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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 16/05/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE – LAVORO – PREVIDENZA E ASSISTENZA
Il Tribunale di Oristano in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Consuelo
Mighela, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione cartolare della causa ai sensi dell'art. 127 – ter c.p.c., tramite scambio di note scritte depositate in via telematica, ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al N. R.L.P.A. 240/2023 promossa da:
c.f. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Perria, giusta procura speciale in atti,
- ricorrente -
contro
c.f. , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Adelaide
Nieddu, in forza di procura generale alle liti rilasciata in data 23/01/2023 in Roma Rep. n. 37590, Racc.
7131, a rogito Notaio elettivamente domiciliato in Oristano, via Dorando Petri, torre A Persona_1 presso l'Avvocatura Provinciale dell' , CP_1
- resistente –
Oggetto: pensione di vecchiaia anticipata.
La causa viene decisa, mediante sentenza contestualmente motivata, all'esito della discussione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte ricorrente: “Voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
A. accertare e dichiarare che, ai sensi dell'art. 1 comma 8 D. Lgs. n. 503/1992, il ricorrente è invalido in misura non inferiore all'80% e ciò con decorrenza fin dal 30.5.2019 secondo quanto dedotto nel capo 3) in premessa e comunque, in subordine, con decorrenza dalla domanda o dalla
1 diversa data eventualmente accertata in causa nonché accertare che il ricorrente ha perfezionato tutti i requisiti per beneficiare della pensione di vecchiaia anticipata fin dal 3.11.2020 secondo quanto spiegato nel capo 5) in premessa secondo la diversa decorrenza eventualmente accertata in causa;
B. per l'effetto, tenuto conto della disciplina delle finestre mobili e di quanto dedotto nel capo 5) in premessa, accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto di percepire la pensione di vecchiaia anticipata dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa ovvero, in subordine e salvo gravame, secondo la diversa decorrenza eventualmente accertata in causa;
C. per l'effetto condannare l' , in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, a pagare al ricorrente la pensione di vecchiaia anticipata dalla data di maturazione del diritto unitamente ai ratei maturati e maturandi sul diritto riconosciuto, con maggiorazione di interessi legali dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda e fino al saldo ovvero, in subordine, secondo la diversa decorrenza eventualmente accertata in causa;
D. con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario, c.p.a. ed iva nella misura di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di esserne anticipatario”.
Nell'interesse di parte resistente: “Voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: - rigettare l'avversa domanda poiché indimostrata ed infondata in fatto e diritto;
- in via subordinata dichiarare il diritto del ricorrente alla pensione di vecchiaia anticipata dalla data di perfezionamento dell'ultimo dei requisiti costitutivi e con decorrenza di legge in applicazione della c.d. finestra e dell'aspettativa di vita, salva l'eccepita prescrizione;
- in ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 25 marzo 2023, ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto l' dinnanzi all'intestato Tribunale, esponendo di avere presentato in data 26 luglio CP_1
2022 domanda di pensione di vecchiaia anticipata, che era stata rigettata dall'Istituto per motivi sanitari e avverso il rigetto era stata proposto ricorso amministrativo, parimenti respinto.
Il ricorrente ha lamentato che l' non aveva adeguatamente valutato il quadro sanitario del CP_1
ricorrente, le cui patologie gli avevano provocato la riduzione permanente della capacità lavorativa
(generica) in misura pari o superiore al 80%, secondo quanto accertato anche nel procedimento di
A.T.P. n. 688/2019 R.G. del Tribunale di Oristano, in esito al quale il ricorrente era stato riconosciuto invalido civile all'87% con decorrenza dal 30 maggio 2019.
Poiché sussistevano anche tutti gli altri requisiti extra-sanitari per la concessione del beneficio
2 invocato - il requisito di età anagrafica (al momento della domanda il ricorrente aveva 62 anni e 8 mesi)
e il requisito contributivo (al momento della domanda il ricorrente aveva una provvista contributiva di
1.732 settimane, pari a circa 33 anni e 4 mesi di contributi come lavoratore dipendente), conseguentemente doveva essere riconosciuto il diritto del ricorrente ha diritto di percepire la pensione di vecchiaia anticipata per invalidi con decorrenza dal 1° agosto 2022 ovvero dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della domanda o, in subordine, dalla diversa data accertata in causa.
