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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 30/04/2025, n. 1055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1055 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14332/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE
In composizione monocratica in persona del magistrato dott.ssa
Cristina Reggiani
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7298/2023 promossa da:
e residente a Parte_1 C.F._1
Bologna in via Corticella n. 279, rappresentato e difeso dall'Avv.
Emanuela Grandinetti
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Fatto e Diritto
Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 281undecies c.p.c.,
ha chiesto al Tribunale di accertare e dichiarare Parte_1
l'illegittimità del decreto del Questore di Bologna, emesso in data
5/4/2023 e notificato in data 5/10/2023, che ha disposto il rigetto del
Pagina 1 rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, ai sensi dell'art. 19, comma 2 lett. c) D. Lgs. n. 286/1998 e conseguentemente di ordinare alla Questura di Bologna di rilasciare il permesso di soggiorno in proprio favore per motivi familiari, in quanto coniuge convivente della cittadina italiana . Parte_2
L'istante, sul presupposto della sua convivenza con cittadina italiana, sposata il 7/12/2002, ha rappresentato come il diniego, fondato sulla sua asserita pericolosità per le condanne riportate con riferimento a condotte poste in essere in violazione della legge sugli stupefacenti, ledesse il suo diritto all'unità familiare.
L'amministrazione avrebbe valutato le condanne relative ai reati in materia di stupefacenti, come automaticamente ostative al rilascio del richiesto permesso di soggiorno. Inoltre, la Questura, all'esito dei controlli effettuati, avrebbe messo in dubbio la sussistenza della convivenza tra i suddetti coniugi, mentre in realtà i due coniugi convivono stabilmente in un alloggio messo a disposizione dal
Comune di Bologna in via Corticella n.279.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito il Ministero, il quale ha ribadito che dagli accertamenti effettuati (il 6/4/2021 si apprendeva che i coniugi si erano trasferiti in via Corticella 279, da via Saliceto, ma il 18/2/2023 non è stato trovato nessuno presso detta abitazione) non è vi è prova della sussistenza della convivenza dei coniugi.
Inoltre, il ricorrente è risultato destinatario di molteplici condanne per spaccio di sostanze stupefacenti e precisamente: -in data 02.04.2002 è stato condannato dal Tribunale di Bologna alla pena di mesi otto e multa di euro 1500,00 ex art. 73 coma 5 DPR n.
309/1990 e art. 110 c.p. irrevocabile il 24.09.2002; -in data
05.10.2011 condannato dal Tribunale di Bologna alla pena di anni uno mesi sei di reclusione ed euro 6.000,00 di multa ex art. 73 comma 5
DPR n. 309/1990, art.337 c.p. irrevocabile 11.05.2012; - in data
11.07.2017 condannato dalla Corte d'Appello di Bologna alla pena di
Pagina 2 mesi sei di reclusione ed euro 1.400,00 di multa ex art. 73 comma 5
DPR n. 309/1990, irrevocabile il 04.04.2018.
Ai sensi dell'art. 4/III TUI, tali gravi reati sarebbero ostativi al rilascio del richiesto permesso, poiché l'interesse primario alla sicurezza ed all'ordine pubblico prevale sull'interesse inerente al legame familiare.
Il Ministero ha prodotto i certificati del casellario giudiziale e comunicazioni della Questura di Bologna, che ha chiarito quali sono gli alias del ricorrente, anche al fine di meglio interpretare i certificati del casellario giudiziale allegati.
Nel corso dell'istruzione della causa, all'udienza del 13/2/2025, è stata sentita, quale testimone, la moglie del ricorrente,
[...]
