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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/04/2025, n. 1737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1737 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
- Sezione Lavoro -
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rita Nicosia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4373/2022 R.G. avente ad oggetto opposizione avverso sanzione amministrativa per omissione contributiva
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], cod. fisc. , Parte_1 CodiceFiscale_1
NELLA QUALITÀ DI TITOLARE DELLA Parte_2
, elettivamente domiciliato in Bronte, via Gorizia n.3, presso lo
[...] studio dell'avv. Pia Grassia che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti telematici
-RICORRENTE-
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede centrale in Roma via Ciro CP_1 il Grande n.21, cod. fisc.: , rappresentato e difeso dall'avv. Susanna Mazzaferri, P.IVA_1
d'intesa con gli avv.ti Maria Rosaria Battiato, Livia Gaezza, Gaetana Angela Marchese e
Valentina Schiliro', ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dell'
[...]
, sita in piazza della Repubblica n. 26, come da procura in atti telematici CP_2 CP_2
-RESISTENTE-
CONCLUSIONI
Le parti comparse hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza depositate nel fascicolo telematico a norma dell'art. 127 ter c.p.c..
Pagina 1 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 29.05.2022, quale titolare della ditta individuale Parte_1
ha impugnato l'ordinanza ingiunzione OI-000069377 prot. n. Parte_2
.2100.15/04/2022.0263089, con la quale l' gli ha ingiunto il pagamento della somma CP_1 CP_1
complessiva di euro 40.000,00 assumendo la presunta violazione nell'anno 2014 dell'art. 2, comma 1 bis, del d.l. 12.09.1983 n. 463 convertito con modificazioni dalla l. 11.11.1983 n. 638
e ss.mm.ii. (omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali) asseritamente contestata con atto di accertamento prot. .2100.17/04/2017.0166280 del 04.05.2017. CP_3
A sostegno della spiegata opposizione, in estrema sintesi, parte ricorrente ha eccepito:
- che è decorso il termine quinquennale di prescrizione del diritto dell' ad esercitare il CP_1
potere sanzionatorio non essendo mai stato notificato alcun atto interruttivo;
- che l' ha violato il disposto dell'art. 8 della l. n.689/1981, in quanto nel comminare la CP_1 sanzione amministrativa di cui all'ordinanza ingiunzione opposta non ha applicato la disciplina del cumulo giuridico malgrado anche per l'anno 2016, 2015 e 2013 ha contestato allo stesso l'asserita medesima violazione sanzionandola con le ulteriori ordinanze ingiunzioni opposte con separati ricorsi di cui ne chiede la riunione;
- che il titolo opposto è illegittimo in quanto emesso in violazione dell'art. 11 della l.
n.689/1981, dovendo tenersi conto nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria e delle sanzioni accessorie facoltative della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché della personalità e delle condizioni economiche dello stesso e, nella specie, lo stesso non ha agito in mala fede essendo rimasto vittima di una megatruffa per complessivi euro 49.459,75, perpetrata ad opera di 7 soggetti, tutti individuati e condannati dal Tribunale di Torino con sentenza n.3241 del 19.07.2018 versata in atti, che ha portato al tracollo economico la ditta, anche in considerazione dei tempi che sono stati necessari per l'accertamento dei fatti, dal 2011 al 2018 e del fatto che gli autori del reato sono tutti nullatenenti e, pertanto, pur essendo stati condannati al pagamento di una provvisionale nulla è stato recuperato.