2. Si è costituito l' eccependo in via preliminare la prescrizione quinquennale di tutti i ratei CP_1
pensionistici relativi a periodi antecedenti il quinquennio rispetto alla data di notificazione del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Nel merito, ha eccepito l'insussistenza del requisito dell'invalidità non inferiore all'80%, come risultato dagli accurati accertamenti sanitari eseguiti dall'Istituto, basati, oltre che su una scrupolosa visita obiettiva, anche sulla disamina della documentazione sanitaria esibita, che nel caso di specie avevano rivelato come le infermità da cui è affetto il ricorrente non fossero tali da integrare il suddetto requisito.
Inoltre, ipotizzando un riconoscimento sanitario alla data della domanda amministrativa, controparte, in presenza dei requisiti anagrafici e contributivi, avrebbe avuto diritto alla pensione anticipata di vecchiaia solo decorsi 12 mesi dal raggiungimento di tutti i requisiti previsti, in virtù del meccanismo c.d. delle “finestre mobili”, tutt'ora operante per i soggetti che usufruiscono del beneficio per cui è causa.
Pertanto, l'ente resistente ha concluso domandando il rigetto del ricorso e, in via subordinata, che venisse accertato il diritto del ricorrente alla pensione di vecchiaia anticipata dalla data di perfezionamento dell'ultimo dei requisiti costitutivi e con decorrenza di legge in applicazione della c.d. finestra e dell'aspettativa di vita, salva l'eccepita prescrizione.
3. La causa veniva istruita mediante produzioni documentali e consulenza tecnica di ufficio, con successivo rinvio al 21 marzo 2025, disponendo che l'udienza venisse sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con l'avvertimento che, alla data sopra indicata, e comunque entro il 30° giorno successivo, sarebbe stato adottato il provvedimento decisorio, o quello eventualmente necessario all'ulteriore corso del giudizio.
§§§
4. Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
4.1. Va premesso in linea generale che il requisito sanitario per fruire della pensione anticipata di vecchiaia è costituito dall'invalidità in misura non inferiore all'80%, ai sensi dell'art. 1, comma 8 del
3 D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, per cui il legislatore ha inteso accordare un beneficio, in termini di tempistica per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, ai soggetti affetti da grave invalidità, quantificata nella misura anzidetta.
I requisiti amministrativi richiesti per fruire della pensione anticipata di vecchiaia (cfr. art. 1, comma 8, D. Lgs. n. 503 del 1992, cit.; art. 12 D.L. n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 214 del 2011; art. 24 del D.L. n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 201 del 2011) sono i seguenti:
- un presupposto di natura contributiva, rappresentato dal possesso di almeno 20 anni di contributi versati, pari a 1040 settimane di contribuzione (oppure di 15 anni, pari a 780 settimane, se maturati entro il 31 dicembre 1992);
- un presupposto di natura anagrafica, rappresentato dall'età minima di 60 anni per gli uomini e 55 anni per le donne, in deroga al più gravoso requisito anagrafico ordinario (difatti ai fini del perfezionamento del requisito anagrafico per la fruizione della pensione di vecchiaia, a norma dell'art. 8 D. Lgs. n. 503 del 1992, "l'elevazione dei limiti di età di cui al comma 1 non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento") e salva inoltre l'applicazione del meccanismo permanente di adeguamento dei requisiti pensionistici all'incremento della speranza di vita o stima di vita, il quale comporta che l'età richiesta per la pensione anticipata di vecchiaia risulta innalzata, a partire dal 2019, a 61 anni di età per gli uomini e 56 anni di età per le donne;
- un presupposto (in)occupazionale, costituito dalla avvenuta cessazione del rapporto di lavoro (cfr. art. 1, comma 7, D. Lgs. n. 503 del 1992, secondo cui "il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia è subordinato alla cessazione del rapporto di lavoro").
