Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 18/02/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
BBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
Sezione unica promiscua
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 472 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2022, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note sino al 12.11.2024 e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. PETRARCA MARILDE, Parte 1
,
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso Controparte_1
, dall'avv. VIGILANTI LUCIO CORNELIO, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Oggetto: Ripetizione di indebito
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
,1. Con ricorso depositato il 31.10.2022, il sig. Pt 1 percorso l'iter del ricorso amministrativo, ha adito il Tribunale di Isernia chiedendo di accertarsi che la somma monetaria indebita di € 7.134,44 - percepita nel periodo decorrente dal 01.01.2020 al 30.11.2021 a titolo di prestazione cat. INVCIV n. 07021992 erogatagli dall' CP_2 è irripetibile, né sarebbe legittima la correlativa determina con richiesta di restit da
,
lui conosciuta il 23.12.2021. ha asseritoe che l' CP_2 ha conosciuto, o A sostegno di siffatto petitum, il sig. Pt_1 azione e della sua uzione durante il avrebbe potuto conoscere, della sua periodo incriminato essendo state effettuate le comunicazioni obbligatorie inerenti alla
Si è costituita l'CP_2 chiedendo il rigetto del ricorso e affermando la ripetibilità del credito, stante alafede del ricorrente che non avrebbe mai comunicato il cambiamento della sua situazione reddituale all'CP 2
La causa, di natura documentale, è giunta alla discussione all'udienza del 12.11.2024, trattata in modalità cartolare, ed è stata decisa tenuto conto delle note depositate dalle parti.
***
2. In via preliminare, occorre evidenziare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che non si ha ragione di disattendere (Cass. Sez. Lav., Sentenza n. 2739 del 11/02/2016 (Rv. 638721 - 01)), "In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è a carico esclusivo dell'accipiens l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto" (si veda in tal senso anche Cass. Sez. Un., Sentenza n.18046 del
04/08/2010 (Rv. 614146 - 01)).
Nel caso di specie, il ricorrente non contesta l'avvenuta erogazione e il percepimento di ratei della prestazione ctg. INV CIV non dovuti a termini delle vigenti leggi per contestuale reddito da lavoro dipendente. Pertanto, l'insorgenza dell'indebito assistenziale è pacifica e incontroversa. Ciò che costituisce oggetto del contendere è solo il profilo giuridico della ripetibilità dell'indebito per il quale è causa.
Nel caso in esame, non può trovare applicazione la disciplina normativa invocata dal difensore della parte ricorrente al fine di ottenere l'accertamento della irripetibilità della somma in questione.
Per il combinato disposto degli artt.c13, comma 1, L. n.412/1991 e 52, comma 2, L.
n.88/1989, "1. Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
2. L' CP_2 procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza".
Questa ricostruzione è peraltro, conforme, al punto 5) della Circolare CP_2 del 17 aprile
1997, n. 96, dove si legge che: "Peraltro, ha osservato il Ministero (del Lavoro, n.d.r.), la locuzione "sia riconosciuta" implica una valutazione del contesto socio-economico di appartenenza del soggetto fruitore, in relazione al quale vanno modulati i comportamenti da assumere per l'eventuale individuazione del dolo. In proposito, si osserva che, secondo i criteri più volte affermati in materia dall' CP_1 (v.si, da ultimo, la circolare n.176 del 21 giugno 1995), dovrebbero essere ricompresi nel comportamento doloso, oltre ai casi di attività illecita dell'interessato, come tale rilevante anche in sede penale con conseguente obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, anche l'indicazione di dati incompleti o l'omissione di denuncia di circostanze incidenti sul diritto o sulla misura della prestazione, purché l'omissione non riguardi atti o fatti già (resi, n.d.r.) noti all CP_1 ", ossia già portati a conoscenza di quest'ultimo aliter dal percipiente l'importo indebito. Solo in tal modo alternativo, infatti, l'accipiens può ritenersi adempiente rispetto all'insuperabile suo obbligo dichiarativo degli atti e fatti or ora menzionati. Nel caso di specie, l'accipiens Pt_1 ha pacificamente omesso di comunicare i suoi dati reddituali, sottraendosi all'obbligo di comunicazione circa la variazione del reddito percepito nel corso di ciascun anno che grava in capo al cittadino percettore di prestazioni, il quale, del resto, né è espressamente edotto con la comunicazione ricevuta al momento della liquidazione della provvidenza di invalidità civile (cfr. doc. all.to alla memoria di costituzione di liquidazione, dove si legge "Le ricordo che lei è tenuto a comunicare all qualsiasi fatto che incida sul diritto o la misura della prestazione. L'omessa o incompleta zione comporta, oltre alle responsabilità previste dalla legge, il recupero delle somme percepite CO
indebitamente".).
Ciò rende infondata la tesi attorea, che cerca di superare siffatta inerzia dell'obbligato inadempiente Pt_1 incentrandosi sul concetto che l' CP_2 non poteva non sapere tali ssendo lo stesso Pt 1 un lav e dipendente regolarmente redditi da la assicurato;
non era onere dell'CP_2 controlli incrociati sulla posizione del ricorrente, ma, anche nell'ottica del principio della leale collaborazione tra cittadino e p.a., era onere del ricorrente comunicare tempestivamente ed in prima persona le proprie variazioni reddituali, come espressamente richiesto dall'Ente in sede di liquidazione del beneficio.
è obbligato a restituire l'importo indebitamente percepito, avendo Quindi, il sig. Pt_1 di comunicare all' CP_2 la sua occupazione durante il periodo di omesso in ma apprensione dell'indennità quale invalid
Da quanto precede si evince la pretestuosità delle argomentazioni poste a sostegno del ricorso.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, nella misura minima del parametro e tenuto conto dell'assenza di fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede: Rigetta il ricorso;
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'CP_2 che liquida in euro 1.700,00, oltre iva, spese e c.p.a. come per legge. Così deciso in Isernia, il 17/02/2025, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
127 ter c.p.c.
Il Giudice
Elvira Puleio