(di seguito si riportano le sue dichiarazioni: “sono nata il Parte_2
24/2/1956 a Montalbano Jonico (Matera) e risiedo in via di Corticella
279 Bologna. Sono sposata con il ricorrente dal 7/12/2002. Abbiamo sempre convissuto poi accadde che nel 2016 abbiamo avuto lo sfratto dalla casa che abitavamo all'epoca posta in via Di Saliceto e quindi ci siamo rivolti ai servizi sociali che però non avevano disponibilità immediata e quindi siamo andato in via delle Fonti in un immobile di un mio conoscente dal quale lavoravo. Siamo rimasti lì tre anni. Mio marito aveva avuto un incidente cadendo dalle scale di via Di Saliceto
e quindi aveva subito degli interventi chirurgici e io l'ho dovuto assistere. Io lavoravo nei centri estivi come addetta alla cucina. Fu
l'assistente sociale a procurarmi il lavoro a maggio 2016. Mentre mio marito era impossibilitato a lavorare e anche successivamente ha avuto problemi di salute legati all'incidente. Nel 2019 abbiamo dovuto lasciare via delle Fonti e Allora io da sola sono andata da “Padre
” che è una comunità privata che mi ha consentito di abitare e Per_1 di lavorare. Mio marito non è venuto perché era a disagio trattandosi di comunità cattolica mentre lui è mussulmano e si è arrangiato da solo. Nel 2020 l'assistente sociale ci ha riunito presso la comunità in via dello Scalo e ciò è durato finché non ci hanno assegnato l'alloggio
Pagina 3 di edilizia popolare in via Corticella (ciò è avvenuto nei primi mesi del
2021). Attualmente viviamo con il reddito di inclusione e mio marito lavora a Corticella presso l'associazione Ca' Bura. Non riesco ad ottenere la pensione minima dall'INPS perché mi è stata chiesta la certificazione proveniente dallo Stato algerino che mio marito non ha proprietà in Algeria. Io non ho nessun parente vicino perché mia madre è deceduta nel 2008 e nel 2012 è deceduta mia figlia avuta dal precedente matrimonio. E' morta a 38 anni per cause che non sono state accertate si chiamava Ho un'altra figlia CP_2 [...] che un bambino di 11 anni anche lei vive nelle case del Per_2 comune e poi ho i figli di che sono due un maschi che vive con il CP_2 papà di 23 anni e poi la femmina che ha 18 anni e vive con la nonna paterna (mia figlia ha avuto due figli con due uomini diversi). Con la bambina ci frequentiamo pochissimo con gli altri invece abbiamo un po' di frequentazione. Mia figlia la vedo ma ha problemi di Per_2 salute. Mio marito è l'unico affetto vicino.)
La difesa del ricorrente ha prodotto poi estratto riassunto dell'atto di matrimonio, il documento attestante l'assegnazione dell'alloggio del 30.10.2020 e certificato anagrafico di nascita, Per_3 residenza e stato di famiglia del 6.10.2023 e una relazione del servizio sociale territoriale del 25.11.2024 a firma della CP_3
oltre ad altra comunicazione sempre a firma della medesima
[...]
Co
che dà conto delle iniziative assunte dai servizi su richiesta del ricorrente – che ha contratto il relativo impegno - per il suo inserimento socio/lavorativo.
Il giudice, all'udienza del 13.2.2025, ha trattenuto la causa in decisione.
***
Il ricorrente chiede l'accertamento del suo diritto all'unità familiare in virtù della sua convivenza con la coniuge cittadina italiana.
Pagina 4 Il Questore ha respinto la domanda, ritenendo che, a fronte della pericolosità del ricorrente, non potesse prevalere il legame familiare sotteso all'istanza e avanzando dubbi sull'esistenza del presupposto della convivenza del ricorrente con la coniuge italiana.
Va premesso in diritto che l'art. 19, co. 2, lett. c) d.lgs.
286/1998 prevede che “non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti […] c) degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana”. Il permesso di soggiorno previsto dal combinato disposto degli artt. 19 cit. e 28 d.p.r. 394/99 viene rilasciato ai soggetti che, in virtù della loro convivenza con parenti entro il secondo grado cittadini italiani, risultano inespellibili, se non pericolosi.
La norma contenuta nell'art. 19 cit., collocata tra le disposizioni di carattere umanitario sotto l'omnicomprensiva intitolazione «Divieti di espulsione e di respingimento», prevede al co. 2 lett. c), salvi i casi di cui all'art. 13, co. 1, il divieto di espulsione – si ribadisce – in virtù di una condizione familiare ovvero l'essere coniuge o parente entro il secondo grado di cittadino italiano, purché convivente. A chi si trovi in queste condizioni sarà rilasciato il permesso di soggiorno previsto dall'art. 28 d.p.r. 394/1999, se irregolare sul territorio nazionale.
Nel caso di specie è stato contestato il requisito della convivenza.
Tuttavia, dall'istruttoria espletata e, in particolare, dalle dichiarazioni rese dalla testimone, moglie del ricorrente,
[...]
, confermate dalla relazione dell'operatrice del Servizio Parte_2
Sociale di Bologna, che ha preso in carica il nucleo famigliare, è emerso incontrovertibilmente che la coppia, unitasi in matrimonio nel
2002, convive stabilmente in un alloggio messo a disposizione dal comune di Bologna nel 2020,posto in via Corticella 279, dopo alterne vicende susseguitesi allo sfratto subito nel 2016 dall'abitazione coniugale di via Saliceto.
Pagina 5 Quanto all'altro motivo sul quale si fonda il diniego opposto dalla
Questura al rilascio del permesso, e cioè la pericolosità dell , si Pt_1 osserva quanto segue.
Il giudice, investito dell'accertamento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno di cui all'art. 19 cit., proprio in ragione del tenore letterale della disposizione sopra riprodotta, deve verificare la sussistenza della causa ostativa rappresentata dalla sussistenza dei motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato (i “casi” di cui all'art. 13, co. 1 TUI), mentre non rilevano altri profili di pericolosità
(come, ad esempio, la sicurezza pubblica).