4.2. Premesso quanto sopra in linea generale, nel caso di specie l' non ha specificamente CP_1
contestato la sussistenza del requisito anagrafico e quello contributivo del ricorrente per conseguire la pensione anticipata, nei termini sopra illustrati - requisiti che, in ogni caso, risultano comprovati dalla documentazione prodotta in giudizio (v. estratto conto contributivo prodotto dal ricorrente sub doc. 11 ed estratto UNICARPE prodotto dall' in data 7 dicembre 2023) -, bensì il suo grado di CP_1
invalidità, sostenendo peraltro che il medesimo debba essere accertato nelle forme della invalidità ordinaria e non civile.
Con riguardo a quest'ultimo profilo, la scrivente reputa di dover aderire all'orientamento secondo cui l'invalidità in oggetto dev'essere calcolata secondo le metodiche prescritte dal decreto ministeriale 5 febbraio 1992 in materia di invalidità civile, e non secondo i parametri dettati dalla legge n. 222 del
1984 in materia di invalidità ordinaria.
4 In questo senso, come già rilevato in altri precedenti di questo Tribunale (da intendersi qui richiamati ex art. 118 disp. att. c.p.c.), il riferimento a una specifica percentuale di invalidità (80% o superiore) comporta la necessità, per la sua quantificazione, del ricorso a un sistema tabellare, che assegna specifici punteggi alle varie patologie invalidanti e detta i criteri per la loro sommatoria, come avviene appunto in materia di invalidità civile, sulla base delle tabelle allegate al menzionato decreto ministeriale. In altri termini, il ricorso a una precisa percentuale numerica porta a ritenere che il legislatore abbia inteso richiamarsi ai parametri dettati per l'invalidità civile, che consentono infatti una stima estremamente precisa del grado di invalidità, e sono gli unici adeguati all'accertamento del requisito richiesto dalla norma.
D'altronde, l'accertamento del grado di invalidità secondo i parametri menzionati costituisce una misura di tutela del cittadino affetto da grave patologie, a cui viene riconosciuto un beneficio nell'accesso alla pensione di vecchiaia, in quanto un grado di invalidità civile dell'80% o superiore presuppone l'esistenza di gravi patologie, che rendono sicuramente più difficoltoso, pur non astrattamente limitandolo, lo svolgimento di attività lavorativa da parte del soggetto che ne è affetto e giustificano pertanto la scelta sociale del legislatore, mentre non vi è alcun collegamento tra la capacità lavorativa specifica e l'accesso al menzionato beneficio (oltretutto, l' non ha neppure precisato CP_1
quali sarebbero le attività lavorative da parametrare ai fini dell'accertamento dell'invalidità in occupazioni confacenti).
Tale opzione interpretativa è conforme alle indicazioni ermeneutiche fornite dalla giurisprudenza di legittimità in materia.
In particolare, la Suprema Corte ha affermato che “il riferimento allo stato di invalidità (nella percentuale fissa indicata) senza il richiamo alla riduzione della "capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini" (capacità di lavoro specifica), rilevante a mente della L. n. 222 del 1984, art. 1 per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, conduce a ritenere che l'applicabilità della vecchia normativa in tema di età pensionabile è stata genericamente disposta in favore di tutti i soggetti invalidi, anche se con capacità di lavoro e, quindi, di guadagno, perché l'unico requisito posto dalla legge riguarda, appunto, la misura dell'invalidità, che non deve essere inferiore all'80%” (in tal senso v. Cass. n. 9081 del 2013, che richiama il precedente di Cass. n. 13495 del 2003).
Ciò chiarito, osserva la scrivente che, sulla base della c.t.u. espletata nel corso dell'odierno giudizio depositata in data 25 febbraio 2025, che si intende qui integralmente richiamata e della quale si condividono le argomentazioni, ricorre nel caso in esame il requisito sanitario per l'accesso al trattamento pensionistico per cui è causa, avendo il C.t.u. nominato accertato, secondo quanto si legge
5 alle pagine 14-15 della relazione peritale, che “Dai dati anamnestici raccolti in questa sede peritale, si evince che il ricorrente è stato in precedenza riconosciuto invalido civile in misura dell'87% per gran parte delle patologie sopra riportate, alle quali si è aggiunto un quadro di insufficienza e instabilità della statica e della cinetica deambulatoria con un riscontro di vasculopatia cerebrale cronica, e ancora, al medesimo è stato riconosciuto il pieno diritto a usufruire dell'assegno ordinario di invalidità; questi due benefici, sono evidentemente favorevoli alla domanda amministrativa presentata dal ricorrente per la pensione di vecchiaia anticipata, essendo presenti tutti gli altri criteri di ammissione e riconoscimento per tale beneficio come riportato nel ricorso amministrativo”.
