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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 22/04/2025, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
R. G. 20045/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Nel procedimento iscritto al n. 20045/2020 RG, viste le note di trattazione depositate telematicamente da: avv. Antonino Parisi
nell'interesse di da avv. Alessandro Mirabile Parte_1
nell'interesse di;
avv. Giuseppe Franzone per CP_1
e avv. Daniela Cultrera per n. q., Controparte_2 CP_3
sulla scorta del decreto di regolamentazione dell'udienza adottato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 26.2.2025, (fissata per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc già con ordinanza del
15.04.2024), pronuncia la seguente
SENTENZA
tra nata il [...] a [...] e residente in [...]
Perciato snc, c.f. n.q. di procuratrice di C.F._1
, c.f. , rappresentata e difesa Parte_2 C.F._2
dall' Avv. Daniela Cultrera ed elettivamente domiciliata in Milazzo,
Via G. Medici, 47 presso il suo studio, giusta procura in atti.
- attrice -
CONTRO
nato il [...] a [...] ed ivi Controparte_2
residente in [...], c.f. , C.F._3
rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Franzone ed
Pag. 1 a 16 R. G. 20045/2020
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Caltanissetta,
Viale della Regione, n. 30, giusta procura in atti.
nato il [...] a [...] ed ivi residente in CP_1
Ss.113 Km 14,800, c.da Timpazzi, c.f. C.F._4
elettivamente domiciliato in C.da Bello, Bafia, Castroreale, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Mirabile che lo rappresenta e difende, come da procura in atti.
in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1
Sig. con sede in Milano, Via Privata Maria Teresa, Parte_3
8- P.IV , elettivamente domiciliata in Messina, Via P.IV_1
del Vespro n. 100, presso lo studio dell'Avv. Antonino Parisi che la rappresenta e difende, come da procura in atti.
-convenuti -
Oggetto del procedimento: Usucapione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente sentenza, secondo la previsione di cui all'art. 132 c.p.c.
così come novellato dalla L. n. 69 del 2009, nonché del riformato art. 118 delle disp. att. c.p.c. (ex D.L. n. 69/2013), contiene solo la esposizione concisa delle ragioni in fatto ed in diritto che sorreggono la decisione, con limitata parte descrittiva delle attività
processuali svolte.
Con atto di citazione del 20 luglio 2020, nella qualità CP_3
di procuratrice di premetteva che “a) Il Sig. Parte_2 Pt_2
possiede animus domini, da oltre un ventennio, gli
[...]
Pag. 2 a 16 R. G. 20045/2020
immobili siti nel Comune di Lipari, isola di Alicudi, in catasto al fg. di
mappa n. 11, part. N. 237, oggi n. 266, part. N. 240, oggi n. 261 fg.
di mappa n. 15, part. n. 29, oggi 331 e part. n. 83, oggi 332; b) la
part. 261 (già part. 240) e la part. 266 del fg. 11 (già part. 237 ed
ottenuta con soppressione della part. 238) risultano intestate a
;”. Controparte_4
Aggiungeva che “il signor risulta acquirente dei beni CP_2
predetti in virtù dell'atto in Notaio del 2 luglio 2008, rep. n. Per_1
57243 da potere dei sigg.ri ; e che “c) la part. 331 del fg. CP_5
15 risulta alienata con atto del 18.07.2008 in Notaio in Per_2
Albano Laziale, rep. 12970 (ALL.2) da – sempre quale _6
procuratore dei sigg.ri – alla COGEDIL srl e, da _7
quest'ultima, alla società “ ” c.f. , per Pt_1 P.IV_1
scrittura privata registrata il 09.09.2009 e trascritta il 10.09.2009
(ALL.3);” che “d) la part. 332 risulta intestata a nato CP_1
a Messina il 04.10.1977 che l'avrebbe acquistata da ER
, nata in [...] il [...], con atto in Notaio
[...] Per_4
dell'11.12.2009 (ALL.4)”.
Ritenuto che il sig. è proprietario, per averli posseduti uti Pt_2
dominus, da oltre un ventennio dei beni suindicati e che ha interesse ad essere dichiarato proprietario a titolo originario dei suddetti beni, chiedeva, di “1) ritenere e dichiarare che il sig.
possiede da oltre vent'anni, uti dominus, i fondi Parte_2
individuati in catasto del Comune di Lipari, isola di Alicudi, fg. di
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mappa n. 11, n. 237 e 238, oggi n. 266, part. n. 240, oggi n. 261,
foglio di mappa n. 15, part. n. 29, oggi 331 e part. n. 83, oggi 332;
2) In via istruttoria ammettere prova per testi, con termine per
indicarli, sui capitolati che verranno articolati concedendo termine
per il deposito delle memorie ex art. 183 c VI cpc e deposito
produzione documentale;
”.
Con comparsa del 23.11.2020, contenente la formulazione di domanda riconvenzionale, si costituiva in giudizio la Parte_1
quale contestando gli avversi assunti chiedeva “1) In via
preliminare dichiarare l'improcedibilità dell'azione per il mancato
esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione. 2) Sempre in
via preliminare dichiarare la nullità della citazione per l'assenza
dell'esposizione dei fatti ex artt. 164 – 4° comma e 163 N° 4 c.p.c.;
3) Nel merito rigettare tutte e domande promosse nei confronti di
4) Condannare l'attore al risarcimento del danno per Parte_1
l'immobilizzazione della somma pagata per l'acquisto, per il ritardo
nel conseguimento del profitto dell'operazione immobiliare e per
l'eventuale calo che dovesse subire il mercato di zona nel tempo
necessario alla definizione della presente controversia, nella misura
di € 20.000,00 o di quella, anche maggiore, che il Giudice riterrà
idonea, da determinarsi anche in via equitativa”.
