Ordinanza collegiale 8 maggio 2025
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 02/02/2026, n. 1897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1897 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01897/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13873/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13873 del 2024, proposto da EL Citano, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero Dell’Istruzione e del Merito Ufficio Scolastico Regionale per il Piemont, Ministero per Gli Affari Europei, il Sud, Le Politiche di Coesione e il Pnrr, Ministero Dell’Economia e delle Finanze, non costituiti in giudizio;
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Piemonte, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per Gli Affari Europei, Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per Le Politiche di Coesione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
IN AT, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
1. Del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito – U.S.R. per il Piemonte, ha omesso di valutare il titolo di Laurea e dell’abilitazione/inserimento in precedente graduatoria, di cui rispettivamente ai punti A.1.1 e A.1.2/B.4.1. della Tabella di cui al D.M. n. 205/2023, posseduti e dichiarati dalla ricorrente;
2. Del D.D.G. prot. n. 22857 del 07.12.2024 e del relativo allegato con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito – U.S.R. per il Piemonte ha pubblicato la graduatoria di merito del concorso indetto con Decreto Ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205 per la classe di concorso “A012 – Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado” per la Regione Piemonte, nella parte in cui non è inserito il nominativo della ricorrente;
3. Del D.D.G. prot. n. 23505 del 12.12.2024 e del relativo allegato con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito – U.S.R. per il Piemonte ha pubblicato la graduatoria di merito del concorso indetto con Decreto Ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205 per la classe di concorso “A012 – Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado” per la Regione Piemonte rettificata, a seguito della rinuncia alla nomina di n. 15 candidati, nella parte in cui non è inserito il nominativo della ricorrente;
4. Del D.D.G. prot. n. 23587 del 13.12.2024 e del relativo allegato con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito – U.S.R. per il Piemonte ha pubblicato la graduatoria di merito del concorso indetto con Decreto Ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205 per la classe di concorso “A012 – Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado” per la Regione Piemonte rettificata, a seguito della rinuncia alla nomina di n. 8 candidati, nella parte in cui non è inserito il nominativo della ricorrente;
5. Dell’Avviso prot. n. 23565 del 13.12.2024 con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito – U.S.R. per il Piemonte ha reso note le individuazioni dei candidati da immettere in ruolo, a seguito degli ulteriori scorrimenti e delle rinunce sopraggiunte, nella parte lesiva per la ricorrente;
6. Del D.D.G. prot. n. 23704 del 16.12.2024 e del relativo allegato con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito – U.S.R. per il Piemonte ha pubblicato la graduatoria di merito del concorso indetto con Decreto Ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205 per la classe di concorso “A012 – Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado” per la Regione Piemonte rettificata, a seguito della rinuncia alla nomina di n. 2 candidati, nella parte in cui non è inserito il nominativo della ricorrente;
7. Del D.D.G. prot. n. 23773 del 17.12.2024 e del relativo allegato con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito – U.S.R. per il Piemonte ha pubblicato la graduatoria di merito del concorso indetto con Decreto Ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205 per la classe di concorso “A012 – Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado” per la Regione Piemonte rettificata, a seguito della rinuncia alla nomina di n. 2 candidati, nella parte in cui non è inserito il nominativo della ricorrente;
8. Dell’Avviso prot. n. 23859 del 18.12.2024 con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito – U.S.R. per il Piemonte ha reso note le ulteriori individuazioni per l’immissione in ruolo, a seguito delle ulteriori rinunce presentate, nella parte lesiva per la ricorrente;
9. Del D.D.G. prot. n. 23868 del 18.12.2024 e del relativo allegato con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito – U.S.R. per il Piemonte ha pubblicato la graduatoria di merito del concorso indetto con Decreto Ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205 per la classe di concorso “A012 – Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado” per la Regione Piemonte integrata da n. 1 candidato attinto dall’elenco degli idonei, a seguito della rinuncia alla nomina di n. 1 candidato, nella parte in cui non è inserito il nominativo della ricorrente;
10. Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi della ricorrente e per il riconoscimento del diritto della medesima ad essere inserita nell’elenco dei candidati vincitori del concorso bandito con Decreto del Direttore generale M.I.M. per il personale scolastico n. 2575 del 6 dicembre 2023 con il punteggio complessivo pari a 226,75 per la Regione Piemonte, classe di concorso “A012 – Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ufficio Scolastico Regionale Piemonte e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per Gli Affari Europei e di Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per Le Politiche di Coesione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 il dott. VA AP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’atto introduttivo del presente giudizio vengono impugnati gli atti indicati in epigrafe e se ne domanda l’annullamento.
