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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 11/04/2025, n. 652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 652 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI Sezione Civile in composizione monocratica e nella persona del dott. Eduardo Bucciarelli, all'esito dell'udienza ex 281 sexies c.p.c. del giorno 10.4.25 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
e, quindi, della scadenza del termine per il deposito di note scritte, ha pronunziato, mediante contestuale deposito del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 2854/2021 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, e promossa
DA
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Francesco Paolo Gallo;
- OPPONENTE-
CONTRO
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Roberto Laghi;
- OPPOSTA -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le conclusioni delle parti
Con atto di citazione ritualmente notificato il 26/11/2021, ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 640/2021, depositato il 17.10.2021 e notificato il
26/10/2021, con il quale il Tribunale di Castrovillari ingiungeva il pagamento, in favore di
, della somma di Euro 9.180,00, oltre interessi e spese di procedura. Controparte_1
In particolare, a fondamento della proposta opposizione, ha dedotto che: Parte_1
- con ricorso per decreto ingiuntivo del 27/07/2021, adiva il Tribunale di Controparte_1
Castrovillari esponendo che, in seguito al decesso del marito , in data Persona_1
07/05/2015, si ritrovava senza i mezzi necessari per provvedere autonomamente al mantenimento del figlio (nato il [...]) e che, pertanto, il Tribunale di Persona_2
Santa Maria Capua Vetere, con provvedimento datato 01/03/2017, pronunciato nell'ambito del procedimento n. 9198/2015 R.G., aveva posto a carico di (nonno materno) Parte_1 l'obbligo di contribuire al mantenimento del nipote nella misura di Euro 180,00 Persona_2 mensili;
- , quindi, si rivolgeva al Tribunale di Castrovillari per ottenere decreto ingiuntivo Controparte_1 di pagamento per l'importo di Euro 9.180,00 (oltre accessori), corrispondente alle 51 mensilità maturate;
- il Tribunale di Castrovillari accoglieva il ricorso esperito da in via monitoria, Controparte_1 emettendo il decreto ingiuntivo n. 640/2021, oggi opposto;
- il provvedimento del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 01/03/2017, emesso nell'ambito del procedimento n. 9198/2015 R.G., costituisce già titolo esecutivo ai sensi degli artt. 148 e 316bis c.c., anche per l'iscrizione di ipoteca giudiziale (ai sensi dell'art. 655 c.p.c.);
pagina 1 di 6 - dunque, la domanda monitoria proposta da dinanzi al Tribunale di Castrovillari Controparte_1
è da qualificarsi inammissibile e improponibile, per contrasto con il principio di consumazione dell'azione e il divieto del bis in idem, nonché con il principio dell'interesse ad agire (ex art. 100 c.p.c.) e con il principio (desumibile dagli artt. 1175 e 1375 c.c.) che vieta l'abuso del diritto;
- peraltro, l'obbligazione per cui è causa è stata estinta da ai sensi dell'art. Parte_1
1197 c.c., mediante prestazioni in denaro e prestazioni diverse, con il consenso di P_
, che non ha mai formalizzato richieste di pagamento;
[...]
- fin dalla morte di , padre del piccolo , , senza Persona_1 Persona_2 Parte_1 munirsi di prova documentale in buona fede in considerazione del forte rapporto fiduciario ed affettivo con la figlia, l'opponente ha provveduto al sostentamento morale e materiale della ricorrente e del nipote come confermato anche dal provvedimento del Tribunale Civile di Santa
Maria Capua Vetere emesso in data 1.3.2017 nel procedimento n. 9198/2015 R.G., dal quale risulta testualmente alla terza pagina dal rigo 17 “Nel corso di causa, sulla base delle allegazioni delle parti e della documentazione versata in atti, emerge che la ricorrente abita in un alloggio in locazione per 430,00 € mensili, oltre agli oneri condominiali e che ha provveduto come unico genitore al mantenimento del figlio, anche grazie al supporto della famiglia materna”,
- ad ogni buon conto, il provvedimento del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 01/03/2017, emesso nell'ambito del procedimento n. 9198/2015 R.G., è divenuto illegittimo per sopravvenuta carenza dei presupposti previsti dall'art. 316bis c.c.;
- infatti, da un lato, le condizioni economiche di sono irrimediabilmente Parte_1 peggiorate a seguito di un incidente stradale dal medesimo subito in data 17/09/2019, con danni permanenti alla persona, grave disabilità e necessità di terapie, dispositivi medici (sedia a rotelle) ed onerosa assistenza domiciliare;
d'altro lato, a far data dal 13/11/2017, P_
non si trova più in stato di bisogno, lavorando alle dipendenze del
[...] Controparte_2 in qualità di insegnante di sostegno, percependo redditi annuali sufficienti ed idonei per il mantenimento del figlio (€. 16.225,33); Persona_2
- conseguentemente, il provvedimento sopracitato, essendo divenuto illegittimo, non può essere applicato nei confronti dell'opponente . Parte_1