Con comparsa del 27.11.2020 si costituiva in giudizio CP_2
contestando la domanda di parte attrice e chiedendo di
[...]
“- rigettare la domanda di usucapione formulata da parte attrice,
Pag. 4 a 16 R. G. 20045/2020
in quanto del tutto infondata in fatto e in diritto per le ragioni
esposte, con esclusivo riferimento ai terreni di proprietà del sig.
censiti al catasto del Comune di Lipari, isola di Alicudi, CP_2
foglio n. 11 particella n 261 (ex part.lla 240) e particella n 266 (ex
part.lla 237) ed acquistati giusto atto di compravendita rogato in
notar in data 02.07.2008 (Rep. n. 57243 – Racc. n. 16410) Per_1
dai sigg.ri , Giuseppe, e . - Parte_4 Pt_5 Pt_6 Pt_7
conseguentemente dichiarare che il sig. è l'unico CP_2
proprietario dei predetti beni;
- condannare parte attrice al
pagamento delle spese e compensi del presente giudizio, oltre
accessori di legge e spese generali di studio ex D.M. 55/2014”.
Con atto del 21.04.2021 si costituiva in giudizio , CP_1
domandando “… In via preliminare: 1) ritenere e dichiarare
inammissibile, e comunque infondata la domanda di parte attrice,
e per l'effetto rigettare la domanda di usucapione svolta nell'atto
introduttivo del giudizio. In via riconvenzionale 2) riconoscere
comunque il Sig. esclusivo proprietario dell'immobile CP_1
indicato in catasto, al foglio 15, part. 332, comune di Lipari, Isola di
Alicudi, in applicazione dell'art. 1159 c.c. In via istruttoria 3)
ammettere prova per testi, con termine per indicarli, sui capitolati
che verranno articolati nel concedendo termine per il deposito delle
memorie ex art. 183 c. VI cpc e deposito produzione documentale;
4) Ritenere e dichiarare temeraria le domanda svolta da parte
attrice e per l'effetto condannarla al risarcimento dei danni da
Pag. 5 a 16 R. G. 20045/2020
liquidarsi d'ufficio in via equitativa ex art. 96 comma 1, c.p.c..; 5)
Con vittoria di spese e compensi difensivi”.
Con nota del 15.12.2021 parte attrice depositava verbale di mediazione con risultato negativo. La causa era quindi chiamata all'udienza del 20.12.2021 all'esito della quale erano concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, cpc.
Con la prima memoria ex art. 183 comma 6, cpc del 5.4.2022,
parte attrice eccepiva la nullità degli atti di acquisto degli immobili oggetto di causa, più in particolare sosteneva che “ CP_1
ha acquistato in virtù dell'atto in Notar e nel quale il Per_4
venditore è tale (convivente dell'infra indicato Persona_5
). La società ha acquistato l'immobile _6 Parte_1
per cui è causa tramite scrittura privata autenticata (cfr. all.to di
parte convenuta) trascritta presso la competente Conservatoria dei
Registri Immobiliari, da potere di “COGEDIL” srl, la quale dichiara –
nel medesimo documento – di avere acquistato in parte dai
RM , rappresentati da;
ed in parte _7 _6
dalla “COGEDIL srl”, a cui i beni erano pervenuti in forza di atto di
compravendita IN Notaio di Albano Laziale, sempre da Per_2
potere dei RM , rappresentati da _7 _6
(ALL. 1). ha acquistato in virtù di atto in Notaio Controparte_2
del 02.7.2008 (cfr. all.to di parte convenuta) dai Persona_6
RM , sempre rappresentati da . In _7 _6
quanto attore nella domanda di usucapione per l'acquisto della
Pag. 6 a 16 R. G. 20045/2020
proprietà dei suddetti immobili, l'istante ha interesse, ed è perciò
legittimato, ad eccepire ed a far dichiarare la nullità dei predetti
atti, a causa della riconosciuta (in sede penale) falsità della procura
in forza della quale il assumeva di avere ricevuto dai _6
proprietari mandato per la vendita”.
Con ordinanza del 24.04.2023, il Giudice “Rilevato che le memorie
istruttorie n. 2 di parte attrice del 6.05.2022, appaiono ritualmente
depositate ma, le istanze istruttorie ivi svolte non sono ammissibili.
Considerato quindi che la causa possa ritenersi pronta per la
decisione…” rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni alla udienza dell'1.04.2024.
Con istanza del 26.5.2023 parte attrice ritenuto “-che, avuto
riguardo all'oggetto del giudizio, le circostanze fattuali indicate nei
29 capitolati di prova attengono al concreto, pubblico ed
apparente esercizio del diritto di proprietà il cui acquisto a titolo
originario si intende dimostrare;
- che, anche la produzione
documentale versata in atti è utile e conducente rispetto al
petitum; “ chiedeva “di provvedere ex art. 177 c.p.c., per i motivi
sopra esposti, alla revoca integrale, ovvero alla modifica,
dell'ordinanza istruttoria di data 24.4.2023, disponendo
l'ammissione integrale delle richieste istruttorie formulate
nell'interesse di parte attrice in memoria ex art. 183, VI co. n.° 2,
c.p.c..”.
