastico) sino al venerdì mattina quando li riaccompagnerà a scuola e/o presso l'abitazione materna entro le ore 9.00; nella settimana in cui il padre avrà con sé i minori nel week-end, dal giovedì ore 12.30 (uscita di ) sino all'indomani mattina quando li Per_1 riaccompagnerà a scuola e/o presso l'abitazione materna entro le ore 9.00, l'assegnazione in uso in proprio favore della casa coniugale, il riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore di ciascun figlio minore pari ad euro 350,00 (trecentocinquanta/00) mensili, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 70% delle spese straordinarie a carico del padre come disciplinate dal protocollo della Corte D'Appello di
Torino; in subordine, chiedeva il collocamento paritario dei due minori secondo il calendario concordato tra i due genitori, il collocamento anagrafico dei medesimi presso la di lei abitazione,
l'assegnazione in uso in proprio favore della casa coniugale, il riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore di ciascun figlio minore pari ad euro 250,00 (duecentocinquanta/00) mensili, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 70% delle spese straordinarie a carico del padre come disciplinate dal protocollo della Corte D'Appello di Torino, AUU suddivisi al 50% tra i due genitori.
All'udienza del 30.9.2024, le parti chiedevano un rinvio per tentativo di definire consensualmente la separazione;
l'udienza veniva rinviata al successivo 13.11.2024 e, a detta udienza, non essendo stato raggiunto dalle parti l'accordo, la causa veniva trattenuta in riserva.
Con istanza congiunta, depositata il 7.2.2025, le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo, chiedendo di disporsi udienza di fissazione di precisazione delle conclusioni, con modalità cartolare mediante deposito di note scritte, affinché venissero accolte le conclusioni congiunte, nel senso in epigrafe indicato.
La causa veniva, pertanto, rimessa al collegio per la decisione.
Le condizioni di separazione tra i coniugi concordate consentono l'accoglimento della domanda, essendo tra loro cessata la comunione materiale o spirituale.
Il Tribunale, rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate, ritenuto che le condizioni concordate non trovano ostacolo nella legge e appaiono rispondenti all'interesse della prole, stima sussistenti i presupposti per l'accoglimento della concorde e congiunta istanza di separazione.
Si dà atto che il verserà alla da febbraio 2025 e sino a luglio 2025 (compreso) un Pt_1 CP_1
contributo al mantenimento ordinario dei due figli pari ad Euro 200,00 (duecento/00) mensili, da versarsi, entro il giorno 25 di ogni mese, allo scopo di permettere alla signora di sistemare CP_1
l'appartamento posto al piano terra per la locazione a terzi e porlo in pubblicità; che le detrazioni fiscali delle spese straordinarie sostenute per i figli ai fini IRPEF saranno operate da ciascun genitore al 50%, che l'Assegno Unico per i due minori (ovvero altro diverso assegno, avente analoga funzione di auto alle famiglie, che troverà eventuale concreta futura attuazione) verrà percepito al 100% dalla
(la quale dovrà comunicare all'INPS di competenza la variazione e l'indicazione del nuovo CP_1
IBAN) ed il dovrà revocare la propria domanda Pt_1 Cont Dà atto che, per quanto attiene i conti correnti cointestati tra i coniugi ( e , gli stessi CP_3
verranno chiusi e l'eventuale saldo suddiviso al 50% tra le parti prendendo gli opportuni accordi con gli istituti bancari. Le parti provvederanno alla chiusura entro il 25 febbraio 2025.
Si dà atto, inoltre, che si impegna a volturare le utenze di tutto l'immobile entro Controparte_1
il 25 febbraio 2025, che il si impegna a trasferire la residenza presso nuova abitazione a Pt_1 asportare tutti i suoi beni personali e a consegnare le chiavi dell'immobile entro il 25 febbraio 2025,
e che, la si impegna volturare a sé la proprietà del cane LO attualmente di proprietà del CP_1
Pt_1
Si dà atto che la resistente potrà liberamente locare (con locazione temporanea o tipologia diversa di contratto) l'appartamento posto al piano terra, trattenendo per sé il 100% degli introiti che verranno utilizzati dalla medesima per il mantenimento ordinario dei due figli. Le imposte e gli oneri fiscali derivanti da tale contratto saranno a carico della signora CP_1
Si dà atto che il si obbliga a continuare a far fronte al pagamento delle quote di sua spettanza Pt_1
del mutuo e del finanziamento relativi all'intero immobile e a farsi carico, al 50%, delle spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie e che dovranno essere previamente concordate, ad eccezione di quanto necessario al fine di sistemare il giardino e la facciata della casa coniugale e le relative spese, importi che andranno suddivisi in parti uguali, previa condivisione dei preventivi che dovranno essere approvati da entrambe le parti.
PQM
il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando in camera di consiglio, dichiara la separazione personale tra i coniugi e uniti in Parte_1 Controparte_1
matrimonio il 19.3.2016 a Milano;
affida i figli minori ed in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 Per_2
paritario presso gli stessi e residenza presso il domicilio materno;
dà facoltà ad entrambi i genitori di vedere e tenere con sé i minori secondo le indicazioni: prima settimana: 4 giorni con il papà e 3 giorni con la mamma. Seconda settimana: 3 giorni con il papà e 4 giorni con la mamma. Sono fatte salvi ulteriori e diversi accordi tra le parti. Il giorno del compleanno dei bambini le parti concordano che, a prescindere dal genitore che ne ha la collocazione quel giorno, anche l'altro genitore avrà diritto a trascorrere con il/la figlio/figlia mezza giornata insieme. per quanto concerne le festività Natalizie e Pasquali:
- Natale: i bambini festeggeranno il 24 dicembre dal pomeriggio di ogni anno sino alla mattina del 25
e dal 25 mattino fino alla mattina del 26 dicembre con il papà e la mamma seguendo il principio dell'alternanza annuale così il 31 dicembre e il 1° gennaio. I genitori potranno in ogni caso apportare modifiche in accordo tra loro.
- Pasqua: analogamente, i genitori terranno i figli con sé ad anni alterni, così come il Lunedì dell'Angelo. Per quanto riguarda il 2025, il signor trascorrerà con i figli la settimana delle Pt_1
vacanze pasquali (dal 16 al 20 aprile)
- Ferie estive: ciascun genitore potrà trascorrere un periodo di vacanza con i figli di 15 giorni, anche non consecutivi, da comunicare all'altro, entro il 31 marzo di ogni anno, in modo da poterlo comunicare al datore di lavoro.
assegna in uso a la casa coniugale sita in NO (VB), Via Pasquaro n. 14, Controparte_1
con tutto quanto in esso contenuto;
pone le spese straordinarie da sostenersi per i due figli, come disciplinate dal protocollo del Tribunale di Verbania, a carico di entrambi i genitori, da suddividere al 50% tra i medesimi. Nell'ipotesi in cui uno dei due genitori percepisca dal proprio welfare aziendale e/o dalla propria assicurazione un rimborso per la spesa straordinaria sostenuta per i figli, verrà suddiviso al 50% tra i due genitori l'eventuale importo residuo.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni di legge.
Così deciso in Verbania il 27/05/2025.
Il Presidente – Est
Dott. Monica Barco