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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 11/02/2025, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 2077/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Laura Sara Tragni Presidente relatore
Dr. Antonio Corte Consigliere
Dr.ssa Isabella Ciriaco Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'appello con atto di citazione notificato il 10/07/2023 avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano, Sez XI Civile, pubblicata il 11/06/2023, notificata il 14/06/2023
TRA
(C.F. e Parte_1
P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, P.IVA_1
anche disgiuntamente fra loro, dagli Avv. Mario Benedetti, Alessandro Benedetti e Donato
Silvano Lorusso presso il cui studio, in Milano alla via Carducci n. 38, è elettivamente domiciliata, giusta delega in atti
-APPELLANTE-
CONTRO
(C.F. e P.IVA ) Controparte_1 P.IVA_2
-APPELLATA CONTUMACE-
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano, Sez. XI Civile, pubblicata il 11/06/2023, in materia di “contratto di somministrazione”.
CONCLUSIONI:
Per l'appellante Parte_1
[...]
pagina 1 di 17 ““Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in riforma dell'ordinanza dell'11 giugno 2023, emessa dal Tribunale Civile di Milano, Sezione XI, nella persona della Dott.ssa Antonella Caterina Attardo, a definizione del giudizio di primo grado rubricato con il N.R.G. 6436/2023, comunicata alle parti in data 14.06.2023:
- accertati i fatti di cui in premessa, dichiarare la piena fondatezza dell'interposto appello e, per l'effetto, condannare la società odierna appellata al pagamento in favore del
[...] dell'importo complessivo di euro 49.984,00, Parte_1 oltre agli interessi legali maturati dalla richiesta stragiudiziale (cfr. Cass. SS. UU. 13 giugno
2019 n. 15895) alla proposizione della domanda giudiziale e a quelli ulteriori al tasso previsto dall'art. 1284, co. IV c.c. maturati dalla domanda giudiziale al saldo, a titolo di imposte addizionali sul consumo di energia elettrica indebitamente introitate, in riferimento alle annualità 2010-2011. Il tutto con vittoria di spese e compensi di lite per entrambi i gradi di giudizio.”.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
1. Il (d'ora in avanti, per brevità, Parte_1
”) con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. adiva il Tribunale di Milano al fine di ottenere Pt_1
la ripetizione ex art. 2033 c.c. di quanto versato a titolo di addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica di cui all'art. 6 D.L. 511/1988, nel testo applicabile ratione temporis,
a (in seguito, per brevità, ) in esecuzione di un contratto Controparte_1 CP_1
di somministrazione di energia elettrica, per la complessiva somma di € 49,984,00 come da fatture relative al periodo 01.02.2010 – 30.11.2011.
A fondamento della propria pretesa restitutoria, deduceva l'illegittimità della norma Pt_1 istitutiva dell'imposta addizionale provinciale dell'accisa sull'energia elettrica di cui all'art. 6 del D.L. n. 511/1988, conv. in Legge n. 20 del 1989, nella sua versione successiva alle modifiche introdotte dall'art. 5 comma 1 del D.Lgs. n. 26/2007 per contrarietà al diritto comunitario, in particolare alla Direttiva n. 2008/118/CE così come interpretata dalla Corte di Giustizia UE con le sentenze del 5.3.2015 in causa C-553/13 e del 25.7.2018 in causa C-
103/17, e come sancito da sentenze della Suprema Corte, tra cui Cass. civ. nr. 27099/2019.
Da ciò, secondo la prospettazione della ricorrente, discendeva la necessaria disapplicazione della norma anti-comunitaria con conseguente diritto alla ripetizione dell'indebito nei confronti del fornitore ai sensi dell'art. 2033 c.c.
rappresentava altresì di aver provveduto ad inoltrare a controparte lettera di messa Pt_1
in mora in data 31.03.2020 e, in data 25.05.2022, invito a procedere a negoziazione assistita ex art. 2 e ss. del D.L. n. 132/2014. Vista la mancata adesione di decideva CP_1 Pt_1
così di agire giudizialmente per ottenere la ripetizione dell'indebito.
pagina 2 di 17 Chiedeva, dunque, la condanna di al pagamento della somma di € 49,984,00, CP_1
corrispondente alle somme versate a titolo di addizionali provinciali, oltre interessi e spese legali.
1.1 non si costituiva in giudizio nonostante la regolarità e tempestività della CP_1 notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza, venendo pertanto dichiarata contumace.
2. All'esito dell'udienza di prima comparizione, il Tribunale di Milano con ordinanza dell'11.06.2023 rigettava la domanda di ripetizione dell'indebito proposta da . Pt_1
Il giudice di primo grado motivava il rigetto affermando che, siccome ai sensi dell'art. 288
TFUE le direttive pongono obblighi solamente nei confronti dello AT, queste non potrebbero essere fatte valere nell'ambito di un rapporto orizzontale tra privati, ma solamente nei confronti di uno AT membro. Pertanto, il giudice nazionale investito di una controversia tra privati in cui viene invocata la disapplicazione di una norma interna per contrarietà a una norma dell'Unione stabilita da una direttiva, non sarebbe tenuto ad effettuare tale disapplicazione, con la sola eccezione per i casi in cui siano coinvolti principi generali del diritto dell'Unione. Tuttavia, poiché la normativa sulle accise contenuta nella
Direttiva del 2008/118/CE e nel D.L. 511 del 1988, è costituita da norme tributarie prive di portata generale, nel caso di specie sarebbe allora da riconoscersi l'operare del principio generale che non ammette la disapplicazione. Il Tribunale, inoltre, con riferimento alle sentenze della CGUE richiamate dall'attrice a sostegno della propria domanda (CGUE del
5.03.2015 resa in causa C-553/13 e CGUE del 25.07.2018 resa nella causa C-103/17), riteneva che esse non esprimessero principi vincolanti in quanto riguardanti fattispecie diverse da quella di cui era causa, oltre a essere state rese in controversie riguardanti rapporti tra privati e organi statali.
Sulla scorta di tali argomentazioni il Tribunale, quindi, rigettava la domanda attorea, compensando integralmente le spese di lite tra le parti “In considerazione della complessità della questione, e del perdurante contrasto giurisprudenziale sulla stessa”.
3. Avverso detta ordinanza proponeva appello , deducendo tre motivi di censura di Pt_1
seguito esposti.
4. Eviva non si costituiva in giudizio e veniva dunque dichiarata contumace all'udienza del
16.01.2024.
pagina 3 di 17 All'udienza ex art. 352 c.p.c. del 26.11.2024, dato atto del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, la causa veniva rimessa in decisione e la camera di consiglio si teneva in data 03.12.2024.
5. Ciò posto e passando all'esame del merito, l'appello è fondato e va pertanto accolto.
5.1. Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che “in una controversia tra i privati in cui viene invocata la disapplicazione di una norma interna, per contrarietà ad una norma dell'Unione stabilita da una Direttiva, e per impossibilità di trovarne una interpretazione conforme a tale direttiva, il giudice non è tenuto ad effettuare tale disapplicazione”. Secondo l'appellante, il giudice di primo grado sarebbe così incorso nella violazione e falsa applicazione del principio del primato del diritto unionale rispetto a quello nazionale, nonché del principio di interpretazione conforme al diritto comunitario e di quello di effettività ed equivalenza. Dopo aver richiamato le pronunce della CGUE emesse nelle cause C-533/13 E C-103/17 e consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. n. 22434/20; Cass. n. 16142/20; Cass. n.
10691/20; Cass. n. 27101/19; Cass. n. 15198/19), l'appellante sostiene che la disapplicazione dell'art. 6 comma 2 del D.L. n. 511/1988 si imporrebbe non per contrasto con la direttiva comunitaria self-executing tardivamente recepita dal nostro AT bensì per contrasto della norma interna con il diritto comunitario, così come interpretato, con efficacia vincolante, dalla Corte di Giustizia. Sarebbe, quindi, inconferente il richiamo operato dal giudice di primo grado all'art. 288 del TFUE circa l'efficacia verticale delle Direttive, in quanto la disapplicazione dell'art. 6 comma 2 del D.L. n. 511/1988 deriverebbe dal rispetto dell'interpretazione adeguatrice imposta dalle sentenze della Corte di Giustizia UE e non quale effetto dell'immediata esecutività della Direttiva comunitaria 2008/112/CE.
5.2 Con il secondo motivo di gravame l'appellante ribadisce le considerazioni svolte in primo grado riguardo i principi consacrati dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 27099/2019, secondo cui ''Le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica di cui al D.L. n. 511 del
1988, art. 6, comma 3 - nel testo applicabile ratione temporis - sono dovute, al pari delle accise, dal fornitore al momento della fornitura dell'energia elettrica al consumatore finale e, nel caso di pagamento indebito, unico soggetto legittimato a presentare istanza di rimborso all'Amministrazione finanziaria ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 14 e della L. n. 428 del 1990, art. 29, comma 2 è il fornitore''. E ancora: ''Il consumatore finale dell'energia elettrica, a cui sono state addebitate le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica di cui all'art. 6, comma III, del D.L. n. 511 del 1988 da parte del fornitore, può agire nei confronti
pagina 4 di 17 di quest'ultimo con l'ordinaria azione di ripetizione di indebito [assoggettata al termine di prescrizione decennale] e, solo nel caso in cui tale azione si riveli impossibile o eccessivamente difficile con riferimento alla situazione in cui si trova il fornitore, può eccezionalmente richiedere il rimborso nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, nel rispetto del principio unionale di effettività e previa allegazione e dimostrazione delle circostanze di fatto che giustificano tale legittimazione straordinaria'' [come accade, ad esempio, nell'ipotesi, ma non
è questo il caso, di fallimento del fornitore]''.
5.3. Con il terzo e ultimo motivo di gravame, parte appellante censura il criterio di ripartizione delle spese di lite adottato dal Giudice di primo grado – che, “in considerazione della complessità delle questione, e del perdurante contrasto giurisprudenziale sulla stessa”, aveva disposto l'integrale compensazione delle spese – non ricorrendo nessuna delle due ipotesi previste dall'art. 92 c.p.c. e tenendo anche in considerazione il contegno tenuto da in CP_1 occasione dell'invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita inviato da Pt_1
il 03.05.2022.