Con decreto di anticipazione di udienza del 14.6.2023 il Giudice
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“…Vista la istanza di parte attrice del 31.05.2023; ritenuto
necessario il suo esame in contraddittorio fra le parti…”, fissava l'udienza del 18.09.2023.
Quindi all'esito di detta udienza il Giudice disponeva che “…
considerato che non è condivisibile quanto sostenuto dalla parte
istante nella propria richiesta datata 26.05.2023 oggi in esame
secondo cui “...avuto riguardo all'oggetto del giudizio, le
circostanze fattuali indicate nei 29 capitolati di prova attengono al
concreto, pubblico ed apparente esercizio del diritto di proprietà il
cui acquisto a titolo originario si intende dimostrare ...”, in quanto:
inammissibile è l'esame, da parte dei testimoni, di fotografie
assolutamente anonime e carenti di oggettivi riferimenti ai luoghi
di causa per come sono quelle prodotte e richiamate dalla parte
attrice nella sua memoria del 6.05.2022; generiche appaiono tutte
le circostanze articolate nelle loro formulazioni e non conducenti al
fine del decidere, posto l'oggetto del giudizio;
irrilevanti -il
riferimento in particolare è ai capitoli 2, 4, 6, 8- oltre che alle
residue circostanze, inconsiderazione del fatto che quanto indicato
ai nn. 1, 3, 5, 7 richiamano località non indicate nell'atto
introduttivo del giudizio ove sono specificati solo i dati catastali dei
beni contesi,
p. q. m.
rigetta la istanza e conferma la ordinanza del
24.04.2023 fatta eccezione per la data della prossima udienza che
fissa per quella del 15.04.2024 essendo la precedente (1.04.2024)
oltre che festiva, non di calendario del ruolo di appartenenza del
Pag. 8 a 16 R. G. 20045/2020
fascicolo.”
All'udienza del 15.4.2024, la causa era rinviata anche per la discussione ex art. 281 sexies cpc alla udienza del 6.03.2025 poi rinviata d'ufficio alla udienza straordinaria del 20.03.2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (con scambio di note in sostituzione della presenza fisica dei procuratori delle parti) e così incamerata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Giova premettere che in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., “la
causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più
agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia
necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela
di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un
approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul
piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza
logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello
dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c”
(Cass Sez. 5, Ordinanza n. 363 del 09/01/2019; Cassazione, sezione civile V, sentenza 11 maggio 2018, n. 11458; Cassazione, sezione civile VI, sentenza 28 maggio 2014, n. 12002). Sul punto, di recente, la Suprema Corte di Cassazione con ordinanza del
06.09.2022 ha ribadito: “il principio della “ragione più liquida”,
imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle
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soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello
della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di
evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui
all'articolo 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle
esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio,
costituzionalizzata dall'articolo 111 Cost., con la conseguenza che
la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più
agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che
sia necessario esaminare previamente le altre”.
Detto ciò, nel merito, ritiene questo Giudice che la domanda di usucapione formulata da parte attrice non possa trovare accoglimento per i motivi che verranno appresso evidenziati.
Preliminarmente va detto che il nostro ordinamento processuale impone, nell'ambito del processo civile, l'individuazione del convenuto, non essendo ammissibili domande giudiziali nei confronti di ignoti;
dunque, il soggetto che agisce in giudizio deve convenire una persona determinata e ha l'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per individuare correttamente il legittimato passivo.
Nel caso di processi aventi ad oggetto usucapione di un bene, tale necessità è maggiore e l'accertamento più rigido e severo poiché
agli esiti del giudizio si può avere la costituzione di un diritto di proprietà di un bene in capo ad un soggetto con la contestuale perdita del diritto medesimo in capo ad un altro soggetto, cioè del
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convenuto, con suo grave pregiudizio poiché l'usucapione rappresenta un modo di acquisto a titolo originario del diritto di proprietà e degli altri diritti reali di godimento.
Stante il notevole arco temporale preso in considerazione, in relazione ai giudizi di usucapione la ricerca del legittimato passivo dell'azione può risultare piuttosto difficoltosa e va fatta, in via preliminare, con la produzione in giudizio del certificato catastale del bene (che, pur non costituendo prova legale della proprietà,
può essere, tuttavia, valutato come indizio); bisogna quindi verificare che risulti la completa identificazione dell'intestatario e ove essa sia carente, l'attore dovrà provare di avere fatto tutte le idonee ricerche anagrafiche, anche relative ad eventuali omonimi.
Orbene sulla base della superiore premessa ed esaminati i documenti in atti, si ritiene che sia stata sufficientemente provata la legittimazione passiva dei predetti convenuti.
Sulla base di tale presupposto nel caso in esame parte attrice, al di là delle sommarie esposizioni dei fatti, produce il certificato storico catastale delle particelle contese da cui emerge che intestatari sono gli odierni convenuti, al netto di ogni considerazione sulla eccepita nullità, nella memoria n. 1 ex art. 183, comma 6, cpc,
degli atti di compravendita, non di certo ai fini della legittimazione passiva, inammissibile e comunque, in questa sede non rilevante ai fini del decidere, essendo l'oggetto del giudizio la domanda di usucapione da parte del sig. . Pt_2
Pag. 11 a 16 R. G. 20045/2020
Si deve altresì premettere che, costante giurisprudenza, ritiene che l'acquisto per usucapione avvenga in presenza dei seguenti presupposti: 1) il possesso del bene da parte di colui che intende usucapire l'immobile (cosiddetto possesso utile a usucapire) che deve essere sia non vizioso, cioè non acquisito con violenza o clandestinità sia continuo e ininterrotto per un determinato periodo;
2) il decorso del tempo: il numero degli anni necessari per l'usucapione sono diversi a seconda delle situazioni ma, per quanto riguarda l'usucapione su un immobile altrui, in assenza di qualsiasi contratto (anche se nullo), si realizza dopo 20 anni.