Tanto premesso, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) Revocare e/o Parte_1 annullare il decreto ingiuntivo n. 640/2021 del Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile per improponibilità ed inammissibilità della domanda promossa nei confronti dell'opponente da
, già munita di titolo esecutivo per la stessa obbligazione dedotta in questo Controparte_1 giudizio e costituito dal provvedimento del Tribunale Civile di Santa Maria Capua Vetere emesso in data 1.3.2017 nel procedimento n. 9198/2015 R.G., per consumazione dell'azione, divieto del bis in idem, carenza di interesse ex art. 100 c.p.c. e abuso del diritto;
2) Revocare
e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 640/2021 del Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile per avvenuta estinzione, da parte dell'opponente, dell'obbligazione per cui è causa ai sensi dell'art. 1197 Cod. Civ. e per sopravvenuta illegittimità del provvedimento del Tribunale Civile di Santa Maria Capua Vetere, emesso in data 1.3.2017 a carico dell'opponente stesso nel procedimento n. 9198/2015 R.G., a seguito di intervenuta mancanza dei presupposti di cui all'art. 316 bis Cod. Civ., nonché per tutti i motivi dedotti nel presente atto. Con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre CAP e IVA di legge”. Con comparsa di costituzione e risposta del 5/05/2022 si è costituita in giudizio P_
, deducendo che:
[...]
- l'odierno opponente non ha mai provveduto all'obbligo di contribuzione al mantenimento del nipote e che vane si sono rivelate le richieste di pagamento;
Persona_2
- quanto all'eccezione di duplicazione del titolo esecutivo, vi è carenza del a Parte_1 sollevarla, atteso che non incide sul suo obbligo di pagamento e, anzi, amplia la sua tutela giurisdizionale rispetto alla medesima obbligazione;
pagina 2 di 6 - non esiste alcun divieto di duplicazione dei titoli esecutivi nel nostro sistema giuridico;
ciò sul presupposto per il quale il decreto ingiuntivo offre al creditore una tutela maggiore e più stabile tipica dell'accertamento giudiziale assicurando alla successiva esecuzione coattiva basi più solide, restringendo i margini di errore e di possibile opposizione da parte del debitore;
- nella specie, si tratta del recupero di arretrati accumulati nel corso di anni e non già di singoli ratei pro-futuro;
- il provvedimento del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere non può qualificarsi come titolo esecutivo giacché si limita esclusivamente a statuire l'obbligo del di Parte_1 contribuire al mantenimento del nipote, con funzione costitutiva, non emettendo alcuna statuizione di condanna a suo carico;
- l'opponente, gravato del relativo onere, non ha fornito alcuna prova, ai sensi dell'art. 1218 c.c., di avere adempiuto ovvero di non aver potuto adempiere per causa a lui non imputabile;
- l'eccezione relativa al peggioramento delle condizioni economiche del è del Parte_1 tutto inammissibile in questa sede;
- in primo luogo, si discute del recupero di arretrati antecedenti alla supposta situazione di difficoltà economica e di salute del Parte_1
- in secondo luogo, non è questa la sede processuale nella quale si può discettare della sussistenza o meno dell'obbligo di cui all'art. 316-bis c.c., essendo a tal fine necessaria la promozione di apposito giudizio di revisione delle condizioni statuite ai sensi dell'art. 316bis dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
- ad ogni modo, sono non veritiere e sfornite di prova le dichiarazioni dell'opponente sulle condizioni economiche delle parti;
Tanto premesso, previa richiesta di concessione della provvisoria Controparte_1 esecutività, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'On Tribunale Civile di Castrovillari, disattesa ogni contraria istanza, ragione, difesa, eccezione, documentazione, produzione, richiesta e conclusione, previa concessione della provvisoria esecutività all'opposto d.i., e per le motivazioni di cui in narrativa, dichiarare l'improcedibilità e/o l'inammissibilità dell'avversa opposizione a d.i. ovvero, in via subordinata rigettarla poiché infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare il d.i. n. 640/2021 del Tribunale di Castrovillari. In via ancor più subordinata, nell'ipotesi di revoca del d.i. opposto, voglia condannare al Parte_1 pagamento delle somme, maggiori o minori, di risulta. Il tutto sempre con vittoria delle spese e competenze del giudizio, oltre rimb. forf. CAP ed IVA come per legge”. Alla prima udienza, tenutasi in modalità cartolare in data 28/12/2022, sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c. All'esito dell'udienza cartolare del 23/10/2024, fissata a seguito di rinvii disposti su richiesta delle parti per la pendenza di trattative di bonario componimento, rigettata la richiesta ex art. 648 c.p.c., la causa è stata ritenuta matura per la decisione e rinviata per discussione ex art. 281sexies c.p.c.. L'udienza è stata sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 c.p.c., depositate da entrambe le parti.