6. Una volta perimetrato il devolutum della presente impugnazione, può esaminarsi il primo motivo d'appello relativo all'an della pretesa creditoria e, precisamente, al diritto di di Pt_1
ottenere la ripetizione delle menzionate somme versate a titolo di imposta addizionale provinciale all'accisa, attesa la ritenuta non debenza di tale imposta per contrarietà della norma istitutiva della stessa con la disciplina euro-unitaria in materia di imposizione fiscale.
Prima di esaminare il merito della questione, è opportuno premettere una ricognizione della normativa regolante l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica.
È pacifico che gli importi in questione sono stati pretesi dalla fornitrice in forza dell'art. 6 del D.L. n. 511 del 28 novembre 1988, il quale ha istituito detta addizionale in favore dei
Comuni, delle Province o dell'Erario, obbligando al versamento i somministranti dell'energia elettrica con diritto di rivalsa a norma dell'art. 56 del TUA (Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative).
Al riguardo il primo Giudice ha rilevato, con condivisibile valutazione, che le accise sono
“tributi armonizzati”, rispetto ai quali la disciplina di diritto interno è stata progressivamente oggetto di integrazione con la normativa di rango comunitario.
In particolare, l'art. 3 della Direttiva 92/12/CEE ha disposto che “I prodotti di cui al paragrafo 1” - tra i quali rientra anche l'energia elettrica in ragione dell'estensione di cui pagina 5 di 17 all'art. 3 della direttiva 2003/96/CE del 27 ottobre 2003 - “possono formare oggetto di altre imposizioni indirette aventi finalità specifiche, nella misura in cui esse rispettino le regole di imposizione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione delle base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta”.
La Direttiva 2003/96/CE, che ha sottoposto anche l'energia elettrica ad accisa armonizzata secondo le previsioni della Direttiva 92/12/CEE, è stata recepita in Italia dal D. Lgs 2 febbraio 2007 n. 26, il cui art. 5 ha sostituito il D.L. n. 511 del 1988 art. 6, istituendo in favore dello AT e delle Province imposte addizionali alle accise e stabilendo che le stesse
“sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'accisa sull'energia elettrica” (comma
3).
La Direttiva comunitaria 2008/118/CE, con una disposizione in parte sovrapponibile alla formulazione dell'art. 3 par. 2 della Direttiva 92/12/CEE del 23 febbraio 1992, ha quindi statuito che “Gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise…”.
Tale Direttiva (che avrebbe dovuto essere recepita dallo AT italiano entro l'1.1.2010), è stata trasfusa nel D.Lgs. 48/2010, ma tale decreto attuativo non è intervenuto sull'art. 6 del
D.L. 511/1988, così come modificato dal D.Lgs. 26/2007.
Pertanto, nel corso del 2011, la Commissione Europea ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, ritenendo l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica, di cui al citato art. 6 del D.L. n. 511/1988, in contrasto con la Direttiva 2008/118/CE.
Il Governo, al fine di evitare l'instaurarsi della procedura, ha perciò abrogato l'addizionale a decorrere dal 2012 (con D. Lgs. n. 23/2011 e n. 68/2011 nelle Regioni a statuto ordinario e con D.L. n. 16/2012 nelle Regioni a statuto speciale).
7. In questo quadro normativo si inserisce la domanda di diretta ad ottenere la Pt_1
ripetizione di quanto versato a titolo di addizionali alle accise nel periodo precedente la relativa abrogazione, ma successivo alla Direttiva 2008/118/CE.
Sulla base delle argomentazioni e dei principi già affermati da questa Corte con recenti pronunce in procedimenti analoghi, il Collegio rileva che il Tribunale, nella decisione oggetto di gravame, non ha correttamente applicato le norme e i principi di diritto unionale secondo l'orientamento espresso al riguardo dalla giurisprudenza comunitaria e di legittimità.
pagina 6 di 17 Merita anzitutto osservare come i criteri impositivi dell'addizionale previsti dell'art. 6 D.L.
n. 511/88 cit. fossero in evidente contrasto con quelli prescritti dalla Direttiva 2008/118/CE ai fini della possibile applicazione di altre imposte indirette ai prodotti sottoposti ad accisa, difettando in particolare l'indicazione delle specifiche finalità che l'imposizione avrebbe dovuto soddisfare.
In questo senso si è ripetutamente espressa la Corte di Cassazione (Cass. civ. sez. 5 del
15.10.2020 n. 22343; Cass. civ. sez. 5 del 28.07.2020 n. 16142; Cass. civ. sez. 5 del
5.06.2020 n. 10691; Cass. civ. sez. 5 del 23.10.2019 n. 27101; Cass. civ. sez. 5 del 4.06.2019
n. 15198), secondo cui, dovendo “le imposte addizionali … avere una finalità specifica che non sia puramente di bilancio (CGUE 24.02.2000 in causa C-434/97
Commissione/Francia, punto 19; CGUE 9.03.2000 in causa C437/97, EKW e Wein & Co. punto 31; CGUE 27.02.2014 in causa C- 82/12 AN , punto 23)” e Persona_1 dovendo in particolare il gettito di tali imposte essere obbligatoriamente utilizzato “al fine di ridurre i costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava l'imposta in parola nonché di promuovere la coesione territoriale e sociale, di modo che sussiste un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione” (come chiarito da CGUE 25.7.2018 cit., punti 38 e 39, con richiamo anche a CGUE 27.2.2014, cit., punto 39; CGUE 5.3.2015, in causa C-553/13,
punto 41), “né la disposizione di cui all'art. 6, né il decreto 11 giugno Controparte_2
2007 del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle
Finanze, previsto dal comma 2 del medesimo articolo, chiariscono in alcun modo le specifiche finalità che le addizionali dovrebbero soddisfare, non essendo in armonia con il diritto unionale la destinazione di tali addizionali a semplici finalità di bilancio. In particolare, tenuto conto delle sentenze della Corte di Giustizia (…), non può essere ritenuta finalità specifica la destinazione (evincibile dalla premessa del D.L. n. 511 del
1988) delle imposte addizionali ad “assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali”.
È dunque innegabile il contrasto dell'art. 6 D.L. n. 511/88 con la Direttiva comunitaria, per come interpretata dalle citate sentenze della Corte di Giustizia.
Se inoltre tale Direttiva non può avere in effetti efficacia self-executing (per non essere sufficientemente dettagliata nei propri contenuti così da non necessitare di alcun provvedimento di attuazione da parte dello AT membro e da poter incidere direttamente nella sfera giuridica del singolo), tuttavia “l'interpretazione del diritto comunitario fornita
pagina 7 di 17 dalla Corte di Giustizia U.E. è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno e impone al Giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa
(Corte Cost.
8.06.1984 n. 170 e successive;
CGUE 22.06.1989 in causa C-103/88 Fratelli
Costanzo, punti 30 e 31; in materia tributaria, SSUU del 12.04.1996 n. 3458)”.
Alle pronunce della Corte di Giustizia va, infatti, riconosciuto il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, così come ribadito dalla Cassazione con la sentenza n. 22577 dell'11.12.2012, che, nel solco di precedenti conformi (v. Cass.
2.3.2005 n. 4166; Cass.
30.08.2004 n. 17350), ha riaffermato il principio secondo cui l'interpretazione del diritto comunitario adottata dalla Corte di giustizia ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indichino il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità (nello stesso senso, Cass. 5381 del 3.3.2017; Cass. n. 13425 del 17.5.2019).
Con specifico riferimento al D.L. n. 511/1988, art. 6 comma 2, sempre la Suprema Corte ha quindi precisato in molteplici pronunce che lo stesso, “indipendentemente da qualsiasi questione sul carattere self executing o meno dell'art. 1, p. 2, della direttiva n. 2008/112/CE, va disapplicato in ossequio al principio per cui l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia della UE è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno ed impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa” (cfr. Cass. n. 22343 del 5.10.2020; Cass. n. 16142 del 28.7.2020; Cass n. 10691 del 5.6.2020; Cass. n. 27101 del 23.10.2019; Cass. n. 15198 del 4.6.2019).
In tal senso si è espressa la Suprema Corte anche con il più recente Decreto n. 7959 del
10.5.2023 con cui ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato ex art. 363 bis c.p.c. dal Tribunale di Verona sulla questione della possibilità per il giudice nazionale, in una controversia tra privati, di disapplicare la norma nazionale istitutiva dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica (art. 6, comma 2, del decreto-legge n. 511 del
1988), mantenuta in vigore dal 1° gennaio 2010 fino all'abrogazione (decorrente dal 1° gennaio 2012), nonostante il contrasto con la sopravvenuta Direttiva 2008/118/CE, ribadendo che “ va disapplicata, per contrasto con il diritto unionale, la disciplina interna di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge n. 511 del 1988, avente come finalità una mera
pagina 8 di 17 esigenza di bilancio degli enti locali, con conseguente non debenza delle addizionali medesime”.
Sulla scorta delle argomentazioni sin qui sviluppate, deve ritenersi, in definitiva, fondata la censura mossa dall'appellante alla sentenza oggetto di gravame, laddove il Tribunale ha affermato che “in una controversia tra privati in cui viene invocata la disapplicazione di una norma interna, per contrarietà ad una norma dell'Unione stabilita da una Direttiva, e per impossibilità di trovare una interpretazione conforme a tale direttiva, il giudice non è tenuto ad effettuare tale disapplicazione”.
A parere di questa Corte, la disapplicazione dell'art. 6 comma 2 D.L. n. 511/1988 viceversa si impone per il contrasto della norma interna con il diritto comunitario, così come interpretato, con efficacia vincolante, dalla Corte di Giustizia UE.