Ciò che deve caratterizzare il possesso per usucapire è il comportamento “da proprietario” sull'immobile, con prova certa sul termine iniziale di decorrenza del possesso, specialmente se contro la volontà del proprietario originario. Diversamente, se si opera con il permesso del proprietario originario, si riconosce implicitamente di non avere diritti.
Ai predetti elementi, caratteristica del possesso e decorso del tempo, si deve poi aggiungere il contenuto del possesso che deve essere non equivoco, cioè deve consistere in un potere di fatto esercitato sulla cosa che si manifesti in modo né dubbio né
incerto, attraverso un'attività corrispondente al contenuto di un diritto reale, solitamente nelle forme corrispondenti al diritto di proprietà, in modo che lo stesso si rifletta negativamente sull'effettività del diritto sostanziale contrapposto alla situazione di
Pag. 12 a 16 R. G. 20045/2020
fatto. Diversamente, si potrebbe ipotizzare che l'uso del bene consegua ad una mera tolleranza da parte dell'effettivo proprietario del bene oggetto della domanda di usucapione.
Per quanto concerne l'onere probatorio, il possesso continuativo ininterrotto per il tempo necessario a far maturare l'usucapione deve essere provato in modo rigoroso. Sul punto: “chi agisce in
giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene
affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli
elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi,
tra l'altro, non solo del corpus, ma anche dell'animus (Cassazione
civile, sentenza n. 9325 del 26 aprile 2011; Cass. 28 gennaio 2000
n. 975).
Nel caso di specie, tenuto conto dei principi sopra esposti, nessuna prova sul punto è stata fornita.
Parte attrice a sostegno della propria domanda, nel proprio atto di citazione, si è limitata ad affermare “Il Sig. possiede Parte_2
animus domini, da oltre un ventennio, gli immobili siti nel Comune
di Lipari, isola di Alicudi…” senza nulla aggiungere in ordine al contenuto del predetto possesso.
Alla carenza assertiva, non ha fatto seguito una attività probatoria utile all'esito del giudizio.
Più in particolare, la documentazione fotografica in atti risulta carente di oggettivi riferimenti ai luoghi di causa - che, peraltro,
ritrae spazi aperti che appaiono in stato di abbandono - risultando,
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pertanto, inconducente ai fini del decidere e di una eventuale prova per testi basata essenzialmente sulla predetta riproduzione fotografica e su elementi insufficienti alla prova dell'usucapione.
A tal fine quindi va confermato il provvedimento datato
18.09.2023 che unitamente al contegno processuale assunto ai fini del giudizio, determina il rigetto della domanda di usucapione formulata da parte attrice.
Avuto riguardo alla chiesta condanna, da parte della al Parte_1
risarcimento del danno “per l'immobilizzazione della somma
pagata per l'acquisto, per il ritardo nel conseguimento del profitto
dell'operazione immobiliare e per l'eventuale calo che dovesse
subire il mercato di zona nel tempo necessario alla definizione della
presente controversia, nella misura di € 20.000,00” la domanda non può trovare accoglimento, non avendo quest'ultima provato la sussistenza dei danni lamentati, più in particolare, non avendo dato prova da una parte della perdita subita e dall'altro il mancato guadagno.
Del pari, non può trovare accoglimento il chiesto risarcimento ex art. 96 comma 1, c.p.c.. da parte di , non sussistendo i CP_1
presupposti di legge che sono la totale soccombenza, il danno della controparte e lo stato soggettivo integrato almeno dalla colpa grave.
Quest'ultima si concretizza nel mancato doveroso impiego di quella diligenza che consenta di avvertire agevolmente l'ingiustizia
Pag. 14 a 16 R. G. 20045/2020
della propria domanda. Per quanto concerne l'onere probatorio spetta a colui che vuole ottenere il ristoro del pregiudizio sofferto dare la prova del quantum (non essendo sufficiente l'accertamento che la controparte abbia agito in giudizio con mala fede o colpa grave) con la conseguenza che il giudice non può
liquidare il danno, neppure con criteri equitativi, se non risultino dagli atti del processo elementi in base ai quali sia possibile identificarne concretamente l'esistenza (Cass, sezione III,
ordinanza n. 26515 del 9 novembre 2017; Cass. civ. sentenza
25.09.2012 n. 1569).
Le suddette statuizioni sono assorbenti di ogni ulteriore decisione sulle altre domande formulate dalle parti in quanto ultronee.
Sulle spese processuali.
In considerazione del rigetto della domanda di usucapione formulata da parte attrice, le spese processuali sarebbero poste a carico di quest'ultima. Ma, visto il rigetto delle domande risarcitorie formulate dalle parti convenute, si ritiene che sussistano ragioni per disporne la compensazione anche in considerazione della limitata attività processuale svolta nel corso del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona P. G., definitivamente decidendo sulla causa indicata in epigrafe iscritta al n. 20045/2020 R.G., ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, così
Pag. 15 a 16 R. G. 20045/2020
provvede:
1) Rigetta la domanda di usucapione formulata da parte attrice;
2) Rigetta la domanda di risarcimento del danno avanzata dalle parti convenute non sussistendo i presupposti di legge;
3) Rigetta nel resto;
4) Compensa le spese .