La giurisprudenza prevalente, ai fini del diniego di rilascio del permesso di soggiorno richiesto, non reputa necessario un precedente provvedimento di espulsione del Ministro, ritenendo che il Questore
(e, successivamente, il giudice adito) possa valutare la sussistenza delle condizioni ostative (ossia i motivi di pericolosità), a prescindere dall'adozione di un provvedimento del Ministro (tra le più recenti si veda Cass.nn. 26216/2020 e 24739/2018; ma negli stessi termini anche Cass.nn. 20719/2011 e 19337/16).
Non appare, infatti, condivisibile l'orientamento espresso da
Cass. n. 30828/18, Cass. 29665/2020 e Cass. 17640/2021 secondo cui la formulazione della norma (che prevede una fattispecie di inespellibilità “salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1”), deve “essere intesa, in ossequio al dato letterale, nel senso che
l'inespellibilità incontri un limite nel solo provvedimento ministeriale di alta amministrazione da parte del Ministro (…)”; invero quest'ultima pronuncia opera un richiamo a situazione ben più ampia
(provvedimento di espulsione del Ministro dell'Interno per i motivi indicati) di quella operata dal legislatore che si è invece limitato a richiamare i casi (ordine pubblico e sicurezza dello Stato) e non l'espulsione disposta dal Ministro (diversamente il legislatore avrebbe affermato “salvo che nel caso previsto dall'art. 13, comma 1” dove
Pagina 6 caso stava ad intendere proprio l'espulsione e non i casi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato).
Diversamente, se il legislatore avesse inteso imporre il provvedimento ministeriale, avrebbe formulato la norma facendo salvo il “caso previsto dall'art. 13, comma 1” – dove caso stava ad intendere proprio l'espulsione – e non i casi previsti dall'art. 13 co. 1, ossia la presenza di motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato.
Ebbene, per accertare o meno la sussistenza del diritto al rilascio del permesso di soggiorno richiesto si deve rispondere alla domanda se il ricorrente sia soggetto pericoloso ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 19 comma 2 lett. c) e 13 comma 1 d.lgs 286/98.
In un caso analogo a quello di cui si tratta, la giurisprudenza
(Cass.n. 14159/2017), con riguardo alla (sola) ipotesi di primo (e iniziale) rilascio di permesso di soggiorno per motivi familiari a seguito di istanza di cittadino straniero convivente con moglie cittadina italiana, ha affermato che l'art. 19, co. 2, lett. c) TU
Immigrazione contiene un parametro ai fini della valutazione della pericolosità sociale nettamente «più favorevole sia di quello relativo al visto per il ricongiungimento familiare (ex art. 4, commi 3 e 5 bis, del d.lgs. n. 286 del 1998) sia di quello desumibile dall'art. 20 del
d.lgs.n. 30 del 2007 […]. In queste ultime due ipotesi la valutazione relativa alla pericolosità sociale non ha come parametro soltanto
l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato ma anche la commissione di reati gravi ma comuni che vengano ritenuti indicatori di pericolo per la pubblica sicurezza, salvo sempre l'accertamento da svolgersi in concreto e caso per caso».
Seguendo tale impostazione, prosegue la Corte, ancorché limitatamente al primo rilascio del permesso di soggiorno derivante dall'accertamento della condizione d'inespellibilità, la pericolosità ostativa al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari può desumersi esclusivamente dal parametro di cui all'art. 13, co. 1, TU
Immigrazione.
Pagina 7 La Cassazione, quindi, afferma chiaramente la non sovrapponibilità della pericolosità richiamata dall'art 19 TU
Immigrazione con la pericolosità descritta all'art. 20 d.lgs. 30/07. Da ciò si dovrebbe desumere che, siccome Cass.n.19337/2016 ha equiparato i profili di pericolosità dell'art. 20 d.lgs. 30/2007 e dell'art. 5, co. 5bis, TU Immigrazione, la pericolosità descritta dall'art. 19 TU
Immigrazione si pone su un piano diverso da quella richiesta dalle due norme da ultimo citate. Con l'effetto che la commissione di reati comuni, in un contesto relazionale estraneo ad una messa in pericolo dell'ordine pubblico e della sicurezza dello Stato, dovrebbe consentire, all'esito di una valutazione in concreto, il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 19, co. 2 lett. c) TU
Immigrazione.
Nel solco dell'orientamento, che pone una netta distinzione fra i motivi contemplati dalle due diverse discipline (ossia il d.lgs.
30/2007, da un lato, e l'art. 19 co. 2 del TU Immigrazione, dall'altro), individuando nelle ragioni previste da tale ultima norma situazioni di particolare rilievo ed incidenza sulla stabilità della sicurezza pubblica e dell'ordinamento statale, si collocano altre pronunce della Suprema
Corte.
