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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 29/01/2025, n. 608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 608 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati:
Maria Rosaria Rizzo Presidente
Maria Speranza Ferrara Consigliere relatore
Paolo Caliman Consigliere ausiliario
Riunita in Camera di Consiglio ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia in materia locatizia in grado di appello iscritta al n. 2958 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 15.01.2025 e a seguito del deposito delle note telematiche ex art. 127- ter c.p.c., vertente
TRA
(c.f. quale erede di Parte_1 C.F._1 Persona_1
(c.f. ; elettivamente domiciliato, anche in indirizzo telematico, C.F._2
presso l'avvocato Adolfo Zini (c.f. ), che lo rappresenta e difende C.F._3
per procura in atti - APPELLANTE -
E
(c.f. ); elettivamente domiciliata, Controparte_1 C.F._4
anche in indirizzo telematico, presso l'avvocato Francesco Di Giovanni (c.f.
), che la rappresenta e difende per procura in atti - C.F._5
APPELLATA -
OGGETTO: appello di , quale erede di , nei confronti Parte_1 Persona_1
di avverso la sentenza, resa tra le parti, dal Tribunale Ordinario di Controparte_1
Roma n. 20986/2018, il 31/10/2018, a definizione del giudizio recante n° R.G.
52057/2015 promosso da , nella qualità di amministratore di sostegno di Parte_1
e nei confronti di - oggetto: contratto di comodato Persona_1 Controparte_1
di immobile urbano, rilascio d'immobile -
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 1 CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, amministratore di sostegno di , conviene in giudizio, Parte_1 Persona_1
dinanzi al Tribunale di Roma, deduce che il proprio amministrato Controparte_1
era comodante dell'unità immobiliare di cui era proprietario, sita in Roma, Via in
Arcione 111, piano quinto, interno 10, in favore della convenuta e per contratto di comodato del 25.6.2008, già oggetto di «revoca»; impugna il medesimo contratto di comodato, per molteplici profili alternativi tra loro.
Il chiede lo scioglimento del contratto di comodato per recesso giustificato dal Per_1
sopravvenuto, urgente e imprevedibile bisogno del comodante;
ne chiede la revocazione, in quanto quale liberalità non donativa, per sopravvenuta ingratitudine della donataria;
l'annullamento, sempre in quanto liberalità non donativa, per errore sul motivo;
lo scioglimento per recesso giustificato dal venir meno del presupposto oggettivo della coabitazione;
l'annullamento per incapacità naturale, in ogni caso, con condanna, della , al rilascio del bene. CP_1
resiste alla domanda e ne chiede il rigetto. Controparte_1
Preliminarmente eccepisce il giudicato derivante (in assenza di nova sostanziali rilevanti) da un precedente processo, conclusosi, in Cassazione, con il rigetto della domanda di rilascio (siccome tendenzialmente esteso a tutti i fatti costitutivi, per un verso, e a tutti i fatti modificativi, impeditivi o estintivi del diritto fatto valere, per l'altro; la mancanza della causa donandi (non riportata nell'atto), configurandosi adempimento di un'obbligazione naturale;
la mancata previsione della condizione della coabitazione tra comodante e comodataria;
la previsione del termine di durata pari alla vita naturale della comodataria;
la decadenza (ex art. 802, secondo comma, cod. civ.)
dall'azione di revocazione e la prescrizione (ex art. 1442 cod. civ.) dell'azione di annullamento.
Mutato il rito da ordinario a locatizio, la controversia, di natura documentale, viene definita dalla sentenza impugnata, come di seguito:
<< l. Dichiara, in parte, inammissibili e, in parte, rigetta le domande proposte da
in qualità di amministratore di sostegno di 2. Parte_1 Persona_1
Condanna, quindi, la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 6.000,00, per competenze professionali, oltre oneri fiscali e previdenziali di legge>>.
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 2 Il primo giudice dichiara la inammissibilità delle domande, per la parte in cui vogliono superare il pregresso giudicato di rigetto e, per la restante parte, la infondatezza.