4.3. Quanto alla decorrenza, la giurisprudenza ha affermato costantemente che: "In tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui all'art. 1, comma 8, della L. n. 503 del 1992, il regime delle cd.
" finestre" previsto dall'art. 12 del D.L. n. 78 del 2010 (conv. con modif. in L. n. 122 del 2010) si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti” (cfr. Cass. nn. 2382/2020,
24363/2019, 15560/2019, 15617/2019, 32591/2018 e 29191/2018).
Inoltre, è stato di recente chiarito che la posticipazione della decorrenza della pensione di vecchiaia anticipata di cui all'art. 1, comma 8, del d.lgs. n. 503 del 1992, in applicazione del disposto di cui all'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010, conv. dalla l. n. 122 del 2010, va calcolata in relazione alla previsione di cui all'art. 6 della l. n. 155 del 1981, e, dunque, tenendo conto che il diritto alla pensione di vecchiaia matura normalmente con il realizzarsi del complesso dei requisiti richiesti dalla legge e non già a seguito della presentazione della domanda amministrativa, che costituisce mero atto d'impulso del procedimento finalizzato alla verifica e certazione dei requisiti di legge, finalizzato a rendere liquida ed esigibile la prestazione stessa (cfr. Cass. n. 16829/2023).
Nel caso di specie, il diritto alla pensione è maturato quando il ricorrente ha compiuto 61 anni, il 3 novembre 2020, sussistendo già a quella data anche gli altri requisiti richiesti dalla legge, sia quello contributivo che quello sanitario, essendo stata nel presente giudizio confermata una percentuale di invalidità, nella misura del 87%, che era già sussistente fin dal 30 maggio 2019 come risultante dall'accertamento peritale del 15 febbraio 2021 espletato nell'ambito del procedimento di A.T.P. n.
688/2019 R.G. del Tribunale di Oristano, omologato con decreto del 6 maggio 2021 (docc. 09 e 10 all.
6 ricorso).
4.4. In forza dei rilievi e delle argomentazioni che precedono, deve essere accertato e dichiarato il diritto del ricorrente a conseguire la pensione anticipata, a decorrere dal completamento della finestra mobile di 12 mesi successiva al 3 novembre 2020, con conseguente condanna dell' al CP_1
pagamento della relativa prestazione, nella misura di legge, a decorrere dal 1° del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa, il 26.07.2022 (doc. 01 all. ricorso), quindi da agosto
2022, oltre agli interessi legali dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda e fino al saldo.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55 del
2014 e succ. mod. e ii., avuto riguardo alla materia trattata, al valore della causa determinato ex art. 13, comma 2 c.p.c. e alla attività difensiva occorsa in concreto.
Le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, sono da porre in maniera definitiva a carico dell' resistente. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, visto l'art. 442 c.p.c., così dispone:
1) accerta e dichiara che il ricorrente ha diritto al riconoscimento della Parte_1
pensione di vecchiaia ai sensi dell'art. 1, comma 8 del D. Lgs. n. 503 del 1992, con decorrenza dal completamento della finestra mobile di 12 mesi successiva al 3 novembre 2020, e, per l'effetto, condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della relativa CP_1
prestazione, nella misura di legge, a decorrere dal 1° agosto 2022, oltre agli interessi legali dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa fino al saldo;
3) condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione in favore CP_1
della parte ricorrente delle spese processuali, che liquida nell'importo di euro 3.549,00, a titolo di compensi professionali, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente Avv. Antonio Perria, dichiaratosi antistatario;
4) pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dell' CP_1
Così deciso in Oristano, il 16 maggio 2025
La Giudice del lavoro
(dott.ssa Consuelo Mighela)
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