2. I principi applicabili alla materia in esame 2.1 Giova premettere che l'art. 316 bis comma 2 c.c. (inserito dall'art. 40 del D.L.vo n. 154 del 2013, che riproduce le disposizione dell'art. 148 comma 2 c.c.), nella versione ratione temporis applicabile, prevede che, in caso di inadempimento dell'obbligo di un genitore di contribuire al mantenimento dei figli, in concorso con l'altro genitore ed in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la sua capacità di lavoro professionale o casalingo, chiunque vi ha interesse può chiedere che il Presidente del Tribunale ordini con decreto che una quota dei redditi dell'obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all'altro genitore o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione della prole.
pagina 3 di 6 L'obbligo del mantenimento dei figli, dunque, spetta primariamente e integralmente ai loro genitori, mentre se, per una qualsiasi ragione, uno dei due non possa o non voglia adempiere, l'altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali, salva comunque la possibilità di agire contro l'inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle sue condizioni economiche (cfr. Cass., 3.11.1994 n. 3402; Cass., 30.9.2010 n. 20509).
Va ricordato che, peraltro, ove i genitori non abbiano mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai primi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli. Pertanto, l'obbligazione posta a carico degli ascendenti deve essere considerata come assolutamente eccezionale, essendo consentita solo se entrambi i genitori non hanno mezzi sufficienti, rimando esclusa laddove uno dei genitori sia in grado di mantenere la prole (cfr.
Cass. civ., sez. VI, 2 maggio 2018, n. 10419; Cass. civ., sez. I, 30 settembre 2010, n. 20509). I destinatari dell'ordine di pagamento, quindi, possono essere il genitore, gli ascendenti (in caso di insufficienza di mezzi dei primi), ovvero il terzo debitore dell'inadempiente (ad esempio, in caso di distrazione di redditi da lavoro).
3. Nel merito 3.1 Ciò posto, si osserva che il procedimento disciplinato dall'art. 316 bis c.c. è caratterizzato da alcune peculiarità, trattandosi di un procedimento contenzioso, sommario, monocratico e nel quale non è previsto l'intervento del PM. Per quel che rileva in questa sede, va altresì ricordato che l'art. 316 bis c.c., nella versione ratione temporis applicabile, delinea uno speciale procedimento monitorio, sicché, salva la necessità di audizione dell'inadempiente, allo stesso si applicano le medesime disposizioni, come emerge dall'espresso richiamo, per la fase dell'opposizione, delle norme relative all'opposizione al decreto di ingiunzione in quanto applicabili (cfr. art. 316 bis c.c.).
Per quanto riguarda il regime di stabilità, il decreto pronunziato dal Presidente, in seguito alla notifica, costituisce titolo esecutivo, ma le parti ed il terzo debitore possono proporre opposizione nel termine di venti giorni dalla notifica.
In assenza di opposizione, allorché il decreto sia divenuto irrevocabile, rimane soggetto alla clausola rebus sic stantibus.
E infatti, in caso di mutamento della situazione di fatto, le parti o il terzo debitore di uno dei coniugi possono chiederne la modificazione e la revoca con le forme dell'ordinario processo di cognizione [oggi, a seguito delle modifiche apportate dal D. Lgs n. 149/2022, il procedimento di modifica o revoca segue “(..)le medesime forme” del procedimento di cui all'art. 316 bis c.c.]. E in tale ultima sede, dunque, che vanno esaminate le questioni relative alla “ultrattività” del titolo, sicchè va rigettata la richiesta di revoca del decreto ingiuntivo per insussistenza, i.e. sopravvenuta mancanza dei presupposti di cui all'art. 316 bis c.c., risultando un tale accertamento demandato al procedimento delineato da tale disposizione. 3.2 L'opposizione promossa da avverso il decreto ingiuntivo n. 640/2021 Parte_1 emesso dal Tribunale di Castrovillari è, comunque, fondata e merita accoglimento.