Su tali premesse, parte ricorrente ha convenuto in giudizio l'ente previdenziale per sentire, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione impugnata, “… preliminarmente dichiarare la riunione dei ricorsi aventi ad oggetto le opposizioni ad ordinanza ingiunzione n.OI-000277714, n.OI-000095428, n.OI-000069377 e n.OI-000080551;
- sempre preliminarmente dichiarare illegittima e nulla l'ordinanza-i n g i u n z i o n e n . O I -
0 0 0 0 6 9 3 7 7 p r o t o c o l l o 2100.15/04/2022.0263089, per avvenuto decorso del CP_1
termine di prescrizione;
- ritenere e dichiarare illegittima e nulla l'ordinanza-ingiunzione
Pagina 2 n.OI-000069377 protocollo 2100.15/04/2022.0263089, oggi impugnata, con totale CP_1
annullamento della sanzione comminata;
- in subordine ritenere e dichiarare illegittima e nulla
l'ordinanza-i n g i u n z i o n e n . O I - 0 0 0 0 6 9 3 7 7 p r o t o c o l l o
2100.15/04/2022.0263089 per violazione dell'art. 8 L.689/1981 ed in applicazione di CP_1
esso e sulla base dei fatti accaduti e comprovati ridurre la sanzione comminata in complessivi
€ 10.000,00 per le violazioni tutte relative agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016; - in ulteriore subordine dichiarare illegittima e nulla l'ordinanza-i n g i u n z i o n e n . OI - 000069377 protocollo 2100.15/04/2022.0263089 per violazione dell'art. 11 L. 689/1981 riducendo CP_1 la sanzione al minimo di legge. … Con vittoria di spese e compensi”.
In data 15.11.2022 si è ritualmente costituito in giudizio l' depositando nel fascicolo CP_1 telematico memoria difensiva con la quale, dopo aver sollecitato a norma dell'art. 6 d.lgs.
n.150/2011 la verifica della tempestività dell'opposizione e ricostruito la natura della controversia, in breve, ha dedotto:
- che le eccezioni relative ad asseriti vizi formali dell'ordinanza ingiunzione e/o dell'atto presupposto sono inammissibili, perché generiche e, comunque infondate, in quanto l'iter amministrativo seguito dall' nell'adozione dei provvedimenti in esame è conforme alla CP_1
specifica disciplina legale, fermo restando che, trattandosi di giudizio che involge il rapporto giuridico, il giudice è comunque tenuto a pronunciare nel merito della pretesa punitiva, senza che rilevi ad esempio la presunta carenza di motivazione dell'ordinanza;
- che è ammissibile la motivazione per relationem mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, dell'atto di accertamento, già noto al trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva contestazione e, comunque, gli eventuali vizi della motivazione non comportano la nullità del titolo opposto;
- che l'eccezione di decadenza ex art.14 l. n.689/1981 avrebbe dovuto essere formalizzata in ricorso, per cui se formalizzata successivamente è tardiva e, ad ogni modo, il termine in parola non può ritenersi applicabile in presenza della disciplina speciale dell'art.2, comma 1 bis, della l. n.638/1983, come riformato dall'art.3 comma 6 del d. lgs. 15/1/2016 n. 8 e della speciale disciplina transitoria prevista dagli artt.
8-9 d.lgs. n.8/2016;
- che, in subordine, è stata fatta corretta applicazione del termine previsto dall'art.14 legge n.689/1981 con riguardo alla obiettiva valutazione del concreto procedimento di accertamento e contestazione della violazione, dovendo essere apprezzato il termine di novanta giorni previsto dalla disposizione in parola avendo riguardo ai tempi occorrenti per svolgere tutte le indagini necessarie al fine di raggiungere l'effettiva e concreta conoscenza dei molteplici elementi che integrano il fatto illecito stesso;
Pagina 3 - che è infondata l'eccezione di prescrizione in considerazione degli atti interruttivi adottati e tenuto conto che il decorso di esso è rimasto sospeso durante il periodo corrispondente al termine assegnato per il versamento delle quote omesse (tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento della violazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1 quater della legge n. 638 del 1983) ed in seguito dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e successivamente prorogata dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 ed ulteriormente prorogata sino al 31 agosto 2021;
- che, nel merito, lo stesso ha provveduto alla notifica degli atti di accertamento contenenti l'analitica indicazione dei periodi e delle somme relative alla contribuzione omessa per le quote a carico nei flussi UNIEMENS trasmessi dalla parte ricorrente e l'avvertimento che in caso di versamento delle ritenute entro tre mesi dalla notifica nessuna sanzione amministrativa sarebbe stata erogata, nonché l'ulteriore opzione, in caso di mancato versamento nel termine di tre mesi delle ritenute omesse, di pagare, nei sessanta giorni successivi, ai sensi dell'art. 16 della legge
