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Sentenza 5 febbraio 2024
Sentenza 5 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 05/02/2024, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI TARANTO
Sezione Seconda Civile
in composizione monocratica nella persona del
Giudice Unico G.O.T. dott. Leonardo Macchitella
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta sotto il numero d'ordine 2936 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2022, vertente tra: Parte 1 nata a Taranto il 10.06.1988 (C.F.
domiciliata in Taranto alla Via Cesare BattistiC.F. 1
n. 7, presso lo studio dell'Avv. Michele Zonno, dal quale è
rappresentata e difesa in virtù di procura in atti,
- attrice -
e Controparte_1 con sede in Roma al viale Cesare Pavese n. 385 - P.I. P.IVA 1 C.F. ed iscrizione nel
Registro delle Imprese di Roma P.IVA 2 in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Taranto
alla via Cesare Battisti n. 285, presso e nello studio dell'Avv. Mario
Lupo, giusta procura notarile in atti,
- convenuto-
e
Controparte_2
- convenuta contumace-
******
OGGETTO DEL GIUDIZIO: risarcimento danni terza trasportata.
All'udienza odierna le parti consensualmente hanno chiesto di essere autorizzate alla precisazione delle conclusioni che hanno rassegnato a verbale di quell'udienza e che, dunque, devono intendersi qui come integralmente riportate e trascritte. All'esito, avendo le parti rinunziato ai termini per le memorie ex art. 190 c.p.c., questo
Magistrato invitava le parti alla discussione orale dopo di che tratteneva il procedimento nella Camera di Consiglio per dare successiva lettura della sentenza in pubblica udienza.
MOTIVAZIONI
Si premette che la presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come novellato dalla L. 18.6.2009 n. 69.
Le parti hanno dichiarato di aver raggiunto l'intesa extra processuale per la definizione della lite, e per siffatta ragione hanno entrambe richiesto dichiararsi per l'effetto “cessata la materia del contendere"
relativamente alla domanda principale ed hanno rinunziato alla liquidazione delle spese secondo il principio della c.d. soccombenza virtuale.
La chiesta declaratoria di intervenuta “cessazione della materia del contendere" può essere accolta da questo Magistrato.
E' noto che l'istituto de quo di elaborazione giurisprudenziale, si fonda esclusivamente sul venir meno all'interesse delle parti a una decisione sulla domanda giudiziale come proposta o come venuta a evolversi nel corso del giudizio, sulla scorta di circostanze poste in essere dalla medesime parti, per le più svariate ragioni. In buona sostanza la cessazione della materia del contendere è una forma di definizione del processo conseguente al sopravvenuto mutamento della situazione dedotta in giudizio, di cui le parti si danno reciproco atto, che fa venir meno la ragion d'essere della lite con l'effetto che la sentenza è di mero rito.
P.Q.M.
il Tribunale di Taranto in composizione monocratica nella persona del giudice unico G.O.T. dott. Leonardo Macchitella definitivamente decidendo la domanda proposta da Parte 2 nei confronti di
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, e di Controparte_2
così provvede:
-dichiara cessata la materia del contendere, senza alcun provvedimento in ordine alle spese.
Così deciso in Taranto oggi 5 febbraio 2024 all'esito della Camera di
Consiglio protrattasi fino alle ore 14,10 e successiva lettura in pubblica udienza.
Il Giudice Unico
(G.O.T. dott. Leonardo Macchitella)
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI TARANTO
Sezione Seconda Civile
in composizione monocratica nella persona del
Giudice Unico G.O.T. dott. Leonardo Macchitella
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta sotto il numero d'ordine 2936 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2022, vertente tra: Parte 1 nata a Taranto il 10.06.1988 (C.F.
domiciliata in Taranto alla Via Cesare BattistiC.F. 1
n. 7, presso lo studio dell'Avv. Michele Zonno, dal quale è
rappresentata e difesa in virtù di procura in atti,
- attrice -
e Controparte_1 con sede in Roma al viale Cesare Pavese n. 385 - P.I. P.IVA 1 C.F. ed iscrizione nel
Registro delle Imprese di Roma P.IVA 2 in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Taranto
alla via Cesare Battisti n. 285, presso e nello studio dell'Avv. Mario
Lupo, giusta procura notarile in atti,
- convenuto-
e
Controparte_2
- convenuta contumace-
******
OGGETTO DEL GIUDIZIO: risarcimento danni terza trasportata.
All'udienza odierna le parti consensualmente hanno chiesto di essere autorizzate alla precisazione delle conclusioni che hanno rassegnato a verbale di quell'udienza e che, dunque, devono intendersi qui come integralmente riportate e trascritte. All'esito, avendo le parti rinunziato ai termini per le memorie ex art. 190 c.p.c., questo
Magistrato invitava le parti alla discussione orale dopo di che tratteneva il procedimento nella Camera di Consiglio per dare successiva lettura della sentenza in pubblica udienza.
MOTIVAZIONI
Si premette che la presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come novellato dalla L. 18.6.2009 n. 69.
Le parti hanno dichiarato di aver raggiunto l'intesa extra processuale per la definizione della lite, e per siffatta ragione hanno entrambe richiesto dichiararsi per l'effetto “cessata la materia del contendere"
relativamente alla domanda principale ed hanno rinunziato alla liquidazione delle spese secondo il principio della c.d. soccombenza virtuale.
La chiesta declaratoria di intervenuta “cessazione della materia del contendere" può essere accolta da questo Magistrato.
E' noto che l'istituto de quo di elaborazione giurisprudenziale, si fonda esclusivamente sul venir meno all'interesse delle parti a una decisione sulla domanda giudiziale come proposta o come venuta a evolversi nel corso del giudizio, sulla scorta di circostanze poste in essere dalla medesime parti, per le più svariate ragioni. In buona sostanza la cessazione della materia del contendere è una forma di definizione del processo conseguente al sopravvenuto mutamento della situazione dedotta in giudizio, di cui le parti si danno reciproco atto, che fa venir meno la ragion d'essere della lite con l'effetto che la sentenza è di mero rito.
P.Q.M.
il Tribunale di Taranto in composizione monocratica nella persona del giudice unico G.O.T. dott. Leonardo Macchitella definitivamente decidendo la domanda proposta da Parte 2 nei confronti di
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, e di Controparte_2
così provvede:
-dichiara cessata la materia del contendere, senza alcun provvedimento in ordine alle spese.
Così deciso in Taranto oggi 5 febbraio 2024 all'esito della Camera di
Consiglio protrattasi fino alle ore 14,10 e successiva lettura in pubblica udienza.
Il Giudice Unico
(G.O.T. dott. Leonardo Macchitella)