A sostegno della decisione, le seguenti motivazioni:
- La preclusione da giudicato copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto e, pertanto, riguarda non solo le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia» (Cass. ord., 30 ottobre
2017, n. 25745). Oggetto del processo non è solo la questione giuridica se un determinato fatto costitutivo giustifichi la specifica tutela pretesa da chi ha promosso la lite, ma l'esistenza stessa del diritto azionato (che può, evidentemente, essere affermata o negata una sola volta), dunque la domanda di recesso è inammissibile, in quanto fondata sugli stessi fatti già dedotti nel pregresso giudizio, definito con la sentenza n. 6203 del 18.3.2014 della Corte di
Cassazione.
- Il è decaduto dall'azione di revocazione per ingratitudine, essendo Per_1
decorso il termine annuale.
- Le azioni di annullamento sono prescritte, in quanto il momento in cui sarebbe stato scoperto l'errore risale, al più tardi, alla cessazione della convivenza
(maggio 2010), rispetto alla stipula del contratto e non si configura la
"permanenza" delle pretese situazioni legittimanti, stante il tenore degli artt.
802, secondo comma, e 1442 cod. civ.
- Il comodato, benché gratuito, non ha una causa donandi, ma è, nel concreto, adempimento di un'obbligazione naturale, concesso vita natural durante della comodataria, per cautelarla contro il rischio di perdere il godimento dell'immobile in caso di (molto probabile) premorienza del comodante
(quest'ultimo essendo nato nel 1932, mentre la è nata nel 1951). CP_1
- Spese processuali regolate secondo soccombenza e liquidate in dispositivo.
, n. q., con l'atto di appello, rassegna le seguenti conclusioni. Parte_1
<< l) accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1809 -2-c.c., il diritto
di di esigere la restituzione immediata dell'immobile oggetto del Persona_1
contratto di comodato 25 giugno 2008, e per l'effetto condannare Controparte_1
all'immediata restituzione, in favore di dell'immobile sito in Roma, Persona_1
via in Arcione n. 111, sito al piano quinto, interno10, e relativi accessori;
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 3 2)accertata la sussistenza dei presupposti di cui agli art. 809- 1, 800 ed 801 c.c., revocare la donazione effettuata da in favore di Persona_1 Controparte_1
con contratto di comodato 25 giugno 2008, e per l'effetto condannare CP_1
all'immediata restituzione, in favore di dell'immobile sito in
[...] Persona_1
Roma, via in Arcione n. 111, sito al piano quinto, interno 10, e relativi accessori;
3) accertata la sussistenza dei presupposti di cui agli art. 809-1 e 787 c.c., annullare la donazione effettuata da in favore di con contratto Persona_1 Controparte_1
di comodato 25 giugno 2008, e per l'effetto condannare Controparte_1
all'immediata restituzione, in favore di dell'immobile sito in Roma, Persona_1
via in Arcione n. 111, sito al piano quinto, interno 10, e relativi accessori;
4)accertare e dichiarare che, essendo venuta meno la presupposizione consistente nella coabitazione dell'immobile oggetto del contratto di comodato 25 giugno 2008,
[...]
ha diritto di recedere dal contratto stesso e dichiararne conseguentemente lo Per_1
scioglimento in conseguenza del recesso, e per l'effetto condannare Controparte_1
all'immediata restituzione, in favore di dell'immobile sito in Roma, Persona_1
via in Arcione n. 111, sito al piano quinto, interno 10, e relativi accessori;
5)accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 428 c.c.., annullare il contratto di comodato gratuito 25 giugno 2008, e per l'effetto condannare Controparte_1 all'immediata restituzione, in favore di dell'immobile sito in Roma, Persona_1
via in Arcione n. 111, sito al piano quinto, interno 10, e relativi accessori;
6) rigettare le eccezioni sollevate nel corso del giudizio di primo grado dall'odierna appellata;
7)emettere al contempo ogni altra consequenziale decisione di legge;
8)condannare parte convenuta al pagamento delle spese ed onorari di entrambi i gradi
del giudizio, maggiorando i relativi importi del 15% per spese forfettarie (ex art. 2 d.m.
10 marzo 2014, n. 55), nonché delle percentuali normativamente previste a titolo di
I.V.A. e C.N.P.A.F.; in via istruttoria:
- disporre una consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare: la situazione psicofisica di la genesi della patologia e la sua Persona_1 evoluzione;
l'incidenza sulla patologia di della forzata privazione Persona_1
della propria abitazione di Roma, dal cui godimento è stato estromesso;
l'assenza di una piena capacità di intendere e di volere di alla data del 25 giugno Persona_1
2008>>.