24 novembre 1981, n. 689, una sanzione ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa;
- che l'illecito si concretizza anche in difetto di dolo specifico, ove ricorra la semplice coscienza e volontà dell'omissione o della tardività nell'effettuazione delle ritenute, ovvero, anche nell'ipotesi in cui il datore di lavoro abbia corrisposto soltanto acconti sulle retribuzioni spettanti ai lavoratori né detto illecito resta escluso dal fatto che il contribuente sia stato ammesso al pagamento in forma rateale della contribuzione dovuta e, in ogni caso, prescinde dall'eventuale esiguità dell'importo delle ritenute previdenziali omesse, come, parimenti, è irrilevante il fatto che l'impresa possa essere stata sottoposta a procedura concorsuale e sin anche l'eventuale esiguità dell'importo delle ritenute previdenziali omesse;
-che l'autore dell'illecito neppure ha fornito valide allegazioni e prove per confutare il fatto storico dell'obiettiva commissione dell'illecito stesso, il quale, quindi, può ben considerarsi accertato a norma dell'art.115 c.p.c., con ogni conseguenza in ordine all'inescusabilità ed imputabilità dell'omissione stessa ex art.3 legge n.689/1981;
- che l'ammontare della sanzione comminata è conforme alla disciplina di settore, essendo stato determinato in aderenza ai criteri dettati dall'art. 11 della l. n. 689/1981, dando rilevo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche e, in questa prospettiva, assumendo rilievo la volontà implicitamente espressa dal ricorrente di non svolgere alcuna azione per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
Pagina 4 - che, in ogni caso, l'ammontare delle sanzioni comminate è stato rideterminato secondo i criteri di calcolo di cui al messaggio 3516 del 27.9.2022. CP_1
Conseguentemente, l'ente previdenziale ha chiesto testualmente “In via preliminare e/o pregiudiziale, verificare la propria giurisdizione, nonché la propria competenza territoriale e per materia, nonché l'eventuale nullità e/o inesistenza non sanabile della notifica dell'avverso ricorso. In via preliminare e/o pregiudiziale, ove sia accertata la tardività dell'avversa opposizione ex artt. 22 e segg. L. 689/1981 ed ex art. 6, Dlgs. n. 150/2011, che in questa sede comunque formalmente si eccepisce, dichiarare l'inammissibilità del ricorso di controparte. In via preliminare e/o pregiudiziale, rigettare, ove sia stata proposta, l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività dell'ordinanza - ingiunzione opposta, non ricorrendone i presupposti di legge, per i motivi esposti in narrativa. In via principale, rigettare integralmente
l'avverso ricorso in quanto del tutto infondato in fatto ed in diritto e, comunque, carente di prova. Spese, competenze ed onorari come per Legge”.
Alla prima udienza, tenutasi il 30.11.2022, la domanda di riunione avanzata dalla parte ricorrente è stata rigettata essendo relativa a periodi contributivi distinti, titoli diversi, peraltro scaturenti da atti di accertamento autonomi tra loro per come risulta atti;
quindi, la presente controversia è stata rinviata per consentire all'ente previdenziale di produrre l'ordinanza ingiunzione rideterminata non rinvenendosi essa nel fascicolo telematico e, successivamente per consentire il deposito del provvedimento rettificato a norma dell'art. 23 del d.l.
4.05.2023 n.
48 convertito con modificazioni dalla l. 85/2023 e, poi, per consentire alla parte ricorrente di esercitare il diritto di difesa in ordine ad esso.
Infine, la presente controversia istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, all'udienza del 16.04.2025, sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo il disposto dell'art. 127 ter c.p.c., trattenuta in decisione nel rispetto di quanto stabilito dalla norma codicistica da ultimo richiamata.
______________________
Oggetto del presente giudizio è la legittimità dell'ordinanza ingiunzione OI –000069377 relativa all'anno 2014, opposta dalla parte ricorrente nel rispetto del termine di cui agli artt. 22 della l. n. 689/1981 e 6 comma 6 del d. lgs. n.150/2011, essendo stata eccepita la notifica di essa in data 4.05.2022 a fronte del deposito del ricorso per cui è causa effettuato in data
29.05.2022.