In Cass. n. 20719/2011 si indicano, quali motivi di sicurezza dello Stato o di ordine pubblico, quelli «afferenti alla pericolosità per la generale convivenza o la sicurezza dello Stato italiano, rappresentate, esemplificando, da un terrorista, un criminale seriale, un criminale inserito nella criminalità organizzata» (…), che «soltanto possono giustificare, alla base delle norme richiamate, la espulsione ed il diniego di rinnovo del p.d.s. per straniero convivente» con cittadino italiano. Non pare discostarsi da tale filone interpretativo neppure Cass. n. 24739/2018, che afferma l'inderogabilità del divieto di espulsione dello straniero convivente con parente entro il secondo grado o con il coniuge di nazionalità italiana, stabilito all'art. 19, co.
2, lett. c), TU Immigrazione, anche in sede di rinnovo, salva la
Pagina 8 sussistenza delle condizioni ostative contenute nell'art. 13, co. 1, del d.lgs. cit., «non essendo sufficiente, a tal fine, invocare i precedenti penali e la frequentazione di pregiudicati, atteso che tali elementi di fatto possono essere idonei ad integrare le ragioni di sicurezza poste
a base dei provvedimenti di allontanamento di un cittadino comunitario ex art. 20 del d.lgs. 30/2007, ma non le più restrittive condizioni previste nel citato art. 13 (Cass., ord. n.701/18)».
Ciò chiarito, si tratta di accertare se i reati commessi da
[...]
(alias o siano espressione di Parte_1 Persona_4 Persona_5 una pericolosità sociale tale da sopravanzare la vita familiare del ricorrente sul territorio nazionale.
Il ricorrente si è reso responsabile di reati per violazione dell'art. 73 DPR n.309/90 in relazione a condotte tutte di lieve entità (infatti,
è stato condannato per la fattispecie di cui all'art. 73/V DPR
n.309/90) con riguardo a tre episodi verificatisi il 29/6/1997, il
21/9/2011 e, infine, il 27/1/2017.
Pur essendo sintomo di una pericolosità non completamente svanita, i reati commessi, tuttavia non hanno raggiunto quella gravità richiesta dall'art. 13 come richiamato dall'art. 19 cit., nel senso indicato dalla giurisprudenza sopra riportata.
Come evidenziato, la norma applicabile tollera una maggior pericolosità in considerazione del favor riconosciuto al cittadino italiano, a differenza della disciplina prevista per il rilascio della carta di soggiorno ai sensi del D.lgs 30/2007. E comunque, senza negare – lo si ribadisce – la sussistenza di una generica pericolosità in capo al ricorrente, va considerato il disposto dell'art. 5, co. 5, d.lgs.
286/1998 che dispone che “nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto […] si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo
Pagina 9 Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale”.
Ribadendo che i reati astrattamente ostativi rappresentano elementi che possono giustificare il diniego di rilascio all'esito di una valutazione discrezionale che deve mettere in comparazione l'interesse pubblico con l'interesse all'unità del nucleo familiare, nella fattispecie in esame la preferenza accordata dall'autorità di pubblica sicurezza alle esigenze pubblicistiche rispetto al diritto alla tutela dell'unità familiare (come delineato dalla giurisprudenza della Corte
EDU con riferimento all'art. 8 CEDU e fatto proprio dalla sentenza n.
202 del 2013 della Corte cost.) non appare legittima con riferimento ai criteri della proporzionalità e dell'adeguatezza. E ciò in considerazione della lunga permanenza del ricorrente sul territorio nazionale e della formazione di un nucleo familiare della cui autenticità non v'è motivo di dubitare. Quanto ai legami con il Paese
d'origine il decorso di un tempo così significativo dalla partenza non può che averli affievoliti.
Inoltre, il ricorrente, non completamente in salute, ha intrapreso un percorso di reinserimento nel mondo lavorativo con l'ausilio dei
Servizi Sociali, che hanno in carico entrambi i coniugi, che presentano nel complesso vari elementi di fragilità, come è emerso dalla deposizione della moglie del ricorrente.
E' comunque bene chiarire che l'accertamento in questa sede del diritto all'unità familiare non ha natura permanente, ben potendo elementi sopravvenuti, tra cui la commissione di nuovi reati, condurre tanto ad una revoca del permesso rilasciato quanto ad un diniego di rinnovo, non avendo l'inespellibilità carattere assoluto.
Il ricorso, pertanto, merita accoglimento.
Avuto riguardo alla natura delle questioni trattate si ritengono sussistenti giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.
PQM
Pagina 10 ogni altra istanza o eccezione disattesa, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato e accerta il diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 19 comma 2 lett. c) D.lgs 286/98.