Deve preliminarmente osservarsi, in via generale, che nel nostro ordinamento, per consolidato orientamento di legittimità, cui il Tribunale ritiene di aderire, non esiste un divieto assoluto di duplicazione dei titoli esecutivi, atteso che “il creditore, ancorché munito di un titolo esecutivo giudiziale, può procurarsene un secondo, (…) purché l'azione non si sia consumata, ovvero non venga violato il principio del "ne bis in idem", sussista l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e, infine, non vi sia abuso del diritto o del processo” (v. Cass. n. 21768/2019). In sostanza, dunque, la possibilità per il creditore titolato di munirsi di un secondo titolo esecutivo trova ostacolo non già nel (supposto) divieto di duplicazione dei titoli esecutivi, ma in tre limiti derivanti da altri ed espliciti principi dell'ordinamento, e cioè: a) il principio di pagina 4 di 6 consumazione dell'azione ed il divieto del bis in idem, i quali impediscono al creditore di iniziare un secondo giudizio di accertamento dell'esistenza del medesimo credito già dedotto in giudizio;
b) il principio dell'interesse (art. 100 c.p.c.), che non consente l'introduzione di giudizi dai quali il creditore non possa trarre alcun vantaggio giuridico concreto;
c) il principio
(desumibile dagli artt. 1175 e 1375 c.c.) che vieta l'abuso del diritto (cfr. Cass. n. 20106 del 18/09/2009) e del processo (ex multis, Cass. SS.UU. n. 9935 del 15/05/2015). Nel caso che qui occupa, è indubbio che l'odierna opposta fosse già munita, all'epoca della proposizione del ricorso monitorio, del decreto emesso in data 1/03/2017 (e pubblicato in data
07/03/2017) dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il quale per espressa previsione dell'art. 316bis, 3° comma, c.c., una volta “(…) notificato agli interessati ed al terzo debitore, costituisce titolo esecutivo (…)”, anche ai fini dell'iscrizione di ipoteca giudiziale, come chiarito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 236/2002, a mente della quale “il provvedimento pronunciato ai sensi dell'art. 148 cod. civ. nei confronti del solo obbligato inadempiente è un decreto ingiuntivo esecutivo ex lege, che, in quanto tale, costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale, in applicazione dell'art. 655 cod. proc. civ”. Neppure si evidenzia nel decreto del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in atti la mancata quantificazione della prestazione in capo al essendo espressamente previsto: “Pone Parte_1 a carico di e l'obbligo contribuire al mantenimento del Parte_1 Controparte_3 nipote, , con la somma di € 360,00 mensili – 180,00 a carico di ognuno – da Persona_2 corrispondere a entro il 5 di ogni mese a mezzo vaglia postale o bonifico Controparte_1 bancario”. Ne consegue che la parte opposta, consumato con esito favorevole nel giudizio promosso innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, recante n. 9198/2015 R.G., il proprio potere di azione per l'accertamento del credito di cui agli artt. 148 e 316bis c.c., ed ottenuto il titolo esecutivo, non avrebbe potuto richiedere il provvedimento monitorio fondato sulla medesima pretesa. Ed infatti, non ha dimostrato di avere alcun interesse a munirsi di altro titolo Controparte_1 giudiziale per il medesimo credito, giacché nessun vantaggio ulteriore potrebbe derivargliene (se non una vittoria delle spese che, a fronte dell'assoluta identità del diritto azionato, si sostanzierebbe in un abuso del diritto e in un uso strumentale del processo). Occorre altresì osservare che l'interesse non può correlarsi alla circostanza che il decreto ingiuntivo opposto abbia ad oggetto i soli ratei scaduti del credito, dal momento che l'opposta ha già ottenuto un titolo comprensivo dell'intera obbligazione, perfettamente azionabile in sede esecutiva. Di converso, sussiste l'interesse dell'opponente ad ottenere la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Pertanto, per quanto osservato, l'opposizione deve essere accolta e il decreto ingiuntivo n. 640/2021 emesso dal Tribunale di Castrovillari deve essere revocato.
4. Le spese di lite.
La natura della prestazione oggetto della richiesta di ingiunzione, i rapporti tra le parti che giustificano l'esistenza dell'obbligazione, l'assenza di qualunque prova a sostegno della pretesa estinzione dell'obbligazione da parte del il mancato accoglimento integrale Parte_1 delle conclusioni dell'opponente, la risoluzione della questione sottoposta in via interpretativa, rappresentano, unitamente considerati, gravi ed eccezionali ragioni di compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 5 di 6 1. ACCOGLIE l'opposizione per le ragioni di cui alla parte motive e, per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo n. 640/2021 del 17/10/2021, emesso dal Tribunale di Castrovillari, pubblicato il 18/10/2021;
2. COMPENSA le spese di lite;
3. MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in data 11.4.2025, all'esito della scadenza dei termini per il deposito di note scritte.
Il Giudice
Dott. Eduardo Bucciarelli
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