Al riguardo, la ricorrente espone di avere partecipato al concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi del D.M. 26 ottobre 2023, n. 205 e del DDG n. 2575/2023, per la classe di concorso A012, risultando esclusa dalla graduatoria dei vincitori.
Nel merito, la ricorrente contesta la valutazione dei titoli, sostenendo che il punteggio attribuito (201,75 punti) non corrisponda a quello effettivamente spettante (226,75 punti), per omessa valutazione della laurea come titolo di accesso (12,50 punti) e dell’abilitazione conseguita in un precedente concorso (12,25 punti).
L’Amministrazione si è costituita in giudizio, depositando documenti ed una relazione, e domanda la reiezione del ricorso ritenendo le menzionate censure infondate.
All’udienza indicata in epigrafe, dopo integrazione del contraddittorio, la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il ricorso è infondato e pertanto va respinto.
Il primo motivo di ricorso attiene al diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto il punteggio spettante per il titolo di laurea e dell’abilitazione/inserimento in graduatoria del precedente concorso ordinario per la c.d.c. “A013”, per complessivi 25,00 punti, nonché al diritto della ricorrente all’inserimento all’interno della graduatoria di merito con il complessivo punteggio pari a 226,75, ed ancora alla violazione e falsa applicazione del decreto dipartimentale n. 2575 del 06.12.2023 e del d.m. n. 205 del 26.10.2023, oltre che alla violazione dei principi di trasparenza ed imparzialità, con eccesso di potere e disparità di trattamento.
In sostanza la ricorrente lamenta la mancata considerazione di alcuni titoli di cui riteneva si dovesse tenere conto nella procedura per cui è causa.
La Sezione ha già scrutinato questioni del genere e non vede ragione per distaccarsi dal proprio orientamento (cfr. le sentenze nn. 12015, 15531 e 18819/2025), peraltro nemmeno oggetto di contestazione specifica nell’ambito del giudizio.
Al riguardo è stato notato che le censure del genere di quella in esame non meritano accoglimento quando, come nel caso di specie, emerge agli atti che il titolo di accesso speso dalla ricorrente per la partecipazione al concorso sia stato “Titolo di Studio e Abilitazione Specifica”, e non il titolo di “Laurea + 24 CFU”.
Ne segue che la valorizzazione fornita al titolo di accesso speso dalla ricorrente è corretta, in quanto conforme alle indicazioni sub all.to B al Bando.
Nello specifico, la Commissione applicando la Tabella di valutazione titoli ( sub allegato B) ha riconosciuto il punteggio di accesso alla procedura concorsuale considerando il voto conseguito nell’abilitazione ( cfr. , in termini, TAR Lazio, III-bis, n. 6168/2025).
Tenuto conto che la valutazione conseguita nell’abilitazione, come dichiarata dalla candidata ed espressa in centesimi, è di punti 63/100, considerato che nel suindicato Allegato B il punteggio da assegnare all’abilitazione per punti ≤ 75 è 0 punti, la Commissione ha attribuito 0 punti.