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bologna, 28/4/2025
La Giudice
Dott.ssa Cristina Reggiani
Pagina 11
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE
In composizione monocratica in persona del magistrato dott.ssa
Cristina Reggiani
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7298/2023 promossa da:
e residente a Parte_1 C.F._1
Bologna in via Corticella n. 279, rappresentato e difeso dall'Avv.
Emanuela Grandinetti
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Fatto e Diritto
Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 281undecies c.p.c.,
ha chiesto al Tribunale di accertare e dichiarare Parte_1
l'illegittimità del decreto del Questore di Bologna, emesso in data
5/4/2023 e notificato in data 5/10/2023, che ha disposto il rigetto del
Pagina 1 rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, ai sensi dell'art. 19, comma 2 lett. c) D. Lgs. n. 286/1998 e conseguentemente di ordinare alla Questura di Bologna di rilasciare il permesso di soggiorno in proprio favore per motivi familiari, in quanto coniuge convivente della cittadina italiana . Parte_2
L'istante, sul presupposto della sua convivenza con cittadina italiana, sposata il 7/12/2002, ha rappresentato come il diniego, fondato sulla sua asserita pericolosità per le condanne riportate con riferimento a condotte poste in essere in violazione della legge sugli stupefacenti, ledesse il suo diritto all'unità familiare.
L'amministrazione avrebbe valutato le condanne relative ai reati in materia di stupefacenti, come automaticamente ostative al rilascio del richiesto permesso di soggiorno. Inoltre, la Questura, all'esito dei controlli effettuati, avrebbe messo in dubbio la sussistenza della convivenza tra i suddetti coniugi, mentre in realtà i due coniugi convivono stabilmente in un alloggio messo a disposizione dal
Comune di Bologna in via Corticella n.279.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito il Ministero, il quale ha ribadito che dagli accertamenti effettuati (il 6/4/2021 si apprendeva che i coniugi si erano trasferiti in via Corticella 279, da via Saliceto, ma il 18/2/2023 non è stato trovato nessuno presso detta abitazione) non è vi è prova della sussistenza della convivenza dei coniugi.
Inoltre, il ricorrente è risultato destinatario di molteplici condanne per spaccio di sostanze stupefacenti e precisamente: -in data 02.04.2002 è stato condannato dal Tribunale di Bologna alla pena di mesi otto e multa di euro 1500,00 ex art. 73 coma 5 DPR n.
309/1990 e art. 110 c.p. irrevocabile il 24.09.2002; -in data
05.10.2011 condannato dal Tribunale di Bologna alla pena di anni uno mesi sei di reclusione ed euro 6.000,00 di multa ex art. 73 comma 5
DPR n. 309/1990, art.337 c.p. irrevocabile 11.05.2012; - in data
11.07.2017 condannato dalla Corte d'Appello di Bologna alla pena di
Pagina 2 mesi sei di reclusione ed euro 1.400,00 di multa ex art. 73 comma 5
DPR n. 309/1990, irrevocabile il 04.04.2018.
Ai sensi dell'art. 4/III TUI, tali gravi reati sarebbero ostativi al rilascio del richiesto permesso, poiché l'interesse primario alla sicurezza ed all'ordine pubblico prevale sull'interesse inerente al legame familiare.
Il Ministero ha prodotto i certificati del casellario giudiziale e comunicazioni della Questura di Bologna, che ha chiarito quali sono gli alias del ricorrente, anche al fine di meglio interpretare i certificati del casellario giudiziale allegati.
Nel corso dell'istruzione della causa, all'udienza del 13/2/2025, è stata sentita, quale testimone, la moglie del ricorrente,
[...]