Del tutto irrilevante ed inconferente è la motivazione operata dal Giudice a quo con richiamo all'art. 288 del TFUE e agli obblighi giuridici che derivano dalle Direttive nei confronti dei soli Stati, in quanto, come detto, la disapplicazione dell'art. 6 comma 2 D.L.n.
511/1988 deriva dal rispetto dell'interpretazione adeguatrice imposta dalle sentenze della
Corte di Giustizia UE e non costituisce quindi effetto dell'immediata esecutività della
Direttiva comunitaria 2008/112/CE.
Al riguardo, la Cassazione è chiara nell'attribuire efficacia lato sensu normativa alle pronunce interpretative della Corte di Giustizia UE, le quali vincolano il Giudice nazionale, imponendogli di disapplicare le disposizioni di diritto interno che con esse si pongano in contrasto: principio che trova applicazione sia nei rapporti “verticali” tra privati e
Amministrazione dello AT, sia nei rapporti “orizzontali” tra privati.
È infatti proprio l'efficacia anche “orizzontale” delle pronunce della Corte di Giustizia relative alla Direttiva 2008/118/CE che consente al consumatore finale di agire nei confronti della società fornitrice al fine di vedersi rimborsare le somme versate a titolo di addizionale provinciale.
Tale diritto discende dalla separazione tra il rapporto tributario, esistente tra fornitore ed
Ente impositore, ed il rapporto civilistico, che invece intercorre tra cliente e fornitore.
Il consumatore finale a cui sono state addebitate le imposte addizionali da parte del fornitore può dunque agire nei confronti di quest'ultimo con l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito e, solo nel caso in cui alleghi che tale azione possa rivelarsi oltremodo gravosa, può direttamente richiedere il rimborso nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria, nel pagina 9 di 17 rispetto del principio unionale di effettività (cfr., tra le altre, Cass. n. 14200/2019, id. n.
10114/2020).
Non è del resto ravvisabile alcuna criticità collegata al fatto che, dopo aver riscosso l'addizionale presso il cliente (a titolo di rivalsa) e dopo averla dovuta restituire perché ingiustamente istituita, il fornitore non avrebbe la certezza di riceverne il rimborso dall'Erario.
Il diritto del fornitore alla ripetibilità delle somme corrisposte al consumatore finale a seguito di una sentenza o di un'ordinanza divenuta definitiva è infatti contemplato dall'art. 14 TUA.
Si tratta di norma speciale rispetto alle ipotesi ordinarie che individuano in due anni il termine per esercitare l'azione di rimborso, in quanto consente al soggetto passivo, in deroga alla decadenza biennale, di esercitare l'azione di rimborso, nelle ipotesi in cui sia condannato in sede giudiziale alla restituzione di somme a terzi, entro il termine di 90 giorni dal passaggio in giudicato del provvedimento (“Qualora, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso è richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme”).
La disposizione (ora inserita al comma 4 dell'art. 14 cit. dopo la riscrittura di quest'ultimo per effetto dell'art. 4-ter D.L. n. 193 del 22.10.2016, conv. in L n. 225 del 1.2.2016) è stata a suo tempo introdotta nel comma 2 art. 14 TUA dall'art. 1, lett. q), D.Lgs. n. 48/2010, proprio per evitare che il fornitore rimanesse inciso dalle imposte di consumo in caso di condanna alla relativa restituzione ai propri clienti, a titolo di rivalsa, magari a distanza di anni.
La ratio di tale norma è con evidenza quella di assicurare al fornitore, anche in applicazione dei princìpi europei di effettività, la possibilità di esercitare nei confronti dell'Amministrazione finanziaria il proprio diritto al rimborso anche a seguito dell'azione di ripetizione proposta dal consumatore finale, il quale può allo scopo usufruire di un termine di prescrizione decennale.
Poiché, dunque, in caso di condanna alla restituzione delle accise indebitamente fatturate al proprio cliente, il fornitore è pienamente legittimato a proporre l'azione di rimborso nel termine di cui all'art. 14 co. 4 TUA, è da ritenere che tale norma - come formulata - assicuri pagina 10 di 17 di fatto la neutralità dell'esborso, senza alcun rischio che il fornitore possa rimanere inciso da un tributo ormai abrogato.
Non vanifica le considerazioni sin qui sviluppate neppure la tesi sostenuta dal Tribunale in merito alla non vincolatività, nel caso di specie, dei principi di diritto enunciati dalla Corte di Giustizia con le citate sentenze del 2015 e del 2018, riferendosi queste ultime a fattispecie differenti rispetto a quella oggetto di giudizio, poiché relative a controversie tra privati e organi statali (rapporti c.d. verticali) e riguardanti la valutazione di conformità delle norme oggetto del rinvio pregiudiziale alla “finalità specifica” di cui all'art.
1.2 della Direttiva
2008/118/CE (e, ancor prima, all'art. 3 par. 2 della Direttiva 92/12).
Si tratta infatti di princìpi espressi dalla Corte di Giustizia in termini ampi e generali ed inoltre, a prescindere da ogni questione sull'ambito di efficacia della Direttiva
2008/118/CE, merita ancora una volta ribadire che le imposte addizionali devono avere una finalità specifica, intendendosi per tale – come detto – una finalità che non sia puramente di bilancio, ma risulti apprezzabile in termini di riduzione dei costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica, nonché di promozione territoriale e sociale.
D'altra parte, la previsione di accisa “armonizzata” anche per l'energia elettrica risulta disposta con la Direttiva 2003/96/CE e poiché già nella formulazione dell'art. 3 par. 2 della
Direttiva 92/12/CEE del 23 febbraio 1992 era stato previsto che gli Stati membri della
Comunità potessero applicare imposte indirette ai prodotti sottoposti ad accisa purché
“aventi finalità specifiche”, è del tutto evidente che tale principio di diritto comunitario fosse preesistente alla Direttiva del 2008 tardivamente recepita in Italia.
Viceversa, come affermato dalla Cassazione con la già citata sentenza n. 2577/2012, il D.L.
n. 511 del 1988 art. 6 non individua alcuna “finalità specifica” nei termini illustrati dalla
Corte di Giustizia e, dunque, va disapplicato in base all'efficacia lato sensu normativa attribuita alle pronunce interpretative di quest'ultima.
La natura indebita delle addizionali per contrarietà al diritto dell'Unione della norma nazionale che ne ha previsto il pagamento ne comporta dunque l'inevitabile disapplicazione.
Le argomentazioni sin qui sviluppate non si pongono in contrasto con i princìpi che permeano la sentenza resa dalla Corte di Giustizia Europea lo scorso 11.4.2024 nella causa
C-316/22 sulle questioni pregiudiziali sollevate dal Tribunale di Como in ordine alla disapplicabilità della norma interna di cui all'art. 6 D.L. n. 511/88 per contrasto con la direttiva comunitaria non tempestivamente recepita.
pagina 11 di 17 Ribadendo che le norme di diritto interno, in ossequio al principio di effettività, non devono rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile la tutela dei diritti spettanti in forza del diritto UE, la Corte di Giustizia ha posto in evidenza che tale principio, nella materia che qui interessa, “deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che non permette al consumatore finale di chiedere direttamente allo
AT membro il rimborso dell'onere economico supplementare sopportato a causa della ripercussione operata da un fornitore, in base ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, di un'imposta che tale fornitore aveva indebitamente versato, consentendogli unicamente di intentare un'azione civilistica per la ripetizione dell'indebito contro detto fornitore, qualora il carattere indebito di tale versamento sia la conseguenza della contrarietà dell'imposta in parola ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta e tale motivo di illegittimità non possa essere validamente invocato nell'ambito di tale azione, in ragione dell'impossibilità di invocare in quanto tale una direttiva in una controversia tra privati”.
Si è in particolare osservato che gli Stati membri sono tenuti “a rimborsare le imposte e i tributi percepiti in violazione del diritto dell'Unione, posto che il diritto di ottenere il rimborso di tali tributi è, in effetti, la conseguenza e il complemento dei diritti conferiti ai singoli dalle disposizioni del diritto dell'Unione che vietano tali tributi”, né è accettabile che dalla violazione del diritto unionale lo AT membro interessato possa ottenere benefici.
Quando poi “l'onere dell'imposta indebitamente percepita è stato sopportato non dal soggetto passivo, bensì dal consumatore finale sul quale l'onere è stato ripercosso”, è il consumatore che “deve avere la possibilità di ottenere il rimborso di tale onere direttamente da tale AT membro o dal soggetto passivo venditore” e, “[in] quest'ultimo caso, tale soggetto passivo deve … avere la possibilità di chiedere a detto AT membro la compensazione del rimborso che ha dovuto effettuare”.
Se ne ricava che il principio di effettività è preservato anche nel caso in cui il consumatore possa rivolgersi al fornitore per il rimborso dell'addizionale indebitamente versata ed il fornitore abbia a sua volta la possibilità di ottenere dallo AT la compensazione del rimborso effettuato.
Appunto questa è la situazione regolata, nell'ordinamento interno, dal già citato art. 14 co.
4 D.Lgs. n. 504/1995 che implicitamente riconosce la possibilità per l'utente finale di agire nei confronti del fornitore con un'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito, nell'ambito del rapporto di rivalsa, per ottenere in restituzione le accise non dovute, riservando al pagina 12 di 17 fornitore la correlativa azione di recupero nei confronti dello AT, nell'ambito del rapporto di imposta, a seguito del provvedimento giudiziario di condanna che accolga la domanda di restituzione.
In questo modo, fermo restando che l'illegittimità dell'atto impositivo e la sua conseguente disapplicazione discendono non già dalla contrarietà dello stesso ad una Direttiva non trasposta della quale sia stata invocata l'efficacia diretta orizzontale, ma dalla contrarietà della norma interna al diritto comunitario secondo l'interpretazione vincolante datane dalla
Corte di Giustizia UE, risulta indubbiamente garantita la tutela dell'utente finale, attraverso il ricorso all'azione ordinaria di cui all'art. 2033 c.c. nei confronti del fornitore, in grado di rivolgere la propria azione recuperatoria nei confronti dello AT (essendo a tal fine rimesso in termini dall'art. 14 co. 4 D.Lgs. n. 504/1995 cit.) una volta divenuto destinatario di sentenza definitiva di condanna.