Per completezza si nota che neppure sarebbe spettato alla ricorrente il punteggio aggiuntivo di cui al punto A.1.2 (attribuito se “ l’abilitazione è conseguita attraverso percorsi selettivi di accesso ”), in quanto nel caso della ricorrente l’abilitazione all’insegnamento è stata conseguita in virtù dell’inserimento nella graduatoria di merito di un concorso ordinario per titoli ed esami, quindi non riconducibile alla frequenza di “percorsi selettivi di accesso” o “percorsi di abilitazione” ( cfr. le FAQ 15 e 16 pubblicate sul sito ufficiale del Ministero).
Parte ricorrente sostiene che le valutazioni dell’Amministrazione e le previsioni della lex specialis di concorso siano irragionevoli, perché in tal modo equiparano la laurea all’abilitazione nell’ambito della valutazione dei titoli.
Tale argomentazione però non merita apprezzamento.
Al riguardo, come in parte già accennato, occorre notare che l’art. 4 del d.d.g. n. 2575 del 2023 prevede un duplice canale di accesso, da un lato il possesso congiunto di titolo di studio e abilitazione specifica (art. 4, comma 1); dall’altro, in alternativa all’abilitazione, il bando consente la partecipazione altresì a chi abbia degli specifici titoli di servizio pregressi per almeno tre anni scolastici, ovvero abbia conseguito entro il 31 ottobre 2022 i 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento (art. 4, comma 3).
Corrispondentemente, la Tabella B del d.m. n. 205 del 2023, alla voce A.1 “ Punteggio per il titolo di accesso alla procedura concorsuale a cattedre per la scuola secondaria di I e II grado per i posti comuni ”, prevede alla voce A.1.1 l’attribuzione di punteggio utile alla graduatoria tramite la valutazione del titolo di accesso, rispecchiante la dicotomia prevista dall’art. 4 del bando e, pertanto, distinguendo il titolo di laurea “ purché integrato dai 24 CFU/CFA ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. c) ” e l’“ abilitazione specifica ”.
In entrambi i casi il punteggio (del titolo di laurea, ovvero dell’abilitazione) viene valorizzato qualora il punteggio conseguito sia superiore a 75.
La scelta in questione non appare irragionevole, fondandosi sulla volontà dell’Amministrazione e prima ancora del Legislatore di non attribuire un’eccessiva valutazione ai candidati in possesso di abilitazione, a svantaggio di coloro che accedono con i titoli di servizio, ovvero con i soli CFU.
Né l’impostazione appare penalizzare in maniera irragionevole i possessori di un titolo di abilitazione, atteso che:
- in ogni caso essi possono scegliere di dichiarare i 24 CFU come titolo di accesso e ottenere, qualora più conveniente rispetto all’abilitazione, la valutazione del titolo di laurea;
- la scelta di un titolo di accesso piuttosto di un altro risponde ad una precisa scelta del candidato ( cfr. l’art. 3, comma 7 del D.M. n. 205 del 26.10.2023).
Vale notare che in caso di superamento delle prove concorsuali e di individuazione ai fini della stipulazione del contratto a tempo indeterminato, i possessori dell’abilitazione specifica sono avvantaggiati rispetto alle altre categorie, che invece sono tenute a stipulare un contratto di un anno nell’ambito del quale devono conseguire l’abilitazione, pur potendosi in astratto pensare che il superamento del concorso possa assorbire le necessità abilitative.
In definitiva, quindi, la scelta operata dall’Amministrazione, ed in parte prima ancora dal Legislatore, non appare priva di senso. Dovendosi confrontare con diverse categorie di aspiranti, astrattamente tutte meritevoli ma con percorsi formativi ed esperenziali eterogenei, e dovendo tenere conto di precedenti procedure concorsuali eterogenee, è stato necessario dosare vantaggi e svantaggi per ciascuna categoria, lasciando in ultima analisi alla valutazione personale del candidato quali titoli fare valere e dunque, eventualmente, ricercare l’ottenimento di un maggior punteggio in sede concorsuale al prezzo del sacrificio dell’ottenimento immediato del contratto a tempo indeterminato (qualora ad esempio si fosse stati in possesso di alto voto laurea e basso voto di abilitazione), salvo eventualmente successivo ricorso al fine di prospettare l’eventuale teorica irragionevolezza di un ulteriore percorso abilitativo qualora alla partecipazione al concorso con il titolo “Laurea + 24 CFU” si fosse comunque accompagnato il possesso di abilitazione (seppure non fatto valere come titolo di accesso).