(di seguito si riportano le sue dichiarazioni: “sono nata il Parte_2
24/2/1956 a Montalbano Jonico (Matera) e risiedo in via di Corticella
279 Bologna. Sono sposata con il ricorrente dal 7/12/2002. Abbiamo sempre convissuto poi accadde che nel 2016 abbiamo avuto lo sfratto dalla casa che abitavamo all'epoca posta in via Di Saliceto e quindi ci siamo rivolti ai servizi sociali che però non avevano disponibilità immediata e quindi siamo andato in via delle Fonti in un immobile di un mio conoscente dal quale lavoravo. Siamo rimasti lì tre anni. Mio marito aveva avuto un incidente cadendo dalle scale di via Di Saliceto
e quindi aveva subito degli interventi chirurgici e io l'ho dovuto assistere. Io lavoravo nei centri estivi come addetta alla cucina. Fu
l'assistente sociale a procurarmi il lavoro a maggio 2016. Mentre mio marito era impossibilitato a lavorare e anche successivamente ha avuto problemi di salute legati all'incidente. Nel 2019 abbiamo dovuto lasciare via delle Fonti e Allora io da sola sono andata da “Padre
” che è una comunità privata che mi ha consentito di abitare e Per_1 di lavorare. Mio marito non è venuto perché era a disagio trattandosi di comunità cattolica mentre lui è mussulmano e si è arrangiato da solo. Nel 2020 l'assistente sociale ci ha riunito presso la comunità in via dello Scalo e ciò è durato finché non ci hanno assegnato l'alloggio
Pagina 3 di edilizia popolare in via Corticella (ciò è avvenuto nei primi mesi del
2021). Attualmente viviamo con il reddito di inclusione e mio marito lavora a Corticella presso l'associazione Ca' Bura. Non riesco ad ottenere la pensione minima dall'INPS perché mi è stata chiesta la certificazione proveniente dallo Stato algerino che mio marito non ha proprietà in Algeria. Io non ho nessun parente vicino perché mia madre è deceduta nel 2008 e nel 2012 è deceduta mia figlia avuta dal precedente matrimonio. E' morta a 38 anni per cause che non sono state accertate si chiamava Ho un'altra figlia CP_2 [...] che un bambino di 11 anni anche lei vive nelle case del Per_2 comune e poi ho i figli di che sono due un maschi che vive con il CP_2 papà di 23 anni e poi la femmina che ha 18 anni e vive con la nonna paterna (mia figlia ha avuto due figli con due uomini diversi). Con la bambina ci frequentiamo pochissimo con gli altri invece abbiamo un po' di frequentazione. Mia figlia la vedo ma ha problemi di Per_2 salute. Mio marito è l'unico affetto vicino.)
La difesa del ricorrente ha prodotto poi estratto riassunto dell'atto di matrimonio, il documento attestante l'assegnazione dell'alloggio del 30.10.2020 e certificato anagrafico di nascita, Per_3 residenza e stato di famiglia del 6.10.2023 e una relazione del servizio sociale territoriale del 25.11.2024 a firma della CP_3
oltre ad altra comunicazione sempre a firma della medesima
[...]
Co
che dà conto delle iniziative assunte dai servizi su richiesta del ricorrente – che ha contratto il relativo impegno - per il suo inserimento socio/lavorativo.
Il giudice, all'udienza del 13.2.2025, ha trattenuto la causa in decisione.
***
Il ricorrente chiede l'accertamento del suo diritto all'unità familiare in virtù della sua convivenza con la coniuge cittadina italiana.
Pagina 4 Il Questore ha respinto la domanda, ritenendo che, a fronte della pericolosità del ricorrente, non potesse prevalere il legame familiare sotteso all'istanza e avanzando dubbi sull'esistenza del presupposto della convivenza del ricorrente con la coniuge italiana.
Va premesso in diritto che l'art. 19, co. 2, lett. c) d.lgs.
286/1998 prevede che “non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti […] c) degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana”. Il permesso di soggiorno previsto dal combinato disposto degli artt. 19 cit. e 28 d.p.r. 394/99 viene rilasciato ai soggetti che, in virtù della loro convivenza con parenti entro il secondo grado cittadini italiani, risultano inespellibili, se non pericolosi.
La norma contenuta nell'art. 19 cit., collocata tra le disposizioni di carattere umanitario sotto l'omnicomprensiva intitolazione «Divieti di espulsione e di respingimento», prevede al co. 2 lett. c), salvi i casi di cui all'art. 13, co. 1, il divieto di espulsione – si ribadisce – in virtù di una condizione familiare ovvero l'essere coniuge o parente entro il secondo grado di cittadino italiano, purché convivente. A chi si trovi in queste condizioni sarà rilasciato il permesso di soggiorno previsto dall'art. 28 d.p.r. 394/1999, se irregolare sul territorio nazionale.
Nel caso di specie è stato contestato il requisito della convivenza.
Tuttavia, dall'istruttoria espletata e, in particolare, dalle dichiarazioni rese dalla testimone, moglie del ricorrente,
[...]
, confermate dalla relazione dell'operatrice del Servizio Parte_2
Sociale di Bologna, che ha preso in carica il nucleo famigliare, è emerso incontrovertibilmente che la coppia, unitasi in matrimonio nel
2002, convive stabilmente in un alloggio messo a disposizione dal comune di Bologna nel 2020,posto in via Corticella 279, dopo alterne vicende susseguitesi allo sfratto subito nel 2016 dall'abitazione coniugale di via Saliceto.
Pagina 5 Quanto all'altro motivo sul quale si fonda il diniego opposto dalla
Questura al rilascio del permesso, e cioè la pericolosità dell , si Pt_1 osserva quanto segue.
Il giudice, investito dell'accertamento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno di cui all'art. 19 cit., proprio in ragione del tenore letterale della disposizione sopra riprodotta, deve verificare la sussistenza della causa ostativa rappresentata dalla sussistenza dei motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato (i “casi” di cui all'art. 13, co. 1 TUI), mentre non rilevano altri profili di pericolosità
(come, ad esempio, la sicurezza pubblica).