Ne risulta così salvaguardato il principio di effettività della tutela, in quanto il meccanismo descritto si dimostra certamente idoneo a neutralizzare gli effetti della norma interna contrastante con il diritto dell'Unione, evitando che il consumatore finale o il fornitore possano risultare definitivamente incisi dall'imposta non dovuta.
Sulla scorta dei principi affermati dalla CGUE del 11.4.2024 nella causa C-316/22, si è recentemente espressa la Sezione Tributaria della Suprema Corte (sent. n. 24373/2024 dell'11.09.2024 e n. 21154 del 29.07.2024) che è giunta ad affermare la legittimazione straordinaria del consumatore finale ad agire direttamente nei confronti dell'Erario per il rimborso delle addizionali provinciali all'energia elettrica, non solo - come già previsto dall'art. 14 TUA - ove il fornitore si trovi in una situazione tale per cui la restituzione della somma sia impossibile o eccezionalmente gravosa, ma altresì quando l'impossibilità di rivalsa derivi dall'impossibilità giuridica di far valere la contrarietà dell'imposta alla
Direttiva 2008/118/CE.
In particolare, la Cassazione ha così argomentato: “L'impossibilità per il consumatore finale di invocare nei confronti del fornitore di energia l'efficacia orizzontale della direttiva tardivamente attuata dallo AT italiano si colloca, nell'ambito delle condizioni dell'esercizio dell'azione straordinaria del consumatore finale nei confronti di ADM, in una fase logicamente anteriore e pregiudiziale rispetto alla condizione soggettiva del fornitore che non riuscirebbe a rimborsare l'addizionale indebitamente ripercossa sul consumatore
a titolo di rivalsa. Difatti, l'azione del consumatore nei confronti del fornitore ha per presupposto che l'azione nei confronti del fornitore sia giuridicamente (in astratto) pagina 13 di 17 esperibile, ma risulti in concreto eccessivamente difficoltosa, come nel caso dell'insolvenza del fornitore. Ove, invero, l'azione non sia neanche astrattamente esperibile perché manca il presupposto di diritto per l'azione nei confronti del fornitore (nei termini indicati dalla
Corte di Giustizia), cade il presupposto in base al quale doversi accertare l'eccessiva difficoltà dell'esperimento dell'azione nei confronti del fornitore, perché in questo caso
l'azione di rimborso nei confronti del fornitore è ipso iure preclusa («i consumatori finali si trovano giuridicamente impossibilitati a far valere nei confronti dei fornitori di elettricità
l'incompatibilità dell'imposta addizionale all'accisa sull'elettricità»: CGUE, loc. cit.). La ricaduta di questo principio nel caso dell'azione di rimborso di addizionali provinciali è ancora più ampia della tradizionale apertura alla legittimazione straordinaria ai soli casi in cui venga in esame la condizione soggettiva del fornitore. L'impossibilità ad agire nei confronti del fornitore da parte del consumatore discende dalla impossibilità di invocare a fondamento della ripetizione di indebito la mancata o irregolare trasposizione della direttiva nell'ordinamento interno, senza doversi accertare l'eccessiva difficoltà dovuta alla condizione del fornitore. Ne consegue che, indipendentemente dalla condizione soggettiva del fornitore, l'indebita corresponsione di addizionali in via di rivalsa al fornitore costituisce presupposto perché il consumatore finale possa ottenere soddisfazione
- nei limiti della prescrizione ordinaria - del proprio diritto a vedersi manlevato dall' CP_3
imposte indebitamente corrisposte in applicazione del principio di effettività. La
[...]
ripercussione da parte del fornitore di energia, soggetto di imposta, sul consumatore finale di una imposta a titolo di rivalsa, la quale venga successivamente dichiarata incompatibile con il diritto dell'Unione con direttiva tardivamente attuata dallo AT italiano non costituisce, pertanto, unicamente ragione per procedere con azione per il risarcimento del danno nei confronti dello AT per mancata o inadeguata attuazione di una direttiva (Cass.,
n. 25149/2023, cit.; Cass., n. 25149/2022, cit.), bensì costituisce anche titolo per procedere nei confronti dell'ente impositore (ADM) con azione di ripetizione di indebito oggettivo
(Cass. n. 21154/2024).” (Cass. Sez. Trib. n. 24373/2024).
Le statuizioni emesse dalla Cassazione riguardano il perimetro della legittimazione straordinaria del consumatore e non valgono pertanto a incidere sull'orientamento adottato da questa Corte per il quale l'illegittimità dell'atto impositivo e la sua conseguente disapplicazione discendono non già dalla contrarietà dello stesso ad una Direttiva non trasposta, della quale sia stata invocata l'efficacia diretta orizzontale, ma dalla contrarietà della norma interna al diritto comunitario secondo l'interpretazione vincolante datane dalla
Corte di Giustizia UE. Posto che non vi è dubbio, come già affermato da questa Corte, che pagina 14 di 17 le Direttive non esplichino di regola anche efficacia orizzontale, si ritiene che le due impostazioni, lungi dall'essere tra loro contrastanti, possano coordinarsi per una più ampia ed efficace tutela del consumatore finale. Resta fermo, infatti, che a quest'ultimo, sprovvisto di una legittimazione ordinaria in quanto estraneo al rapporto tributario, è garantita dell'art. 14 TUA la possibilità di esperire l'azione civilistica di ripetizione di indebito direttamente nei confronti del fornitore. Tale via non è esclusa dal ragionamento operato dalla Cassazione
Sezione tributaria che amplia il tradizionale orientamento volto a riconoscere la legittimazione straordinaria solo in ragione dell'eccessiva difficoltà connessa alla situazione soggettiva del fornitore, per ricomprendervi tutti quei casi in cui non possa essere invocata l'efficacia della Direttiva.
Da tale coordinamento deriva un meccanismo di tutela “a doppio binario” che contempla per il consumatore tanto la via dell'azione civilistica ex art. 2033 c.c. nei confronti del fornitore di energia elettrica, tanto la via dell'azione di ripetizione nei confronti dell'Erario, evitando entrambe le soluzioni un'ingiustificata ripercussione sul patrimonio del consumatore del versamento di un corrispettivo indebito.
Il sistema così delineato rispetta pienamente il principio di effettività e lo rafforza, dal momento che facilita l'esercizio giurisdizionale del diritto al rimborso dell'imposta indebitamente versata, in ogni caso neutralizzando gli effetti della norma interna contrastante con il diritto dell'Unione.
In conclusione, sulla scorta dei principi sopra illustrati, discende il diritto dell'appellante di vedersi restituite le somme pagate a titolo di addizionale provinciale per il periodo tra il
01.02.2010 e il 30.11.2011, venendo meno la fonte normativa su cui si fondava l'addebito di tale imposta contenuta nelle fatture di in ragione della necessaria disapplicazione CP_1 dell'art.6 comma 2 del D.L. n. 511/1988.
8. L'accoglimento del primo motivo comporta l'assorbimento del secondo.
9. Quanto al terzo motivo di censura, inerente al criterio di ripartizione delle spese di lite, deve ritenersi corretta la scelta del Tribunale di disporre l'integrale compensazione delle stesse, in considerazione della peculiarità della materia trattata, della complessità delle questioni dedotte e degli oscillanti e divergenti orientamenti giurisprudenziali che ancora si registrano nella materia, risultando pertanto infondato il relativo motivo di appello.
10. Il riconoscimento del pagamento indebito e la formazione di un titolo restitutorio, comprendono "ex lege", il diritto del "solvens" di recuperare gli interessi legali di cui all'art.
pagina 15 di 17 1284 c.c. che, trattandosi di obbligazioni contrattuali, non maturano dal pagamento ma dalla costituzione in mora al saldo effettivo, con la precisazione che, facendo puntuale applicazione del dettato dell'art. 2033 c.c., gli interessi sono dovuti al tasso legale (ex art. 1284 co. 1 c.c.) dalla costituzione in mora (e non dalla data del pagamento) alla domanda giudiziale e al tasso di cui all'art. 1284, comma 4 c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo, stante la buona fede dell'accipiens che, nella sua qualità di cessionario del fornitore/soggetto passivo d'imposta, era tenuto al versamento dell'addizionale all'amministrazione finanziaria e, all'epoca della fatturazione e dell'incasso, aveva legittimamente “trasferito” sull'utente l'effetto dell'imposta stessa.
In conclusione, l'appello proposto da va accolto quanto al riconoscimento del diritto Pt_1 dell'appellante ad ottenere la restituzione di quanto indebitamente pagato a titolo di addizionale sull'accisa. Pertanto, va condannata a rimborsare l'importo di € CP_1
49.984,00 oltre interessi legali come da domanda della società appellante.
11. Quanto alle spese di lite, in considerazione della peculiarità della materia trattata, che richiede necessariamente una pronuncia giudiziale affinché il fornitore possa domandare la restituzione di quanto pagato all'Erario, degli oscillanti e divergenti orientamenti giurisprudenziali che ancora si registrano nella materia e della mancata costituzione, sia in primo che in secondo grado, della società appellata che -così facendo- non si è formalmente opposta alle domande di controparte, sussistono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione anche delle spese di lite del presente grado, rese necessarie dalla pronuncia impugnata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal contro Parte_1
avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano, Sez. XI Controparte_1
Civile, pubblicata in data 11.06.2023, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. in parziale riforma dell'appellata ordinanza, condanna Controparte_1
al pagamento in favore dell'appellante della somma di € 49.984,00,
[...]
oltre interessi legali ex art. 1284 co. 1 c.c. dalla costituzione in mora alla domanda giudiziale e al tasso di interesse di cui all'art. 1284, comma 4 c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;
2. conferma nel resto l'impugnata sentenza;
pagina 16 di 17 3. dichiara compensate fra le parti le spese di lite del presente grado.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 03.12.2024.