Così deciso in Barcellona P.G., il giorno 22/04/2025.
Il G. I. in funzione di Giudice Unico
GOT Francesco Montera
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Nel procedimento iscritto al n. 20045/2020 RG, viste le note di trattazione depositate telematicamente da: avv. Antonino Parisi
nell'interesse di da avv. Alessandro Mirabile Parte_1
nell'interesse di;
avv. Giuseppe Franzone per CP_1
e avv. Daniela Cultrera per n. q., Controparte_2 CP_3
sulla scorta del decreto di regolamentazione dell'udienza adottato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 26.2.2025, (fissata per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc già con ordinanza del
15.04.2024), pronuncia la seguente
SENTENZA
tra nata il [...] a [...] e residente in [...]
Perciato snc, c.f. n.q. di procuratrice di C.F._1
, c.f. , rappresentata e difesa Parte_2 C.F._2
dall' Avv. Daniela Cultrera ed elettivamente domiciliata in Milazzo,
Via G. Medici, 47 presso il suo studio, giusta procura in atti.
- attrice -
CONTRO
nato il [...] a [...] ed ivi Controparte_2
residente in [...], c.f. , C.F._3
rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Franzone ed
Pag. 1 a 16 R. G. 20045/2020
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Caltanissetta,
Viale della Regione, n. 30, giusta procura in atti.
nato il [...] a [...] ed ivi residente in CP_1
Ss.113 Km 14,800, c.da Timpazzi, c.f. C.F._4
elettivamente domiciliato in C.da Bello, Bafia, Castroreale, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Mirabile che lo rappresenta e difende, come da procura in atti.
in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1
Sig. con sede in Milano, Via Privata Maria Teresa, Parte_3
8- P.IV , elettivamente domiciliata in Messina, Via P.IV_1
del Vespro n. 100, presso lo studio dell'Avv. Antonino Parisi che la rappresenta e difende, come da procura in atti.
-convenuti -
Oggetto del procedimento: Usucapione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente sentenza, secondo la previsione di cui all'art. 132 c.p.c.
così come novellato dalla L. n. 69 del 2009, nonché del riformato art. 118 delle disp. att. c.p.c. (ex D.L. n. 69/2013), contiene solo la esposizione concisa delle ragioni in fatto ed in diritto che sorreggono la decisione, con limitata parte descrittiva delle attività
processuali svolte.
Con atto di citazione del 20 luglio 2020, nella qualità CP_3
di procuratrice di premetteva che “a) Il Sig. Parte_2 Pt_2
possiede animus domini, da oltre un ventennio, gli
[...]
Pag. 2 a 16 R. G. 20045/2020
immobili siti nel Comune di Lipari, isola di Alicudi, in catasto al fg. di
mappa n. 11, part. N. 237, oggi n. 266, part. N. 240, oggi n. 261 fg.
di mappa n. 15, part. n. 29, oggi 331 e part. n. 83, oggi 332; b) la
part. 261 (già part. 240) e la part. 266 del fg. 11 (già part. 237 ed
ottenuta con soppressione della part. 238) risultano intestate a
;”. Controparte_4
Aggiungeva che “il signor risulta acquirente dei beni CP_2
predetti in virtù dell'atto in Notaio del 2 luglio 2008, rep. n. Per_1
57243 da potere dei sigg.ri ; e che “c) la part. 331 del fg. CP_5
15 risulta alienata con atto del 18.07.2008 in Notaio in Per_2
Albano Laziale, rep. 12970 (ALL.2) da – sempre quale _6
procuratore dei sigg.ri – alla COGEDIL srl e, da _7
quest'ultima, alla società “ ” c.f. , per Pt_1 P.IV_1
scrittura privata registrata il 09.09.2009 e trascritta il 10.09.2009
(ALL.3);” che “d) la part. 332 risulta intestata a nato CP_1
a Messina il 04.10.1977 che l'avrebbe acquistata da ER
, nata in [...] il [...], con atto in Notaio
[...] Per_4
dell'11.12.2009 (ALL.4)”.
Ritenuto che il sig. è proprietario, per averli posseduti uti Pt_2
dominus, da oltre un ventennio dei beni suindicati e che ha interesse ad essere dichiarato proprietario a titolo originario dei suddetti beni, chiedeva, di “1) ritenere e dichiarare che il sig.
possiede da oltre vent'anni, uti dominus, i fondi Parte_2
individuati in catasto del Comune di Lipari, isola di Alicudi, fg. di
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mappa n. 11, n. 237 e 238, oggi n. 266, part. n. 240, oggi n. 261,
foglio di mappa n. 15, part. n. 29, oggi 331 e part. n. 83, oggi 332;
2) In via istruttoria ammettere prova per testi, con termine per
indicarli, sui capitolati che verranno articolati concedendo termine
per il deposito delle memorie ex art. 183 c VI cpc e deposito
produzione documentale;
”.
Con comparsa del 23.11.2020, contenente la formulazione di domanda riconvenzionale, si costituiva in giudizio la Parte_1
quale contestando gli avversi assunti chiedeva “1) In via
preliminare dichiarare l'improcedibilità dell'azione per il mancato
esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione. 2) Sempre in
via preliminare dichiarare la nullità della citazione per l'assenza
dell'esposizione dei fatti ex artt. 164 – 4° comma e 163 N° 4 c.p.c.;
3) Nel merito rigettare tutte e domande promosse nei confronti di
4) Condannare l'attore al risarcimento del danno per Parte_1
l'immobilizzazione della somma pagata per l'acquisto, per il ritardo
nel conseguimento del profitto dell'operazione immobiliare e per
l'eventuale calo che dovesse subire il mercato di zona nel tempo
necessario alla definizione della presente controversia, nella misura
di € 20.000,00 o di quella, anche maggiore, che il Giudice riterrà
idonea, da determinarsi anche in via equitativa”.