La giurisprudenza prevalente, ai fini del diniego di rilascio del permesso di soggiorno richiesto, non reputa necessario un precedente provvedimento di espulsione del Ministro, ritenendo che il Questore
(e, successivamente, il giudice adito) possa valutare la sussistenza delle condizioni ostative (ossia i motivi di pericolosità), a prescindere dall'adozione di un provvedimento del Ministro (tra le più recenti si veda Cass.nn. 26216/2020 e 24739/2018; ma negli stessi termini anche Cass.nn. 20719/2011 e 19337/16).
Non appare, infatti, condivisibile l'orientamento espresso da
Cass. n. 30828/18, Cass. 29665/2020 e Cass. 17640/2021 secondo cui la formulazione della norma (che prevede una fattispecie di inespellibilità “salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1”), deve “essere intesa, in ossequio al dato letterale, nel senso che
l'inespellibilità incontri un limite nel solo provvedimento ministeriale di alta amministrazione da parte del Ministro (…)”; invero quest'ultima pronuncia opera un richiamo a situazione ben più ampia
(provvedimento di espulsione del Ministro dell'Interno per i motivi indicati) di quella operata dal legislatore che si è invece limitato a richiamare i casi (ordine pubblico e sicurezza dello Stato) e non l'espulsione disposta dal Ministro (diversamente il legislatore avrebbe affermato “salvo che nel caso previsto dall'art. 13, comma 1” dove
Pagina 6 caso stava ad intendere proprio l'espulsione e non i casi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato).
Diversamente, se il legislatore avesse inteso imporre il provvedimento ministeriale, avrebbe formulato la norma facendo salvo il “caso previsto dall'art. 13, comma 1” – dove caso stava ad intendere proprio l'espulsione – e non i casi previsti dall'art. 13 co. 1, ossia la presenza di motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato.
Ebbene, per accertare o meno la sussistenza del diritto al rilascio del permesso di soggiorno richiesto si deve rispondere alla domanda se il ricorrente sia soggetto pericoloso ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 19 comma 2 lett. c) e 13 comma 1 d.lgs 286/98.
In un caso analogo a quello di cui si tratta, la giurisprudenza
(Cass.n. 14159/2017), con riguardo alla (sola) ipotesi di primo (e iniziale) rilascio di permesso di soggiorno per motivi familiari a seguito di istanza di cittadino straniero convivente con moglie cittadina italiana, ha affermato che l'art. 19, co. 2, lett. c) TU
Immigrazione contiene un parametro ai fini della valutazione della pericolosità sociale nettamente «più favorevole sia di quello relativo al visto per il ricongiungimento familiare (ex art. 4, commi 3 e 5 bis, del d.lgs. n. 286 del 1998) sia di quello desumibile dall'art. 20 del
d.lgs.n. 30 del 2007 […]. In queste ultime due ipotesi la valutazione relativa alla pericolosità sociale non ha come parametro soltanto
l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato ma anche la commissione di reati gravi ma comuni che vengano ritenuti indicatori di pericolo per la pubblica sicurezza, salvo sempre l'accertamento da svolgersi in concreto e caso per caso».
Seguendo tale impostazione, prosegue la Corte, ancorché limitatamente al primo rilascio del permesso di soggiorno derivante dall'accertamento della condizione d'inespellibilità, la pericolosità ostativa al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari può desumersi esclusivamente dal parametro di cui all'art. 13, co. 1, TU
Immigrazione.
Pagina 7 La Cassazione, quindi, afferma chiaramente la non sovrapponibilità della pericolosità richiamata dall'art 19 TU
Immigrazione con la pericolosità descritta all'art. 20 d.lgs. 30/07. Da ciò si dovrebbe desumere che, siccome Cass.n.19337/2016 ha equiparato i profili di pericolosità dell'art. 20 d.lgs. 30/2007 e dell'art. 5, co. 5bis, TU Immigrazione, la pericolosità descritta dall'art. 19 TU
Immigrazione si pone su un piano diverso da quella richiesta dalle due norme da ultimo citate. Con l'effetto che la commissione di reati comuni, in un contesto relazionale estraneo ad una messa in pericolo dell'ordine pubblico e della sicurezza dello Stato, dovrebbe consentire, all'esito di una valutazione in concreto, il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 19, co. 2 lett. c) TU
Immigrazione.
Nel solco dell'orientamento, che pone una netta distinzione fra i motivi contemplati dalle due diverse discipline (ossia il d.lgs.
30/2007, da un lato, e l'art. 19 co. 2 del TU Immigrazione, dall'altro), individuando nelle ragioni previste da tale ultima norma situazioni di particolare rilievo ed incidenza sulla stabilità della sicurezza pubblica e dell'ordinamento statale, si collocano altre pronunce della Suprema
Corte.