Nel merito, il ricorrente ha sostanzialmente incentrato l'opposizione che ci occupa su due motivi di doglianza: la prescrizione della pretesa sanzionatoria e la violazione dei criteri di
Pagina 5 determinazione dell'ammontare della sanzione ingiunta alla luce del disposto degli artt. 8 e 11 della l. n.689/1981.
Quanto alla prima censura, va premesso che “dalle violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro deriva il diritto dell'Amministrazione di riscuotere tale somma, che è soggetto alla prescrizione quinquennale
"civilistica", di cui all'art. 28 della L. n. 689 del 1981, la quale può essere interrotta dalla creditrice senza limiti;
- il diritto di riscuotere le somme dovute per la violazione dipende ed è conformato dal potere, riservato all'Amministrazione, di accertamento della violazione e di quantificazione della sanzione, che si esercita nel procedimento sanzionatorio, il quale è una specie del genere del procedimento amministrativo” (Cons. Stato, 26.08.2024 n. 7243).
La Suprema Corte ha già chiarito che “La prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.); tale momento, nel caso di fatti già sanzionati penalmente e successivamente depenalizzati, non può identificarsi con quello in cui la violazione è stata commessa, bensì con quello nel quale gli atti relativi pervengono alla competente autorità amministrativa, cui sono trasmessi dall'autorità giudiziaria a norma dell'art. 41 della l. n. 689 del 1981, poiché solo dopo tale momento l'amministrazione è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita dalla legge a titolo di sanzione amministrativa” (Cass. 27.07.2018 n.19897. Conf. Cass. 29.12.2023 n.36509 che, peraltro, richiama in parte motiva Cass. 16.08.2006 n. 18168; Cass. 29.12.2011 n. 29776).
Ne consegue che, diversamente da quanto assume il ricorrente, la prescrizione non può identificarsi con il momento in cui la violazione è stata commessa secondo la generale previsione contenuta nell'art. 28 della l. n.689/1981, bensì con quello in cui gli atti relativi pervengono alla competente autorità amministrativa, alla quale sono trasmessi dall'autorità giudiziaria a norma dell'art. 41 della medesima legge ovvero dall'entrata in vigore del d.lgs.
n.8/2016 che ha legittimato l'ente resistente ad irrogare la sanzione, atteso che solo dopo siffatto momento l'amministrazione è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita a titolo di sanzione amministrativa (in tal senso, anche Corte di Appello Milano, Sez.
Lav. 12.11.2024 n.777 e, di recente, tra le varie, Cass. 22.03.2025 n. 7641).
Per quanto rileva nella fattispecie concreta, il decreto legislativo n. 8/2016 è entrato in vigore giorno 6.02.2016 e l' ha posto nella sfera di conoscibilità del ricorrente gli atti di CP_1 accertamento delle infrazioni in data 24.05.2017 e ha provveduto a notificare l'ordinanza opposta, per come dedotto ed allegato dallo stesso ricorrente il 4.05.2022.
A norma dell'art. 103 comma 6-bis del d.l. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla n.
Pagina 6 27/2020, secondo cui «Il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre
1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 [pari a 98 giorni] e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Per il medesimo periodo è sospeso il termine di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689».
In considerazione di quanto precede, la notificazione dell'ordinanza ingiunzione de qua risulta effettuata nel rispetto del termine di cinque anni dalla notificazione delle diffide e, per l'effetto, l'eccezione di prescrizione spiegata dalla parte ricorrente si palesa destituita di fondamento giuridico.
Nel contesto considerato, per completezza, giova notare che l'eventuale tardiva estinzione del debito per contributi previdenziali e assistenziali di cui sia stato omesso il versamento –e del pagamento dei quali neppure vi è prova in atti- non inciderebbe sull'esercizio del potere sanzionatorio per come disciplinato dagli artt. 2 comma 1 bis d.l. n. 463/1985, 8 ss. d.lgs. n.
8/2016 e l. n. 689/1981.