Con comparsa del 27.11.2020 si costituiva in giudizio CP_2
contestando la domanda di parte attrice e chiedendo di
[...]
“- rigettare la domanda di usucapione formulata da parte attrice,
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in quanto del tutto infondata in fatto e in diritto per le ragioni
esposte, con esclusivo riferimento ai terreni di proprietà del sig.
censiti al catasto del Comune di Lipari, isola di Alicudi, CP_2
foglio n. 11 particella n 261 (ex part.lla 240) e particella n 266 (ex
part.lla 237) ed acquistati giusto atto di compravendita rogato in
notar in data 02.07.2008 (Rep. n. 57243 – Racc. n. 16410) Per_1
dai sigg.ri , Giuseppe, e . - Parte_4 Pt_5 Pt_6 Pt_7
conseguentemente dichiarare che il sig. è l'unico CP_2
proprietario dei predetti beni;
- condannare parte attrice al
pagamento delle spese e compensi del presente giudizio, oltre
accessori di legge e spese generali di studio ex D.M. 55/2014”.
Con atto del 21.04.2021 si costituiva in giudizio , CP_1
domandando “… In via preliminare: 1) ritenere e dichiarare
inammissibile, e comunque infondata la domanda di parte attrice,
e per l'effetto rigettare la domanda di usucapione svolta nell'atto
introduttivo del giudizio. In via riconvenzionale 2) riconoscere
comunque il Sig. esclusivo proprietario dell'immobile CP_1
indicato in catasto, al foglio 15, part. 332, comune di Lipari, Isola di
Alicudi, in applicazione dell'art. 1159 c.c. In via istruttoria 3)
ammettere prova per testi, con termine per indicarli, sui capitolati
che verranno articolati nel concedendo termine per il deposito delle
memorie ex art. 183 c. VI cpc e deposito produzione documentale;
4) Ritenere e dichiarare temeraria le domanda svolta da parte
attrice e per l'effetto condannarla al risarcimento dei danni da
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liquidarsi d'ufficio in via equitativa ex art. 96 comma 1, c.p.c..; 5)
Con vittoria di spese e compensi difensivi”.
Con nota del 15.12.2021 parte attrice depositava verbale di mediazione con risultato negativo. La causa era quindi chiamata all'udienza del 20.12.2021 all'esito della quale erano concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, cpc.
Con la prima memoria ex art. 183 comma 6, cpc del 5.4.2022,
parte attrice eccepiva la nullità degli atti di acquisto degli immobili oggetto di causa, più in particolare sosteneva che “ CP_1
ha acquistato in virtù dell'atto in Notar e nel quale il Per_4
venditore è tale (convivente dell'infra indicato Persona_5
). La società ha acquistato l'immobile _6 Parte_1
per cui è causa tramite scrittura privata autenticata (cfr. all.to di
parte convenuta) trascritta presso la competente Conservatoria dei
Registri Immobiliari, da potere di “COGEDIL” srl, la quale dichiara –
nel medesimo documento – di avere acquistato in parte dai
RM , rappresentati da;
ed in parte _7 _6
dalla “COGEDIL srl”, a cui i beni erano pervenuti in forza di atto di
compravendita IN Notaio di Albano Laziale, sempre da Per_2
potere dei RM , rappresentati da _7 _6
(ALL. 1). ha acquistato in virtù di atto in Notaio Controparte_2
del 02.7.2008 (cfr. all.to di parte convenuta) dai Persona_6
RM , sempre rappresentati da . In _7 _6
quanto attore nella domanda di usucapione per l'acquisto della
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proprietà dei suddetti immobili, l'istante ha interesse, ed è perciò
legittimato, ad eccepire ed a far dichiarare la nullità dei predetti
atti, a causa della riconosciuta (in sede penale) falsità della procura
in forza della quale il assumeva di avere ricevuto dai _6
proprietari mandato per la vendita”.
Con ordinanza del 24.04.2023, il Giudice “Rilevato che le memorie
istruttorie n. 2 di parte attrice del 6.05.2022, appaiono ritualmente
depositate ma, le istanze istruttorie ivi svolte non sono ammissibili.
Considerato quindi che la causa possa ritenersi pronta per la
decisione…” rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni alla udienza dell'1.04.2024.
Con istanza del 26.5.2023 parte attrice ritenuto “-che, avuto
riguardo all'oggetto del giudizio, le circostanze fattuali indicate nei
29 capitolati di prova attengono al concreto, pubblico ed
apparente esercizio del diritto di proprietà il cui acquisto a titolo
originario si intende dimostrare;
- che, anche la produzione
documentale versata in atti è utile e conducente rispetto al
petitum; “ chiedeva “di provvedere ex art. 177 c.p.c., per i motivi
sopra esposti, alla revoca integrale, ovvero alla modifica,
dell'ordinanza istruttoria di data 24.4.2023, disponendo
l'ammissione integrale delle richieste istruttorie formulate
nell'interesse di parte attrice in memoria ex art. 183, VI co. n.° 2,
c.p.c..”.