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 4 resiste alle censure, di cui chiede il rigetto, con favore delle spese di Controparte_1
lite.
Il processo, interrotto per la morte di , viene riassunto da Persona_1 Parte_1
, quale erede del genitore, e già amministratore di sostegno del
[...] Persona_1
medesimo.
Questi, i cinque motivi di appello proposti.
1) Rubricato “Errata affermazione della sentenza sull'inammissibilità dell'azione”.
L'appellante censura la decisione nella parte in cui dichiara inammissibile la domanda di recesso in quanto coperta dal giudicato. A tal fine, allega vizio di motivazione, essendosi limitato, il primo giudice, a richiamare i principi di diritto nonché la diversità di oggetto tra il presente giudizio e il giudizio precedente e, nel merito della decisione, che il precedente giudizio ha riguardato l'accertamento della validità e della efficacia dell'atto di revoca del contratto di comodato ai sensi dell'art. 1810 c.c., in quanto contratto a tempo indeterminato, mentre in questa sede si intende far valere, ai fini della restituzione del bene, il sopravvenire di urgente e imprevedibile bisogno, del comodante di cui all'art. 1809 c.c., circostanza non dedotta nel precedente giudizio e non esaminata dal primo giudice, consistente nell'aggravamento delle condizioni fisiche e psicofisiche dell'ottantasettenne , come da documentazione Persona_1
medica in atti.
2) Rubricato: “L'errata decisione della sentenza in merito al rigetto della domanda di revocazione della donazione”. L'appellante censura la decisione nella parte in cui accerta che il ricorrente è decaduto dall'azione di revocazione per ingratitudine e qualifica il contratto di comodato non come atto di liberalità, ma come adempimento di una obbligazione naturale. A tal fine, e in punto di decorrenza del termine annuale di decadenza accertato perento in sentenza, sostiene che i fatti gravemente ingiuriosi compiuti dalla comodataria nei confronti del comodante sono oggetto di procedimenti giudiziari e dunque hanno carattere di offesa permanente, rilevando, pertanto, come causa di revocazione della donazione indiretta concretizzata dal contratto di comodato.
3) Rubricato “L'errata decisione della sentenza in merito all'annullamento per errore del contratto”. L'appellante censura la decisione nella parte in cui respinge la domanda di annullamento per errore sui motivi;
esclude la permanenza delle circostanze legittimanti la proponibilità della domanda;
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 5 qualifica il contratto di comodato non come liberalità ma come adempimento di una obbligazione naturale, ritenendo l'azione di annullamento per errore sui motivi, prescritta, per decorrenza del termine dalla cessazione della convivenza, dunque dal 2010. A tal fine, l'appellante sostiene trattarsi di donazione indiretta
(art 809 c.c.); la impugnabilità del contratto (art. 787 c.c.); la inapplicabilità del termine quinquennale, essendo, la fattispecie, riconducibile non all'art. 1442
c.c., ma all'art. 624 c.c. Aggiunge che il momento in cui ha avuto contezza della definitività della cessazione della convivenza con la risale al 2011 e la CP_1
proposizione del giudizio definito con la richiamata sentenza di cassazione, ha efficacia interruttiva della prescrizione, con conseguente fondatezza della domanda di annullamento.
4) Rubricato “L'errata decisione della sentenza in merito al recesso per venir meno del presupposto oggettivo della coabitazione”. Vi si censura la decisione per la parte in cui non riconosce, al comodante, la facoltà di esercitare il recesso dal contratto di comodato per venir meno del presupposto della coabitazione, atteso che la questione non è coperta dal giudicato, configurandosi, pertanto, vizio di omessa pronuncia.
5) Rubricato “L'errata decisione della sentenza in merito all'annullamento del contratto di comodato”. Vi si censura la decisione nella parte in cui ritiene prescritta, con decorrenza del termine dal 2010, la domanda di annullamento del contratto per errore del comodante. A tal fine, l'appellante sostiene l'inapplicabilità del termine quinquennale;
che la prescrizione decorre dal momento in cui si è avuto contezza dell'incidenza dell'errore; la omessa motivazione sull'accertamento della decorrenza al 2010 e che il termine decorre da novembre del 2011, poiché nel 2011 si è reso conto della Persona_1 irreversibile cessazione della convivenza. Ripropone, l'appellante, la questione posta in punto di incapacità naturale alla data di sottoscrizione del contratto di comodato.