Quanto all'ammontare della sanzione opposta non vi è spazio nella specie per dare applicazione al disposto dell'art. 8 della l. n.689/1981, in quanto l'unificazione della sanzione è circoscritta alle sole violazioni commesse con un'unica azione od omissione, mentre, dalla disamina complessiva degli atti di causa, emerge un concorso materiale tra violazioni ascritte alla parte ricorrente per omissioni contributive distinte, peraltro intervenute in annualità diverse, senza che possa ritenersi applicabile in via analogica, trattandosi di concorso materiale, la normativa dettata dall'art. 81 c.p. in tema di continuazione tra reati, perché il citato art. 8 prevede espressamente tale possibilità soltanto per le violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria a condizione che siano commesse “più violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie” con “più azioni o omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative”. Ebbene, la fattispecie penalistica della continuazione si struttura sul disegno criminoso che traduce l'intenzione dell'agente di commettere la futura commissione dell'illecito e, dunque, su di un elemento psicologico che si pone in un momento antecedente alla commissione del primo illecito della serie considerata e che nella vicenda concreta difetta non solo perché in atti non sussistono elementi che comprovino che le infrazioni contestate siano frutto di un preciso “medesimo disegno” preordinato all'attuare le violazioni contestate al ricorrente, ma in quanto proprio ha dedotto di non aver agito Parte_1
in mala fede per non avere avuto alcuna effettiva volontà di omettere i pagamenti delle ritenute
Pagina 7 previdenziali, essendo tale situazione frutto sostanzialmente della mancata disponibilità di risorse economiche con cui fronteggiare i costi di gestione aziendale determinata dal fatto di essere rimasto vittima nell'anno 2011 di una truffa che ha condotto al tracollo economico la ditta comportando, “fra le altre conseguenze, anche l'impossibilità per la ditta stessa di versare le ritenute previdenziali ed assistenziali per gli anni a seguire” (v. pag. 6, 5 e 3 del ricorso).
Ciò posto, occorre osservare che, nelle more del presente giudizio, l'ammontare delle somme di cui all'ordinanza ingiunzione opposta è stato inciso dal d.l.
4.05.2023 n. 48, convertito con modificazioni dalla l.
3.07.2023 n. 85, recante “Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro” che all'art. 23 ha modificato la sanzione prevista dalla legislazione previdenziale, per la violazione del comma 1 dell'art. 2 del d.l. 12.09.1983 n. 463 convertito con modificazioni dalla l. 11.11.1983 n. 638, disponendo, con efficacia dal
5.05.2023, che le parole “da euro 10.000 a euro 50.000” siano sostituite dalle parole “da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso”.
La relazione illustrativa del testo normativo in parola ha precisato testualmente che “la natura punitiva della sanzione amministrativa permette l'equiparazione della sanzione amministrativa a quella penale, con conseguente applicazione del principio della retroattività in bonam partem (art. 2 comma 2 c.p.). Per effetto dell'introduzione della norma, sotto il profilo sanzionatorio, più mite, si potrà pertanto procedere direttamente all'irrogazione della sanzione così come rimodulata dalla novella legislativa (iura novit curia), restando valido il procedimento di notifica delle diffide già operata dall' ”. CP_2
Nel medesimo senso, con riferimento al quadro normativo emergente dall'intervento normativo in parola, la Corte Costituzionale ha sottolineato che “la sanzione pecuniaria amministrativa per le violazioni sotto la soglia dei 10.000 euro, prevista dal comma 1-bis dell'art. 2 del d.l. n. 463 del 1983, come convertito e successivamente modificato, condividendo la medesima portata afflittiva della sanzione penale pur all'esito della depenalizzazione, mantiene natura sostanzialmente penale ed è pertanto soggetta ai «principi enucleati dalla
Corte di Strasburgo a proposito della “materia penale” – ivi compreso, dunque, il principio di retroattività della lex » (sentenza n. 63 del 2019; nello stesso senso, sentenza n. 68 del 2021 e, in senso mitior contrario, sentenza n. 193 del 2016); … (sicché) l'art. 23 del d.l. n. 48 del 2023, come convertito, può trovare applicazione retroattiva per l'effetto favorevole che da esso deriva rispetto al pregresso regime sanzionatorio;
… tale ius superveniens, ponendosi nella stessa direzione delle ordinanze di rimessione, ha inciso sulla disposizione censurata apportando una significativa modifica della dosimetria sanzionatoria in termini proporzionali
… (sì da imporre) una nuova una nuova valutazione della rilevanza e non manifesta
Pagina 8 infondatezza delle questioni” (Corte Cost. 10.10.2023 n.199).