Si comunichi.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Laura Sara Tragni
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Laura Sara Tragni Presidente relatore
Dr. Antonio Corte Consigliere
Dr.ssa Isabella Ciriaco Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'appello con atto di citazione notificato il 10/07/2023 avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano, Sez XI Civile, pubblicata il 11/06/2023, notificata il 14/06/2023
TRA
(C.F. e Parte_1
P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, P.IVA_1
anche disgiuntamente fra loro, dagli Avv. Mario Benedetti, Alessandro Benedetti e Donato
Silvano Lorusso presso il cui studio, in Milano alla via Carducci n. 38, è elettivamente domiciliata, giusta delega in atti
-APPELLANTE-
CONTRO
(C.F. e P.IVA ) Controparte_1 P.IVA_2
-APPELLATA CONTUMACE-
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano, Sez. XI Civile, pubblicata il 11/06/2023, in materia di “contratto di somministrazione”.
CONCLUSIONI:
Per l'appellante Parte_1
[...]
pagina 1 di 17 ““Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in riforma dell'ordinanza dell'11 giugno 2023, emessa dal Tribunale Civile di Milano, Sezione XI, nella persona della Dott.ssa Antonella Caterina Attardo, a definizione del giudizio di primo grado rubricato con il N.R.G. 6436/2023, comunicata alle parti in data 14.06.2023:
- accertati i fatti di cui in premessa, dichiarare la piena fondatezza dell'interposto appello e, per l'effetto, condannare la società odierna appellata al pagamento in favore del
[...] dell'importo complessivo di euro 49.984,00, Parte_1 oltre agli interessi legali maturati dalla richiesta stragiudiziale (cfr. Cass. SS. UU. 13 giugno
2019 n. 15895) alla proposizione della domanda giudiziale e a quelli ulteriori al tasso previsto dall'art. 1284, co. IV c.c. maturati dalla domanda giudiziale al saldo, a titolo di imposte addizionali sul consumo di energia elettrica indebitamente introitate, in riferimento alle annualità 2010-2011. Il tutto con vittoria di spese e compensi di lite per entrambi i gradi di giudizio.”.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
1. Il (d'ora in avanti, per brevità, Parte_1
”) con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. adiva il Tribunale di Milano al fine di ottenere Pt_1
la ripetizione ex art. 2033 c.c. di quanto versato a titolo di addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica di cui all'art. 6 D.L. 511/1988, nel testo applicabile ratione temporis,
a (in seguito, per brevità, ) in esecuzione di un contratto Controparte_1 CP_1
di somministrazione di energia elettrica, per la complessiva somma di € 49,984,00 come da fatture relative al periodo 01.02.2010 – 30.11.2011.
A fondamento della propria pretesa restitutoria, deduceva l'illegittimità della norma Pt_1 istitutiva dell'imposta addizionale provinciale dell'accisa sull'energia elettrica di cui all'art. 6 del D.L. n. 511/1988, conv. in Legge n. 20 del 1989, nella sua versione successiva alle modifiche introdotte dall'art. 5 comma 1 del D.Lgs. n. 26/2007 per contrarietà al diritto comunitario, in particolare alla Direttiva n. 2008/118/CE così come interpretata dalla Corte di Giustizia UE con le sentenze del 5.3.2015 in causa C-553/13 e del 25.7.2018 in causa C-
103/17, e come sancito da sentenze della Suprema Corte, tra cui Cass. civ. nr. 27099/2019.
Da ciò, secondo la prospettazione della ricorrente, discendeva la necessaria disapplicazione della norma anti-comunitaria con conseguente diritto alla ripetizione dell'indebito nei confronti del fornitore ai sensi dell'art. 2033 c.c.
rappresentava altresì di aver provveduto ad inoltrare a controparte lettera di messa Pt_1
in mora in data 31.03.2020 e, in data 25.05.2022, invito a procedere a negoziazione assistita ex art. 2 e ss. del D.L. n. 132/2014. Vista la mancata adesione di decideva CP_1 Pt_1
così di agire giudizialmente per ottenere la ripetizione dell'indebito.
pagina 2 di 17 Chiedeva, dunque, la condanna di al pagamento della somma di € 49,984,00, CP_1
corrispondente alle somme versate a titolo di addizionali provinciali, oltre interessi e spese legali.
1.1 non si costituiva in giudizio nonostante la regolarità e tempestività della CP_1 notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza, venendo pertanto dichiarata contumace.
2. All'esito dell'udienza di prima comparizione, il Tribunale di Milano con ordinanza dell'11.06.2023 rigettava la domanda di ripetizione dell'indebito proposta da . Pt_1
Il giudice di primo grado motivava il rigetto affermando che, siccome ai sensi dell'art. 288
TFUE le direttive pongono obblighi solamente nei confronti dello AT, queste non potrebbero essere fatte valere nell'ambito di un rapporto orizzontale tra privati, ma solamente nei confronti di uno AT membro. Pertanto, il giudice nazionale investito di una controversia tra privati in cui viene invocata la disapplicazione di una norma interna per contrarietà a una norma dell'Unione stabilita da una direttiva, non sarebbe tenuto ad effettuare tale disapplicazione, con la sola eccezione per i casi in cui siano coinvolti principi generali del diritto dell'Unione. Tuttavia, poiché la normativa sulle accise contenuta nella
Direttiva del 2008/118/CE e nel D.L. 511 del 1988, è costituita da norme tributarie prive di portata generale, nel caso di specie sarebbe allora da riconoscersi l'operare del principio generale che non ammette la disapplicazione. Il Tribunale, inoltre, con riferimento alle sentenze della CGUE richiamate dall'attrice a sostegno della propria domanda (CGUE del
5.03.2015 resa in causa C-553/13 e CGUE del 25.07.2018 resa nella causa C-103/17), riteneva che esse non esprimessero principi vincolanti in quanto riguardanti fattispecie diverse da quella di cui era causa, oltre a essere state rese in controversie riguardanti rapporti tra privati e organi statali.
Sulla scorta di tali argomentazioni il Tribunale, quindi, rigettava la domanda attorea, compensando integralmente le spese di lite tra le parti “In considerazione della complessità della questione, e del perdurante contrasto giurisprudenziale sulla stessa”.
3. Avverso detta ordinanza proponeva appello , deducendo tre motivi di censura di Pt_1
seguito esposti.
4. Eviva non si costituiva in giudizio e veniva dunque dichiarata contumace all'udienza del
16.01.2024.
pagina 3 di 17 All'udienza ex art. 352 c.p.c. del 26.11.2024, dato atto del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, la causa veniva rimessa in decisione e la camera di consiglio si teneva in data 03.12.2024.
5. Ciò posto e passando all'esame del merito, l'appello è fondato e va pertanto accolto.
5.1. Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che “in una controversia tra i privati in cui viene invocata la disapplicazione di una norma interna, per contrarietà ad una norma dell'Unione stabilita da una Direttiva, e per impossibilità di trovarne una interpretazione conforme a tale direttiva, il giudice non è tenuto ad effettuare tale disapplicazione”. Secondo l'appellante, il giudice di primo grado sarebbe così incorso nella violazione e falsa applicazione del principio del primato del diritto unionale rispetto a quello nazionale, nonché del principio di interpretazione conforme al diritto comunitario e di quello di effettività ed equivalenza. Dopo aver richiamato le pronunce della CGUE emesse nelle cause C-533/13 E C-103/17 e consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. n. 22434/20; Cass. n. 16142/20; Cass. n.
10691/20; Cass. n. 27101/19; Cass. n. 15198/19), l'appellante sostiene che la disapplicazione dell'art. 6 comma 2 del D.L. n. 511/1988 si imporrebbe non per contrasto con la direttiva comunitaria self-executing tardivamente recepita dal nostro AT bensì per contrasto della norma interna con il diritto comunitario, così come interpretato, con efficacia vincolante, dalla Corte di Giustizia. Sarebbe, quindi, inconferente il richiamo operato dal giudice di primo grado all'art. 288 del TFUE circa l'efficacia verticale delle Direttive, in quanto la disapplicazione dell'art. 6 comma 2 del D.L. n. 511/1988 deriverebbe dal rispetto dell'interpretazione adeguatrice imposta dalle sentenze della Corte di Giustizia UE e non quale effetto dell'immediata esecutività della Direttiva comunitaria 2008/112/CE.
5.2 Con il secondo motivo di gravame l'appellante ribadisce le considerazioni svolte in primo grado riguardo i principi consacrati dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 27099/2019, secondo cui ''Le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica di cui al D.L. n. 511 del
1988, art. 6, comma 3 - nel testo applicabile ratione temporis - sono dovute, al pari delle accise, dal fornitore al momento della fornitura dell'energia elettrica al consumatore finale e, nel caso di pagamento indebito, unico soggetto legittimato a presentare istanza di rimborso all'Amministrazione finanziaria ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 14 e della L. n. 428 del 1990, art. 29, comma 2 è il fornitore''. E ancora: ''Il consumatore finale dell'energia elettrica, a cui sono state addebitate le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica di cui all'art. 6, comma III, del D.L. n. 511 del 1988 da parte del fornitore, può agire nei confronti
pagina 4 di 17 di quest'ultimo con l'ordinaria azione di ripetizione di indebito [assoggettata al termine di prescrizione decennale] e, solo nel caso in cui tale azione si riveli impossibile o eccessivamente difficile con riferimento alla situazione in cui si trova il fornitore, può eccezionalmente richiedere il rimborso nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, nel rispetto del principio unionale di effettività e previa allegazione e dimostrazione delle circostanze di fatto che giustificano tale legittimazione straordinaria'' [come accade, ad esempio, nell'ipotesi, ma non
è questo il caso, di fallimento del fornitore]''.
5.3. Con il terzo e ultimo motivo di gravame, parte appellante censura il criterio di ripartizione delle spese di lite adottato dal Giudice di primo grado – che, “in considerazione della complessità delle questione, e del perdurante contrasto giurisprudenziale sulla stessa”, aveva disposto l'integrale compensazione delle spese – non ricorrendo nessuna delle due ipotesi previste dall'art. 92 c.p.c. e tenendo anche in considerazione il contegno tenuto da in CP_1 occasione dell'invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita inviato da Pt_1
il 03.05.2022.