Le censure non hanno pregio.
L'autorità del giudicato è questione che precede logicamente la trattazione del merito delle censure.
Il giudicato copre il dedotto e il deducibile, quindi non solo le ragioni giuridiche fatte espressamente valere, in via di azione o in via di eccezione, nel medesimo giudizio
(giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre che, se pure non specificamente dedotte r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 6 o enunciate, costituiscano, tuttavia, premesse necessarie della pretesa e dell'accertamento relativo, in quanto si pongono come precedenti logici essenziali e indefettibili della decisione (giudicato implicito).
Pertanto, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituenti indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il "petitum" del primo.( cfr. Cass. n. 5486 del 26/02/2019).
A ciò consegue che coperta dal giudicato è la questione sollevata in punto di incapacità naturale, del comodante, alla data di sottoscrizione del comodato.
Le questioni relative alla validità del contratto sono state poste o avrebbero dovuto essere poste in quel giudizio in quanto la validità del contratto di comodato è
presupposto della domanda di risoluzione di tale contratto per inadempimento.
Dunque, la censura con la quale l'appellante intende far valere vizi della decisione impugnata con riferimento alla allegazione in punto di incapacità naturale del comodante alla data della sottoscrizione del contratto di comodato è inammissibile in quanto coperta dal giudicato.
Giova precisare che il contratto di comodato, pur gratuito, non configura donazione dell'immobile, sia pure indiretta: il vantaggio del comodatario, infatti, consiste nell'uso personale, gratuito e temporaneo della cosa, essendo insito, nello schema causale del contratto di comodato d'uso gratuito, l'obbligo di restituzione;
tali peculiarità sono incompatibili con l'illimitata rinuncia alla disponibilità del bene che caratterizza la struttura e la finalità della invocata donazione nella quale la acquisizione, definitiva e gratuita, del bene, al patrimonio del donatario, costituisce il risultato finale dell'atto posto in essere dalle parti.
La censura diretta a far valere lo stato di necessità sopravvenuto è ammissibile, in quanto non coperta da giudicato.
Tale interpretazione trova conforto anche nella sentenza della Cassazione che definisce il precedente giudizio che, nel punto in cui esamina l'art. 7 del contratto di comodato, precisa che :” In quest'ultima clausola è definitivamente chiarito che le parti hanno concluso un contratto di comodato a termine, destinato a prolungarsi anche oltre la
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 7 vita del comodante ed a cessare ( salvo le ipotesi dell'art. 804 e salve urgente e imprevisto bisogno del comodante, non dedotto in causa, solo con la morte della comodataria, in quanto la previsione, per il suo significato letterale, non avrebbe senso al di fuori di un contratto a termine ed è incompatibile con la previsione di un comodato precario”.
Nel merito, tuttavia, la domanda di restituzione per sopravvenuto stato di bisogno non è meritevole di accoglimento.
Con le memorie integrative autorizzate con la ordinanza di primo grado che dispone la modifica del rito, da ordinario a speciale locatizio, il ricorrente rinuncia alle prove orali
(interrogatorio formale e prova testimoniale) articolare in citazione;
dunque, la istruttoria è stata di natura meramente documentale.
Quello di non recedere pretestuosamente è obbligo contrattuale e non un generale dovere, con la conseguenza che anch'esso andrà adempiuto, al pari di tutte le obbligazioni contrattuali, con correttezza e buona fede.
Tale obbligo ha per corollario che il giudizio sulla esistenza del bisogno imprevisto ed urgente del comodante, quando il comodato, come nel concreto, è soggetto al termine della vita della comodataria, deve essere compiuto comparando il bisogno che il comodante intende soddisfare attraverso la richiesta di restituzione, con il pregiudizio che il comodatario dovrà sopportare per effetto di questa;
comparando il rischio cui sarebbe esposto il comodante se non gli fosse restituita la cosa, col rischio cui sarebbe esposto il comodatario se di quella fosse privato ante tempus;
ed infine comparando le alternative possibili per ciascuna delle parti.
La istruttoria non prova la esistenza dei presupposti di tale diritto del comodatario.