In considerazione di quanto precede, giova sottolineare che l'Ufficio amministrativo che ha emesso il titolo opposto ha provveduto a rettificare la sanzione opposta per l'anno 2014 nel minore importo di euro 15.413,37 ossia pari a 3,5 volte l'ammontare dell'importo omesso, laddove l'ulteriore minor importo riportato nei provvedimenti di rettifica depositati dall'ente previdenziale il 30.09.2024 era validamente fruibile dalla parte ricorrente unicamente nel rispetto dei termini –ormai spirati- stabiliti dal comma 5 dell'art.9 del d.lgs. 15.01.2016 n. 8 per come spiegato nel medesimo provvedimento de quo.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che nel procedimento di opposizione avverso le sanzioni amministrative pecuniarie, “nel caso di contestazione della misure delle stesse, il giudice è autonomamente chiamato a controllarne la rispondenza alle previsioni di legge, senza essere soggetto a parametri fissi di proporzionalità correlati al numero ed alla consistenza degli addebiti, e può reputare congrua l'entità della sanzione inflitta in riferimento ad una molteplicità di incolpazioni anche qualora escluda l'esistenza di alcune di esse;
egli, inoltre, non è chiamato a controllare la motivazione dell'ordinanza ingiunzione, ma a determinare la sanzione entro i limiti edittali previsti, allo scopo di commisurarla all'effettiva gravità del fatto concreto, desumendola globalmente dai suoi elementi oggettivi e soggettivi, senza che sia tenuto a specificare dettagliatamente i criteri seguiti. Tale valutazione, una volta riscontrata l'astratta corrispondenza dei fatti contestati all'illecito amministrativo tipizzato, si sottrae al sindacato di legittimità ove quei limiti siano stati rispettati e dalla motivazione emerga come, nella determinazione, si sia tenuto conto dei parametri previsti dall'art. 11 della
L. n. 689 del 1981” (Cass. 15.06.2020 n.11481; Cass.23.02.2021, n. 4844).
Nella specie, la sentenza emessa dal Tribunale Penale di Torino il 3.09.2018 n.3241 attesta che è stata perpetrata una ingente truffa ai danni della ditta ricorrente, per cui, avuto riguardo ai parametri previsti dall'art. 11 della l. n. 689/1981, nell'apprezzare la gravità della violazione,
l'attenuazione delle conseguenze della violazione, la personalità dello stesso e le sue condizioni economiche, la non occasionalità dell'omissione non appare idonea a denotare sotto il profilo della personalità dell'autore della violazione una maggiore gravità dell'infrazione per quanto meglio accertato in sede penale, ritenendosi congrua avuto riguardo alla dinamica del caso concreto l'applicazione della sanzione nella misura minima prevista dalla legge.
In considerazione di quanto precede, l'ordinanza ingiunzione va rideterminata nella somma di euro 6605,73, restando per il resto rigettato il ricorso
Le spese sono compensate per intero tenuto conto della ratio legis del citato intervento normativo che ha mitigato il trattamento sanzionatorio rispetto a quello comminato dal testo
Pagina 9 legislativo vigente ratione temporis e del parziale accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale adito, definitivamente decidendo la controversia inter partes, respinta ogni contraria istanza, deduzione e difesa,
MODIFICA l'importo della sanzione amministrativa irrogata al ricorrente con l'ordinanza ingiunzione n. OI-000069377 che ridetermina in misura pari ad euro 6605,73.
RIGETTA per il resto l'opposizione.
COMPENSA per intero le spese processuali tra le parti
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza
Così deciso in Catania, il 17.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rita Nicosia
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