In Cass. n. 20719/2011 si indicano, quali motivi di sicurezza dello Stato o di ordine pubblico, quelli «afferenti alla pericolosità per la generale convivenza o la sicurezza dello Stato italiano, rappresentate, esemplificando, da un terrorista, un criminale seriale, un criminale inserito nella criminalità organizzata» (…), che «soltanto possono giustificare, alla base delle norme richiamate, la espulsione ed il diniego di rinnovo del p.d.s. per straniero convivente» con cittadino italiano. Non pare discostarsi da tale filone interpretativo neppure Cass. n. 24739/2018, che afferma l'inderogabilità del divieto di espulsione dello straniero convivente con parente entro il secondo grado o con il coniuge di nazionalità italiana, stabilito all'art. 19, co.
2, lett. c), TU Immigrazione, anche in sede di rinnovo, salva la
Pagina 8 sussistenza delle condizioni ostative contenute nell'art. 13, co. 1, del d.lgs. cit., «non essendo sufficiente, a tal fine, invocare i precedenti penali e la frequentazione di pregiudicati, atteso che tali elementi di fatto possono essere idonei ad integrare le ragioni di sicurezza poste
a base dei provvedimenti di allontanamento di un cittadino comunitario ex art. 20 del d.lgs. 30/2007, ma non le più restrittive condizioni previste nel citato art. 13 (Cass., ord. n.701/18)».
Ciò chiarito, si tratta di accertare se i reati commessi da
[...]
(alias o siano espressione di Parte_1 Persona_4 Persona_5 una pericolosità sociale tale da sopravanzare la vita familiare del ricorrente sul territorio nazionale.
Il ricorrente si è reso responsabile di reati per violazione dell'art. 73 DPR n.309/90 in relazione a condotte tutte di lieve entità (infatti,
è stato condannato per la fattispecie di cui all'art. 73/V DPR
n.309/90) con riguardo a tre episodi verificatisi il 29/6/1997, il
21/9/2011 e, infine, il 27/1/2017.
Pur essendo sintomo di una pericolosità non completamente svanita, i reati commessi, tuttavia non hanno raggiunto quella gravità richiesta dall'art. 13 come richiamato dall'art. 19 cit., nel senso indicato dalla giurisprudenza sopra riportata.
Come evidenziato, la norma applicabile tollera una maggior pericolosità in considerazione del favor riconosciuto al cittadino italiano, a differenza della disciplina prevista per il rilascio della carta di soggiorno ai sensi del D.lgs 30/2007. E comunque, senza negare – lo si ribadisce – la sussistenza di una generica pericolosità in capo al ricorrente, va considerato il disposto dell'art. 5, co. 5, d.lgs.
286/1998 che dispone che “nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto […] si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo
Pagina 9 Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale”.
Ribadendo che i reati astrattamente ostativi rappresentano elementi che possono giustificare il diniego di rilascio all'esito di una valutazione discrezionale che deve mettere in comparazione l'interesse pubblico con l'interesse all'unità del nucleo familiare, nella fattispecie in esame la preferenza accordata dall'autorità di pubblica sicurezza alle esigenze pubblicistiche rispetto al diritto alla tutela dell'unità familiare (come delineato dalla giurisprudenza della Corte
EDU con riferimento all'art. 8 CEDU e fatto proprio dalla sentenza n.
202 del 2013 della Corte cost.) non appare legittima con riferimento ai criteri della proporzionalità e dell'adeguatezza. E ciò in considerazione della lunga permanenza del ricorrente sul territorio nazionale e della formazione di un nucleo familiare della cui autenticità non v'è motivo di dubitare. Quanto ai legami con il Paese
d'origine il decorso di un tempo così significativo dalla partenza non può che averli affievoliti.
Inoltre, il ricorrente, non completamente in salute, ha intrapreso un percorso di reinserimento nel mondo lavorativo con l'ausilio dei
Servizi Sociali, che hanno in carico entrambi i coniugi, che presentano nel complesso vari elementi di fragilità, come è emerso dalla deposizione della moglie del ricorrente.
E' comunque bene chiarire che l'accertamento in questa sede del diritto all'unità familiare non ha natura permanente, ben potendo elementi sopravvenuti, tra cui la commissione di nuovi reati, condurre tanto ad una revoca del permesso rilasciato quanto ad un diniego di rinnovo, non avendo l'inespellibilità carattere assoluto.
Il ricorso, pertanto, merita accoglimento.
Avuto riguardo alla natura delle questioni trattate si ritengono sussistenti giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.
PQM
Pagina 10 ogni altra istanza o eccezione disattesa, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato e accerta il diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 19 comma 2 lett. c) D.lgs 286/98.
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bologna, 28/4/2025
La Giudice
Dott.ssa Cristina Reggiani
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