Ma la disciplina di tali dinamiche rientra nelle prerogative del Legislatore prima e dell’Amministrazione poi.
Per ciò che concerne la mancata considerazione dei titoli della ricorrente ai sensi del punto B.4.1 del citato allegato B, l’Amministrazione rammenta che ciò presuppone “ l’inserimento nella graduatoria di merito ovvero il superamento di tutte le prove di un precedente concorso ordinario per titoli ed esami per lo specifico posto ”. L’ufficio competente non ha ritenuto di attribuire il punteggio in parola per due ordini di motivi. Il primo risponde ad un criterio generale in base al quale un titolo che è stato già valutato in fase di accesso non può essere in alcun caso valutato come “altro titolo”, e la ricorrente ha effettivamente optato per l’accesso sulla base del titolo di studio e abilitazione specifica. Il secondo consegue alla valutazione della portata dell’abilitazione, conseguita dalla ricorrente tramite l’inserimento nella graduatoria di merito (ex DD 499/2020) per la classe di concorso/tipo posto A013 - DISCIPLINE LETTERARIE, LA E GRECO.
E’ vero che tale abilitazione ha conferito - a cascata - l’abilitazione anche per le classi di concorso ad essa corrispondenti per effetto di quanto disposto dall’allegato D del relativo Bando ex DD 499/2020, ma l’abilitazione “a cascata” non sembra rientrare nel concetto di “ inserimento nella graduatoria di merito (…) per lo specifico posto ”.
Gli argomenti dell’Amministrazione sopra compendiati non appaiono manifestamente irragionevoli e pertanto il primo motivo di ricorso deve essere respinto.
Con il secondo motivo di ricorso si evidenzia la violazione del principio del legittimo affidamento, determinata dall’illegittimo mancato riconoscimento del punteggio relativo al titolo di laurea A.1.1. e del titolo di cui al punto A.1.2/b.4.1. della tabella di cui al d.m. n. 205/23, per la c.d.c. “A013” nell’ambito della procedura concorsuale di cui al decreto dipartimentale n.2575 del 06.12.2023.
In sostanza le stesse questioni di cui al primo motivo di ricorso vengono riproposte nell’ottica del legittimo affidamento.
Al riguardo deve rilevarsi che non sussiste il vizio denunziato, in quanto non si è realizzato alcun legittimo affidamento.
Nessuna norma o contegno dell’Amministrazione ha mai rassicurato la ricorrente in ordine alla valenza dei suoi titoli in senso poziore rispetto ai titoli di altri concorrenti, né, per le ragioni già esposte, poteva inferirsi qualcosa in tale senso dalle norme di legge poi in gran parte riprodotte nel bando di concorso.
Le ragioni della scelta legislativa e amministrativa sono state già ricordate, ed attengono alla volontà di non penalizzare i concorrenti che accedevano al concorso con il titolo “Laurea + 24 CFU” rispetto a quelli che accedevano al concorso con il titolo della abilitazione, con il temperamento del rinvio alla libera decisione di questi ultimi, qualora in possesso di entrambi i titoli, in ordine a quale spendere.
In conclusione quindi il ricorso è infondato e pertanto va respinto.
Le spese di lite possono essere compensate attesa la disciplina innovativa caratterizzante il concorso oggetto di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
VA AP, Presidente FF, Estensore
Francesca Dello Sbarba, Referendario
Ciro Daniele Piro, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| VA AP |
IL SEGRETARIO