6. Una volta perimetrato il devolutum della presente impugnazione, può esaminarsi il primo motivo d'appello relativo all'an della pretesa creditoria e, precisamente, al diritto di di Pt_1
ottenere la ripetizione delle menzionate somme versate a titolo di imposta addizionale provinciale all'accisa, attesa la ritenuta non debenza di tale imposta per contrarietà della norma istitutiva della stessa con la disciplina euro-unitaria in materia di imposizione fiscale.
Prima di esaminare il merito della questione, è opportuno premettere una ricognizione della normativa regolante l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica.
È pacifico che gli importi in questione sono stati pretesi dalla fornitrice in forza dell'art. 6 del D.L. n. 511 del 28 novembre 1988, il quale ha istituito detta addizionale in favore dei
Comuni, delle Province o dell'Erario, obbligando al versamento i somministranti dell'energia elettrica con diritto di rivalsa a norma dell'art. 56 del TUA (Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative).
Al riguardo il primo Giudice ha rilevato, con condivisibile valutazione, che le accise sono
“tributi armonizzati”, rispetto ai quali la disciplina di diritto interno è stata progressivamente oggetto di integrazione con la normativa di rango comunitario.
In particolare, l'art. 3 della Direttiva 92/12/CEE ha disposto che “I prodotti di cui al paragrafo 1” - tra i quali rientra anche l'energia elettrica in ragione dell'estensione di cui pagina 5 di 17 all'art. 3 della direttiva 2003/96/CE del 27 ottobre 2003 - “possono formare oggetto di altre imposizioni indirette aventi finalità specifiche, nella misura in cui esse rispettino le regole di imposizione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione delle base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta”.
La Direttiva 2003/96/CE, che ha sottoposto anche l'energia elettrica ad accisa armonizzata secondo le previsioni della Direttiva 92/12/CEE, è stata recepita in Italia dal D. Lgs 2 febbraio 2007 n. 26, il cui art. 5 ha sostituito il D.L. n. 511 del 1988 art. 6, istituendo in favore dello AT e delle Province imposte addizionali alle accise e stabilendo che le stesse
“sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'accisa sull'energia elettrica” (comma
3).
La Direttiva comunitaria 2008/118/CE, con una disposizione in parte sovrapponibile alla formulazione dell'art. 3 par. 2 della Direttiva 92/12/CEE del 23 febbraio 1992, ha quindi statuito che “Gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise…”.
Tale Direttiva (che avrebbe dovuto essere recepita dallo AT italiano entro l'1.1.2010), è stata trasfusa nel D.Lgs. 48/2010, ma tale decreto attuativo non è intervenuto sull'art. 6 del
D.L. 511/1988, così come modificato dal D.Lgs. 26/2007.
Pertanto, nel corso del 2011, la Commissione Europea ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, ritenendo l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica, di cui al citato art. 6 del D.L. n. 511/1988, in contrasto con la Direttiva 2008/118/CE.
Il Governo, al fine di evitare l'instaurarsi della procedura, ha perciò abrogato l'addizionale a decorrere dal 2012 (con D. Lgs. n. 23/2011 e n. 68/2011 nelle Regioni a statuto ordinario e con D.L. n. 16/2012 nelle Regioni a statuto speciale).
7. In questo quadro normativo si inserisce la domanda di diretta ad ottenere la Pt_1
ripetizione di quanto versato a titolo di addizionali alle accise nel periodo precedente la relativa abrogazione, ma successivo alla Direttiva 2008/118/CE.
Sulla base delle argomentazioni e dei principi già affermati da questa Corte con recenti pronunce in procedimenti analoghi, il Collegio rileva che il Tribunale, nella decisione oggetto di gravame, non ha correttamente applicato le norme e i principi di diritto unionale secondo l'orientamento espresso al riguardo dalla giurisprudenza comunitaria e di legittimità.
pagina 6 di 17 Merita anzitutto osservare come i criteri impositivi dell'addizionale previsti dell'art. 6 D.L.
n. 511/88 cit. fossero in evidente contrasto con quelli prescritti dalla Direttiva 2008/118/CE ai fini della possibile applicazione di altre imposte indirette ai prodotti sottoposti ad accisa, difettando in particolare l'indicazione delle specifiche finalità che l'imposizione avrebbe dovuto soddisfare.
In questo senso si è ripetutamente espressa la Corte di Cassazione (Cass. civ. sez. 5 del
15.10.2020 n. 22343; Cass. civ. sez. 5 del 28.07.2020 n. 16142; Cass. civ. sez. 5 del
5.06.2020 n. 10691; Cass. civ. sez. 5 del 23.10.2019 n. 27101; Cass. civ. sez. 5 del 4.06.2019
n. 15198), secondo cui, dovendo “le imposte addizionali … avere una finalità specifica che non sia puramente di bilancio (CGUE 24.02.2000 in causa C-434/97
Commissione/Francia, punto 19; CGUE 9.03.2000 in causa C437/97, EKW e Wein & Co. punto 31; CGUE 27.02.2014 in causa C- 82/12 AN , punto 23)” e Persona_1 dovendo in particolare il gettito di tali imposte essere obbligatoriamente utilizzato “al fine di ridurre i costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava l'imposta in parola nonché di promuovere la coesione territoriale e sociale, di modo che sussiste un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione” (come chiarito da CGUE 25.7.2018 cit., punti 38 e 39, con richiamo anche a CGUE 27.2.2014, cit., punto 39; CGUE 5.3.2015, in causa C-553/13,
punto 41), “né la disposizione di cui all'art. 6, né il decreto 11 giugno Controparte_2
2007 del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle
Finanze, previsto dal comma 2 del medesimo articolo, chiariscono in alcun modo le specifiche finalità che le addizionali dovrebbero soddisfare, non essendo in armonia con il diritto unionale la destinazione di tali addizionali a semplici finalità di bilancio. In particolare, tenuto conto delle sentenze della Corte di Giustizia (…), non può essere ritenuta finalità specifica la destinazione (evincibile dalla premessa del D.L. n. 511 del
1988) delle imposte addizionali ad “assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali”.
È dunque innegabile il contrasto dell'art. 6 D.L. n. 511/88 con la Direttiva comunitaria, per come interpretata dalle citate sentenze della Corte di Giustizia.
Se inoltre tale Direttiva non può avere in effetti efficacia self-executing (per non essere sufficientemente dettagliata nei propri contenuti così da non necessitare di alcun provvedimento di attuazione da parte dello AT membro e da poter incidere direttamente nella sfera giuridica del singolo), tuttavia “l'interpretazione del diritto comunitario fornita
pagina 7 di 17 dalla Corte di Giustizia U.E. è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno e impone al Giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa
(Corte Cost.
8.06.1984 n. 170 e successive;
CGUE 22.06.1989 in causa C-103/88 Fratelli
Costanzo, punti 30 e 31; in materia tributaria, SSUU del 12.04.1996 n. 3458)”.
Alle pronunce della Corte di Giustizia va, infatti, riconosciuto il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, così come ribadito dalla Cassazione con la sentenza n. 22577 dell'11.12.2012, che, nel solco di precedenti conformi (v. Cass.
2.3.2005 n. 4166; Cass.
30.08.2004 n. 17350), ha riaffermato il principio secondo cui l'interpretazione del diritto comunitario adottata dalla Corte di giustizia ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indichino il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità (nello stesso senso, Cass. 5381 del 3.3.2017; Cass. n. 13425 del 17.5.2019).
Con specifico riferimento al D.L. n. 511/1988, art. 6 comma 2, sempre la Suprema Corte ha quindi precisato in molteplici pronunce che lo stesso, “indipendentemente da qualsiasi questione sul carattere self executing o meno dell'art. 1, p. 2, della direttiva n. 2008/112/CE, va disapplicato in ossequio al principio per cui l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia della UE è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno ed impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa” (cfr. Cass. n. 22343 del 5.10.2020; Cass. n. 16142 del 28.7.2020; Cass n. 10691 del 5.6.2020; Cass. n. 27101 del 23.10.2019; Cass. n. 15198 del 4.6.2019).
In tal senso si è espressa la Suprema Corte anche con il più recente Decreto n. 7959 del
10.5.2023 con cui ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato ex art. 363 bis c.p.c. dal Tribunale di Verona sulla questione della possibilità per il giudice nazionale, in una controversia tra privati, di disapplicare la norma nazionale istitutiva dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica (art. 6, comma 2, del decreto-legge n. 511 del
1988), mantenuta in vigore dal 1° gennaio 2010 fino all'abrogazione (decorrente dal 1° gennaio 2012), nonostante il contrasto con la sopravvenuta Direttiva 2008/118/CE, ribadendo che “ va disapplicata, per contrasto con il diritto unionale, la disciplina interna di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge n. 511 del 1988, avente come finalità una mera
pagina 8 di 17 esigenza di bilancio degli enti locali, con conseguente non debenza delle addizionali medesime”.
Sulla scorta delle argomentazioni sin qui sviluppate, deve ritenersi, in definitiva, fondata la censura mossa dall'appellante alla sentenza oggetto di gravame, laddove il Tribunale ha affermato che “in una controversia tra privati in cui viene invocata la disapplicazione di una norma interna, per contrarietà ad una norma dell'Unione stabilita da una Direttiva, e per impossibilità di trovare una interpretazione conforme a tale direttiva, il giudice non è tenuto ad effettuare tale disapplicazione”.
A parere di questa Corte, la disapplicazione dell'art. 6 comma 2 D.L. n. 511/1988 viceversa si impone per il contrasto della norma interna con il diritto comunitario, così come interpretato, con efficacia vincolante, dalla Corte di Giustizia UE.