Con decreto di anticipazione di udienza del 14.6.2023 il Giudice
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“…Vista la istanza di parte attrice del 31.05.2023; ritenuto
necessario il suo esame in contraddittorio fra le parti…”, fissava l'udienza del 18.09.2023.
Quindi all'esito di detta udienza il Giudice disponeva che “…
considerato che non è condivisibile quanto sostenuto dalla parte
istante nella propria richiesta datata 26.05.2023 oggi in esame
secondo cui “...avuto riguardo all'oggetto del giudizio, le
circostanze fattuali indicate nei 29 capitolati di prova attengono al
concreto, pubblico ed apparente esercizio del diritto di proprietà il
cui acquisto a titolo originario si intende dimostrare ...”, in quanto:
inammissibile è l'esame, da parte dei testimoni, di fotografie
assolutamente anonime e carenti di oggettivi riferimenti ai luoghi
di causa per come sono quelle prodotte e richiamate dalla parte
attrice nella sua memoria del 6.05.2022; generiche appaiono tutte
le circostanze articolate nelle loro formulazioni e non conducenti al
fine del decidere, posto l'oggetto del giudizio;
irrilevanti -il
riferimento in particolare è ai capitoli 2, 4, 6, 8- oltre che alle
residue circostanze, inconsiderazione del fatto che quanto indicato
ai nn. 1, 3, 5, 7 richiamano località non indicate nell'atto
introduttivo del giudizio ove sono specificati solo i dati catastali dei
beni contesi,
p. q. m.
rigetta la istanza e conferma la ordinanza del
24.04.2023 fatta eccezione per la data della prossima udienza che
fissa per quella del 15.04.2024 essendo la precedente (1.04.2024)
oltre che festiva, non di calendario del ruolo di appartenenza del
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fascicolo.”
All'udienza del 15.4.2024, la causa era rinviata anche per la discussione ex art. 281 sexies cpc alla udienza del 6.03.2025 poi rinviata d'ufficio alla udienza straordinaria del 20.03.2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (con scambio di note in sostituzione della presenza fisica dei procuratori delle parti) e così incamerata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Giova premettere che in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., “la
causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più
agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia
necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela
di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un
approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul
piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza
logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello
dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c”
(Cass Sez. 5, Ordinanza n. 363 del 09/01/2019; Cassazione, sezione civile V, sentenza 11 maggio 2018, n. 11458; Cassazione, sezione civile VI, sentenza 28 maggio 2014, n. 12002). Sul punto, di recente, la Suprema Corte di Cassazione con ordinanza del
06.09.2022 ha ribadito: “il principio della “ragione più liquida”,
imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle
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soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello
della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di
evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui
all'articolo 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle
esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio,
costituzionalizzata dall'articolo 111 Cost., con la conseguenza che
la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più
agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che
sia necessario esaminare previamente le altre”.
Detto ciò, nel merito, ritiene questo Giudice che la domanda di usucapione formulata da parte attrice non possa trovare accoglimento per i motivi che verranno appresso evidenziati.
Preliminarmente va detto che il nostro ordinamento processuale impone, nell'ambito del processo civile, l'individuazione del convenuto, non essendo ammissibili domande giudiziali nei confronti di ignoti;
dunque, il soggetto che agisce in giudizio deve convenire una persona determinata e ha l'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per individuare correttamente il legittimato passivo.
Nel caso di processi aventi ad oggetto usucapione di un bene, tale necessità è maggiore e l'accertamento più rigido e severo poiché
agli esiti del giudizio si può avere la costituzione di un diritto di proprietà di un bene in capo ad un soggetto con la contestuale perdita del diritto medesimo in capo ad un altro soggetto, cioè del
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convenuto, con suo grave pregiudizio poiché l'usucapione rappresenta un modo di acquisto a titolo originario del diritto di proprietà e degli altri diritti reali di godimento.
Stante il notevole arco temporale preso in considerazione, in relazione ai giudizi di usucapione la ricerca del legittimato passivo dell'azione può risultare piuttosto difficoltosa e va fatta, in via preliminare, con la produzione in giudizio del certificato catastale del bene (che, pur non costituendo prova legale della proprietà,
può essere, tuttavia, valutato come indizio); bisogna quindi verificare che risulti la completa identificazione dell'intestatario e ove essa sia carente, l'attore dovrà provare di avere fatto tutte le idonee ricerche anagrafiche, anche relative ad eventuali omonimi.
Orbene sulla base della superiore premessa ed esaminati i documenti in atti, si ritiene che sia stata sufficientemente provata la legittimazione passiva dei predetti convenuti.
Sulla base di tale presupposto nel caso in esame parte attrice, al di là delle sommarie esposizioni dei fatti, produce il certificato storico catastale delle particelle contese da cui emerge che intestatari sono gli odierni convenuti, al netto di ogni considerazione sulla eccepita nullità, nella memoria n. 1 ex art. 183, comma 6, cpc,
degli atti di compravendita, non di certo ai fini della legittimazione passiva, inammissibile e comunque, in questa sede non rilevante ai fini del decidere, essendo l'oggetto del giudizio la domanda di usucapione da parte del sig. . Pt_2
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Si deve altresì premettere che, costante giurisprudenza, ritiene che l'acquisto per usucapione avvenga in presenza dei seguenti presupposti: 1) il possesso del bene da parte di colui che intende usucapire l'immobile (cosiddetto possesso utile a usucapire) che deve essere sia non vizioso, cioè non acquisito con violenza o clandestinità sia continuo e ininterrotto per un determinato periodo;
2) il decorso del tempo: il numero degli anni necessari per l'usucapione sono diversi a seconda delle situazioni ma, per quanto riguarda l'usucapione su un immobile altrui, in assenza di qualsiasi contratto (anche se nullo), si realizza dopo 20 anni.