Il bisogno urgente e impreveduto che, ai sensi dell'art. 1809 c.c., consente al comodante di ottenere l'immediata restituzione della cosa, seppure non implichi necessariamente la destinazione della stessa all'uso diretto da parte del comodante medesimo, potendo anche coincidere con la finalità di un impiego più redditizio del bene, che serva a rimediare ad un imprevisto e urgente deterioramento della sua situazione patrimoniale, tuttavia, deve essere allegato e dimostrato dal comodante.
Il presupposto è confusamente e prolissamente indicato in tutta la vicenda, di coppia e individuale, che ha interessato le parti del contratto, a far data dal 2010.
Il comodante, infatti, ha inteso far valere, a sostegno del diritto alla restituzione per sopravvenuto e imprevedibile bisogno, la perdita, con la abitazione, delle proprie consuetudini di vita nonché la depressione, ricondotta, questa, alla fine del rapporto con r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 8 la e al rigetto della domanda di risoluzione proposta nel precedente giudizio, CP_1
circostanze che tuttavia non appaiono rilevanti: le ragioni della fine del rapporto personale tra le parti ( che ciascuno riconduce alla volontà dell'altro) non sono accertate;
non è documentata la situazione reddituale complessiva del comodante, che secondo la sua stessa prospettazione gode di un trattamento pensionistico pari a
12.000,00 euro mensili;
la sindrome depressiva è risalente, tanto che lo stesso ricorrente ne colloca l'esordio nel 1990, prima dell'inizio del rapporto con la , seppure CP_1
allega di essersi ripreso dalla depressione, prima di precipitarvi nuovamente in esito alle vicende che hanno interessato, appunto, il rapporto con la . CP_1
Ciò detto, la istruttoria non fornisce prova adeguata del bisogno imprevisto ed urgente presupposto per l'accoglimento della domanda.
Quanto ai motivi di appello sub 3); 4) e 5).
Vi si sostiene la rilevanza, ai fini dell'accoglimento della domanda di restituzione, della fine della convivenza tra comodante e comodatario, essendo la convivenza il presupposto essenziale del contratto di comodato, configurante, diversamente da quanto accertato in sentenza, atto di donazione.
Il comodato, ripetesi, non configura donazione, neppure indiretta, rispetto all'immobile.
In ogni caso, la destinazione dell'immobile ad abitazione di entrambi, comodante e comodataria, non si rileva dalla lettera del contratto.
Per contro, specifico indicatore del fatto che con tale contratto si è inteso attribuire un diritto, alla , a prescindere dalla coabitazione nell'immobile con il comodante, CP_1
è la ripartizione, in contratto, tra comodante e comodataria, degli oneri di natura ordinaria e straordinaria, i primi, generalmente legati all'uso diretto dell'abitazione e posti, esclusivamente, a carico della . CP_1
Spese di lite.
Seguono la soccombenza e si liquidano ex dm 55/2014, come da dispositivo (valore della causa: indeterminabile e bassa complessità; compensi medi;
esclusa la fase istruttoria, che non c'è stata).
Sanzione processuale.
Trattandosi di causa iscritta a ruolo successivamente al 31 gennaio 2013, occorre dare atto del fatto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR
n.115/2002 come introdotto dall'art. 1, comma 17, L.n.228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 9
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, VII sezione civile, definitivamente pronunziando sull'appello come in atti proposto da , quale erede di , Parte_1 Persona_1
nei confronti di avverso la sentenza, resa tra le parti, dal Tribunale Controparte_1
Ordinario di Roma n. 20986/2018, il 31/10/2018, a definizione del giudizio recante n°
R.G. 52057/2015 promosso da , nella qualità di amministratore di Parte_1
sostegno di e nei confronti di ogni diversa Persona_1 Controparte_1
conclusione disattesa, così provvede:
- Rigetta l'appello.
- Condanna l'appellante a rifondere, all'appellata, le spese di lite che liquida, in euro
6.946,00 per compensi oltre a rimborso forfettario (15%), IVA e CPA come per legge e distrae in favore dell'avv. Francesco Di Giovanni, difensore dichiaratosi antistatario.
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR
n.115/2002 come introdotto dall'art. 1, comma 17, L.n.228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella Camera di consiglio del 15.01.2025.
Il Consigliere estensore.
Maria Speranza Ferrara Il Presidente
Maria Rosaria Rizzo
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 10