Del tutto irrilevante ed inconferente è la motivazione operata dal Giudice a quo con richiamo all'art. 288 del TFUE e agli obblighi giuridici che derivano dalle Direttive nei confronti dei soli Stati, in quanto, come detto, la disapplicazione dell'art. 6 comma 2 D.L.n.
511/1988 deriva dal rispetto dell'interpretazione adeguatrice imposta dalle sentenze della
Corte di Giustizia UE e non costituisce quindi effetto dell'immediata esecutività della
Direttiva comunitaria 2008/112/CE.
Al riguardo, la Cassazione è chiara nell'attribuire efficacia lato sensu normativa alle pronunce interpretative della Corte di Giustizia UE, le quali vincolano il Giudice nazionale, imponendogli di disapplicare le disposizioni di diritto interno che con esse si pongano in contrasto: principio che trova applicazione sia nei rapporti “verticali” tra privati e
Amministrazione dello AT, sia nei rapporti “orizzontali” tra privati.
È infatti proprio l'efficacia anche “orizzontale” delle pronunce della Corte di Giustizia relative alla Direttiva 2008/118/CE che consente al consumatore finale di agire nei confronti della società fornitrice al fine di vedersi rimborsare le somme versate a titolo di addizionale provinciale.
Tale diritto discende dalla separazione tra il rapporto tributario, esistente tra fornitore ed
Ente impositore, ed il rapporto civilistico, che invece intercorre tra cliente e fornitore.
Il consumatore finale a cui sono state addebitate le imposte addizionali da parte del fornitore può dunque agire nei confronti di quest'ultimo con l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito e, solo nel caso in cui alleghi che tale azione possa rivelarsi oltremodo gravosa, può direttamente richiedere il rimborso nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria, nel pagina 9 di 17 rispetto del principio unionale di effettività (cfr., tra le altre, Cass. n. 14200/2019, id. n.
10114/2020).
Non è del resto ravvisabile alcuna criticità collegata al fatto che, dopo aver riscosso l'addizionale presso il cliente (a titolo di rivalsa) e dopo averla dovuta restituire perché ingiustamente istituita, il fornitore non avrebbe la certezza di riceverne il rimborso dall'Erario.
Il diritto del fornitore alla ripetibilità delle somme corrisposte al consumatore finale a seguito di una sentenza o di un'ordinanza divenuta definitiva è infatti contemplato dall'art. 14 TUA.
Si tratta di norma speciale rispetto alle ipotesi ordinarie che individuano in due anni il termine per esercitare l'azione di rimborso, in quanto consente al soggetto passivo, in deroga alla decadenza biennale, di esercitare l'azione di rimborso, nelle ipotesi in cui sia condannato in sede giudiziale alla restituzione di somme a terzi, entro il termine di 90 giorni dal passaggio in giudicato del provvedimento (“Qualora, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso è richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme”).
La disposizione (ora inserita al comma 4 dell'art. 14 cit. dopo la riscrittura di quest'ultimo per effetto dell'art. 4-ter D.L. n. 193 del 22.10.2016, conv. in L n. 225 del 1.2.2016) è stata a suo tempo introdotta nel comma 2 art. 14 TUA dall'art. 1, lett. q), D.Lgs. n. 48/2010, proprio per evitare che il fornitore rimanesse inciso dalle imposte di consumo in caso di condanna alla relativa restituzione ai propri clienti, a titolo di rivalsa, magari a distanza di anni.
La ratio di tale norma è con evidenza quella di assicurare al fornitore, anche in applicazione dei princìpi europei di effettività, la possibilità di esercitare nei confronti dell'Amministrazione finanziaria il proprio diritto al rimborso anche a seguito dell'azione di ripetizione proposta dal consumatore finale, il quale può allo scopo usufruire di un termine di prescrizione decennale.
Poiché, dunque, in caso di condanna alla restituzione delle accise indebitamente fatturate al proprio cliente, il fornitore è pienamente legittimato a proporre l'azione di rimborso nel termine di cui all'art. 14 co. 4 TUA, è da ritenere che tale norma - come formulata - assicuri pagina 10 di 17 di fatto la neutralità dell'esborso, senza alcun rischio che il fornitore possa rimanere inciso da un tributo ormai abrogato.
Non vanifica le considerazioni sin qui sviluppate neppure la tesi sostenuta dal Tribunale in merito alla non vincolatività, nel caso di specie, dei principi di diritto enunciati dalla Corte di Giustizia con le citate sentenze del 2015 e del 2018, riferendosi queste ultime a fattispecie differenti rispetto a quella oggetto di giudizio, poiché relative a controversie tra privati e organi statali (rapporti c.d. verticali) e riguardanti la valutazione di conformità delle norme oggetto del rinvio pregiudiziale alla “finalità specifica” di cui all'art.
1.2 della Direttiva
2008/118/CE (e, ancor prima, all'art. 3 par. 2 della Direttiva 92/12).
Si tratta infatti di princìpi espressi dalla Corte di Giustizia in termini ampi e generali ed inoltre, a prescindere da ogni questione sull'ambito di efficacia della Direttiva
2008/118/CE, merita ancora una volta ribadire che le imposte addizionali devono avere una finalità specifica, intendendosi per tale – come detto – una finalità che non sia puramente di bilancio, ma risulti apprezzabile in termini di riduzione dei costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica, nonché di promozione territoriale e sociale.
D'altra parte, la previsione di accisa “armonizzata” anche per l'energia elettrica risulta disposta con la Direttiva 2003/96/CE e poiché già nella formulazione dell'art. 3 par. 2 della
Direttiva 92/12/CEE del 23 febbraio 1992 era stato previsto che gli Stati membri della
Comunità potessero applicare imposte indirette ai prodotti sottoposti ad accisa purché
“aventi finalità specifiche”, è del tutto evidente che tale principio di diritto comunitario fosse preesistente alla Direttiva del 2008 tardivamente recepita in Italia.
Viceversa, come affermato dalla Cassazione con la già citata sentenza n. 2577/2012, il D.L.
n. 511 del 1988 art. 6 non individua alcuna “finalità specifica” nei termini illustrati dalla
Corte di Giustizia e, dunque, va disapplicato in base all'efficacia lato sensu normativa attribuita alle pronunce interpretative di quest'ultima.
La natura indebita delle addizionali per contrarietà al diritto dell'Unione della norma nazionale che ne ha previsto il pagamento ne comporta dunque l'inevitabile disapplicazione.
Le argomentazioni sin qui sviluppate non si pongono in contrasto con i princìpi che permeano la sentenza resa dalla Corte di Giustizia Europea lo scorso 11.4.2024 nella causa
C-316/22 sulle questioni pregiudiziali sollevate dal Tribunale di Como in ordine alla disapplicabilità della norma interna di cui all'art. 6 D.L. n. 511/88 per contrasto con la direttiva comunitaria non tempestivamente recepita.
pagina 11 di 17 Ribadendo che le norme di diritto interno, in ossequio al principio di effettività, non devono rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile la tutela dei diritti spettanti in forza del diritto UE, la Corte di Giustizia ha posto in evidenza che tale principio, nella materia che qui interessa, “deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che non permette al consumatore finale di chiedere direttamente allo
AT membro il rimborso dell'onere economico supplementare sopportato a causa della ripercussione operata da un fornitore, in base ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, di un'imposta che tale fornitore aveva indebitamente versato, consentendogli unicamente di intentare un'azione civilistica per la ripetizione dell'indebito contro detto fornitore, qualora il carattere indebito di tale versamento sia la conseguenza della contrarietà dell'imposta in parola ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta e tale motivo di illegittimità non possa essere validamente invocato nell'ambito di tale azione, in ragione dell'impossibilità di invocare in quanto tale una direttiva in una controversia tra privati”.
Si è in particolare osservato che gli Stati membri sono tenuti “a rimborsare le imposte e i tributi percepiti in violazione del diritto dell'Unione, posto che il diritto di ottenere il rimborso di tali tributi è, in effetti, la conseguenza e il complemento dei diritti conferiti ai singoli dalle disposizioni del diritto dell'Unione che vietano tali tributi”, né è accettabile che dalla violazione del diritto unionale lo AT membro interessato possa ottenere benefici.
Quando poi “l'onere dell'imposta indebitamente percepita è stato sopportato non dal soggetto passivo, bensì dal consumatore finale sul quale l'onere è stato ripercosso”, è il consumatore che “deve avere la possibilità di ottenere il rimborso di tale onere direttamente da tale AT membro o dal soggetto passivo venditore” e, “[in] quest'ultimo caso, tale soggetto passivo deve … avere la possibilità di chiedere a detto AT membro la compensazione del rimborso che ha dovuto effettuare”.
Se ne ricava che il principio di effettività è preservato anche nel caso in cui il consumatore possa rivolgersi al fornitore per il rimborso dell'addizionale indebitamente versata ed il fornitore abbia a sua volta la possibilità di ottenere dallo AT la compensazione del rimborso effettuato.
Appunto questa è la situazione regolata, nell'ordinamento interno, dal già citato art. 14 co.
4 D.Lgs. n. 504/1995 che implicitamente riconosce la possibilità per l'utente finale di agire nei confronti del fornitore con un'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito, nell'ambito del rapporto di rivalsa, per ottenere in restituzione le accise non dovute, riservando al pagina 12 di 17 fornitore la correlativa azione di recupero nei confronti dello AT, nell'ambito del rapporto di imposta, a seguito del provvedimento giudiziario di condanna che accolga la domanda di restituzione.
In questo modo, fermo restando che l'illegittimità dell'atto impositivo e la sua conseguente disapplicazione discendono non già dalla contrarietà dello stesso ad una Direttiva non trasposta della quale sia stata invocata l'efficacia diretta orizzontale, ma dalla contrarietà della norma interna al diritto comunitario secondo l'interpretazione vincolante datane dalla
Corte di Giustizia UE, risulta indubbiamente garantita la tutela dell'utente finale, attraverso il ricorso all'azione ordinaria di cui all'art. 2033 c.c. nei confronti del fornitore, in grado di rivolgere la propria azione recuperatoria nei confronti dello AT (essendo a tal fine rimesso in termini dall'art. 14 co. 4 D.Lgs. n. 504/1995 cit.) una volta divenuto destinatario di sentenza definitiva di condanna.