Ciò che deve caratterizzare il possesso per usucapire è il comportamento “da proprietario” sull'immobile, con prova certa sul termine iniziale di decorrenza del possesso, specialmente se contro la volontà del proprietario originario. Diversamente, se si opera con il permesso del proprietario originario, si riconosce implicitamente di non avere diritti.
Ai predetti elementi, caratteristica del possesso e decorso del tempo, si deve poi aggiungere il contenuto del possesso che deve essere non equivoco, cioè deve consistere in un potere di fatto esercitato sulla cosa che si manifesti in modo né dubbio né
incerto, attraverso un'attività corrispondente al contenuto di un diritto reale, solitamente nelle forme corrispondenti al diritto di proprietà, in modo che lo stesso si rifletta negativamente sull'effettività del diritto sostanziale contrapposto alla situazione di
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fatto. Diversamente, si potrebbe ipotizzare che l'uso del bene consegua ad una mera tolleranza da parte dell'effettivo proprietario del bene oggetto della domanda di usucapione.
Per quanto concerne l'onere probatorio, il possesso continuativo ininterrotto per il tempo necessario a far maturare l'usucapione deve essere provato in modo rigoroso. Sul punto: “chi agisce in
giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene
affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli
elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi,
tra l'altro, non solo del corpus, ma anche dell'animus (Cassazione
civile, sentenza n. 9325 del 26 aprile 2011; Cass. 28 gennaio 2000
n. 975).
Nel caso di specie, tenuto conto dei principi sopra esposti, nessuna prova sul punto è stata fornita.
Parte attrice a sostegno della propria domanda, nel proprio atto di citazione, si è limitata ad affermare “Il Sig. possiede Parte_2
animus domini, da oltre un ventennio, gli immobili siti nel Comune
di Lipari, isola di Alicudi…” senza nulla aggiungere in ordine al contenuto del predetto possesso.
Alla carenza assertiva, non ha fatto seguito una attività probatoria utile all'esito del giudizio.
Più in particolare, la documentazione fotografica in atti risulta carente di oggettivi riferimenti ai luoghi di causa - che, peraltro,
ritrae spazi aperti che appaiono in stato di abbandono - risultando,
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pertanto, inconducente ai fini del decidere e di una eventuale prova per testi basata essenzialmente sulla predetta riproduzione fotografica e su elementi insufficienti alla prova dell'usucapione.
A tal fine quindi va confermato il provvedimento datato
18.09.2023 che unitamente al contegno processuale assunto ai fini del giudizio, determina il rigetto della domanda di usucapione formulata da parte attrice.
Avuto riguardo alla chiesta condanna, da parte della al Parte_1
risarcimento del danno “per l'immobilizzazione della somma
pagata per l'acquisto, per il ritardo nel conseguimento del profitto
dell'operazione immobiliare e per l'eventuale calo che dovesse
subire il mercato di zona nel tempo necessario alla definizione della
presente controversia, nella misura di € 20.000,00” la domanda non può trovare accoglimento, non avendo quest'ultima provato la sussistenza dei danni lamentati, più in particolare, non avendo dato prova da una parte della perdita subita e dall'altro il mancato guadagno.
Del pari, non può trovare accoglimento il chiesto risarcimento ex art. 96 comma 1, c.p.c.. da parte di , non sussistendo i CP_1
presupposti di legge che sono la totale soccombenza, il danno della controparte e lo stato soggettivo integrato almeno dalla colpa grave.
Quest'ultima si concretizza nel mancato doveroso impiego di quella diligenza che consenta di avvertire agevolmente l'ingiustizia
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della propria domanda. Per quanto concerne l'onere probatorio spetta a colui che vuole ottenere il ristoro del pregiudizio sofferto dare la prova del quantum (non essendo sufficiente l'accertamento che la controparte abbia agito in giudizio con mala fede o colpa grave) con la conseguenza che il giudice non può
liquidare il danno, neppure con criteri equitativi, se non risultino dagli atti del processo elementi in base ai quali sia possibile identificarne concretamente l'esistenza (Cass, sezione III,
ordinanza n. 26515 del 9 novembre 2017; Cass. civ. sentenza
25.09.2012 n. 1569).
Le suddette statuizioni sono assorbenti di ogni ulteriore decisione sulle altre domande formulate dalle parti in quanto ultronee.
Sulle spese processuali.
In considerazione del rigetto della domanda di usucapione formulata da parte attrice, le spese processuali sarebbero poste a carico di quest'ultima. Ma, visto il rigetto delle domande risarcitorie formulate dalle parti convenute, si ritiene che sussistano ragioni per disporne la compensazione anche in considerazione della limitata attività processuale svolta nel corso del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona P. G., definitivamente decidendo sulla causa indicata in epigrafe iscritta al n. 20045/2020 R.G., ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, così
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provvede:
1) Rigetta la domanda di usucapione formulata da parte attrice;
2) Rigetta la domanda di risarcimento del danno avanzata dalle parti convenute non sussistendo i presupposti di legge;
3) Rigetta nel resto;
4) Compensa le spese .
Così deciso in Barcellona P.G., il giorno 22/04/2025.
Il G. I. in funzione di Giudice Unico
GOT Francesco Montera
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