Ne risulta così salvaguardato il principio di effettività della tutela, in quanto il meccanismo descritto si dimostra certamente idoneo a neutralizzare gli effetti della norma interna contrastante con il diritto dell'Unione, evitando che il consumatore finale o il fornitore possano risultare definitivamente incisi dall'imposta non dovuta.
Sulla scorta dei principi affermati dalla CGUE del 11.4.2024 nella causa C-316/22, si è recentemente espressa la Sezione Tributaria della Suprema Corte (sent. n. 24373/2024 dell'11.09.2024 e n. 21154 del 29.07.2024) che è giunta ad affermare la legittimazione straordinaria del consumatore finale ad agire direttamente nei confronti dell'Erario per il rimborso delle addizionali provinciali all'energia elettrica, non solo - come già previsto dall'art. 14 TUA - ove il fornitore si trovi in una situazione tale per cui la restituzione della somma sia impossibile o eccezionalmente gravosa, ma altresì quando l'impossibilità di rivalsa derivi dall'impossibilità giuridica di far valere la contrarietà dell'imposta alla
Direttiva 2008/118/CE.
In particolare, la Cassazione ha così argomentato: “L'impossibilità per il consumatore finale di invocare nei confronti del fornitore di energia l'efficacia orizzontale della direttiva tardivamente attuata dallo AT italiano si colloca, nell'ambito delle condizioni dell'esercizio dell'azione straordinaria del consumatore finale nei confronti di ADM, in una fase logicamente anteriore e pregiudiziale rispetto alla condizione soggettiva del fornitore che non riuscirebbe a rimborsare l'addizionale indebitamente ripercossa sul consumatore
a titolo di rivalsa. Difatti, l'azione del consumatore nei confronti del fornitore ha per presupposto che l'azione nei confronti del fornitore sia giuridicamente (in astratto) pagina 13 di 17 esperibile, ma risulti in concreto eccessivamente difficoltosa, come nel caso dell'insolvenza del fornitore. Ove, invero, l'azione non sia neanche astrattamente esperibile perché manca il presupposto di diritto per l'azione nei confronti del fornitore (nei termini indicati dalla
Corte di Giustizia), cade il presupposto in base al quale doversi accertare l'eccessiva difficoltà dell'esperimento dell'azione nei confronti del fornitore, perché in questo caso
l'azione di rimborso nei confronti del fornitore è ipso iure preclusa («i consumatori finali si trovano giuridicamente impossibilitati a far valere nei confronti dei fornitori di elettricità
l'incompatibilità dell'imposta addizionale all'accisa sull'elettricità»: CGUE, loc. cit.). La ricaduta di questo principio nel caso dell'azione di rimborso di addizionali provinciali è ancora più ampia della tradizionale apertura alla legittimazione straordinaria ai soli casi in cui venga in esame la condizione soggettiva del fornitore. L'impossibilità ad agire nei confronti del fornitore da parte del consumatore discende dalla impossibilità di invocare a fondamento della ripetizione di indebito la mancata o irregolare trasposizione della direttiva nell'ordinamento interno, senza doversi accertare l'eccessiva difficoltà dovuta alla condizione del fornitore. Ne consegue che, indipendentemente dalla condizione soggettiva del fornitore, l'indebita corresponsione di addizionali in via di rivalsa al fornitore costituisce presupposto perché il consumatore finale possa ottenere soddisfazione
- nei limiti della prescrizione ordinaria - del proprio diritto a vedersi manlevato dall' CP_3
imposte indebitamente corrisposte in applicazione del principio di effettività. La
[...]
ripercussione da parte del fornitore di energia, soggetto di imposta, sul consumatore finale di una imposta a titolo di rivalsa, la quale venga successivamente dichiarata incompatibile con il diritto dell'Unione con direttiva tardivamente attuata dallo AT italiano non costituisce, pertanto, unicamente ragione per procedere con azione per il risarcimento del danno nei confronti dello AT per mancata o inadeguata attuazione di una direttiva (Cass.,
n. 25149/2023, cit.; Cass., n. 25149/2022, cit.), bensì costituisce anche titolo per procedere nei confronti dell'ente impositore (ADM) con azione di ripetizione di indebito oggettivo
(Cass. n. 21154/2024).” (Cass. Sez. Trib. n. 24373/2024).
Le statuizioni emesse dalla Cassazione riguardano il perimetro della legittimazione straordinaria del consumatore e non valgono pertanto a incidere sull'orientamento adottato da questa Corte per il quale l'illegittimità dell'atto impositivo e la sua conseguente disapplicazione discendono non già dalla contrarietà dello stesso ad una Direttiva non trasposta, della quale sia stata invocata l'efficacia diretta orizzontale, ma dalla contrarietà della norma interna al diritto comunitario secondo l'interpretazione vincolante datane dalla
Corte di Giustizia UE. Posto che non vi è dubbio, come già affermato da questa Corte, che pagina 14 di 17 le Direttive non esplichino di regola anche efficacia orizzontale, si ritiene che le due impostazioni, lungi dall'essere tra loro contrastanti, possano coordinarsi per una più ampia ed efficace tutela del consumatore finale. Resta fermo, infatti, che a quest'ultimo, sprovvisto di una legittimazione ordinaria in quanto estraneo al rapporto tributario, è garantita dell'art. 14 TUA la possibilità di esperire l'azione civilistica di ripetizione di indebito direttamente nei confronti del fornitore. Tale via non è esclusa dal ragionamento operato dalla Cassazione
Sezione tributaria che amplia il tradizionale orientamento volto a riconoscere la legittimazione straordinaria solo in ragione dell'eccessiva difficoltà connessa alla situazione soggettiva del fornitore, per ricomprendervi tutti quei casi in cui non possa essere invocata l'efficacia della Direttiva.
Da tale coordinamento deriva un meccanismo di tutela “a doppio binario” che contempla per il consumatore tanto la via dell'azione civilistica ex art. 2033 c.c. nei confronti del fornitore di energia elettrica, tanto la via dell'azione di ripetizione nei confronti dell'Erario, evitando entrambe le soluzioni un'ingiustificata ripercussione sul patrimonio del consumatore del versamento di un corrispettivo indebito.
Il sistema così delineato rispetta pienamente il principio di effettività e lo rafforza, dal momento che facilita l'esercizio giurisdizionale del diritto al rimborso dell'imposta indebitamente versata, in ogni caso neutralizzando gli effetti della norma interna contrastante con il diritto dell'Unione.
In conclusione, sulla scorta dei principi sopra illustrati, discende il diritto dell'appellante di vedersi restituite le somme pagate a titolo di addizionale provinciale per il periodo tra il
01.02.2010 e il 30.11.2011, venendo meno la fonte normativa su cui si fondava l'addebito di tale imposta contenuta nelle fatture di in ragione della necessaria disapplicazione CP_1 dell'art.6 comma 2 del D.L. n. 511/1988.
8. L'accoglimento del primo motivo comporta l'assorbimento del secondo.
9. Quanto al terzo motivo di censura, inerente al criterio di ripartizione delle spese di lite, deve ritenersi corretta la scelta del Tribunale di disporre l'integrale compensazione delle stesse, in considerazione della peculiarità della materia trattata, della complessità delle questioni dedotte e degli oscillanti e divergenti orientamenti giurisprudenziali che ancora si registrano nella materia, risultando pertanto infondato il relativo motivo di appello.
10. Il riconoscimento del pagamento indebito e la formazione di un titolo restitutorio, comprendono "ex lege", il diritto del "solvens" di recuperare gli interessi legali di cui all'art.
pagina 15 di 17 1284 c.c. che, trattandosi di obbligazioni contrattuali, non maturano dal pagamento ma dalla costituzione in mora al saldo effettivo, con la precisazione che, facendo puntuale applicazione del dettato dell'art. 2033 c.c., gli interessi sono dovuti al tasso legale (ex art. 1284 co. 1 c.c.) dalla costituzione in mora (e non dalla data del pagamento) alla domanda giudiziale e al tasso di cui all'art. 1284, comma 4 c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo, stante la buona fede dell'accipiens che, nella sua qualità di cessionario del fornitore/soggetto passivo d'imposta, era tenuto al versamento dell'addizionale all'amministrazione finanziaria e, all'epoca della fatturazione e dell'incasso, aveva legittimamente “trasferito” sull'utente l'effetto dell'imposta stessa.
In conclusione, l'appello proposto da va accolto quanto al riconoscimento del diritto Pt_1 dell'appellante ad ottenere la restituzione di quanto indebitamente pagato a titolo di addizionale sull'accisa. Pertanto, va condannata a rimborsare l'importo di € CP_1
49.984,00 oltre interessi legali come da domanda della società appellante.
11. Quanto alle spese di lite, in considerazione della peculiarità della materia trattata, che richiede necessariamente una pronuncia giudiziale affinché il fornitore possa domandare la restituzione di quanto pagato all'Erario, degli oscillanti e divergenti orientamenti giurisprudenziali che ancora si registrano nella materia e della mancata costituzione, sia in primo che in secondo grado, della società appellata che -così facendo- non si è formalmente opposta alle domande di controparte, sussistono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione anche delle spese di lite del presente grado, rese necessarie dalla pronuncia impugnata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal contro Parte_1
avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano, Sez. XI Controparte_1
Civile, pubblicata in data 11.06.2023, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. in parziale riforma dell'appellata ordinanza, condanna Controparte_1
al pagamento in favore dell'appellante della somma di € 49.984,00,
[...]
oltre interessi legali ex art. 1284 co. 1 c.c. dalla costituzione in mora alla domanda giudiziale e al tasso di interesse di cui all'art. 1284, comma 4 c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;
2. conferma nel resto l'impugnata sentenza;
pagina 16 di 17 3. dichiara compensate fra le parti le spese di lite del presente grado.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 03.12.2024.
Si comunichi.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Laura Sara Tragni
pagina 17 di 17